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35.2014.40

Negata esistenza di una notifica falsa d'infortunio. Negato che assicurato beneficiava, nel suo Stato di residenza, di un'ass. obblig. che garantiva una copertura appropriata degli infortuni non professionali: illegale annullamento ab initio della cop. assicurativa

Ticino · 2015-06-10 · Italiano TI
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Negata esistenza di una notifica falsa d'infortunio. Negato che assicurato beneficiava, nel suo Stato di residenza, di un'ass. obblig. che garantiva una copertura appropriata degli infortuni non professionali: illegale annullamento ab initio della cop. assicurativa

Erwägungen (1 Absätze)

E. 13 ).

Secondo

la dottrina, la norma in questione ha un senso nella misura in cui la falsa

notifica concerne una fattispecie che implica un obbligo a prestazioni

dell’assicuratore. Mediante la falsa descrizione, l’assicurato vuole ottenere

più di quanto gli spetta. In questo caso, l’assicuratore può negare

integralmente le prestazioni. In altri termini, la sanzione é legittima

allorquando l’assicurato vuole ottenere una prestazione (supplementare) che, in

caso di notifica corretta, non percepirebbe. Per contro, la sanzione non può

essere comminata se, mediante la falsa notifica, l’assicurato non persegue tale

scopo, ossia non intende ottenere un vantaggio materiale.

Quella prevista dal cpv. 2

dell’art. 46 LAINF é una norma potestativa (

Kann-Vorschrift

):

l’assicuratore non é costretto a decurtare, rispettivamente a negare le proprie

prestazioni, ma

può

farlo. Al riguardo, esso deve prendere in

considerazione tutte le circostanze del caso di specie. Quando infligge una

sanzione, esso deve rispettare il principio della proporzionalità. Ciò

significa che, anche in caso di falsa notifica intenzionale, l’assicuratore può

astenersi dal negare le prestazioni e, ad esempio, procedere a una loro

semplice riduzione (cfr. A. Maurer, Schw. Unfallversicherungsrecht, Berna 1985,

p. 239ss.).

2.4.   Nella concreta evenienza,

dalle tavole processuali emerge che nell’annuncio d’infortunio LAINF del 12

ottobre 2012, inviato mediante notifica elettronica dal datore di lavoro, é

stato indicato che, il 28 settembre 2012, scendendo le scale di casa, RI 1 era

scivolato, che aveva riportato una contusione alla spalla sinistra e che il

primo medico intervenuto é stato il dott. __________ di __________. Alla

domanda se “l’infortunato ha già diritto a indennità giornaliera o rendita da:

cassa malati, CO 1, (…), cassa disoccupazione”, non é stata data risposta (cfr.

doc. 1).

In data 9 novembre 2012,

il ricorrente ha compilato il questionario che gli era stato trasmesso nel

frattempo dall’assicuratore resistente, fornendo tutte le informazioni

richieste (cfr. doc. 11).

Il 22 novembre 2012, l’CO

1 ha informato l’insorgente che, per l’infortunio non professionale del 28

settembre 2012, egli era stato posto al beneficio delle prestazioni

assicurative, e meglio di un’indennità giornaliera di fr. 227.95 a far tempo dal 1° ottobre 2012, mentre che le spese di cure prestate in Svizzera sarebbero

state direttamente pagate ai relativi fornitori. L’assicurato é peraltro stato

invitato a comunicare se percepiva “… prestazioni in contanti (rendita,

indennità giornaliera) da altre assicurazioni sociali.” (doc. 14).

Dalla nota telefonica di

cui al doc. 27 si evince che, il 31 gennaio 2013, avrebbe dovuto aver luogo un

incontro tra un ispettore CO 1 e RI 1, annullato su richiesta di quest’ultimo.

Era quindi stata concordata una nuova data (il 5 febbraio 2013), ma anche

quell’incontro é andato deserto, in ragione di un preteso imprevisto accaduto

all’insorgente (cfr. doc. 33).

Con scritto del 5 febbraio

2013, l’Istituto assicuratore ha sospeso le proprie prestazioni, a causa della

mancata comparizione dell’insorgente ai succitati incontri, nell’attesa di

conoscere gli esiti della visita fiduciaria di controllo dell’11 febbraio 2013

(cfr. doc. 31).

RI 1 si é regolarmente

presentato alle visite mediche __________ dell’11 febbraio 2013 (cfr. doc. 36),

del 12 aprile 2013 (cfr. doc. 55) e del 20 luglio 2013 (cfr. doc. 81).

Inoltre, il 28 agosto

2013, egli é stato sottoposto ad un intervento artroscopico alla spalla

sinistra (doc. 89).

In data 4 ottobre 2013, un

funzionario dell’CO 1 ha finalmente sentito il ricorrente, dopo che

quest’ultimo non aveva potuto presenziare all’incontro programmato per il

giorno precedente (cfr. doc. 96).

In occasione della sua

audizione, l’insorgente ha segnatamente dichiarato che “subito dopo il

licenziamento, non avendo trovato un nuovo impiego, mi ero iscritto alla cassa

disoccupazione italiana. Dal mese di aprile del 2012 avevo iniziato a percepire

prestazioni da parte della cassa disoccupazione italiana. Le prestazioni della

cassa disoccupazione sono durate fino alla fine del mese di marzo del 2013. Le

stesse le ho percepite anche dopo l’infortunio del 28.9.12. Per i primi tre

mesi avevo percepito circa euro 1'900.-- al mese, successivamente per gli altri

nove mesi percepivo circa euro 1’000.-- al mese. Richiederò nei prossimi giorni

i conteggi esatti della disoccupazione e poi li trasmetterò alla CO 1. Durante

il periodo di disoccupazione in Italia non ho svolto nessun genere di

attività.” (doc. 98, p. 1s.).

2.5.   Secondo l’amministrazione,

l’applicazione dell’art. 46 cpv. 2 LAINF sarebbe giustificata dalla circostanza

che RI 1 avrebbe tollerato che nell’annuncio d’infortunio era stata omessa

l’indicazione secondo cui egli si trovava a beneficio d’indennità di

disoccupazione in Italia.

Chiamato ora a

pronunciarsi, il TCA non ritiene che dagli atti emergano sufficienti elementi

per concludere che il ricorrente abbia

intenzionalmente

tentato d’ingannare

l’Istituto convenuto per percepire delle prestazioni di cui egli non avrebbe

altrimenti avuto diritto.

In questo senso, occorre

innanzitutto tener conto che l’annuncio del 12 ottobre 2012, dove non era stata

fornita risposta alla domanda se l’infortunato era già al beneficio di

prestazioni da altre assicurazioni sociali (doc. 1), é stato compilato dalla __________

di __________ (presso la quale la ditta __________ ha il proprio recapito -

cfr., in proposito, il doc. 3), e non dall’insorgente stesso.

Tale circostanza é stata

confermata dall’assicurato in sede di udienza (doc. X, p. 1s.: “Il presidente

del TCA mostra all’assicurato il formulario “Notifica d’infortunio” (doc. 1) e

gli chiede chi l’ha compilato.

L’assicurato risponde che é stato compilato e

spedito da un’impiegata della fiduciaria __________

, responsabile

dell’amministrazione della ditta. L’amministratore della __________ era infatti

il sig. __________. L’assicurato precisa di avere interpellato al telefono

questa signora, comunicandole quanto successo. La segretaria gli ha risposto

che avrebbe dovuto notificare l’infortunio.” - il corsivo é del redattore). Il

ricorrente ha pure chiarito che la segretaria non gli aveva chiesto nulla a

proposito d’eventuali prestazioni in contanti già percepite da altre

assicurazioni sociali (doc. X, p.2: “In particolare il presidente del TCA legge

la domanda n. 14. L’assicurato risponde che su questo aspetto la segretaria non

gli ha chiesto nulla.”).

Sempre in questo contesto,

giova segnalare che, in una sentenza 35.2014.17 del 4 marzo 2015 consid. 2.4.,

in cui si era pure posta la questione dell’applicabilità dell’art. 46 cpv. 2

LAINF, il TCA ha in particolare osservato che “… spetta al datore di lavoro

notificare all’assicuratore l’infortunio che gli é stato segnalato dal

dipendente/assicurato, e ciò utilizzando l’apposito modulo (“

Notifica

d’infortunio LAINF

”). In genere, l’assicurato non riceve copia

dell’annuncio d’infortunio. Pertanto, di norma, la

prima volta

in cui

l’assicurato entra in contatto diretto con il proprio assicuratore, avviene

quando egli é chiamato a compilare un questionario del genere di quello che

figura agli atti

sub

doc. 4 oppure in occasione della sua audizione da

parte di un funzionario amministrativo.”.

D’altro canto, questa

Corte constata che, in occasione della sua prima audizione dinanzi a un

funzionario dell’CO 1, il 4 ottobre 2013, RI 1 ha dichiarato di aver percepito

in Italia prestazioni di disoccupazione, anche durante il periodo in cui egli

era inabile al lavoro a causa dei postumi dell’infortunio del 28 settembre 2012

(cfr. doc. 98, p. 1s.).

L’assicurato fa valere che

si é trattato di una sua dichiarazione

spontanea

, e non di una “confessione”

resa su pressione dell’Istituto. Ciò é verosimile. In effetti, a prescindere

dal fatto che dagli atti precedenti l’audizione non emerge alcun indizio in tal

senso, qualora l’amministrazione avesse avuto il sospetto che il ricorrente si

trovava già al beneficio di prestazioni in contanti da parte di un altro ente

assicurativo, non avrebbe certamente lasciato trascorrere gli

otto mesi

che

sono intercorsi tra l’incontro in programma il 5 febbraio 2013 (andato deserto)

e quello che ha effettivamente avuto luogo il 4 ottobre 2013, tanto più che tra

il febbraio e il luglio 2013, l’insorgente si é recato per ben tre volte presso

l’Agenzia __________ di __________, per sottoporsi ad altrettante visite fiduciarie

di controllo, di modo che sarebbe stato semplice interpellarlo in una di quelle

occasioni (su questo aspetto, si veda pure quanto dichiarato da RI 1 in sede di

discussione di causa - doc. X, p. 2: “Il presidente del TCA chiede

all’assicurato se dopo il mese di febbraio non vi sono stati colloqui per

chiarire gli aspetti amministrativi. L’assicurato risponde che si recava

regolarmente in agenzia per delle visite mediche ma nessuno gli ha più fatto

delle domande fino al 4 ottobre 2013.

L’assicurato conferma che la prima

occasione nella quale si é ridiscusso degli aspetti amministrativi é stato il 4

ottobre 2013

.”

- il corsivo é del

redattore).

Alla luce di quanto

precede, la circostanza che il ricorrente abbia disertato più volte gli

incontri con l’ispettore CO 1, non può essere interpretata come un tentativo di

sottrarsi alle domande di quest’ultimo. A parte il fatto che l'assicurato ha

giustificato le assenze (cfr. doc. V, p. 3. e doc. X, p. 2: “Il presidente del

TCA chiede all’assicurato per quali ragioni non si é presentato agli incontri

del 31 gennaio 2013 (a __________) e del 5 febbraio 2013 (al __________ a IT-__________).

L’assicurato risponde che il 31 gennaio 2013 ha dovuto accompagnare la moglie per accertamenti medici all’ospedale. Quanto all’incontro del 5 febbraio 2013, il

sig. RI 1 comunica di avere avuto un problema di trasporto.”), se questa fosse

stata realmente la sua volontà, sarebbe difficile comprendere perché, l’11

febbraio 2013 (così come, successivamente, in altre due occasioni),

l’assicurato si é invece recato presso l’Agenzia __________ per incontrare il

medico di fiducia (sapendo per giunta che l’ispettore __________ era al

corrente della sua presenza a __________; cfr. sua nota del colloquio

telefonico del 5 febbraio 2013 - doc. 33: “Gli ho riferito che da oggi il suo

caso viene sospeso e l’ho informato che lunedì 11.2.13 alle ore 08.45 si deve

presentare presso i nostri uffici di __________ per un esame radiografico ed

una visita medica.”).

Con lo scritto del 22

novembre 2012, mediante il quale erano state fornite informazioni inerenti il

diritto alle prestazioni, l’assicurato era pure stato invitato a notificare le

prestazioni in contanti eventualmente percepite da altri assicuratori sociali

(cfr. doc. 14).

In occasione dell’udienza

del 18 maggio 2015, RI 1 ha riconosciuto di aver ricevuto lo scritto in

questione ma di averne equivocato il senso (cfr. doc. X, p. 2: “Il presidente

del TCA mostra all’assicurato il doc. 14 (lettera del 22 novembre 2012 dell’CO

1 a lui indirizzata). L’assicurato conferma di averla ricevuta. (…).

L’assicurato risponde che non ha prestato la dovuta attenzione in quanto

riteneva che le prestazioni di disoccupazione in Italia non rientravano tra le

altre assicurazioni sociali. In effetti egli non aveva nessun tipo di

assicurazione particolare per gli infortuni o per le malattie. Ammette che

avrebbe potuto dare un colpo di telefono.”).

Anche in questo caso, il

TCA giudica plausibili le spiegazioni fornite dall’assicurato. Da una parte,

egli va considerato senz’altro inesperto in materia assicurativa (in proposito,

si veda inoltre il doc. X, p. 2: “L’assicurato precisa che era la

prima

volta

che si trovava in una situazione di infortunio.” - il corsivo é del

redattore). D’altra parte, non va dimenticato che, alla prima occasione di

contatto diretto (la sua audizione dell’ottobre 2013), l’insorgente ha rivelato,

spontaneamente

, di aver percepito prestazioni di disoccupazione in

Italia.

In esito alle

considerazioni che precedono, la decisione su opposizione impugnata non può

essere tutelata, perlomeno nella misura in cui l’amministrazione ha negato il

proprio obbligo a prestazioni in applicazione dell’art. 46 cpv. 2 LAINF.

2.6.   Dalla decisione su

opposizione del 7 aprile 2014 risulta che,

a titolo principale

, l’CO 1

ha sottoposto a revisione procedurale la decisione informale mediante la quale

aveva riconosciuto all’insorgente le proprie prestazioni, in quanto “in caso di

malattia il cittadino italiano residente in Italia é coperto dal sistema sanitario

nazionale del proprio paese per le spese di cura. Non é necessario che egli

stipuli un’assicurazione privata. In Italia non esiste il concetto d’infortunio

non professionale.Gli infortuni vengono equiparati alle malattie per quanto

riguarda le prestazioni assicurative. L’INAIL é chiamato a intervenire solo per

gli infortuni professionali. (…). I disoccupati italiani hanno diritto in caso

di malattia - e quindi anche in caso di infortunio non professionale -

all’indennità malattia da parte dell’INPS. Essi sono coperti dallo Stato

italiano sia per le spese di cura che per l’inabilità lavorativa e pertanto non

necessitano di prolungare la copertura con la CO 1. Non per nulla l’art. 3 cpv.

4 LAINF prevede la sospensione della copertura quando l’assicurato soggiace ad

un’assicurazione infortuni estera obbligatoria. Ininfluente é la portata delle

prestazioni fornite dall’assicuratore estero in questione (A. Maurer,

Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1989, p. 154 cifra 2). (…). Il

signor RI 1 era integralmente coperto in Italia per gli infortuni non

professionali dall’1.4.2012. Il fatto che egli dopo avere preso atto della

decisione della CO 1 abbia deciso di rimborsare l’INPS di __________ che - a

suo dire per una dimenticanza - non era stato informato in merito

all’infortunio comprova che egli riconosce che non poteva beneficiare nello

stesso periodo di prestazioni assicurative da due Enti. Il rimborso non

soccorre il signor RI 1 in quanto egli non può scegliere l’assicuratore.” (doc.

114, p. 4).

Con la propria

impugnativa, RI 1 contesta che nel caso concreto possa trovare applicazione

l’art. 3 cpv. 4 LAINF, siccome, contrariamente a quanto preteso

dall’assicuratore resistente, l’INPS “… non eroga alcuna prestazione in caso di

infortunio. In effetti, quando si tratta di infortuni professionali, interviene

l’istituto INAIL, mentre gli infortuni non professionali, come quello di

specie, sono coperti unicamente da assicurazioni private, che il signor RI 1

non aveva stipulato. Ne deriva che in caso di infortunio non professionale il

cittadino italiano residente in Italia non é assolutamente coperto dal sistema

sanitario nazionale del proprio paese per le indennità per perdita di guadagno,

per cui la convenzione di copertura individuale contro gli infortuni non

professionali stipulata dal Signor RI 1 con la CO 1 ha ragione di sussistere.

Del resto la legislazione italiana non prevede l’obbligatorietà di affiliarsi

ad un’assicurazione infortuni non professionale. A ulteriore comprova di tale

tesi si produce unitamente al presente gravame la dichiarazione 7 maggio 2014

(doc. G), mediante la quale l’INPS attesta che il Signor RI 1 non ha diritto ad

alcuna prestazione economica per l’infortunio non professionale del 28

settembre 2012 ai sensi della normativa italiana.” (doc. I, p. 6).

2.7.   Secondo l’art. 3 cpv. 1

LAINF, l'assicurazione inizia il giorno in cui il lavoratore comincia o avrebbe

dovuto cominciare l'attività in virtù dell'assunzione, in ogni caso però dal

momento in cui egli s'avvia al lavoro.

Il cpv. 2 recita

che l’assicurazione termina allo spirare del 30° giorno susseguente a quello in

cui cessa il diritto almeno al semisalario.

L'assicuratore

deve offrire all'assicurato la possibilità di protrarre l'assicurazione,

mediante accordo speciale, fino a 180 giorni (cpv. 3).

L’art. 3

cpv. 4 LAINF prevede infine che

l'assicurazione è sospesa quando

l'assicurato soggiace all'assicurazione militare o ad un'assicurazione

obbligatoria estera contro gli infortuni

.

Nella DTF

136 V 339, il Tribunale federale ha precisato che la norma di cui all’art. 3

cpv. 4 LAINF, é una regola di coordinamento territoriale dell’assicurazione in

materia di sicurezza sociale. Essa tende a evitare una doppia copertura

assicurativa e riguarda principalmente la situazione dei lavoratori distaccati

all’estero, che restano assicurati in Svizzera in virtù dell’art. 4 OAINF

durante due, massimo sei anni.

Sempre

secondo l’Alta Corte, per “

assicurazione obbligatoria estera

” s’intende,

tenuto conto di questo obiettivo di coordinamento, un’assicurazione comparabile

all’assicurazione infortuni obbligatoria LAINF.

Si deve trattare di

un’affiliazione automatica a un regime di sicurezza sociale corrispondente,

ovvero in particolare di un’assicurazione dei lavoratori. L’assicurazione deve

avere quale oggetto la copertura statale degli infortuni professionali e delle

malattie professionali, nonché coprire in modo appropriato gli infortuni non

professionali

. L’assicurazione é obbligatoria principalmente in ragione

dell’attività professionale e dei rischi legati a tale attività. Questa

condizione non é adempiuta trattandosi di un’assicurazione per le cure mediche

privata stipulata all’estero da uno studente oppure da una persona “non

attiva”, anche qualora la conclusione di tale assicurazione fosse obbligatoria

per ottenere un permesso di soggiorno. Essa non é parimenti soddisfatta, ad

esempio, nel caso di un lavoratore affiliato all’assicurazione infortuni

obbligatoria LAINF e che dopo il pensionamento si reca all’estero dove é assoggettato

al regime di sicurezza sociale dello Stato di residenza per la copertura delle

cure in caso di malattia e infortunio (sul tema, si veda pure G.

Frésard-Fellay/B. Kahil-Wolff/S. Perrenoud, Droit suisse de la sécurité

sociale, volume II, Berna 2015, p. 328s.)

2.8.   Nel caso di

specie, RI 1 é stato licenziato dal proprio datore di lavoro a far tempo dal 29

febbraio 2012 (cfr. doc. 98).

La copertura

assicurativa contro gli infortuni é stata prolungata sino alla fine del mese di

settembre 2012, in virtù dell’art. 3 cpv. 3 LAINF (cfr. doc. 4 e doc. 98, p.

1).

Subito dopo

essere stato licenziato, il ricorrente si é iscritto in disoccupazione in

Italia (cfr. doc. O), percependo le relative prestazioni da aprile 2012 sino a

marzo 2013, quindi anche dopo che egli era rimasto vittima del sinistro del 28

settembre 2012 (cfr. doc. 98, p. 1s.).

L’Istituto assicuratore

resistente fa valere, da una parte, che l’assicurato non poteva pretendere di

essere inabile al lavoro a partire dal 28 settembre 2012, quando nello stesso

periodo gli venivano corrisposte prestazioni di disoccupazione (che

presuppongono che il beneficiario sia collocabile e, di conseguenza, abile al

lavoro) e, dall’altra, che non vi era motivo di prolungare la copertura

assicurativa LAINF siccome, in Italia, i disoccupati sono coperti dallo Stato

sia per le spese di cura che per l’inabilità lavorativa (posto che gli

infortuni non professionali sono equiparati alle malattie per quanto riguarda

le prestazioni) (cfr. doc. 114).

Per quanto riguarda il

primo argomento, il TCA osserva che non vi é dubbio che a seguito

dell’infortunio del

28 settembre 2012 il ricorrente sia divenuto

inabile al lavoro, circostanza che é stata d’altronde avallata anche dal medico

di circondario dell’CO 1 (cfr., ad esempio, il doc. 36, p. 3: “ritengo

giustificata una incapacità lavorativa al 100%, come carpentiere metallico.”).

È vero che

in Italia l’insorgente ha continuato a percepire indennità di disoccupazione

anche dopo l’evento traumatico in questione, é però altrettanto vero che, su

sua segnalazione (cfr. doc. 109: “… siamo a chiedere cortesemente il calcolo

dell’importo di disoccupazione percepito dal 28/09/13 al 11/04/13 e non dovuto

a seguito di infortunio non professionale. Quanto sopra per concordare un piano

di restituzione.”),

l’INPS ha preteso la restituzione di un importo di

euro 6'790.42, corrispondente alle prestazioni di disoccupazione

(indebitamente) versate nel periodo in cui egli é stato inabile al lavoro a

causa delle conseguenze infortunistiche (cfr. doc. F e H: “Si dichiara altresì

che é stata richiesta la restituzione di quanto percepito a titolo di

disoccupazione dal verificarsi dell’evento in quanto inabile al lavoro.”).

Non spetta peraltro a

questa Corte approfondire i motivi per i quali RI 1 non abbia immediatamente

segnalato all’autorità italiana l’infortunio del

settembre 2012

con la conseguente situazione d’incapacità lavorativa.

Trattandosi del secondo

argomento, questo Tribunale rileva innanzitutto che l’affermazione secondo la

quale “in Italia non esiste il concetto d’infortunio non professionale. Gli

infortuni non professionali vengono equiparati alle malattie per quanto

riguarda le prestazioni assicurative.” (cfr. doc. 114, p. 4), trova conferma

nella giurisprudenza e nella dottrina, relativamente alle

spese di cura

(su quest’ultimo aspetto, si veda il doc. X, p. 3: “Con riferimento alla

decisione su opposizione, il presidente del TCA legge il punto 4. Dopo

discussione, il rappresentante dell’CO 1 precisa che si tratta delle

spese

di cura

.” - il corsivo é del redattore).

In effetti, nella DTF 135

V 339 consid. 4.4.1, l’Alta Corte ha precisato che é largamente ammesso che gli

articoli 18-36 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno

1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori

dipendenti e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità,

concernenti i rischi malattia e maternità, comprendono anche

le prestazioni

sanitarie accordate per gli infortuni non professionali

, di modo che se la

persona in questione é vittima di un infortunio di questo genere, potrebbe

pretendere delle prestazioni in natura dall’assicurazione contro gli infortuni

svizzera (a titolo LAINF) e dall’organismo competente nel suo Stato di

residenza (a titolo d’assicurazione-malattie). In questo caso, i costi vengono

suddivisi a metà tra l’assicuratore LAINF e l’istituto d’assurazione-malattie

dell’altro Stato (sezione A par. 1 lett. o punto 3bis allegato II ALC). Ciò

presuppone tuttavia un diritto a prestazioni nei confronti di entrambi gli

organismi.

D’altro canto, n

ella loro opera precedentemente citata, Frésard-Fellay/Kahil-Wolff/Perrenoud

hanno in proposito osservato che l’ALC si applica agli infortuni professionali

e alle malattie professionali, come pure agli infortuni non professionali. In

effetti, sebbene il rischio “infortuni non professionali” non sia menzionato

all’art. 3 del regolamento 883/2004, non é lecito dedurne che esso é escluso

dal campo d’applicazione di quest’ultimo testo.

La ragione é che il rischio

in questione é generalmente coperto nei paesi membri dell’UE da regimi di

sicurezza sociale diversi dall’assicurazione-infortuni, che é riservata agli

infortuni professionali

. Si tratta dei regimi malattia, invalidità, vecchiaia

e superstiti. Le prestazioni dell’assicurazione per gli infortuni non

professionali possono essere assimilate alle prestazioni corrispondenti dei

regimi malattia, invalidità e vecchiaia e superstiti (cfr. Frésard-Fellay/Kahil-Wolff/Perrenoud,

op. cit., p. 316s.).

In merito invece

all’affermazione secondo la quale “i disoccupati italiani hanno diritto in caso

di malattia - e quindi anche in caso di infortunio non professionale -

all’indennità malattia da parte dell’INPS. Essi sono coperti dallo Stato

italiano sia per le spese di cura che per l’inabilità lavorativa …” (doc. 114,

p. 4), il TCA constata che, unitamente al proprio ricorso, l’insorgente ha

prodotto una dichiarazione della responsabile dell’INPS di Sondrio in cui si

attesta che egli “…

non ha diritto a alcuna prestazione economica per

l’infortunio non professionale del 28.09.2012

né a prestazioni economiche

di malattia ai sensi della normativa italiana.” (doc. H - il corsivo é del

redattore).

Nonostante il tenore della

dichiarazione appena citata appaia in contraddizione con quanto sostenuto nella

decisione su opposizione impugnata, in sede di risposta di causa, l’CO 1 non ha

ritenuto di dover spendere nemmeno una parola in proposito (al riguardo, si

richiama l’art. 6 cpv. 1 Lptca, giusta il quale l’autorità amministrativa può,

fino all’invio della sua risposta, riesaminare il provvedimento impugnato; si

veda inoltre il doc. X, p. 3: “Il presidente del TCA chiede al rappresentante

dell’INSAI se ritiene che nella risposta di causa l’amministrazione si é

confrontata con le argomentazioni sollevate con il ricorso.

Il dott. __________

risponde che effettivamente sono state riprese le considerazioni della

decisione su opposizione

.” - il corsivo é del redattore).

Soltanto nel corso del dibattimento

del 18 maggio 2015, il rappresentante dell’assicuratore convenuto ha prodotto

documentazione sul tema, in particolare un documento informativo dell’INPS inerente

alle prestazioni a sostegno del reddito in caso di malattia (cfr. doc. X 1),

precisando di ritenere che “… secondo il sistema italiano, i disoccupati

beneficiano di indennità giornaliere di disoccupazione e se si ammalano in

questo periodo o subiscono un infortunio non professionale, l’indennità

giornaliera di disoccupazione viene sostituita da un’indennità di malattia.”

(doc. X, p. 3).

A questo riguardo, il

presidente del TCA in quell'occasione non ha potuto esimersi dal manifestare “…

il proprio stupore per il fatto che questi riferimenti non siano stati riportati

dall’CO 1 nella decisione su opposizione e soprattutto nella risposta di causa,

visto il doc. H (lettera del 7 maggio 2014 del responsabile dell’INPS sig. __________),

che attesta come in realtà l’assicurato non ha diritto a prestazioni INPS.”

(doc. X, p. 3).

Dal documento versato agli

atti dall’amministrazione si evince che l’indennità di malattia a carico

dell’INPS viene corrisposta, segnatamente, ai

disoccupati

“… per tutti i

giorni coperti da idonea certificazione e per un massimo di 180 giorni

nell’anno solare,

purché la malattia inizi entro 60 giorni o 2 mesi dalla

cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato

.” (doc. X 1, p. 1 e

2).

Chiamata a pronunciarsi,

questa Corte non ritiene che tale regolamentazione garantisca una copertura

appropriata degli infortuni non professionali trattandosi

dell’indennizzo della corrispondente perdita di guadagno, e ciò nella misura in

cui il diritto all’indennità é limitato ai casi in cui il danno alla salute

insorge entro i primi 60 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro (diversamente

dalla legislazione svizzera, in base alla quale, in caso di prolungamento della

copertura assicurativa giusta l’art. 3 cpv. 3 LAINF, la copertura assicurativa é

garantita sull’arco di sei mesi).

Prova ne sia che, nella

concreta evenienza, in cui l’infortunio non professionale ha avuto luogo in

data 28 settembre 2012, dunque ampiamente al di là del termine di 60 giorni (o

di 2 mesi) a partire dalla cessazione del rapporto di lavoro (avvenuta il

29 febbraio 2012), RI 1 non ha potuto beneficiare delle indennità di

malattia, conformemente quindi a quanto attestato dall’INPS di __________ nella

sua dichiarazione prodotta

sub

doc. H.

Il TCA deve dunque

concludere che, nel caso di specie, non può trovare applicazione l’art.

3 cpv. 4 LAINF, di modo che l’assicuratore LAINF convenuto non era

neppure legittimato a

sottoporre a revisione procedurale la decisione

informale mediante la quale aveva riconosciuto la copertura assicurativa

dell’infortunio non professionale occorso all’insorgente.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 10.06.2015 35.2014.40 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 10.06.2015 35.2014.40 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 10.06.2015 35.2014.40

Negata esistenza di una notifica falsa d'infortunio. Negato che assicurato beneficiava, nel suo Stato di residenza, di un'ass. obblig. che garantiva una copertura appropriata degli infortuni non professionali: illegale annullamento ab initio della cop. assicurativa

Raccomandata Incarto n. 35.2014.40 mm /DC/sc Lugano 10 giugno 2015 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale delle assicurazioni composto dei giudici: Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici redattore: Maurizio Macchi, vicecancelliere segretario: Gianluca Menghetti statuendo sul ricorso dell’8 maggio 2014 di RI 1 rappr. da: RA 1 contro la decisione su opposizione del 7 aprile 2014 emanata da CO 1 rappr. da: RA 2 in materia di assicurazione contro gli infortuni ritenuto, in fatto 1.1.   In data 28 settembre 2012, RI 1, dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di metalcostruttore (capo squadra) e, perciò, assicurato contro gli infortuni presso l’CO 1, é rimasto vittima di un infortunio non professionale alla spalla sinistra. Va precisato che il rapporto di lavoro con la ditta __________ si era interrotto il 29 febbraio 2012 e che RI 1 aveva prolungato la copertura assicurativa per sei mesi oltre il termine di 30 giorni di cui all’art. 3 cpv. 2 LAINF (dunque sino al 30 settembre 2012) (cfr. doc. 4 e doc. 98, p. 1). L’Istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge. 1.3.   In occasione della sua audizione dell’ottobre 2013, RI 1 ha segnatamente dichiarato che, dopo il suo licenziamento, a partire dal mese di aprile 2012 e sino alla fine del mese di marzo 2013, ha percepito prestazioni di disoccupazione in Italia (cfr. doc. 98,

p. 1s.). 1.4.   Esperiti gli accertamenti amministrativi del caso, con decisione formale del 7 novembre 2013, l’CO 1 ha negato retroattivamente la copertura assicurativa per il sinistro del 28 settembre 2012, posto che la convenzione individuale ex art. 3 cpv. 3 LAINF sarebbe stata stipulata a torto, in quanto RI 1 era già coperto dal sistema sanitario italiano. Inoltre, sempre secondo l’amministrazione, un’inabilità lavorativa per le conseguenze dell’evento in questione non era giustificata (doc. 104). A seguito dell’opposizione interposta dallavv. RA 1 per conto di RI 1 (doc. 105, 109 e 113), in data 7 aprile 2014, l’CO 1 ha confermato la sua prima decisione (cfr. doc. 114). 1.5.   Con tempestivo ricorso dell’8 maggio 2014, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che venga ripristinato il diritto a prestazioni a decorrere dal 1° ottobre 2013 e annullata la richiesta di rimborso delle prestazioni corrisposte nel frattempo. A sostegno delle proprie pretese ricorsuali, l’insorgente fa valere - per quanto riguarda l’applicabilità dell’art. 3 cpv. 4 LAINF -, che l’Istituto nazionale della previdenza professionale (INPS) “… non eroga alcuna prestazione in caso di infortunio. In effetti, quando si tratta di infortuni professionali, interviene l’istituto INAIL, mentre gli infortuni non professionali, come quello di specie, sono coperti unicamente da assicurazioni private, che il signor RI 1 non aveva stipulato. Ne deriva che in caso di infortunio non professionale il cittadino italiano residente in Italia non é assolutamente coperto dal sistema sanitario nazionale del proprio paese per le indennità per perdita di guadagno, per cui la convenzione di copertura individuale contro gli infortuni non professionali stipulata dal Signor RI 1 con la CO 1 ha ragione di sussistere. Del resto la legislazione italiana non prevede l’obbligatorietà di affiliarsi ad un’assicurazione infortuni non professionali. A ulteriore comprova di tale tesi si produce unitamente al presente gravame la dichiarazione 7 maggio 2014 (doc. G), mediante la quale l’INPS attesta che il Signor RI 1 non ha diritto ad alcuna prestazioni economica per l’infortunio non professionale del 28 settembre 2012 ai sensi della normativa italiana.” (doc. I, p. 6). D’altro canto, trattandosi dell’applicabilità dell’art. 46 cpv. 2 LAINF (richiamato dall’CO 1 in via subordinata, in sede di decisione su opposizione - cfr. doc. 114, p. 5), l’assicurato osserva di non aver mai redatto un falso annuncio d’infortunio ma di avere anzi dichiarato spontaneamente all’assicuratore che in Italia era al beneficio di prestazioni di disoccupazione (cfr. doc. I, p. 7s.). 1.6.   L’assicuratore convenuto, in risposta, ha postulato che il ricorso venga respinto con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III). 1.7.   In data 20 giugno 2014, il ricorrente si é in sostanza riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni (cfr. doc. V). L’amministrazione si é espressa al riguardo l’11 luglio 2014 (doc. VII) 1.8.   Il 18 maggio 2015 ha avuto luogo la discussione di causa davanti al presidente del TCA (doc. X). in diritto 2.1.   Oggetto della lite è la questione di sapere se l’Istituto assicuratore convenuto era legittimato a negare retroattivamente la copertura assicurativa per il sinistro occorso al ricorrente il 28 settembre 2012, oppure no. 2.2.   In sede di decisione su opposizione impugnata, in via subordinata, l’CO 1 ha preteso che nel caso di specie tornerebbe applicabile l’art. 46 cpv. 2 LAINF, in quanto “…, nell’annuncio d’infortunio é stato omesso d’indicare che il signor RI 1 era a beneficio di indennità della cassa disoccupazione. Il signor RI 1 ha tollerato questa situazione visto che non ha mai reagito e, come già indicato, non ha dato seguito alla richiesta d’informazioni della CO 1 del 22.11.2012, lasciando credere all’Istituto che non era a beneficio di nessuna prestazione assicurativa.” (doc. 114, p. 5). Da parte sua, l’insorgente contesta di aver fatto una notifica d’infortunio falsa, ricordando in particolare che, in occasione del primo colloquio al quale ha potuto presenziare, egli ha “… esposto immediatamente e volontariamente la sua situazione reddituale …” (doc. V, p. 8). 2.3.   Giusta l’art. 46 cpv. 2 LAINF, l'assicuratore può dimezzare qualsiasi prestazione se, per ingiustificato ritardo dell'assicurato o dei suoi superstiti, l'infortunio o il decesso non gli è stato notificato entro tre mesi; egli può rifiutarla se, intenzionalmente, gli è stata fatta una notifica falsa. La norma di cui alla seconda frase dell’art. 46 cpv. 2 LAINF mira a reprimere un comportamento doloso

- la negligenza, per quanto grave sia, non basta (cfr. Ghélew/Ramelet/Ritter, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents (LAA), p. 176) -, tendente a ottenere dall’assicurazione più di quanto si avrebbe diritto (A. Rumo-Jungo, Die Leistungskürzung oder -verweigerung gemäss Art. 37-39 UVG, p. 13). Secondo la dottrina, la norma in questione ha un senso nella misura in cui la falsa notifica concerne una fattispecie che implica un obbligo a prestazioni dell’assicuratore. Mediante la falsa descrizione, l’assicurato vuole ottenere più di quanto gli spetta. In questo caso, l’assicuratore può negare integralmente le prestazioni. In altri termini, la sanzione é legittima allorquando l’assicurato vuole ottenere una prestazione (supplementare) che, in caso di notifica corretta, non percepirebbe. Per contro, la sanzione non può essere comminata se, mediante la falsa notifica, l’assicurato non persegue tale scopo, ossia non intende ottenere un vantaggio materiale. Quella prevista dal cpv. 2 dell’art. 46 LAINF é una norma potestativa (Kann-Vorschrift): l’assicuratore non é costretto a decurtare, rispettivamente a negare le proprie prestazioni, ma può farlo. Al riguardo, esso deve prendere in considerazione tutte le circostanze del caso di specie. Quando infligge una sanzione, esso deve rispettare il principio della proporzionalità. Ciò significa che, anche in caso di falsa notifica intenzionale, l’assicuratore può astenersi dal negare le prestazioni e, ad esempio, procedere a una loro semplice riduzione (cfr. A. Maurer, Schw. Unfallversicherungsrecht, Berna 1985,

p. 239ss.). 2.4.   Nella concreta evenienza, dalle tavole processuali emerge che nell’annuncio d’infortunio LAINF del 12 ottobre 2012, inviato mediante notifica elettronica dal datore di lavoro, é stato indicato che, il 28 settembre 2012, scendendo le scale di casa, RI 1 era scivolato, che aveva riportato una contusione alla spalla sinistra e che il primo medico intervenuto é stato il dott. __________ di __________. Alla domanda se “l’infortunato ha già diritto a indennità giornaliera o rendita da: cassa malati, CO 1, (…), cassa disoccupazione”, non é stata data risposta (cfr. doc. 1). In data 9 novembre 2012, il ricorrente ha compilato il questionario che gli era stato trasmesso nel frattempo dall’assicuratore resistente, fornendo tutte le informazioni richieste (cfr. doc. 11). Il 22 novembre 2012, l’CO 1 ha informato l’insorgente che, per l’infortunio non professionale del 28 settembre 2012, egli era stato posto al beneficio delle prestazioni assicurative, e meglio di un’indennità giornaliera di fr. 227.95 a far tempo dal 1° ottobre 2012, mentre che le spese di cure prestate in Svizzera sarebbero state direttamente pagate ai relativi fornitori. L’assicurato é peraltro stato invitato a comunicare se percepiva “… prestazioni in contanti (rendita, indennità giornaliera) da altre assicurazioni sociali.” (doc. 14). Dalla nota telefonica di cui al doc. 27 si evince che, il 31 gennaio 2013, avrebbe dovuto aver luogo un incontro tra un ispettore CO 1 e RI 1, annullato su richiesta di quest’ultimo. Era quindi stata concordata una nuova data (il 5 febbraio 2013), ma anche quell’incontro é andato deserto, in ragione di un preteso imprevisto accaduto all’insorgente (cfr. doc. 33). Con scritto del 5 febbraio 2013, l’Istituto assicuratore ha sospeso le proprie prestazioni, a causa della mancata comparizione dell’insorgente ai succitati incontri, nell’attesa di conoscere gli esiti della visita fiduciaria di controllo dell’11 febbraio 2013 (cfr. doc. 31). RI 1 si é regolarmente presentato alle visite mediche __________ dell’11 febbraio 2013 (cfr. doc. 36), del 12 aprile 2013 (cfr. doc. 55) e del 20 luglio 2013 (cfr. doc. 81). Inoltre, il 28 agosto 2013, egli é stato sottoposto ad un intervento artroscopico alla spalla sinistra (doc. 89). In data 4 ottobre 2013, un funzionario dell’CO 1 ha finalmente sentito il ricorrente, dopo che quest’ultimo non aveva potuto presenziare all’incontro programmato per il giorno precedente (cfr. doc. 96). In occasione della sua audizione, l’insorgente ha segnatamente dichiarato che “subito dopo il licenziamento, non avendo trovato un nuovo impiego, mi ero iscritto alla cassa disoccupazione italiana. Dal mese di aprile del 2012 avevo iniziato a percepire prestazioni da parte della cassa disoccupazione italiana. Le prestazioni della cassa disoccupazione sono durate fino alla fine del mese di marzo del 2013. Le stesse le ho percepite anche dopo l’infortunio del 28.9.12. Per i primi tre mesi avevo percepito circa euro 1'900.-- al mese, successivamente per gli altri nove mesi percepivo circa euro 1’000.-- al mese. Richiederò nei prossimi giorni i conteggi esatti della disoccupazione e poi li trasmetterò alla CO 1. Durante il periodo di disoccupazione in Italia non ho svolto nessun genere di attività.” (doc. 98, p. 1s.). 2.5.   Secondo l’amministrazione, l’applicazione dell’art. 46 cpv. 2 LAINF sarebbe giustificata dalla circostanza che RI 1 avrebbe tollerato che nell’annuncio d’infortunio era stata omessa l’indicazione secondo cui egli si trovava a beneficio d’indennità di disoccupazione in Italia. Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA non ritiene che dagli atti emergano sufficienti elementi per concludere che il ricorrente abbia intenzionalmente tentato d’ingannare l’Istituto convenuto per percepire delle prestazioni di cui egli non avrebbe altrimenti avuto diritto. In questo senso, occorre innanzitutto tener conto che l’annuncio del 12 ottobre 2012, dove non era stata fornita risposta alla domanda se l’infortunato era già al beneficio di prestazioni da altre assicurazioni sociali (doc. 1), é stato compilato dalla __________ di __________ (presso la quale la ditta __________ ha il proprio recapito - cfr., in proposito, il doc. 3), e non dall’insorgente stesso. Tale circostanza é stata confermata dall’assicurato in sede di udienza (doc. X, p. 1s.: “Il presidente del TCA mostra all’assicurato il formulario “Notifica d’infortunio” (doc. 1) e gli chiede chi l’ha compilato. L’assicurato risponde che é stato compilato e spedito da un’impiegata della fiduciaria __________, responsabile dell’amministrazione della ditta. L’amministratore della __________ era infatti il sig. __________. L’assicurato precisa di avere interpellato al telefono questa signora, comunicandole quanto successo. La segretaria gli ha risposto che avrebbe dovuto notificare l’infortunio.” - il corsivo é del redattore). Il ricorrente ha pure chiarito che la segretaria non gli aveva chiesto nulla a proposito d’eventuali prestazioni in contanti già percepite da altre assicurazioni sociali (doc. X, p.2: “In particolare il presidente del TCA legge la domanda n. 14. L’assicurato risponde che su questo aspetto la segretaria non gli ha chiesto nulla.”). Sempre in questo contesto, giova segnalare che, in una sentenza 35.2014.17 del 4 marzo 2015 consid. 2.4., in cui si era pure posta la questione dell’applicabilità dell’art. 46 cpv. 2 LAINF, il TCA ha in particolare osservato che “… spetta al datore di lavoro notificare all’assicuratore l’infortunio che gli é stato segnalato dal dipendente/assicurato, e ciò utilizzando l’apposito modulo (“ Notifica d’infortunio LAINF ”). In genere, l’assicurato non riceve copia dell’annuncio d’infortunio. Pertanto, di norma, la prima volta in cui l’assicurato entra in contatto diretto con il proprio assicuratore, avviene quando egli é chiamato a compilare un questionario del genere di quello che figura agli atti sub doc. 4 oppure in occasione della sua audizione da parte di un funzionario amministrativo.”. D’altro canto, questa Corte constata che, in occasione della sua prima audizione dinanzi a un funzionario dell’CO 1, il 4 ottobre 2013, RI 1 ha dichiarato di aver percepito in Italia prestazioni di disoccupazione, anche durante il periodo in cui egli era inabile al lavoro a causa dei postumi dell’infortunio del 28 settembre 2012 (cfr. doc. 98, p. 1s.). L’assicurato fa valere che si é trattato di una sua dichiarazione spontanea, e non di una “confessione” resa su pressione dell’Istituto. Ciò é verosimile. In effetti, a prescindere dal fatto che dagli atti precedenti l’audizione non emerge alcun indizio in tal senso, qualora l’amministrazione avesse avuto il sospetto che il ricorrente si trovava già al beneficio di prestazioni in contanti da parte di un altro ente assicurativo, non avrebbe certamente lasciato trascorrere gli otto mesi che sono intercorsi tra l’incontro in programma il 5 febbraio 2013 (andato deserto) e quello che ha effettivamente avuto luogo il 4 ottobre 2013, tanto più che tra il febbraio e il luglio 2013, l’insorgente si é recato per ben tre volte presso l’Agenzia __________ di __________, per sottoporsi ad altrettante visite fiduciarie di controllo, di modo che sarebbe stato semplice interpellarlo in una di quelle occasioni (su questo aspetto, si veda pure quanto dichiarato da RI 1 in sede di discussione di causa - doc. X, p. 2: “Il presidente del TCA chiede all’assicurato se dopo il mese di febbraio non vi sono stati colloqui per chiarire gli aspetti amministrativi. L’assicurato risponde che si recava regolarmente in agenzia per delle visite mediche ma nessuno gli ha più fatto delle domande fino al 4 ottobre 2013. L’assicurato conferma che la prima occasione nella quale si é ridiscusso degli aspetti amministrativi é stato il 4 ottobre 2013 .”

- il corsivo é del redattore). Alla luce di quanto precede, la circostanza che il ricorrente abbia disertato più volte gli incontri con l’ispettore CO 1, non può essere interpretata come un tentativo di sottrarsi alle domande di quest’ultimo. A parte il fatto che l'assicurato ha giustificato le assenze (cfr. doc. V, p. 3. e doc. X, p. 2: “Il presidente del TCA chiede all’assicurato per quali ragioni non si é presentato agli incontri del 31 gennaio 2013 (a __________) e del 5 febbraio 2013 (al __________ a IT-__________). L’assicurato risponde che il 31 gennaio 2013 ha dovuto accompagnare la moglie per accertamenti medici all’ospedale. Quanto all’incontro del 5 febbraio 2013, il sig. RI 1 comunica di avere avuto un problema di trasporto.”), se questa fosse stata realmente la sua volontà, sarebbe difficile comprendere perché, l’11 febbraio 2013 (così come, successivamente, in altre due occasioni), l’assicurato si é invece recato presso l’Agenzia __________ per incontrare il medico di fiducia (sapendo per giunta che l’ispettore __________ era al corrente della sua presenza a __________; cfr. sua nota del colloquio telefonico del 5 febbraio 2013 - doc. 33: “Gli ho riferito che da oggi il suo caso viene sospeso e l’ho informato che lunedì 11.2.13 alle ore 08.45 si deve presentare presso i nostri uffici di __________ per un esame radiografico ed una visita medica.”). Con lo scritto del 22 novembre 2012, mediante il quale erano state fornite informazioni inerenti il diritto alle prestazioni, l’assicurato era pure stato invitato a notificare le prestazioni in contanti eventualmente percepite da altri assicuratori sociali (cfr. doc. 14). In occasione dell’udienza del 18 maggio 2015, RI 1 ha riconosciuto di aver ricevuto lo scritto in questione ma di averne equivocato il senso (cfr. doc. X, p. 2: “Il presidente del TCA mostra all’assicurato il doc. 14 (lettera del 22 novembre 2012 dell’CO 1 a lui indirizzata). L’assicurato conferma di averla ricevuta. (…). L’assicurato risponde che non ha prestato la dovuta attenzione in quanto riteneva che le prestazioni di disoccupazione in Italia non rientravano tra le altre assicurazioni sociali. In effetti egli non aveva nessun tipo di assicurazione particolare per gli infortuni o per le malattie. Ammette che avrebbe potuto dare un colpo di telefono.”). Anche in questo caso, il TCA giudica plausibili le spiegazioni fornite dall’assicurato. Da una parte, egli va considerato senz’altro inesperto in materia assicurativa (in proposito, si veda inoltre il doc. X, p. 2: “L’assicurato precisa che era la prima volta che si trovava in una situazione di infortunio.” - il corsivo é del redattore). D’altra parte, non va dimenticato che, alla prima occasione di contatto diretto (la sua audizione dell’ottobre 2013), l’insorgente ha rivelato, spontaneamente, di aver percepito prestazioni di disoccupazione in Italia. In esito alle considerazioni che precedono, la decisione su opposizione impugnata non può essere tutelata, perlomeno nella misura in cui l’amministrazione ha negato il proprio obbligo a prestazioni in applicazione dell’art. 46 cpv. 2 LAINF. 2.6.   Dalla decisione su opposizione del 7 aprile 2014 risulta che, a titolo principale, l’CO 1 ha sottoposto a revisione procedurale la decisione informale mediante la quale aveva riconosciuto all’insorgente le proprie prestazioni, in quanto “in caso di malattia il cittadino italiano residente in Italia é coperto dal sistema sanitario nazionale del proprio paese per le spese di cura. Non é necessario che egli stipuli un’assicurazione privata. In Italia non esiste il concetto d’infortunio non professionale.Gli infortuni vengono equiparati alle malattie per quanto riguarda le prestazioni assicurative. L’INAIL é chiamato a intervenire solo per gli infortuni professionali. (…). I disoccupati italiani hanno diritto in caso di malattia - e quindi anche in caso di infortunio non professionale - all’indennità malattia da parte dell’INPS. Essi sono coperti dallo Stato italiano sia per le spese di cura che per l’inabilità lavorativa e pertanto non necessitano di prolungare la copertura con la CO 1. Non per nulla l’art. 3 cpv. 4 LAINF prevede la sospensione della copertura quando l’assicurato soggiace ad un’assicurazione infortuni estera obbligatoria. Ininfluente é la portata delle prestazioni fornite dall’assicuratore estero in questione (A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1989, p. 154 cifra 2). (…). Il signor RI 1 era integralmente coperto in Italia per gli infortuni non professionali dall’1.4.2012. Il fatto che egli dopo avere preso atto della decisione della CO 1 abbia deciso di rimborsare l’INPS di __________ che - a suo dire per una dimenticanza - non era stato informato in merito all’infortunio comprova che egli riconosce che non poteva beneficiare nello stesso periodo di prestazioni assicurative da due Enti. Il rimborso non soccorre il signor RI 1 in quanto egli non può scegliere l’assicuratore.” (doc. 114, p. 4). Con la propria impugnativa, RI 1 contesta che nel caso concreto possa trovare applicazione l’art. 3 cpv. 4 LAINF, siccome, contrariamente a quanto preteso dall’assicuratore resistente, l’INPS “… non eroga alcuna prestazione in caso di infortunio. In effetti, quando si tratta di infortuni professionali, interviene l’istituto INAIL, mentre gli infortuni non professionali, come quello di specie, sono coperti unicamente da assicurazioni private, che il signor RI 1 non aveva stipulato. Ne deriva che in caso di infortunio non professionale il cittadino italiano residente in Italia non é assolutamente coperto dal sistema sanitario nazionale del proprio paese per le indennità per perdita di guadagno, per cui la convenzione di copertura individuale contro gli infortuni non professionali stipulata dal Signor RI 1 con la CO 1 ha ragione di sussistere. Del resto la legislazione italiana non prevede l’obbligatorietà di affiliarsi ad un’assicurazione infortuni non professionale. A ulteriore comprova di tale tesi si produce unitamente al presente gravame la dichiarazione 7 maggio 2014 (doc. G), mediante la quale l’INPS attesta che il Signor RI 1 non ha diritto ad alcuna prestazione economica per l’infortunio non professionale del 28 settembre 2012 ai sensi della normativa italiana.” (doc. I, p. 6). 2.7.   Secondo l’art. 3 cpv. 1 LAINF, l'assicurazione inizia il giorno in cui il lavoratore comincia o avrebbe dovuto cominciare l'attività in virtù dell'assunzione, in ogni caso però dal momento in cui egli s'avvia al lavoro. Il cpv. 2 recita che l’assicurazione termina allo spirare del 30° giorno susseguente a quello in cui cessa il diritto almeno al semisalario. L'assicuratore deve offrire all'assicurato la possibilità di protrarre l'assicurazione, mediante accordo speciale, fino a 180 giorni (cpv. 3). L’art. 3 cpv. 4 LAINF prevede infine che l'assicurazione è sospesa quando l'assicurato soggiace all'assicurazione militare o ad un'assicurazione obbligatoria estera contro gli infortuni . Nella DTF 136 V 339, il Tribunale federale ha precisato che la norma di cui all’art. 3 cpv. 4 LAINF, é una regola di coordinamento territoriale dell’assicurazione in materia di sicurezza sociale. Essa tende a evitare una doppia copertura assicurativa e riguarda principalmente la situazione dei lavoratori distaccati all’estero, che restano assicurati in Svizzera in virtù dell’art. 4 OAINF durante due, massimo sei anni. Sempre secondo l’Alta Corte, per “ assicurazione obbligatoria estera ” s’intende, tenuto conto di questo obiettivo di coordinamento, un’assicurazione comparabile all’assicurazione infortuni obbligatoria LAINF. Si deve trattare di un’affiliazione automatica a un regime di sicurezza sociale corrispondente, ovvero in particolare di un’assicurazione dei lavoratori. L’assicurazione deve avere quale oggetto la copertura statale degli infortuni professionali e delle malattie professionali, nonché coprire in modo appropriato gli infortuni non professionali . L’assicurazione é obbligatoria principalmente in ragione dell’attività professionale e dei rischi legati a tale attività. Questa condizione non é adempiuta trattandosi di un’assicurazione per le cure mediche privata stipulata all’estero da uno studente oppure da una persona “non attiva”, anche qualora la conclusione di tale assicurazione fosse obbligatoria per ottenere un permesso di soggiorno. Essa non é parimenti soddisfatta, ad esempio, nel caso di un lavoratore affiliato all’assicurazione infortuni obbligatoria LAINF e che dopo il pensionamento si reca all’estero dove é assoggettato al regime di sicurezza sociale dello Stato di residenza per la copertura delle cure in caso di malattia e infortunio (sul tema, si veda pure G. Frésard-Fellay/B. Kahil-Wolff/S. Perrenoud, Droit suisse de la sécurité sociale, volume II, Berna 2015, p. 328s.) 2.8.   Nel caso di specie, RI 1 é stato licenziato dal proprio datore di lavoro a far tempo dal 29 febbraio 2012 (cfr. doc. 98). La copertura assicurativa contro gli infortuni é stata prolungata sino alla fine del mese di settembre 2012, in virtù dell’art. 3 cpv. 3 LAINF (cfr. doc. 4 e doc. 98, p. 1). Subito dopo essere stato licenziato, il ricorrente si é iscritto in disoccupazione in Italia (cfr. doc. O), percependo le relative prestazioni da aprile 2012 sino a marzo 2013, quindi anche dopo che egli era rimasto vittima del sinistro del 28 settembre 2012 (cfr. doc. 98, p. 1s.). L’Istituto assicuratore resistente fa valere, da una parte, che l’assicurato non poteva pretendere di essere inabile al lavoro a partire dal 28 settembre 2012, quando nello stesso periodo gli venivano corrisposte prestazioni di disoccupazione (che presuppongono che il beneficiario sia collocabile e, di conseguenza, abile al lavoro) e, dall’altra, che non vi era motivo di prolungare la copertura assicurativa LAINF siccome, in Italia, i disoccupati sono coperti dallo Stato sia per le spese di cura che per l’inabilità lavorativa (posto che gli infortuni non professionali sono equiparati alle malattie per quanto riguarda le prestazioni) (cfr. doc. 114). Per quanto riguarda il primo argomento, il TCA osserva che non vi é dubbio che a seguito dell’infortunio del 28 settembre 2012 il ricorrente sia divenuto inabile al lavoro, circostanza che é stata d’altronde avallata anche dal medico di circondario dell’CO 1 (cfr., ad esempio, il doc. 36, p. 3: “ritengo giustificata una incapacità lavorativa al 100%, come carpentiere metallico.”). È vero che in Italia l’insorgente ha continuato a percepire indennità di disoccupazione anche dopo l’evento traumatico in questione, é però altrettanto vero che, su sua segnalazione (cfr. doc. 109: “… siamo a chiedere cortesemente il calcolo dell’importo di disoccupazione percepito dal 28/09/13 al 11/04/13 e non dovuto a seguito di infortunio non professionale. Quanto sopra per concordare un piano di restituzione.”), l’INPS ha preteso la restituzione di un importo di euro 6'790.42, corrispondente alle prestazioni di disoccupazione (indebitamente) versate nel periodo in cui egli é stato inabile al lavoro a causa delle conseguenze infortunistiche (cfr. doc. F e H: “Si dichiara altresì che é stata richiesta la restituzione di quanto percepito a titolo di disoccupazione dal verificarsi dell’evento in quanto inabile al lavoro.”). Non spetta peraltro a questa Corte approfondire i motivi per i quali RI 1 non abbia immediatamente segnalato all’autorità italiana l’infortunio del settembre 2012 con la conseguente situazione d’incapacità lavorativa. Trattandosi del secondo argomento, questo Tribunale rileva innanzitutto che l’affermazione secondo la quale “in Italia non esiste il concetto d’infortunio non professionale. Gli infortuni non professionali vengono equiparati alle malattie per quanto riguarda le prestazioni assicurative.” (cfr. doc. 114, p. 4), trova conferma nella giurisprudenza e nella dottrina, relativamente alle spese di cura (su quest’ultimo aspetto, si veda il doc. X, p. 3: “Con riferimento alla decisione su opposizione, il presidente del TCA legge il punto 4. Dopo discussione, il rappresentante dell’CO 1 precisa che si tratta delle spese di cura .” - il corsivo é del redattore). In effetti, nella DTF 135 V 339 consid. 4.4.1, l’Alta Corte ha precisato che é largamente ammesso che gli articoli 18-36 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori dipendenti e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, concernenti i rischi malattia e maternità, comprendono anche le prestazioni sanitarie accordate per gli infortuni non professionali, di modo che se la persona in questione é vittima di un infortunio di questo genere, potrebbe pretendere delle prestazioni in natura dall’assicurazione contro gli infortuni svizzera (a titolo LAINF) e dall’organismo competente nel suo Stato di residenza (a titolo d’assicurazione-malattie). In questo caso, i costi vengono suddivisi a metà tra l’assicuratore LAINF e l’istituto d’assurazione-malattie dell’altro Stato (sezione A par. 1 lett. o punto 3bis allegato II ALC). Ciò presuppone tuttavia un diritto a prestazioni nei confronti di entrambi gli organismi. D’altro canto, n ella loro opera precedentemente citata, Frésard-Fellay/Kahil-Wolff/Perrenoud hanno in proposito osservato che l’ALC si applica agli infortuni professionali e alle malattie professionali, come pure agli infortuni non professionali. In effetti, sebbene il rischio “infortuni non professionali” non sia menzionato all’art. 3 del regolamento 883/2004, non é lecito dedurne che esso é escluso dal campo d’applicazione di quest’ultimo testo. La ragione é che il rischio in questione é generalmente coperto nei paesi membri dell’UE da regimi di sicurezza sociale diversi dall’assicurazione-infortuni, che é riservata agli infortuni professionali . Si tratta dei regimi malattia, invalidità, vecchiaia e superstiti. Le prestazioni dell’assicurazione per gli infortuni non professionali possono essere assimilate alle prestazioni corrispondenti dei regimi malattia, invalidità e vecchiaia e superstiti (cfr. Frésard-Fellay/Kahil-Wolff/Perrenoud, op. cit., p. 316s.). In merito invece all’affermazione secondo la quale “i disoccupati italiani hanno diritto in caso di malattia - e quindi anche in caso di infortunio non professionale - all’indennità malattia da parte dell’INPS. Essi sono coperti dallo Stato italiano sia per le spese di cura che per l’inabilità lavorativa …” (doc. 114,

p. 4), il TCA constata che, unitamente al proprio ricorso, l’insorgente ha prodotto una dichiarazione della responsabile dell’INPS di Sondrio in cui si attesta che egli “… non ha diritto a alcuna prestazione economica per l’infortunio non professionale del 28.09.2012 né a prestazioni economiche di malattia ai sensi della normativa italiana.” (doc. H - il corsivo é del redattore). Nonostante il tenore della dichiarazione appena citata appaia in contraddizione con quanto sostenuto nella decisione su opposizione impugnata, in sede di risposta di causa, l’CO 1 non ha ritenuto di dover spendere nemmeno una parola in proposito (al riguardo, si richiama l’art. 6 cpv. 1 Lptca, giusta il quale l’autorità amministrativa può, fino all’invio della sua risposta, riesaminare il provvedimento impugnato; si veda inoltre il doc. X, p. 3: “Il presidente del TCA chiede al rappresentante dell’INSAI se ritiene che nella risposta di causa l’amministrazione si é confrontata con le argomentazioni sollevate con il ricorso. Il dott. __________ risponde che effettivamente sono state riprese le considerazioni della decisione su opposizione .” - il corsivo é del redattore). Soltanto nel corso del dibattimento del 18 maggio 2015, il rappresentante dell’assicuratore convenuto ha prodotto documentazione sul tema, in particolare un documento informativo dell’INPS inerente alle prestazioni a sostegno del reddito in caso di malattia (cfr. doc. X 1), precisando di ritenere che “… secondo il sistema italiano, i disoccupati beneficiano di indennità giornaliere di disoccupazione e se si ammalano in questo periodo o subiscono un infortunio non professionale, l’indennità giornaliera di disoccupazione viene sostituita da un’indennità di malattia.” (doc. X, p. 3). A questo riguardo, il presidente del TCA in quell'occasione non ha potuto esimersi dal manifestare “… il proprio stupore per il fatto che questi riferimenti non siano stati riportati dall’CO 1 nella decisione su opposizione e soprattutto nella risposta di causa, visto il doc. H (lettera del 7 maggio 2014 del responsabile dell’INPS sig. __________), che attesta come in realtà l’assicurato non ha diritto a prestazioni INPS.” (doc. X, p. 3). Dal documento versato agli atti dall’amministrazione si evince che l’indennità di malattia a carico dell’INPS viene corrisposta, segnatamente, ai disoccupati “… per tutti i giorni coperti da idonea certificazione e per un massimo di 180 giorni nell’anno solare, purché la malattia inizi entro 60 giorni o 2 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato .” (doc. X 1, p. 1 e 2). Chiamata a pronunciarsi, questa Corte non ritiene che tale regolamentazione garantisca una copertura appropriata degli infortuni non professionali trattandosi dell’indennizzo della corrispondente perdita di guadagno, e ciò nella misura in cui il diritto all’indennità é limitato ai casi in cui il danno alla salute insorge entro i primi 60 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro (diversamente dalla legislazione svizzera, in base alla quale, in caso di prolungamento della copertura assicurativa giusta l’art. 3 cpv. 3 LAINF, la copertura assicurativa é garantita sull’arco di sei mesi). Prova ne sia che, nella concreta evenienza, in cui l’infortunio non professionale ha avuto luogo in data 28 settembre 2012, dunque ampiamente al di là del termine di 60 giorni (o di 2 mesi) a partire dalla cessazione del rapporto di lavoro (avvenuta il 29 febbraio 2012), RI 1 non ha potuto beneficiare delle indennità di malattia, conformemente quindi a quanto attestato dall’INPS di __________ nella sua dichiarazione prodotta sub doc. H. Il TCA deve dunque concludere che, nel caso di specie, non può trovare applicazione l’art. 3 cpv. 4 LAINF, di modo che l’assicuratore LAINF convenuto non era neppure legittimato a sottoporre a revisione procedurale la decisione informale mediante la quale aveva riconosciuto la copertura assicurativa dell’infortunio non professionale occorso all’insorgente. Per questi motivi dichiara e pronuncia

1.   Il ricorso é accolto . §    La decisione su opposizione impugnata é annullata. §§ È riconosciuta la copertura assicurativa dell'CO 1 per l’infortunio occorso all’assicurato in data 28 settembre 2012.

2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. L’CO 1 verserà all’assicurato l’importo di fr. 2'200 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.

3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                          Il segretario Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti