Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.35.2004.29
dc/gm
Lugano
24 maggio 2004
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
visto il ricorso del 29 aprile 2004 interposto da
RICO1
contro
la decisione del 12 gennaio 2004 emanata da
CON1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
letti ed esaminati gli atti;
richiamata l'ordinanza 10 maggio 2004 con cui il Tribunale ha sospeso la causa (cfr. Doc. VI);
visto lo scritto 19 maggio 2004 del patrocinatore dell'assicurata del seguente tenore:
" Con riferimento allo scritto 11.05.2004 con il quale la CON1 (qui prodotto) riconosce pienamente l'errore commesso, e procede al versamento dell'importo degli arretrati come richiesta dalla ricorrente, Vi comunico di ritirare il ricorso presentato il 29.04.2004 divenuto privo d'oggetto per acquiescenza di controparte." (cfr. doc. VIII e VIII1/2)
rilevato che la causa è divenuta di conseguenza priva di oggetto;
viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;
decreta1. la causa èstralciata dai ruoli;
2. non si prelevano né tasse né spese;
§ la CON1 verserà alla parte ricorrentefr. 1'000 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili;
3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele Cattaneo