opencaselaw.ch

35.2005.29

Un assicurato è caduto da una scala nel 2001:si è fratturato 8 costole e l'ala scapolare.La ricaduta del 4/2004 è stata assunta fino al 10/04.Da tale data è intervenuto lo status quo sine.Infatti dagli esami esperiti è emersa l'assenza di potologie di rilievo,ad eccezione di alterazioni degenerative

Ticino · 2005-11-08 · Italiano TI
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Un assicurato è caduto da una scala nel 2001:si è fratturato 8 costole e l'ala scapolare.La ricaduta del 4/2004 è stata assunta fino al 10/04.Da tale data è intervenuto lo status quo sine.Infatti dagli esami esperiti è emersa l'assenza di potologie di rilievo,ad eccezione di alterazioni degenerative

Erwägungen (3 Absätze)

E. 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid.

3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b,

RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b,

DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111

V 188 consid.

2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung,

in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les

rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea

1991, p. 63).

Al riguardo essi si attengono, di regola,

alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne

la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V

134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113

V 46).

Ne

discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia

possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni

derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.

3.1 e 406

consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore

contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che

le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione

delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

-  quando

lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva

immediatamente prima dell'infortunio (

status quo ante

);

-  quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria,

sarebbe prima o poi subentrato anche

senza l'infortunio (

status quo sine

)

(cfr.

RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid.

4b; A. Maurer,

Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469;

U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der

Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990,

p. 1093).

In

una sentenza del 7 luglio 2005 nella causa R., U 135/05, consid. 3.2, il TFA ha

ricordato che:

"

Zu präzisieren ist, dass mit dem status quo sine der

Gesundheitszustand bezeichnet wird, der sich bei einem schicksalsmässig

verlaufenden, krankhaften Vorzustand ergibt, wenn nach einer vorübergehenden,

unfallbedingten Verschlimmerung die auf einen Unfall zurückzuführende

Gesundheitsschädigung vollständig abheilt und der Unfall keine natürliche

Ursache des beim Versicherten vorhandenen Gesundheitsschadens mehr darstellt.

Demgegenüber wird unter dem status quo ante ein unmittelbar vor dem Unfall

bestehender und stabiler Vorzustand verstanden, der wieder erreicht wird, wenn

die unfallbedingte Gesundheitsschädigung vollständig abgeheilt ist (vgl. W. Morger,

Zusammentreffen verschiedener Schadensursachen (Art. 36 UVG),

Versicherungs-Kurier 1987, S. 133 und 137; vgl. auch A. Maurer, Schweizerisches

Unfallversicherungsrecht, Bern 1985, S. 474). Liegt ein schicksalsmässig

verlaufender krankhafter Vorzustand im Sinne des status quo sine vor, schliesst

dieser das Erreichen des status quo ante aus (Fredenhagen, Das ärztliche

Gutachten, 4. A., Bern 2003,

S. 103). Umgekehrt kann ein status quo sine gar nie eintreten, wenn ein

stabiler krankhafter Vorzustand durch einen unfallbedingten Gesundheitsschaden

nur temporär verschlimmert und der status quo ante wieder erreicht wird."

(STFA

succitata)

Secondo

la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia

dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è

liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non

costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute.

Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il

diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio

deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza

preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un

effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto

alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma

all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi

citati).

2.6.   Occorre

inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure

l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi

summenzionati.

Un evento

è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso

ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a

provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi

appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione

(DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461

consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

Comunque,

qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può

rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità

adeguata (cfr. DTF 117

V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet,

Ritter, op. cit., p. 51-53).

La

giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore

restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni

allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza

di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che

l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che

solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica

(cfr. DTF 127 V 102 consid.

5 b/bb, 118 V 286 e 117 V

365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem

Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard,

L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.7.

In virtù dell’art. 11 OAINF, l’assicuratore LAINF è tenuto a

riprendere l’erogazione delle prestazioni assicurative in caso di ricadute

o conseguenze tardive (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter,

op. cit., pag. 71 e A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna

1985, p. 277).

Secondo

la giurisprudenza è data una ricaduta quando vi è recidiva di un danno alla

salute ritenuto guarito, che necessita di un trattamento medico,

rispettivamente provoca una (nuova) incapacità lavorativa. Con conseguenze

tardive si intende, per contro, un danno alla salute ritenuto guarito che

causa, durante un lasso di tempo prolungato, delle modifiche organiche o

psichiche, per cui si crea uno stato patologico differente

(cfr. STFA del 20 ottobre 2004 nella causa M., U281/03,

consid. 3.3.).

Né la

LAINF né l’OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la

pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze

tardive appaiano, per la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio

assicurato, e ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento,

l’interessato sia o meno ancora assicurato. Rilevante é soltanto l’esistenza di

un nesso di causalità (cfr. STFA del 31 luglio 2001 nella causa H., U 122/00).

Nella

sentenza pubblicata in RAMI 1994 U 206, p. 326ss., il TFA ha precisato che,

trattandosi di una ricaduta, la responsabilità dell’assicuratore infortuni non

può essere ammessa soltanto sulla base del nesso di causalità naturale

riconosciuto in occasione del caso iniziale. Spetta piuttosto a colui che

rivendica le prestazioni dimostrare l’esistenza di una relazione di causalità

naturale fra i “nuovi disturbi” e l’infortunio assicurato. Soltanto qualora il

nesso di causalità sia provato secondo il criterio della verosimiglianza

preponderante, può essere riconosciuto un ulteriore obbligo prestativo a carico

dell’assicuratore-infortuni. In assenza di prove, la decisione sarà sfavorevole

all’assicurato, il quale intendeva derivare diritti da un nesso di causalità

naturale rimasto indimostrato.

2.8.   Come già evidenziato in

precedenza (cfr. consid. 1.1.), l’assicurato, il 3 novembre 2001, mentre stava

tagliando una pianta, è caduto da una scala da un’altezza di sette metri circa,

riportando

la frattura di otto costole a sinistra con ematotorace

e contusione polmonare, una frattura multiframmentaria dell’ala scapolare, una commotio

cerebri ed escoriazioni occipitali.

L’insorgente è stato

totalmente incapace al lavoro fino al 22 marzo 2002. In seguito egli ha ripreso

gradatamente la propria attività fino ad essere riconosciuto nuovamente abile

al lavoro al 100% dal 1° settembre 2003 (cfr. doc. 79).

Il 21 aprile 2004 è stata annunciata

una ricaduta, la quale è stata assunta dall’CO 1 fino alla fine del mese di

ottobre 2004

(cfr. consid. 1.4.; 1.5.).

L’Istituto assicuratore

convenuto, con decisione formale del 28 ottobre 2004, fondandosi essenzialmente

sulla valutazione del 18 ottobre 2004 del medico __________ Dr. med. __________,

spec. FMH in chirurgia ortopedica e in ortopedia, ha infatti considerato che i

disturbi ancora lamentati dall’assicurato non sono più causati dall’evento

traumatico del mese di novembre 2001, bensì sono da attribuire esclusivamente a

malattia. Pertanto l’CO 1 ha sospeso il versamento di prestazioni assicurative

di corta durata con effetto dal 1° novembre 2004, ritenendo raggiunto lo status

quo sine (cfr. doc. 111; consid. 1.10.).

Il Dr. med. __________,

nel rapporto citato ha, in particolare, indicato:

"

(…)

Dagli esami neurologici e radiologici

eseguiti non si è potuto dimostrare nessuna patologia in relazione causale con

l'infortunio del 3.11.2001.

Il reperto clinico si sovrappone a quello

delle visita del 21.5.2004.

Procedere medico

Il paziente deve continuare con la

ginnastica di allenamento della muscolatura. Eventuali e ulteriori controlli

ortopedici, eventualmente dal Dr. __________, sono consigliabili qualora i

disturbi non dovessero modificarsi.

Procedere amministrativo

Il rapporto di causalità con l'infortunio

del 3.11.2001 è estinto dall'1.11.2004.

Da tale data fa stato una completa abilità

lavorativa. Ulteriori cure e accertamenti dovranno essere assunte dalla Cassa

Malati.

Qualora il paziente, mediante ulteriori

accertamenti, dovesse dimostrare una relazione causale tra gli attuali disturbi

e l'infortunio avvenuto, la CO 1 è disposta a rivalutare il caso." (Doc.

110)

Il 21 maggio 2004, a

seguito dell’annuncio di ricaduta del 21 aprile 2004, aveva effettivamente già avuto

luogo - come menzionato dal Dr. med. __________ nel referto del 18 ottobre 2004

- una visita medica __________.

Dal relativo referto

allestito dal Dr. med. __________ emerge che:

"

(…)

Oggettivamente rispetto all'ultima

visita medico __________ una diminuzione del trofismo muscolare rispetto a

quanto già descritto. (Il paziente è stato mostrato anche al Dr. __________).

Per quanto riguarda il lato neurologico e

funzionale la situazione mi sembra invariata.

Procedere medico

Prego __________ di organizzare un nuovo

controllo neurologico presso il Dr. __________ a __________ come peraltro da

lui già proposto con lettera del 27.06.2003.

Procedere medico

Ritengo giustificato che il paziente per il

momento rimanga abile in misura del 50%. Un’ulteriore valutazione avrà luogo in

possesso dell'esame richiesto." (Doc. 92)

Il Dr. med. __________,

spec. FMH in neurologia, come auspicato dal medico __________ __________ nel

rapporto del 21 maggio 2004, ha visitato l’assicurato il 23 giugno 2004. Il

medico ha così valutato le condizioni di salute del ricorrente:

"

(…)

VALUTAZIONE

: Dal lato neurologico non trovo sicuri

cambiamenti rispetto a quanto descritto nei precedenti rapporti, persiste un

deficit sensitivo tra la faccia interna del braccio-avambraccio e versante

ulnare della mano sin (con risparmio delle dita) quale postumo di una possibile

plessopatia brachiale inferiore, il peggioramento dei dolori sembra di origine

mista neurologica-ortopedica, in presenza di una leggera periartropatia

omero-scapolare sin e di una instabilità della scapola sin per difetto focale

della muscolatura dorsale, in assenza di una vera e propria scapola alata.

Invio copia di questo rapporto alla Dott.ssa __________ chiedendo di

riconvocare il P. per un suo giudizio e di valutare se sia possibile eseguire

un complemento EMG della muscolatura dorsale-scapolare sin (porzione inferiore

del m. trapezio, romboidei, serratus anterior). Da discutere ev. una RM della

spalla. Mi sembra comunque improbabile che il P. possa riprendere in futuro il

lavoro di muratore in misura completa." (Doc. 96)

Dal precedente rapporto

del neurologo del 18 febbraio 2003 risulta:

"

(…)

All’esame neurologico noto una leggera periartropatia della spalla sin e un

difetto muscolare in sede dorsale infrascapolare sin, compatibile con una

atrofia della porzione inferiore del m. trapezio, forse per lesione diretta di

rami muscolari (fratture costali in serie dal lato sin), non esclusa una

leggera lesione anche della porzione superiore del m. trapezio (secondo il P.

importante abbassamento della spalla dopo l'incidente, solo lieve all'esame

odierno), senza segni di una lesione associata del n. toracius longus. All'arto

superiore sin vi è una leggera riduzione della massa muscolare per confronto

col lato ds (P. destrimane), ma con i riflessi tendinei conservati e senza

evidente paresi, a parte una leggera insufficienza prossimale forse ancora di

origine ortopedica. L'elemento più inabituale è rappresentato dal disturbo

sensitivo, estesosi col tempo dal versante ulnare distale dell'avambraccio al

braccio e al cavo ascellare, incipiente anche al tronco, che oltrepassa una

semplice plessopatia brachiale. Nessun segno mielopatico. Per il decorso inabituale,

la tendenza alla progressione dei disturbi e l'incapacità lavorativa residua

propongo di proseguire gli accertamenti, dapprima con una RM cervicale per

escludere altre patologie intraspinali (compressione midollare, ematomi, siringomielia

post-traumatica), qualora l'esame non permettesse di arrivare ad una diagnosi

più precisa richiederei un complemento elettrofisiologico (EMG, PE) presso la Dott.ssa

__________ all'Ospedale __________ di __________."

(Doc. 63)

Alla luce dei risultati

dell’esame elettrofisiologico e della RM cervicale e del plesso brachiale

sinistro, il Dr. med. __________, il 27 giugno 2003, aveva poi rilevato:

"

(...)

Il bilancio non ha permesso di dimostrare

una sicura patologia neurologica, anche se certi disturbi possono ancora essere

in relazione a postumi di una leggera sofferenza del plesso brachiale

inferiore. Non ho previsto altri esami, trattandosi di una situazione inabituale

soprattutto per la tendenza al peggioramento mi sembra giustificato un

controllo neurologico fra ca. 6 mesi, verso la fine dell'anno." (Doc. 80)

I Dr. med. __________ e __________

del Servizio di neurologia dell’Ospedale __________ di __________ hanno così

sintetizzato l’esito dell’elettromiografia del 26 luglio 2004 del muscolo serratus

anter, del muscolo rhomboideus major, del trapezio e dell’infraspinato,

eseguita su indicazione del 23 giugno 2004 del Dr. med. __________:

"

(…)

Esame odierno non mostra sicuri segni patologici, in particolare segni certi di

denervazione in atto o pregressa. La differenza di morfologia e trofismo

muscolare periscapolare mediale sin alla innervazione del m. serratus ant e romboideus

major potrebbe essere considerata nel contesto di alterazioni muscolari

strutturali dovute alla frattura scapolare (e nello stesso contesto i PMU polifasici

del m. serratus ant) e di eventuali avulsioni (parziali) delle inserzioni

muscolari, o in relativo "allenamento" delle stesse su modifica dei

rapporti anatomici osteo-muscolari, piuttosto che a lesioni nervose. Riteniamo

utile valutare l'intera problematica anche da parte ortopedica." (Doc.

101)

La risonanza magnetica

alla spalla sinistra del 20 settembre 2004 ha messo in luce quanto segue:

"

Discrete

alterazioni degenerative dell'articolazione acromio-claveare. Presenza di un acromio

tipo I/II. Presenza di una discreta quantità di liquido nella borsa sub-acromiale.

Discrete alterazioni del segnale all'interno del tendine e muscolo sovraspinato,

vicino all'inserzione del tuberculum maggiore (scan 4 slice 10). Non si

evidenziano segni per una rottura transmurale del muscolo sovraspinato. Normale

morfologia e segnale del tendine del muscolo infraspinato. Non vi sono segni di

atrofia muscolare del sovraspinato, dell'infraspinato e del teres minor e del

muscolo sottoscapolare. Ad eccezione di una piccola alterazione del segnale

nella testa dell'omero vicino all'inserzione del tendine del muscolo sovraspinato

compatibile con un piccolo edema del midollo osseo, si notano reperti di

normalità in particolare non segni per una lussazione o sub-lussazione.

Esiti dopo frattura della scapola. Per quanto valutabile non sicure lesioni del

tendine del capo lungo del muscolo bicipite.

Conclusioni

: presenza di discrete alterazioni degenerative

nell'articolazione acromio-claveare con segni di borsite sub-acromioidale e

segni di tendinopatia del muscolo sovraspinato senza segni per una rottura trans-murale.

Non segni di atrofia muscolare o di distacco muscolare a livello della scapola.

Ulteriori reperti invariati rispetto all'esame precedente del 18.2.02." (Doc.

107)

L'CO 1, con l’impugnata decisione

su opposizione del

17 febbraio 2005, ha evidenziato che la sospensione delle prestazioni

assicurative a decorrere dal 1° novembre 2004 non significa che i disturbi

fatti valere dall’assicurato non siano documentabili, ma unicamente che la

causa non va ricercata nell’infortunio, bensì nelle alterazioni degenerative

messe in luce dalle lastre (cfr. doc. B).

A seguito

dell’asserzione ricorsuale secondo cui il 31 marzo 2005 il medico fiduciario

dell’assicuratore malattia perdita di salario avrebbe comunicato al ricorrente

che i disturbi attuali sono in relazione con l’infortunio del novembre 2001 (cfr.

doc. I; consid. 1.6.), il TCA ha chiesto al Dr. med. __________,

spec. FMH in medicina generale, se, nel caso in cui avesse confermato quanto addotto

dall’assicurato, riteneva o meno che la problematica accusata da quest’ultimo

all’arto superiore sinistro era in relazione con l’evento traumatico del 2001

perlomeno secondo il grado della verosimiglianza preponderante e di precisare i

motivi della sua valutazione (cfr. doc. X).

Il medico, l’8 luglio

2005, ha risposto:

"

(…)

Le confermo quanto avrebbe riferito il

signor RI 1, e da lei citato, vale a dire che sono dell'avviso che i disturbi

che egli mi elencò in occasione della mia visita di controllo del 31.03.2005

siano in relazione con l'infortunio CO 1 del 03.11.2001.

Sottolineo inoltre che questa mia

valutazione l'ho comunicata verbalmente all'assicurato ed anche espressa,

sostenuta da una serie di giustificazioni, nel mio rapporto peritale del

04.04.2005 indirizzato a __________, Via __________, __________, a cui, se

necessario, potrà essere richiesto.

Secondo la mia opinione tra i disturbi

accusati dal signor RI 1 all'arto superiore sx e l'evento traumatico del

03.11.2001 esiste una relazione con nesso di probabilità di grado

preponderante." (Doc. XI)

Dal referto peritale del 4

aprile 2005 allestito dal

Dr. med. __________ all’attenzione dell’assicuratore malattia perdita di

salario, richiesto da questo Tribunale, si evince che:

"

(…)

DIAGNOSI:

- deficit funzionale e difetto della sensibilità all'arto superiore sx

in stato dopo caduta

con frattura multiframmentaria

della scapola sx, fratture costali in serie I-VIII sx

con ematotorace e contusione polmonare trattato con

Bühlau e commozione

cerebrale il

03.11.2001

Conclusioni

II decorso è solo parzialmente

favorevole.

Sogg

ettivamente

il paziente lamenta impotenza funzionale e disturbi della sensibil

i

tà all'AS sx.

Ogg

ettivamente

è presente una motilità

leggermente ridotta ed un'ipotrofia muscolare della spalla

sx.

Dal lato terapeutico non vedo

misure particolari che potrebbero portare ad un miglioramento dei

disturbi.

Per quanto riguarda la CL sono

dell'avviso che nella professione di muratore l'IL del 75% è

giustificata dato che il paziente è impedito

nell'uso dell'arto superiore sx, dove, eseguendo piccoli

sforzi, aumentano i dolori ed insorge affaticabilità.

Pertanto

il paziente permane inabile

al lavoro al 75% dal 01.11.2004 nella professione di muratore.

Teoricamente in un'attività lavorativa di tipo

leggero quale lavori di ufficio, sorveglianza, custodia,

la CL è sicuramente maggiore e può essere valutata

almeno al 75%.

Osservazioni

In contrasto con le valutazioni

della CO 1

sono dell'avviso che i disturbi attuali siano in

relazione

con l'infortunio del

03.11.2001 considerato che:

1.  il trauma iniziale è stato molto violento

specialmente sul torso a sx (frattura di 8 coste con

ematotorace!!)

2. lo stato quo ante non è raggiunto dato che il

paziente prima di questo infortunio era

asintomatico e non è mai stato dimostrato il contrario

3.

non

si può parlare di stato quo sine dato che con ogni probabilità i disturbi

attuali non

sarebbero insorti senza

l'infortunio citato e, d'altronde, non sono mai stati citati casi con

insorgenza di disturbi come quelli accusati

attualmente dal paziente di origine non

traumatica."

(Doc.

XIIIbis)

Il Dr. med. __________,

spec. FMH in chirurgia ortopedica, della __________ dell’CO 1, il 24 agosto

2005 ha osservato:

"

Die vorgelegten Akten und bildgebenden Dokumente

befassen sich praktisch ausschliesslich mit Verletzungen vom 3.11.2001.

Bei einem Sturz aus etwa 7 m Höhe auf die linke Seite hat Herr RI 1

sich nebst Rippenserienfrakturen und dazu gehörenden Verletzungen im Brustkorb

eine mehrfragmentäre Scapulafraktur links zugezogen. Die Fraktur ist auf einem Computertomogramm

vom 5. und auf konventionellen Röntgenaufnahmen vom 13.11.2001 ap und

tangential dargestellt: Sie verläuft durch den Scapulahals, also extraartikulär

und wahrscheinlich ausserhalb dem

Processus

coracoideus. Die axialen Aufnahmen zeigen eine Mehrfragmentfraktur

des Schulterblattes mit leichter Abknickung der Scapulaspitze. Die Fraktur

dürfte durch die laterale Wand (Margo lateralis) der Scapula verlaufen. Dies

ist allerdings nicht eindeutig auf den Röntgenbildern zu beurteilen. Die

Fraktur dürfte im chirurgischen und nicht im anatomischen Hals (Collum chirurgicum)

verlaufen sein, das heisst medial zum Rabenfortsatz

(Processus

coracoideus). Vom Frakturverlauf her wäre bei erheblicher

Dislokation somit fast zwingend eine ligamentäre Läsion zwischen Clavicula uns Scapula

zu erwarten und zwar beider Ligamente, auch des coraco-claviculären [1].

Allerdings gibt es auch stabile Frakturen des Collum chirurgicum [2].

Weitere Abklärungen wie zum Beispiel zwei Kernspintomogramme

vom 18.2.2002 und 20.9.2004 haben keine wesentliche Läsion der coracoscapulären

Bandverbindungen ergeben. Somit kann von einer eindeutig extraartikulären Scapulahalsfraktur

ohne ligamentäre oder claviculäre Zusatzverletzung ausgegangen werden. Hinzu

kommt die Fraktur am Schulterblatt selbst, wahrscheinlich in die Margo lateralis

(in die laterale Wand) der Scapula auslaufend. Das Heilungsergebnis ist auf den

zur Verfügung stehenden Dokumenten in Bezug auf das Glenohumeralgelenk (das

eigentliche Schultergelenk) und auch auf die Beziehung des Humerus zum

Acromion

und zum Coracoid eindeutig zu

beurteilen: Diese Strukturen sind intakt geblieben. Eine wesentliche Rotatorenmanschettenläsion

konnte ebenfalls ausgeschlossen werden. Das Glenoid (Schulterpfanne) ist in

Bezug auf das Schulterblatt leicht nach

ventral

verschoben geblieben.

Im weiteren Verlauf wurden im Ausmass und

Intensität zunehmende sensible Störungen am linken Arm geklagt. Diese sind

mehrfach eingehend abgeklärt worden, unter anderem durch die Neurologen

Dr. __________

im

Ospedale

__________

(16.4.,

10.7.2002),

Dr. __________

(18.2., 6.5.2003 und 23.6.2004) sowie

Dr. __________

(19.5.2003 und 26.7.2004).

Herr RI 1 ist auch mehrfach von Kreisärzten

untersucht wurden (3.2., 4.7., 13.8.2002, 9.7.2003, 25.5., 18.10.2004).

Der Grund für das jetzige Problem, die

Sensibilitätsstörung, welche weitgehend den Bereich des Nervus cutaneus antebrachii

medialis abdeckt, konnte trotz mehreren neurologischen Untersuchungen nicht

endgültig geklärt werden. Differentialdiagnostisch blieb eine - allerdings

höchstens geringfügige - Läsion des unteren

Plexus

brachialis bestehen, allerdings mit rein sensiblen Ausfällen, also

klinisch bedeutungslos. Diese wäre auch nicht neu seit Abschluss des

Grundfalles.

Dies geht auch aus dem aktuellsten

Untersuchungsbericht, nämlich demjenigen von

Dr. __________

, FMH Allgemeine Medizin in __________ hervor, welcher Herrn RI 1 am

31.3.2005 gesehen hat. Das Heilungsergebnis der Frakturen hat er nicht geprüft.

Im Wesentlichen wurden die Klagen des Patienten festgehalten (dauernde

Schmerzen im Schulterbereich, auch nachts, hingegen keine Probleme am

Brustkorb). Bei der Inspektion fiel

Dr. __________

auf, dass die linke Schulter tiefer-stehe als die rechte und die

Muskulatur vor allem am Deltoideus (an der Schulterkuppe) hypotroph sei. Die

Schulter konnte weitgehend normal (leicht vermindert) bewegt werden, wobei

Schmerzen 1 angegeben wurden. Der Lift-off-Test sei nicht möglich. Andere Tests

als dieser für die Funktion des Subscapularismuskels (welcher kernspintomographisch

als intakt festgestellt werden konnte) wurden nicht durchgeführt.

Dr. __________

mass erhebliche Unterschiede

in den Umfängen am Oberarm und am Unterarm von 2 cm, das heisst 1 cm mehr als

der __________

Dr. __________

am 15.10.2004 gemessen hatte. Eine gewisse Muskelschwäche dürfte somit objektiv

gegeben sein, mit vergleichbaren Werten, welche auch schon zu früheren

Zeitpunkten gemessen worden sind (z. B. am 22.3.2002,

Dr.

__________

, 2 cm am Ober- und 1 cm am Unterarm).

Eine neurogene Ursache für die

Hypotrophie

der Muskulatur am linken Arm ist

somit nicht nachgewiesen worden und eine solche ist nach übereinstimmenden

Meinungen der Neurologen auch nicht wahrscheinlich. Mindergebrauch und Schonung

dürfte die wesentlichste Erklärung für die geringere Muskularisierung

(Atrophie) am linken Arm sein.

Es ist klar, dass gewisse Folgen der

Schulterblattfraktur verblieben sind. Diese dürften allerdings nur gering sein,

da die Fraktur eindeutig extraartikulär war und s

omit

Störungen mit Beschwerden auf die Bewegungen der Scapula zum Thorax

limitiert sind."

(Doc. 131)

Secondo

la costante giurisprudenza del TFA, l'autorità giudicante deve limitare l'esame

del caso alla situazione effettiva che si presenta all'epoca in cui è stata

resa la decisione su opposizione impugnata (fra le tante: STFA del 22 aprile

2005 nella causa S., U 417/04, consid. 1.1.; DTF 130 V 138; Pratique VSI 2003

pag. 282; STFA del 3 dicembre 2001 nella causa R., I 490/00; STFA del 9 ottobre

2001 nella causa C., U 213/01; STFA del

12 aprile 2001 nella causa M., I 561/00; STFA del 22 febbraio 2001 nella causa

J., I 30/99; DLA 2000 pag. 74; DTF 121 V 102; STFA del 6 dicembre 1991 in re

C., pag. 5, non pubblicata;

RCC 1989 pag. 123 consid.

3b; DTF 116 V 248 consid. 1a;

DTF 112 V 93 consid. 3; DTF 109 V 179 consid.

1; DTF107

V 5 consid. 4a; DTF 105 V 141 consid. 1b), ritenuto che fatti verificatisi

ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della

situazione anteriore alla decisione stessa (cfr. STFA 20 aprile 2005, nella

causa C. R:,

K 154/03, consid. 1.2.; RAMI 2001 pag. 101; STFA del

17 gennaio 2003 nella causa A., I 134/02; STFA del 28 giugno 2001 nella causa

G., I 11/01; STFA del 31 maggio 2001 nella causa C., I 83/01; STFA 17 febbraio

1994 in re P., non pubblicata, STFA 5 gennaio 1993 in re W. Schw., non

pubblicata; STFA 1° marzo 1993 in re F., non pubblicata).

Eccezionalmente,

il giudice può anche tener conto, per motivi d'economia procedurale, dei fatti

intervenuti posteriormente, a condizione che questi ultimi siano stabiliti in

modo sufficientemente preciso (RCC 1980 pag. 263) e siano suscettibili di

influenzare il giudizio (cfr. DTF 130 V 138;

RCC 1989 pag. 123 consid. 3b, RCC 1974 pag. 192 consid. 4, RCC 1970 pag. 582 consid.

3; STCA 10 gennaio 1996 nella causa G.R. consid. 2.6.).

Nel caso

di specie le valutazioni mediche del 4 aprile 2005 e del 24 agosto 2005

formulate dal Dr. med. __________, rispettivamente dal Dr. med. __________ sono

posteriori all'emissione della decisione impugnata. Esse, tuttavia, sono state

prodotte con l'intento di acclarare l’eziologia dei disturbi ancora accusati dall’assicurato,

la cui situazione non è peraltro cambiata rispetto al periodo antecedente il 17

febbraio 2005. Pertanto tali documenti sono rilevanti ai fini del presente

giudizio. Essi sono suscettibili di mettere in evidenza elementi di

accertamento retrospettivo della situazione antecedente alla decisione su

opposizione

(cfr. STFA del 2 settembre 2003 nella causa L., U 299/02).

2.9.

Con il

proprio ricorso, l’assicurato, adducendo, sulla base di quanto sostenuto dal

Dr. med. __________, che i disturbi risentiti successivamente al 1° novembre

2004 sono in relazione con il sinistro del novembre 2001, mette in dubbio la

fondatezza delle conclusioni a cui è pervenuto il medico __________,

Dr. med. __________ nel mese di ottobre 2004 (cfr. doc. I; 110;

consid. 1.6., 2.8.).

In tale

contesto va ricordato che,

per costante giurisprudenza, in un procedimento

assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della

controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa

è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo

(

cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA

dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid.

2.1.1;

U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM

1989, p. 30ss.).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, p. 33ss. e

RAMI 1999 U 356, p. 572) la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari

circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento (cfr. anche Pratique

VSI 2001 p. 108 segg.).

In questo

contesto, i

l TFA ha peraltro precisato che i pareri redatti dai medici

dell'INSAI hanno pieno valore probatorio, anche quando essi si sono espressi unicamente

in base agli atti, dunque senza visitare personalmente l'assicurato (cfr. STFA

del 10 settembre 1998 nella causa R., U 143/98 e STFA del 2 luglio 1996 nella

causa A., U 49/95).

Per

quel che concerne il valore probante di un rapporto medico,

determinante

è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano

motivate (cfr.

SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63;

DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.;

DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente

il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

Se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare

l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro. Al riguardo va tuttavia precisato che non si può

pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti

esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i

punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr.

STFA del 31 gennaio 2005 nella causa M., I 811/03, consid. 5 in fine; STFA

dell’8 ottobre 2002 nella causa C., I 673/00; SVR 2000 UV n. 10 pag. 35 consid.

4b).

2.10.   In concreto,

attentamente

esaminati gli atti di causa, il TCA ritiene che l’opinione del Dr. med. __________,

secondo cui il rapporto di causalità con l’infortunio del 3 novembre 2001 è

estinto al 1° novembre 2004 (cfr. doc. 110), possa validamente costituire da

supporto probatorio al giudizio che ora lo occupa, senza che si riveli

necessario procedere a ulteriori atti istruttori.

Al riguardo va ricordato

che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio

conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle

prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. SVR 2003 IV Nr. 1; STFA

dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA

dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA

dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA

del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA

del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA

del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA

del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA

del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F.

Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren

in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren

und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò

costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv.

2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

Il

rapporto del 18 ottobre 2004 del Dr. med. __________ (cfr. doc. 110: consid.

2.8.), da cui emerge che non si è potuta dimostrare nessuna patologia in

relazione causale con l’infortunio del 3 novembre 2001, non contiene

contraddizioni e presenta tutti i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché

possa essere riconosciuto, ad un apprezzamento medico, piena forza probante: in

particolare, il sanitario ha espresso la sua valutazione in modo chiaro,

motivato e convincente, dopo aver proceduto allo studio approfondito del

dossier dell’assicurato, all’esame del paziente e all’analisi dei referti

neurologici e radiologici.

Il Dr. med.

__________, neurologo, il 23 giugno 2004 ha d’altronde indicato che dal lato

neurologico non vi erano sicuri cambiamenti rispetto a quanto descritto in

precedenza (cfr. doc. 96; consid. 2.8.).

Al

riguardo va osservato che il 27 giugno 2003 il medesimo specialista aveva

affermato che dall’esame elettrofisiologico e dalla RM cervicale e del plesso

brachiale sinistro non era emersa una sicura patologia neurologica e che certi

disturbi potevano essere ancora in relazione a postumi di una leggera

sofferenza del plesso brachiale inferiore (cfr. doc. 80; consid. 2.8.).

Inoltre

l’esame elettromiografico del 26 luglio 2004 della muscolatura dorsale-scapolare

sinistra condotto dalla

Dr. med. __________ non ha mostrato sicuri segni patologici, segnatamente segni

certi di denervazione in atto o pregressa. La dottoressa ha precisato che la

differenza di morfologia e di trofismo muscolare periscapolare mediale sinistro

alla innervazione del muscolo serratus anteriore e romboideus major (nel

muscolo infraspinato l’innervazione è invece piena) poteva essere considerata

nel contesto di alterazioni muscolari strutturali dovute alla frattura

scapolare e di eventuali avulsioni delle inserzioni muscolari o in relativo

allentamento delle stesse su modifica dei rapporti anatomici osteo-muscolari,

piuttosto che in relazione a lesioni nervose (cfr. doc. 101; consid. 2.8.).

La RM

alla spalla sinistra del 20 settembre 2004 ha, invece, messo in luce la presenza

di discrete alterazioni degenerative nell’articolazione acromio-claveare con

segni di borsite sub-acrominale e di tendinopatia del muscolo sovraspinato

senza segni di una rottura trans-murale. Nemmeno sono stati riscontrati segni

di atrofia muscolare o di distacco muscolare a livello della scapola (cfr. doc.

107; consid. 2.8.).

Le

alterazioni degenerative a livello dell’articolazione acromio claveare erano peraltro

già state messe in luce dalla risonanza del 18 febbraio 2002 (cfr. doc. 25).

Il TCA ritiene che rivesta

un’importanza particolare la circostanza che gli esami esperiti alla spalla

sinistra, alla zona cervicale e a livello scapolare dorsale sinistro

abbiano consentito di confermare l’assenza di patologie di rilievo, fatta

eccezione per le alterazioni degenerative nell’articolazione acromio-claveare

con segni di borsite sub-acrominale e di tendinopatia del muscolo sovraspinato,

in tali regioni, dove l’assicurato accusa ancora dei disturbi.

Le

conclusioni del Dr. med. __________ sono state del resto confermate dal Dr. med.

__________, il quale ha indicato che il disturbo della sensibilità non ha

potuto essere spiegato neurologicamente.

La

lesione al plesso brachiale inferiore, peraltro di poco conto, non ha in

effetti clinicamente un particolare significato.

Inoltre

egli ha puntualizzato che essa non rappresenta una novità rispetto alla

chiusura del caso nel mese di settembre 2003 (cfr. doc. 131; consid. 2.8.).

Dalla elettroneuromiografia

del 19 maggio 2003 a cura della Dr. med. __________ era già emersa una lieve

lesione sensibile del plesso brachiale inferiore. La dottoressa aveva indicato,

altresì, che si trattava di una lesione puramente sensibile, dal lato

funzionale non rilevante e che non spiegava l’estensione del disturbo sensitivo

(cfr. doc. 70).

La RM del

25 giugno 2003 del collo centrata sulla regione del plesso brachiale sinistro,

consigliata dalla Dr. med. __________, aveva poi evidenziato una situazione

normale e simettrica lungo il decorso del plesso brachiale (cfr. doc. 75).

Il Dr. med.

__________ ha anche sottolineato che la causa dell’ipotrofismo della

muscolatura del braccio sinistro non è stata dimostrata neurologicamente. Essa

dovrebbe piuttosto essere attribuita al mancato uso dell’arto (cfr. doc. 131; consid.

2.8.).

Il

chirurgo ortopedico ha in ogni caso riconosciuto che la frattura della scapola

implica la persistenza di certi postumi, ma che essi non possono che essere

minimi visto che la frattura era manifestamente extrarticolare e che quindi i

disturbi connessi al movimento della scapola sono limitati al torace (cfr. doc.

131; consid. 2.8.).

Questi

ultimi non si estendono conseguentemente all’arto superiore sinistro, dove invece

ha lamentato dolori l’assicurato

(cfr. doc. 110, XI).

Per

quanto concerne il fatto che relativamente ai disturbi di sensibilità al

braccio non siano stati trovati dei reperti oggettivi dal profilo neurologico,

è utile sottolineare che, in materia di assicurazione contro gli infortuni, i

disturbi risentiti dall'assicurato vengono di principio presi in considerazione

soltanto nella misura in cui procedono da un danno alla salute oggettivamente

dimostrabile (un'eccezione a questa regola è prevista in materia di traumi

d'accelerazione alla colonna cervicale ed in materia di traumi cranio-cerebrali).

In

effetti, nei casi in cui i dolori avvertiti da un assicurato non possono

trovare una sufficiente correlazione sul piano oggettivo, la decisione non può

che essere sfavorevole all'interessato. Qualora non sia stata individuata, dal

profilo medico-scientifico, l'origine dei disturbi, il giudice delle

assicurazioni sociali - a maggior ragione - non può riconoscere l'esistenza di

una relazione di causalità naturale con l'evento traumatico assicurato (cfr.,

in questo senso, la STCA del 22 settembre 2003 nella causa B., inc. 35.2002.4;

del 28 luglio 2003 nella causa T.-K., inc. n. 35.2003.26, del 25 novembre 2002

nella causa A.,

inc. n. 35.2002.49, confermata dal TFA con sentenza del

28 luglio 2004, U 14/03, del 13 settembre 2001 nella causa C., inc. n.

35.1999.90, confermata dal TFA con sentenza del

E. 9 gennaio 2003, U 347/01, del 21 settembre 2000 nella causa P., inc. n. 35.1998.57, confermata dal TFA con giudizio del

E. 13 marzo 2001, U 429/00, del 22 febbraio 1999 nella causa D., inc. n. 35.1998.61 e del 19 febbraio 1999 nella causa A., inc. n. 35.1998.10; cfr., inoltre, U. Meyer-Blaser, art. cit.,

p. 105s.: " Lässt sich der medizinisch-wissenschaftliche Beweis für das Vorliegen organischer Befunde, ihrer Verantwortlichkeit für die vorhandenen Beschwerden und die Ursächlichkeit der unfallmässigen Einwirkung zum Eintritt des organischen Befundes, nach derzeitigem Wissensstand, in einem konkreten Fall, trotz sorgfältigen Abklärungen, nicht mit überwiegender Wahrscheinlichkeit beweisen, entfällt insofern die Leistungspflicht der Unfallversicherer ohne weiteres"

- la sottolineatura è del redattore). La valutazione del Dr. med. __________ del 4 aprile 2005 non è del resto tale da inficiare l’apprezzamento del medico __________. Innanzitutto va sottolineato che il medico fiduciario de __________, l’allora istituto assicuratore per la perdita di salario per malattia, essendo un medico generalista, non è da ritenere particolarmente qualificato a pronunciarsi sulla problematica che qui interessa, al contrario dei Dr. med. __________ e __________ che sono degli specialisti in chirurgia ortopedia. Il Dr. med. __________, comunque, ha formulato essenzialmente la stessa diagnosi di quella espressa dal Dr. med. __________ il 21 maggio e il 18 ottobre 2004, ossia ipotrofia muscolare della spalla, difetto della sensibilità del braccio sinistro, funzionalità leggermente diminuita (cfr. doc. XIIIbis, 92, 110). Egli, per quanto riguarda l’eziologia dei disturbi ancora lamentati dal ricorrente, differentemente dai medici di __________, ha asserito che essi sarebbero di origine traumatica, in relazione con il sinistro del novembre 2001 (cfr. doc. XIIIbis; consid. 2.8.). Tuttavia le argomentazioni addotte dallo stesso non sono tali da validamente giustificare questa conclusione. In primo luogo, è incontestato che il trauma subito dall’assicurato nel 2001 è stato violento, specialmente sul dorso a sinistra (frattura di otto costole con ematotorace). Lo stesso è stato, in effetti, assunto senza obiezione alcuna dall’assicuratore LAINF. Ora, però, si tratta di determinare se a decorrere dal 1° novembre 2004 i dolori risentiti dall’assicurato al braccio e alla spalla sinistri sono o meno ancora in relazione di causalità naturale con l’infortunio. A tal fine il fatto che il sinistro sia stato di una certa intensità, soprattutto per quanto riguarda il torace, è irrilevante per i problemi al braccio. Già in occasione della visita medica __________ dell’ottobre 2004 l’assicurato non ha più lamentato disturbi di sensibilità all’emitorace sinistro. Anche al Dr. med. __________, nel mese di aprile 2005, egli non ha manifestato problemi al torace (cfr. doc. 92, XIIIbis). Inoltre la frattura scapolare, essendo stata, come esposto dal Dr. med. __________, extrarticolare, può implicare semmai disturbi al torace ma non all’arto superiore (cfr. doc. 131). In secondo luogo, giova rammentare, relativamente alla circostanza che il ricorrente prima dell’infortunio del 2001 era asintomatico, che la regola "post hoc, ergo propter hoc" (dopo questo, dunque a causa di questo) non ha valenza scientifica. La giurisprudenza del TFA ha stabilito, al riguardo, che per il solo fatto d’essere insorto dopo l’infortunio, un disturbo alla salute non può già essere ritenuto una sua conseguenza (DTF 119 V 341s. consid. 2b/bb con riferimenti; STFA 3.4.1997 in re V. inedita; Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30, nota 96; A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 1995, p. 41). Infine, in relazione alla censura secondo cui con ogni probabilità i disturbi attuali non sarebbero insorti senza l’infortunio citato e che non sono mai stati menzionati casi con insorgenza di disturbi come quelli accusati dal ricorrente di origine non-traumatica, è utile rilevare che il TFA ha già avuto modo di stabilire (cfr. RAMI 1990 p. 46ss. consid. 2) che non è lecito partire dal danno alla salute presentato, per sostenere che deve essersi trattato di un infortunio tale da provocarlo. Un simile metodo induttivo non è ammissibile. Va altresì osservato che già dalla risonanza magnetica effettuata il 18 febbraio 2002 alla spalla sinistra dell’assicurato erano emerse delle alterazioni degenerative dell’articolazione della spalla acromio-claveare (cfr. doc. 25). Dalla RM del 29 settembre 2004 si evince poi che le alterazioni degenerative nell’articolazione acromio-claveare sono divenute discrete (cfr. 107). Tali alterazioni possono provocare dolore proprio alla spalla anteriore (cfr. www.orthopedie.com), regione che corrisponde a quella in cui l’assicurato ha lamentato disturbi (cfr. doc. 131, XIIIbis). 2.11.   Alla luce di tutto quanto esposto, questa Corte considera dimostrato - e si ricorda che, nell’ambito del diritto delle assicurazioni sociali, è sufficiente che i fatti vengano provati secondo il criterio della verosimiglianza preponderante (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343) - che, al più tardi a decorrere dal 1° novembre 2004, i disturbi  a livello somatico lamentati dal ricorrente non costituiscono più una naturale conseguenza dell'evento traumatico del 3 novembre 2001, ma che essi sono da attribuire allo status quo sine . La decisione su opposizione del 17 febbraio 2005 impugnata deve di conseguenza essere confermata.

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                           Il segretario Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 08.11.2005 35.2005.29 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 08.11.2005 35.2005.29 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 08.11.2005 35.2005.29

Un assicurato è caduto da una scala nel 2001:si è fratturato 8 costole e l'ala scapolare.La ricaduta del 4/2004 è stata assunta fino al 10/04.Da tale data è intervenuto lo status quo sine.Infatti dagli esami esperiti è emersa l'assenza di potologie di rilievo,ad eccezione di alterazioni degenerative

Raccomandata Incarto n. 35.2005.29 rs /ss Lugano 8 novembre 2005 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Daniele Cattaneo con redattore: Raffaella Sartoris, vicecancelliera segretario: Fabio Zocchetti statuendo sul ricorso del 9 maggio 2005 di RI 1 contro la decisione su opposizione del 17 febbraio 2005 emanata da CO 1 rappr. da: RA 1 in materia di assicurazione contro gli infortuni ritenuto, in fatto 1.1.   Il 3 novembre 2001 RI 1 - capo muratore della ditta __________ di __________ e perciò assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1 - mentre si trovava su di una scala per potare una betulla ha perso l’equilibrio ed è caduto a terra da un’altezza di sette metri circa (cfr. doc. 1, 13). Egli ha riportato la frattura di otto costole a sinistra con ematotorace e contusione polmonare, una frattura multiframmentaria dell’ala scapolare, una commotio cerebri ed escoriazioni occipitali (cfr. doc. 4). L’assicurato è stato immediatamente ricoverato in cure intense presso l’Ospedale regionale di __________, dove è stato drenato l’ematotorace. Dopo essere stato trasferito in reparto, è rimasto degente in tale nosocomio fino al 15 novembre 2001 (cfr. doc. 4). __________ ha presentato una totale incapacità lavorativa fino al 22 marzo 2002, allorché è stato riconosciuto abile al 20% (cfr. doc. 29). Dal 19 agosto 2002 egli è poi stato ritenuto capace al lavoro al 50% (cfr. doc. 44). 1.2.   Il 10 ottobre 2002 l’assicurato è rimasto vittima di un secondo infortunio. Egli, mentre stata lavorando sopra una passerella è scivolato, procurandosi l’incrinatura di una costola (cfr. Fascicolo atti 1: doc. 1). Anche tale sinistro è stato assunto dall’CO 1. Lo stesso è completamente guarito, senza lasciare postumi, a decorrere dal 4 novembre 2002 (cfr. Fascicolo atti 1: doc. 6). 1.3.   Con decisione formale del 5 settembre 2003, passata in giudicato incontestata, l’CO 1 ha sospeso la corresponsione di prestazioni di corta durata in relazione all’evento traumatico del mese di novembre 2001, in quanto, da un lato, una cura non era più necessaria, dall’altro, l’interessato presentava un’abilità lavorativa completa (cfr. doc. 79). 1.4.   Il 21 aprile 2004 all’assicuratore LAINF è stata annunciata una ricaduta dell’evento infortunistico del novembre 2001, facendo accenno a dei disturbi alle costole e alla spalla sinistra (cfr. doc. 88). Al riguardo l’CO 1 ha ammesso la propria responsabilità (cfr. doc. 93), ponendo nuovamente l’assicurato al beneficio di indennità giornaliere a decorrere dal 13 aprile 2004 ritenuta un’inabilità lavorativa del 50% e del 75% a far tempo dal 22 giugno 2004 (cfr. doc. 92, 93, 97, 99, 102, 110). 1.5.   Esperiti i necessari accertamenti medico-amministrativi, l’Istituto assicuratore convenuto, con decisione formale del 28 ottobre 2004, ha ritenuto raggiunto lo status quo sine dal 1° novembre 2004. Di conseguenza lo stesso ha chiuso il caso e sospeso il versamento delle prestazioni di corta durata – indennità giornaliere e cure (cfr. doc. 111). A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato (cfr. doc. 118, 123), l’assicuratore LAINF, il 17 febbraio 2005, ha confermato il contenuto del suo primo provvedimento (cfr. doc. B). 1.6.   Contro la decisione su opposizione del 17 febbraio 2005 l’assicurato, il 9 maggio 2005, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale si è così espresso: " (…) Decisione CO 1 del 28.10.2004 di chiudere il caso d'infortunio del 3.11.2001 con lo status quo-sine e sospendere il versamento delle prestazioni assicurative con il 31.10.2004. In data 3.11.2001 ho subito un infortunio cadendo da un'altezza di circa 7 metri riportando le seguenti lesioni:

-                                                                             fratture costali in serie 1°-8° a sinistra con ematotorace e contusione polmonare

-                                                                             frattura multiframmentaria ala scapolare sinistra

-                                                                             commotio cerebri, escoriazioni occipitali. Ho avuto diversi periodi e gradi % d'inabilità lavorativa fino al 31.8.2003. In data 21.4.2004 ho annunciato una ricaduta alla CO 1 con inabilità lavorativa al 50% dal 13.4.2004. Con decisione del 28.10.2004 la CO 1 mi ha comunicato che ulteriore incapacità lavorativa e la cura medica dopo il 31.10.2004 non vanno più a carico dell'assicuratore infortuni per status quo-sine. Ho di seguito inoltrato opposizione a tale decisione ma la CO 1 con la decisione su opposizione del 17.2.2005 l'ha respinta. In data 31.3.2005 sono stato visitato dal medico fiduciario dell'assicuratore malattia perdita di salario e lo stesso mi ha comunicato verbalmente che è dell'avviso che i disturbi attuali siano in relazione con l'infortunio occorsomi in data 3.11.2001." (Doc. I) 1.7.   L’CO 1, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa, precisando in particolare di rinviare in toto al contenuto della decisione su opposizione impugnata, in quanto l’assicurato con il ricorso non ha formulato alcun argomento fattuale e/o giuridico rilevante e in relazione a quanto avrebbe asserito il medico fiduciario dell’assicuratore malattia perdita di salario non ha comunque prodotto alcuna documentazione aggiuntiva (cfr. doc. III). 1.8.   Pendente causa questa Corte ha chiesto all’assicurato di comunicare il nome del medico fiduciario dell’assicuratore malattia perdita di salario, se questi ha rilasciato o meno un certificato e, in caso di risposta affermativa, di inviarne una copia (cfr. doc. VIII). Il 24 giugno 2005 è pervenuta al TCA da parte di RI 1 la convocazione de __________ concernente una visita medica fissata per il 31 marzo 2005 presso il Dr. med. __________ di __________. L’assicurato ha pure puntualizzato che non è stato rilasciato un certificato (cfr. doc. IX, D). 1.9.   Questa Corte, il 27 giugno 2005, ha conseguentemente interpellato il Dr. med. __________ (cfr. doc. X). Il sanitario ha risposto l’8 luglio 2005 facendo riferimento a un rapporto peritale del 4 aprile 2005 allestito per __________ (cfr. doc. XI). Su richiesta del TCA, il 28 luglio 2005 l’__________ (alla quale è stato trasferito il portafoglio malattia e infortunio de __________ con decisione del DFF del __________) ha trasmesso copia del rapporto redatto dal Dr. med. __________ (cfr. doc. XIII+bis). 1.10.   Il 29 agosto 2005 l’CO 1, dopo avere sottoposto il referto peritale citato al Dr. med. __________ della __________ dell’assicuratore LAINF (cfr. doc. XVI, 131), ha preso posizione in merito (cfr. doc. XVIII). 1.11.   L’assicurato ha presentato le proprie osservazioni riguardo a quanto asserito dall’Istituto assicuratore il 14 settembre 2005 (cfr. doc. XX). 1.12.   Il doc. XX è stato trasmesso per conoscenza all’CO 1 (cfr. doc. XXI). in diritto In ordine 2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98). Nel merito 2.2.   Questa Corte è chiamata a stabilire se l’Istituto assicuratore convenuto, relativamente ai disturbi oggetto della ricaduta del mese di aprile 2004 dell’infortunio del mese di novembre 2001, era o meno legittimato a porre termine alle proprie prestazioni a decorrere dal 1° novembre 2004. 2.3.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000. Con la stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LAINF. Per quanto attiene al diritto materiale, il giudice delle assicurazioni sociali, dal profilo temporale, applica di principio le relative norme in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 130 V 329; DTF 129 V 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b; STFA del 4 giugno 2004 nella causa L., H 6/04; STFA del 10 settembre 2003 nella causa Cassa pensioni X. c/ C., B 28/01; STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01). Inoltre, il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione su opposizione contestata (cfr. STFA del 22 aprile 2005 nella causa S., U 417/04, consid. 1.1.; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV nr. 3; DTF 121 V 366 consid. 1b; qui: il 17 febbraio 2005). Di conseguenza, nel caso in esame, visto che oggetto della presente vertenza è il diritto a prestazioni a far tempo dal mese di novembre 2004, tornano applicabili le disposizioni di diritto materiale della LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003. 2.4.   Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera. Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegna­zione di una rendita o con la morte dell'assicurato. Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.). Se, al momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle prestazioni sanitarie. D'altro canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF. 2.5.   Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è, tuttavia, l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte). Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno. È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46). Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate). L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

-  quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

-  quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine) (cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990,

p. 1093). In una sentenza del 7 luglio 2005 nella causa R., U 135/05, consid. 3.2, il TFA ha ricordato che: " Zu präzisieren ist, dass mit dem status quo sine der Gesundheitszustand bezeichnet wird, der sich bei einem schicksalsmässig verlaufenden, krankhaften Vorzustand ergibt, wenn nach einer vorübergehenden, unfallbedingten Verschlimmerung die auf einen Unfall zurückzuführende Gesundheitsschädigung vollständig abheilt und der Unfall keine natürliche Ursache des beim Versicherten vorhandenen Gesundheitsschadens mehr darstellt. Demgegenüber wird unter dem status quo ante ein unmittelbar vor dem Unfall bestehender und stabiler Vorzustand verstanden, der wieder erreicht wird, wenn die unfallbedingte Gesundheitsschädigung vollständig abgeheilt ist (vgl. W. Morger, Zusammentreffen verschiedener Schadensursachen (Art. 36 UVG), Versicherungs-Kurier 1987, S. 133 und 137; vgl. auch A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Bern 1985, S. 474). Liegt ein schicksalsmässig verlaufender krankhafter Vorzustand im Sinne des status quo sine vor, schliesst dieser das Erreichen des status quo ante aus (Fredenhagen, Das ärztliche Gutachten, 4. A., Bern 2003, S. 103). Umgekehrt kann ein status quo sine gar nie eintreten, wenn ein stabiler krankhafter Vorzustand durch einen unfallbedingten Gesundheitsschaden nur temporär verschlimmert und der status quo ante wieder erreicht wird." (STFA succitata) Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati). 2.6.   Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati. Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate). Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53). La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39). 2.7. In virtù dell’art. 11 OAINF, l’assicuratore LAINF è tenuto a riprendere l’erogazione delle prestazioni assicurative in caso di ricadute o conseguenze tardive (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., pag. 71 e A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 277). Secondo la giurisprudenza è data una ricaduta quando vi è recidiva di un danno alla salute ritenuto guarito, che necessita di un trattamento medico, rispettivamente provoca una (nuova) incapacità lavorativa. Con conseguenze tardive si intende, per contro, un danno alla salute ritenuto guarito che causa, durante un lasso di tempo prolungato, delle modifiche organiche o psichiche, per cui si crea uno stato patologico differente (cfr. STFA del 20 ottobre 2004 nella causa M., U281/03, consid. 3.3.). Né la LAINF né l’OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze tardive appaiano, per la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio assicurato, e ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento, l’interessato sia o meno ancora assicurato. Rilevante é soltanto l’esistenza di un nesso di causalità (cfr. STFA del 31 luglio 2001 nella causa H., U 122/00). Nella sentenza pubblicata in RAMI 1994 U 206, p. 326ss., il TFA ha precisato che, trattandosi di una ricaduta, la responsabilità dell’assicuratore infortuni non può essere ammessa soltanto sulla base del nesso di causalità naturale riconosciuto in occasione del caso iniziale. Spetta piuttosto a colui che rivendica le prestazioni dimostrare l’esistenza di una relazione di causalità naturale fra i “nuovi disturbi” e l’infortunio assicurato. Soltanto qualora il nesso di causalità sia provato secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, può essere riconosciuto un ulteriore obbligo prestativo a carico dell’assicuratore-infortuni. In assenza di prove, la decisione sarà sfavorevole all’assicurato, il quale intendeva derivare diritti da un nesso di causalità naturale rimasto indimostrato. 2.8.   Come già evidenziato in precedenza (cfr. consid. 1.1.), l’assicurato, il 3 novembre 2001, mentre stava tagliando una pianta, è caduto da una scala da un’altezza di sette metri circa, riportando la frattura di otto costole a sinistra con ematotorace e contusione polmonare, una frattura multiframmentaria dell’ala scapolare, una commotio cerebri ed escoriazioni occipitali. L’insorgente è stato totalmente incapace al lavoro fino al 22 marzo 2002. In seguito egli ha ripreso gradatamente la propria attività fino ad essere riconosciuto nuovamente abile al lavoro al 100% dal 1° settembre 2003 (cfr. doc. 79). Il 21 aprile 2004 è stata annunciata una ricaduta, la quale è stata assunta dall’CO 1 fino alla fine del mese di ottobre 2004 (cfr. consid. 1.4.; 1.5.). L’Istituto assicuratore convenuto, con decisione formale del 28 ottobre 2004, fondandosi essenzialmente sulla valutazione del 18 ottobre 2004 del medico __________ Dr. med. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e in ortopedia, ha infatti considerato che i disturbi ancora lamentati dall’assicurato non sono più causati dall’evento traumatico del mese di novembre 2001, bensì sono da attribuire esclusivamente a malattia. Pertanto l’CO 1 ha sospeso il versamento di prestazioni assicurative di corta durata con effetto dal 1° novembre 2004, ritenendo raggiunto lo status quo sine (cfr. doc. 111; consid. 1.10.). Il Dr. med. __________, nel rapporto citato ha, in particolare, indicato: " (…) Dagli esami neurologici e radiologici eseguiti non si è potuto dimostrare nessuna patologia in relazione causale con l'infortunio del 3.11.2001. Il reperto clinico si sovrappone a quello delle visita del 21.5.2004. Procedere medico Il paziente deve continuare con la ginnastica di allenamento della muscolatura. Eventuali e ulteriori controlli ortopedici, eventualmente dal Dr. __________, sono consigliabili qualora i disturbi non dovessero modificarsi. Procedere amministrativo Il rapporto di causalità con l'infortunio del 3.11.2001 è estinto dall'1.11.2004. Da tale data fa stato una completa abilità lavorativa. Ulteriori cure e accertamenti dovranno essere assunte dalla Cassa Malati. Qualora il paziente, mediante ulteriori accertamenti, dovesse dimostrare una relazione causale tra gli attuali disturbi e l'infortunio avvenuto, la CO 1 è disposta a rivalutare il caso." (Doc. 110) Il 21 maggio 2004, a seguito dell’annuncio di ricaduta del 21 aprile 2004, aveva effettivamente già avuto luogo - come menzionato dal Dr. med. __________ nel referto del 18 ottobre 2004

- una visita medica __________. Dal relativo referto allestito dal Dr. med. __________ emerge che: " (…) Oggettivamente rispetto all'ultima visita medico __________ una diminuzione del trofismo muscolare rispetto a quanto già descritto. (Il paziente è stato mostrato anche al Dr. __________). Per quanto riguarda il lato neurologico e funzionale la situazione mi sembra invariata. Procedere medico Prego __________ di organizzare un nuovo controllo neurologico presso il Dr. __________ a __________ come peraltro da lui già proposto con lettera del 27.06.2003. Procedere medico Ritengo giustificato che il paziente per il momento rimanga abile in misura del 50%. Un’ulteriore valutazione avrà luogo in possesso dell'esame richiesto." (Doc. 92) Il Dr. med. __________, spec. FMH in neurologia, come auspicato dal medico __________ __________ nel rapporto del 21 maggio 2004, ha visitato l’assicurato il 23 giugno 2004. Il medico ha così valutato le condizioni di salute del ricorrente: " (…) VALUTAZIONE : Dal lato neurologico non trovo sicuri cambiamenti rispetto a quanto descritto nei precedenti rapporti, persiste un deficit sensitivo tra la faccia interna del braccio-avambraccio e versante ulnare della mano sin (con risparmio delle dita) quale postumo di una possibile plessopatia brachiale inferiore, il peggioramento dei dolori sembra di origine mista neurologica-ortopedica, in presenza di una leggera periartropatia omero-scapolare sin e di una instabilità della scapola sin per difetto focale della muscolatura dorsale, in assenza di una vera e propria scapola alata. Invio copia di questo rapporto alla Dott.ssa __________ chiedendo di riconvocare il P. per un suo giudizio e di valutare se sia possibile eseguire un complemento EMG della muscolatura dorsale-scapolare sin (porzione inferiore del m. trapezio, romboidei, serratus anterior). Da discutere ev. una RM della spalla. Mi sembra comunque improbabile che il P. possa riprendere in futuro il lavoro di muratore in misura completa." (Doc. 96) Dal precedente rapporto del neurologo del 18 febbraio 2003 risulta: " (…) All’esame neurologico noto una leggera periartropatia della spalla sin e un difetto muscolare in sede dorsale infrascapolare sin, compatibile con una atrofia della porzione inferiore del m. trapezio, forse per lesione diretta di rami muscolari (fratture costali in serie dal lato sin), non esclusa una leggera lesione anche della porzione superiore del m. trapezio (secondo il P. importante abbassamento della spalla dopo l'incidente, solo lieve all'esame odierno), senza segni di una lesione associata del n. toracius longus. All'arto superiore sin vi è una leggera riduzione della massa muscolare per confronto col lato ds (P. destrimane), ma con i riflessi tendinei conservati e senza evidente paresi, a parte una leggera insufficienza prossimale forse ancora di origine ortopedica. L'elemento più inabituale è rappresentato dal disturbo sensitivo, estesosi col tempo dal versante ulnare distale dell'avambraccio al braccio e al cavo ascellare, incipiente anche al tronco, che oltrepassa una semplice plessopatia brachiale. Nessun segno mielopatico. Per il decorso inabituale, la tendenza alla progressione dei disturbi e l'incapacità lavorativa residua propongo di proseguire gli accertamenti, dapprima con una RM cervicale per escludere altre patologie intraspinali (compressione midollare, ematomi, siringomielia post-traumatica), qualora l'esame non permettesse di arrivare ad una diagnosi più precisa richiederei un complemento elettrofisiologico (EMG, PE) presso la Dott.ssa __________ all'Ospedale __________ di __________." (Doc. 63) Alla luce dei risultati dell’esame elettrofisiologico e della RM cervicale e del plesso brachiale sinistro, il Dr. med. __________, il 27 giugno 2003, aveva poi rilevato: " (...) Il bilancio non ha permesso di dimostrare una sicura patologia neurologica, anche se certi disturbi possono ancora essere in relazione a postumi di una leggera sofferenza del plesso brachiale inferiore. Non ho previsto altri esami, trattandosi di una situazione inabituale soprattutto per la tendenza al peggioramento mi sembra giustificato un controllo neurologico fra ca. 6 mesi, verso la fine dell'anno." (Doc. 80) I Dr. med. __________ e __________ del Servizio di neurologia dell’Ospedale __________ di __________ hanno così sintetizzato l’esito dell’elettromiografia del 26 luglio 2004 del muscolo serratus anter, del muscolo rhomboideus major, del trapezio e dell’infraspinato, eseguita su indicazione del 23 giugno 2004 del Dr. med. __________: " (…) Esame odierno non mostra sicuri segni patologici, in particolare segni certi di denervazione in atto o pregressa. La differenza di morfologia e trofismo muscolare periscapolare mediale sin alla innervazione del m. serratus ant e romboideus major potrebbe essere considerata nel contesto di alterazioni muscolari strutturali dovute alla frattura scapolare (e nello stesso contesto i PMU polifasici del m. serratus ant) e di eventuali avulsioni (parziali) delle inserzioni muscolari, o in relativo "allenamento" delle stesse su modifica dei rapporti anatomici osteo-muscolari, piuttosto che a lesioni nervose. Riteniamo utile valutare l'intera problematica anche da parte ortopedica." (Doc. 101) La risonanza magnetica alla spalla sinistra del 20 settembre 2004 ha messo in luce quanto segue: " Discrete alterazioni degenerative dell'articolazione acromio-claveare. Presenza di un acromio tipo I/II. Presenza di una discreta quantità di liquido nella borsa sub-acromiale. Discrete alterazioni del segnale all'interno del tendine e muscolo sovraspinato, vicino all'inserzione del tuberculum maggiore (scan 4 slice 10). Non si evidenziano segni per una rottura transmurale del muscolo sovraspinato. Normale morfologia e segnale del tendine del muscolo infraspinato. Non vi sono segni di atrofia muscolare del sovraspinato, dell'infraspinato e del teres minor e del muscolo sottoscapolare. Ad eccezione di una piccola alterazione del segnale nella testa dell'omero vicino all'inserzione del tendine del muscolo sovraspinato compatibile con un piccolo edema del midollo osseo, si notano reperti di normalità in particolare non segni per una lussazione o sub-lussazione. Esiti dopo frattura della scapola. Per quanto valutabile non sicure lesioni del tendine del capo lungo del muscolo bicipite. Conclusioni : presenza di discrete alterazioni degenerative nell'articolazione acromio-claveare con segni di borsite sub-acromioidale e segni di tendinopatia del muscolo sovraspinato senza segni per una rottura trans-murale. Non segni di atrofia muscolare o di distacco muscolare a livello della scapola. Ulteriori reperti invariati rispetto all'esame precedente del 18.2.02." (Doc. 107) L'CO 1, con l’impugnata decisione su opposizione del 17 febbraio 2005, ha evidenziato che la sospensione delle prestazioni assicurative a decorrere dal 1° novembre 2004 non significa che i disturbi fatti valere dall’assicurato non siano documentabili, ma unicamente che la causa non va ricercata nell’infortunio, bensì nelle alterazioni degenerative messe in luce dalle lastre (cfr. doc. B). A seguito dell’asserzione ricorsuale secondo cui il 31 marzo 2005 il medico fiduciario dell’assicuratore malattia perdita di salario avrebbe comunicato al ricorrente che i disturbi attuali sono in relazione con l’infortunio del novembre 2001 (cfr. doc. I; consid. 1.6.), il TCA ha chiesto al Dr. med. __________, spec. FMH in medicina generale, se, nel caso in cui avesse confermato quanto addotto dall’assicurato, riteneva o meno che la problematica accusata da quest’ultimo all’arto superiore sinistro era in relazione con l’evento traumatico del 2001 perlomeno secondo il grado della verosimiglianza preponderante e di precisare i motivi della sua valutazione (cfr. doc. X). Il medico, l’8 luglio 2005, ha risposto: " (…) Le confermo quanto avrebbe riferito il signor RI 1, e da lei citato, vale a dire che sono dell'avviso che i disturbi che egli mi elencò in occasione della mia visita di controllo del 31.03.2005 siano in relazione con l'infortunio CO 1 del 03.11.2001. Sottolineo inoltre che questa mia valutazione l'ho comunicata verbalmente all'assicurato ed anche espressa, sostenuta da una serie di giustificazioni, nel mio rapporto peritale del 04.04.2005 indirizzato a __________, Via __________, __________, a cui, se necessario, potrà essere richiesto. Secondo la mia opinione tra i disturbi accusati dal signor RI 1 all'arto superiore sx e l'evento traumatico del 03.11.2001 esiste una relazione con nesso di probabilità di grado preponderante." (Doc. XI) Dal referto peritale del 4 aprile 2005 allestito dal Dr. med. __________ all’attenzione dell’assicuratore malattia perdita di salario, richiesto da questo Tribunale, si evince che: " (…) DIAGNOSI:

- deficit funzionale e difetto della sensibilità all'arto superiore sx in stato dopo caduta con frattura multiframmentaria della scapola sx, fratture costali in serie I-VIII sx con ematotorace e contusione polmonare trattato con Bühlau e commozione cerebrale il 03.11.2001 Conclusioni II decorso è solo parzialmente favorevole. Sogg ettivamente il paziente lamenta impotenza funzionale e disturbi della sensibil i tà all'AS sx. Ogg ettivamente è presente una motilità leggermente ridotta ed un'ipotrofia muscolare della spalla sx. Dal lato terapeutico non vedo misure particolari che potrebbero portare ad un miglioramento dei disturbi. Per quanto riguarda la CL sono dell'avviso che nella professione di muratore l'IL del 75% è giustificata dato che il paziente è impedito nell'uso dell'arto superiore sx, dove, eseguendo piccoli sforzi, aumentano i dolori ed insorge affaticabilità. Pertanto il paziente permane inabile al lavoro al 75% dal 01.11.2004 nella professione di muratore. Teoricamente in un'attività lavorativa di tipo leggero quale lavori di ufficio, sorveglianza, custodia, la CL è sicuramente maggiore e può essere valutata almeno al 75%. Osservazioni In contrasto con le valutazioni della CO 1 sono dell'avviso che i disturbi attuali siano in relazione con l'infortunio del 03.11.2001 considerato che:

1.  il trauma iniziale è stato molto violento specialmente sul torso a sx (frattura di 8 coste con ematotorace!!)

2. lo stato quo ante non è raggiunto dato che il paziente prima di questo infortunio era asintomatico e non è mai stato dimostrato il contrario 3. non si può parlare di stato quo sine dato che con ogni probabilità i disturbi attuali non sarebbero insorti senza l'infortunio citato e, d'altronde, non sono mai stati citati casi con insorgenza di disturbi come quelli accusati attualmente dal paziente di origine non traumatica." (Doc. XIIIbis) Il Dr. med. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, della __________ dell’CO 1, il 24 agosto 2005 ha osservato: " Die vorgelegten Akten und bildgebenden Dokumente befassen sich praktisch ausschliesslich mit Verletzungen vom 3.11.2001. Bei einem Sturz aus etwa 7 m Höhe auf die linke Seite hat Herr RI 1 sich nebst Rippenserienfrakturen und dazu gehörenden Verletzungen im Brustkorb eine mehrfragmentäre Scapulafraktur links zugezogen. Die Fraktur ist auf einem Computertomogramm vom 5. und auf konventionellen Röntgenaufnahmen vom 13.11.2001 ap und tangential dargestellt: Sie verläuft durch den Scapulahals, also extraartikulär und wahrscheinlich ausserhalb dem Processus coracoideus. Die axialen Aufnahmen zeigen eine Mehrfragmentfraktur des Schulterblattes mit leichter Abknickung der Scapulaspitze. Die Fraktur dürfte durch die laterale Wand (Margo lateralis) der Scapula verlaufen. Dies ist allerdings nicht eindeutig auf den Röntgenbildern zu beurteilen. Die Fraktur dürfte im chirurgischen und nicht im anatomischen Hals (Collum chirurgicum) verlaufen sein, das heisst medial zum Rabenfortsatz (Processus coracoideus). Vom Frakturverlauf her wäre bei erheblicher Dislokation somit fast zwingend eine ligamentäre Läsion zwischen Clavicula uns Scapula zu erwarten und zwar beider Ligamente, auch des coraco-claviculären [1]. Allerdings gibt es auch stabile Frakturen des Collum chirurgicum [2]. Weitere Abklärungen wie zum Beispiel zwei Kernspintomogramme vom 18.2.2002 und 20.9.2004 haben keine wesentliche Läsion der coracoscapulären Bandverbindungen ergeben. Somit kann von einer eindeutig extraartikulären Scapulahalsfraktur ohne ligamentäre oder claviculäre Zusatzverletzung ausgegangen werden. Hinzu kommt die Fraktur am Schulterblatt selbst, wahrscheinlich in die Margo lateralis (in die laterale Wand) der Scapula auslaufend. Das Heilungsergebnis ist auf den zur Verfügung stehenden Dokumenten in Bezug auf das Glenohumeralgelenk (das eigentliche Schultergelenk) und auch auf die Beziehung des Humerus zum Acromion und zum Coracoid eindeutig zu beurteilen: Diese Strukturen sind intakt geblieben. Eine wesentliche Rotatorenmanschettenläsion konnte ebenfalls ausgeschlossen werden. Das Glenoid (Schulterpfanne) ist in Bezug auf das Schulterblatt leicht nach ventral verschoben geblieben. Im weiteren Verlauf wurden im Ausmass und Intensität zunehmende sensible Störungen am linken Arm geklagt. Diese sind mehrfach eingehend abgeklärt worden, unter anderem durch die Neurologen Dr. __________ im Ospedale __________ (16.4., 10.7.2002), Dr. __________ (18.2., 6.5.2003 und 23.6.2004) sowie Dr. __________ (19.5.2003 und 26.7.2004). Herr RI 1 ist auch mehrfach von Kreisärzten untersucht wurden (3.2., 4.7., 13.8.2002, 9.7.2003, 25.5., 18.10.2004). Der Grund für das jetzige Problem, die Sensibilitätsstörung, welche weitgehend den Bereich des Nervus cutaneus antebrachii medialis abdeckt, konnte trotz mehreren neurologischen Untersuchungen nicht endgültig geklärt werden. Differentialdiagnostisch blieb eine - allerdings höchstens geringfügige - Läsion des unteren Plexus brachialis bestehen, allerdings mit rein sensiblen Ausfällen, also klinisch bedeutungslos. Diese wäre auch nicht neu seit Abschluss des Grundfalles. Dies geht auch aus dem aktuellsten Untersuchungsbericht, nämlich demjenigen von Dr. __________, FMH Allgemeine Medizin in __________ hervor, welcher Herrn RI 1 am 31.3.2005 gesehen hat. Das Heilungsergebnis der Frakturen hat er nicht geprüft. Im Wesentlichen wurden die Klagen des Patienten festgehalten (dauernde Schmerzen im Schulterbereich, auch nachts, hingegen keine Probleme am Brustkorb). Bei der Inspektion fiel Dr. __________ auf, dass die linke Schulter tiefer-stehe als die rechte und die Muskulatur vor allem am Deltoideus (an der Schulterkuppe) hypotroph sei. Die Schulter konnte weitgehend normal (leicht vermindert) bewegt werden, wobei Schmerzen 1 angegeben wurden. Der Lift-off-Test sei nicht möglich. Andere Tests als dieser für die Funktion des Subscapularismuskels (welcher kernspintomographisch als intakt festgestellt werden konnte) wurden nicht durchgeführt. Dr. __________ mass erhebliche Unterschiede in den Umfängen am Oberarm und am Unterarm von 2 cm, das heisst 1 cm mehr als der __________ Dr. __________ am 15.10.2004 gemessen hatte. Eine gewisse Muskelschwäche dürfte somit objektiv gegeben sein, mit vergleichbaren Werten, welche auch schon zu früheren Zeitpunkten gemessen worden sind (z. B. am 22.3.2002, Dr. __________, 2 cm am Ober- und 1 cm am Unterarm). Eine neurogene Ursache für die Hypotrophie der Muskulatur am linken Arm ist somit nicht nachgewiesen worden und eine solche ist nach übereinstimmenden Meinungen der Neurologen auch nicht wahrscheinlich. Mindergebrauch und Schonung dürfte die wesentlichste Erklärung für die geringere Muskularisierung (Atrophie) am linken Arm sein. Es ist klar, dass gewisse Folgen der Schulterblattfraktur verblieben sind. Diese dürften allerdings nur gering sein, da die Fraktur eindeutig extraartikulär war und s omit Störungen mit Beschwerden auf die Bewegungen der Scapula zum Thorax limitiert sind." (Doc. 131) Secondo la costante giurisprudenza del TFA, l'autorità giudicante deve limitare l'esame del caso alla situazione effettiva che si presenta all'epoca in cui è stata resa la decisione su opposizione impugnata (fra le tante: STFA del 22 aprile 2005 nella causa S., U 417/04, consid. 1.1.; DTF 130 V 138; Pratique VSI 2003 pag. 282; STFA del 3 dicembre 2001 nella causa R., I 490/00; STFA del 9 ottobre 2001 nella causa C., U 213/01; STFA del 12 aprile 2001 nella causa M., I 561/00; STFA del 22 febbraio 2001 nella causa J., I 30/99; DLA 2000 pag. 74; DTF 121 V 102; STFA del 6 dicembre 1991 in re C., pag. 5, non pubblicata; RCC 1989 pag. 123 consid. 3b; DTF 116 V 248 consid. 1a; DTF 112 V 93 consid. 3; DTF 109 V 179 consid. 1; DTF107 V 5 consid. 4a; DTF 105 V 141 consid. 1b), ritenuto che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (cfr. STFA 20 aprile 2005, nella causa C. R:, K 154/03, consid. 1.2.; RAMI 2001 pag. 101; STFA del 17 gennaio 2003 nella causa A., I 134/02; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; STFA del 31 maggio 2001 nella causa C., I 83/01; STFA 17 febbraio 1994 in re P., non pubblicata, STFA 5 gennaio 1993 in re W. Schw., non pubblicata; STFA 1° marzo 1993 in re F., non pubblicata). Eccezionalmente, il giudice può anche tener conto, per motivi d'economia procedurale, dei fatti intervenuti posteriormente, a condizione che questi ultimi siano stabiliti in modo sufficientemente preciso (RCC 1980 pag. 263) e siano suscettibili di influenzare il giudizio (cfr. DTF 130 V 138; RCC 1989 pag. 123 consid. 3b, RCC 1974 pag. 192 consid. 4, RCC 1970 pag. 582 consid. 3; STCA 10 gennaio 1996 nella causa G.R. consid. 2.6.). Nel caso di specie le valutazioni mediche del 4 aprile 2005 e del 24 agosto 2005 formulate dal Dr. med. __________, rispettivamente dal Dr. med. __________ sono posteriori all'emissione della decisione impugnata. Esse, tuttavia, sono state prodotte con l'intento di acclarare l’eziologia dei disturbi ancora accusati dall’assicurato, la cui situazione non è peraltro cambiata rispetto al periodo antecedente il 17 febbraio 2005. Pertanto tali documenti sono rilevanti ai fini del presente giudizio. Essi sono suscettibili di mettere in evidenza elementi di accertamento retrospettivo della situazione antecedente alla decisione su opposizione (cfr. STFA del 2 settembre 2003 nella causa L., U 299/02). 2.9. Con il proprio ricorso, l’assicurato, adducendo, sulla base di quanto sostenuto dal Dr. med. __________, che i disturbi risentiti successivamente al 1° novembre 2004 sono in relazione con il sinistro del novembre 2001, mette in dubbio la fondatezza delle conclusioni a cui è pervenuto il medico __________, Dr. med. __________ nel mese di ottobre 2004 (cfr. doc. I; 110; consid. 1.6., 2.8.). In tale contesto va ricordato che, per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.). Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572) la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (cfr. anche Pratique VSI 2001 p. 108 segg.). In questo contesto, i l TFA ha peraltro precisato che i pareri redatti dai medici dell'INSAI hanno pieno valore probatorio, anche quando essi si sono espressi unicamente in base agli atti, dunque senza visitare personalmente l'assicurato (cfr. STFA del 10 settembre 1998 nella causa R., U 143/98 e STFA del 2 luglio 1996 nella causa A., U 49/95). Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti). L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti). Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va tuttavia precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA del 31 gennaio 2005 nella causa M., I 811/03, consid. 5 in fine; STFA dell’8 ottobre 2002 nella causa C., I 673/00; SVR 2000 UV n. 10 pag. 35 consid. 4b). 2.10.   In concreto, attentamente esaminati gli atti di causa, il TCA ritiene che l’opinione del Dr. med. __________, secondo cui il rapporto di causalità con l’infortunio del 3 novembre 2001 è estinto al 1° novembre 2004 (cfr. doc. 110), possa validamente costituire da supporto probatorio al giudizio che ora lo occupa, senza che si riveli necessario procedere a ulteriori atti istruttori. Al riguardo va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. SVR 2003 IV Nr. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata). Il rapporto del 18 ottobre 2004 del Dr. med. __________ (cfr. doc. 110: consid. 2.8.), da cui emerge che non si è potuta dimostrare nessuna patologia in relazione causale con l’infortunio del 3 novembre 2001, non contiene contraddizioni e presenta tutti i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché possa essere riconosciuto, ad un apprezzamento medico, piena forza probante: in particolare, il sanitario ha espresso la sua valutazione in modo chiaro, motivato e convincente, dopo aver proceduto allo studio approfondito del dossier dell’assicurato, all’esame del paziente e all’analisi dei referti neurologici e radiologici. Il Dr. med. __________, neurologo, il 23 giugno 2004 ha d’altronde indicato che dal lato neurologico non vi erano sicuri cambiamenti rispetto a quanto descritto in precedenza (cfr. doc. 96; consid. 2.8.). Al riguardo va osservato che il 27 giugno 2003 il medesimo specialista aveva affermato che dall’esame elettrofisiologico e dalla RM cervicale e del plesso brachiale sinistro non era emersa una sicura patologia neurologica e che certi disturbi potevano essere ancora in relazione a postumi di una leggera sofferenza del plesso brachiale inferiore (cfr. doc. 80; consid. 2.8.). Inoltre l’esame elettromiografico del 26 luglio 2004 della muscolatura dorsale-scapolare sinistra condotto dalla Dr. med. __________ non ha mostrato sicuri segni patologici, segnatamente segni certi di denervazione in atto o pregressa. La dottoressa ha precisato che la differenza di morfologia e di trofismo muscolare periscapolare mediale sinistro alla innervazione del muscolo serratus anteriore e romboideus major (nel muscolo infraspinato l’innervazione è invece piena) poteva essere considerata nel contesto di alterazioni muscolari strutturali dovute alla frattura scapolare e di eventuali avulsioni delle inserzioni muscolari o in relativo allentamento delle stesse su modifica dei rapporti anatomici osteo-muscolari, piuttosto che in relazione a lesioni nervose (cfr. doc. 101; consid. 2.8.). La RM alla spalla sinistra del 20 settembre 2004 ha, invece, messo in luce la presenza di discrete alterazioni degenerative nell’articolazione acromio-claveare con segni di borsite sub-acrominale e di tendinopatia del muscolo sovraspinato senza segni di una rottura trans-murale. Nemmeno sono stati riscontrati segni di atrofia muscolare o di distacco muscolare a livello della scapola (cfr. doc. 107; consid. 2.8.). Le alterazioni degenerative a livello dell’articolazione acromio claveare erano peraltro già state messe in luce dalla risonanza del 18 febbraio 2002 (cfr. doc. 25). Il TCA ritiene che rivesta un’importanza particolare la circostanza che gli esami esperiti alla spalla sinistra, alla zona cervicale e a livello scapolare dorsale sinistro abbiano consentito di confermare l’assenza di patologie di rilievo, fatta eccezione per le alterazioni degenerative nell’articolazione acromio-claveare con segni di borsite sub-acrominale e di tendinopatia del muscolo sovraspinato, in tali regioni, dove l’assicurato accusa ancora dei disturbi. Le conclusioni del Dr. med. __________ sono state del resto confermate dal Dr. med. __________, il quale ha indicato che il disturbo della sensibilità non ha potuto essere spiegato neurologicamente. La lesione al plesso brachiale inferiore, peraltro di poco conto, non ha in effetti clinicamente un particolare significato. Inoltre egli ha puntualizzato che essa non rappresenta una novità rispetto alla chiusura del caso nel mese di settembre 2003 (cfr. doc. 131; consid. 2.8.). Dalla elettroneuromiografia del 19 maggio 2003 a cura della Dr. med. __________ era già emersa una lieve lesione sensibile del plesso brachiale inferiore. La dottoressa aveva indicato, altresì, che si trattava di una lesione puramente sensibile, dal lato funzionale non rilevante e che non spiegava l’estensione del disturbo sensitivo (cfr. doc. 70). La RM del 25 giugno 2003 del collo centrata sulla regione del plesso brachiale sinistro, consigliata dalla Dr. med. __________, aveva poi evidenziato una situazione normale e simettrica lungo il decorso del plesso brachiale (cfr. doc. 75). Il Dr. med. __________ ha anche sottolineato che la causa dell’ipotrofismo della muscolatura del braccio sinistro non è stata dimostrata neurologicamente. Essa dovrebbe piuttosto essere attribuita al mancato uso dell’arto (cfr. doc. 131; consid. 2.8.). Il chirurgo ortopedico ha in ogni caso riconosciuto che la frattura della scapola implica la persistenza di certi postumi, ma che essi non possono che essere minimi visto che la frattura era manifestamente extrarticolare e che quindi i disturbi connessi al movimento della scapola sono limitati al torace (cfr. doc. 131; consid. 2.8.). Questi ultimi non si estendono conseguentemente all’arto superiore sinistro, dove invece ha lamentato dolori l’assicurato (cfr. doc. 110, XI). Per quanto concerne il fatto che relativamente ai disturbi di sensibilità al braccio non siano stati trovati dei reperti oggettivi dal profilo neurologico, è utile sottolineare che, in materia di assicurazione contro gli infortuni, i disturbi risentiti dall'assicurato vengono di principio presi in considerazione soltanto nella misura in cui procedono da un danno alla salute oggettivamente dimostrabile (un'eccezione a questa regola è prevista in materia di traumi d'accelerazione alla colonna cervicale ed in materia di traumi cranio-cerebrali). In effetti, nei casi in cui i dolori avvertiti da un assicurato non possono trovare una sufficiente correlazione sul piano oggettivo, la decisione non può che essere sfavorevole all'interessato. Qualora non sia stata individuata, dal profilo medico-scientifico, l'origine dei disturbi, il giudice delle assicurazioni sociali - a maggior ragione - non può riconoscere l'esistenza di una relazione di causalità naturale con l'evento traumatico assicurato (cfr., in questo senso, la STCA del 22 settembre 2003 nella causa B., inc. 35.2002.4; del 28 luglio 2003 nella causa T.-K., inc. n. 35.2003.26, del 25 novembre 2002 nella causa A., inc. n. 35.2002.49, confermata dal TFA con sentenza del 28 luglio 2004, U 14/03, del 13 settembre 2001 nella causa C., inc. n. 35.1999.90, confermata dal TFA con sentenza del 9 gennaio 2003, U 347/01, del 21 settembre 2000 nella causa P., inc. n. 35.1998.57, confermata dal TFA con giudizio del 13 marzo 2001, U 429/00, del 22 febbraio 1999 nella causa D., inc. n. 35.1998.61 e del 19 febbraio 1999 nella causa A., inc. n. 35.1998.10; cfr., inoltre, U. Meyer-Blaser, art. cit.,

p. 105s.: " Lässt sich der medizinisch-wissenschaftliche Beweis für das Vorliegen organischer Befunde, ihrer Verantwortlichkeit für die vorhandenen Beschwerden und die Ursächlichkeit der unfallmässigen Einwirkung zum Eintritt des organischen Befundes, nach derzeitigem Wissensstand, in einem konkreten Fall, trotz sorgfältigen Abklärungen, nicht mit überwiegender Wahrscheinlichkeit beweisen, entfällt insofern die Leistungspflicht der Unfallversicherer ohne weiteres"

- la sottolineatura è del redattore). La valutazione del Dr. med. __________ del 4 aprile 2005 non è del resto tale da inficiare l’apprezzamento del medico __________. Innanzitutto va sottolineato che il medico fiduciario de __________, l’allora istituto assicuratore per la perdita di salario per malattia, essendo un medico generalista, non è da ritenere particolarmente qualificato a pronunciarsi sulla problematica che qui interessa, al contrario dei Dr. med. __________ e __________ che sono degli specialisti in chirurgia ortopedia. Il Dr. med. __________, comunque, ha formulato essenzialmente la stessa diagnosi di quella espressa dal Dr. med. __________ il 21 maggio e il 18 ottobre 2004, ossia ipotrofia muscolare della spalla, difetto della sensibilità del braccio sinistro, funzionalità leggermente diminuita (cfr. doc. XIIIbis, 92, 110). Egli, per quanto riguarda l’eziologia dei disturbi ancora lamentati dal ricorrente, differentemente dai medici di __________, ha asserito che essi sarebbero di origine traumatica, in relazione con il sinistro del novembre 2001 (cfr. doc. XIIIbis; consid. 2.8.). Tuttavia le argomentazioni addotte dallo stesso non sono tali da validamente giustificare questa conclusione. In primo luogo, è incontestato che il trauma subito dall’assicurato nel 2001 è stato violento, specialmente sul dorso a sinistra (frattura di otto costole con ematotorace). Lo stesso è stato, in effetti, assunto senza obiezione alcuna dall’assicuratore LAINF. Ora, però, si tratta di determinare se a decorrere dal 1° novembre 2004 i dolori risentiti dall’assicurato al braccio e alla spalla sinistri sono o meno ancora in relazione di causalità naturale con l’infortunio. A tal fine il fatto che il sinistro sia stato di una certa intensità, soprattutto per quanto riguarda il torace, è irrilevante per i problemi al braccio. Già in occasione della visita medica __________ dell’ottobre 2004 l’assicurato non ha più lamentato disturbi di sensibilità all’emitorace sinistro. Anche al Dr. med. __________, nel mese di aprile 2005, egli non ha manifestato problemi al torace (cfr. doc. 92, XIIIbis). Inoltre la frattura scapolare, essendo stata, come esposto dal Dr. med. __________, extrarticolare, può implicare semmai disturbi al torace ma non all’arto superiore (cfr. doc. 131). In secondo luogo, giova rammentare, relativamente alla circostanza che il ricorrente prima dell’infortunio del 2001 era asintomatico, che la regola "post hoc, ergo propter hoc" (dopo questo, dunque a causa di questo) non ha valenza scientifica. La giurisprudenza del TFA ha stabilito, al riguardo, che per il solo fatto d’essere insorto dopo l’infortunio, un disturbo alla salute non può già essere ritenuto una sua conseguenza (DTF 119 V 341s. consid. 2b/bb con riferimenti; STFA 3.4.1997 in re V. inedita; Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30, nota 96; A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 1995, p. 41). Infine, in relazione alla censura secondo cui con ogni probabilità i disturbi attuali non sarebbero insorti senza l’infortunio citato e che non sono mai stati menzionati casi con insorgenza di disturbi come quelli accusati dal ricorrente di origine non-traumatica, è utile rilevare che il TFA ha già avuto modo di stabilire (cfr. RAMI 1990 p. 46ss. consid. 2) che non è lecito partire dal danno alla salute presentato, per sostenere che deve essersi trattato di un infortunio tale da provocarlo. Un simile metodo induttivo non è ammissibile. Va altresì osservato che già dalla risonanza magnetica effettuata il 18 febbraio 2002 alla spalla sinistra dell’assicurato erano emerse delle alterazioni degenerative dell’articolazione della spalla acromio-claveare (cfr. doc. 25). Dalla RM del 29 settembre 2004 si evince poi che le alterazioni degenerative nell’articolazione acromio-claveare sono divenute discrete (cfr. 107). Tali alterazioni possono provocare dolore proprio alla spalla anteriore (cfr. www.orthopedie.com), regione che corrisponde a quella in cui l’assicurato ha lamentato disturbi (cfr. doc. 131, XIIIbis). 2.11.   Alla luce di tutto quanto esposto, questa Corte considera dimostrato - e si ricorda che, nell’ambito del diritto delle assicurazioni sociali, è sufficiente che i fatti vengano provati secondo il criterio della verosimiglianza preponderante (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343) - che, al più tardi a decorrere dal 1° novembre 2004, i disturbi  a livello somatico lamentati dal ricorrente non costituiscono più una naturale conseguenza dell'evento traumatico del 3 novembre 2001, ma che essi sono da attribuire allo status quo sine . La decisione su opposizione del 17 febbraio 2005 impugnata deve di conseguenza essere confermata. Per questi motivi dichiara e pronuncia 1.-   Il ricorso è respinto . 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. terzi implicati Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                           Il segretario Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti