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35.2014.49

All'uscita da un locale notturno, assicurato provoca violentemente l'avversario che lo massacra di botte. Giustificata la riduzione del 50% della prestazione in contanti. Negata l'AG (ricorso privo di esito favorevole)

Ticino · 2015-03-04 · Italiano TI
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All'uscita da un locale notturno, assicurato provoca violentemente l'avversario che lo massacra di botte. Giustificata la riduzione del 50% della prestazione in contanti. Negata l'AG (ricorso privo di esito favorevole)

Erwägungen (1 Absätze)

E. 25 dicembre 2012, oppure no.

2.2.   Secondo l’art.

39 LAINF, il Consiglio federale può designare i pericoli straordinari e gli

atti temerari motivanti il rifiuto di tutte le prestazioni o la riduzione delle

prestazioni in contanti in materia di assicurazione contro gli infortuni non

professionali. Può ordinare il rifiuto e la riduzione in deroga all'articolo 21

capoversi 1-3 LPGA.

Il

Consiglio

federale ha fatto uso di questa delega di competenza all’art. 49 (pericoli

straordinari) e all’art. 50 OAINF (atti temerari).

Per quanto qui

d’interesse, giusta l’art. 49 cpv. 2 OAINF, le prestazioni in contanti sono

ridotte di almeno la metà in caso d'infortuni non professionali occorsi segnatamente

in caso di partecipazione a risse e baruffe, salvo l'assicurato sia stato

ferito dai litiganti pur non prendendovi parte oppure soccorrendo una persona

indifesa (lett. a) e di pericoli cui l'assicurato si espone provocando altrui

violentemente (lett. b).

Questa normativa

corrisponde in sostanza a quella valida prima dell’entrata in vigore della

LAINF (il 1° gennaio 1984), di modo che la giurisprudenza sviluppata allora ha

mantenuto la propria validità anche sotto l’egida del nuovo diritto (cfr.

RAMI 1996 Nr. U 255 p. 211 consid. 1a; SVR 1995 UV Nr. 29 p. 85,

consid. 2b e c).

2.3.

Secondo

la giurisprudenza, la nozione di

violenta provocazione

ai sensi

dell’art. 49 cpv. 2 lett. b OAINF, non può essere definita in astratto. Occorre

piuttosto valutare in ogni singola fattispecie se, tenuto conto delle

circostanze concrete, il comportamento stigmatizzato era suscettibile di

provocare l’altrui violenta reazione.

Una tale provocazione può

consistere in parole, atteggiamenti oppure gesti. Al riguardo, non é irrilevante

che la reazione sia stata sproporzionata. La provocazione deve tuttavia

trovarsi in relazione di causalità naturale e adeguata con quest’ultima.

Il riconoscimento di una

violenta provocazione presuppone inoltre una certa immediatezza nella reazione

di colui che é stato provocato (

RAMI 1996 Nr.

U 255 p. 211, consid. 1b e riferimenti; si veda pure A. Rumo-Jungo, Die

Leistungskürzung oder -verweigerung gemäss art. 37-39 UVG, Tesi Friborgo 1993, p.

278-282).

A

titolo d’esempio, l’Alta Corte ha stabilito che colui che tenta d’introdursi in

un’abitazione di terzi attraverso una finestra, dopo che gli si era impedito di

entrare, provoca in maniera violenta l’amico della locataria dell’appartamento.

Il fatto che quest’ultimo fosse noto come un picchiatore é stato giudicato

irrilevante, poiché anche individui di questo genere possono essere provocati

violentemente. Il TFA é pervenuto a questa stessa conclusione a proposito di un

assicurato che si era immischiato nella conversazione in corso tra alcuni

clienti di un ristorante e che, sebbene questi ultimi gli avessero fatto capire

che non gradivano l’intromissione e il proprietario lo avesse ricondotto al suo

posto, era ritornato una seconda e una terza volta a quel tavolo, infastidendo

i clienti (cfr. A. Rumo-Jungo/A. P. Holzer, Bundesgesetz über die

Unfallversicherung, 4a ed., p. 220 e riferimenti ivi citati).

2.4.   Nel caso di

specie, dalla decisione su opposizione impugnata si evince che l’CO 1 ha

decurtato del 50% le prestazioni in contanti in applicazione dell’art. 49 cpv.

2 lett. b OAINF, posto che “dal rapporto d’inchiesta della Polizia giudiziaria

del 14.3.2013 e dai verbali d’interrogatorio versati agli atti il 22.4.2014

risulta che l’assicurato si trovava all’esterno di un locale notturno sotto

l’influsso di bevande alcoliche (1.91

‰) pronto a dare una

lezione alla persona che lo ha colpito e che poco prima aveva avuto una lite

con un suo amico. L’assicurato ha invitato questa persona allo scontro

estraendo dalla giacca un cavatappi armato di lama a spirale (che a mente di

diversi testi sembrava un coltello a serramanico) e, proferendo a più riprese

le parole io sono __________, si é accovacciato sbattendo il cavatappi a terra

e sollecitando il suo futuro aggressore a reagire. Uno dei testi ha precisato

che si sa che i __________ invitano i rivali allo scontro utilizzando il

sistema adottato dall’assicurato.” (doc. 177, p. 3).

L’insorgente

contesta la legittimità della riduzione delle prestazioni decisa dall’amministrazione,

in quanto egli si sarebbe in realtà limitato

a reagire all’aggressione compiuta

da __________ nei confronti dell’amico __________

, allorquando si

trovavano ancora

all’interno del locale. A suo avviso, la violenta

provocazione di cui all’art. 49 cpv. 2 lett. b OAINF sarebbe quindi piuttosto

opera di __________

(cfr. doc. I).

2.5.   Chiamato ora a

pronunciarsi, il TCA constata innanzitutto che nel decreto di accusa emanato

nei confronti di __________, il Procuratore Pubblico ha indicato che la colluttazione,

avvenuta il 25 dicembre 2012 all’esterno del locale __________ di __________,

era stata “…

provocata

da RI 1 e __________, …” (doc. 174, p. 2 - il

corsivo é del redattore).

Questa Corte

constata che la considerazione espressa dal magistrato inquirente trova

conferma nelle convergenti dichiarazioni rilasciate dalle persone che sono

state sentite nell’ambito dell’inchiesta di polizia giudiziaria.

Interrogato

il 28 dicembre 2012, __________ - il quale quella notte era chiamato a

garantire la sicurezza presso il locale __________ -, ha dichiarato in

particolare quanto segue:

"

(…).

Ad un certo punto, tre ragazzi che si trovavano

all’interno del locale, uscivano per fumarsi probabilmente una sigaretta.

Quando rientravano, per poter entrare nella sala principale del locale

notturno, dovevano oltrepassare la zona guardaroba. Io e __________ ci trovavamo

davanti alla seconda porta e parzialmente ne ostruivamo il passaggio. Questi

tre, anche loro in preda ai fumi dell’alcool e probabilmente non solo, nei

confronti di __________, hanno cominciato a importunarlo con frasi del tipo: -

“Levati dalle palle!” - __________, sentendo questa provocazione, ha

immediatamente reagito male e ha preso con una mano la maglia di uno dei tre e

lo ha colpito con una testata al volto provocandogli probabilmente la frattura

del setto nasale.

Quello che ha cominciato con l’aizzare __________

con la frase sopraccitata e che successivamente veniva colpito con una testata

al naso, era un ragazzo pelato che penso venga chiamato __________. Li ho

immediatamente separati e ho allontanato i tre ragazzi mandandoli fuori dal

locale. Per evitare che ci fossero ulteriori fatti anche all’esterno del

locale, tenevo __________ nell’atrio.

(…).

Questi fatti avvenuti nell’atrio del locale, nella

zona guardaroba, sono accaduti pochi minuti prima della chiusura del locale,

forse erano le ore 04:45 circa.

Alle ore 05:00, dovendo chiudere il locale, mi sono

trovato costretto a far uscire anche __________. (…).

Mentre stavo prendendo i paletti, notavo che José,

camminando, risaliva la strada che porta sulla principale. Quando __________

raggiungeva la strada principale, praticamente in prossimità dell’entrata del

bar __________, vedevo chiaramente i tre ragazzi, che precedentemente erano

stati da me allontanati, fuoriuscire dall’angolo dello stabile.

Uno dei tre,

impugnando un cavatappi, probabilmente con la mano destra, minacciava __________

dicendogli:

“Dai! Vieni! Vieni!”.

Preciso che il ragazzo che minacciava __________

con il cavatappi (un oggetto a punta di metallo), é probabilmente __________,

capelli neri abbastanza lunghi, é poi quello che ha avuto la peggio alla fine

dei fatti.

Quando __________ é stato minacciato, é

scattato immediatamente e si é avventato contro tutti e tre i ragazzi incurante

dell’oggetto metallico che uno dei tre impugnava.

(…).

__________ quando si é avventato contro i tre

ragazzi, ha colpito tutti indistintamente con pugni al volto. (…).

Quando ho notato però che uno dei tre stava

rotolando giù dalla discesa di __________ e gli eventi si stavano spostando

verso l’entrata del __________, li ho raggiunti immediatamente e mi sono messo

in mezzo per dividerli. Ho preso José che stava avendo la meglio sui tre

ragazzi e l’ho portato di peso, per allontanarlo, in una strada posta dietro lo

stabile. L’ho tenuto fermo e a voce alta dicevo ai tre ragazzi di andarsene.

In seguito, dicevo a __________ di allontanarsi

passando da una viuzza posta sul retro dello stabile. Lo invitavo a prendere

tale via per evitare che si rincontrasse con gli altri tre.

Quando l’ho lasciato, visto che lo stavo trattenendo

per le braccia, lui si é incamminato nella direzione da me indicata. (…).

Quando mi trovavo su __________, al lato del furgone

e mi trovavo a parlare con __________, vedevo scendere a corsa da __________ __________

e stava impugnando un travetto di legno lungo circa 1,50 metri.

I tre ragazzi nel frattempo si erano spostati a lato

di __________, nelle vicinanze del furgone, più precisamente a lato di una

piccola fontana situata tra via __________ e il ristorante __________.

Voglio precisare che mi trovavo davanti al furgone

in compagnia di __________, quando ho visto chiaramente __________ scendere a

corsa con il travetto e colpirlo da tergo con quest’ultimo alla testa. Di fatto

ho visto che il travetto si spezzava a metà quando colpiva la testa del ragazzo

pelato. (…).

Dopo che __________ colpiva alla testa __________,

non interrompeva la sua azione, ma continuava a colpire anche il __________.

(…).

Io mi trovavo a circa 10 metri di distanza e ho visto chiaramente che __________, dopo che il turco rivinava a terra e

rimaneva immobile a seguito dei suoi colpi, dapprima lo colpiva con un calcio

allo sterno. In pratica lo colpiva con una tallonata discendente al centro

dello sterno. Inoltre gli gridava:

- “Tu sei __________ ma io sono __________” -

E lo colpiva ulteriormente con altri colpi alla

guancia con il legno che impugnava.”

(doc. 175,

p. 9ss. - il corsivo é del redattore).

Dal verbale

d’interrogatorio di __________ - la quale verso le ore 05:00 del 25 dicembre

2012 si trovava seduta sul muretto prospiciente il locale __________ in attesa

di un taxi -, risulta in particolare quanto segue:

"

(…).

Ad un certo punto la mia attenzione é stata attirata

da due ragazzi che stavano parlando a voce alta e che si stavano provocando.

(…).

Ricordo che entrambi i ragazzi erano mori, o meglio

avevano i capelli scuri marroni e vestivano di scuro.

Come detto tra i due vi era un’accesa discussione,

in

particolare ho sentito che uno dei due ha proferito la seguente frase “Vieni

qua, fatti sotto”; si capiva che questa persona voleva il confronto mentre

l’altro ragazzo teneva le mani dietro alla schiena. Non ho sentito se lui abbia

detto qualcosa ma dal suo atteggiamento si capiva che non voleva raccogliere la

sfida.

(…).

Non so dire che cosa sia successo, ma ho avuto come

la sensazione che il ragazzo che aveva la schiena rivolta al lago, avesse fatto

un movimento come se volesse estrarre qualcosa. Preciso che non ho visto nulla

in questo senso poiché il ragazzo gesticolava abbastanza ma ha fatto un

movimento che mi ha originato la supposizione appena indicata.

A questo punto, la discussione verbale si é

tramutata in una lite fisica, in particolare i due ragazzi si sono azzuffati;

non so dire chi abbia iniziato per primo la lite fisica.”

(doc. 175,

p. 19 - il corsivo é del redattore)

Questo il

tenore delle dichiarazioni rilasciate da __________, sentito il 4 gennaio 2013

dalla Polizia in qualità di persona informata sui fatti:

"

(…).

All’esterno del locale il __________ e il pelato

attendevano l’arrivo del __________ ma é stato trattenuto all’interno del

locale da __________ per evitare i problemi sino alle ore 05.10 circa, orario

di chiusura del locale. Diciamo si voleva trattenere il portoghese, fino a

quando i tre ragazzi se ne sarebbero andati.

Gli altri due personaggi si sono poi nascosti nella

terrazza del locale __________. Mi viene in mente che con loro vi era un terzo

ragazzo che é poi scappato quando ha capito la malparata.

Verso le ore 05.15 il __________ é stato fatto

uscire dal locale e sopra alla rampa, all’altezza della strada, era rimasto il

turco che invitava il portoghese alla lite e estraendo dalla tasca un oggetto

che ho visto armare e a mio avviso pareva un coltello a serramanico.

A questo punto il __________ riferiva al __________

“io sono __________, io sono __________” accovacciandosi a terra e sbattendo a

terra questo oggetto; dopo questa azione il __________ riprendeva la sua

posizione eretta.

Il ragazzo __________ é scattato in direzione del __________

e a questo momento il pelato é intervenuto a dar man forte al __________.

A questo punto si é capito che l’arma che il __________

aveva in mano era un cavatappi che si era infilato tra le dita a mo’ di

tirapugni con la spirale per levare i sugheri rivolta in direzione del __________.

Il __________ ha affrontato il __________ e il

pelato che hanno poi avuto la peggio.

Il terzo ragazzo che era insieme alle due vittime é

rimasto in disparte.

Preciso che il __________, quando é stato invitato

dal __________, si trovava all’inizio della viuzza che porta a via __________ mentre

il contendente si trovava sulla predetta via all’altezza del bar __________.

(…).

Personalmente mi trovavo all’esterno dell’__________

e avevo una buona visibilità.

Devo dire che inizialmente il __________, quando

aveva estratto l’oggetto dalla tasca del suo giubbetto in pelle, se non erro,

l’aveva armato e pareva essere un coltello a serramanico.

Questa impressione é rimasta anche quando il turco

si é accovacciato a terra e ha sbattuto un paio di volte a terra l’oggetto

invitando il __________ allo scontro.

Dalla mia esperienza e dai documentari visti, si sa

che i __________ invitino i rivali allo scontro di lama utilizzando il sistema

appena indicato.

Solo quando il __________ ha infilato l’oggetto tra

le dita si é capito che lo stesso aveva un cavatappi con la lama a spirale

armata. Il __________ ha impugnato il cavatappi a mo’ di tirapugni in direzione

del __________.”

(doc. 175,

p. 24s. - il corsivo é del redattore)

Questa

invece la versione dei fatti raccontata da __________, il quale il 25 dicembre

2012 si trovava presso il __________ in qualità di cliente:

"

(…).

Dopo circa 15-20 minuti sono uscito nuovamente dal

locale e ho visto che era partita la rissa. Ho visto il __________ che aveva il

viso pieno di sangue e si trovava su via __________ come pure il pelato che era

sul balcone della __________.

__________ per contro si trovava nei pressi del

locale. Io non ho visto la rissa ma ho supposto che fosse avvenuta.

Ho potuto notare che il turco aveva un cavatappi

in mano con il quale invitata il __________ ad uno scontro fisico. Ricordo che

testualmente riferiva “Io sono turco, ti ammazzo, vieni vieni”.

Il cavatappi il __________ lo teneva tra le dita, se

non sbaglio nella mano destra, e aveva la lama armata in direzione del __________.

Preciso che ho visto il cavatappi armato e il turco che continuava ad

invitare allo scontro __________ cosa che poi ha fatto.

__________ é partito in direzione del turco che si

trovava su via __________ e si sono scontrati.

Ho visto che si sono scambiati dei pugni rotolando

sulla rampa che porta all’entrata dell’EP. In soccorso del __________ si é

intromesso il pelato e il loro terzo amico, per intenderci quello che prima aveva

aizzato il __________ quando aveva preso un pugno.

__________ era da solo contro tre persone che lo

stavano “caricando” ma riusciva a dominare. Il __________ é finito per primo a

terra mentre nei pressi c’era il pelato che sferrava colpi/pugni in aria e in

un frangente il loro terzo amico é riuscito ad assestare un pugno all’occhio

sinistro a __________ per poi scappare e lasciare il luogo.

(…).

A questo punto sono intervenuto insieme a __________

e __________ per dividere i contendenti e per allontanarli. Personalmente ho

allontanato il __________, il pelato ed il terzo in direzione di via __________,

mentre a __________ i securini __________ e __________ hanno detto di passare

per una viuzza che passa dietro al __________.

(…).

Vorrei aggiungere che __________ era tranquillo e

prima di lasciare il luogo voleva riprendersi la sua scarpa che avevo trovato

su via __________ nel mentre accompagnavo i tre contendenti. Lanciavo la scarpa

verso la sicurezza che la riconsegnavano a __________. Lo stesso é poi stato

accompagnato dalla sicurezza fino alla viuzza indicata sopra.

Nel frattempo gli altri tre erano fermi su via __________

e aspettavano probabilmente l’arrivo di __________ per continuare la rissa.

(…).

Io facevo rientro nei pressi del locale incontrandomi

con __________ e __________ e sono poi stato raggiunto dal mio amico __________

che era rimasto all’interno del locale.

A questo punto posso dire che il turco e il pelato

facevano avanti e indietro su via __________ nei pressi della fontana, mentre

il loro terzo amico si stava lamentando nuovamente stavolta con una coppia di

ragazzi per l’inefficienza della sicurezza.

__________ se n’era già andato.

(…).

In un guizzo ho visto __________ su via __________

con in pugno un bastone che stimo esser lungo 1.5-2m.

Dal videofilmato infatti si rileva chiaramente che

dopo qualche attimo, da tergo delle vittime sopraggiunge Fe__________ munito di

bastone in legno che colpisce dietro alla nuca __________.

(…).”

(doc. 175,

p. 55 ss. - il corsivo é del redattore)

__________ ha

peraltro confermato quanto dichiarato da __________, ossia che __________ stava

allontanandosi dal locale in direzione della strada principale, quando é stato

affrontato, segnatamente, dall’assicurato, il quale lo ha minacciato con un

cavatappi.

Egli ha pure

confermato che RI 1 si era accovacciato a terra e invitato __________ allo

scontro (cfr. doc. 175, p. 60: “Mi viene chiesto di prendere posizione in

merito ed io rispondo di ricordarmi che

il __________ si accovacciava a

terra ed invitava __________ allo scontro

. Confermo che RI 1 aveva un

cavatappi infilato tra le dita a mo’ di tirapugni.” - il corsivo é del

redattore).

2.6.   In base alle

dichiarazioni testimoniali riportate al precedente considerando, il TCA ritiene

che quanto accadde la notte del 25 dicembre 2012 possa essere riassunto nei

termini seguenti.

A seguito di

un alterco, accompagnato da vie di fatto (ai danni di __________), scoppiato

all’interno del __________ di Ascona, é intervenuta la sicurezza che ha separato

i protagonisti. __________ ha in proposito dichiarato che, alle ore 4:45 circa,

ha fatto uscire dal locale RI 1, __________ e __________, mentre __________ é

stato trattenuto all’interno sino all’orario di chiusura dell’esercizio

pubblico (attorno alle ore 5:10).

Anziché

andarsene per la propria strada, RI 1 e i suoi  compagni hanno atteso l’uscita

di __________, all’altezza del bar __________.

A quel

punto, uscito allo scoperto, il ricorrente ha affrontato __________,

puntandogli contro un cavatappi armato con la spirale, e invitandolo allo

scontro con frasi del tipo “

Dai! Vieni! Vieni!

” (doc. 175, p. 10), “

Vieni

qua, fatti sotto

” (doc. 175, p. 19), “

Io sono un __________, io sono un __________

(doc. 175, p. 24), “

Io sono __________, ti ammazzo, vieni vieni

” (doc.

175, p. 55), come pure battendo a terra un paio di volte l’oggetto impugnato

(gesto che, a detta di __________, i __________ sono soliti usare per invitare l’avversario

allo scontro di lama).

Ne é quindi

conseguita una rissa (prima fase), avvenuta tra le 5.10 e le 5:12 circa, sedata

grazie all’intervento della sicurezza del locale, che é riuscita a separare i

contendenti.

Una seconda fase

della rissa, quella che ha causato i danni più gravi all’assicurato, ha invece

avuto luogo tra le 5:21 e le 5:30 circa, all’altezza dell’ex esercizio pubblico

__________. Al riguardo, dalle testimonianze raccolte dalla Polizia risulta che,

dopo l’intervento della sicurezza, i contendenti avevano apparentemente preso

strade differenti. In realtà, solo qualche minuto dopo, __________ é ricomparso

brandendo un travetto di legno, mediante il quale ha massacrato, in particolare,

RI 1.

Va immediatamente

ricordato che quanto appena esposto trova fondamento nelle

univoche

testimonianze di coloro che hanno assistito direttamente ai fatti, ragione per

la quale il TCA ritiene inverosimile che dal processo penale possano emergere

ulteriori rilevanti elementi di valutazione.

Alla luce di

quanto precede, secondo questo Tribunale, non sussiste alcun dubbio che il

fatto di aver atteso __________ per poco meno di mezz’ora all’uscita del __________,

di averlo quindi minacciato puntandogli contro un cavaturaccioli impugnato a

mo’ di tirapugni e, soprattutto, di averlo esplicitamente invitato allo scontro

fisico, costituisca una

provocazione violenta

ai sensi dell’art.

49

cpv. 2 lett. b OAINF, così come ha correttamente deciso l’assicuratore

resistente.

La circostanza che

l’insorgente potrebbe essere stato indotto ad agire in quel modo da quanto

accaduto poco prima all’interno del locale notturno, segnatamente dalla testata

che __________

ha rifilato all’amico __________, nulla toglie al

fatto che, all’esterno del __________, RI 1 ha a sua volta provocato

violentemente l’avversario, ciò che ha dato origine alla rissa (in questo

senso, se veda il doc. 39, p. 1: “Il rapporto di polizia é già stato consegnato

alla CO 1. Da quel documento non si comprende bene che io mi sono comportato

nel modo descritto con l’intento di difendere il mio amico __________

dall’aggressione molto probabile che avrebbe avuto da parte del signor __________.

Purtroppo ero annebbiato dalle abbondandi libagioni e bevute ed

il mio

atteggiamento ha ulteriormente alterato lo stato di ira nel __________ anziché

incutergli timore e dissuaderlo da un attacco

.”; al riguardo, é però

doveroso precisare che la tesi secondo cui il tutto era finalizzato a difendere

__________ non regge, posto che una volta usciti dal locale, l’assicurato ed i

suoi amici avrebbero avuto il tempo necessario - venticinque minuti circa - per

allontanarsi dalla zona di pericolo).

Parimenti

ininfluente é la circostanza che, a detta del ricorrente, __________ avrebbe

avuto una

reazione spropositata

rispetto alla provocazione subita (cfr.

doc. I, p. 5: “… il signor RI 1 ha avuto la sfortuna di essersi scontrato con

un personaggio estremamente violento e pericoloso; una persona normale non

avrebbe reagito in maniera così premeditata e brutale nei confronti di un

soggetto intervenuto in difesa dell’amico e sua.”). Al considerando 2.4., é già

stato indicato che, ai fini dell’applicazione dell’art. 49 cpv. 2 lett. b

OAINF, é irrilevante che la reazione di colui che é stato provocato sia stata

sproporzionata.

Inoltre,

nulla muta il fatto che RI 1 potrebbe aver presentato una ridotta capacità di

discernimento a causa dell’alcool precedentemente assorbito (dalle carte

processuali risulta che gli é stato riscontrato un tasso alcolemico dell’

1.91

).

In effetti,

secondo la giurisprudenza federale, una ridotta capacità di discernimento

causata dal consumo di sostanze alcoliche, non esclude l’applicazione delle

fattispecie di cui all’art. 49 cpv. 2 lett. a e b OAINF, che sono di principio

concepite indipendentemente dalla colpa. Una ridotta capacità di discernimento

può essere presa in considerazione unicamente per quantificare la decurtazione,

la quale ammonta almeno al 50% (cfr. STF

8C_579/2010 del 10 marzo 2011

consid. 4 e i riferimenti ivi citati; STFA U 325/05 del 5 gannio 2006 consid. 1.2).

Del resto, il ricorrente

non ha mai preteso che l’alcool che aveva in corpo, lo avesse

totalmente

privato della capacità di discernimento.

Occorre perciò ammettere

che, anche se in misura ridotta, egli era ancora in grado di riconoscere la

pericolosità del proprio agire e di comportarsi di conseguenza.

Il suo

tasso

alcolemico non esclude dunque una riduzione delle prestazioni in contanti

secondo l’art. 49 cpv. 2 lett. b OAINF.

Infine,

risulta evidente come sia stata proprio la provocazione compiuta

dall’assicurato a causare la reazione di __________ e, quindi, in ultima

analisi, il danno alla salute riportato da RI 1, ciò considerando anche che il

tutto si é svolto in un breve lasso di tempo (dalle carte processuali emerge

infatti che la provocazione ha avuto luogo attorno alle ore 5:10 e la rissa si

é conclusa una ventina di minuti dopo; in proposito, in una sentenza pubblicata

in SVR UV Nr. 82 consid. 2, l’Alta Corte ha negato la presenza di una

provocazione violenta, nel caso di un uomo che,

due mesi

dopo essere

stato ferito con un coltello dall’assicurato, aveva sparato a quest’ultimo sei

colpi).

In esito a

tutte le considerazioni che precedono, il TCA deve concludere che sono

adempiute le condizioni poste dall’art. 49 cpv. 2 lett. b OAINF, affinché le

prestazioni in contanti spettanti all’assicurato possano essere decurtate.

2.7.   Con la propria

impugnativa, RI 1 fa pure valere che una decurtazione delle indennità

giornaliere, significherebbe aggravare la sua già difficile situazione

finanziaria e, di riflesso, quella della sua ex moglie e delle figlie ad essa

affidate (cfr. doc. I, doc. VIII e doc. XII).

Nella

decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 ha a ragione indicato che gli

oneri

familiari dell’assicurato possono influenzare la misura della riduzione, ma non

il suo principio (cfr. doc. 177, p. 3; in questo senso, si veda pure Ghélew,

Ramelet, Ritter,

Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents,

Lausanne 1992

, p. 153).

Ora, applicando la

decurtazione

minima

prevista dall’ordinanza (cfr. art. 49 cpv. 2 OAINF:

“Le prestazioni in contanti sono ridotte di

almeno la metà

…” e STF 8C_579/2010

succitata consid. 7.2), l’amministrazione ha già ampiamente tenuto conto delle

circostanze evidenziate dal ricorrente.

La decisione impugnata

merita dunque conferma anche nella misura in cui l’CO 1 ha fissato al 50% il

tasso di riduzione delle prestazioni in contanti.

2.8.

Deve ancora essere esaminato se il ricorrente

può essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito

patrocinio dell’avv. RA 1 (cfr. doc. II).

2.8.1.

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in

principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato

é necessario o perlomeno indicato e se il processo non é palesemente privo di

esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

Il

requisito della

probabilità di esito favorevole

difetta

quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di

condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in

considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA U 220/99 del 26

settembre 2000; RAMI 1994 p. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251).

A tal proposito, si osserva che per valutare la

probabilità di esito favorevole non si deve adottare un criterio

particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame

non presenti notevolmente meno possibilità di essere accolto che di essere

respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non

lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA K 75/05 del 9 agosto 2005; STFA

I 173/04 del 10 agosto 2005; STFA I 422/04 del 29 agosto 2005; STFA non pubbl.

del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).

Inoltre,

quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si

eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi,

le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125

II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b).

2.8.2.

Nel caso

di specie, il TCA ritiene che difetti il presupposto della probabilità di esito

favorevole.

In effetti, per quanto

riguarda il principio della riduzione, alla luce delle convergenti testimonianze

raccolte nell’ambito dell’inchiesta di polizia giudiziaria, peraltro fatte

proprie dal Procuratore Pubblico (il quale, nel decreto di accusa

emanato nei confronti di __________, ha esplicitamente sottolineato che

la nota colluttazione era stata

provocata

da RI 1) e tenuto conto

dei

precedenti giurisprudenziali pubblicati nella Raccolta ufficiale e sui siti web

www.bger.ch e www.sentenze.ti.ch.

,

al patrocinatore

dell’assicurato non poteva certo sfuggire che la fattispecie

sub judice

giustificava

l’applicazione dell’art. 49 cpv. 2 OAINF.

Trattandosi invece dell’entità

della riduzione, l’avv. RA 1 era tenuto a sapere che il 50% deciso dall’CO 1

costituiva la riduzione

minima

prevista dall’ordinanza.

In queste condizioni, non

essendo adempiuto uno dei tre presupposti cumulativi, la domanda di assistenza

giudiziaria deve essere respinta.

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                          Il segretario Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 04.03.2015 35.2014.49 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 04.03.2015 35.2014.49 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 04.03.2015 35.2014.49

All'uscita da un locale notturno, assicurato provoca violentemente l'avversario che lo massacra di botte. Giustificata la riduzione del 50% della prestazione in contanti. Negata l'AG (ricorso privo di esito favorevole)

Raccomandata Incarto n. 35.2014.49 mm Lugano 4 marzo 2015 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale delle assicurazioni composto dei giudici: Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici redattore: Maurizio Macchi, vicecancelliere segretario: Gianluca Menghetti statuendo sul ricorso del 28 maggio 2014 di RI 1 rappr. da: RA 1 contro la decisione su opposizione del 25 aprile 2014 emanata da CO 1 rappr. da: RA 2 in materia di assicurazione contro gli infortuni ritenuto, in fatto 1.1.   Nel mese di gennaio 2013, la Cassa disoccupazione __________ ha comunicato all’CO 1 che, in data 25 dicembre 2012, RI 1 era stato vittima di un’aggressione, riportando un politrauma (cfr. doc. 3). Nella certificazione 28 dicembre 2012 del Reparto di chirurgia dell’Ospedale __________ figurano le diagnosi di trauma cranico con frattura del seno mascellare laterale a sinistra, frattura della base del naso e ematoma periorbitale sinistro, di lussazione anteriore della spalla sinistra, nonché di ferita lacero-contusa alla mano destra (doc. 21). 1.2.   Esperiti gli accertamenti amministrativi del caso, con decisione formale del 21 febbraio 2014, l’Istituto assicuratore ha decurtato del 50% le prestazioni in contanti, in quanto l’infortunio sarebbe accaduto a seguito di una violenta provocazione di RI 1 (doc. 143). A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 159), in data 25 aprile 2014, l’assicuratore LAINF ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 177). 1.3.   Con tempestivo ricorso del 28 maggio 2014, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata, argomentando quanto segue a proposito dell’applicabilità dell’art. 49 cpv. 1 lett. b OAINF (violenta provocazione): " (…). Intanto, in ingresso, mette conto di rilevare che é stato grassamente disatteso il principio fondamentale “in dubio pro reo”, tanto più che, a sostegno della decisione stanno unicamente il rapporto di polizia e i verbali di interrogatorio. Come si vedrà in appresso, al contrario, non figura nessun riferimento al DAC, ma soprattutto alla sentenza cresciuta in giudicato del Giudice penale che sarà prolata al termine del dibattimento non ancora indetto. In attesta della sentenza non ancora emanata, occorre dunque almeno far riferimento al DAC. Al contrario, la CO 1 ribalta le posizioni affermando che il provocatore é stato il ricorrente che si é invece limitato a reagire alla violenta e proditoria prima aggressione del signor __________ nei confronti dell’amico __________. Ed ecco i passaggi del rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria 14.2.13 (atto 64 dell’incarto penale) deliberatamente omessi nella decisione impugnata. A pagina 1 intanto (anche se é sempre antipatico scaricarsi le responsabilità a vicenda) emerge chiaramente che nella fase iniziale la situazione é conflagrata partendo da una provocazione del signor __________ nei confronti del signor __________, condita da epiteti e vie di fatto. Dopo le vicendevoli scuse dovute all’intervento dell’agente di sicurezza privato (pag. 2), __________ lasciava il locale rientrando però poco dopo e insultando __________ (e qui la situazione ha iniziato a degenerare) che reagiva con una testata al volto di __________. All’esterno del locale stazionavano il ricorrente e il signor __________. Qui si innesta l’episodio del cavatappi che é stato però subito seguito dallo scatto di __________ che ha afferrato per il collo il ricorrente trascinandolo al suolo per alcuni metri. Seguiva una lite generale tra __________, __________ e __________. In seguito (pag. 3) RI 1 e __________ si stavano allontanando cercando di sorreggersi a vicenda, al che sopraggiungeva __________ con un nodoso bastone con il quale __________ é stato colpito alla nuca. (…). La violenta provocazione di cui alla lett. b del cpv. 2 dell’art. 49 OAINF consiste proprio nella cieca aggressione, che per poco rischiava di diventare letale, della quale RI 1 e __________ sono state le vittime. (…). Al di là della provocazione (avvenuta comunque dopo le vie di fatto e l’aggressione nei confronto dell’amico __________), il signor RI 1 ha avuto la sfortuna di essersi scontrato con un personaggio estremamente violento e pericoloso; una persona normale non avrebbe reagito in maniera così premeditata e brutale nei confronti di un soggetto intervenuto in difesa dell’amico e sua. (…)”. L’insorgente fa inoltre valere che l’amministrazione dovrebbe astenersi dal decurtare le prestazioni in contanti che gli spettano, anche in considerazione della difficile situazione finanziaria in cui versano l’ex moglie e le figlie (cfr. doc. I, p. 5s.). 1.4.   L’CO 1, in risposta, ha chiesto che l’impugnativa venga integralmente respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. VI). 1.5.   In corso di causa, l’assicurato ha richiamato i filmati e le fotografie contenuti nell’incarto penale, riconfermandosi per il resto nelle proprie allegazioni (doc. VIII). L’assicuratore resistente si é espresso in merito l’8 settembre 2014 (doc. X). 1.6.   In data 17 settembre 2014, il ricorrente ha comunicato al TCA il numero dell’incarto penale (doc. XII). in diritto 2.1.   Oggetto della lite é la questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a ridurre del 50% le prestazioni in contanti spettanti a RI 1 a dipendenza dell’infortunio non professionale del 25 dicembre 2012, oppure no. 2.2.   Secondo l’art. 39 LAINF, il Consiglio federale può designare i pericoli straordinari e gli atti temerari motivanti il rifiuto di tutte le prestazioni o la riduzione delle prestazioni in contanti in materia di assicurazione contro gli infortuni non professionali. Può ordinare il rifiuto e la riduzione in deroga all'articolo 21 capoversi 1-3 LPGA. Il Consiglio federale ha fatto uso di questa delega di competenza all’art. 49 (pericoli straordinari) e all’art. 50 OAINF (atti temerari). Per quanto qui d’interesse, giusta l’art. 49 cpv. 2 OAINF, le prestazioni in contanti sono ridotte di almeno la metà in caso d'infortuni non professionali occorsi segnatamente in caso di partecipazione a risse e baruffe, salvo l'assicurato sia stato ferito dai litiganti pur non prendendovi parte oppure soccorrendo una persona indifesa (lett. a) e di pericoli cui l'assicurato si espone provocando altrui violentemente (lett. b). Questa normativa corrisponde in sostanza a quella valida prima dell’entrata in vigore della LAINF (il 1° gennaio 1984), di modo che la giurisprudenza sviluppata allora ha mantenuto la propria validità anche sotto l’egida del nuovo diritto (cfr. RAMI 1996 Nr. U 255 p. 211 consid. 1a; SVR 1995 UV Nr. 29 p. 85, consid. 2b e c). 2.3. Secondo la giurisprudenza, la nozione di violenta provocazione ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 lett. b OAINF, non può essere definita in astratto. Occorre piuttosto valutare in ogni singola fattispecie se, tenuto conto delle circostanze concrete, il comportamento stigmatizzato era suscettibile di provocare l’altrui violenta reazione. Una tale provocazione può consistere in parole, atteggiamenti oppure gesti. Al riguardo, non é irrilevante che la reazione sia stata sproporzionata. La provocazione deve tuttavia trovarsi in relazione di causalità naturale e adeguata con quest’ultima. Il riconoscimento di una violenta provocazione presuppone inoltre una certa immediatezza nella reazione di colui che é stato provocato (RAMI 1996 Nr. U 255 p. 211, consid. 1b e riferimenti; si veda pure A. Rumo-Jungo, Die Leistungskürzung oder -verweigerung gemäss art. 37-39 UVG, Tesi Friborgo 1993, p. 278-282). A titolo d’esempio, l’Alta Corte ha stabilito che colui che tenta d’introdursi in un’abitazione di terzi attraverso una finestra, dopo che gli si era impedito di entrare, provoca in maniera violenta l’amico della locataria dell’appartamento. Il fatto che quest’ultimo fosse noto come un picchiatore é stato giudicato irrilevante, poiché anche individui di questo genere possono essere provocati violentemente. Il TFA é pervenuto a questa stessa conclusione a proposito di un assicurato che si era immischiato nella conversazione in corso tra alcuni clienti di un ristorante e che, sebbene questi ultimi gli avessero fatto capire che non gradivano l’intromissione e il proprietario lo avesse ricondotto al suo posto, era ritornato una seconda e una terza volta a quel tavolo, infastidendo i clienti (cfr. A. Rumo-Jungo/A. P. Holzer, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 4a ed., p. 220 e riferimenti ivi citati). 2.4.   Nel caso di specie, dalla decisione su opposizione impugnata si evince che l’CO 1 ha decurtato del 50% le prestazioni in contanti in applicazione dell’art. 49 cpv. 2 lett. b OAINF, posto che “dal rapporto d’inchiesta della Polizia giudiziaria del 14.3.2013 e dai verbali d’interrogatorio versati agli atti il 22.4.2014 risulta che l’assicurato si trovava all’esterno di un locale notturno sotto l’influsso di bevande alcoliche (1.91 ‰) pronto a dare una lezione alla persona che lo ha colpito e che poco prima aveva avuto una lite con un suo amico. L’assicurato ha invitato questa persona allo scontro estraendo dalla giacca un cavatappi armato di lama a spirale (che a mente di diversi testi sembrava un coltello a serramanico) e, proferendo a più riprese le parole io sono __________, si é accovacciato sbattendo il cavatappi a terra e sollecitando il suo futuro aggressore a reagire. Uno dei testi ha precisato che si sa che i __________ invitano i rivali allo scontro utilizzando il sistema adottato dall’assicurato.” (doc. 177, p. 3). L’insorgente contesta la legittimità della riduzione delle prestazioni decisa dall’amministrazione, in quanto egli si sarebbe in realtà limitato a reagire all’aggressione compiuta da __________ nei confronti dell’amico __________, allorquando si trovavano ancora all’interno del locale. A suo avviso, la violenta provocazione di cui all’art. 49 cpv. 2 lett. b OAINF sarebbe quindi piuttosto opera di __________ (cfr. doc. I). 2.5.   Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA constata innanzitutto che nel decreto di accusa emanato nei confronti di __________, il Procuratore Pubblico ha indicato che la colluttazione, avvenuta il 25 dicembre 2012 all’esterno del locale __________ di __________, era stata “… provocata da RI 1 e __________, …” (doc. 174, p. 2 - il corsivo é del redattore). Questa Corte constata che la considerazione espressa dal magistrato inquirente trova conferma nelle convergenti dichiarazioni rilasciate dalle persone che sono state sentite nell’ambito dell’inchiesta di polizia giudiziaria. Interrogato il 28 dicembre 2012, __________ - il quale quella notte era chiamato a garantire la sicurezza presso il locale __________ -, ha dichiarato in particolare quanto segue: " (…). Ad un certo punto, tre ragazzi che si trovavano all’interno del locale, uscivano per fumarsi probabilmente una sigaretta. Quando rientravano, per poter entrare nella sala principale del locale notturno, dovevano oltrepassare la zona guardaroba. Io e __________ ci trovavamo davanti alla seconda porta e parzialmente ne ostruivamo il passaggio. Questi tre, anche loro in preda ai fumi dell’alcool e probabilmente non solo, nei confronti di __________, hanno cominciato a importunarlo con frasi del tipo: - “Levati dalle palle!” - __________, sentendo questa provocazione, ha immediatamente reagito male e ha preso con una mano la maglia di uno dei tre e lo ha colpito con una testata al volto provocandogli probabilmente la frattura del setto nasale. Quello che ha cominciato con l’aizzare __________ con la frase sopraccitata e che successivamente veniva colpito con una testata al naso, era un ragazzo pelato che penso venga chiamato __________. Li ho immediatamente separati e ho allontanato i tre ragazzi mandandoli fuori dal locale. Per evitare che ci fossero ulteriori fatti anche all’esterno del locale, tenevo __________ nell’atrio. (…). Questi fatti avvenuti nell’atrio del locale, nella zona guardaroba, sono accaduti pochi minuti prima della chiusura del locale, forse erano le ore 04:45 circa. Alle ore 05:00, dovendo chiudere il locale, mi sono trovato costretto a far uscire anche __________. (…). Mentre stavo prendendo i paletti, notavo che José, camminando, risaliva la strada che porta sulla principale. Quando __________ raggiungeva la strada principale, praticamente in prossimità dell’entrata del bar __________, vedevo chiaramente i tre ragazzi, che precedentemente erano stati da me allontanati, fuoriuscire dall’angolo dello stabile. Uno dei tre, impugnando un cavatappi, probabilmente con la mano destra, minacciava __________ dicendogli: “Dai! Vieni! Vieni!”. Preciso che il ragazzo che minacciava __________ con il cavatappi (un oggetto a punta di metallo), é probabilmente __________, capelli neri abbastanza lunghi, é poi quello che ha avuto la peggio alla fine dei fatti. Quando __________ é stato minacciato, é scattato immediatamente e si é avventato contro tutti e tre i ragazzi incurante dell’oggetto metallico che uno dei tre impugnava. (…). __________ quando si é avventato contro i tre ragazzi, ha colpito tutti indistintamente con pugni al volto. (…). Quando ho notato però che uno dei tre stava rotolando giù dalla discesa di __________ e gli eventi si stavano spostando verso l’entrata del __________, li ho raggiunti immediatamente e mi sono messo in mezzo per dividerli. Ho preso José che stava avendo la meglio sui tre ragazzi e l’ho portato di peso, per allontanarlo, in una strada posta dietro lo stabile. L’ho tenuto fermo e a voce alta dicevo ai tre ragazzi di andarsene. In seguito, dicevo a __________ di allontanarsi passando da una viuzza posta sul retro dello stabile. Lo invitavo a prendere tale via per evitare che si rincontrasse con gli altri tre. Quando l’ho lasciato, visto che lo stavo trattenendo per le braccia, lui si é incamminato nella direzione da me indicata. (…). Quando mi trovavo su __________, al lato del furgone e mi trovavo a parlare con __________, vedevo scendere a corsa da __________ __________ e stava impugnando un travetto di legno lungo circa 1,50 metri. I tre ragazzi nel frattempo si erano spostati a lato di __________, nelle vicinanze del furgone, più precisamente a lato di una piccola fontana situata tra via __________ e il ristorante __________. Voglio precisare che mi trovavo davanti al furgone in compagnia di __________, quando ho visto chiaramente __________ scendere a corsa con il travetto e colpirlo da tergo con quest’ultimo alla testa. Di fatto ho visto che il travetto si spezzava a metà quando colpiva la testa del ragazzo pelato. (…). Dopo che __________ colpiva alla testa __________, non interrompeva la sua azione, ma continuava a colpire anche il __________. (…). Io mi trovavo a circa 10 metri di distanza e ho visto chiaramente che __________, dopo che il turco rivinava a terra e rimaneva immobile a seguito dei suoi colpi, dapprima lo colpiva con un calcio allo sterno. In pratica lo colpiva con una tallonata discendente al centro dello sterno. Inoltre gli gridava:

- “Tu sei __________ ma io sono __________” - E lo colpiva ulteriormente con altri colpi alla guancia con il legno che impugnava.” (doc. 175,

p. 9ss. - il corsivo é del redattore). Dal verbale d’interrogatorio di __________ - la quale verso le ore 05:00 del 25 dicembre 2012 si trovava seduta sul muretto prospiciente il locale __________ in attesa di un taxi -, risulta in particolare quanto segue: " (…). Ad un certo punto la mia attenzione é stata attirata da due ragazzi che stavano parlando a voce alta e che si stavano provocando. (…). Ricordo che entrambi i ragazzi erano mori, o meglio avevano i capelli scuri marroni e vestivano di scuro. Come detto tra i due vi era un’accesa discussione, in particolare ho sentito che uno dei due ha proferito la seguente frase “Vieni qua, fatti sotto”; si capiva che questa persona voleva il confronto mentre l’altro ragazzo teneva le mani dietro alla schiena. Non ho sentito se lui abbia detto qualcosa ma dal suo atteggiamento si capiva che non voleva raccogliere la sfida. (…). Non so dire che cosa sia successo, ma ho avuto come la sensazione che il ragazzo che aveva la schiena rivolta al lago, avesse fatto un movimento come se volesse estrarre qualcosa. Preciso che non ho visto nulla in questo senso poiché il ragazzo gesticolava abbastanza ma ha fatto un movimento che mi ha originato la supposizione appena indicata. A questo punto, la discussione verbale si é tramutata in una lite fisica, in particolare i due ragazzi si sono azzuffati; non so dire chi abbia iniziato per primo la lite fisica.” (doc. 175,

p. 19 - il corsivo é del redattore) Questo il tenore delle dichiarazioni rilasciate da __________, sentito il 4 gennaio 2013 dalla Polizia in qualità di persona informata sui fatti: " (…). All’esterno del locale il __________ e il pelato attendevano l’arrivo del __________ ma é stato trattenuto all’interno del locale da __________ per evitare i problemi sino alle ore 05.10 circa, orario di chiusura del locale. Diciamo si voleva trattenere il portoghese, fino a quando i tre ragazzi se ne sarebbero andati. Gli altri due personaggi si sono poi nascosti nella terrazza del locale __________. Mi viene in mente che con loro vi era un terzo ragazzo che é poi scappato quando ha capito la malparata. Verso le ore 05.15 il __________ é stato fatto uscire dal locale e sopra alla rampa, all’altezza della strada, era rimasto il turco che invitava il portoghese alla lite e estraendo dalla tasca un oggetto che ho visto armare e a mio avviso pareva un coltello a serramanico. A questo punto il __________ riferiva al __________ “io sono __________, io sono __________” accovacciandosi a terra e sbattendo a terra questo oggetto; dopo questa azione il __________ riprendeva la sua posizione eretta. Il ragazzo __________ é scattato in direzione del __________ e a questo momento il pelato é intervenuto a dar man forte al __________. A questo punto si é capito che l’arma che il __________ aveva in mano era un cavatappi che si era infilato tra le dita a mo’ di tirapugni con la spirale per levare i sugheri rivolta in direzione del __________. Il __________ ha affrontato il __________ e il pelato che hanno poi avuto la peggio. Il terzo ragazzo che era insieme alle due vittime é rimasto in disparte. Preciso che il __________, quando é stato invitato dal __________, si trovava all’inizio della viuzza che porta a via __________ mentre il contendente si trovava sulla predetta via all’altezza del bar __________. (…). Personalmente mi trovavo all’esterno dell’__________ e avevo una buona visibilità. Devo dire che inizialmente il __________, quando aveva estratto l’oggetto dalla tasca del suo giubbetto in pelle, se non erro, l’aveva armato e pareva essere un coltello a serramanico. Questa impressione é rimasta anche quando il turco si é accovacciato a terra e ha sbattuto un paio di volte a terra l’oggetto invitando il __________ allo scontro. Dalla mia esperienza e dai documentari visti, si sa che i __________ invitino i rivali allo scontro di lama utilizzando il sistema appena indicato. Solo quando il __________ ha infilato l’oggetto tra le dita si é capito che lo stesso aveva un cavatappi con la lama a spirale armata. Il __________ ha impugnato il cavatappi a mo’ di tirapugni in direzione del __________.” (doc. 175,

p. 24s. - il corsivo é del redattore) Questa invece la versione dei fatti raccontata da __________, il quale il 25 dicembre 2012 si trovava presso il __________ in qualità di cliente: " (…). Dopo circa 15-20 minuti sono uscito nuovamente dal locale e ho visto che era partita la rissa. Ho visto il __________ che aveva il viso pieno di sangue e si trovava su via __________ come pure il pelato che era sul balcone della __________. __________ per contro si trovava nei pressi del locale. Io non ho visto la rissa ma ho supposto che fosse avvenuta. Ho potuto notare che il turco aveva un cavatappi in mano con il quale invitata il __________ ad uno scontro fisico. Ricordo che testualmente riferiva “Io sono turco, ti ammazzo, vieni vieni”. Il cavatappi il __________ lo teneva tra le dita, se non sbaglio nella mano destra, e aveva la lama armata in direzione del __________. Preciso che ho visto il cavatappi armato e il turco che continuava ad invitare allo scontro __________ cosa che poi ha fatto. __________ é partito in direzione del turco che si trovava su via __________ e si sono scontrati. Ho visto che si sono scambiati dei pugni rotolando sulla rampa che porta all’entrata dell’EP. In soccorso del __________ si é intromesso il pelato e il loro terzo amico, per intenderci quello che prima aveva aizzato il __________ quando aveva preso un pugno. __________ era da solo contro tre persone che lo stavano “caricando” ma riusciva a dominare. Il __________ é finito per primo a terra mentre nei pressi c’era il pelato che sferrava colpi/pugni in aria e in un frangente il loro terzo amico é riuscito ad assestare un pugno all’occhio sinistro a __________ per poi scappare e lasciare il luogo. (…). A questo punto sono intervenuto insieme a __________ e __________ per dividere i contendenti e per allontanarli. Personalmente ho allontanato il __________, il pelato ed il terzo in direzione di via __________, mentre a __________ i securini __________ e __________ hanno detto di passare per una viuzza che passa dietro al __________. (…). Vorrei aggiungere che __________ era tranquillo e prima di lasciare il luogo voleva riprendersi la sua scarpa che avevo trovato su via __________ nel mentre accompagnavo i tre contendenti. Lanciavo la scarpa verso la sicurezza che la riconsegnavano a __________. Lo stesso é poi stato accompagnato dalla sicurezza fino alla viuzza indicata sopra. Nel frattempo gli altri tre erano fermi su via __________ e aspettavano probabilmente l’arrivo di __________ per continuare la rissa. (…). Io facevo rientro nei pressi del locale incontrandomi con __________ e __________ e sono poi stato raggiunto dal mio amico __________ che era rimasto all’interno del locale. A questo punto posso dire che il turco e il pelato facevano avanti e indietro su via __________ nei pressi della fontana, mentre il loro terzo amico si stava lamentando nuovamente stavolta con una coppia di ragazzi per l’inefficienza della sicurezza. __________ se n’era già andato. (…). In un guizzo ho visto __________ su via __________ con in pugno un bastone che stimo esser lungo 1.5-2m. Dal videofilmato infatti si rileva chiaramente che dopo qualche attimo, da tergo delle vittime sopraggiunge Fe__________ munito di bastone in legno che colpisce dietro alla nuca __________. (…).” (doc. 175,

p. 55 ss. - il corsivo é del redattore) __________ ha peraltro confermato quanto dichiarato da __________, ossia che __________ stava allontanandosi dal locale in direzione della strada principale, quando é stato affrontato, segnatamente, dall’assicurato, il quale lo ha minacciato con un cavatappi. Egli ha pure confermato che RI 1 si era accovacciato a terra e invitato __________ allo scontro (cfr. doc. 175, p. 60: “Mi viene chiesto di prendere posizione in merito ed io rispondo di ricordarmi che il __________ si accovacciava a terra ed invitava __________ allo scontro . Confermo che RI 1 aveva un cavatappi infilato tra le dita a mo’ di tirapugni.” - il corsivo é del redattore). 2.6.   In base alle dichiarazioni testimoniali riportate al precedente considerando, il TCA ritiene che quanto accadde la notte del 25 dicembre 2012 possa essere riassunto nei termini seguenti. A seguito di un alterco, accompagnato da vie di fatto (ai danni di __________), scoppiato all’interno del __________ di Ascona, é intervenuta la sicurezza che ha separato i protagonisti. __________ ha in proposito dichiarato che, alle ore 4:45 circa, ha fatto uscire dal locale RI 1, __________ e __________, mentre __________ é stato trattenuto all’interno sino all’orario di chiusura dell’esercizio pubblico (attorno alle ore 5:10). Anziché andarsene per la propria strada, RI 1 e i suoi  compagni hanno atteso l’uscita di __________, all’altezza del bar __________. A quel punto, uscito allo scoperto, il ricorrente ha affrontato __________, puntandogli contro un cavatappi armato con la spirale, e invitandolo allo scontro con frasi del tipo “ Dai! Vieni! Vieni! ” (doc. 175, p. 10), “ Vieni qua, fatti sotto ” (doc. 175, p. 19), “ Io sono un __________, io sono un __________ ” (doc. 175, p. 24), “ Io sono __________, ti ammazzo, vieni vieni ” (doc. 175, p. 55), come pure battendo a terra un paio di volte l’oggetto impugnato (gesto che, a detta di __________, i __________ sono soliti usare per invitare l’avversario allo scontro di lama). Ne é quindi conseguita una rissa (prima fase), avvenuta tra le 5.10 e le 5:12 circa, sedata grazie all’intervento della sicurezza del locale, che é riuscita a separare i contendenti. Una seconda fase della rissa, quella che ha causato i danni più gravi all’assicurato, ha invece avuto luogo tra le 5:21 e le 5:30 circa, all’altezza dell’ex esercizio pubblico __________. Al riguardo, dalle testimonianze raccolte dalla Polizia risulta che, dopo l’intervento della sicurezza, i contendenti avevano apparentemente preso strade differenti. In realtà, solo qualche minuto dopo, __________ é ricomparso brandendo un travetto di legno, mediante il quale ha massacrato, in particolare, RI 1. Va immediatamente ricordato che quanto appena esposto trova fondamento nelle univoche testimonianze di coloro che hanno assistito direttamente ai fatti, ragione per la quale il TCA ritiene inverosimile che dal processo penale possano emergere ulteriori rilevanti elementi di valutazione. Alla luce di quanto precede, secondo questo Tribunale, non sussiste alcun dubbio che il fatto di aver atteso __________ per poco meno di mezz’ora all’uscita del __________, di averlo quindi minacciato puntandogli contro un cavaturaccioli impugnato a mo’ di tirapugni e, soprattutto, di averlo esplicitamente invitato allo scontro fisico, costituisca una provocazione violenta ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 lett. b OAINF, così come ha correttamente deciso l’assicuratore resistente. La circostanza che l’insorgente potrebbe essere stato indotto ad agire in quel modo da quanto accaduto poco prima all’interno del locale notturno, segnatamente dalla testata che __________ ha rifilato all’amico __________, nulla toglie al fatto che, all’esterno del __________, RI 1 ha a sua volta provocato violentemente l’avversario, ciò che ha dato origine alla rissa (in questo senso, se veda il doc. 39, p. 1: “Il rapporto di polizia é già stato consegnato alla CO 1. Da quel documento non si comprende bene che io mi sono comportato nel modo descritto con l’intento di difendere il mio amico __________ dall’aggressione molto probabile che avrebbe avuto da parte del signor __________. Purtroppo ero annebbiato dalle abbondandi libagioni e bevute ed il mio atteggiamento ha ulteriormente alterato lo stato di ira nel __________ anziché incutergli timore e dissuaderlo da un attacco .”; al riguardo, é però doveroso precisare che la tesi secondo cui il tutto era finalizzato a difendere __________ non regge, posto che una volta usciti dal locale, l’assicurato ed i suoi amici avrebbero avuto il tempo necessario - venticinque minuti circa - per allontanarsi dalla zona di pericolo). Parimenti ininfluente é la circostanza che, a detta del ricorrente, __________ avrebbe avuto una reazione spropositata rispetto alla provocazione subita (cfr. doc. I, p. 5: “… il signor RI 1 ha avuto la sfortuna di essersi scontrato con un personaggio estremamente violento e pericoloso; una persona normale non avrebbe reagito in maniera così premeditata e brutale nei confronti di un soggetto intervenuto in difesa dell’amico e sua.”). Al considerando 2.4., é già stato indicato che, ai fini dell’applicazione dell’art. 49 cpv. 2 lett. b OAINF, é irrilevante che la reazione di colui che é stato provocato sia stata sproporzionata. Inoltre, nulla muta il fatto che RI 1 potrebbe aver presentato una ridotta capacità di discernimento a causa dell’alcool precedentemente assorbito (dalle carte processuali risulta che gli é stato riscontrato un tasso alcolemico dell’ 1.91 ‰). In effetti, secondo la giurisprudenza federale, una ridotta capacità di discernimento causata dal consumo di sostanze alcoliche, non esclude l’applicazione delle fattispecie di cui all’art. 49 cpv. 2 lett. a e b OAINF, che sono di principio concepite indipendentemente dalla colpa. Una ridotta capacità di discernimento può essere presa in considerazione unicamente per quantificare la decurtazione, la quale ammonta almeno al 50% (cfr. STF 8C_579/2010 del 10 marzo 2011 consid. 4 e i riferimenti ivi citati; STFA U 325/05 del 5 gannio 2006 consid. 1.2). Del resto, il ricorrente non ha mai preteso che l’alcool che aveva in corpo, lo avesse totalmente privato della capacità di discernimento. Occorre perciò ammettere che, anche se in misura ridotta, egli era ancora in grado di riconoscere la pericolosità del proprio agire e di comportarsi di conseguenza. Il suo tasso alcolemico non esclude dunque una riduzione delle prestazioni in contanti secondo l’art. 49 cpv. 2 lett. b OAINF. Infine, risulta evidente come sia stata proprio la provocazione compiuta dall’assicurato a causare la reazione di __________ e, quindi, in ultima analisi, il danno alla salute riportato da RI 1, ciò considerando anche che il tutto si é svolto in un breve lasso di tempo (dalle carte processuali emerge infatti che la provocazione ha avuto luogo attorno alle ore 5:10 e la rissa si é conclusa una ventina di minuti dopo; in proposito, in una sentenza pubblicata in SVR UV Nr. 82 consid. 2, l’Alta Corte ha negato la presenza di una provocazione violenta, nel caso di un uomo che, due mesi dopo essere stato ferito con un coltello dall’assicurato, aveva sparato a quest’ultimo sei colpi). In esito a tutte le considerazioni che precedono, il TCA deve concludere che sono adempiute le condizioni poste dall’art. 49 cpv. 2 lett. b OAINF, affinché le prestazioni in contanti spettanti all’assicurato possano essere decurtate. 2.7.   Con la propria impugnativa, RI 1 fa pure valere che una decurtazione delle indennità giornaliere, significherebbe aggravare la sua già difficile situazione finanziaria e, di riflesso, quella della sua ex moglie e delle figlie ad essa affidate (cfr. doc. I, doc. VIII e doc. XII). Nella decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 ha a ragione indicato che gli oneri familiari dell’assicurato possono influenzare la misura della riduzione, ma non il suo principio (cfr. doc. 177, p. 3; in questo senso, si veda pure Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, Lausanne 1992, p. 153). Ora, applicando la decurtazione minima prevista dall’ordinanza (cfr. art. 49 cpv. 2 OAINF: “Le prestazioni in contanti sono ridotte di almeno la metà …” e STF 8C_579/2010 succitata consid. 7.2), l’amministrazione ha già ampiamente tenuto conto delle circostanze evidenziate dal ricorrente. La decisione impugnata merita dunque conferma anche nella misura in cui l’CO 1 ha fissato al 50% il tasso di riduzione delle prestazioni in contanti. 2.8. Deve ancora essere esaminato se il ricorrente può essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. RA 1 (cfr. doc. II). 2.8.1. I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato é necessario o perlomeno indicato e se il processo non é palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti). Il requisito della probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA U 220/99 del 26 settembre 2000; RAMI 1994 p. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251). A tal proposito, si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA K 75/05 del 9 agosto 2005; STFA I 173/04 del 10 agosto 2005; STFA I 422/04 del 29 agosto 2005; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c). Inoltre, quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b). 2.8.2. Nel caso di specie, il TCA ritiene che difetti il presupposto della probabilità di esito favorevole. In effetti, per quanto riguarda il principio della riduzione, alla luce delle convergenti testimonianze raccolte nell’ambito dell’inchiesta di polizia giudiziaria, peraltro fatte proprie dal Procuratore Pubblico (il quale, nel decreto di accusa emanato nei confronti di __________, ha esplicitamente sottolineato che la nota colluttazione era stata provocata da RI 1) e tenuto conto dei precedenti giurisprudenziali pubblicati nella Raccolta ufficiale e sui siti web www.bger.ch e www.sentenze.ti.ch., al patrocinatore dell’assicurato non poteva certo sfuggire che la fattispecie sub judice giustificava l’applicazione dell’art. 49 cpv. 2 OAINF. Trattandosi invece dell’entità della riduzione, l’avv. RA 1 era tenuto a sapere che il 50% deciso dall’CO 1 costituiva la riduzione minima prevista dall’ordinanza. In queste condizioni, non essendo adempiuto uno dei tre presupposti cumulativi, la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta. Per questi motivi dichiara e pronuncia

1.   Il ricorso é respinto .

2.   La domanda di assistenza giudiziaria è respinta .

3.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                          Il segretario Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti