opencaselaw.ch

35.2013.90

Assicurato vittima di 2 infortuni interessanti, rispettivamente, la caviglia dx e sx. Negato nesso causale indiretto tra infortunio alla caviglia dx e disturbi lombo-sacrali. Negata pure causalità naturale tra infortuni e disturbi alle estremità inferiori

Ticino · 2014-12-11 · Deutsch TI
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Assicurato vittima di 2 infortuni interessanti, rispettivamente, la caviglia dx e sx. Negato nesso causale indiretto tra infortunio alla caviglia dx e disturbi lombo-sacrali. Negata pure causalità naturale tra infortuni e disturbi alle estremità inferiori

Erwägungen (2 Absätze)

E. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser,

Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts,

in

SZS

2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire,

in

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.5.   Dalle carte processuali si evince che la decisione mediante la

quale l’CO 1 ha posto termine alle proprie prestazioni a contare dal 1° maggio

2013,

é fondata essenzialmente sull’opinione espressa al riguardo dal

dott. __________, spec. FMH in chirurgia generale e della mano (cfr. doc. 103,

p. 5).

In

effetti, il medico __________ appena citato si é pronunciato, una prima volta,

sull’eziologia dei disturbi localizzati alle caviglie, in occasione della

visita di controllo del 16 aprile 2013:

"

(…).

si ricorda che l’assicurato al momento dell’infortunio del

13.04.2012 era iscritto alla cassa disoccupazione __________ di __________.

Attività abituale di manovale edile. Non ha più ripreso l’attività lavorativa.

Sulla valutazione di tutti gli atti e in base alle risultanze della visita

medico-clinica odierna, si può passare ora all’estinzione del nesso causale in

particolare con l’infortunio del 13.04.2012 al piede-caviglia destra. Anche per

la problematica alla caviglia sinistra dopo l’infortunio del 01.09.2011.”

(doc. 69, p. 5)

Preso atto della

certificazione 9 luglio 2013 del dott. __________, la quale faceva stato della

persistenza di dolori al piede destro che avevano finito per scompensare anche

la colonna vertebrale (cfr. doc. 86), in data 9 agosto 2013, il dott. __________

ha formulato le seguenti considerazioni:

"

(…).

si ricorda uno stato da trauma distorsivo della tibiotarsica

avvenuto l’1.09.2011, radiologicamente nessuna frattura. Era stata decisa una

ripresa dell’attività lavorativa al 100% a partire dal 02.01.2012. Si ricorda

l’infortunio del 13.04.2012, scendendo dal marciapiede l’assicurato aveva messo

male il piede e caviglia destra, si ricorda l’esame RM del piede/caviglia

destra con e senza mezzo di contrasto del 12.07.2012, in particolare nessuna

frattura, non evidenti rotture tendinee o legamentose. Si poteva presumere sia dal

punto di vista anamnestico che clinico la regressione della problematica al

piede/caviglia destra, tendine di Achille destro nello spazio di circa 2-4

mesi. In base alla mia visita __________ del 16.04.2013 cito ancora le diagnosi

non di pertinenza CO 1 con una esostosi di Haglund con calcificazione

all’inserzione dei tendini di Achille sia alla caviglia destra che sinistra.

Questa patologia é considerata una malattia, con disturbo congenito di

ossificazione a livello del calcagno presente bilateralmente nel nostro

assicurato e che favorisce lo sviluppo di tendinite del tendine di Achille

anche senza trauma. Pure non di pertinenza CO 1 i problemi alla colonna

vertebrale lombare e lombosacrale, nessun trauma diretto a questo livello,

erano state rilevate patologie discolegamentarie senza frattura e senza

relazione con i due infortuni. Il nesso causale fra la problematica della

colonna vertebrale lombare e gli infortuni, specialmente al piede e caviglia

destra ma anche sinistra, non é data. Come detto gli esami strumentali non

hanno rilevato patologie maggiori nella regione dei piedi/caviglie in

particolar modo a destra, la patologia alla colonna vertebrale lombare e

lombosacrale é preesistente, di solito vi é una accentuazione dei dolori a

questo livello su accorciamento di almeno 5 cm di una delle due estremità inferiori ciò che non é il caso presso il nostro assicurato.”

(doc. 89, p. 3)

Nel corso del mese di

settembre 2013, RI 1 ha consultato il dott. __________, Capo-clinica presso

l’Unità di traumatologia e ortopedia dell’Ospedale regionale di __________ (__________).

Lo specialista appena

citato ha posto la diagnosi di dolori di origine non chiara alle caviglie

bilaterali con/per esiti di distorsione caviglia sinistra nel settembre 2011

con attualmente tenosinovite del peroneo, del tibiale posteriore e del flessore

lungo dell’alluce ed esostosi di Haglund con tendinopatia al tendine d’Achille

piede destro con esiti di distorsione caviglia destra nell’aprile 2012.

In quell’occasione, egli

ha riscontrato un’estensione della sintomatologia, motivo per cui ha disposto

l’esecuzione di accertamenti reumatologici e neurologici (doc. 96).

Con apprezzamento del 17

ottobre 2013, il dott. __________ si é in sostanza riconfermato nelle sue

precedenti valutazioni. In particolare, per quanto riguarda i disturbi alle

estremità inferiori, egli ha osservato che “la tenosinovite dei tendini

peronei, del tibiale posteriore e del flessore lungo dell’alluce descritti

nell’esame RM dell’articolazione tibiotarsica del 19.08.2013 non sono

conseguenze dell’infortunio menzionato. Si ribadiscono ancora le diagnosi non

di pertinenza CO 1 con esostosi di Haglund con calcificazioni all’inserzione

dei tendini di Achille sia alla caviglia destra che sinistra. Ripeto che questa

patologia é considerata una malattia con disturbo congenito di ossificazione a

livello del calcagno presente bilateralmente nel nostro assicurato favorisce

problemi a livello dei tendini di Achille anche senza trauma con diramazione

dei dolori alla gambe e ai piedi.” (cfr. doc. 101, p. 2).

Sempre nell’ottobre 2013 ha avuto luogo un consulto reumatologico presso il dott. __________, spec. FMH in reumatologia.

Per quanto qui

d’interesse, questo sanitario ha dichiarato che “… i dolori accusati alle caviglie

bilaterali in presenza di un’esostosi di Haglund dalle due parti, di una

tenosinovite dei peronei, del tibiale posteriore e del flessore lungo

dell’alluce a sinistra,

non sono da vedere in relazione ad una malattia

reumatica infiammatoria, per esempio nel contesto di una spondiloartropatia

;

in primo luogo il nostro paziente accusa dolori meccanici, cronicizzati

iniziati con degli eventi traumatici, rimasti fortunatamente senza chiaro impatto

strutturale sulle caviglie.” (doc. 102, p. 4 - il corsivo é del redattore).

L’aspetto neurologico é

stato indagato dal Servizio di neurologia dell’Ospedale regionale di __________.

Con referto del 25 ottobre

2013, i sanitari hanno attestato che i dolori risentiti dal ricorrente non

erano spiegabili da quel profilo (cfr. doc. 104, p. 2: “Il disturbo lamentato

dal paziente non riconosce una causa neurologica.”).

2.6.   Secondo la giurisprudenza, il

giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare oggettivamente tutti i

mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e a decidere se la

documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio corretto

sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero contradditori fra

loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza valutare l'insieme delle

prove e senza indicare le ragioni per le quali si fonda su un parere piuttosto

che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è, del resto, che il rapporto sia

completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga

conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in

piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto

medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss,

consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per

decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la

sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto

(cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572)

, la Corte federale ha stabilito che ai rapporti

allestiti da

medici alle dipendenze di un'assicurazione

deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti,

compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Per quel che riguarda le

perizie

allestite da

specialisti esterni all'amministrazione

, il TFA ha pure

loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi

concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del

E. 10 luglio 2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).

In

una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il

Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può

fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle

dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista alcun dubbio a

proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti.

Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli

assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei

medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra

questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le

certificazioni dei medici curanti.

2.7.   Nella concreta evenienza, il

medico __________ dell’CO 1 ha dunque negato che i disturbi al rachide

lombo-sacrale come pure quelli alle estremità inferiori, addebitabili alla

presenza di una esostosi di Haglund bilaterale e alla relativa infiammazione

del tendine d’Achille, costituiscono una conseguenza naturale degli eventi traumatici

assicurati.

Chiamato a pronunciarsi su

una questione di carattere medico, attentamente vagliata la documentazione

medica presente all'inserto, questo Tribunale ritiene che non ricorrano validi

motivi per mettere in dubbio le conclusioni a cui é giunto il dott. __________.

Trattandosi dei

disturbi

lombo-sacrali

, il TCA rileva innanzitutto che la schiena non é rimasta

coinvolta negli infortuni in discussione, ciò che gli consente di escludere

a

priori

l’esistenza di un nesso causale diretto (cfr., del resto, il doc.

89, p. 3: “Pure non di pertinenza CO 1 i problemi alla colonna vertebrale

lombare e lombosacrale,

nessun trauma diretto a questo livello

, erano

state rilevate patologie discolegamentarie senza frattura e senza relazione con

i due infortuni.” - il corsivo é del redattore).

Si pone invece la

questione di sapere se i disturbi in questione costituiscono una conseguenza

indiretta

dei sinistri, nel senso che essi sono il risultato di una deambulazione viziata

provocata dal danno alle estremità inferiori.

Questa Corte ha già avuto

modo in passato di pronunciarsi su questa problematica, facendo capo a perizie

specialistiche.

Ad esempio, nella causa

sfociata nella sentenza 35.1999.92-93 del 4 maggio 2000, i periti giudiziari, i

dottori P. Heini e M. Weber, a quell’epoca Primari presso la Clinica di

chirurgia ortopedica dell'Ospedale universitario di Berna, avevavo spiegato che

solo in

casi eccezionali

lo zoppicare può condurre a un sovraccarico del

rachide:

"

Kann der Sachverstädige bestätigen, dass es eine übliche und

geläufige Erscheinung ist. Also als klinisch anerkannte Tatsache, dass ein

körperlicher Schaden an einem unteren Beinteil, wie im Fall T., im Laufe der

Jahre zu degenerativen Pathologien, mit Invaliditätsfolgen, im Beckenbereich

bzw. in der Wirbelsäule führt?

Nein, ein Hinken

führt nicht zu einer Überlastung der Wirbelsäule, solange keine schweren

Deformationen vorliegen. Schwere Deformationen sind Veränderungen mit einer

Beinlängendifferenz von > 5 cm oder einer Situation bei Hüftarthrodese, oder

einer Muskelschwäche wie sie beispielsweise nach einer Poliomyelitis zu

beobachten ist. Zudem müssen die Veränderungen sehr lange einwirken bis sie

symptomatisch werden. Bei Herr T. ist die Deformation/Beeinträchtigung des

Gangbildes mässig, die Dauer eher kurz und bildgebend sind keine über die

Altersnorm hinausgehende Veränderungen der Wirbelsäule feststellbar.

"

(perizia

7.3.2000 della Clinica di chirurgia ortopedica dell'Inselspital di Berna, p.

8s.)

Tali

principi sono stati costantemente confermati in successive pronunzie (cfr. STCA

35.2011.22 del 20 marzo 2012 consid. 2.3.3., 35.2006.93 del 26 luglio 2007

consid. 2.3.3., 35.2007.33 del 27 giugno 2007 consid. 2.5., 35.2006.73 del 14

giugno 2007 consid. 2.13., 35.2004.100 del 9 marzo 2005 consid. 2.8. e

35.2001.79 del 25 febbraio 2002 consid. 2.5.2.2., confermata dal TFA con

sentenza U 122/02 del 28 maggio 2004

consid. 4.1, pubblicata in RtiD

II-2004 n. 62

).

In una recente vertenza, confrontato

con una perizia di parte che metteva in dubbio la fondatezza della valutazione

espressa a suo tempo dai dottori Heini e Weber, il TCA ha disposto

l’allestimento di una perizia giudiziaria a cura del PD dott. __________ __________,

spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia.

Chiamato segnatamente a

precisare se condividesse o meno il parere degli specialisti bernesi, l’esperto

giudiziario ha dichiarato che i principi sviluppati da questi ultimi sono

pienamente condivisibili (“

Das angeführte Zitat ist aus klinischer Erfahrung

gut nachvollziebar

”) (cfr. STCA 35.2013.63 del 4 dicembre 2014 consid.

2.2.4.).

Il caso di RI 1 non

rientra fra quelli limite enumerati dai dottori Heini e Weber.

Da un lato, dalla

documentazione agli atti non risulta che l'assicurato presenti una dismetria

degli arti inferiori.

Dall'altro, i disturbi in

sede lombo-sacrale sono apparsi, al più tardi, nel corso dell’inverno 2013 (al

riguardo, si veda il referto afferente alla RMN lombare del 6 marzo 2013, da

cui risulta che a quel momento l’insorgente presentava una lombosciatalgia

bilaterale - doc. 58). Al proposito, va sottolineato che nella fattispecie di

cui alla STCA 35.1999.92-93, la sindrome lombare era insorta circa

8 anni

dopo l'evento traumatico che aveva interessato il piede destro.

In simili condizioni, é

dunque a ragione che l’amministrazione ha negato la propria responsabilità a

proposito dei disturbi lombosacrali denunciati dell’assicurato.

2.8.   Trattandosi invece dei

disturbi

che interessano le estremità inferiori

, per quanto riguarda il piede destro,

il TCA constata che la tesi del medico __________ secondo la quale l’assicurato

soffre di un’infiammazione del tendine di Achille provocata dalla esostosi di

Haglund (cfr. doc. 101: “… questa patologia [la esostosi di Haglund] é considerata

una malattia con disturbo congenito di ossificazione a livello del calcagno

presente bilateralmente nel nostro assicurato favorisce problemi a livello dei

tendini di Achille anche senza trauma con diramazione dei dolori alla gambe e

ai piedi.”), trova conferma nel rapporto 22 ottobre 2012 dell’Unità di

traumatologia e ortopedia dell’__________. In effetti, preso atto che la RMN

del piede destro del 12 luglio 2012 aveva evidenziato un edema nella zona

dell’inserzione del tendine di Achille e che le radiografie convenzionali avevano

messo in luce la presenza di una esostosi di Haglund con calcificazione

all’inserzione del tendine di Achille, il dott. __________ aveva concluso che

“l’esostosi di Haglund in combinazione con un raccorciamento del tendine

d’Achille e una tendinopatia all’inserzione

sono la causa dei dolori

avvertiti dal paziente

.” (doc. 33 - il corsivo é del redattore; in questo

senso, si veda pure il rapporto di uscita 22 marzo 2013 della Clinica __________

di __________ [doc. 64, p. 1], in cui figura la diagnosi principale di

“esostosi di Haglund con tendinopatia al tendine di Achille piede destro”, nonché

la certificazione 21 giugno 2013 dell’ortopedico dott. __________ [doc. 82], il

quale ha diagnosticato una ossificazione del tendine di Achille in presenza di

una esostosi di Haglund).

Con la propria

impugnativa, l’assicurato sostiene che sarebbe notorio che l’esostosi di

Haglund possa avere anche un’origine traumatica (cfr. doc. I, p. 3).

Questa Corte non può

condividere l’affermazione del ricorrente.

In primo luogo, occorre osservare

che agli atti non figura alcuna certificazione specialistica che attesti

l’eziologia infortunistica dell’affezione di cui é portatore Mirko Botica.

D’altro canto, i risultati

di una ricerca sul web avvalorano la tesi del dott. __________, ovvero che

l’esostosi di Haglund ha un’origine congenita e si trova sovente in relazione

con un’infiammazione della borsa sinoviale e del tendine di Achille (cfr., ad

esempio, www.arzt-auskunft.de/Lexica: “Ein Fersensporn (Kalkaneussporn) kann

sich nicht nur unterhalb der Ferse (sog. plantarer Fersensporn) bilden, sondern

(seltener) auch als Knochenerhebung am seitlichen Rand des Fersenbeins

(kalkaneus) am Ansatz der Achillessehne auftreten.

Ein solcher

oberer oder dorsaler Fersensporn heisst auch Haglund-Ferse oder

Haglund-Exostose (eine Exostose ist ein knöcherner Auswuchs).

Die Haglund-Ferse

ist angeboren

und nicht zwingend mit Beschwerden verbunden. Tragen die

Betroffenen falsche Schuhe und belasten sie die Ferse falsch oder übermässig,

kann diese Dauerreizung beim oberen Fersensporn jedoch zu Entzündungen und

Fersenschmerzen führen.

Häufig steht diese Form von Kalkaneussporn in

Verbindung mit einem entzündlichen Schleimbeutel und einer Entzündung der

Achillessehne

.“ - il corsivo é del redattore; si vedano pure i siti www.lakeviewhealth.org/upload/docs/HaglundsDeformity.pdf

e www.chirurgiapiede.info).

È vero che, a margine del consulto del 18 settembre 2013, il dott. __________

ha rimesso in discussione la sua precedente diagnosi, dopo aver constatato che,

rispetto al passato, i disturbi non erano più ben circoscritti a livello

dell’esostosi di Haglund del piede destro, ma si erano diffusi, interessando

anche metà della gamba destra, il piede sinistro, la spalla sinistra, il polso

sinistro e la colonna lombare. Con referto del 26 settembre 2013, malgrado la

RMN del piede sinistro del 19 agosto 2013 avesse evidenziato una tenosinovite

dei peronei, del tibiale posteriore e del flessore lungo dell’alluce (patologia

alla quale il dott. __________ ha comunque negato l’eziologia traumatica - cfr.

doc. 101, p. 2, senza peraltro essere smentito), il medico curante specialista ha

in effetti affermato di non ritenere chiara la situazione, ragione per la quale

ha ritenuto necessari degli approfondimenti reumatologici e neurologici (cfr.

doc. 96), che non hanno tuttavia fornito una valida spiegazione per i disturbi

denunciati da RI 1 alle estremità inferiori (cfr. doc. 102 e 104).

Secondo il

TCA, anche nel caso in cui la sintomatologia accusata dal ricorrente non

dovesse correlare con un danno alla salute oggettivabile, in particolare con l’esostosi

di Haglund e con la relativa infiammazione dei tendini di Achille (contrariamente

dunque a quanto sostenuto dal medico di circondario dell’CO 1), l’esito della

vertenza non sarebbe comunque quello da lui auspicato, e ciò per le ragioni che

seguono.

La

più recente giurisprudenza federale applica la prassi relativa all’evoluzione

psichica abnorme conseguente a infortunio nei casi in cui l’

esistenza

dei disturbi denunciati dalla persona assicurata é sì stata attestata da medici

specialisti, ma non oggettivata mediante accertamenti strumentali e radiologici

scientificamente riconosciuti. Secondo l’Alta Corte, in quei casi, l’assenza di

postumi organici oggettivabili non esclude

a priori

l’esistenza di un

nesso di causalità naturale con l’evento traumatico in questione (cfr. SVR 2012

UV n. 5 p. 17ss. consid. 5.1 e riferimenti ivi menzionati). L’esame della

causalità naturale viene però momentaneamente sospeso, per procedere a un esame

particolare dell’adeguatezza del nesso causale. Se da tale esame emerge non

essere dato il necessario nesso di causalità adeguata, si può rinunciare a

esperire ulteriori indagini sulla questione della causalità naturale tra

l’infortunio e i disturbi lamentati (DTF 135 V 465 consid. 5.1).

Nella

concreta evenienza, nell’ipotesi evocata in precedenza, occorrerebbe dunque

procedere a un esame particolare dell’adeguatezza del nesso causale, alla luce

della giurisprudenza

sull’evoluzione psichica abnorme conseguente a

infortunio (cfr. DTF 115 V 133).

Ora, dagli atti di causa risulta

che gli infortuni occorsi a RI 1 hanno avuto una dinamica simile, nel senso che

in entrambi i casi egli é semplicemente inciampato, appoggiando poi in malo

modo il piede interessato (cfr. il consid. 1.1.).

Alla luce di quanto

precede - ritenuto che, secondo la giurisprudenza, c

omuni

cadute o scivolate vanno qualificate quali infortuni leggeri (

DTF 115 V 139

consid. 6a; cfr. anche RAMI

1992 U 154, p. 246, riguardante una caduta durante una partita di calcio) - i

sinistri

occorsi all’assicurato andrebbero senz’altro classificati fra gli infortuni

leggeri o insignificanti, di modo che l’adeguatezza del nesso di causalità potrebbe

essere negata a priori (cfr. RAMI 1992 U 154, p. 248s.).

2.9.   In esito a

tutte le considerazioni che precedono,

occorre ritienere accertato,

perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante,

caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid.

2 e riferimenti;

cfr.,

pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die

Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343),

che, alla data di chiusura del caso, l’insorgente

non presentava più sequele degli infortuni assicurati

, di modo che

l’amministrazione era legittimata a interrompere il proprio obbligo a

prestazioni a partire dal 1° maggio 2013.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 11.12.2014 35.2013.90 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 11.12.2014 35.2013.90 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 11.12.2014 35.2013.90

Assicurato vittima di 2 infortuni interessanti, rispettivamente, la caviglia dx e sx. Negato nesso causale indiretto tra infortunio alla caviglia dx e disturbi lombo-sacrali. Negata pure causalità naturale tra infortuni e disturbi alle estremità inferiori

Raccomandata Incarto n. 35.2013.90 mm Lugano 11 dicembre 2014 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale delle assicurazioni composto dei giudici: Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici redattore: Maurizio Macchi, vicecancelliere segretario: Fabio Zocchetti statuendo sul ricorso del 4 dicembre 2013 di RI 1 rappr. da: RA 1 contro la decisione su opposizione del 25 ottobre 2013 emanata da CO 1 rappr. da: RA 2 in materia di assicurazione contro gli infortuni ritenuto, in fatto 1.1.   In data 13 aprile 2012, RI 1, a quel momento al beneficio delle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione e assicurato contro gli infortuni presso l’CO 1, ha subito un trauma distorsivo al piede destro nel scendere dal marciapiede. La diagnosi formulata dal dott. é stata di “trauma distorsivo del piede destro, contusione del V raggio” (doc. 19). L’Istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge. Da notare che, nel corso del mese di settembre 2011, l’assicurato aveva riportato una distorsione alla caviglia sinistra, dopo essere inciampato in un cordolo e appoggiato male il piede. Egli aveva ritrovato una piena capacità lavorativa dal 2 gennaio 2012 (doc. 55, p. 1). 1.2.   Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 13 maggio 2013, l’assicuratore ha dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni a decorrere dal 1° maggio 2013, posto che, da quella data in poi, i disturbi denunciati dall’assicurato non si sarebbero più trovati in relazione causale con l’evento dell’aprile 2012 (doc. 74). A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 85 e doc. 93), in data 25 ottobre 2013, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 103). 1.3.   Con tempestivo ricorso del 4 dicembre 2013, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto, in via preliminare, l’allestimento di una perizia medica a livello universitario e, nel merito, la condanna dell’CO 1 a ripristinare il diritto a prestazioni a far tempo dal 1° maggio 2013. A sostegno delle proprie richieste ricorsuali, l’insorgente mette in dubbio che ai rapporti del medico __________ possa essere attribuito pieno valore probatorio, e ciò in base alle seguenti considerazioni: " (…). va ribadito che, come di regola, la decisione in esame si basa sulle valutazioni del proprio medico dr. __________. A mente del ricorrente le sue considerazioni sono superficiali e lacunose. In tal senso va sottolineato quanto segue:

-   dallo scritto 9 luglio 2013 del medico curante dr. __________ emerge che il paziente oltre a lamentarsi sempre per dolori in particolare al piede destro e agli arti inferiori, presenta dolori anche alla colonna vertebrale lombare, e che da un esame angiologico eseguito non sono risultati problemi di natura vascolare;

-   dal rapporto 26 settembre 2013 del dr. __________ del Servizio di chirurgia e ortopedia dell’__________ di __________, emerge che la situazione del signor RI 1 non é “chiara”, e che tale specialista ha chiesto un’opinione da parte dei colleghi della neurologia e di uno specialista in reumatologia;

-   dal rapporto 25 ottobre 2013 del dr. __________ del Servizio di neurologia dell’__________ di __________ risulta che i disturbi lamentati dal ricorrente non hanno “una causa neurologica”;

-   dal rapporto 18 ottobre 2013 del reumatologo dr. __________ si evince che i dolori accusati dall’assicurato “non sono da vedere in relazione ad una malattia reumatica infiammatoria” anche perché egli accusa “dolori meccanici, cronicizzati iniziati con degli eventi traumatici …”. In sostanza appare evidente che soltanto il medico __________ della CO 1 ha delle certezze! Gli altri specialisti consultati hanno escluso malattie vascolari, reumatologiche e/o neurologiche, e lo specialista in chirurgia ed ortopedia ha chiaramente affermato che la situazione del signor RI 1 non é chiara. Il dr. __________ si é pure permesso di dare per certo che un’esostosi di Haglund é da ritenersi una malattia, quando notoriamente può avere origine traumatica. A titolo abbondanziale si noti che il dr. __________ é specializzato in chirurgia generale e in quella della mano, ma non ha altre competenze specialistiche.” (doc. I) 1.4.   L’assicuratore convenuto, in risposta, ha chiesto che il ricorso venga respinto con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III). in diritto 2.1.   Oggetto litigioso é la questione di sapere se l’assicuratore LAINF era legittimato a porre fine al versamento delle proprie prestazioni a decorrere dal 1° maggio 2013, oppure no. 2.2.   Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera. Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegna­zione di una rendita o con la morte dell'assicurato. Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro conti­nuazione non sia da attendersi un sensi­bile migliora­mento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.). Se, al momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle prestazioni sanitarie. D'altro canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF. 2.3.   Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte). Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno. È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46). Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate). L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

-  quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

-  quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine) (cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093). Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati). 2.4.   Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati. Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate). Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53). La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39). 2.5.   Dalle carte processuali si evince che la decisione mediante la quale l’CO 1 ha posto termine alle proprie prestazioni a contare dal 1° maggio 2013, é fondata essenzialmente sull’opinione espressa al riguardo dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia generale e della mano (cfr. doc. 103,

p. 5). In effetti, il medico __________ appena citato si é pronunciato, una prima volta, sull’eziologia dei disturbi localizzati alle caviglie, in occasione della visita di controllo del 16 aprile 2013: " (…). si ricorda che l’assicurato al momento dell’infortunio del 13.04.2012 era iscritto alla cassa disoccupazione __________ di __________. Attività abituale di manovale edile. Non ha più ripreso l’attività lavorativa. Sulla valutazione di tutti gli atti e in base alle risultanze della visita medico-clinica odierna, si può passare ora all’estinzione del nesso causale in particolare con l’infortunio del 13.04.2012 al piede-caviglia destra. Anche per la problematica alla caviglia sinistra dopo l’infortunio del 01.09.2011.” (doc. 69, p. 5) Preso atto della certificazione 9 luglio 2013 del dott. __________, la quale faceva stato della persistenza di dolori al piede destro che avevano finito per scompensare anche la colonna vertebrale (cfr. doc. 86), in data 9 agosto 2013, il dott. __________ ha formulato le seguenti considerazioni: " (…). si ricorda uno stato da trauma distorsivo della tibiotarsica avvenuto l’1.09.2011, radiologicamente nessuna frattura. Era stata decisa una ripresa dell’attività lavorativa al 100% a partire dal 02.01.2012. Si ricorda l’infortunio del 13.04.2012, scendendo dal marciapiede l’assicurato aveva messo male il piede e caviglia destra, si ricorda l’esame RM del piede/caviglia destra con e senza mezzo di contrasto del 12.07.2012, in particolare nessuna frattura, non evidenti rotture tendinee o legamentose. Si poteva presumere sia dal punto di vista anamnestico che clinico la regressione della problematica al piede/caviglia destra, tendine di Achille destro nello spazio di circa 2-4 mesi. In base alla mia visita __________ del 16.04.2013 cito ancora le diagnosi non di pertinenza CO 1 con una esostosi di Haglund con calcificazione all’inserzione dei tendini di Achille sia alla caviglia destra che sinistra. Questa patologia é considerata una malattia, con disturbo congenito di ossificazione a livello del calcagno presente bilateralmente nel nostro assicurato e che favorisce lo sviluppo di tendinite del tendine di Achille anche senza trauma. Pure non di pertinenza CO 1 i problemi alla colonna vertebrale lombare e lombosacrale, nessun trauma diretto a questo livello, erano state rilevate patologie discolegamentarie senza frattura e senza relazione con i due infortuni. Il nesso causale fra la problematica della colonna vertebrale lombare e gli infortuni, specialmente al piede e caviglia destra ma anche sinistra, non é data. Come detto gli esami strumentali non hanno rilevato patologie maggiori nella regione dei piedi/caviglie in particolar modo a destra, la patologia alla colonna vertebrale lombare e lombosacrale é preesistente, di solito vi é una accentuazione dei dolori a questo livello su accorciamento di almeno 5 cm di una delle due estremità inferiori ciò che non é il caso presso il nostro assicurato.” (doc. 89, p. 3) Nel corso del mese di settembre 2013, RI 1 ha consultato il dott. __________, Capo-clinica presso l’Unità di traumatologia e ortopedia dell’Ospedale regionale di __________ (__________). Lo specialista appena citato ha posto la diagnosi di dolori di origine non chiara alle caviglie bilaterali con/per esiti di distorsione caviglia sinistra nel settembre 2011 con attualmente tenosinovite del peroneo, del tibiale posteriore e del flessore lungo dell’alluce ed esostosi di Haglund con tendinopatia al tendine d’Achille piede destro con esiti di distorsione caviglia destra nell’aprile 2012. In quell’occasione, egli ha riscontrato un’estensione della sintomatologia, motivo per cui ha disposto l’esecuzione di accertamenti reumatologici e neurologici (doc. 96). Con apprezzamento del 17 ottobre 2013, il dott. __________ si é in sostanza riconfermato nelle sue precedenti valutazioni. In particolare, per quanto riguarda i disturbi alle estremità inferiori, egli ha osservato che “la tenosinovite dei tendini peronei, del tibiale posteriore e del flessore lungo dell’alluce descritti nell’esame RM dell’articolazione tibiotarsica del 19.08.2013 non sono conseguenze dell’infortunio menzionato. Si ribadiscono ancora le diagnosi non di pertinenza CO 1 con esostosi di Haglund con calcificazioni all’inserzione dei tendini di Achille sia alla caviglia destra che sinistra. Ripeto che questa patologia é considerata una malattia con disturbo congenito di ossificazione a livello del calcagno presente bilateralmente nel nostro assicurato favorisce problemi a livello dei tendini di Achille anche senza trauma con diramazione dei dolori alla gambe e ai piedi.” (cfr. doc. 101, p. 2). Sempre nell’ottobre 2013 ha avuto luogo un consulto reumatologico presso il dott. __________, spec. FMH in reumatologia. Per quanto qui d’interesse, questo sanitario ha dichiarato che “… i dolori accusati alle caviglie bilaterali in presenza di un’esostosi di Haglund dalle due parti, di una tenosinovite dei peronei, del tibiale posteriore e del flessore lungo dell’alluce a sinistra, non sono da vedere in relazione ad una malattia reumatica infiammatoria, per esempio nel contesto di una spondiloartropatia; in primo luogo il nostro paziente accusa dolori meccanici, cronicizzati iniziati con degli eventi traumatici, rimasti fortunatamente senza chiaro impatto strutturale sulle caviglie.” (doc. 102, p. 4 - il corsivo é del redattore). L’aspetto neurologico é stato indagato dal Servizio di neurologia dell’Ospedale regionale di __________. Con referto del 25 ottobre 2013, i sanitari hanno attestato che i dolori risentiti dal ricorrente non erano spiegabili da quel profilo (cfr. doc. 104, p. 2: “Il disturbo lamentato dal paziente non riconosce una causa neurologica.”). 2.6.   Secondo la giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e a decidere se la documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero contradditori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è, del resto, che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti). L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti). Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la Corte federale ha stabilito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento. Per quel che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del 10 luglio 2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb). In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista alcun dubbio a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti. 2.7.   Nella concreta evenienza, il medico __________ dell’CO 1 ha dunque negato che i disturbi al rachide lombo-sacrale come pure quelli alle estremità inferiori, addebitabili alla presenza di una esostosi di Haglund bilaterale e alla relativa infiammazione del tendine d’Achille, costituiscono una conseguenza naturale degli eventi traumatici assicurati. Chiamato a pronunciarsi su una questione di carattere medico, attentamente vagliata la documentazione medica presente all'inserto, questo Tribunale ritiene che non ricorrano validi motivi per mettere in dubbio le conclusioni a cui é giunto il dott. __________. Trattandosi dei disturbi lombo-sacrali, il TCA rileva innanzitutto che la schiena non é rimasta coinvolta negli infortuni in discussione, ciò che gli consente di escludere a priori l’esistenza di un nesso causale diretto (cfr., del resto, il doc. 89, p. 3: “Pure non di pertinenza CO 1 i problemi alla colonna vertebrale lombare e lombosacrale, nessun trauma diretto a questo livello, erano state rilevate patologie discolegamentarie senza frattura e senza relazione con i due infortuni.” - il corsivo é del redattore). Si pone invece la questione di sapere se i disturbi in questione costituiscono una conseguenza indiretta dei sinistri, nel senso che essi sono il risultato di una deambulazione viziata provocata dal danno alle estremità inferiori. Questa Corte ha già avuto modo in passato di pronunciarsi su questa problematica, facendo capo a perizie specialistiche. Ad esempio, nella causa sfociata nella sentenza 35.1999.92-93 del 4 maggio 2000, i periti giudiziari, i dottori P. Heini e M. Weber, a quell’epoca Primari presso la Clinica di chirurgia ortopedica dell'Ospedale universitario di Berna, avevavo spiegato che solo in casi eccezionali lo zoppicare può condurre a un sovraccarico del rachide: " Kann der Sachverstädige bestätigen, dass es eine übliche und geläufige Erscheinung ist. Also als klinisch anerkannte Tatsache, dass ein körperlicher Schaden an einem unteren Beinteil, wie im Fall T., im Laufe der Jahre zu degenerativen Pathologien, mit Invaliditätsfolgen, im Beckenbereich bzw. in der Wirbelsäule führt? Nein, ein Hinken führt nicht zu einer Überlastung der Wirbelsäule, solange keine schweren Deformationen vorliegen. Schwere Deformationen sind Veränderungen mit einer Beinlängendifferenz von > 5 cm oder einer Situation bei Hüftarthrodese, oder einer Muskelschwäche wie sie beispielsweise nach einer Poliomyelitis zu beobachten ist. Zudem müssen die Veränderungen sehr lange einwirken bis sie symptomatisch werden. Bei Herr T. ist die Deformation/Beeinträchtigung des Gangbildes mässig, die Dauer eher kurz und bildgebend sind keine über die Altersnorm hinausgehende Veränderungen der Wirbelsäule feststellbar. " (perizia 7.3.2000 della Clinica di chirurgia ortopedica dell'Inselspital di Berna, p. 8s.) Tali principi sono stati costantemente confermati in successive pronunzie (cfr. STCA 35.2011.22 del 20 marzo 2012 consid. 2.3.3., 35.2006.93 del 26 luglio 2007 consid. 2.3.3., 35.2007.33 del 27 giugno 2007 consid. 2.5., 35.2006.73 del 14 giugno 2007 consid. 2.13., 35.2004.100 del 9 marzo 2005 consid. 2.8. e 35.2001.79 del 25 febbraio 2002 consid. 2.5.2.2., confermata dal TFA con sentenza U 122/02 del 28 maggio 2004 consid. 4.1, pubblicata in RtiD II-2004 n. 62). In una recente vertenza, confrontato con una perizia di parte che metteva in dubbio la fondatezza della valutazione espressa a suo tempo dai dottori Heini e Weber, il TCA ha disposto l’allestimento di una perizia giudiziaria a cura del PD dott. __________ __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia. Chiamato segnatamente a precisare se condividesse o meno il parere degli specialisti bernesi, l’esperto giudiziario ha dichiarato che i principi sviluppati da questi ultimi sono pienamente condivisibili (“ Das angeführte Zitat ist aus klinischer Erfahrung gut nachvollziebar ”) (cfr. STCA 35.2013.63 del 4 dicembre 2014 consid. 2.2.4.). Il caso di RI 1 non rientra fra quelli limite enumerati dai dottori Heini e Weber. Da un lato, dalla documentazione agli atti non risulta che l'assicurato presenti una dismetria degli arti inferiori. Dall'altro, i disturbi in sede lombo-sacrale sono apparsi, al più tardi, nel corso dell’inverno 2013 (al riguardo, si veda il referto afferente alla RMN lombare del 6 marzo 2013, da cui risulta che a quel momento l’insorgente presentava una lombosciatalgia bilaterale - doc. 58). Al proposito, va sottolineato che nella fattispecie di cui alla STCA 35.1999.92-93, la sindrome lombare era insorta circa 8 anni dopo l'evento traumatico che aveva interessato il piede destro. In simili condizioni, é dunque a ragione che l’amministrazione ha negato la propria responsabilità a proposito dei disturbi lombosacrali denunciati dell’assicurato. 2.8.   Trattandosi invece dei disturbi che interessano le estremità inferiori, per quanto riguarda il piede destro, il TCA constata che la tesi del medico __________ secondo la quale l’assicurato soffre di un’infiammazione del tendine di Achille provocata dalla esostosi di Haglund (cfr. doc. 101: “… questa patologia [la esostosi di Haglund] é considerata una malattia con disturbo congenito di ossificazione a livello del calcagno presente bilateralmente nel nostro assicurato favorisce problemi a livello dei tendini di Achille anche senza trauma con diramazione dei dolori alla gambe e ai piedi.”), trova conferma nel rapporto 22 ottobre 2012 dell’Unità di traumatologia e ortopedia dell’__________. In effetti, preso atto che la RMN del piede destro del 12 luglio 2012 aveva evidenziato un edema nella zona dell’inserzione del tendine di Achille e che le radiografie convenzionali avevano messo in luce la presenza di una esostosi di Haglund con calcificazione all’inserzione del tendine di Achille, il dott. __________ aveva concluso che “l’esostosi di Haglund in combinazione con un raccorciamento del tendine d’Achille e una tendinopatia all’inserzione sono la causa dei dolori avvertiti dal paziente .” (doc. 33 - il corsivo é del redattore; in questo senso, si veda pure il rapporto di uscita 22 marzo 2013 della Clinica __________ di __________ [doc. 64, p. 1], in cui figura la diagnosi principale di “esostosi di Haglund con tendinopatia al tendine di Achille piede destro”, nonché la certificazione 21 giugno 2013 dell’ortopedico dott. __________ [doc. 82], il quale ha diagnosticato una ossificazione del tendine di Achille in presenza di una esostosi di Haglund). Con la propria impugnativa, l’assicurato sostiene che sarebbe notorio che l’esostosi di Haglund possa avere anche un’origine traumatica (cfr. doc. I, p. 3). Questa Corte non può condividere l’affermazione del ricorrente. In primo luogo, occorre osservare che agli atti non figura alcuna certificazione specialistica che attesti l’eziologia infortunistica dell’affezione di cui é portatore Mirko Botica. D’altro canto, i risultati di una ricerca sul web avvalorano la tesi del dott. __________, ovvero che l’esostosi di Haglund ha un’origine congenita e si trova sovente in relazione con un’infiammazione della borsa sinoviale e del tendine di Achille (cfr., ad esempio, www.arzt-auskunft.de/Lexica: “Ein Fersensporn (Kalkaneussporn) kann sich nicht nur unterhalb der Ferse (sog. plantarer Fersensporn) bilden, sondern (seltener) auch als Knochenerhebung am seitlichen Rand des Fersenbeins (kalkaneus) am Ansatz der Achillessehne auftreten. Ein solcher oberer oder dorsaler Fersensporn heisst auch Haglund-Ferse oder Haglund-Exostose (eine Exostose ist ein knöcherner Auswuchs). Die Haglund-Ferse ist angeboren und nicht zwingend mit Beschwerden verbunden. Tragen die Betroffenen falsche Schuhe und belasten sie die Ferse falsch oder übermässig, kann diese Dauerreizung beim oberen Fersensporn jedoch zu Entzündungen und Fersenschmerzen führen. Häufig steht diese Form von Kalkaneussporn in Verbindung mit einem entzündlichen Schleimbeutel und einer Entzündung der Achillessehne .“ - il corsivo é del redattore; si vedano pure i siti www.lakeviewhealth.org/upload/docs/HaglundsDeformity.pdf e www.chirurgiapiede.info). È vero che, a margine del consulto del 18 settembre 2013, il dott. __________ ha rimesso in discussione la sua precedente diagnosi, dopo aver constatato che, rispetto al passato, i disturbi non erano più ben circoscritti a livello dell’esostosi di Haglund del piede destro, ma si erano diffusi, interessando anche metà della gamba destra, il piede sinistro, la spalla sinistra, il polso sinistro e la colonna lombare. Con referto del 26 settembre 2013, malgrado la RMN del piede sinistro del 19 agosto 2013 avesse evidenziato una tenosinovite dei peronei, del tibiale posteriore e del flessore lungo dell’alluce (patologia alla quale il dott. __________ ha comunque negato l’eziologia traumatica - cfr. doc. 101, p. 2, senza peraltro essere smentito), il medico curante specialista ha in effetti affermato di non ritenere chiara la situazione, ragione per la quale ha ritenuto necessari degli approfondimenti reumatologici e neurologici (cfr. doc. 96), che non hanno tuttavia fornito una valida spiegazione per i disturbi denunciati da RI 1 alle estremità inferiori (cfr. doc. 102 e 104). Secondo il TCA, anche nel caso in cui la sintomatologia accusata dal ricorrente non dovesse correlare con un danno alla salute oggettivabile, in particolare con l’esostosi di Haglund e con la relativa infiammazione dei tendini di Achille (contrariamente dunque a quanto sostenuto dal medico di circondario dell’CO 1), l’esito della vertenza non sarebbe comunque quello da lui auspicato, e ciò per le ragioni che seguono. La più recente giurisprudenza federale applica la prassi relativa all’evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio nei casi in cui l’esistenza dei disturbi denunciati dalla persona assicurata é sì stata attestata da medici specialisti, ma non oggettivata mediante accertamenti strumentali e radiologici scientificamente riconosciuti. Secondo l’Alta Corte, in quei casi, l’assenza di postumi organici oggettivabili non esclude a priori l’esistenza di un nesso di causalità naturale con l’evento traumatico in questione (cfr. SVR 2012 UV n. 5 p. 17ss. consid. 5.1 e riferimenti ivi menzionati). L’esame della causalità naturale viene però momentaneamente sospeso, per procedere a un esame particolare dell’adeguatezza del nesso causale. Se da tale esame emerge non essere dato il necessario nesso di causalità adeguata, si può rinunciare a esperire ulteriori indagini sulla questione della causalità naturale tra l’infortunio e i disturbi lamentati (DTF 135 V 465 consid. 5.1). Nella concreta evenienza, nell’ipotesi evocata in precedenza, occorrerebbe dunque procedere a un esame particolare dell’adeguatezza del nesso causale, alla luce della giurisprudenza sull’evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio (cfr. DTF 115 V 133). Ora, dagli atti di causa risulta che gli infortuni occorsi a RI 1 hanno avuto una dinamica simile, nel senso che in entrambi i casi egli é semplicemente inciampato, appoggiando poi in malo modo il piede interessato (cfr. il consid. 1.1.). Alla luce di quanto precede - ritenuto che, secondo la giurisprudenza, c omuni cadute o scivolate vanno qualificate quali infortuni leggeri (DTF 115 V 139 consid. 6a; cfr. anche RAMI 1992 U 154, p. 246, riguardante una caduta durante una partita di calcio) - i sinistri occorsi all’assicurato andrebbero senz’altro classificati fra gli infortuni leggeri o insignificanti, di modo che l’adeguatezza del nesso di causalità potrebbe essere negata a priori (cfr. RAMI 1992 U 154, p. 248s.). 2.9.   In esito a tutte le considerazioni che precedono, occorre ritienere accertato, perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che, alla data di chiusura del caso, l’insorgente non presentava più sequele degli infortuni assicurati, di modo che l’amministrazione era legittimata a interrompere il proprio obbligo a prestazioni a partire dal 1° maggio 2013. Per questi motivi dichiara e pronuncia

1.   Il ricorso é respinto .

2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                          Il segretario Daniele Cattaneo                                                 Fabio Zocchetti