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35.2004.62

assicurato vittima di un incidente della circolazione stradale. Una volta estinto il diritto a prestazioni di corta durata, sorge il diritto ad una rendita di invalidità del 14% e ad un'indennità per menomazione dell'integrità del 5%

Ticino · 2004-04-13 · Italiano TI
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assicurato vittima di un incidente della circolazione stradale. Una volta estinto il diritto a prestazioni di corta durata, sorge il diritto ad una rendita di invalidità del 14% e ad un'indennità per menomazione dell'integrità del 5%

Erwägungen (1 Absätze)

E. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi

d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione

dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare

a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il

diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello

dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa,

con l'assegna­zione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Parimenti,

il diritto alle cure cessa qualora dalla loro conti­nuazione non sia da

attendersi un sensi­bile migliora­mento della salute dell'assicurato: nemmeno

persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del

trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello

stato di salute (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF; STFA del 6 novembre 2001 nella

causa A., U 8/00, consid.

2b; Ghélew, Ramelet, Ritter,

Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, pag.

41ss.).

Se, al momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche,

sussiste un'incapacità lucrativa, viene corrisposta una rendita di invalidità o

un'indennità unica in capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con

il diritto alle prestazioni sanitarie.

2.4.2.   In concreto,

con scritto del 14 luglio 2003 l'assicuratore LAINF ha informato l'assicurato

che le sue condizioni di salute erano ormai da considerare stabilizzate,

ritenuto che da ulteriori provvedimenti terapeutici non vi era più da attendere

un notevole miglioramento (cfr. doc. 95).

Dalle

tavole processuali emerge che la decisione dell'assicuratore convenuto trova il

proprio fondamento nelle risultanze della visita di controllo eseguita dal

dottor __________ l'11 aprile 2002 e il 20 maggio 2003.

In data 27 febbraio 2002 il dott. __________,

specialista FMH in chirurgia ortopedica e medico dell'__________ di __________,

si era così espresso a proposito dell'assicurato:

"

Réponse provisoire à vos questions

1)   Constatations,

diagnostics: on peut dans ce cas poser le diagnostic de cervicalgies et de

lombalgies chroniques. Il est difficile de savoir si les altéra­tions

dégénératives constatées au niveau cervical et lombaire sont la cause des

douleurs localisées dans ces deux régions, car au niveau cervical, elles sont

discrètes, alors qu'au niveau lombaire, elles sont plus importantes, sans

qu'existe cependant de façon systématique un lien de cause à effet entre ces

découvertes radiologiques et des douleurs éventuelles.

J'ai été frappé chez ce

patient par le fait que ses douleurs cervicales sont surtout présentes lors de

l'hyperextension de la nuque. On pourrait dès lors s'interroger si à la source

de ces troubles n'existe pas un éventuel problème émanant des articulaires que

l'on pourrait investiguer en pratiquant des infil­trations test. Ce type

d'investigation est pratiqué par différents spécialistes du rachis, et à ma

connaissance à la Clinique de réadaptation de __________.

J'ignore si à la

Clinique __________ de réadaptation, de telles investigations sont également

pratiquées.

2)   Il

y a-t-il des troubles organiques médicalement objectivables en relation de

causalité vraisemblable avec l'accident? Il est difficile de parler de trou­bles

objectivables dans le contexte actuel dans la mesure où les douleurs pré­sentes

à la palpation de certaines structures et celles décrites lors de cer­tains

mouvements de la nuque sont des constatations à caractère subjectif. Pour les

objectiver, d'autres investigations comme des infiltrations des articulai­res

sont nécessaires.

3)   Les

troubles évoqués par le patient, à savoir les cervicalgies sont ceux qui sont

le plus fréquemment décrits par les victimes d'un traumatisme cervical. En

revanche, le cortège de troubles «typiques» de symptômes dont le caractère

commun est qu'ils sont généralement non objectivables n'a pas été décrits par

le patient, hormis des céphalées, enregistrées une seule fois par le rhumatolo­gue.

4)   En

principe, le traitement de physiothérapie a fait plus ou moins la preuve de son

inefficacité. Les autres traitements appliqués n'ont pas également lénifié la

symptomatologie, du moins depuis le mois de juin 2001. Le seul traitement ou la

seule mesure d'investigation qu'on pourrait éventuellement encore envisager

serait une infiltration des articulaires, que j'ai mentionnée auparavant.

L'incapacité de travail de 50 % me semble élevée au

vu des constatations faites par le médecin d'arrondissement remplaçant, le Dr. __________.

Aussi bien le rhumatolo­gue que le Dr. __________ ont estimé que cette capacité

de travail devrait pouvoir s'accroître, et en lisant le rapport du 9.1.2000, on

a quelques difficultés à concevoir que ce patient, présent à son travail sur

tout l'arc de la journée, n'ait qu'un rendement de 50 %.

Si le Dr. __________ devait accéder à ma proposition

d'effectuer des infiltrations test après qu'il ait revu le patient et qu'il

partage sur la base de l'examen clinique ma suspicion, on pourrait adresser le

patient à __________ pour d'une part préciser l'origine des douleurs

cervicales, et d'autre part afin d'évaluer par un examen effectué dans le

service d'ergonomie ses capacités fonctionnelles ce qui consti­tuerait une

excellente base pour se prononcer sur l'incapacité de travail, voire sur

l'invalidité à retenir."

(Doc. 51a)

Con

referto datato 11 aprile 2002, il medico di fiducia dell'assicuratore

infortuni, dott. __________, ha espresso, le seguenti considerazioni:

"

(…)

VALUTAZIONE

Attualmente l'assicurato asserisce soprattutto problemi nella

colonna cervicale, mal di testa, con un aumento sotto sforzo.

Inoltre accusa dolori nella regione della colonna lombare senza

irradiazioni.

Clinicamente la funzione della colonna cervicale è lievemente

ridotta, un deficit neurologico non è evidenziabile.

L'esame neurologico del 25.4.2001 mostra un'uncartrosi

incipiente a livello C5/C6.

Risonanza magnetica dell'11.9.2001: evidenzia discrete

protrusioni discali diffuse a livello C4/C5 e C5/C6.

Si può concludere affermando che il referto radiologico

attualmente è normale se­condo l'età e quindi un danno organico non è

evidenziabile.

Nella regione della colonna lombare esiste un grave danno

preesistente con un'impressionante osteocondrosi a livello L5/S1 e le

cosiddette "traction-spurs" quale segno di instabilità.

A livello lombare, in data odierna, si può dichiarare lo stato quo

sine raggiunto.

I disturbi attuali dell'assicurato con mal di testa e dolori alla

colonna cervicale sotto sforzo hanno un influsso sull'esigibilità fisica.

(…)." (Doc. 53)

Il medico, dunque, constatato che nella regione

della colonna lombare esiste un grave danno preesistente con un'impressionante osteocondrosi

a livello L5/S1 e le cosiddette "traction-spurs" quale segno di

instabilità, è giunto alla conclusione che a livello lombare è stato raggiunto

lo status quo sine (cfr. doc. 53).

A livello cervicale, il dott. __________ ha

osservato che il referto radiologico è normale secondo l'età e quindi un danno

organico non è evidenziabile (cfr. doc. 53).

Per quanto concerne i problemi cervicali, il

dott. __________, specialista FMH in neurologia, nel referto del 17 giugno 2002

rilevava che:

"

(…)

Valutazione

L'esame odierno non si distanzia dalle precedenti

valutazioni, persiste una sindrome cervicale cronica, dopo colpo di frusta il

25.4.2001, associata a cefalee tensive e ricorrente dolore a carattere pseudoradicolare

in corrispondenza dei territori cervicali inferiori, probabilmente massimo in

C6, senza segni di deficit radicolari associati.

Nonostante le misure fisioterapiche, la ripresa

di un'attività professionale al 50%, le regolari attività di movimento, nuoto e

marcia, praticate dal paziente, persiste una cervicalgia ed una limitazione

funzionale cervicale che limita il rendimento professionale.

Sebbene sia ormai trascorso oltre un anno

dall'incidente, ritengo indicato proseguire ed insistere con tutte quelle

misure sino ad oggi applicate, considerato per ora insufficiente il lasso di

tempo trascorso per non sperare in ulteriori miglioramenti e ritenere il quadro

attuale come definitivo.

Quale ulteriore opzione considererei un'eventuale

rivalutazione reumatologica alfine di valutare le possibilità di una terapia

selettiva del dolore cervicale (infiltrazioni, ecc.)." (Doc. 55)

Nel rapporto medico del 29 agosto 2002 il dott. __________

ha precisato che per valutare meglio la situazione alla colonna cervicale era

indicato un trattamento dei disturbi presso la Clinica riabilitativa di __________,

dove l'assicurato sarebbe stato sottoposto anche ad infiltrazione delle

faccette (cfr. doc. 63)

L'infiltrazione citata è stata effettuata durante

il soggiorno a __________ dall'11 novembre 2002 all'11 dicembre 2002, periodo

durante il quale la situazione dell'assicurato è migliorata in modo

impressionante, circostanza che ha indotto i medici a concludere che parte dei

disturbi cervicali sono riconducibili ad un problema di artrosi (cfr. doc. 70,

in cui si legge: "Durch die Fazettengelenksinfiltration C5/C6 bds. konnte eine

anhaltende, deutliche Schmerzlinderung bei HWS-Bewegungen (speziell Flexion und

Extension) erreicht werden (angegeben mit ca. 50% Reduktion des gesamten HWS-Schmerzes).

Ein Teil del HWS-Schmerzen muss somit als spondylogen

(Facettengelenksarthrose) interpretiert werden. Genügend Hinweise für die

Diagnose einer Instabilität auf diesem Niveau bestehen damit nicht (bezugnehmend

auf die in den Akten erwähnten Ueberlegungen von Dr. __________). Die HWS-Beweglichkeit

in die Rotation konnte vor allem durch die Physiotherapie gesteigert

werden.").

Con scritto del 10 aprile 2003 il dott. __________

ha precisato che in seguito al soggiorno presso la Clinica di riabilitazione di

__________, i dolori cervicali dell'assicurato sono sensibilmente diminuiti:

"

Je me réfère à ma prise de position du 27 février

2002. Dans l'intervalle, RI 1 a séjourné à la Clinique de __________, où l'on a

retenu au titre de dia­gnostic fonctionnel un syndrome cervico-céphalique et cervico-spondylogène

et un syndrome lombovertébral. Une infiltration-test des articulaires C5/C6 a

eu comme corollaire une diminution sensible des douleurs cervicales, ce qui

suggère qu'une part de celles-ci étaient imputables à une problématique de

cette localisation. Le patient a cependant bénéficié de différentes thérapies

et il est difficile de sa­voir dans ce contexte laquelle voire lesquelles ont

été efficaces. En tout cas, à la sortie, une amélioration subjective et

objective était décrite par le patient, ce qui est l'essentiel. (…)" (Doc.

81)

Nel rapporto intermedio del 14 aprile 2003 il

dott. __________, specialista FMH in medicina generale, ha sottolineato, alla

voce n. 3 relativa alla terapia, che la cura attuale consiste in sedute di

fisioterapia e che non vi è nessuna proposta per quanto concerne cure ulteriori,

radiografie, ecc. (cfr. doc. 83).

Nel rapporto redatto in occasione della visita di

chiusura del 20 maggio 2003 il dott. __________ ha osservato che i dolori

cervicali attuali dell'assicurato sono dovuti soprattutto a degenerazione della

colonna cervicale:

"

(…)

D I A G N O S I

-    Cervico-brachialgia a sinistra con associato mal di

testa.

-    Esiti

dopo distorsione della colonna cervicale dopo tamponamento il 15.6.2001.

VALUTAZIONE

L'assicurato asserisce problemi alla colonna cervicale con mal di

testa sotto sforzo e ultimamente anche dolori alla spalla sinistra.

Clinicamente la funzione della colonna cervicale è

lievemente ridotta con dolori terminali soprattutto alla rotazione. In data

odierna alla spalla si trova una riduzione della funzione causata dai dolori.

L'assicurato il 25.4.2001 ha subito una distorsione della colonna

cervicale.

Il decorso era caratterizzato da alti e bassi.

La risonanza magnetica ha evidenziato una protrusione discale a

livello C4/C5 e C5/C6, però senza compressioni midollari o conflitti

radicolari.

Secondo l'assicurato l'infiltrazione delle faccette fatta alla

Clinica di riabilitazione a __________ ha migliorato la situazione in modo

impressionante.

Questa positività parla per un'artrosi articolare e non per

un'instabilità.

I dolori attuali sono quindi dovuti soprattutto ad una

degenerazione della colonna cervicale.

Per questa valutazione parla anche il peggioramento negli ultimi 3

mesi con irritazione al braccio sinistro con riduzione della funzione della

spalla, soprattutto in abduzione.

(…)."

(Doc. 89)

Dopo un

attento esame delle tavole processuali, il TCA ritiene che, al momento in cui

l'assicuratore infortuni ha ritenuto estinto il diritto alle prestazioni di

corta durata (settembre 2003), le condizioni di salute dell’assicurato erano da

considerare ormai stabilizzate.

Infatti, sulla base delle indicazioni fornite in

data 17 giugno 2002 dal dott. __________, a mente del quale la situazione

dell'assicurato non poteva ritenersi stabilizzata (cfr. doc. 55), l'assicurato è

stato degente dall'11 novembre 2002 al 12 dicembre 2002 presso la Clinica

riabilitativa di __________, ottenendo un notevole miglioramento della sua

situazione (cfr. doc. 70), come indicato anche dal dott. __________ e dal dott.

__________. Per il resto, non risultano agli atti attestati medici recanti

nuove proposte terapeutiche volte ad ulteriormente migliorare le condizioni di

salute dell'assicurato.

Resta

comunque inteso che - qualora lo stato di salute dell'assicurato dovesse, in

futuro, peggiorare - egli avrà la facoltà di annunciare la ricaduta o le

conseguenze tardive all'CO 1, facoltà, del resto, espressamente riservata in

sede di decisione 18 febbraio 2004 (cfr. doc. 108).

In una

sentenza pubblicata in RAMI 1994 U 189, p. 138s., il TFA ha stabilito che,

anche nell'ambito dell'assicurazione contro gli infortuni, la chiusura di un

caso mediante emanazione di una decisione di soppressione di tutte le

prestazioni, é soggetta all'adattamento della decisione stessa ai cambiamenti -

in relazione con l'infortunio - intervenuti nelle circostanze di fatto.

All'assicurato resta dunque sempre riservata la facoltà di far valere una

ricaduta oppure delle conseguenze tardive di un infortunio che ha fatto

l'oggetto di una decisione cresciuta in giudicato e di pretendere nuove

prestazioni dall'assicuratore.

In virtù

dell'art. 11 OAINF, l'assicuratore LAINF convenuto sarà allora tenuto a

riprendere l'erogazione delle prestazioni assicurative (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter,

op. cit., p. 71; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna

1985, p. 277).

Né la

LAINF né l'OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la

pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze

tardive appaiono, per la prima volta, dieci o vent'anni dopo l'infortunio

assicurato, e ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento,

l'interessato sia o meno ancora assicurato.

Rilevante

è soltanto l'esistenza di un nesso di causalità (cfr. STFA del 31 luglio 2001

nella causa H., U 122/00).

Al

seguente considerando (cfr. consid. 2.5.), il TCA esaminerà dunque la questione

a sapere se ed in quale misura i postumi residuali dell’evento traumatico

dell'aprile 2001 incidono sulla capacità lucrativa dell'assicurato. Nel caso in

cui la risposta dovesse essere affermativa, lo scapito finanziario andrà

indennizzato, non più con la concessione di indennità giornaliere, ma con

l’attribuzione, da parte dell'assicuratore LAINF, di una rendita d’invalidità

ai sensi degli artt. 18 seg. LAINF.

2.5.

Rendita

di invalidità

2.5.1.   Giusta l'art.

18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a

seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo

l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale

o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TFA, in una sentenza del 22 giugno 2004 nella causa G., U

192/03, ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA;

l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2

prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati

cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.

Da parte

sua, l'art. 16 LPGA prevede che, per valutare il grado d’invalidità, il reddito

che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività

ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione

di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del

mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto

ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella

sentenza del 22 giugno

2004 nella causa G., U 192/03, citata in precedenza, ha rilevato che anche

l'art. 16 LPGA non ha modificato le modalità per la fissazione del grado di

invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18

cpv. 2 seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi

concluso che anche in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di

incapacità lavorativa, incapacità al guadagno e invalidità continua a mantenere

la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.

Due sono,

dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:

1.   il

danno alla salute fisica o psichica (fattore medico);

2.   la

diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

Tra il

danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso

causale (fattore causale). Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni

deve esserci per giunta un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno

alla salute e l'infortunio.

L'invalidità,

concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della

capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di

salute.

D'altro

canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui

dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone

preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in

questione.

Spetta al

medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e

di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare

determinate funzioni.

Il medico

indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua

professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in

altre analoghe.

Egli

valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti

provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente

confacenti (cfr., su questi aspetti, la

STFA del 20 aprile 2004 nella causa K., I 871/02 e

la

STFA del

18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01).

L'invalidità,

proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il

reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto

invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido,

sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente

esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali

provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

Il grado

d'invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il

reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico,

conseguibile da invalido.

La

giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella

determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una

valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che

occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Ciò

nondimeno, se il danno alla salute non é tale da imporre un cambiamento di

professione, di regola, il giudizio sull’incapacità lavorativa non esprimerà

valori superiori all’incapacità lavorativa indicata dal medico. Questo perché

si suppone che esplicando tutto l’impegno professionale che la restante

capacità lavorativa medico-teorica ancora permette di sviluppare, l’assicurato

esprima una capacità di guadagno della medesima proporzione (cfr. RAMI 1993 U

168, p. 100; DTF 114 V 313, consid. 3b; STCA del 21 marzo 1995 nella causa S.

F., 31 maggio 1995 nella causa E. D., 7 giugno 1995 nella causa M. Z., 26

febbraio 1996 nella causa G. P.).

2.5.2.   L'assicuratore

infortuni - fondandosi sull'apprezzamento espresso dal proprio medico

fiduciario, dott. __________, il quale ha dichiarato l'assicurato, fatta

eccezione per i lavori che vengono eseguiti sopra l'orizzontale con iperestensione

della colonna cervicale, pienamente abile al lavoro per gli altri lavori (cfr.

doc. 89) - ha posto l'assicurato al beneficio di una rendita di invalidità del

14% a contare dal 1° settembre 2003 (cfr. doc. A). L'assicuratore LAINF ha

infatti ritenuto che l'assicurato potrebbe esercitare a tempo pieno e con

rendimento completo attività sostitutive che rispettino gli impedimenti

descritti dal dott. __________ nel rapporto dell'11 aprile 2002, realizzando in

tal modo un reddito inferiore del 14% rispetto a quello che avrebbe percepito

senza il danno alla salute.

Il ricorrente è stato visitato in data 15 giugno 2001 dal dott. __________,

supplente del medico di circondario dell'assicuratore convenuto, il quale,

posta la diagnosi di lieve cervicalgia post-traumatica dopo colpo di frusta

cervicale del 25 aprile 2001, ha indicato che l'assicurato può essere

reinserito al lavoro, con una capacità lavorativa del 50% a partire dal 25

giugno 2001 (cfr. doc. 15).

Successivamente, il dott. __________ ha ancora

avuto modo di osservare il decorso dell'assicurato fino al 12 settembre 2001,

valutando sempre la sua inabilità lavorativa pari al 50% (cfr. doc. 20, doc.

24, doc. 28, doc. 30 e doc. 34).

Il 12

ottobre 2001 l'assicurato è stato visitato dal dott. __________, specialista FMH

in chirurgia ortopedica e medico di circondario dell'assicuratore convenuto, il

quale ha redatto il seguente rapporto medico:

"

(…)

D I A G N O S I

-    Esiti in stato dopo distorsione della colonna cervicale

in un tamponamento il 15.6.2001.

-    Probabile acutizzazione dei problemi alla colonna lombare

preesistenti.

VALUTAZIONE

Siamo confrontati con un assicurato di 48 anni,

di professione meccanico d'auto, vittima di un incidente stradale il 15.6.2001,

nel quale si è procurato una distorsione della colonna cervicale e

probabilmente anche della colonna lombare.

Decorso protratto, però i dolori sono spiegabili

tramite l'esame bio-meccanico.

All'inizio l'assicurato ha sofferto soprattutto

di dolori alla colonna cervicale, senza deficit neurologico. Nel frattempo i

dolori alla colonna lombare sono aumentati, però erano già preesistenti prima

dell'infortunio. Si deve accettare una certa acutizzazione per l'infortunio.

Sotto fisioterapia vi è soltanto un lento

miglioramento. L'assicurato riesce a lavorare solo nella misura del 50%.

L'esame radiologico con una risonanza magnetica,

non evidenzia un grande difetto, il referto è più o meno nella norma.

Procedere medico

Si consiglia di continuare con la fisioterapia.

Procedere amministrativo e professionale

Allo stato attuale l'assicurato rimane abile al

lavoro nella misura del 50%.

In caso di persistenza dei problemi e della

capacità lavorativa nella misura del 50%, è necessaria una nuova visita in

agenzia." (Doc. 37)

L'assicurato è stato anche visitato, su richiesta

del suo medico curante, dott. __________, dal dott. __________, specialista FMH

in reumatologia, il quale con rapporto del 12 ottobre 2001 ha posto la diagnosi

di cervicalgie croniche dopo distorsione cervicale del 25 aprile 2001 e lombalgie

croniche, osservando:

"

(…)

Discussione:

Il signor RI 1 mostra cervicalgie senza

irradiazione agli arti superiori dopo colpo di frusta il 25.4.2001. Le cervicalgie

sono associate a disturbi cranici aspecifici assimilabili a cefalee. La

mobilità cervicale è mediamente diminuita. Le radiografie a nostra disposizione

e la IRM della colonna cervicale dell'11.9.2001 mostrano modiche alterazioni

degenerative senza neurocompressione, senza lesioni traumatiche.

Il quadro clinico può essere definito come

sindrome da Whiplash cronico stadio II. L'evoluzione mostra soggettivamente un

miglioramento del 50%. Il signor RI 1 si dice disturbato soprattutto in

posizioni di reclinazione statica prolungata, ripetutamente richieste nel suo

lavoro di meccanico d'auto. Soprattutto per questo motivo il paziente è tuttora

inabile al lavoro nella misura del 50 %.

Dal punto di vista terapeutico propongo di

continuare con la fisioterapia, ho proposto una presa a carico da parte di __________

a __________ che ritengo molto abile in terapia manuale. Ho prescritto Vioxx 25

mg 1 volta al giorno.

Un secondo problema sono lombalgie croniche di

tipo squisitamente meccanico in presenza di alterazioni statiche secondarie a

una pregressa distrofia di crescita di Scheuermann e di alterazioni

degenerative sotto forma di osteocondrosi L5/S1.

Anche questa problematica può essere presa a

carico con misure di fisioterapia: in primo piano ergonomia e rinforzo

muscolare.

Un punto delicato, di cui ho discusso al telefono

con te e con il Dr. __________, medico di fiducia della CO 1, è l'abilità al

lavoro. In questa situazione, tenendo conto anche del miglioramento del 50 %

dichiarato dal paziente, non vedo altra soluzione che accordare ancora per

qualche tempo un'inabilità parziale provando ad un certo punto (che sei forse

meglio piazzato per decidere insieme con il paziente) a forzare verso un

aumento della capacità di lavoro. Come sai il signor RI 1 sarà visitato dal dr.

__________, medico di circondario della CO 1 il 12.10.2001." (Doc. 39a)

Il caso dell'assicurato è stato sottoposto

dall'assicuratore infortuni alla valutazione del dott. __________, specialista

FMH in chirurgia ortopedica e medico dell'__________ di __________, il quale,

come ricordato in precedenza (cfr. consid. 2.4.2.), ha

osservato che i

dolori cervicali di cui soffre l'assicurato potrebbero derivare da problemi

articolari, che potrebbero essere rivelati grazie a delle infiltrazioni

articolari praticate ad esempio alla Clinica riabilitativa di __________.

Lo specialista ha poi concluso:

"

L'incapacité de travail de 50 % me semble élevée au

vu des constatations faites par le médecin d'arrondissement remplaçant, le Dr. __________.

Aussi bien le rhumatolo­gue que le Dr. __________ ont estimé que cette capacité

de travail devrait pouvoir s'accroître, et en lisant le rapport du 9.1.2000, on

a quelques difficultés à concevoir que ce patient, présent à son travail sur

tout l'arc de la journée, n'ait qu'un rendement de 50 %.

Si le Dr. __________ devait accéder à ma proposition

d'effectuer des infiltrations test après qu'il ait revu le patient et qu'il

partage sur la base de l'examen clinique ma suspicion, on pourrait adresser le

patient à __________ pour d'une part préciser l'origine des douleurs

cervicales, et d'autre part afin d'évaluer par un examen effectué dans le

service d'ergonomie ses capacités fonctionnelles ce qui consti­tuerait une

excellente base pour se prononcer sur l'incapacité de travail, voire sur

l'invalidité à retenir."

(Doc. 51a)

In data 11 aprile 2002 il Dr. med. __________ ha

nuovamente visitato l'assicurato, ponendo la diagnosi di cervicalgia con

associato mal di testa in stato dopo distorsione della colonna cervicale dopo

tamponamento, lombalgie croniche tipo meccanico in presenza di alterazioni

statiche e di alterazioni degenerative sotto forma di osteocondrosi a livello

L5/S1 e stato morbo di Scheuermann, giungendo alla conclusione, come ricordato

in precedenza (cfr. consid. 2.4.2), che a livello lombare è stato raggiunto lo

stato quo sine.

Quanto all'esigibilità al lavoro il medico di

circondario dell'assicuratore LAINF ha osservato:

"

ESIGIBILITÀ

DEL LAVORO

L'assicurato è in grado di sollevare e portare pesi di 5-10 kg

molto spesso, spesso pesi di 10-25 kg e talvolta pesi di 25-45 kg.

I pesi superiori ai 45 kg possono essere sollevati e portati solo

di rado.

Può molto spesso sollevare pesi di 5 kg sopra l'altezza del petto

e talvolta pesi oltre i 5 kg.

Attrezzi di media entità possono essere maneggiati molto spesso,

talvolta di pesan­te entità e di rado di entità molto pesante.

Può eseguire la rotazione manuale, come per esempio i lavori con

il cacciavite.

Può lavorare di rado sopra la testa e può molto spesso eseguire la

rotazione del tronco ed assumere la posizione seduta ed inclinata in avanti.

Può però soltanto talvolta assumere la posizione in piedi ed

inclinata in avanti. L'assicurato può spesso eseguire lavori in posizione

inginocchiata con flessione delle ginocchia.

Può molto spesso stare nella posizione seduta e talvolta in piedi.

Può molto spesso camminare oltre i 50 metri, talvolta fare lunghi

tragitti e spesso camminare su terreno accidentato.

Può molto spesso salire le scale, talvolta anche salire su scale a

pioli.

Quest'esigibilità concerne unicamente i residui alla colonna

cervicale.

L'amministrazione sarà più precisa in merito.

Per quanto attiene all'indennità per menomazione all'integrità

attualmente non vi è il diritto." (Doc. 53)

In data 29 agosto 2002 il dott. __________ ha

nuovamente visitato l'assicurato, giungendo alla conclusione che egli risulti

ancora inabile al lavoro al 50% in qualità di meccanico d'automobili. In tale

occasione il medico ha indicato di ritenere opportuno sottoporre l'assicurato,

al fine di meglio valutare la situazione della sua colonna cervicale, ad un

trattamento dei disturbi presso la Clinica riabilitativa di __________ (cfr.

doc. 63).

L'assicurato è rimasto in soggiorno stazionario

di cura dall'11 novembre 2002 all'11 dicembre 2002 presso la Clinica di

riabilitazione di __________ (cfr. doc. 70).

In data 10 aprile 2003 il dott. __________ ha

redatto una nuova valutazione medica, rilevando che le infiltrazioni articolari

praticate durante il soggiorno alla Clinica riabilitativa di __________ hanno

notevolmente diminuito i dolori cervicali dell'assicurato (cfr. consid.

2.4.2.).

Egli ha poi aggiunto:

"

Quatre mois se sont écoulés depuis le séjour qu'a

effectué RI 1 à __________. J'ignore si dans l'intervalle son état s'est encore

amélioré suite à la pour­suite du traitement ambulatoire et médicamenteux dont

les médecins réadaptateurs avaient décrit les modalités. Si tel était le cas,

un accroissement de la capacité de travail serait envisageable, dans la mesure

où pour l'exigibilité, seule la problématique cervicale doit être prise en

compte, car au niveau lombaire, le sta­tu quo

sine

a été rétabli, comme le rappelait                        par ailleurs le

Dr. __________ dans son ap­préciation faisant suite à l'examen qu'il avait

pratiqué le 11.4.2002. Avant de se prononcer à cet effet, et également sur la

question de savoir si une indemnité pour atteinte à l'intégrité est due, je

pense qu'il serait très utile que le pa­tient puisse être réexaminé par le

médecin d'arrondissement, en obtenant tout

d'abord un rapport du médecin traitant décrivant

l'évolution. Si le Dr. __________ en ex­prime le souhait, je suis tout à fait

d'accord de recevoir RI 1 à __________ si la situation devait s'avérer être

stabilisée."

(Doc. 81)

Il 20

maggio 2003 ha, quindi, avuto luogo la visita medica di chiusura a cura del

dott. __________, il quale, posta la diagnosi di

cervico-brachialgia a

sinistra con associato mal di testa ed esiti dopo distorsione della colonna

cervicale dopo tamponamento il 15.4.2001,

ha indicato che,

come ricordato in precedenza (cfr. consid. 2.4.2.), la degenza alla Clinica

riabilitativa di __________ ha

migliorato in modo impressionante la

situazione dell'assicurato, circostanza che dimostra quindi la presenza di

un'artrosi articolare e non di un'instabilità.

Per

quanto concerne l'esigibilità al lavoro, il medico si è così espresso:

"

ESIGIBILITA'

DEL LAVORO (strettamente per gli esiti dell'infortunio)

Gli unici impedimenti per

l'attuale attività sono i lavori che vengono eseguiti oltre l'orizzontale con iperestensione

della colonna cervicale.

Per gli altri lavori,

soprattutto in basso, non esistono impedimenti.

L'esigibilità di lavoro

stabilita l'11.4.2002 è tuttora valida.

L'amministrazione sarà più

precisa in merito." (Doc. 89)

All'opposizione

interposta contro la decisione formale del 18 febbraio 2004, con cui l'CO 1CO 1,

basandosi sul rapporto di chiusura del dott. __________, ha ritenuto

l'assicurato, fatta eccezione per i lavori che vengono eseguiti sopra

l'orizzontale con iperestensione della colonna cervicale, pienamente abile al

lavoro per gli altri lavori, soprattutto in basso (cfr. doc. 89), il ricorrente

ha allegato il certificato medico del 5 marzo 2004 del dott. __________, medico

curante esperto in medicina generale, che ha attestato un'inabilità al lavoro

al 50% a partire dal 1° marzo 2004, fino a prossimo avviso (cfr. doc. 112 c).

In concreto,

il rapporto del dott. __________ dell'11 aprile 2002, così come quello del 29

agosto 2002 e del 20 maggio 2003, non contengono contraddizioni e sono

confermati da quanto attestato dal dott. __________ in data 27 febbraio 2002 e

poi il 10 aprile 2003.

D’altra

parte, la valutazione fornita dai medici presenta tutti i requisiti posti dalla

giurisprudenza affinché possa essere riconosciuto, ad un apprezzamento medico,

piena forza probante (cfr. RJJ 1995 pag. 44; RAMI 1991 U 133, p. 311ss. consid.

1b): in particolare, gli specialisti hanno espresso la loro valutazione in modo

chiaro, motivato e convincente, dopo aver proceduto ad un esame approfondito

del caso.

Lo

scrivente Tribunale non vede quindi ragioni che gli impediscano di fare propria

la valutazione dell'esigibilità lavorativa espressa dal dott. __________ e,

pertanto, di considerare l'assicurato inabile al 50% nella sua precedente

attività di meccanico d'automobili e completamente abile al lavoro in attività

leggere adeguate (cfr. su quest'ultimo punto il consid. 2.5.3.)

2.5.3.   Con il

ricorso l'assicurato ha chiesto che venga tenuto in considerazione il fatto che

egli lavora ancora presso il proprio datore di lavoro nella misura del 50%.

Egli ritiene che di conseguenza la perdita effettiva da lui subita è maggiore

rispetto a quella indennizzata dall'amministrazione mediante una rendita del

14%.

Il TCA non può fare propria questa argomentazione

per i seguenti motivi.

Una delle

condizioni necessarie affinché la perdita di guadagno concreta possa essere

considerata perdita di guadagno computabile, è quella che l'interessato

eserciti un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve ritenere

che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua (cfr. RAMI 1991

U130, p. 270ss. consid. 4a). Questa condizione è espressione del principio

generale del diritto delle assicurazioni sociali che obbliga l'assicurato ad

intraprendere tutto quanto può da lui essere ragionevolmente preteso per

ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze delle sue affezioni

invalidanti (DTF 113 V 28 consid. 4a e riferimenti; cfr. anche DTF 115 V 52 consid.

3d e 114 V 285 consid. 3).

Il TFA ha

avuto modo di esplicitamente riconfermare tali concetti in una sentenza del 9

maggio 2001 nella causa D., I 147/01:

"

b) In una recente sentenza, questo Tribunale ha

ribadito che di principio il reddito da invalido va determinato sulla base

della situazione professionale concreta dell'interessato,

a condizione

però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità

lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente

svolta sia adeguato e non costituisca una paga sociale

("Soziallohn";

DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti ivi citati). Se invece non esiste un

siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso

un'attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre

a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere

ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di

statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e

categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c,

1989 pag. 485 consid. 3b; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung,

tesi Friborgo 1995, pag. 215)

"

(STFA

succitata, consid. 2b).

Questi

concetti sono ancora stati ribaditi dalla nostra Corte federale, ad esempio, in

una sentenza del 22 aprile 2003 nella causa P., U 334/02, consid. 4.1.:

"

(…).

Lorsque l'activité exercée après la survenance de

l'atteinte à la santé ne met pas pleinement en valeur la capacité de travail

résiduelle de l'assuré, ce dernier peut être tenu de quitter son poste de

travail, voire d'abandonner son entreprise au profit d'une activité plus

lucrative (arrêt A. du 10 décembre 2001, U 74/ 01; RCC 1983 p 246).

"

Ora, in concreto - così come verrà meglio dimostrato nel prosieguo -

il reddito conseguito dal ricorrente nell'ambito della sua attività (ridotta)

di meccanico presso il __________ Sagl, non può determinare il reddito da

invalido, non potendosi ritenere che, in ossequio alla summenzionata

giurisprudenza, l'assicurato sfrutti in maniera completa e ragionevolmente

esigibile la sua restante capacità lavorativa.

2.5.4.   Attentamente

esaminata la documentazione presente all'inserto, il TCA ritiene assodato che

il ricorrente, malgrado le sequele dell'infortunio del 25 aprile 2001, potrebbe

esercitare, a tempo pieno e con un rendimento completo, un'attività lucrativa che

rispetti gli impedimenti funzionali messi in luce, in particolare, dal dott. __________

(cfr. doc. 53: "l'assicurato è in grado di sollevare e portare pesi di

5-10 Kg molto spesso, spesso pesi di 10-25 Kg e talvolta pesi di 25-45 Kg. I

pesi superiori ai 45 Kg possono essere sollevati e portati solo di rado. Può

molto spesso sollevare pesi di 5 Kg sopra l'altezza del petto e talvolta pesi

oltre i 5 Kg. Attrezzi di media entità possono essere maneggiati molto spesso,

talvolta di pesante entità e di rado di entità molto pesante. Può eseguire la

rotazione manuale, come per esempio i lavori con il cacciavite. Può lavorare di

rado sopra la testa e può molto spesso eseguire la rotazione del tronco ed

assumere la posizione seduta ed inclinata in avanti. Può però soltanto talvolta

assumere la posizione inginocchiata con flessione delle ginocchia. Può molto

spesso stare nella posizione seduta e talvolta in piedi. Può molto spesso

camminare oltre i 50 metri, talvolta fare lunghi tragitti e spesso camminare su

terreno accidentato. Può molto spesso salire le scale, talvolta anche salire su

scale a pioli. Quest'esigibilità concerne unicamente i residui alla colonna

cervicale.").

D'altro

canto, a mente di questa Corte, le opportunità di reperire un'attività che sia

conciliabile con i disturbi accusati dall'assicurato nonché con le sue

condizioni personali, non devono essere considerate irrealistiche o eccezionali

ai sensi della giurisprudenza federale (cfr. RCC 1991, p. 332 consid. 3c).

Certo,

non possono essere ignorati gli sforzi e gli inconvenienti che la messa a

profitto della residua capacità lavorativa comporterà per l'assicurato. Ciò

nondimeno, essi non appaiono sproporzionati né inesigibili, ricordato

nuovamente che secondo un principio generale del diritto delle assicurazioni

sociali, l'assicurato ha l'obbligo di intraprendere tutto quanto può da lui

essere ragionevolmente esatto per ovviare nel miglior modo possibile alle

conseguenze delle sue affezioni invalidanti.

Se,

malgrado tale impegno, un'occupazione confacente non è reperibile in concreto,

questo è dovuto alla congiuntura del momento, per la quale, considerata la

nozione di mercato equilibrato del lavoro, l'assicurazione contro gli infortuni

non è tenuta a rispondere (DTF 110 V 276 consid.

4c;

RCC 1991 p. 332 consid. 3b; P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen

Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1995, p. 83).

Parimenti estranei all'invalidità sono l'età e la mancanza di

formazione dell'interessato, fattori che, di per sé, non possono influire sulla

sua determinazione.

Nella DTF

107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione

per l'invalidità - ma lo stesso vale anche per l'assicurazione infortuni - non

è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una

carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o

linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza

confermata dal TFA con una sentenza

del 9 maggio 2001 nella causa D., I 147/01).

2.5.5.   Per quanto

concerne il

reddito da valido

, sulla scorta dei dati che figurano

all'incarto e degli accertamenti svolti dal TCA presso il datore di lavoro,

l'assicurato avrebbe guadagnato, nel 2003 (cfr., a questo proposito, DTF 128 V

174 = RAMI 2002 U 467, p. 511ss.), qualora non fosse rimasto vittima

dell'infortunio del 25 aprile 2001, un importo di fr. 50'400.--/anno (cfr. doc.

100 e doc. VI). Tale importo, del resto, non è stato contestato

dall'assicurato.

2.5.6.   Per quanto

riguarda invece il

reddito da invalido

, il TCA osserva quanto

segue.

Trattandosi

della determinazione del reddito ipotetico da invalido conseguibile da

manodopera maschile nel Cantone Ticino in attività leggere e non qualificate,

svolte a tempo pieno e con rendimento completo in un mercato del lavoro

equilibrato, questo Tribunale, utilizzando dati salariali concreti, ha

stabilito, in una sentenza di principio pubblicata in SVR 1996, UV N° 55 p.

183, che il reddito annuo ammonta:

per il 1992 fr. 34'000.--

per il 1993 fr. 34'500.--

per il 1994 fr. 35'000.--

per il 1995 fr. 35'000.--

Lo scrivente TCA ha, poi,

escluso cambiamenti nella remunerazione e ritenuto, anche per il 1996,

l'importo di fr. 35'000.-- (STCA 27 agosto 1996 in re M.). Simile aumento è,

poi, stato escluso anche per il 1997 (STCA 18 marzo 1998 in re O.), per il 1998

(STCA 19 giugno 1998 in re M.) e per il 1999 (cfr. STCA 28 gennaio 2000 in re

C.).

Nel passato, questi parametri

sono sempre stati approvati dal TFA, in particolare nella sentenza pubblicata in

RAMI 1998 U 292 pag. 223 (= SVR 1998 UV N° 6 p. 15s.).

In una sentenza del 27

ottobre 1999 nella causa S., pubblicata in SVR 2000 IV N° 21, il TCA ha

riconfermato la propria giurisprudenza, dopo avere constatato che i salari di

riferimento sarebbero praticamente identici anche utilizzando i risultati

dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari dell'ufficio federale di

statistica (cfr. DTF 124 V 324 = Pratique VSI 1999 pag. 51 seg.; Pratique VSI

2000 pag. 84-85) riducendoli, se del caso, conformemente a quanto stabilito

dall'Alta Corte (cfr. DTF 124 V 323-324 = Pratique VSI 1999 pag. 55-56; Pratique

VSI 2000 pag. 85-86).

La giurisprudenza federale

relativa alla fissazione del reddito da invalido è stata

oggetto

di una completa verifica da parte del Tribunale federale delle assicurazioni (cfr.,

a tale proposito, D. Cattaneo, Novità e tendenze legislative e

giurisprudenziali nel campo delle assicurazioni sociali, in RDAT

II-2001, p. 593 segg. (p. 602-606)).

In una sentenza del 30

giugno 2000 nella causa B. (I 411/98) - pervenuta al TCA il 24 luglio 2000 -

l'Alta Corte si è in particolare così espressa riguardo alle conclusioni del

suo esame:

"

(…)

3.- b) Contrariamente all'UAI, l'autorità giudiziaria cantonale ha

invece proceduto al prescritto confronto dei redditi. Per quel che riguarda, in

particolare, il reddito ipotetico d'invalido, essa, facendo capo alla propria

giurisprudenza sviluppata in tema di determinazione del salario di riferimento

ai fini del calcolo della capacità di guadagno residua, finora più volte

confermata dal Tribunale federale delle assicurazioni, ha ritenuto l'importo di

fr. 35'100.‑, che corrispondeva nel 1994 alla retribuzione annua media

conseguibile sul mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati non

qualificati con problemi di salute in attività leggere adeguate (SVR 1996 UV no.

55 pag. 186 consid. 2.11). Orbene, la questione dei salari medi fondati su dati

statistici, cui pure la predetta prassi giudiziaria ticinese si riferisce, è

stata oggetto di una recente sentenza del 9 maggio 2000 del Tribunale federale

delle assicurazioni nella causa A. (I 482/99), destinata alla pubblicazione.

4.- In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza

stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato, in

primo luogo, la situazione salariale concreta in cui versa l'assicurato.

Qualora i dati economici effettivi difettino per l'inattività di quest'ultimo,

possono essere ritenuti, conformemente alla giurisprudenza, i dati forniti

dalle statistiche salariali.

La questione di sapere se e in quale misura i salari medi

fondati su dati statistici devono essere ridotti dipende dall'insieme delle

circostanze personali e della situazione professionale del caso concreto

(limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio,

nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi

che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente facendo un uso corretto

del potere di apprezzamento che le compete. La Corte ha precisato, al riguardo,

come una riduzione complessiva massima del 25% del salario statistico

permettesse di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul

reddito di lavoro.

Questa Corte ha poi ancora rilevato, nella medesima

sentenza, che nell'ambito dell'esame della riduzione globale da operare -

percentuale che è stimata e deve essere succintamente motivata

dall'amministrazione -, il giudice delle assicurazioni sociali non può senza

valido motivo sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'amministrazione.

(n.d.r., in quella sentenza il TFA ha operato una riduzione del 15% invece del

40% effettuata dai giudici cantonali).

5.- Ora, la prassi della Corte cantonale ticinese, secondo

cui il presunto reddito d'invalido realizzabile, su un mercato del lavoro

equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in attività confacenti

allo stato di salute è valutato senza particolare riferimento alle circostanze

specifiche del caso concreto, ma secondo criteri uniformi, non soddisfa le

esigenze poste dalla nuova giurisprudenza precitata.

In queste condizioni, il giudizio di prima istanza e la decisione

amministrativa devono essere annullati, nel senso che gli atti sono rinviati

all'Ufficio ricorrente perché, stabilito il tasso d'invalidità fondandosi sulla

recente giurisprudenza di questa Corte, statuisca di nuovo sul diritto ai

provvedimenti professionali in lite."

(STFA succitata).

La nostra Corte federale

ha pure emesso numerose sentenze in materia d'assicurazione contro gli

infortuni. Si tratta di fattispecie in cui questo TCA aveva proceduto a

quantificare il reddito da invalido in applicazione della suesposta prassi, a

discapito della valutazione operata dall'INSAI sulla base dei dati risultanti

dalla documentazione sui posti di lavoro (DPL).

La prima di queste

pronunzie è stata emanata nella causa INSAI c/ L., U 181/98 e reca la data del

22 maggio 2001. Essa è stata successivamente confermata con i seguenti giudizi:

STFA 31 maggio 2001 nella causa INSAI c/ M., U 286/98; 31 maggio 2001 nella causa

INSAI c/ M., U 275/98; 31 maggio 2001 nella causa INSAI c/ M., U 279/98; 11

giugno 2001 nella causa INSAI c/ M., U 17/99; 11 giugno 2001 nella causa INSAI

c/ S., U 285/98; 19 giugno 2001 nella causa INSAI c/ P., U 271/98; 21 giugno

2001 nella causa R. c/ INSAI, U 349/98; 27 giugno 2001 nella causa INSAI c/ B.,

U 362/98; 28 giugno 2001 nella causa INSAI c/ C.-D. C., U 18/99; 2 luglio 2001

nella causa INSAI c/ F., U 4/99; 9 luglio 2001 nella causa INSAI c/ M., U

142/99; 10 luglio 2001 nella causa UAI c/ C. e INSAI c/ C., I 442/99 + U

256/99; 18 luglio 2001 nella causa G. c/ INSAI e INSAI c/ G., U 154 + 163/99;

19 luglio 2001 nella causa INSAI c/ T., U 190/99; 27 luglio 2001 nella causa

INSAI c/ B., U 252/99; 31 luglio 2001 nella causa G., U 311/99; 5 ottobre 2001

nella causa INSAI c/ B., U 165/00; 5 ottobre 2001 nella causa INSAI c/ I., U

91/00; 10 ottobre 2001 nella causa INSAI c/ C., U 217+225/00; 16 ottobre 2001

nella causa M., U 301/00; 13 febbraio 2002 nella causa INSAI c/ L., U 41/00; 19

febbraio 2002 nella causa INSAI c/ C., U 99/00; 19 febbraio 2002 nella causa

INSAI c/ C., U 268/00; 5 marzo 2002 nella causa INSAI c/ CE fu M., U 155/00; 15

marzo 2002 nella causa A. c/ INSAI e INSAI c/ A., U 220 + 238/00; 18 marzo 2002

nella causa INSAI c/ K., U 239/00; 18 marzo 2002 nella causa INSAI c/ P.S., U

235/00; 24 aprile 2002 nella causa INSAI c/ R., U 240/00; 30 aprile 2002 nella

causa INSAI c/ P., U 241/00; 8 maggio 2002 nella causa C.-F., U 449/00; 23

maggio 2002 nella causa Winterthur Assicurazioni c/ D., U 234/00).

Sostanzialmente, il TFA ha

approvato i dati salariali utilizzati dall'INSAI, dopo avere anche verificato,

in applicazione della DTF 126 V 75ss., che, nel caso di specie, l'importo

ritenuto dall'assicuratore LAINF appariva plausibile alla luce dei dati dedotti

dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale

di statistica, considerata la possibilità di ridurre il salario statistico fino

al limite massimo del 25%:

"

(…)

Ai fini di stabilire le ripercussioni economiche

dell'impossibilità, per l'assicurato, di svolgere la precedente attività, le

istanze inferiori hanno fatto capo ad un paragone dei redditi, come lo

prescrive l'art. 18 cpv. 2 LAINF, già citato. Per quel che riguarda, in

particolare, il reddito ipotetico da invalido, i primi giudici, in modifica di

quanto stabilito nel provvedimento amministrativo impugnato e prevalendosi

della propria giurisprudenza sviluppata in tema di determinazione del salario

di riferimento per il calcolo della capacità di guadagno residua, hanno

ritenuto l'importo di fr. 35'000.--, che corrispondeva negli anni dal 1994 al

1998 alla retribuzione annua media conseguibile sul mercato del lavoro ticinese

da operai o impiegati non qualificati con problemi di salute in attività

leggere adeguate. Orbene, la questione dei salari medi fondati su dati

statistici, cui pure la predetta prassi giudiziaria ticinese si riferisce, è

stata oggetto di una recente sentenza del Tribunale federale delle

assicurazioni pubblicata in DTF 126 V 75 segg.

c) In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza stabilito

che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo

luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato.

Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla

giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La

questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati

statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze

personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno

alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,

grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare

globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del

25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle

assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido

motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione.

d) Ora, la prassi della Corte cantonale ticinese, secondo cui

il presunto reddito d'invalido realizzabile, su un

mercato del lavoro equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in

attività confacenti allo stato di salute è valutato senza particolare

riferimento alle specifiche del caso concreto, ma secondo criteri uniformi, non

soddisfa manifestamente le esigenze poste dalla nuova giurisprudenza precitata

(nello stesso senso: sentenze 19 aprile 2001 in re P., I 226/00, 31 gennaio

2001 in re R., I 10/00 e 30 giugno 2000 in re B, I 411/98). Il giudizio

querelato non può quindi essere tutelato.

e) Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato

, l'istituto ricorrente ha compiuto degli accertamenti

presso alcune aziende del Cantone Ticino appurando come in attività leggere,

che anche l'interessato sarebbe in grado di esercitare dal profilo sanitario, i

dipendenti di tali ditte percepissero un reddito annuo medio pari a fr.

42'030.--. Orbene, il Tribunale federale delle assicurazioni può aderire alla

valutazione del guadagno ipotetico di invalido operata dall'INSAI. L'importo

stabilito appare plausibile alla luce dei dati statistici sulla struttura dei

salari editi dal competente Ufficio federale - dati secondo i quali la

retribuzione annua media dei lavoratori di sesso maschile attivi in occupazione

semplici e ripetitive nel settore privato ammontava, nel 1997, a fr. 54'245.--

(fr. 4'294.-- : 40 x 41,9 x 12 x 100,5%) - quando si consideri come, ai sensi

della giurisprudenza in DTF 126 V 75 sopra indicata, le specifiche circostanze

del caso concreto siano suscettibili di comportare una riduzione del salario

statistico fino, realizzate tutte le premesse, al limite massimo del 25%.

3.- In tali condizioni, ritenuto che il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità (fr. 50'568.-- annui) non è mai stato contestato

dalle parti in causa, la decisione amministrativa in lite che riconosce

all'opponente il diritto ad una rendita calcolata su un'invalidità del solo 17%

merita di essere ristabilita."

(STFA 22 maggio 2001 nella causa L.

c/ INSAI, p. 4ss.)

L'Alta Corte nelle

sentenze menzionate non aveva comunque risolto la questione di principio a

sapere quale deve essere, in materia di assicurazione contro gli infortuni, il

rapporto tra i dati dell'Ufficio federale di statistica (ai quali il TFA fa

costantemente riferimento nella giurisprudenza pubblicata, cfr. DTF 124 V

323-324 e DTF 126 V 75) e le DPL (cfr. D. Cattaneo, Novità e tendenze …, p.

604-605).

Tale questione è stata

invece affrontata in una sentenza del 28 agosto 2003 nella causa C., U 35/00 +

U 47/00, pubblicata in DTF 129 V 472ss. (= RAMI 2003 U 494, p. 383ss.), in cui

il TFA - dopo avere sottolineato le difficoltà che comporta il volere imporre

un ordine di priorità fra dati statistici e DPL,

siccome

ognuno dei due metodi presenta vantaggi e svantaggi (cfr. DTF 129 V 477, consid.

4.2.1) - ha definito quali sono i presupposti che devono essere soddisfatti

affinché il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base

dei salari DPL:

"

(…).

Weil die Invaliditätsbemessung aufgrund

hypothetischer Vergleichseinkommen und unter Berücksichtigung des in Betracht

fallenden (ausgeglichenen) allgemeinen Arbeitsmarktes zu erfolgen hat, müssen

die DAP auch im konkreten Einzelfall repräsentativ sein. Es genügt daher nicht,

wenn lediglich ein einziger oder einige wenige zumutbare Arbeitsplätze

angegeben werden, weil es sich dabei sowohl hinsichtlich der Tätigkeit als auch

des bezahlten Lohnes um Sonder- oder Ausnahmefälle handeln kann. Unbeachtlich

ist, ob der Arbeitsplatz frei oder besetzt ist, weil die Invaliditätsbemessung

auf der Fiktion eines ausgeglichenen Arbeitsmarktes beruht (BGE110 V 276 Erw.

4b; AHI 1998 S. 291 Erw. 3b). Wenn die Vorinstanz eine Mindestzahl von fünf

zumutbaren Arbeitsplätzen voraussetzt, so erscheint dies in quantitativer

Hinsicht in der Regel als genügend. Im Hinblick auf die geforderte

Repräsentativität der DAP-Profile und der daraus abgeleiteten Lohnangaben hat

der Unfallversicherer im Sinne einer qualitativen Anforderung jedoch,

zusätzlich zur Auflage von mindestens fünf DAP-Blättern, Angaben zu machen über

die Gesamtzahl der aufgrund der gegebenen Behinderung in Fragekommenden

dokumentierten Arbeitsplätze, über den Höchst- und den Tiefstlohn sowie über

den Durchschnittslohn der dem jeweils verwendeten Behinderungsprofil

entsprechenden Gruppe. Damit wird auch die Überprüfung des Auswahlermessens

hinreichend ermöglicht, und zwar in dem Sinne, dass die Kenntnis der dem

verwendeten Behinderungsprofil entsprechenden Gesamtzahl behinderungsbedingt in

Frage kommender Arbeitsplätze sowie des Höchst-, Tiefst- und

Durchschnittslohnes im Bereich des Suchergebnisses eine zuverlässige

Beurteilung der von der SUVA verwendeten DAP-Löhne hinsichtlich ihrer

Repräsentativität erlaubt. Das rechtliche Gehör ist dadurch zu wahren, dass die

SUVA die für die Invaliditätsbemessung im konkreten Fall herangezogenen DAP-Profile

mit den erwähnten zusätzlichen Angaben auflegt und die versicherte Person

Gelegenheit hat, sich hiezu zu äussern (vgl.

Art. 122

lit. a UVV

, gültig gewesen bis 31. Dezember 2000 [AS 2000 2913] und

Art. 26 Abs. 1 lit. b VwVG, BGE 115 V 297

ff.).

Allfällige Einwendungen der versicherten Person bezüglich des Auswahlermessens

und der Repräsentativität der DAP-Blätter im Einzelfall sind grundsätzlich im

Einspracheverfahren zu erheben, damit sich die SUVA im Einspracheentscheid

damit auseinander setzen kann. Ist die SUVA nicht in der Lage, im Einzelfall

den erwähnten Anforderungen zu genügen, kann im Bestreitungsfall nicht auf den DAP-Lohnvergleich

abgestellt werden; die SUVA hat diesfalls im Einspracheentscheid die

Invalidität aufgrund der LSE-Löhne zu ermitteln. Im Beschwerdeverfahren ist es

Sache des angerufenen Gerichts, die Rechtskonformität der DAP-Invaliditätsbemessung

zu prüfen, gegebenenfalls die Sache an den Versicherer zurückzuweisen oder an

Stelle des DAP-Lohnvergleichs einen Tabellenlohnvergleich gestützt auf die LSE

vorzunehmen.

"

(DTF succitata, consid. 4.2.2)

Al

riguardo, cfr. D. Cattaneo, La promozione dell'autonomia del disabile: esempi

scelti dalle assicurazioni sociali, in RDAT II-2003, p. 621-623 e in

L'autonomia del disabile nel diritto svizzero. Ed. Istituto delle assicurazioni

sociali e Helbing & Lichtenhahn, Bellinzona, 2004, pag. 128-131.

2.5.7.   Partendo

dalla constatazione che

l'applicazione di dati salariali statistici

validi per tutta la Svizzera - quali quelli utilizzati dal TFA (cfr., fra le

più recenti, STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00 e del 30 aprile

2002 nella causa P., U 241/00) - si rivela essere discriminante per gli

assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono notoriamente più

bassi rispetto alla media nazionale, ritenuto che il reddito da non invalido è

quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro

Cantone senza il danno alla salute, questo TCA, in una sentenza del 4 settembre

2000 nella causa R., pubblicata in RDAT I-2001, p. 250ss. e in SVR 2001 IV n.

35 - successivamente confermata in più di un'occasione (cfr., ad esempio, STCA

del 17 aprile 2001 nella causa B. e del 22 maggio 2001 nella causa M.) -

sentito preliminarmente il parere dell'allora direttore dell'Ufficio federale

di statistica, dottor __________, ha così precisato la propria giurisprudenza:

"

In

data 26 luglio 2000 il Presidente del TCA ha inviato al dottor ____________________,

direttore dell'Ufficio federale di statistica, uno scritto del seguente tenore:

"(…)

Il Tribunale federale delle

assicurazioni in una recente, chiara giurisprudenza prescrive di fondarsi, in

molti casi, sulle vostre inchieste allorché dobbiamo determinare il reddito da

invalido ancora conseguibile da lavoratori non qualificati con problemi di

salute, che sono abili al lavoro soltanto in attività leggere adeguate.

Al riguardo vengono in particolare

utilizzati i salari fissati nella tabella TA1 (ad esempio fr. 4294.-- nel 1996,

cfr.

"L'enquête suisse sur la structure des salaires

1996" pag. 17, e per la giurisprudenza, Pratique VSI 2000 pag. 85).

Al fine di applicare la giurisprudenza

federale, in modo corretto, nel Cantone Ticino (considerato che l'altro termine

di paragone per fissare il grado di invalidità è sostanzialmente il salario

conseguito nel nostro Cantone dall'assicurato prima dell'insorgenza del

danno alla salute), mi occorre sapere:

-   possiamo

utilizzare il valore statistico medio (ad es. fr. 4294.-- nel 1996) così come è

anche per il Cantone Ticino? Per quale motivo?

-   In caso di

risposta negativa:

Perché no? Quale

coefficiente di riduzione occorre applicare, al salario citato, per adattarlo

alla situazione del nostro Cantone?

(…)" (cfr. doc. Vbis)

Il dottor __________ ha così

risposto in data 14 agosto 2000:

"

(…)

Benché il campione dell'indagine svizzera sulla

struttura dei salari sia definito per poter disporre di risultati

rappresentativi a livello nazionale, è possibile ottenere anche una serie

d'indicatori salariali per singole entità regionali, beninteso nel rispetto dei

criteri di validità e di qualità statistiche ed evidentemente ad un livello di

aggregazione superiore. I valori dell'indagine sulla struttura dei salari del

1996 che Lei cita nella sua lettera possono dunque essere utilizzati

legittimamente, dal punto di vista statistico, per il Cantone Ticino.

In allegato Le invio tre tabelle relative ai salari mediani per

l'anno 1998 (ultimi risultati disponibili), ripartiti in base al sesso e al

livello di qualificazione richiesto dal posto occupato.

I valori specifici per il Cantone Ticino sono i seguenti:

-   Nel 1998

(settore pubblico e settore privato), il salario lordo mediano per un uomo

esercitante attività semplici e ripetitive (livello 4) era di 3'813.-- franchi

al mese (cfr. tabella TA13).

-   È ancora

possibile precisare che il 50% dei lavoratori dipendenti di questa stessa

categoria guadagnava fra 3060 e 4704 franchi. Considerando unicamente il

settore privato, il salario mediano (sempre per la stessa categoria di

lavoratore dipendente) era di 3'611 franchi (cfr. TA 14).

A titolo di confronto Le invio anche

la tabella TA1 relativa ai salari mediani della Svizzera (settore privato),

ripartiti stavolta per settore economico (…)" (cfr. doc. Vbis)

Al fine di non

discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono

notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da

non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati

nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale ritiene che

nell'applicazione dei dati statistici occorre utilizzare la tabella che riflette

i salari versati nella nostra regione.

Se si ignorasse questo

aspetto, sostenendo per ipotesi che siccome la LAINF è una legge federale

occorre riferirsi ad un unico dato salariale statistico valido per tutto il

paese (ad esempio fr. 4628.-- nel 1998 per un uomo, cfr. TA1; DTF 124 V 323; Pratique

VSI 2000 pag. 85), si finirebbe per utilizzare dati salariali irrealistici ed

in definitiva giungere ad un risultato che non garantisce l'uguaglianza di

trattamento (cfr. DTF 126 V 36; DTF 126 V 48; STFA del 22 maggio 2000 nella

causa I. (I 312/99); DTF 126 I 76).

Del resto, il TFA, nella

sua giurisprudenza, ha per lungo tempo giustamente e regolarmente tenuto conto

dei salari vigenti nel Cantone in cui opera l'assicurato (cfr. RCC 1989 pag.

485 "du Canton concerné"; sentenza del 26 agosto 1998 nella causa K.W.

citata in SVR 1996 UV Nr. 55 pag. 185: "Im Wohnsitz Kanton des Beschwerdegegners

(Thurgau)".

Nella sentenza pubblicata

in SVR 2000 IV Nr. 21, il TCA ha al riguardo precisato:

"

La

necessità di adattare i salari medi nazionali alla situazione del Ticino

risulta peraltro implicitamente nella risposta del Consiglio di Stato del 28

settembre 1999 ad una interrogazione dell'On. Ricciardi del 14 agosto 1999

«Bassi salari e reddito famigliare» con la quale chiedeva di pubblicare, dati

disponibili per documentare la situazione relativa al reddito e alle

condizioni  sociali della famiglie in Ticino, nonché di presentare i dati

aggiornati sui livelli salariali nel nostro Cantone:

«(…)

Su scala federale la statistica

ufficiale fornisce diversi dati che permettono di conoscere l'evoluzione e la

struttura dei salari in Svizzera.

A livello regionale, le informazioni di

cui si dispone sono molto ridotte e riguardano unicamente la struttura dei

salari, i cui dati vengono rilevati ogni due anni. Si ricorda al lettore che

nel 1994 la statistica è stata sottoposta a profonda revisione, e per quell'anno,

eccezionalmente. Il Ticino ha potuto disporre di informazioni supplementari.

Il calcolo dei dati regionali (grandi

regioni) si basa tuttavia sullo schema di ponderazione dell'economia svizzera,

schema che, come noto, presenta diversità anche importanti rispetto al Ticino.

Non si è certi tuttavia in che misura

questo accorgimento provochi delle distorsioni nei dati pubblicati.

Per i prossimi anni è inoltre probabile

che l'UST, ritenuta l'importanza della tematica in questione, riesca a mettere

a disposizione delle regioni un numero più elevato di informazioni. Per il

Ticino si tratterebbe in questo caso di applicare ai dati lo schema di

ponderazione della struttura economica cantonale»"

Va pure ricordato che,

secondo il TFA, occorre prendere in considerazione il salario, risultante dalla

tabella, di un uomo, se si tratta di un assicurato, e di una donna se si tratta

di un'assicurata (cfr. Pratique VSI 2000 pag. 84-85):

"

Dans ce cas, en raison des inégalités de salaires entre les deux sexes

révélées par les statistiques, il faut se référer, pour les femmes, aux

salaires des femmes et, pour les hommes, aux salaires des hommes. Il n'est pas

question de se baser sur une valeur moyenne entre les salaires des femmes et

des hommes.

(…)"

(STCA succitata - la

sottolineatura è del redattore).

In una

sentenza del 5 giugno 2003 nella causa B. (inc. n. 35.2003.6), il TCA ha inoltre

sottolineato come il TFA, che ha posto il principio della priorità dei dati

statistici nazionali rispetto a quelli regionali - in alcune sue pronunzie ha

confermato il reddito da invalido fissato sulla base di valori regionali.

Ad

esempio, in una sentenza del 10 agosto 2001 nella causa R., I 474/00 - sentenza

che è poi stata ripresa in più di un giudizio federale (cfr., per es., la STFA

del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid. 4c, parzialmente

pubblicata in DTF 128 V 174s.) - il TFA ha considerato non censurabile

l'applicazione dei dati relativi alla regione "Svizzera orientale"

(TA 13), siccome più favorevoli all'assicurata rispetto al dato nazionale (cfr.

consid.

3c/aa: "Obwohl das Eidgenössische

Versicherungsgericht grundsätzlich die gesamtschweizerischen Werte heranzieht,

ist vorliegend auch nicht zu kritisieren, dass der Berechnung zu Gunsten der

Beschwerdeführerin die tieferen Werte der Region Ostschweiz (TA 13) zu Grunde

gelegt worden sind").

Parimenti, nelle sentenze del 30 novembre 2001 nella causa R., I

226/01 e del 20 novembre 2002 nella causa D., I 764/01, l'Alta Corte ha

valutato il reddito da invalido facendo capo al valore afferente al Cantone

Ticino, rispettivamente, alla regione lemanica.

In una

sentenza del 13 giugno 2003 nella causa M., U 236/01, consid. 4.3.2, il TFA ha

ribadito che esso "… non esclude di principio l'applicazione dei valori

regionali, desumibili dalle tabelle TA14 (recte: TA13,

n.d.r.

) -

(…) - segnatamente laddove questi appaiono maggiormente favorevoli per

l'assicurato (cfr. sentenza del 10 agosto 2001 in re R., I 474/00, consid. 3c/aa)".

In

un'altra sentenza, datata sempre 13 giugno 2003, la nostra Massima Istanza ha

ricordato segnatamente che, citiamo: "… le circostanze del caso concreto

determinano quale sia la tabella da applicare nel caso esaminato. È pertanto

ammissibile ad esempio applicare la tabella TA7, che indica i valori per una

determinata attività, se così facendo è possibile determinare in maniera più

precisa il reddito da invalido (in proposito si veda anche consid. 4c non

pubblicato in DTF 128 V 174). Questa Corte, infine, ha pure ritenuto non

criticabile applicare la tabella TA13, che riferisce dei salari in relazione

alle grandi regioni (sentenza del 10 agosto 2001 in re R. consid. 3c/aa, I

474/00, del 27 marzo 2000 in re P. consid. 3c, I 218/99, del 28 aprile 1999 in

re T. consid. 4c, I 446/98)" (STFA del 13 giugno 2003 nella causa G., I

475/01, consid. 4.4.).

Il TFA ha

ancora ribadito questi concetti in due sentenze, del 26 agosto 2004 nella causa

C., I 355/03, consid. 7.4. e del 20 aprile 2004 nella causa K., I 871/02, consid.

6.3..

Su questi

argomenti, cfr. D. Cattaneo, La promozione dell'autonomia …, in RDAT

II-2003, p. 618-621 e in L'autonomia del disabile nel diritto svizzero. Ed.

Istituto delle assicurazioni sociali e Helbing & Lichtenhahn, Bellinzona,

2004, pag. 124-128.

Pertanto

quanto allegato dall'CO 1 nella risposta di causa, relativamente al fatto che

il TFA farebbe capo unicamente ai dati statistici federali ad esclusione di

quelli regionali (cfr. doc. III), non corrisponde al vero.

2.5.8.   Per

determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato, l'assicuratore LAINF

ha compiuto in sede amministrativa degli accertamenti presso alcune aziende

ticinesi. Dai medesimi risulta che nelle attività leggere che l'assicurato

sarebbe in grado di esercitare, e meglio bobinatore presso la __________ SA di __________,

cassiere di negozio doit presso __________ di __________, venditore presso __________

SA di __________, custode presso __________ SA di __________, serviceman presso

__________ SA di __________, i dipendenti di tali ditte percepivano in media,

nel 2003, un reddito annuo pari a fr. 43'829.40.-- (cfr. doc. 100).

Alla luce

della giurisprudenza di cui alla

DTF 129 V 472ss., le cinque DPL

prodotte in causa sono numericamente sufficienti.

Nondimeno,

con riferimento all'esigenza di rappresentatività della DPL e dei dati

salariali ad essa connessi, l'assicuratore infortuni convenuto ha omesso di

fornire informazioni sul numero globale dei posti di lavoro che entrano in

linea di conto alla luce degli impedimenti presentati dall'assicurato, sul

salario massimo e minimo, così come sul salario medio.

Di

conseguenza, nel caso di specie, le DPL dell'CO 1 non possono essere utilizzate

per determinare il reddito da invalido (cfr. ad esempio, in questo senso, RAMI

2004 pag. 284, STFA del 31 ottobre 2003 nella causa A., U 15/02, consid. 4.2;

STFA del 26 febbraio 2004 nella causa Schweizerische Unfallversicherungsanstalt

c/ M., U 208/02, consid. 3.1. oltre a numerose altre sentenze pubblicate nel

sito internet dell'Alta Corte).

2.5.9.   In concreto,

in ossequio alla più recente giurisprudenza federale, occorre dunque, in

assenza di dati salariali concreti, basarsi sui valori statistici e,

concretamente, sull'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2002

(l'ultima edizione disponibile), edita dall'Ufficio federale di statistica.

Conformemente

alla prassi di questa Corte, secondo cui la priorità deve essere attribuita ai

valori statistici regionali (rispetto a quelli raccolti a livello nazionale, cfr.

consid. 2.5.7.), tornano applicabili i dati afferenti al Ticino contenuti nella

tabella TA13.

Orbene -

utilizzando i dati forniti dalla succitata tabella elaborata dall'Ufficio

federale di statistica - il ricorrente, svolgendo nel 2002 una professione che

presuppone qualifiche inferiori nel settore privato ticinese (a proposito della

rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001

U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in

media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'098.--.

Riportando

questo dato su 41.7 ore (

cfr. tabella B 9.2,

pubblicata

in La Vie économique, 8-2004, p. 94

), esso ammonta a fr. 4'272.16

mensili oppure a fr. 51'265.92 per l'intero anno (fr. 4'272.16 x 12, ritenuto

che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999

nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

Dopo

adeguamento all'indice dei salari nominali ("

Nominallohnindex

"

- tab. B 10.3, pubblicata in La Vie économique, 11-2004, p. 87; cfr. DTF

126 V 81 consid. 7a) - si ottiene, per il 2003, un reddito annuo di fr.

51'928.95.

In

ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le

circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno

alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,

grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere

ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto

delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr.

DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L'importo

ritenuto dall'assicuratore LAINF convenuto a titolo di reddito da invalido,

43'829.40.-- (cfr. doc. 100), è inferiore del 15.60% rispetto al dato

che è scaturito dall'applicazione della tabella TA13.

Il TCA

concorda con tale quantificazione (in questo contesto cfr. DTF 126 V 75 e SVR

2002 IV 19, p. 57ss.).

Del

resto, il TFA, in una sentenza del 6 gennaio 2004 nella causa L., U 107/03, ha

ammesso una deduzione globale del 10%, trattandosi di un assicurato frontaliere,

nato nel 1945, che, a causa del danno infortunistico all'occhio sinistro, era

stato giudicato in grado di svolgere a tempo pieno professioni sostitutive non

necessitanti di una vista stereoscopica.

La stessa

Corte federale, in una pronunzia del 21 ottobre 2003 nella causa M., U 102/00,

ha operato una decurtazione del 15%, trattandosi di un ventinovenne frontaliere

che, in ragione del danno infortunistico, presentava degli impedimenti anche

nell'esercizio di un'attività adeguata e necessitava di introdurre frequenti

pause nell'arco della giornata lavorativa.

Da parte

sua, il TCA, in una sentenza del 4 settembre 2003 nella causa P., inc. n.

35.2003.21, cresciuta in giudicato, ha operato una riduzione del 20% sul

reddito da invalido, trattandosi di una ballerina di night-club - di

nazionalità straniera e completamente priva di esperienza sul mercato del

lavoro svizzero, perlomeno su quello "ordinario" - che presentava una

capacità lavorativa limitata al 70% anche in attività confacenti alle sue

condizioni di salute.

In

conclusione, il grado di invalidità dell'insorgente - determinato confrontando

i fr. 43'829.40.-- al reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse

intervenuto l’infortunio, e cioè fr. 50'400.-- (cfr. consid. 2.5.5.) - risulta

essere del 13.04%.

L'assicuratore

convenuto, pur essendo giunto al medesimo risultato del 13.04%, ha poi

arrotondato tale percentuale al 14% (cfr. doc. 104).

Al

riguardo, occorre rilevare che secondo la giurisprudenza di cui alla STFA del

19 dicembre 2003 nella causa R., U 27/02, consid. 3.2. = DTF 130 V 121, consid.

3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41, l'assicuratore LAINF non avrebbe dovuto

arrotondare per eccesso la percentuale citata, bensì per difetto, giungendo al

risultato di una rendita di invalidità del 13% (cfr. anche SVR 2004 UV Nr. 12

pag. 44, in cui il TFA ha stabilito che la giurisprudenza appena menzionata,

secondo la quale il risultato aritmeticamente esatto del grado di invalidità va

arrotondato per eccesso o per difetto alla prossima cifra espressa in

percentuale intera secondo le regole applicabili in matematica, è applicabile

immediatamente, nel senso che essa si estende a decisioni contestate che, dal

punto di vista temporale, sono state emanate prima della pubblicazione della

sentenza in questione).

Il TCA potrebbe quindi, in linea di principio,

riformare la decisione a svantaggio del ricorrente, dopo avergli dato la

possibilità di prendere posizione in merito e averlo reso attento sulla

possibilità di ritirare il ricorso (cfr. art. 11b della Legge di procedura per

le causa davanti al TCA; art. 61 cpv. 1 lett. d LPGA; DTF 122 V 166).

Questa Corte, tuttavia, considerate le

circostanze dell'evenienza concreta, rinuncia ad effettuare una reformatio in pejus,

visto che si tratta unicamente di una facoltà (cfr. STFA del 23 giugno 2003

nella causa A., U 192/02; STFA del 22 aprile 2003 nella causa P., U 334/02;

STFA del 2 giugno 2003 nella causa Service de l'emploi du canton VD c/ G., C

119/02; STFA del 17 giugno 2003 nella causa R., H 313/01; DTF 119 V 249) e che,

del resto, la medesima non è neppure stata sollecitata dall'assicuratore

infortuni.

Nella

misura in cui l'assicuratore convenuto ha riconosciuto all'assicurato una

rendita di invalidità del 14%, il ricorso da lui interposto va respinto.

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                           Il segretario Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 24.11.2004 35.2004.62 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 24.11.2004 35.2004.62 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 24.11.2004 35.2004.62

assicurato vittima di un incidente della circolazione stradale. Una volta estinto il diritto a prestazioni di corta durata, sorge il diritto ad una rendita di invalidità del 14% e ad un'indennità per menomazione dell'integrità del 5%

Raccomandata Incarto n. 35.2004.62 cr /DC/ sc Lugano 24 novembre 2004 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Daniele Cattaneo con redattrice: Cinzia Raffa, vicecancelliera segretario: Fabio Zocchetti statuendo sul ricorso del 8 luglio 2004 di RI 1 rappr. da: RA 1 contro la decisione del 13 aprile 2004 emanata da CO 1 rappr. da: RA 2 in materia di assicurazione contro gli infortuni ritenuto, in fatto 1.1.   Il 25 aprile 2001, RI 1 - alle dipendenze del __________ Sagl di __________, in qualità di meccanico d'auto - è rimasto vittima di un incidente della circolazione stradale (cfr. doc. 1). Il caso è stato assunto dall'CO 1, il quale ha regolarmente corrisposto le prestazioni assicurative. Alla chiusura del caso, l'Istituto assicuratore LAINF, con decisione formale del 18 febbraio 2004 ha assegnato all'assicurato una rendita di invalidità del 14% a decorrere dal 1° settembre 2003 e un'indennità per menomazione dell'integrità del 5% (cfr. doc. 108). A seguito dell'opposizione interposta dall'__________ di __________ per conto dell'assicurato (cfr. doc. 112), l'assicuratore LAINF, il 13 aprile 2004, ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. A). 1.2.   Con tempestivo ricorso del 10 maggio 2004, l'assicurato, sempre rappresentato dall'RA 1, ha chiesto che l'CO 1 venga condannato a versargli l'indennità giornaliera per un'incapacità lavorativa del 50% fino al 31 maggio 2004 e a riconoscergli successivamente una rendita di invalidità del 50% (cfr. doc. I), argomentando: " (…) La decisione di non riconoscere l'inabilità lavorativa dal 01.09.2003 al signor RI 1, dipendente della ditta __________ Sagl di __________ è contestata. Il nostro assistito citato risulta inabile nella misura del 50% dal 01.09.2003. Lo stesso ha presentato domanda di AI ancora in esame presso il competente Ufficio Assicurazione Invalidità di Bellinzona. Si dichiara che il signor RI 1 __________ lavora ancora per la ditta __________ nella misura del 50%. La decisione della CO 1 di non riconoscere l'inabilità al 50% a decorrere dal 01.09.2003 deve essere rivista. Ricordiamo che la decisione di procedere al versamento di una rendita del 14% è stata decisa unicamente in data 18.02.2004, retroattivamente al 01.09.2003. Questo non ci risulta corretto e si chiede che la CO 1 proceda a stabilire una decisione di rendita non retroattiva, versando l'indennità giornaliera sino alla fine del corrente mese nella misura del 50%. Si chiede inoltre che nello stabilire la decisione di rendita si tenga in opportuna considerazione che il nostro assistito lavora ancora presso il proprio datore di lavoro e quindi la perdita effettiva subita è maggiore dei parametri presi in considerazione per stabilire l'ammontare della rendita nella misura del 14%. Preso atto dell'età del nostro assistito, risulta evidente che lo stesso non possa modificare la professione e guadagnare l'importo scoperto presso un altro datore di lavoro. (…)" (Doc. I) 1.3.   L'CO 1, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III). 1.4.   Pendente causa il TCA ha chiesto al __________ Sagl di __________ quale sarebbe stato, nel 2003, il salario annuo dell'assicurato senza il danno alla salute (cfr. doc. V). Il datore di lavoro dell'assicurato ha risposto con scritto datato 27 settembre 2004 (cfr. doc. VI). 1.5.   Il doc. V e il doc. VI sono stati trasmessi alle parti, per conoscenza (cfr. doc. VII). in diritto In ordine 2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98). Nel merito 2.2.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000. Con la stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LAINF. Dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio le norme di diritto materiale in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b; STFA del 4 giugno 2004 nella causa L., H 6/04; STFA del 10 settembre 2003 nella causa Cassa pensioni X. c/ C., B 28/01; STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01). Inoltre, il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione amministrativa contestata (cfr. DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV nr. 3; DTF 121 V 366 consid. 1b; qui: il 13 aprile 2004). Di conseguenza, nel caso in esame, visto che oggetto della presente vertenza è il tasso dell'invalidità dell'assicurato a far tempo dal 1° settembre 2003, tornano applicabili le disposizioni di diritto materiale della LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003. 2.3.   In primo luogo, il TCA deve esaminare se l'CO 1 era o meno legittimato a dichiarare estinto il diritto alle prestazioni di corta durata a far tempo dal mese di settembre 2003. In secondo luogo, si tratterà di valutare se l'assicurato ha o meno diritto ad una rendita di invalidità e, nell'affermativa, il suo tasso. 2.4. Diritto alle prestazioni di corta durata 2.4.1.   Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera. Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegna­zione di una rendita o con la morte dell'assicurato. Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro conti­nuazione non sia da attendersi un sensi­bile migliora­mento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF; STFA del 6 novembre 2001 nella causa A., U 8/00, consid. 2b; Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, pag. 41ss.). Se, al momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità lucrativa, viene corrisposta una rendita di invalidità o un'indennità unica in capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle prestazioni sanitarie. 2.4.2.   In concreto, con scritto del 14 luglio 2003 l'assicuratore LAINF ha informato l'assicurato che le sue condizioni di salute erano ormai da considerare stabilizzate, ritenuto che da ulteriori provvedimenti terapeutici non vi era più da attendere un notevole miglioramento (cfr. doc. 95). Dalle tavole processuali emerge che la decisione dell'assicuratore convenuto trova il proprio fondamento nelle risultanze della visita di controllo eseguita dal dottor __________ l'11 aprile 2002 e il 20 maggio 2003. In data 27 febbraio 2002 il dott. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e medico dell'__________ di __________, si era così espresso a proposito dell'assicurato: " Réponse provisoire à vos questions

1)   Constatations, diagnostics: on peut dans ce cas poser le diagnostic de cervicalgies et de lombalgies chroniques. Il est difficile de savoir si les altéra­tions dégénératives constatées au niveau cervical et lombaire sont la cause des douleurs localisées dans ces deux régions, car au niveau cervical, elles sont discrètes, alors qu'au niveau lombaire, elles sont plus importantes, sans qu'existe cependant de façon systématique un lien de cause à effet entre ces découvertes radiologiques et des douleurs éventuelles. J'ai été frappé chez ce patient par le fait que ses douleurs cervicales sont surtout présentes lors de l'hyperextension de la nuque. On pourrait dès lors s'interroger si à la source de ces troubles n'existe pas un éventuel problème émanant des articulaires que l'on pourrait investiguer en pratiquant des infil­trations test. Ce type d'investigation est pratiqué par différents spécialistes du rachis, et à ma connaissance à la Clinique de réadaptation de __________. J'ignore si à la Clinique __________ de réadaptation, de telles investigations sont également pratiquées.

2)   Il y a-t-il des troubles organiques médicalement objectivables en relation de causalité vraisemblable avec l'accident? Il est difficile de parler de trou­bles objectivables dans le contexte actuel dans la mesure où les douleurs pré­sentes à la palpation de certaines structures et celles décrites lors de cer­tains mouvements de la nuque sont des constatations à caractère subjectif. Pour les objectiver, d'autres investigations comme des infiltrations des articulai­res sont nécessaires.

3)   Les troubles évoqués par le patient, à savoir les cervicalgies sont ceux qui sont le plus fréquemment décrits par les victimes d'un traumatisme cervical. En revanche, le cortège de troubles «typiques» de symptômes dont le caractère commun est qu'ils sont généralement non objectivables n'a pas été décrits par le patient, hormis des céphalées, enregistrées une seule fois par le rhumatolo­gue.

4)   En principe, le traitement de physiothérapie a fait plus ou moins la preuve de son inefficacité. Les autres traitements appliqués n'ont pas également lénifié la symptomatologie, du moins depuis le mois de juin 2001. Le seul traitement ou la seule mesure d'investigation qu'on pourrait éventuellement encore envisager serait une infiltration des articulaires, que j'ai mentionnée auparavant. L'incapacité de travail de 50 % me semble élevée au vu des constatations faites par le médecin d'arrondissement remplaçant, le Dr. __________. Aussi bien le rhumatolo­gue que le Dr. __________ ont estimé que cette capacité de travail devrait pouvoir s'accroître, et en lisant le rapport du 9.1.2000, on a quelques difficultés à concevoir que ce patient, présent à son travail sur tout l'arc de la journée, n'ait qu'un rendement de 50 %. Si le Dr. __________ devait accéder à ma proposition d'effectuer des infiltrations test après qu'il ait revu le patient et qu'il partage sur la base de l'examen clinique ma suspicion, on pourrait adresser le patient à __________ pour d'une part préciser l'origine des douleurs cervicales, et d'autre part afin d'évaluer par un examen effectué dans le service d'ergonomie ses capacités fonctionnelles ce qui consti­tuerait une excellente base pour se prononcer sur l'incapacité de travail, voire sur l'invalidité à retenir." (Doc. 51a) Con referto datato 11 aprile 2002, il medico di fiducia dell'assicuratore infortuni, dott. __________, ha espresso, le seguenti considerazioni: " (…) VALUTAZIONE Attualmente l'assicurato asserisce soprattutto problemi nella colonna cervicale, mal di testa, con un aumento sotto sforzo. Inoltre accusa dolori nella regione della colonna lombare senza irradiazioni. Clinicamente la funzione della colonna cervicale è lievemente ridotta, un deficit neurologico non è evidenziabile. L'esame neurologico del 25.4.2001 mostra un'uncartrosi incipiente a livello C5/C6. Risonanza magnetica dell'11.9.2001: evidenzia discrete protrusioni discali diffuse a livello C4/C5 e C5/C6. Si può concludere affermando che il referto radiologico attualmente è normale se­condo l'età e quindi un danno organico non è evidenziabile. Nella regione della colonna lombare esiste un grave danno preesistente con un'impressionante osteocondrosi a livello L5/S1 e le cosiddette "traction-spurs" quale segno di instabilità. A livello lombare, in data odierna, si può dichiarare lo stato quo sine raggiunto. I disturbi attuali dell'assicurato con mal di testa e dolori alla colonna cervicale sotto sforzo hanno un influsso sull'esigibilità fisica. (…)." (Doc. 53) Il medico, dunque, constatato che nella regione della colonna lombare esiste un grave danno preesistente con un'impressionante osteocondrosi a livello L5/S1 e le cosiddette "traction-spurs" quale segno di instabilità, è giunto alla conclusione che a livello lombare è stato raggiunto lo status quo sine (cfr. doc. 53). A livello cervicale, il dott. __________ ha osservato che il referto radiologico è normale secondo l'età e quindi un danno organico non è evidenziabile (cfr. doc. 53). Per quanto concerne i problemi cervicali, il dott. __________, specialista FMH in neurologia, nel referto del 17 giugno 2002 rilevava che: " (…) Valutazione L'esame odierno non si distanzia dalle precedenti valutazioni, persiste una sindrome cervicale cronica, dopo colpo di frusta il 25.4.2001, associata a cefalee tensive e ricorrente dolore a carattere pseudoradicolare in corrispondenza dei territori cervicali inferiori, probabilmente massimo in C6, senza segni di deficit radicolari associati. Nonostante le misure fisioterapiche, la ripresa di un'attività professionale al 50%, le regolari attività di movimento, nuoto e marcia, praticate dal paziente, persiste una cervicalgia ed una limitazione funzionale cervicale che limita il rendimento professionale. Sebbene sia ormai trascorso oltre un anno dall'incidente, ritengo indicato proseguire ed insistere con tutte quelle misure sino ad oggi applicate, considerato per ora insufficiente il lasso di tempo trascorso per non sperare in ulteriori miglioramenti e ritenere il quadro attuale come definitivo. Quale ulteriore opzione considererei un'eventuale rivalutazione reumatologica alfine di valutare le possibilità di una terapia selettiva del dolore cervicale (infiltrazioni, ecc.)." (Doc. 55) Nel rapporto medico del 29 agosto 2002 il dott. __________ ha precisato che per valutare meglio la situazione alla colonna cervicale era indicato un trattamento dei disturbi presso la Clinica riabilitativa di __________, dove l'assicurato sarebbe stato sottoposto anche ad infiltrazione delle faccette (cfr. doc. 63) L'infiltrazione citata è stata effettuata durante il soggiorno a __________ dall'11 novembre 2002 all'11 dicembre 2002, periodo durante il quale la situazione dell'assicurato è migliorata in modo impressionante, circostanza che ha indotto i medici a concludere che parte dei disturbi cervicali sono riconducibili ad un problema di artrosi (cfr. doc. 70, in cui si legge: "Durch die Fazettengelenksinfiltration C5/C6 bds. konnte eine anhaltende, deutliche Schmerzlinderung bei HWS-Bewegungen (speziell Flexion und Extension) erreicht werden (angegeben mit ca. 50% Reduktion des gesamten HWS-Schmerzes). Ein Teil del HWS-Schmerzen muss somit als spondylogen (Facettengelenksarthrose) interpretiert werden. Genügend Hinweise für die Diagnose einer Instabilität auf diesem Niveau bestehen damit nicht (bezugnehmend auf die in den Akten erwähnten Ueberlegungen von Dr. __________). Die HWS-Beweglichkeit in die Rotation konnte vor allem durch die Physiotherapie gesteigert werden."). Con scritto del 10 aprile 2003 il dott. __________ ha precisato che in seguito al soggiorno presso la Clinica di riabilitazione di __________, i dolori cervicali dell'assicurato sono sensibilmente diminuiti: " Je me réfère à ma prise de position du 27 février

2002. Dans l'intervalle, RI 1 a séjourné à la Clinique de __________, où l'on a retenu au titre de dia­gnostic fonctionnel un syndrome cervico-céphalique et cervico-spondylogène et un syndrome lombovertébral. Une infiltration-test des articulaires C5/C6 a eu comme corollaire une diminution sensible des douleurs cervicales, ce qui suggère qu'une part de celles-ci étaient imputables à une problématique de cette localisation. Le patient a cependant bénéficié de différentes thérapies et il est difficile de sa­voir dans ce contexte laquelle voire lesquelles ont été efficaces. En tout cas, à la sortie, une amélioration subjective et objective était décrite par le patient, ce qui est l'essentiel. (…)" (Doc. 81) Nel rapporto intermedio del 14 aprile 2003 il dott. __________, specialista FMH in medicina generale, ha sottolineato, alla voce n. 3 relativa alla terapia, che la cura attuale consiste in sedute di fisioterapia e che non vi è nessuna proposta per quanto concerne cure ulteriori, radiografie, ecc. (cfr. doc. 83). Nel rapporto redatto in occasione della visita di chiusura del 20 maggio 2003 il dott. __________ ha osservato che i dolori cervicali attuali dell'assicurato sono dovuti soprattutto a degenerazione della colonna cervicale: " (…) D I A G N O S I

-    Cervico-brachialgia a sinistra con associato mal di testa.

-    Esiti dopo distorsione della colonna cervicale dopo tamponamento il 15.6.2001. VALUTAZIONE L'assicurato asserisce problemi alla colonna cervicale con mal di testa sotto sforzo e ultimamente anche dolori alla spalla sinistra. Clinicamente la funzione della colonna cervicale è lievemente ridotta con dolori terminali soprattutto alla rotazione. In data odierna alla spalla si trova una riduzione della funzione causata dai dolori. L'assicurato il 25.4.2001 ha subito una distorsione della colonna cervicale. Il decorso era caratterizzato da alti e bassi. La risonanza magnetica ha evidenziato una protrusione discale a livello C4/C5 e C5/C6, però senza compressioni midollari o conflitti radicolari. Secondo l'assicurato l'infiltrazione delle faccette fatta alla Clinica di riabilitazione a __________ ha migliorato la situazione in modo impressionante. Questa positività parla per un'artrosi articolare e non per un'instabilità. I dolori attuali sono quindi dovuti soprattutto ad una degenerazione della colonna cervicale. Per questa valutazione parla anche il peggioramento negli ultimi 3 mesi con irritazione al braccio sinistro con riduzione della funzione della spalla, soprattutto in abduzione. (…)." (Doc. 89) Dopo un attento esame delle tavole processuali, il TCA ritiene che, al momento in cui l'assicuratore infortuni ha ritenuto estinto il diritto alle prestazioni di corta durata (settembre 2003), le condizioni di salute dell’assicurato erano da considerare ormai stabilizzate. Infatti, sulla base delle indicazioni fornite in data 17 giugno 2002 dal dott. __________, a mente del quale la situazione dell'assicurato non poteva ritenersi stabilizzata (cfr. doc. 55), l'assicurato è stato degente dall'11 novembre 2002 al 12 dicembre 2002 presso la Clinica riabilitativa di __________, ottenendo un notevole miglioramento della sua situazione (cfr. doc. 70), come indicato anche dal dott. __________ e dal dott. __________. Per il resto, non risultano agli atti attestati medici recanti nuove proposte terapeutiche volte ad ulteriormente migliorare le condizioni di salute dell'assicurato. Resta comunque inteso che - qualora lo stato di salute dell'assicurato dovesse, in futuro, peggiorare - egli avrà la facoltà di annunciare la ricaduta o le conseguenze tardive all'CO 1, facoltà, del resto, espressamente riservata in sede di decisione 18 febbraio 2004 (cfr. doc. 108). In una sentenza pubblicata in RAMI 1994 U 189, p. 138s., il TFA ha stabilito che, anche nell'ambito dell'assicurazione contro gli infortuni, la chiusura di un caso mediante emanazione di una decisione di soppressione di tutte le prestazioni, é soggetta all'adattamento della decisione stessa ai cambiamenti - in relazione con l'infortunio - intervenuti nelle circostanze di fatto. All'assicurato resta dunque sempre riservata la facoltà di far valere una ricaduta oppure delle conseguenze tardive di un infortunio che ha fatto l'oggetto di una decisione cresciuta in giudicato e di pretendere nuove prestazioni dall'assicuratore. In virtù dell'art. 11 OAINF, l'assicuratore LAINF convenuto sarà allora tenuto a riprendere l'erogazione delle prestazioni assicurative (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 71; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 277). Né la LAINF né l'OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze tardive appaiono, per la prima volta, dieci o vent'anni dopo l'infortunio assicurato, e ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento, l'interessato sia o meno ancora assicurato. Rilevante è soltanto l'esistenza di un nesso di causalità (cfr. STFA del 31 luglio 2001 nella causa H., U 122/00). Al seguente considerando (cfr. consid. 2.5.), il TCA esaminerà dunque la questione a sapere se ed in quale misura i postumi residuali dell’evento traumatico dell'aprile 2001 incidono sulla capacità lucrativa dell'assicurato. Nel caso in cui la risposta dovesse essere affermativa, lo scapito finanziario andrà indennizzato, non più con la concessione di indennità giornaliere, ma con l’attribuzione, da parte dell'assicuratore LAINF, di una rendita d’invalidità ai sensi degli artt. 18 seg. LAINF. 2.5. Rendita di invalidità 2.5.1.   Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità. Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. Il TFA, in una sentenza del 22 giugno 2004 nella causa G., U 192/03, ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA. Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede che, per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido. L'Alta Corte, nella sentenza del 22 giugno 2004 nella causa G., U 192/03, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato le modalità per la fissazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF. Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che anche in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di incapacità lavorativa, incapacità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA. Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:

1.   il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico);

2.   la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico). Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale (fattore causale). Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci per giunta un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio. L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute. D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione. Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni. Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe. Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA del 20 aprile 2004 nella causa K., I 871/02 e la STFA del 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01). L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA). Il grado d'invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido. La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno. Ciò nondimeno, se il danno alla salute non é tale da imporre un cambiamento di professione, di regola, il giudizio sull’incapacità lavorativa non esprimerà valori superiori all’incapacità lavorativa indicata dal medico. Questo perché si suppone che esplicando tutto l’impegno professionale che la restante capacità lavorativa medico-teorica ancora permette di sviluppare, l’assicurato esprima una capacità di guadagno della medesima proporzione (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 100; DTF 114 V 313, consid. 3b; STCA del 21 marzo 1995 nella causa S. F., 31 maggio 1995 nella causa E. D., 7 giugno 1995 nella causa M. Z., 26 febbraio 1996 nella causa G. P.). 2.5.2.   L'assicuratore infortuni - fondandosi sull'apprezzamento espresso dal proprio medico fiduciario, dott. __________, il quale ha dichiarato l'assicurato, fatta eccezione per i lavori che vengono eseguiti sopra l'orizzontale con iperestensione della colonna cervicale, pienamente abile al lavoro per gli altri lavori (cfr. doc. 89) - ha posto l'assicurato al beneficio di una rendita di invalidità del 14% a contare dal 1° settembre 2003 (cfr. doc. A). L'assicuratore LAINF ha infatti ritenuto che l'assicurato potrebbe esercitare a tempo pieno e con rendimento completo attività sostitutive che rispettino gli impedimenti descritti dal dott. __________ nel rapporto dell'11 aprile 2002, realizzando in tal modo un reddito inferiore del 14% rispetto a quello che avrebbe percepito senza il danno alla salute. Il ricorrente è stato visitato in data 15 giugno 2001 dal dott. __________, supplente del medico di circondario dell'assicuratore convenuto, il quale, posta la diagnosi di lieve cervicalgia post-traumatica dopo colpo di frusta cervicale del 25 aprile 2001, ha indicato che l'assicurato può essere reinserito al lavoro, con una capacità lavorativa del 50% a partire dal 25 giugno 2001 (cfr. doc. 15). Successivamente, il dott. __________ ha ancora avuto modo di osservare il decorso dell'assicurato fino al 12 settembre 2001, valutando sempre la sua inabilità lavorativa pari al 50% (cfr. doc. 20, doc. 24, doc. 28, doc. 30 e doc. 34). Il 12 ottobre 2001 l'assicurato è stato visitato dal dott. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e medico di circondario dell'assicuratore convenuto, il quale ha redatto il seguente rapporto medico: " (…) D I A G N O S I

-    Esiti in stato dopo distorsione della colonna cervicale in un tamponamento il 15.6.2001.

-    Probabile acutizzazione dei problemi alla colonna lombare preesistenti. VALUTAZIONE Siamo confrontati con un assicurato di 48 anni, di professione meccanico d'auto, vittima di un incidente stradale il 15.6.2001, nel quale si è procurato una distorsione della colonna cervicale e probabilmente anche della colonna lombare. Decorso protratto, però i dolori sono spiegabili tramite l'esame bio-meccanico. All'inizio l'assicurato ha sofferto soprattutto di dolori alla colonna cervicale, senza deficit neurologico. Nel frattempo i dolori alla colonna lombare sono aumentati, però erano già preesistenti prima dell'infortunio. Si deve accettare una certa acutizzazione per l'infortunio. Sotto fisioterapia vi è soltanto un lento miglioramento. L'assicurato riesce a lavorare solo nella misura del 50%. L'esame radiologico con una risonanza magnetica, non evidenzia un grande difetto, il referto è più o meno nella norma. Procedere medico Si consiglia di continuare con la fisioterapia. Procedere amministrativo e professionale Allo stato attuale l'assicurato rimane abile al lavoro nella misura del 50%. In caso di persistenza dei problemi e della capacità lavorativa nella misura del 50%, è necessaria una nuova visita in agenzia." (Doc. 37) L'assicurato è stato anche visitato, su richiesta del suo medico curante, dott. __________, dal dott. __________, specialista FMH in reumatologia, il quale con rapporto del 12 ottobre 2001 ha posto la diagnosi di cervicalgie croniche dopo distorsione cervicale del 25 aprile 2001 e lombalgie croniche, osservando: " (…) Discussione: Il signor RI 1 mostra cervicalgie senza irradiazione agli arti superiori dopo colpo di frusta il 25.4.2001. Le cervicalgie sono associate a disturbi cranici aspecifici assimilabili a cefalee. La mobilità cervicale è mediamente diminuita. Le radiografie a nostra disposizione e la IRM della colonna cervicale dell'11.9.2001 mostrano modiche alterazioni degenerative senza neurocompressione, senza lesioni traumatiche. Il quadro clinico può essere definito come sindrome da Whiplash cronico stadio II. L'evoluzione mostra soggettivamente un miglioramento del 50%. Il signor RI 1 si dice disturbato soprattutto in posizioni di reclinazione statica prolungata, ripetutamente richieste nel suo lavoro di meccanico d'auto. Soprattutto per questo motivo il paziente è tuttora inabile al lavoro nella misura del 50 %. Dal punto di vista terapeutico propongo di continuare con la fisioterapia, ho proposto una presa a carico da parte di __________ a __________ che ritengo molto abile in terapia manuale. Ho prescritto Vioxx 25 mg 1 volta al giorno. Un secondo problema sono lombalgie croniche di tipo squisitamente meccanico in presenza di alterazioni statiche secondarie a una pregressa distrofia di crescita di Scheuermann e di alterazioni degenerative sotto forma di osteocondrosi L5/S1. Anche questa problematica può essere presa a carico con misure di fisioterapia: in primo piano ergonomia e rinforzo muscolare. Un punto delicato, di cui ho discusso al telefono con te e con il Dr. __________, medico di fiducia della CO 1, è l'abilità al lavoro. In questa situazione, tenendo conto anche del miglioramento del 50 % dichiarato dal paziente, non vedo altra soluzione che accordare ancora per qualche tempo un'inabilità parziale provando ad un certo punto (che sei forse meglio piazzato per decidere insieme con il paziente) a forzare verso un aumento della capacità di lavoro. Come sai il signor RI 1 sarà visitato dal dr. __________, medico di circondario della CO 1 il 12.10.2001." (Doc. 39a) Il caso dell'assicurato è stato sottoposto dall'assicuratore infortuni alla valutazione del dott. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e medico dell'__________ di __________, il quale, come ricordato in precedenza (cfr. consid. 2.4.2.), ha osservato che i dolori cervicali di cui soffre l'assicurato potrebbero derivare da problemi articolari, che potrebbero essere rivelati grazie a delle infiltrazioni articolari praticate ad esempio alla Clinica riabilitativa di __________. Lo specialista ha poi concluso: " L'incapacité de travail de 50 % me semble élevée au vu des constatations faites par le médecin d'arrondissement remplaçant, le Dr. __________. Aussi bien le rhumatolo­gue que le Dr. __________ ont estimé que cette capacité de travail devrait pouvoir s'accroître, et en lisant le rapport du 9.1.2000, on a quelques difficultés à concevoir que ce patient, présent à son travail sur tout l'arc de la journée, n'ait qu'un rendement de 50 %. Si le Dr. __________ devait accéder à ma proposition d'effectuer des infiltrations test après qu'il ait revu le patient et qu'il partage sur la base de l'examen clinique ma suspicion, on pourrait adresser le patient à __________ pour d'une part préciser l'origine des douleurs cervicales, et d'autre part afin d'évaluer par un examen effectué dans le service d'ergonomie ses capacités fonctionnelles ce qui consti­tuerait une excellente base pour se prononcer sur l'incapacité de travail, voire sur l'invalidité à retenir." (Doc. 51a) In data 11 aprile 2002 il Dr. med. __________ ha nuovamente visitato l'assicurato, ponendo la diagnosi di cervicalgia con associato mal di testa in stato dopo distorsione della colonna cervicale dopo tamponamento, lombalgie croniche tipo meccanico in presenza di alterazioni statiche e di alterazioni degenerative sotto forma di osteocondrosi a livello L5/S1 e stato morbo di Scheuermann, giungendo alla conclusione, come ricordato in precedenza (cfr. consid. 2.4.2), che a livello lombare è stato raggiunto lo stato quo sine. Quanto all'esigibilità al lavoro il medico di circondario dell'assicuratore LAINF ha osservato: " ESIGIBILITÀ DEL LAVORO L'assicurato è in grado di sollevare e portare pesi di 5-10 kg molto spesso, spesso pesi di 10-25 kg e talvolta pesi di 25-45 kg. I pesi superiori ai 45 kg possono essere sollevati e portati solo di rado. Può molto spesso sollevare pesi di 5 kg sopra l'altezza del petto e talvolta pesi oltre i 5 kg. Attrezzi di media entità possono essere maneggiati molto spesso, talvolta di pesan­te entità e di rado di entità molto pesante. Può eseguire la rotazione manuale, come per esempio i lavori con il cacciavite. Può lavorare di rado sopra la testa e può molto spesso eseguire la rotazione del tronco ed assumere la posizione seduta ed inclinata in avanti. Può però soltanto talvolta assumere la posizione in piedi ed inclinata in avanti. L'assicurato può spesso eseguire lavori in posizione inginocchiata con flessione delle ginocchia. Può molto spesso stare nella posizione seduta e talvolta in piedi. Può molto spesso camminare oltre i 50 metri, talvolta fare lunghi tragitti e spesso camminare su terreno accidentato. Può molto spesso salire le scale, talvolta anche salire su scale a pioli. Quest'esigibilità concerne unicamente i residui alla colonna cervicale. L'amministrazione sarà più precisa in merito. Per quanto attiene all'indennità per menomazione all'integrità attualmente non vi è il diritto." (Doc. 53) In data 29 agosto 2002 il dott. __________ ha nuovamente visitato l'assicurato, giungendo alla conclusione che egli risulti ancora inabile al lavoro al 50% in qualità di meccanico d'automobili. In tale occasione il medico ha indicato di ritenere opportuno sottoporre l'assicurato, al fine di meglio valutare la situazione della sua colonna cervicale, ad un trattamento dei disturbi presso la Clinica riabilitativa di __________ (cfr. doc. 63). L'assicurato è rimasto in soggiorno stazionario di cura dall'11 novembre 2002 all'11 dicembre 2002 presso la Clinica di riabilitazione di __________ (cfr. doc. 70). In data 10 aprile 2003 il dott. __________ ha redatto una nuova valutazione medica, rilevando che le infiltrazioni articolari praticate durante il soggiorno alla Clinica riabilitativa di __________ hanno notevolmente diminuito i dolori cervicali dell'assicurato (cfr. consid. 2.4.2.). Egli ha poi aggiunto: " Quatre mois se sont écoulés depuis le séjour qu'a effectué RI 1 à __________. J'ignore si dans l'intervalle son état s'est encore amélioré suite à la pour­suite du traitement ambulatoire et médicamenteux dont les médecins réadaptateurs avaient décrit les modalités. Si tel était le cas, un accroissement de la capacité de travail serait envisageable, dans la mesure où pour l'exigibilité, seule la problématique cervicale doit être prise en compte, car au niveau lombaire, le sta­tu quo sine a été rétabli, comme le rappelait                        par ailleurs le Dr. __________ dans son ap­préciation faisant suite à l'examen qu'il avait pratiqué le 11.4.2002. Avant de se prononcer à cet effet, et également sur la question de savoir si une indemnité pour atteinte à l'intégrité est due, je pense qu'il serait très utile que le pa­tient puisse être réexaminé par le médecin d'arrondissement, en obtenant tout d'abord un rapport du médecin traitant décrivant l'évolution. Si le Dr. __________ en ex­prime le souhait, je suis tout à fait d'accord de recevoir RI 1 à __________ si la situation devait s'avérer être stabilisée." (Doc. 81) Il 20 maggio 2003 ha, quindi, avuto luogo la visita medica di chiusura a cura del dott. __________, il quale, posta la diagnosi di cervico-brachialgia a sinistra con associato mal di testa ed esiti dopo distorsione della colonna cervicale dopo tamponamento il 15.4.2001, ha indicato che, come ricordato in precedenza (cfr. consid. 2.4.2.), la degenza alla Clinica riabilitativa di __________ ha migliorato in modo impressionante la situazione dell'assicurato, circostanza che dimostra quindi la presenza di un'artrosi articolare e non di un'instabilità. Per quanto concerne l'esigibilità al lavoro, il medico si è così espresso: " ESIGIBILITA' DEL LAVORO (strettamente per gli esiti dell'infortunio) Gli unici impedimenti per l'attuale attività sono i lavori che vengono eseguiti oltre l'orizzontale con iperestensione della colonna cervicale. Per gli altri lavori, soprattutto in basso, non esistono impedimenti. L'esigibilità di lavoro stabilita l'11.4.2002 è tuttora valida. L'amministrazione sarà più precisa in merito." (Doc. 89) All'opposizione interposta contro la decisione formale del 18 febbraio 2004, con cui l'CO 1CO 1, basandosi sul rapporto di chiusura del dott. __________, ha ritenuto l'assicurato, fatta eccezione per i lavori che vengono eseguiti sopra l'orizzontale con iperestensione della colonna cervicale, pienamente abile al lavoro per gli altri lavori, soprattutto in basso (cfr. doc. 89), il ricorrente ha allegato il certificato medico del 5 marzo 2004 del dott. __________, medico curante esperto in medicina generale, che ha attestato un'inabilità al lavoro al 50% a partire dal 1° marzo 2004, fino a prossimo avviso (cfr. doc. 112 c). In concreto, il rapporto del dott. __________ dell'11 aprile 2002, così come quello del 29 agosto 2002 e del 20 maggio 2003, non contengono contraddizioni e sono confermati da quanto attestato dal dott. __________ in data 27 febbraio 2002 e poi il 10 aprile 2003. D’altra parte, la valutazione fornita dai medici presenta tutti i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché possa essere riconosciuto, ad un apprezzamento medico, piena forza probante (cfr. RJJ 1995 pag. 44; RAMI 1991 U 133, p. 311ss. consid. 1b): in particolare, gli specialisti hanno espresso la loro valutazione in modo chiaro, motivato e convincente, dopo aver proceduto ad un esame approfondito del caso. Lo scrivente Tribunale non vede quindi ragioni che gli impediscano di fare propria la valutazione dell'esigibilità lavorativa espressa dal dott. __________ e, pertanto, di considerare l'assicurato inabile al 50% nella sua precedente attività di meccanico d'automobili e completamente abile al lavoro in attività leggere adeguate (cfr. su quest'ultimo punto il consid. 2.5.3.) 2.5.3.   Con il ricorso l'assicurato ha chiesto che venga tenuto in considerazione il fatto che egli lavora ancora presso il proprio datore di lavoro nella misura del 50%. Egli ritiene che di conseguenza la perdita effettiva da lui subita è maggiore rispetto a quella indennizzata dall'amministrazione mediante una rendita del 14%. Il TCA non può fare propria questa argomentazione per i seguenti motivi. Una delle condizioni necessarie affinché la perdita di guadagno concreta possa essere considerata perdita di guadagno computabile, è quella che l'interessato eserciti un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve ritenere che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua (cfr. RAMI 1991 U130, p. 270ss. consid. 4a). Questa condizione è espressione del principio generale del diritto delle assicurazioni sociali che obbliga l'assicurato ad intraprendere tutto quanto può da lui essere ragionevolmente preteso per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze delle sue affezioni invalidanti (DTF 113 V 28 consid. 4a e riferimenti; cfr. anche DTF 115 V 52 consid. 3d e 114 V 285 consid. 3). Il TFA ha avuto modo di esplicitamente riconfermare tali concetti in una sentenza del 9 maggio 2001 nella causa D., I 147/01: "

b) In una recente sentenza, questo Tribunale ha ribadito che di principio il reddito da invalido va determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca una paga sociale ("Soziallohn"; DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti ivi citati). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso un'attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, tesi Friborgo 1995, pag. 215) " (STFA succitata, consid. 2b). Questi concetti sono ancora stati ribaditi dalla nostra Corte federale, ad esempio, in una sentenza del 22 aprile 2003 nella causa P., U 334/02, consid. 4.1.: " (…). Lorsque l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à la santé ne met pas pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle de l'assuré, ce dernier peut être tenu de quitter son poste de travail, voire d'abandonner son entreprise au profit d'une activité plus lucrative (arrêt A. du 10 décembre 2001, U 74/ 01; RCC 1983 p 246). " Ora, in concreto - così come verrà meglio dimostrato nel prosieguo - il reddito conseguito dal ricorrente nell'ambito della sua attività (ridotta) di meccanico presso il __________ Sagl, non può determinare il reddito da invalido, non potendosi ritenere che, in ossequio alla summenzionata giurisprudenza, l'assicurato sfrutti in maniera completa e ragionevolmente esigibile la sua restante capacità lavorativa. 2.5.4.   Attentamente esaminata la documentazione presente all'inserto, il TCA ritiene assodato che il ricorrente, malgrado le sequele dell'infortunio del 25 aprile 2001, potrebbe esercitare, a tempo pieno e con un rendimento completo, un'attività lucrativa che rispetti gli impedimenti funzionali messi in luce, in particolare, dal dott. __________ (cfr. doc. 53: "l'assicurato è in grado di sollevare e portare pesi di 5-10 Kg molto spesso, spesso pesi di 10-25 Kg e talvolta pesi di 25-45 Kg. I pesi superiori ai 45 Kg possono essere sollevati e portati solo di rado. Può molto spesso sollevare pesi di 5 Kg sopra l'altezza del petto e talvolta pesi oltre i 5 Kg. Attrezzi di media entità possono essere maneggiati molto spesso, talvolta di pesante entità e di rado di entità molto pesante. Può eseguire la rotazione manuale, come per esempio i lavori con il cacciavite. Può lavorare di rado sopra la testa e può molto spesso eseguire la rotazione del tronco ed assumere la posizione seduta ed inclinata in avanti. Può però soltanto talvolta assumere la posizione inginocchiata con flessione delle ginocchia. Può molto spesso stare nella posizione seduta e talvolta in piedi. Può molto spesso camminare oltre i 50 metri, talvolta fare lunghi tragitti e spesso camminare su terreno accidentato. Può molto spesso salire le scale, talvolta anche salire su scale a pioli. Quest'esigibilità concerne unicamente i residui alla colonna cervicale."). D'altro canto, a mente di questa Corte, le opportunità di reperire un'attività che sia conciliabile con i disturbi accusati dall'assicurato nonché con le sue condizioni personali, non devono essere considerate irrealistiche o eccezionali ai sensi della giurisprudenza federale (cfr. RCC 1991, p. 332 consid. 3c). Certo, non possono essere ignorati gli sforzi e gli inconvenienti che la messa a profitto della residua capacità lavorativa comporterà per l'assicurato. Ciò nondimeno, essi non appaiono sproporzionati né inesigibili, ricordato nuovamente che secondo un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali, l'assicurato ha l'obbligo di intraprendere tutto quanto può da lui essere ragionevolmente esatto per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze delle sue affezioni invalidanti. Se, malgrado tale impegno, un'occupazione confacente non è reperibile in concreto, questo è dovuto alla congiuntura del momento, per la quale, considerata la nozione di mercato equilibrato del lavoro, l'assicurazione contro gli infortuni non è tenuta a rispondere (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1995, p. 83). Parimenti estranei all'invalidità sono l'età e la mancanza di formazione dell'interessato, fattori che, di per sé, non possono influire sulla sua determinazione. Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità - ma lo stesso vale anche per l'assicurazione infortuni - non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dal TFA con una sentenza del 9 maggio 2001 nella causa D., I 147/01). 2.5.5.   Per quanto concerne il reddito da valido, sulla scorta dei dati che figurano all'incarto e degli accertamenti svolti dal TCA presso il datore di lavoro, l'assicurato avrebbe guadagnato, nel 2003 (cfr., a questo proposito, DTF 128 V 174 = RAMI 2002 U 467, p. 511ss.), qualora non fosse rimasto vittima dell'infortunio del 25 aprile 2001, un importo di fr. 50'400.--/anno (cfr. doc. 100 e doc. VI). Tale importo, del resto, non è stato contestato dall'assicurato. 2.5.6.   Per quanto riguarda invece il reddito da invalido, il TCA osserva quanto segue. Trattandosi della determinazione del reddito ipotetico da invalido conseguibile da manodopera maschile nel Cantone Ticino in attività leggere e non qualificate, svolte a tempo pieno e con rendimento completo in un mercato del lavoro equilibrato, questo Tribunale, utilizzando dati salariali concreti, ha stabilito, in una sentenza di principio pubblicata in SVR 1996, UV N° 55 p. 183, che il reddito annuo ammonta: per il 1992 fr. 34'000.-- per il 1993 fr. 34'500.-- per il 1994 fr. 35'000.-- per il 1995 fr. 35'000.-- Lo scrivente TCA ha, poi, escluso cambiamenti nella remunerazione e ritenuto, anche per il 1996, l'importo di fr. 35'000.-- (STCA 27 agosto 1996 in re M.). Simile aumento è, poi, stato escluso anche per il 1997 (STCA 18 marzo 1998 in re O.), per il 1998 (STCA 19 giugno 1998 in re M.) e per il 1999 (cfr. STCA 28 gennaio 2000 in re C.). Nel passato, questi parametri sono sempre stati approvati dal TFA, in particolare nella sentenza pubblicata in RAMI 1998 U 292 pag. 223 (= SVR 1998 UV N° 6 p. 15s.). In una sentenza del 27 ottobre 1999 nella causa S., pubblicata in SVR 2000 IV N° 21, il TCA ha riconfermato la propria giurisprudenza, dopo avere constatato che i salari di riferimento sarebbero praticamente identici anche utilizzando i risultati dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari dell'ufficio federale di statistica (cfr. DTF 124 V 324 = Pratique VSI 1999 pag. 51 seg.; Pratique VSI 2000 pag. 84-85) riducendoli, se del caso, conformemente a quanto stabilito dall'Alta Corte (cfr. DTF 124 V 323-324 = Pratique VSI 1999 pag. 55-56; Pratique VSI 2000 pag. 85-86). La giurisprudenza federale relativa alla fissazione del reddito da invalido è stata oggetto di una completa verifica da parte del Tribunale federale delle assicurazioni (cfr., a tale proposito, D. Cattaneo, Novità e tendenze legislative e giurisprudenziali nel campo delle assicurazioni sociali, in RDAT II-2001, p. 593 segg. (p. 602-606)). In una sentenza del 30 giugno 2000 nella causa B. (I 411/98) - pervenuta al TCA il 24 luglio 2000 - l'Alta Corte si è in particolare così espressa riguardo alle conclusioni del suo esame: " (…) 3.- b) Contrariamente all'UAI, l'autorità giudiziaria cantonale ha invece proceduto al prescritto confronto dei redditi. Per quel che riguarda, in particolare, il reddito ipotetico d'invalido, essa, facendo capo alla propria giurisprudenza sviluppata in tema di determinazione del salario di riferimento ai fini del calcolo della capacità di guadagno residua, finora più volte confermata dal Tribunale federale delle assicurazioni, ha ritenuto l'importo di fr. 35'100.‑, che corrispondeva nel 1994 alla retribuzione annua media conseguibile sul mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati non qualificati con problemi di salute in attività leggere adeguate (SVR 1996 UV no. 55 pag. 186 consid. 2.11). Orbene, la questione dei salari medi fondati su dati statistici, cui pure la predetta prassi giudiziaria ticinese si riferisce, è stata oggetto di una recente sentenza del 9 maggio 2000 del Tribunale federale delle assicurazioni nella causa A. (I 482/99), destinata alla pubblicazione. 4.- In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato, in primo luogo, la situazione salariale concreta in cui versa l'assicurato. Qualora i dati economici effettivi difettino per l'inattività di quest'ultimo, possono essere ritenuti, conformemente alla giurisprudenza, i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura i salari medi fondati su dati statistici devono essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e della situazione professionale del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente facendo un uso corretto del potere di apprezzamento che le compete. La Corte ha precisato, al riguardo, come una riduzione complessiva massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito di lavoro. Questa Corte ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che nell'ambito dell'esame della riduzione globale da operare - percentuale che è stimata e deve essere succintamente motivata dall'amministrazione -, il giudice delle assicurazioni sociali non può senza valido motivo sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'amministrazione. (n.d.r., in quella sentenza il TFA ha operato una riduzione del 15% invece del 40% effettuata dai giudici cantonali). 5.- Ora, la prassi della Corte cantonale ticinese, secondo cui il presunto reddito d'invalido realizzabile, su un mercato del lavoro equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in attività confacenti allo stato di salute è valutato senza particolare riferimento alle circostanze specifiche del caso concreto, ma secondo criteri uniformi, non soddisfa le esigenze poste dalla nuova giurisprudenza precitata. In queste condizioni, il giudizio di prima istanza e la decisione amministrativa devono essere annullati, nel senso che gli atti sono rinviati all'Ufficio ricorrente perché, stabilito il tasso d'invalidità fondandosi sulla recente giurisprudenza di questa Corte, statuisca di nuovo sul diritto ai provvedimenti professionali in lite." (STFA succitata). La nostra Corte federale ha pure emesso numerose sentenze in materia d'assicurazione contro gli infortuni. Si tratta di fattispecie in cui questo TCA aveva proceduto a quantificare il reddito da invalido in applicazione della suesposta prassi, a discapito della valutazione operata dall'INSAI sulla base dei dati risultanti dalla documentazione sui posti di lavoro (DPL). La prima di queste pronunzie è stata emanata nella causa INSAI c/ L., U 181/98 e reca la data del 22 maggio 2001. Essa è stata successivamente confermata con i seguenti giudizi: STFA 31 maggio 2001 nella causa INSAI c/ M., U 286/98; 31 maggio 2001 nella causa INSAI c/ M., U 275/98; 31 maggio 2001 nella causa INSAI c/ M., U 279/98; 11 giugno 2001 nella causa INSAI c/ M., U 17/99; 11 giugno 2001 nella causa INSAI c/ S., U 285/98; 19 giugno 2001 nella causa INSAI c/ P., U 271/98; 21 giugno 2001 nella causa R. c/ INSAI, U 349/98; 27 giugno 2001 nella causa INSAI c/ B., U 362/98; 28 giugno 2001 nella causa INSAI c/ C.-D. C., U 18/99; 2 luglio 2001 nella causa INSAI c/ F., U 4/99; 9 luglio 2001 nella causa INSAI c/ M., U 142/99; 10 luglio 2001 nella causa UAI c/ C. e INSAI c/ C., I 442/99 + U 256/99; 18 luglio 2001 nella causa G. c/ INSAI e INSAI c/ G., U 154 + 163/99; 19 luglio 2001 nella causa INSAI c/ T., U 190/99; 27 luglio 2001 nella causa INSAI c/ B., U 252/99; 31 luglio 2001 nella causa G., U 311/99; 5 ottobre 2001 nella causa INSAI c/ B., U 165/00; 5 ottobre 2001 nella causa INSAI c/ I., U 91/00; 10 ottobre 2001 nella causa INSAI c/ C., U 217+225/00; 16 ottobre 2001 nella causa M., U 301/00; 13 febbraio 2002 nella causa INSAI c/ L., U 41/00; 19 febbraio 2002 nella causa INSAI c/ C., U 99/00; 19 febbraio 2002 nella causa INSAI c/ C., U 268/00; 5 marzo 2002 nella causa INSAI c/ CE fu M., U 155/00; 15 marzo 2002 nella causa A. c/ INSAI e INSAI c/ A., U 220 + 238/00; 18 marzo 2002 nella causa INSAI c/ K., U 239/00; 18 marzo 2002 nella causa INSAI c/ P.S., U 235/00; 24 aprile 2002 nella causa INSAI c/ R., U 240/00; 30 aprile 2002 nella causa INSAI c/ P., U 241/00; 8 maggio 2002 nella causa C.-F., U 449/00; 23 maggio 2002 nella causa Winterthur Assicurazioni c/ D., U 234/00). Sostanzialmente, il TFA ha approvato i dati salariali utilizzati dall'INSAI, dopo avere anche verificato, in applicazione della DTF 126 V 75ss., che, nel caso di specie, l'importo ritenuto dall'assicuratore LAINF appariva plausibile alla luce dei dati dedotti dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale di statistica, considerata la possibilità di ridurre il salario statistico fino al limite massimo del 25%: " (…) Ai fini di stabilire le ripercussioni economiche dell'impossibilità, per l'assicurato, di svolgere la precedente attività, le istanze inferiori hanno fatto capo ad un paragone dei redditi, come lo prescrive l'art. 18 cpv. 2 LAINF, già citato. Per quel che riguarda, in particolare, il reddito ipotetico da invalido, i primi giudici, in modifica di quanto stabilito nel provvedimento amministrativo impugnato e prevalendosi della propria giurisprudenza sviluppata in tema di determinazione del salario di riferimento per il calcolo della capacità di guadagno residua, hanno ritenuto l'importo di fr. 35'000.--, che corrispondeva negli anni dal 1994 al 1998 alla retribuzione annua media conseguibile sul mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati non qualificati con problemi di salute in attività leggere adeguate. Orbene, la questione dei salari medi fondati su dati statistici, cui pure la predetta prassi giudiziaria ticinese si riferisce, è stata oggetto di una recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni pubblicata in DTF 126 V 75 segg.

c) In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato. Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

d) Ora, la prassi della Corte cantonale ticinese, secondo cui il presunto reddito d'invalido realizzabile, su un mercato del lavoro equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in attività confacenti allo stato di salute è valutato senza particolare riferimento alle specifiche del caso concreto, ma secondo criteri uniformi, non soddisfa manifestamente le esigenze poste dalla nuova giurisprudenza precitata (nello stesso senso: sentenze 19 aprile 2001 in re P., I 226/00, 31 gennaio 2001 in re R., I 10/00 e 30 giugno 2000 in re B, I 411/98). Il giudizio querelato non può quindi essere tutelato.

e) Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato, l'istituto ricorrente ha compiuto degli accertamenti presso alcune aziende del Cantone Ticino appurando come in attività leggere, che anche l'interessato sarebbe in grado di esercitare dal profilo sanitario, i dipendenti di tali ditte percepissero un reddito annuo medio pari a fr. 42'030.--. Orbene, il Tribunale federale delle assicurazioni può aderire alla valutazione del guadagno ipotetico di invalido operata dall'INSAI. L'importo stabilito appare plausibile alla luce dei dati statistici sulla struttura dei salari editi dal competente Ufficio federale - dati secondo i quali la retribuzione annua media dei lavoratori di sesso maschile attivi in occupazione semplici e ripetitive nel settore privato ammontava, nel 1997, a fr. 54'245.-- (fr. 4'294.-- : 40 x 41,9 x 12 x 100,5%) - quando si consideri come, ai sensi della giurisprudenza in DTF 126 V 75 sopra indicata, le specifiche circostanze del caso concreto siano suscettibili di comportare una riduzione del salario statistico fino, realizzate tutte le premesse, al limite massimo del 25%. 3.- In tali condizioni, ritenuto che il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità (fr. 50'568.-- annui) non è mai stato contestato dalle parti in causa, la decisione amministrativa in lite che riconosce all'opponente il diritto ad una rendita calcolata su un'invalidità del solo 17% merita di essere ristabilita." (STFA 22 maggio 2001 nella causa L. c/ INSAI, p. 4ss.) L'Alta Corte nelle sentenze menzionate non aveva comunque risolto la questione di principio a sapere quale deve essere, in materia di assicurazione contro gli infortuni, il rapporto tra i dati dell'Ufficio federale di statistica (ai quali il TFA fa costantemente riferimento nella giurisprudenza pubblicata, cfr. DTF 124 V 323-324 e DTF 126 V 75) e le DPL (cfr. D. Cattaneo, Novità e tendenze …, p. 604-605). Tale questione è stata invece affrontata in una sentenza del 28 agosto 2003 nella causa C., U 35/00 + U 47/00, pubblicata in DTF 129 V 472ss. (= RAMI 2003 U 494, p. 383ss.), in cui il TFA - dopo avere sottolineato le difficoltà che comporta il volere imporre un ordine di priorità fra dati statistici e DPL, siccome ognuno dei due metodi presenta vantaggi e svantaggi (cfr. DTF 129 V 477, consid. 4.2.1) - ha definito quali sono i presupposti che devono essere soddisfatti affinché il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL: " (…). Weil die Invaliditätsbemessung aufgrund hypothetischer Vergleichseinkommen und unter Berücksichtigung des in Betracht fallenden (ausgeglichenen) allgemeinen Arbeitsmarktes zu erfolgen hat, müssen die DAP auch im konkreten Einzelfall repräsentativ sein. Es genügt daher nicht, wenn lediglich ein einziger oder einige wenige zumutbare Arbeitsplätze angegeben werden, weil es sich dabei sowohl hinsichtlich der Tätigkeit als auch des bezahlten Lohnes um Sonder- oder Ausnahmefälle handeln kann. Unbeachtlich ist, ob der Arbeitsplatz frei oder besetzt ist, weil die Invaliditätsbemessung auf der Fiktion eines ausgeglichenen Arbeitsmarktes beruht (BGE110 V 276 Erw. 4b; AHI 1998 S. 291 Erw. 3b). Wenn die Vorinstanz eine Mindestzahl von fünf zumutbaren Arbeitsplätzen voraussetzt, so erscheint dies in quantitativer Hinsicht in der Regel als genügend. Im Hinblick auf die geforderte Repräsentativität der DAP-Profile und der daraus abgeleiteten Lohnangaben hat der Unfallversicherer im Sinne einer qualitativen Anforderung jedoch, zusätzlich zur Auflage von mindestens fünf DAP-Blättern, Angaben zu machen über die Gesamtzahl der aufgrund der gegebenen Behinderung in Fragekommenden dokumentierten Arbeitsplätze, über den Höchst- und den Tiefstlohn sowie über den Durchschnittslohn der dem jeweils verwendeten Behinderungsprofil entsprechenden Gruppe. Damit wird auch die Überprüfung des Auswahlermessens hinreichend ermöglicht, und zwar in dem Sinne, dass die Kenntnis der dem verwendeten Behinderungsprofil entsprechenden Gesamtzahl behinderungsbedingt in Frage kommender Arbeitsplätze sowie des Höchst-, Tiefst- und Durchschnittslohnes im Bereich des Suchergebnisses eine zuverlässige Beurteilung der von der SUVA verwendeten DAP-Löhne hinsichtlich ihrer Repräsentativität erlaubt. Das rechtliche Gehör ist dadurch zu wahren, dass die SUVA die für die Invaliditätsbemessung im konkreten Fall herangezogenen DAP-Profile mit den erwähnten zusätzlichen Angaben auflegt und die versicherte Person Gelegenheit hat, sich hiezu zu äussern (vgl. Art. 122 lit. a UVV, gültig gewesen bis 31. Dezember 2000 [AS 2000 2913] und Art. 26 Abs. 1 lit. b VwVG, BGE 115 V 297 ff.). Allfällige Einwendungen der versicherten Person bezüglich des Auswahlermessens und der Repräsentativität der DAP-Blätter im Einzelfall sind grundsätzlich im Einspracheverfahren zu erheben, damit sich die SUVA im Einspracheentscheid damit auseinander setzen kann. Ist die SUVA nicht in der Lage, im Einzelfall den erwähnten Anforderungen zu genügen, kann im Bestreitungsfall nicht auf den DAP-Lohnvergleich abgestellt werden; die SUVA hat diesfalls im Einspracheentscheid die Invalidität aufgrund der LSE-Löhne zu ermitteln. Im Beschwerdeverfahren ist es Sache des angerufenen Gerichts, die Rechtskonformität der DAP-Invaliditätsbemessung zu prüfen, gegebenenfalls die Sache an den Versicherer zurückzuweisen oder an Stelle des DAP-Lohnvergleichs einen Tabellenlohnvergleich gestützt auf die LSE vorzunehmen. " (DTF succitata, consid. 4.2.2) Al riguardo, cfr. D. Cattaneo, La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali, in RDAT II-2003, p. 621-623 e in L'autonomia del disabile nel diritto svizzero. Ed. Istituto delle assicurazioni sociali e Helbing & Lichtenhahn, Bellinzona, 2004, pag. 128-131. 2.5.7.   Partendo dalla constatazione che l'applicazione di dati salariali statistici validi per tutta la Svizzera - quali quelli utilizzati dal TFA (cfr., fra le più recenti, STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00 e del 30 aprile 2002 nella causa P., U 241/00) - si rivela essere discriminante per gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, ritenuto che il reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo TCA, in una sentenza del 4 settembre 2000 nella causa R., pubblicata in RDAT I-2001, p. 250ss. e in SVR 2001 IV n. 35 - successivamente confermata in più di un'occasione (cfr., ad esempio, STCA del 17 aprile 2001 nella causa B. e del 22 maggio 2001 nella causa M.) - sentito preliminarmente il parere dell'allora direttore dell'Ufficio federale di statistica, dottor __________, ha così precisato la propria giurisprudenza: " In data 26 luglio 2000 il Presidente del TCA ha inviato al dottor ____________________, direttore dell'Ufficio federale di statistica, uno scritto del seguente tenore: "(…) Il Tribunale federale delle assicurazioni in una recente, chiara giurisprudenza prescrive di fondarsi, in molti casi, sulle vostre inchieste allorché dobbiamo determinare il reddito da invalido ancora conseguibile da lavoratori non qualificati con problemi di salute, che sono abili al lavoro soltanto in attività leggere adeguate. Al riguardo vengono in particolare utilizzati i salari fissati nella tabella TA1 (ad esempio fr. 4294.-- nel 1996, cfr. "L'enquête suisse sur la structure des salaires 1996" pag. 17, e per la giurisprudenza, Pratique VSI 2000 pag. 85). Al fine di applicare la giurisprudenza federale, in modo corretto, nel Cantone Ticino (considerato che l'altro termine di paragone per fissare il grado di invalidità è sostanzialmente il salario conseguito nel nostro Cantone dall'assicurato prima dell'insorgenza del danno alla salute), mi occorre sapere:

-   possiamo utilizzare il valore statistico medio (ad es. fr. 4294.-- nel 1996) così come è anche per il Cantone Ticino? Per quale motivo?

-   In caso di risposta negativa: Perché no? Quale coefficiente di riduzione occorre applicare, al salario citato, per adattarlo alla situazione del nostro Cantone? (…)" (cfr. doc. Vbis) Il dottor __________ ha così risposto in data 14 agosto 2000: " (…) Benché il campione dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari sia definito per poter disporre di risultati rappresentativi a livello nazionale, è possibile ottenere anche una serie d'indicatori salariali per singole entità regionali, beninteso nel rispetto dei criteri di validità e di qualità statistiche ed evidentemente ad un livello di aggregazione superiore. I valori dell'indagine sulla struttura dei salari del 1996 che Lei cita nella sua lettera possono dunque essere utilizzati legittimamente, dal punto di vista statistico, per il Cantone Ticino. In allegato Le invio tre tabelle relative ai salari mediani per l'anno 1998 (ultimi risultati disponibili), ripartiti in base al sesso e al livello di qualificazione richiesto dal posto occupato. I valori specifici per il Cantone Ticino sono i seguenti:

-   Nel 1998 (settore pubblico e settore privato), il salario lordo mediano per un uomo esercitante attività semplici e ripetitive (livello 4) era di 3'813.-- franchi al mese (cfr. tabella TA13).

-   È ancora possibile precisare che il 50% dei lavoratori dipendenti di questa stessa categoria guadagnava fra 3060 e 4704 franchi. Considerando unicamente il settore privato, il salario mediano (sempre per la stessa categoria di lavoratore dipendente) era di 3'611 franchi (cfr. TA 14). A titolo di confronto Le invio anche la tabella TA1 relativa ai salari mediani della Svizzera (settore privato), ripartiti stavolta per settore economico (…)" (cfr. doc. Vbis) Al fine di non discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale ritiene che nell'applicazione dei dati statistici occorre utilizzare la tabella che riflette i salari versati nella nostra regione. Se si ignorasse questo aspetto, sostenendo per ipotesi che siccome la LAINF è una legge federale occorre riferirsi ad un unico dato salariale statistico valido per tutto il paese (ad esempio fr. 4628.-- nel 1998 per un uomo, cfr. TA1; DTF 124 V 323; Pratique VSI 2000 pag. 85), si finirebbe per utilizzare dati salariali irrealistici ed in definitiva giungere ad un risultato che non garantisce l'uguaglianza di trattamento (cfr. DTF 126 V 36; DTF 126 V 48; STFA del 22 maggio 2000 nella causa I. (I 312/99); DTF 126 I 76). Del resto, il TFA, nella sua giurisprudenza, ha per lungo tempo giustamente e regolarmente tenuto conto dei salari vigenti nel Cantone in cui opera l'assicurato (cfr. RCC 1989 pag. 485 "du Canton concerné"; sentenza del 26 agosto 1998 nella causa K.W. citata in SVR 1996 UV Nr. 55 pag. 185: "Im Wohnsitz Kanton des Beschwerdegegners (Thurgau)". Nella sentenza pubblicata in SVR 2000 IV Nr. 21, il TCA ha al riguardo precisato: " La necessità di adattare i salari medi nazionali alla situazione del Ticino risulta peraltro implicitamente nella risposta del Consiglio di Stato del 28 settembre 1999 ad una interrogazione dell'On. Ricciardi del 14 agosto 1999 «Bassi salari e reddito famigliare» con la quale chiedeva di pubblicare, dati disponibili per documentare la situazione relativa al reddito e alle condizioni  sociali della famiglie in Ticino, nonché di presentare i dati aggiornati sui livelli salariali nel nostro Cantone: «(…) Su scala federale la statistica ufficiale fornisce diversi dati che permettono di conoscere l'evoluzione e la struttura dei salari in Svizzera. A livello regionale, le informazioni di cui si dispone sono molto ridotte e riguardano unicamente la struttura dei salari, i cui dati vengono rilevati ogni due anni. Si ricorda al lettore che nel 1994 la statistica è stata sottoposta a profonda revisione, e per quell'anno, eccezionalmente. Il Ticino ha potuto disporre di informazioni supplementari. Il calcolo dei dati regionali (grandi regioni) si basa tuttavia sullo schema di ponderazione dell'economia svizzera, schema che, come noto, presenta diversità anche importanti rispetto al Ticino. Non si è certi tuttavia in che misura questo accorgimento provochi delle distorsioni nei dati pubblicati. Per i prossimi anni è inoltre probabile che l'UST, ritenuta l'importanza della tematica in questione, riesca a mettere a disposizione delle regioni un numero più elevato di informazioni. Per il Ticino si tratterebbe in questo caso di applicare ai dati lo schema di ponderazione della struttura economica cantonale»" Va pure ricordato che, secondo il TFA, occorre prendere in considerazione il salario, risultante dalla tabella, di un uomo, se si tratta di un assicurato, e di una donna se si tratta di un'assicurata (cfr. Pratique VSI 2000 pag. 84-85): " Dans ce cas, en raison des inégalités de salaires entre les deux sexes révélées par les statistiques, il faut se référer, pour les femmes, aux salaires des femmes et, pour les hommes, aux salaires des hommes. Il n'est pas question de se baser sur une valeur moyenne entre les salaires des femmes et des hommes. (…)" (STCA succitata - la sottolineatura è del redattore). In una sentenza del 5 giugno 2003 nella causa B. (inc. n. 35.2003.6), il TCA ha inoltre sottolineato come il TFA, che ha posto il principio della priorità dei dati statistici nazionali rispetto a quelli regionali - in alcune sue pronunzie ha confermato il reddito da invalido fissato sulla base di valori regionali. Ad esempio, in una sentenza del 10 agosto 2001 nella causa R., I 474/00 - sentenza che è poi stata ripresa in più di un giudizio federale (cfr., per es., la STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid. 4c, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174s.) - il TFA ha considerato non censurabile l'applicazione dei dati relativi alla regione "Svizzera orientale" (TA 13), siccome più favorevoli all'assicurata rispetto al dato nazionale (cfr. consid. 3c/aa: "Obwohl das Eidgenössische Versicherungsgericht grundsätzlich die gesamtschweizerischen Werte heranzieht, ist vorliegend auch nicht zu kritisieren, dass der Berechnung zu Gunsten der Beschwerdeführerin die tieferen Werte der Region Ostschweiz (TA 13) zu Grunde gelegt worden sind"). Parimenti, nelle sentenze del 30 novembre 2001 nella causa R., I 226/01 e del 20 novembre 2002 nella causa D., I 764/01, l'Alta Corte ha valutato il reddito da invalido facendo capo al valore afferente al Cantone Ticino, rispettivamente, alla regione lemanica. In una sentenza del 13 giugno 2003 nella causa M., U 236/01, consid. 4.3.2, il TFA ha ribadito che esso "… non esclude di principio l'applicazione dei valori regionali, desumibili dalle tabelle TA14 (recte: TA13, n.d.r.) - (…) - segnatamente laddove questi appaiono maggiormente favorevoli per l'assicurato (cfr. sentenza del 10 agosto 2001 in re R., I 474/00, consid. 3c/aa)". In un'altra sentenza, datata sempre 13 giugno 2003, la nostra Massima Istanza ha ricordato segnatamente che, citiamo: "… le circostanze del caso concreto determinano quale sia la tabella da applicare nel caso esaminato. È pertanto ammissibile ad esempio applicare la tabella TA7, che indica i valori per una determinata attività, se così facendo è possibile determinare in maniera più precisa il reddito da invalido (in proposito si veda anche consid. 4c non pubblicato in DTF 128 V 174). Questa Corte, infine, ha pure ritenuto non criticabile applicare la tabella TA13, che riferisce dei salari in relazione alle grandi regioni (sentenza del 10 agosto 2001 in re R. consid. 3c/aa, I 474/00, del 27 marzo 2000 in re P. consid. 3c, I 218/99, del 28 aprile 1999 in re T. consid. 4c, I 446/98)" (STFA del 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01, consid. 4.4.). Il TFA ha ancora ribadito questi concetti in due sentenze, del 26 agosto 2004 nella causa C., I 355/03, consid. 7.4. e del 20 aprile 2004 nella causa K., I 871/02, consid. 6.3.. Su questi argomenti, cfr. D. Cattaneo, La promozione dell'autonomia …, in RDAT II-2003, p. 618-621 e in L'autonomia del disabile nel diritto svizzero. Ed. Istituto delle assicurazioni sociali e Helbing & Lichtenhahn, Bellinzona, 2004, pag. 124-128. Pertanto quanto allegato dall'CO 1 nella risposta di causa, relativamente al fatto che il TFA farebbe capo unicamente ai dati statistici federali ad esclusione di quelli regionali (cfr. doc. III), non corrisponde al vero. 2.5.8.   Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato, l'assicuratore LAINF ha compiuto in sede amministrativa degli accertamenti presso alcune aziende ticinesi. Dai medesimi risulta che nelle attività leggere che l'assicurato sarebbe in grado di esercitare, e meglio bobinatore presso la __________ SA di __________, cassiere di negozio doit presso __________ di __________, venditore presso __________ SA di __________, custode presso __________ SA di __________, serviceman presso __________ SA di __________, i dipendenti di tali ditte percepivano in media, nel 2003, un reddito annuo pari a fr. 43'829.40.-- (cfr. doc. 100). Alla luce della giurisprudenza di cui alla DTF 129 V 472ss., le cinque DPL prodotte in causa sono numericamente sufficienti. Nondimeno, con riferimento all'esigenza di rappresentatività della DPL e dei dati salariali ad essa connessi, l'assicuratore infortuni convenuto ha omesso di fornire informazioni sul numero globale dei posti di lavoro che entrano in linea di conto alla luce degli impedimenti presentati dall'assicurato, sul salario massimo e minimo, così come sul salario medio. Di conseguenza, nel caso di specie, le DPL dell'CO 1 non possono essere utilizzate per determinare il reddito da invalido (cfr. ad esempio, in questo senso, RAMI 2004 pag. 284, STFA del 31 ottobre 2003 nella causa A., U 15/02, consid. 4.2; STFA del 26 febbraio 2004 nella causa Schweizerische Unfallversicherungsanstalt c/ M., U 208/02, consid. 3.1. oltre a numerose altre sentenze pubblicate nel sito internet dell'Alta Corte). 2.5.9.   In concreto, in ossequio alla più recente giurisprudenza federale, occorre dunque, in assenza di dati salariali concreti, basarsi sui valori statistici e, concretamente, sull'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2002 (l'ultima edizione disponibile), edita dall'Ufficio federale di statistica. Conformemente alla prassi di questa Corte, secondo cui la priorità deve essere attribuita ai valori statistici regionali (rispetto a quelli raccolti a livello nazionale, cfr. consid. 2.5.7.), tornano applicabili i dati afferenti al Ticino contenuti nella tabella TA13. Orbene - utilizzando i dati forniti dalla succitata tabella elaborata dall'Ufficio federale di statistica - il ricorrente, svolgendo nel 2002 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato ticinese (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'098.--. Riportando questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 8-2004, p. 94), esso ammonta a fr. 4'272.16 mensili oppure a fr. 51'265.92 per l'intero anno (fr. 4'272.16 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a). Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali (" Nominallohnindex "

- tab. B 10.3, pubblicata in La Vie économique, 11-2004, p. 87; cfr. DTF 126 V 81 consid. 7a) - si ottiene, per il 2003, un reddito annuo di fr. 51'928.95. In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc). L'importo ritenuto dall'assicuratore LAINF convenuto a titolo di reddito da invalido, 43'829.40.-- (cfr. doc. 100), è inferiore del 15.60% rispetto al dato che è scaturito dall'applicazione della tabella TA13. Il TCA concorda con tale quantificazione (in questo contesto cfr. DTF 126 V 75 e SVR 2002 IV 19, p. 57ss.). Del resto, il TFA, in una sentenza del 6 gennaio 2004 nella causa L., U 107/03, ha ammesso una deduzione globale del 10%, trattandosi di un assicurato frontaliere, nato nel 1945, che, a causa del danno infortunistico all'occhio sinistro, era stato giudicato in grado di svolgere a tempo pieno professioni sostitutive non necessitanti di una vista stereoscopica. La stessa Corte federale, in una pronunzia del 21 ottobre 2003 nella causa M., U 102/00, ha operato una decurtazione del 15%, trattandosi di un ventinovenne frontaliere che, in ragione del danno infortunistico, presentava degli impedimenti anche nell'esercizio di un'attività adeguata e necessitava di introdurre frequenti pause nell'arco della giornata lavorativa. Da parte sua, il TCA, in una sentenza del 4 settembre 2003 nella causa P., inc. n. 35.2003.21, cresciuta in giudicato, ha operato una riduzione del 20% sul reddito da invalido, trattandosi di una ballerina di night-club - di nazionalità straniera e completamente priva di esperienza sul mercato del lavoro svizzero, perlomeno su quello "ordinario" - che presentava una capacità lavorativa limitata al 70% anche in attività confacenti alle sue condizioni di salute. In conclusione, il grado di invalidità dell'insorgente - determinato confrontando i fr. 43'829.40.-- al reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto l’infortunio, e cioè fr. 50'400.-- (cfr. consid. 2.5.5.) - risulta essere del 13.04%. L'assicuratore convenuto, pur essendo giunto al medesimo risultato del 13.04%, ha poi arrotondato tale percentuale al 14% (cfr. doc. 104). Al riguardo, occorre rilevare che secondo la giurisprudenza di cui alla STFA del 19 dicembre 2003 nella causa R., U 27/02, consid. 3.2. = DTF 130 V 121, consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41, l'assicuratore LAINF non avrebbe dovuto arrotondare per eccesso la percentuale citata, bensì per difetto, giungendo al risultato di una rendita di invalidità del 13% (cfr. anche SVR 2004 UV Nr. 12 pag. 44, in cui il TFA ha stabilito che la giurisprudenza appena menzionata, secondo la quale il risultato aritmeticamente esatto del grado di invalidità va arrotondato per eccesso o per difetto alla prossima cifra espressa in percentuale intera secondo le regole applicabili in matematica, è applicabile immediatamente, nel senso che essa si estende a decisioni contestate che, dal punto di vista temporale, sono state emanate prima della pubblicazione della sentenza in questione). Il TCA potrebbe quindi, in linea di principio, riformare la decisione a svantaggio del ricorrente, dopo avergli dato la possibilità di prendere posizione in merito e averlo reso attento sulla possibilità di ritirare il ricorso (cfr. art. 11b della Legge di procedura per le causa davanti al TCA; art. 61 cpv. 1 lett. d LPGA; DTF 122 V 166). Questa Corte, tuttavia, considerate le circostanze dell'evenienza concreta, rinuncia ad effettuare una reformatio in pejus, visto che si tratta unicamente di una facoltà (cfr. STFA del 23 giugno 2003 nella causa A., U 192/02; STFA del 22 aprile 2003 nella causa P., U 334/02; STFA del 2 giugno 2003 nella causa Service de l'emploi du canton VD c/ G., C 119/02; STFA del 17 giugno 2003 nella causa R., H 313/01; DTF 119 V 249) e che, del resto, la medesima non è neppure stata sollecitata dall'assicuratore infortuni. Nella misura in cui l'assicuratore convenuto ha riconosciuto all'assicurato una rendita di invalidità del 14%, il ricorso da lui interposto va respinto. Per questi motivi dichiara e pronuncia 1.-   Il ricorso è respinto . 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. terzi implicati Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                           Il segretario Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti