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35.2014.101

Rettamente negate prestazioni LAINF ad assicurato in assenza di evento infortunistico nell'eseguire un esercizio di sollevamento pesi da lui svolto abitualmente (no sforzo manifestamente eccessivo). Assenza lesione parificata a infortunio per lesione cercine glenoideo (SLAP)

Ticino · 2015-04-13 · Italiano TI
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Erwägungen (1 Absätze)

E. 9 dicembre 2013, ha escluso che RI 1 soffrisse di uno strappo muscolare alla spalla sinistra (cfr. doc. 2.6.).

In data 31 gennaio 2014, l’assicurato è stato sottoposto a una RMN della spalla sinistra. Il relativo referto del dott. __________ riporta che:

Il fiduciario della parte convenuta, il 18 marzo 2014, ha escluso che la lesione diagnosticata nella RMN del 31 gennaio 2014 rientrasse nell’elenco delle lesioni parificate ad infortunio, precisando che la lesione del cercine glenoideo non cade sotto la diagnosi di lesione meniscale (cfr. doc. 2.9).

In esito alle risultanze mediche e strumentali agli atti, la CO 1 ha negato sia che l’evento possa essere qualificato quale infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA, sia la presenza di una lesione parificata a infortunio ex art. 9 cpv. 2 OAINF (cfr. doc. 1.1).

Quindi, con rapporto del 30 aprile 2014, il dott. __________ ha contestato la conclusione a cui è giunto l’assicuratore infortuni, argomentando quanto segue:

Del resto, l’esame della giurisprudenza dimostra che il sollevare, trasportare o spostarepesi inferiori ai 100 kg, trattandosi di assicurati esercitanti attività manuali, non viene considerato sforzo eccessivo - cfr. STF U 252/06 del 4 maggio 2007, STFA U 144/06 del 23 maggio 2006, consid. 2.2, U 222/05 del 21 marzo 2006, consid. 3.2 e U 110/99 del 12 aprile 2000, consid. 3).

Ora, considerato quanto appena esposto a proposito delle capacità fisiche e delle abitudini dell’assicurato, il TCA ritiene che questa giurisprudenza possa trovare applicazione anche nel caso in esame.

Secondo il TCA, il principio posto dall’Alta Corte deve trovare applicazione anche in materia d’infortunio, allorquando si tratta di decidere se la persona assicurata ha compiuto uno sforzo manifestamente eccessivo (in questo senso, si veda la STCA 35.2012.73 del 21 marzo 2013 consid. 2.6., cresciuta incontestata in giudicato).

Questo Tribunale deve pertanto concludere che non sono,in casu, soddisfatte le severe condizioni poste dalla giurisprudenza federale per poter riconoscere il carattere infortunistico a un determinato evento.

Pertanto, anche nel caso in esame, la lesione del cercine glenoideo non può essere assunta dall’assicuratore convenuto quale lesione parificata ai postumi d’infortunio (in questo senso, si veda pure la STF 8C_835/2013 del 28 gennaio 2014 consid. 4.3).

Questa Corte osserva inoltre che, secondo il radiologo dott. __________ e il medico curante specialista dell’assicurato, il danno oggettivato alla spalla sinistra è inquadrabile in unalesione di Bankart(cfr. doc. 2.7 e doc. 2.11.).

In una sentenza 35.2012.37 del 17 dicembre 2012 consid. 2.8., confermata dal TF con pronunzia 8C_103/2013 del 26 marzo 2013, il TCA ha stabilito che questo genere di lesione alla spalla presuppone unalussazione traumatica dell’articolazione(circostanza che é stata del resto riconosciuta anche dal dott. __________ - doc. 2.11.: “… questo tipo di lesione èabitualmente generato da una lussazione” - il corsivo é del redattore).

La tesi sostenuta dal ricorrente, fondata sul parere del dott. __________, secondo cui, visto che le lesioni di Bankart sono abitualmente occasionate da lussazioni traumatiche, egli deve forzatamente averne riportata una in data 25 novembre 2013, poi spontaneamente rientrata, non può essere seguita per le ragioni seguenti.

Da una parte, la tesi della lussazione spontaneamente rientrata è stata avanzata dal medico curante soltanto dopo che la CO 1 aveva negato l’assunzione del caso. In precedenza, nessuno dei sanitari intervenuti aveva formulato una diagnosi di questo tipo.

Dall’altra, questa Corte ritiene soprattutto che, qualora il sollevamento del bilanciere avesse effettivamente provocato una lussazione della spalla sinistra, l’insorgente avrebbe lamentato disturbi tali da essere costretto a consultare immediatamente un medico. In effetti, così come sottolineato dal dott. __________, una lussazione traumatica della spalla configura un’urgenza medica che provoca l’immobilità della stessa e che necessita una consultazione entro le 24 ore (cfr. doc. 2.12). L’assicurato, invece, ha atteso ben 11 giorni prima di farsi visitare dalla dott.ssa __________, la quale non ha peraltro diagnosticato una lussazione della spalla sinistra, ma semplicemente uno strappo muscolare (cfr. doc. 2.5).

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                          Il segretario Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Raccomandata

Incarto n.35.2014.101

MP/MM

Lugano

13 aprile 2015

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Massimo Piemontesi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 7 novembre 2014 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 7 ottobre 2014 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,in fatto

Al riguardo, il ricorrente sostiene inoltre che:

in diritto

Interpellato dall’assicuratore, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia, medico consulente della CO 1, esaminato il rapporto relativo all’esame ecografico del 9 dicembre 2013, ha escluso che RI 1 soffrisse di uno strappo muscolare alla spalla sinistra (cfr. doc. 2.6.).

In data 31 gennaio 2014, l’assicurato è stato sottoposto a una RMN della spalla sinistra. Il relativo referto del dott. __________ riporta che:

Il fiduciario della parte convenuta, il 18 marzo 2014, ha escluso che la lesione diagnosticata nella RMN del 31 gennaio 2014 rientrasse nell’elenco delle lesioni parificate ad infortunio, precisando che la lesione del cercine glenoideo non cade sotto la diagnosi di lesione meniscale (cfr. doc. 2.9).

In esito alle risultanze mediche e strumentali agli atti, la CO 1 ha negato sia che l’evento possa essere qualificato quale infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA, sia la presenza di una lesione parificata a infortunio ex art. 9 cpv. 2 OAINF (cfr. doc. 1.1).

Quindi, con rapporto del 30 aprile 2014, il dott. __________ ha contestato la conclusione a cui è giunto l’assicuratore infortuni, argomentando quanto segue:

Del resto, l’esame della giurisprudenza dimostra che il sollevare, trasportare o spostarepesi inferiori ai 100 kg, trattandosi di assicurati esercitanti attività manuali, non viene considerato sforzo eccessivo - cfr. STF U 252/06 del 4 maggio 2007, STFA U 144/06 del 23 maggio 2006, consid. 2.2, U 222/05 del 21 marzo 2006, consid. 3.2 e U 110/99 del 12 aprile 2000, consid. 3).

Ora, considerato quanto appena esposto a proposito delle capacità fisiche e delle abitudini dell’assicurato, il TCA ritiene che questa giurisprudenza possa trovare applicazione anche nel caso in esame.

Secondo il TCA, il principio posto dall’Alta Corte deve trovare applicazione anche in materia d’infortunio, allorquando si tratta di decidere se la persona assicurata ha compiuto uno sforzo manifestamente eccessivo (in questo senso, si veda la STCA 35.2012.73 del 21 marzo 2013 consid. 2.6., cresciuta incontestata in giudicato).

Questo Tribunale deve pertanto concludere che non sono,in casu, soddisfatte le severe condizioni poste dalla giurisprudenza federale per poter riconoscere il carattere infortunistico a un determinato evento.

Pertanto, anche nel caso in esame, la lesione del cercine glenoideo non può essere assunta dall’assicuratore convenuto quale lesione parificata ai postumi d’infortunio (in questo senso, si veda pure la STF 8C_835/2013 del 28 gennaio 2014 consid. 4.3).

Questa Corte osserva inoltre che, secondo il radiologo dott. __________ e il medico curante specialista dell’assicurato, il danno oggettivato alla spalla sinistra è inquadrabile in unalesione di Bankart(cfr. doc. 2.7 e doc. 2.11.).

In una sentenza 35.2012.37 del 17 dicembre 2012 consid. 2.8., confermata dal TF con pronunzia 8C_103/2013 del 26 marzo 2013, il TCA ha stabilito che questo genere di lesione alla spalla presuppone unalussazione traumatica dell’articolazione(circostanza che é stata del resto riconosciuta anche dal dott. __________ - doc. 2.11.: “… questo tipo di lesione èabitualmente generato da una lussazione” - il corsivo é del redattore).

La tesi sostenuta dal ricorrente, fondata sul parere del dott. __________, secondo cui, visto che le lesioni di Bankart sono abitualmente occasionate da lussazioni traumatiche, egli deve forzatamente averne riportata una in data 25 novembre 2013, poi spontaneamente rientrata, non può essere seguita per le ragioni seguenti.

Da una parte, la tesi della lussazione spontaneamente rientrata è stata avanzata dal medico curante soltanto dopo che la CO 1 aveva negato l’assunzione del caso. In precedenza, nessuno dei sanitari intervenuti aveva formulato una diagnosi di questo tipo.

Dall’altra, questa Corte ritiene soprattutto che, qualora il sollevamento del bilanciere avesse effettivamente provocato una lussazione della spalla sinistra, l’insorgente avrebbe lamentato disturbi tali da essere costretto a consultare immediatamente un medico. In effetti, così come sottolineato dal dott. __________, una lussazione traumatica della spalla configura un’urgenza medica che provoca l’immobilità della stessa e che necessita una consultazione entro le 24 ore (cfr. doc. 2.12). L’assicurato, invece, ha atteso ben 11 giorni prima di farsi visitare dalla dott.ssa __________, la quale non ha peraltro diagnosticato una lussazione della spalla sinistra, ma semplicemente uno strappo muscolare (cfr. doc. 2.5).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti