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35.2004.24

assicurato, colpito alla fronte con il tacco di uno stivale, riporta un trauma carnico semplice. Diritto alle prestazioni dichiarato estinto trascorsi circa 3 anni dal sinistro, poiché sintomatologia non oggettivabile e disturbi psichici non in nesso di causalità adeguata con l'infortunio

Ticino · 2004-01-19 · Italiano TI
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assicurato, colpito alla fronte con il tacco di uno stivale, riporta un trauma carnico semplice. Diritto alle prestazioni dichiarato estinto trascorsi circa 3 anni dal sinistro, poiché sintomatologia non oggettivabile e disturbi psichici non in nesso di causalità adeguata con l'infortunio

Erwägungen (1 Absätze)

E. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser,

Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS

2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.6.   Per accertare l'esistenza di un nesso di causalità adeguata

tra disturbi psichici e infortunio, la giurisprudenza ha sviluppato dei

criteri oggettivi (DTF 123 V 104 consid. 3e, 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss. consid.

4-6). Il TFA ha in particolare classificato gli infortuni, a seconda della

dinamica, nella categoria degli eventi insignificanti o leggeri, in quella degli

eventi gravi e in quella di grado medio.

2.6.1.   Nei casi di

infortunio insignificante (l'assicurato per esempio ha leggermente battuto la

testa o si è slogato il piede) o leggero (egli ha fatto una caduta o scivolata

banale) l'esistenza di un nesso di causalità adeguata può di regola essere

negata a priori. Secondo l'esperienza della vita e ritenute le cognizioni

acquisite in materia di medicina degli infortuni, può in effetti essere

ammesso, senza dover procedere ad accertamenti psichici particolari, che un

infortunio insignificante o leggero non sia di natura tale da provocare

un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica.

2.6.2.   Se

l'assicurato è rimasto vittima di un infortunio grave, l'esistenza del nesso di

causalità adeguata fra l'evento e successiva incapacità lucrativa dovuta a

disturbi psichici deve di regola essere riconosciuta. Secondo il corso

ordinario delle cose e l'esperienza della vita, gli infortuni gravi sono in

effetti idonei a provocare danni invalidanti alla salute psichica.

2.6.3.   Sono

considerati infortuni di grado medio tutti gli eventi che non possono essere

classificati nelle due predette categorie.

La

questione a sapere se tra simile infortunio e incapacità lavorativa e di

guadagno di origine psichica esista un rapporto di causalità adeguata non può

essere risolta con solo riferimento all'evento stesso. Occorre piuttosto tener

conto, da un profilo oggettivo, di tutte le circostanze che sono strettamente

connesse con l'infortunio o che risultano essere un effetto diretto o indiretto

dell'evento assicurato. Esse possono servire da criterio di apprezzamento nella

misura in cui secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita

sono tali da provocare o aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità lavorativa

e di guadagno di origine psichica. I criteri di maggior rilievo sono:

-  le

circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare

spettacolarità dell'infortunio;

-  la

gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la

loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;

-  la

durata eccezionalmente lunga della cura medica;

-  i

disturbi somatici persistenti;

-  la

cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

-  il

decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;

-  il

grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.

2.6.4.   Non in ogni

caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti.

La

presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso

di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della

categoria degli eventi gravi. Inoltre un solo criterio può, in tutta la

categoria degli infortuni di grado medio, essere sufficiente se riveste

un'importanza particolare o decisiva.

Nel caso

in cui nessuno dei criteri di rilievo riveste un'importanza particolare o

decisiva, occorrerà invece riferirsi a più criteri. Ciò vale tanto più quanto

meno grave sia l'infortunio in questione (cfr. DTF 115 V 140s., consid. 6c/aa e

bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p.

53ss. consid. 4a).

2.7.   Anche in

materia d’infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale,

vige una particolare giurisprudenza relativa alla questione della causalità.

Nella

giurisprudenza applicabile sino all’emanazione della sentenza di principio 4

febbraio 1991 in re S., pubblicata in DTF 117 V 359ss. e RAMI 1991 U 121, p.

95ss., il TFA (pur ammettendo la causalità naturale, ad esempio per la presenza

di disturbi psichici cfr. SZS 1986 pag. 84 seg.) considerava che in assenza di

deficit neurologici e d’alterazioni visibili attraverso radiografie, delle

lesioni neuropsichiche non erano, in generale, atte a provocare dei disturbi

evolutivi di natura patologica, di modo che - trattandosi d’infortuni del tipo

“colpo di frusta” alla colonna cervicale - senza prova di deficit funzionale

organico e senza alterazioni radiologicamente oggettivabili, l’esistenza di una

relazione di causalità adeguata veniva negata, facendo difetto dei postumi

durevoli derivanti da un infortunio di quel tipo (DTF 117 V 359 consid. 5c).

Con la

DTF 117 V 359, il TFA ha definito il quadro clinico tipico di una lesione del

tipo “colpo di frusta”. In presenza di un tale quadro, si può, di regola,

ammettere l’esistenza di una relazione di causalità naturale fra l’infortunio e

la susseguente incapacità lavorativa, rispettivamente lucrativa. Questo quadro

clinico é caratterizzato da disturbi multipli, quali diffusi mal di testa,

vomito, vertigini, disturbi della concentrazione e della memoria, facile stanchevolezza,

disturbi visivi, irritabilità, labilità affettiva, depressione, cambiamento

della personalità, ecc.. Tale giurisprudenza é stata ulteriormente confermata

(DTF 119 V 334; DTF 122 V 415 = SVR 1997 UV 85, p. 309ss.; DTF 123 V 98 = SVR

1997 UV 96, p. 349ss.; cfr., inoltre, gli estratti pubblicati in RAMI 1995 U

221, p. 109ss.).

Nella

sentenza citata l'Alta Corte ha ricordato che, secondo le ultime pubblicazioni

scientifiche, in caso di “colpo di frusta” alla colonna cervicale, dei deficit

funzionali molto diversi possono apparire a distanza di anni, anche senza uno

stato patologico oggettivabile. Il fatto che in molti casi i disturbi tipici

del “colpo di frusta” non siano oggettivabili con gli attuali mezzi tecnici

(RX, TAC, EEG) non deve indurre a qualificarli di puri disturbi soggettivi e,

pertanto, a negare ogni rilevanza nell’ambito dell’assicurazione contro gli

infortuni.

Il TFA ha

considerato - modificando così la sua giurisprudenza anteriore - che un

infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale é, secondo il

corso ordinario delle cose e l’esperienza della vita, suscettibile di provocare

un’incapacità lavorativa o di guadagno, anche se la natura organica dei deficit

funzionali non é stata dimostrata. Ne ha pure dedotto che, per decidere circa

l’adeguatezza della relazione di causalità, non é determinante sapere se, da un

profilo medico, i disturbi consecutivi al “colpo di frusta” devono essere

qualificati piuttosto di natura fisica che psichica, nella misura in cui una

tale distinzione, in certi casi, potrebbe essere la causa di notevoli

difficoltà d’apprezzamento, vista la complessità e la varietà del quadro

clinico.

L'Alta

Corte ha, peraltro, stabilito che la sua vecchia prassi non avrebbe più potuto

essere mantenuta, in quanto, per valutare il carattere adeguato del nesso

causale, essa si basava esclusivamente sulle lesioni riportate a seguito

dell’infortunio, quando, in ossequio alla giurisprudenza elaborata in materia

di turbe psichiche, la medesima questione dev’essere apprezzata riferendosi

all’evento infortunistico ed alle circostanze concomitanti ad esso. La

particolare natura delle lesioni subite costituisce, in questo ambito, soltanto

uno dei criteri che devono essere presi in considerazione.

Se ne

deduce che, trattandosi di un infortunio del tipo “colpo di frusta” alla

colonna cervicale, senza prova di un deficit funzionale oggettivo, la questione

della causalità adeguata deve essere valutata basandosi sull’evento

infortunistico nonché sull’insieme delle circostanze che, da un punto di vista

oggettivo, sono strettamente connesse con lo stesso o che risultano essere un

effetto diretto o indiretto dell'evento assicurato, di modo che, secondo il

corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita, sono atte a provocare o

aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità lavorativa o di guadagno.

Posto

che, tanto in caso di turbe psichiche consecutive ad infortunio quanto in caso

di disturbi provocati da un “colpo di frusta” alla colonna cervicale, ci si

trova confrontati a deficit che non é possibile oggettivare da un profilo

organico, il TFA ha precisato che, per valutare l’adeguatezza del nesso di

causalità fra un infortunio ed un’incapacità al lavoro o lucrativa consecutiva

ad un “colpo di frusta” alla colonna cervicale, conviene applicare, per

analogia, il metodo elaborato per le turbe psichiche. La Corte federale ha, in

effetti, statuito che, dal momento in cui la causalità adeguata é stata ammessa

in caso d’incapacità al lavoro o di guadagno d’origine psichica anche in

assenza di lesione organica oggettivabile, sarebbe contrario al principio

dell’uguaglianza di trattamento fra gli assicurati esigere la prova di una tale

lesione in caso d’infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale

(DTF 117 V 359, consid. 5d/bb).

Un

discorso analogo, è stato sviluppato in relazione ai traumi cranio-cerebrali,

allorquando le lesioni

non possono essere

sufficientemente dimostrate da un profilo organico (cfr. DTF 117 V 382s. consid.

4b; cfr., pure, S. Leuzinger, Versicherungsrechtliche

Kriterien bei psychischen Unfallfolgen - zur Leistungspflicht im Rahmen der

obligatorischen Unfallversicherung, in P. Zangger/ D. Erb Egli (Hrsg.),

Die verunfallte Psyche, Zurigo 1999, p. 90).

2.8.   Alla luce dei principi evocati al precedente considerando -

qualora ci si trovi confrontati a dei sintomi sprovvisti di sostrato organico

oggettivabile - è necessario, dapprima, chiedersi se, tenuto conto della

dinamica dell’infortunio e dei disturbi diagnosticati, si è o meno in presenza

di un infortunio del tipo "colpo di frusta" alla colonna cervicale:

"

Das

Vorliegen eines Schleudertraumas wie seine Folgen müssen somit durch

zuverlässige ärztliche Angaben gesichert sein. Trifft dies zu und ist die

natürliche Kausalität - aufgrund fachärztlicher Feststellungen in einem

konkreten Fall - unbestritten, so kann der natürliche Kausalzusammenhang ebenso

aus rechtlicher Sicht als erstellt gelten, ohne dass ausführliche Darlegungen

zur Beweiswürdigung nötig wären (BGE 119 V 340 E. 2b/aa)."

(DTF

122 V 415 = SVR 1997 UV 85, p. 309ss.)

L’esistenza di un infortunio del tipo “colpo di frusta” così come

delle sue conseguenze, presuppone, dunque, delle attendibili certificazioni medico-specialistiche

(cfr. RAMI 2000 U 395, p. 316ss. consid. 3 = SVR 2001 UV 1, p. 1ss.; DTF 122 V

415 = SVR 1997 UV 85, p. 309ss.; DTF 119 V 340 consid. 2b/aa; STFA del 12

maggio 2000 nella causa B., consid. 4b/bb, U 404/99

;

cfr., pure, U. Meyer-Blaser, op. cit., p. 104).

Per

costante giurisprudenza, decisivo dev’essere ritenuto l’apprezzamento

diagnostico espresso da uno specialista in neurologia, oltre, beninteso, la

presenza del quadro tipico dei disturbi, contraddistinto da un’accumulazione di

disturbi (P. Gomm, Kausalität in der Unfallversicherung, Plädoyer 3/97, p. 29;

J. Senn, Das “Schleudertrauma” der Halswirbelsäule - Bemerkungen zum Stand der Diskussion,

SZS 4/1996, p. 322; cfr., pure, sentenza 10.8.1998 del TA del Canton Lucerna,

pubblicata in Plädoyer 5/98, p. 80ss.).

Se

l’esistenza del nesso di causalità naturale è stata ammessa, è ancora

necessario pronunciarsi sulla questione riguardante il rapporto di causalità

adeguata, questione che dev’essere valutata secondo il metodo elaborato per le

turbe psichiche (DTF 115 V 138 consid. 6):

"

Entgegen

der Auffassung des kantonalen Gerichts besteht kein Anlass, bei medizinisch

zwar angenommenem, jedoch nicht (hinreichend) organisch nachweisbarem

natürlichem Kausalzusammenhang zwischen einem Unfall mit Schleudertrauma der

HWS und andauernden Beschwerden, welche die Arbeits- und Erwerbsfähigkeit

einschränken, von einer Prüfung der Adequanz abzusehen, welche grundsätzlich

bei sämtlichen Gesundheitsschädigungen, die aus ärztlicher Sicht mit

überwiegender Wahrscheinlichkeit als natürliche Unfallfolgen gelten können,

Platz zu greifen hat (BGE 121 V 49 E. 3a mit Hinweisen; MAURER, a.a.O., S. 460;

MEYER-BLASER, a.a..O., S. 82)."

(DTF 122

V 417 = SVR 1997 UV 85, p. 310)

2.9.   Volendo

sintetizzare quanto esposto ai precedenti considerandi - si tratta, in primo

luogo, di valutare se l'interessato è rimasto vittima di un trauma

d'accelerazione alla colonna cervicale, di un trauma equivalente (cfr. SVR 1995

UV 23, p. 67 consid. 2) oppure di un trauma cranio-cerebrale

(cfr. DTF 117 V 382 consid. 4).

Se ciò

dovesse essere il caso, per gli infortuni di grado medio, è necessario

applicare i criteri elencati dalla giurisprudenza di cui alla DTF 117 V 366 consid.

6a e 382 consid. 4b. In caso contrario, la valutazione dell'adeguatezza del

nesso causale va operata, trattandosi sempre degli infortuni di grado medio,

secondo i fattori elaborati dal TFA nella DTF 115 V 140 consid. c/aa (cfr. RAMI

2000 U 395, p. 316ss. consid. 3 = SVR 2001 UV 1, p. 1ss.).

A

differenza degli infortuni che hanno comportato un trauma d'accelerazione al

rachide cervicale, per l'apprezzamento della causalità adeguata, in caso di

disturbi psicogeni, bisogna differenziare le componenti psichiche da quelle

somatiche, giacché solo queste ultime vanno considerate.

Deve

ancora essere aggiunto che l'applicabilità della giurisprudenza federale in

materia di causalità adeguata in caso di trauma d'accelerazione alla colonna

cervicale, giusta la quale è irrilevante determinare se i disturbi accusati

dall'assicurato siano di natura organica e/o psichica (cfr. DTF 117 V 363 consid.

5d/aa), presuppone che questi disturbi siano a tal punto

intrecciati fra loro che "eine Differenzierung angesichts des komplexen

und vierschichtigen Beschwerdebildes in heiklen Fällen gelegentlich grosse

Schwierigkeiten bereitet" (DTF 117 V 363 consid.

5d/aa).

Per applicare questa prassi è dunque necessario che i disturbi psichici siano

stati provocati dall'infortunio e che unitamente ai disturbi somatici,

anch'essi di natura traumatica, formino un complesso

di disturbi psicosomatici

difficilmente differenziabili

(cfr. SVR 2001 UV 13, p.

47ss. =

RAMI 2000 U 397,

p. 327ss.

).

Per

contro, il tema dell'esistenza del nesso di causalità adeguata va affrontato

alla luce dei principi applicabili nel caso di evoluzione psichica abnorme

conseguente ad infortunio (DTF 115 V 133) - e, quindi, non alla luce dei

criteri che sono stati sviluppati in materia di colpo di frusta alla colonna

cervicale (cfr. DTF 117 V 359) - quando le menomazioni rientranti nel quadro

tipico dei postumi di un “colpo di frusta” alla colonna cervicale, ancorché, in

parte accertate, sono relegate in secondo piano rispetto a marcate turbe

psichiche, in relazione con l'evento assicurato (cfr.

RAMI 2000 U 397, p. 327ss.,

DTF 123 V 98ss. = SVR 1997 UV 96, p. 349ss.; STFA del 17 marzo 1995

nella causa Z., STFA del 6 gennaio 1995 pubblicata parz. in RAMI 1995 U

221, p. 117; STFA 9 settembre 1994 pubblicata parz. in RAMI 1995 U 221,

p. 115; G. Scartazzini "Considérations sur dix ans de développement en matière

de causalité dans les assurances sociales", in Mélanges en l'honneur

de J. L. Duc, Ed. IRAL Losanna 2001, p. 239seg. (270 nota 75)).

In una

sentenza del 18 giugno 2002 nella causa W., U 164/01, consid. 3a e b,

parzialmente pubblicata in RAMI 2002 U 465, p. 437ss., la Corte federale ha

ulteriormente precisato la propria prassi.

Essa ha,

in effetti, stabilito che l'esame della causalità adeguata può essere

effettuato sulla base dei principi applicabili nel caso di evoluzione psichica

abnorme conseguente ad infortunio, conformemente a quanto sancito dalla DTF 123

V 99 consid. 2a, soltanto se la problematica psichica predomina in maniera

chiara già immediatamente dopo l'incidente, ritenuto che, in caso contrario,

un'ulteriore applicazione di tale giurisprudenza in un momento successivo si

giustifica solo se, nel corso dell'intera evoluzione - dall'infortunio fino al

momento determinante per il giudizio -, i disturbi fisici, complessivamente,

hanno giocato un ruolo assai secondario e sono stati completamente relegati in

secondo piano.

Il TFA ha

così motivato la suesposta sua precisazione giurisprudenziale:

"

De

r Rechtsprechung gemäss

BGE 123 V 99 Erw. 2a liegt der Sachverhalt zu Grunde, dass sehr bald nach einem

Unfall mit Schleudertrauma der HWS oder äquivalenten Verletzungen, gleichsam an

diesen anschliessend, die psychische Problematik derart überwiegt, dass die mit

dem Schleudertrauma einhergehenden gesundheitlichen Beeinträchtigungen (buntes

Beschwerdebild) völlig in den Hintergrund treten. Die Formulierung in BGE 123 V

99 Erw. 2b, «das in den ersten Monaten nach dem Unfall durch die

Schleuderverletzung geprägte Beschwerdebild (habe) in der Folge in eine

psychische Überlagerung umgeschlagen, welche schliesslich eindeutige Dominanz

aufwies», ist insofern nicht unmissverständlich, als die Wendung «in der Folge»

unter Umständen auf eine gewisse zeitliche Distanz zum Unfall schliessen lassen

könnte. Die in BGE 123 V 99 Erw. 2a zitierten Urteile (Urteil C. vom 28.

November 1994, U 107/94, auszugsweise publiziert in RKUV 1995 S. 116 Nr. 8 und

F. vom 6. Januar 1995, U 185/94, auszugsweise publiziert in RKUV 1995 S. 117

Nr. 9) zeigen aber ganz klar, dass die psychische Problematik unmittelbar nach

dem Unfall eindeutige Dominanz aufweisen muss, damit anstelle von BGE 117 V 351

die zur Adäquanz bei Unfällen mit anschliessend einsetzender psychischer

Fehlentwicklung geltende Rechtsprechung Anwendung findet. Würde auf das

Erfordernis eines nahen zeitlichen Zusammenhangs zwischen Unfall und

überwiegender psychischer Problematik verzichtet, hätte dies zur Folge, dass

der adäquate Kausalzusammenhang bei den meisten Versicherten, die ein

Schleudertrauma der HWS oder eine äquivalente Verletzung erlitten haben und im

Zusammenhang mit diesem Unfall auch an psychogenen Beschwerden leiden, nach BGE

115 V 133 zu beurteilen wäre. Denn bei Opfern eines Schleudertraumas der HWS,

bei welchem keine organischen Befunde vorliegen, steht mit zunehmender

zeitlicher Distanz zum Unfall immer häufiger die psychische Problematik im

Vordergrund. Damit würde jedoch die Rechtsprechung zum adäquaten

Kausalzusammenhang bei Schleudertraumen der HWS ohne organisch nachweisbare

Befunde (BGE 117 V 359) unterlaufen, für deren Anwendung eben gerade nicht

entscheidend ist, ob Beschwerden medizinisch eher als organischer und/oder

psychischer Natur bezeichnet werden.

"

(RAMI succitata, consid. 3a)

2.10.   In concreto,

il 30 dicembre 2000, all'esterno del Bar "__________" di __________, RI

1 è rimasto vittima di un'aggressione da parte di una ragazza.

Qui di

seguito la descrizione del sinistro fatta dall'assicurato medesimo:

"

La sera del 30.12.2000 verso le 24.30 ero

entrato nel Ristorante __________ di __________. Ritrovo che conosco bene per

aver effettuato l'impianto elettrico tramite la ditta __________ di __________.

Nel ristorante non vi era molta gente, mi sono

seduto ad un tavolo dove vi erano altre persone dopo aver chiesto loro il

permesso. Ho poi iniziato a parlare con una signorina che era seduta di fronte

e che aveva accanto un'altra ragazza. Signorine che non conoscevo e che dalla

carnagione dovevano essere o dell'Africa o del Sud America. Discutevo

unicamente con la ragazza che avevo seduto in faccia mentre che l'altra

continuava a intromettersi senza alcuna ragione. Ad un certo punto avevo in

mano il cellulare della ragazza con cui parlavo e l'altra con un gesto

improvviso me lo fece cadere al suolo. Dal cellulare si staccò la batteria ma apparentemente

non subì danni. Mi sono alzato perché perplesso di tale agire della ragazza e

visto che aveva un bicchiere che cadde al suolo rompendosi. In nessun momento

ho offeso con parole o gesti questa ragazza. Essendo già in piedi cercai di

allontanarmi intenzionato a pagare il bicchiere rotto. Nello stesso tempo sono

stato afferrato per le braccia da un uomo che mi ha spinto per circa un metro

un metro e mezzo ed al quale non ho fatto resistenza. Questa ragazza si è pure

alzata e ricordo che sono stato accompagnato fino all'uscita, in una fase

ricordo che la ragazza voleva lanciarmi un bicchiere ma venne trattenuta da

altri clienti e poi ha tolto gli stivali e con uno di essi, avvicinandosi

velocemente da dietro ed alle spalle della persona che mi aveva spinto lontano

e che mi stava accompagnando fuori, mi ha colpito in fronte causandomi una

ferita alla fronte. Mi avrebbe ancora colpito ma venne fermata da altre

persone, forse ancora la stessa che mi stava spingendo fuori e dal proprietario

del ristorante. Ho abbandonato il luogo e sono andato subito al PS dell'__________

che dista poche centinaia di metri dal ristorante."

(doc. 24)

Occorre

rilevare che la ragazza, denunciata dal ricorrente alla magistratura, è stata

ritenuta colpevole di lesioni semplici dal Procuratore Pubblico e perciò

condannata alla pena di tre giorni di detenzione sospesi condizionalmente (cfr.

doc. 31).

La sera

stessa, l'assicurato si è recato presso il Servizio di PS dell'__________, dove

i sanitari hanno constatato la presenza di una ferita lacero-contusa alla

fronte, nonché di una cefalea acuta (cfr. doc. 7).

In

ragione dell'insorgenza di ulteriori disturbi (aumento della temperatura

corporea, vertigini, nausea, brividi, cefalea), RI 1, il 2 gennaio 2001, ha di

nuovo fatto capo al PS dell'__________.

In quell'occasione,

i medici hanno diagnosticato una ferita lacero-contusa alla fronte con

contusione frontale e sintomi da commozione cerebrale leggera.

L'esame

TAC cerebrale è peraltro risultato normale (cfr. doc. A 7 e referto accluso al

doc. 30).

A contare

dal 18 gennaio 2001, l'insorgente è entrato in cura dal dott. __________, spec.

FMH in medicina interna, il quale ha riferito che, in occasione della

consultazione del 18 gennaio 2001, egli denunciava soprattutto disturbi di

concentrazione, della memoria recente e del sonno (doc. 10).

Il dott. __________

ha, da parte sua, diagnosticato una sospetta sindrome post-contusionale

cerebrale (doc. 14).

In data

26 gennaio 2001 ha avuto luogo una visita di controllo a cura del dott. __________,

spec. FMH in medicina interna.

Da

relativo referto emerge che il medico fiduciario dell'CO 1 ha constatato,

all'esame clinico, una ferita frontale leggermente iperemica con sospetto di un

piccolo neuroma cicatriziale.

Dal

profilo neurologico, il dott. __________ non ha rilevato alcunché di

patologico, salvo la presenza d'inquietudine (cfr. doc. 11).

Il 31

gennaio 2001 RI 1 ha privatamente consultato il dott. __________, spec. FMH in

neurologia.

Per

quanto qui di interesse, il neurologo ha indicato che l'assicurato presenta una

sintomatologia inquadrabile in una sindrome post-traumatica:

"

VALUTAZIONE

Il signor RI 1 ha presentato due traumi cranici

minori, il primo alcuni anni or sono, il secondo il 30.12.2000.

Non riferisce perdite di conoscenza almeno in

occasione del secondo evento, ma sintomi compatibili con delle sequele di un

trauma cranico minore con una sintomatologia prevalente di disturbo neuropsicologico

e disturbi dell'ansia della personalità, concentrazione, e del sonno.

Considerata la presenza di una sindrome

post-traumatica ritengo giustificato proseguire con una terapia con Amitriptilina

sino a completo recupero.

Nel caso in cui a 3 mesi dovessero persistere

disturbi della concentrazione d'intensità tali da disturbare le attività

quotidiane, si dovrà procedere ad esame dettagliato neuropsicologico.

In considerazione delle oggettive difficoltà

personali, un sostegno psicologico sarebbe auspicabile."

(doc. 15)

Dagli

atti di causa emerge che, sino al mese di marzo 2002, l'assicurato non ha più

consultato alcun medico (cfr. doc. 38).

In data

22 maggio 2002, su indicazione del dott. __________, l'insorgente si è

sottoposto ad una valutazione neuropsicologica da parte della psicologa __________,

accertamento che ha consentito di evidenziare difficoltà neuropsicologiche di

grado lieve-medio:

"

Conclusione

Si tratta di un paziente ben collaborante e motivato, orientato

nei tre domini, adeguato, globalmente non rallentato. L'impulso interiore è

intatto. II paziente è un poco ansioso soprattutto all'inizio. II metodo di

lavoro è globalmente impegnato e concentrato. A momenti si evidenziano lievi

difficoltà d'attenzione. Buona la comprensione delle istruzioni degli esercizi.

Nella norma il ritmo di lavoro.

AI termine della valutazione il paziente dichiara di stare bene.

Non ha mal di testa perché si è preso un antidolorifico. Sente però dolori agli

occhi.

Con un generale profilo neuropsicologico nella norma, l'odierna

valutazione evidenzia lievi-moderate difficoltà d'attenzione, che si

ripercuotono soprattutto nel cogliere e mantenere informazioni verbali.

Lieve-moderatamente deficitari i calcoli mentali e scritti.

Lievemente ridotti l'apprendimento verbale e visivo-spaziale.

Nella norma: la capacità d'adattamento (flessibilità del

pensiero); fluenza verbale e figurale; la capacità di concentrazione protratta;

la capacità di pianificazione; le prassie costruttive; lo span verbale e visivo-spaziale;

la percezione visiva (differenziazione figura-sfondo); lo schema corporeo

(attribuzione destra-sinistra); la memoria semantica.

I risultati indicano un disturbo neuropsicologico lieve-medio.

Le difficoltà di cui lamenta il paziente sono ben compatibili con

i risultati dell'odierno profilo neuropsicologico. I persistenti dolori alla

testa, che sono d'intensità variabile, influenzano inoltre con ogni probabilità

le capacità di prestazione del paziente che, di conseguenza, a volte è in grado

di rendere di più e altre volte di meno.

II paziente lamenta difficoltà nello svolgere le proprie

professioni (elettricista e informatico). Sono indicate delle sedute di

training

neurocognitivo per aiutare il paziente a meglio

convivere con le proprie difficoltà. Nel caso i disturbi dovessero perdurare è

eventualmente da prendere in considerazione una riqualifica professionale.

In considerazione dello stato psicologico del paziente

(manifestazioni di ansia e aumentata irritabilità), è inoltre indicato un

accompagnamento psicologico."

(doc. 37)

Nel corso

del mese di settembre 2002, il neurologo dott. __________ ha visitato

l'assicurato, questa volta per conto dell'assicuratore LAINF convenuto.

Nel

riportare i disturbi soggettivi così come descrittigli dall'insorgente, il

dott. __________ ha indicato che egli lamentava, citiamo: "ricorrenti

cefalee croniche, influenzate dal tempo atmosferico, dalla concentrazione, a

localizzazione frontale, con frequenza di due/tre giorni per settimana,

associate ad episodi di manifestazioni a carattere emicranico, con dolore

d'elevata intensità, che può raggiungere un'intensità di 10/10 pulsatile, di

localizzazione frontale, aggravamento allo sforzo, associate a sonofotofobia.

(…). Le cefalee sarebbero accompagnate frequentemente da aura con offuscamento

visivo dell'occhio sinistro, parestesie agli arti bilaterali, ma prevalenti a

destra e transitori disturbi fasici, oppure parestesia al cranio" (cfr.

doc. 45).

D'altra

parte, lo specialista incaricato dall'CO 1 ha escluso che il trauma in

questione - da lui definito "certamente lieve" e con "un impatto

bio-meccanico irrilevante" - abbia causato dei danni organici a livello

delle strutture nervose cerebrali ed ha di nuovo ricondotto la sintomatologia

denunciata da RI 1 ad una sindrome post-traumatica di lieve entità:

"

VALUTAZIONE

I sintomi attuali evocati dal paziente sono

caratterizzati da

cefalee a carattere cronico tensivo

con

associata cefalea a carattere

cronico emicranico

, e disturbi neuropsicologici

minori, in fase di progressivo  lento miglioramento, associati, così come

descritto all'esame neuropsicologico nello scorso mese di maggio, da

lievi-moderate difficoltà d'attenzione.

Risultano per contro nella norma, la flessibilità

del pensiero, la fluenza vertebrale, la capacità di concentrazione protratta,

di pianificazione e le prassie.

Al controllo neurologico, ho osservato un

significativo miglioramento rispetto al precedente esame, con disturbi residui

che quantificherei in un

disturbo neuropsicologico lieve

e sintomi

compatibili con una

sindrome post-traumatica

.

L'esame neurologico somatico, gli esami

complementari neuroradiologici, non evidenziano segni indicativi di

sottogiacenti sequele del sistema nervoso centrale.

Sul cuoio capelluto abbiamo gli esiti di una

ferita lacero-contusa frontale, oggi  non più dolente.

Il trauma subito dal paziente, in occasione

dell'incidente del 30.12.00, è certamente lieve, ha provocato un impatto bio-meccanico

delle strutture nervose cerebrali.

Questo permette di ritenere verosimile l'assenza

di danni organici in riferimento al precitato trauma, quale causa della

sintomatologia attuale.

In assenza di documenti medici che possano

documentare lo stato anteriore, mi risulta difficile per contro valutare

nell'assicurato, la rilevanza di una ev. premorbidità, in particolare escludere

preesistenti disturbi post-traumatici secondari a precedenti traumi, per i

quali dispongo solo delle informazioni sommarie fornite dal paziente. Non mi

risulta che questi incidenti siano stati valutati in modo approfondito in

precedenza.

Un eventuale disturbo o labilità della

personalità, nel difficile contesto socio-economico in cui si sarebbe trovato

il paziente al momento dell'incidente, potrebbe aver pure avuto un influsso

negativo ed aggravante per il decorso.

Dal punto di vista neurologico, la sintomatologia

residua riscontrabile all'esame odierno, è riferibile a delle cefalee cronico tensive

miste, per le quali usualmente viene considerata una solo moderata incapacità

compresa tra tassi varianti dal 10 al 15% al massimo.

Per quanto si attiene ai disturbi neuropsicologici

ed ai disturbi del sonno, come già d'altronde proposto in occasione della

precedente valutazione, s'impongono misura di sostegno psicologico e

d'accompagnamento, da integrare con ev. farmacoterapia.

Consiglio un più incisivo intervento, in

particolare visto il persistente abuso medicamentoso d'analgesici, notoriamente

in questi quadri clinici, difficile da gestire.

CONCLUSIONE

All'esame odierno si conferma la persistenza di

sintomi compatibili con una

sindrome post-traumatica di lieve entità

, ma

non si evidenziano agli esami clinici o paraclinici, elementi a sostegno di un

danno organico maggiore, s'impongono tuttavia misure sia farmacologiche che di

sostegno psicologico, alfine di accelerare il recupero in particolare

professionale dell'assicurato.

Solo fra due anni, ci si potrà invece esprimere

sull'eventualità di una residua incapacità lavorativa definitiva."

(doc.

45).

Lo stesso

dott. __________, nuovamente interpellato dalle parti, ha avuto modo di

ribadire le proprie conclusioni con il rapporto datato 18 agosto 2003:

"

Posso nuovamente confermare che la

sintomatologia clinica riferita, rispetta, anche in assenza di lesioni

macroscopiche all'esame TAC cerebrale, i criteri riconosciuti per una sequela

di un

trauma cranico minore

, rispettivamente una

sindrome

post-traumatica

.

Ricordo che la dimostrazione o meno di lesioni

macroscopiche molto frequentemente non risulta essere un criterio determinante

né diagnostico, né prognostico per le sindromi post-traumatiche.

Il mito di non organicità, in assenza di lesioni

macroscopiche agli esami neuroradiologici é stato superato, vedasi es.:

- cap. 15 Posttramatic Headache and Posttraumatic

Syndrome.

In Headache, ed. P.J. Guadsby, S.D.

Silberstein: Butterwort-Heinemann; pag. 253-277.

I disturbi consecutivi a sindromi

post-traumatiche sono parimenti oggi nella letteratura medica riconosciuti per

indurre rilevanti problemi nell'attività professionale ed una limitazione del

rendimento, della flessibilità, della resistenza.

La terapia medicamentosa invece, non mi risulta

possa non contraddire, anche in caso di persistenza di cefalee severe, una

ripresa di un'attività professionale.

Per le sole cefalee, l'incapacità lavorativa

massima riconosciuta varia tra il 10 ed il 15%.

Senza voler approfondire la problematica dei

potenziali della plasticità cerebrale, mi permetto di ricordare che le misure

di sostegno psicologico ed accompagnamento, integrate con una farmacoterapia,

possono, come già proposto nei differenti rapporti specialistici, accelerare il

recupero e facilitare il raggiungimento di una piena redditività.

In considerazione dei miglioramenti osservati in

occasione della visita del 24.9.02, non avevo quindi proposto, in quanto non

ritenuto opportuno, una riqualificazione professionale.

Nel caso in cui dovessero persistere difficoltà

per una piena ripresa dell'attività professionale, consiglio un apprezzamento

peritale e la ripetizione di un esame neuropsicologico dettagliato."

(doc. 51)

Prima di

emanare la decisione formale del 19 novembre 2003, l'Istituto assicuratore

convenuto ha ancora sottoposto l'intero incarto al proprio medico di

circondario, dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, il quale ha

espresso le seguenti considerazioni a proposito dell'eziologia dei disturbi

accusati dall'insorgente:

"

Il 30.12.2000 a seguito di un litigio,

l'assicurato è stato colpito ricevendo un colpo in fronte da uno stivale

tiratogli da una donna di 27 anni.

Il signor RI 1 si è recato subito al Pronto

Soccorso dell'Ospedale __________ dove viene eseguita la revisione della ferita

lacero-contusa alla fronte.

L'assicurato non viene ricoverato e, già un'ora

dopo l'evento, si presentava nuovamente al Ristorante __________, come

confermato anche dall'assicurato stesso nella denuncia del 16.1.2001.

In quel momento ricordava bene tutto l'evento e

descrivendolo in modo molto preciso.

In conclusione, si deve escludere una commozione

cerebrale in quanto manca l'amnesia antero o retro-grada. Questo fatto, secondo

il Prof. __________, è decisivo di conseguenza, una commozione cerebrale è

esclusa.

Radiologicamente una lesione del cervello è

esclusa e quindi anche un danno organico.

Anche il dr. __________, neurologo, ha

riscontrato molte difficoltà ad esprimersi in modo chiaro.

Infatti nel suo rapporto del 10.1.2003, una volta

descrive che il trauma subìto è certamente lieve, che ha provocato un impatto bio-meccanico

irrilevante che non può giustificare alcuna compromissione organica delle

strutture nervose cerebrali.

In un altro punto scrive che la controllo neurologico

ha osservato un miglioramento significativo rispetto al precedente esame, con

disturbi residui che quantificherebbe in un disturbo neuro-psicologico lieve e

sintomi compatibili con una sindrome post-traumatica.

Personalmente, non posso immaginare un esame

neurologico nel quale si possono evidenziare disturbi neuro-psicologici (il

neurologo non si esprime in nessun modo nella sua lettera).

In assenza di un trauma organico e di una

commozione cerebrale, i disturbi non sono spiegabili e quindi la causalità, per

quanto concerne l'"attacco" non è probabile.

Anche se accettiamo un trauma cranico minore (mildes

Hirntrauma) nel frattempo, normalmente dopo due anni dall'infortunio, i sintomi

e la causalità si estingue (Alexander M.P., Mild traumatic brain injury, Neurology

1995; 45-1253-1260)"

(doc.

57).

Dalle

tavole processuali si evince inoltre che, in data 6 aprile 2004, __________ RI

1 è stato periziato dal dott. __________, Capo del Servizio di neurologia

dell'Ospedale regionale di __________.

Lo

specialista in neurologia, da una parte, ha avallato l'opinione del dott. __________

secondo la quale non sussiste un danno organico al cervello e, d'altra parte,

ha definito come semplicemente possibile che la sintomatologia presentata

dall'assicurato sia riconducibile ad una cosiddetta sindrome post-traumatica:

"

La

situazione di questo paziente risulta intricata da, effettivamente, elementi

post­traumatici (cranici), di tipo medicamentoso, psico-sociale, da determinate

esposizioni tossiche

(alcool),

dalla situazione

professionale, assicurativa e giuridica.

Non si tratta a mio modo di vedere di una "semplice"

cefalea dì tipo post-traumatico (identificabile, nella nuova classificazione HIS

di gennaio 2004 sotto la rubrica 5.2.2 "cefalea post-traumatica cronica

attribuibile ad un trauma leggero"). II mal di testa è cronico, quasi

quotidiano, contiene alcuni criteri, effettivamente, di tipo emicranico (senza

aura); altre caratteristiche sono tensive, altre ancora atipiche.

Il trauma subito il 29.12.00 risulta comunque, in termini

cronologici, "scatenante".

I disturbi neuropsicologici di cui soffre questo paziente sono

sicuramente lievi in termini oggettivi, non debilitanti in un'ottica, tra

l'altro, professionale (con riferimento all'attività precedentemente

esercitata).

In questo senso il paziente andrebbe rassicurato soprattutto

tramite il contatto con il proprio medico (piuttosto che con l'esecuzione di

nuovi esami complementari come, ad esempio, una risonanza cerebrale che non è

detto possa risultare utile per disinnescare l'ansietà del paziente).

La cefalea richiederebbe una presa a carico costante

(fortunatamente il signor __________ ha un medico curante nel quale ha

fiducia!), basata su appuntamenti regolari "per rifare il punto".

A Iato di questa presa a carico (che dovrebbe valutare di volta in

volta l'utilità e gli eventuali effetti collaterali di determinati farmaci),

come ho riferito al signor __________ un contatto psicoterapeutico (già

discusso in passato) è indispensabile in una simile situazione.

Esiste in effetti una comorbidità di tipo psichico

sufficientemente importante per condizionare la cefalea, per amplificare i

rischi di ricaduta riguardo a determinate dipendenze

(alcool)

e

ipotecare quindi la prognosi (tra l'altro valetudinaria).

A mio modo di vedere il sostegno psichiatrico dovrebbe essere

prolungato nel tempo.

In questo senso non ho voluto consigliare attualmente al paziente

particolari medicazioni le quali (antidepressivi..) andrebbero ponderate con il

medico curante e, spero, con il futuro psicoterapeuta.

QUESITI:

1.   Vedi sopra. I

disturbi sono possibilmente in relazione con la sindrome post­traumatica ma

sono fortemente influenzati da elementi psichici. Andrebbero rivalutati con un

esame neuropsicologico.

2.   Non sussiste a mio modo di vedere una compromissione organica

delle strutture cerebrali e/o una lesione cerebrale.

3.   Non è riscontrabile la presenza di segni indicativi di

soggiacenti

sequele del SNC.

Come ho indicato al signor __________. un conto è la questione

medica (ed i reali problemi del paziente), un conto è la questione

assicurativa.

Da parte mia ritengo che la volontà della CO 1 di interrompere le

prestazioni è comprensibile. Ciononostante, come accennato, il trauma subito

dal paziente il 29.12.00 (il quale si sovrappone a precedenti eventi traumatici

loco-regionali) ha agito da fattore scatenante e da co-fattore fondamentale a

Iato di preesistenti meccanismi patologici (di tipo sostanzialmente psichico).

Ricordo che prima di urtare il capo il signor __________ non ha mai sofferto di

mal di testa.

Se questo paziente potrà essere preso a carico in modo

approfondito e duraturo, la prognosi (medica e professionale) potrebbe

risultare a mio modo di vedere abbastanza favorevole. Gli elementi più

minaccianti sono probabilmente di tipo psicosociale."

(doc. A 35)

Nel corso

del mese di aprile 2004 il ricorrente ha pure privatamente consultato il dott. __________,

spec. FMH in psichiatria e psicoterapia.

Queste le

sue conclusioni in merito allo stato psichico di RI 1:

"

I test neuropsicologici somministrati due anni

fa e la valutazione delle capacità cognitive, qualitative hanno dimostrato un

certo declino delle prestazioni con marcato disagio ed una moderata menomazione

del funzionamento sociale e lavorativo, che sono spiegabili con il trauma

subito poiché esso non corrisponde ad un delirio, demenza e non è attribuibile

ad un qualsiasi altro disturbo mentale come per esempio la depressione o l'uso

di sostanze psicoattive. Il quadro clinico oggi non presenta la sintomatologia

tipica per il disturbo post-concussivo, come ad esempio facile affaticamento,

irritabilità o aggressività sproporzionata con ansia, depressione, labilità

affettiva, cambiamenti della personalità, apatia o mancanza di spontaneità.

Esistono soltanto vertigini, senso di mancamento, alterazione del sonno e

cefalea, senza che vi sia un trauma cranico capace di causare una significativa

concussione cerebrale.

Risposta ai quesiti

1. I disturbi neuropsicologici come descritti nel rapporto del servizio

di neurologia dell'Ospedale __________ del 15.07.2002 sono clinicamente

rilevabili a tutt'oggi.

2. Si notano diversi importanti problemi a livello psichico o in

forma di elaborazione eccessiva della sintomatologia e sviluppo di un

importante senso di sfiducia e delusione nei confronti della società in un

soggetto che si sente preso in giro e non creduto. Non vi sono segni clinici

che possono far pensare che questa situazione fosse preesistente

all'infortunio. Nell'anamnesi non si trova alcun evento importante preesistente

all'evento del mese di dicembre 2000 che possa spiegare la sintomatologia

riscontrata.

3. L'infortunio del mese di dicembre 2000 ha assunto il valore di un

evento psicosociale stressante con ripercussioni sul funzionamento neurocognitivo,

con un'aggiunta di interpretazione eccessiva ma inconscia da parte del soggetto

e con successivo sviluppo dell'ideazione paranoide in un soggetto incapace di

accettare un giudizio negativo di sé. L'evoluzione consecutiva all'infortunio

ha evidentemente avuto un decorso sfavorevole in un soggetto incapace di

metabolizzare il danno subito e forse anche incapace di richiedere un aiuto e

di riconoscere la dimensione psicologica del trauma. La dimensione psicologica

dell'evento non è stata riconosciuta ed è andata a peggiorare man mano con il

prolungarsi dell'incapacità lavorativa. Ora il disturbo è cronicizzato ed in

più complicato dalla convinzione del soggetto che nessuno gli creda. In

effetti, è in una situazione economica così difficile che è convinto che tutti

credono che è alla ricerca di un indennizzo. Tuttavia bisogna ricordarsi che il

soggetto è stato vittima di una contusione al capo forse più consistente nel

1998 e può darsi che abbia sviluppato gli stessi sintomi, ma che ora questi

sono stati accettati in modo diverso poiché non si trattava di un incidente

stradale. Questo trauma invece ha un aspetto ben diverso, forse per certi versi

anche buffo e molto meno credibile. Credo che la dinamica dell'incidente gioca

un certo ruolo poiché l'inconsuetudine di questo evento ha portato

all'incredulità."

(doc. A

36)

2.11.   Con la

querelata decisione su opposizione, l'CO 1 ha negato la propria responsabilità

a far tempo dal 19 novembre 2003, ritenendo che la sintomatologia presentata

dall'assicurato debba essere essenzialmente ricondotta a disturbi di natura

psichica, i quali non costituiscono comunque una conseguenza adeguata

dell'evento infortunistico del dicembre 2000 (cfr. doc. 65).

In

materia di assicurazione contro gli infortuni, i disturbi risentiti

dall'assicurato vengono di principio presi in considerazione soltanto nella

misura in cui procedono da un danno alla salute oggettivamente dimostrabile

(un'eccezione a questa regola è prevista in materia di traumi d'accelerazione

alla colonna cervicale ed in materia di traumi cranio-cerebrali).

In

effetti, nei casi in cui i dolori avvertiti da un assicurato non possono

trovare una sufficiente correlazione sul piano oggettivo, la decisione non può

che essere sfavorevole all'interessato. Qualora non sia stata individuata, dal

profilo medico-scientifico, l'origine dei disturbi, il giudice delle

assicurazioni sociali - a maggior ragione - non può riconoscere l'esistenza di

una relazione di causalità naturale con l'evento traumatico assicurato (cfr.,

in questo senso, la STCA del 22 settembre 2003 nella causa B., inc. 35.2002.4;

del 28 luglio 2003 nella causa T.-K., inc. n. 35.2003.26, del 25 novembre 2002

nella causa A., inc. n. 35.2002.49, confermata dal TFA con sentenza del 28

luglio 2004, U 14/03, del 13 settembre 2001 nella causa C., inc. n. 35.1999.90,

confermata dal TFA con sentenza del 9 gennaio 2003, U 347/01, del 21 settembre

2000 nella causa P., inc. n. 35.1998.57, confermata dal TFA con giudizio del 13

marzo 2001, U 429/00, del 22 febbraio 1999 nella causa D., inc. n. 35.1998.61 e

del 19 febbraio 1999 nella causa A., inc. n. 35.1998.10; cfr., inoltre, U. Meyer-Blaser,

art. cit., p. 105s.: “Lässt sich der medizinisch-wissenschaftliche Beweis für das

Vorliegen organischer Befunde, ihrer Verantwortlichkeit für die vorhandenen Beschwerden

und die Ursächlichkeit der unfallmässigen Einwirkung zum Eintritt des organischen

Befundes, nach derzeitigem Wissensstand, in einem konkreten Fall, trotz sorgfältigen

Abklärungen, nicht mit überwiegender Wahrscheinlichkeit beweisen, enfällt insofern

die Leistungspflicht der Unfallversicherer ohne weiteres” - la

sottolineatura è del redattore).

Per

negare il nesso di causalità naturale tra un infortunio ed i disturbi lamentati

da un assicurato non è dunque necessario che sia diagnosticata, quale causa dei

problemi di salute, una patologia totalmente estranea a un evento traumatico (cfr.

STFA del 19 luglio 2001 nella causa E., U 126/00).

Nella

concreta evenienza, questa Corte, alla luce dell'abbondante documentazione

medica riassunta al precedente considerando (cfr., in particolare, i referti

dei neurologi, dott. __________ e __________), constata che la sintomatologia

di cui soffre RI 1 non ha potuto essere spiegata con un danno organico

oggettivabile di natura infortunistica.

Tuttavia,

prima di poter concludere, in ossequio ai principi giurisprudenziali poc'anzi

menzionati, all'inesistenza di un nesso di causalità naturale con l'infortunio

del 30 dicembre 2000, questo Tribunale deve ancora esaminare l'applicabilità

della prassi elaborata dal TFA in materia di traumi d'accelerazione alla

colonna cervicale (ed estesa anche ai traumi cranio-cerebrali).

Al

proposito, è necessario ripetere che con la giurisprudenza inaugurata con la

citata sentenza S. (cfr. consid. 2.7.), l'Alta Corte si è scostata dal

principio appena evocato relativo ai disturbi senza correlazione sul piano

oggettivo, quando si é in presenza di un trauma d'accelerazione alla colonna

cervicale (idem per quel che riguarda i traumi cranio-cerebrali - cfr. DTF 117

V 382s. consid. 4b). In effetti, il fatto che in molti casi i disturbi tipici

del “colpo di frusta” non siano oggettivabili mediante gli attuali mezzi

tecnici, non deve spingere a qualificarli di puri disturbi soggettivi e,

pertanto, a negare ogni loro rilevanza nell’ambito dell’assicurazione contro

gli infortuni.

Nella

presente fattispecie, in occasione dell'infortunio del dicembre 2000,

l'assicurato ha verosimilmente riportato un trauma cranico semplice,

senza interessamento del sistema nervoso centrale (cervello), così come ha pertinentemente

sottolineato il dott. __________ nel suo referto del 10 novembre 2003 (cfr.

doc. 57: "In conclusione, si deve escludere una commozione cerebrale

in quanto manca l'amnesia antero o retrograda. Questo fatto, secondo il Prof. __________,

è decisivo, di conseguenza una commozione cerebrale è esclusa" - la

sottolineatura è del redattore).

È vero

che in alcuni dei referti medici presenti all'inserto si parla esplicitamente

di

commotio cerebri

, dunque di un coinvolgimento del cervello nel trauma

(cfr., ad esempio, i doc. 14 e A 7).

Nondimeno,

occorre rilevare che l'assicurato stesso ha dichiarato di non avere perso

conoscenza (cfr. i doc. 15, p. 2 e 37, p. 1) e, d'altra parte, non emerge

neppure che egli sia stato colpito da amnesia traumatica o post-traumatica.

Inoltre,

non può neppure essere ignorato che, immediatamente dopo essere stato colpito

alla fronte, RI 1 è stato in grado di recarsi a piedi al Pronto soccorso (cfr.

denuncia acclusa al doc. 30: "Ho dovuto velocemente allontanarmi a piedi e

andai con un enorme mal di testa e sanguinante al non tanto distante Ospedale __________,

circa alle ore 24.30-24.45"), i cui sanitari, dopo avergli suturato la

ferita, lo hanno dimesso (cfr. doc. 7). Qualora l'insorgente avesse

effettivamente presentato una commozione cerebrale, egli sarebbe senz'altro

stato trattenuto in ospedale in osservazione neurologica (cfr., in questo

senso, STCA del 24 marzo 2004 nella causa G., inc. n. 35.2003.48, consid.

2.12.)

Del

resto, è soltanto a posteriori, ossia in occasione della visita del 2

gennaio 2001, che i sanitari dell'__________ - prestando fede a quanto riferito

loro dall'assicurato - hanno posto la diagnosi di leggera commozione cerebrale

(cfr. doc. A 7).

Contrariamente

a quanto sostenuto dall'Istituto assicuratore convenuto in sede di decisione su

opposizione (cfr. doc. 65, p. 6), il dott. __________ non ha mai preteso

equiparare il trauma cranico subito dal ricorrente ad una commozione

cerebrale.

Lo specialista

in neurologia, nei diversi referti da lui allestiti, ha in effetti affermato

che la sintomatologia denunciata da RI 1 va inquadrata in una cosiddetta

"sindrome post-traumatica", peraltro leggera (cfr., ad esempio, 45,

p. 3: "All'esame odierno si conferma la persistenza di sintomi compatibili

con una

sindrome post-traumatica di lieve entità

, …").

Orbene,

così come ha avuto modo di spiegare il Prof. dott. __________, Primario del

Servizio di neurologia del __________ di __________, in una perizia specialistica

versata agli atti nella causa C., inc. n. 35.2002.6, concernente un'assicurata

che, a causa del pavimento bagnato, era caduta ed aveva battuto a terra la

testa, "la diagnosi di sindrome post-traumatica [sindrome

conseguente ad un trauma cranico,

n.d.r.

] è possibile in assenza di

lesioni cerebrali come sembra essere indicato dall'esame clinico e da una TAC

cerebrale normale effettuata subito dopo l'incidente, e dall'assenza di perdita

di conoscenza" (la sottolineatura è del redattore).

Considerato

come l'assicuratore convenuto ne abbia fatta menzione (cfr. doc. 65, p. 6), è

ancora utile precisare che le considerazioni enunciate dal dott. __________,

Direttore medico del Dipartimento di neurologia presso l'Institution de __________

nonché medico aggiunto presso il Servizio di neurologia del __________, nella

sua perizia del 26 agosto 1999, ordinata da questa Corte nell'ambito della

causa L., inc. n. 35.1999.9, si riferiscono, in realtà, alla cosiddetta

"sindrome soggettiva post-commozionale" che, come suggerisce

la definizione stessa, presuppone l'esistenza di una commozione cerebrale (cfr.

perizia 26.8.1999 del dott. __________: "

(...)

L'accident, décrit plus haut, s'accompagne premièrement d'un traumatisme crânio-cérébral

avec amnésie traumatique et post-traumatique de quelques minutes. On ne peut

déterminer avec certitude si l'accident a effectivement entraîné une perte de

connaissance. Cependant, la notion d'amnésie traumatique et post-traumatique

retrouvée dans le dossier ne laisse pas de doute quant à l'implication du

système nerveux central dans le traumatisme lui-même. De plus, le mécanisme de

l'accident est adéquat pour entraîner un traumatisme crânio-cérébral de ce

type. L'amnésie post‑traumatique, inférieure à 24 heures, en l'absence de

coma prolongé, permet de poser le diagnostic de traumatisme crânio-cérébral

mineur («mild or minor brain injury» dans la littérature anglo‑saxonne,

cf réf. 1). Cette définition recoupe la notion de commotion cérébrale.

(...)" - sottolineature del redattore).

Da queste

affermazioni emergono dunque due elementi: da una parte, il trauma cranico

semplice non va confuso con il trauma cranio-cerebrale, d'altra parte che per

poter ammettere l'esistenza di un trauma cranio-cerebrale, è necessario che

l'interessato abbia perso conoscenza e presentato una certa amnesia (cfr., al

riguardo, E. Baur/H. Nigst (Hrsg.), Versicherungsmedizin, 2. Auf., Berna 1985,

p. 148).

Da parte

sua, il dott. __________, autore della perizia di parte del 7 aprile 2004, ha

addirittura affermato che è semplicemente possibile che i disturbi

lamentati dall'assicurato si trovino in relazione con una "sindrome

post-traumatica" (cfr. doc. A 35, p. 5: "I disturbi sono

possibilmente in relazione con la sindrome post-traumatica ma sono fortemente

influenzati da elementi psichici").

Un'opinione

analoga è stata espressa dallo psichiatra dott. __________ nel suo referto del

14 aprile 2004 (cfr. doc. A 36, p. 5: "Il quadro clinico oggi non presenta

la sintomatologia tipica per il disturbo postconcussivo, come ad esempio facile

affaticamento, irritabilità o aggressività sproporzionata con ansia,

depressione, labilità affettiva, cambiamenti della personalità, apatia o

mancanza di spontaneità. Esistono soltanto vertigini, senso di mancamento,

alterazione del sonno e cefalea, senza che vi sia un trauma cranico capace di

causare una significativa concussione cerebrale").

Ora, in

caso di trauma cranico semplice, senza la prova di un danno organico, la

giurisprudenza federale esclude di principio l'applicazione della prassi

elaborata in materia di traumi d'accelerazione al rachide cervicale (cfr. consid.

7-9).

Il TFA ha

deciso in questo senso in una sentenza del 28 agosto 2002 nella causa K., U

416/01, consid. 5a e riferimenti ivi menzionati.

Successivamente,

in una sentenza del 6 maggio 2003 nella causa K., U 6/03, consid. 3.2, la

nostra Corte federale ha precisato che la menzionata prassi torna applicabile

soltanto se il caso in questione si situa perlomeno fra la

commotio cerebri

e la

contusio cerebri

. Un leggero trauma cerebrale non è invece

sufficiente.

Infine,

in una sentenza del 6 giugno 2003 nella causa G., U 138/02, consid. 3.1, l'Alta

Corte, trattandosi di un assicurato vittima di un trauma cranico semplice, ha

stabilito che, benché in presenza di alcuni elementi del quadro clinico tipico,

l'assenza di gravità del trauma cranico subito non consente di ammettere

l'esistenza di una lesione analoga ad un trauma cervicale del tipo "colpo

di frusta"

La

questione della causalità va pertanto risolta secondo le regole ordinarie,

anziché in applicazione della giurisprudenza specifica in materia di infortuni

del tipo "colpo di frusta", e, in questo senso - apparendo i disturbi

lamentati dal ricorrente privi di sufficiente sostrato organico - va negata

l'esistenza di un nesso di causalità naturale con l'infortunio assicurato.

In simili

condizioni, non è necessario dare seguito al provvedimento probatorio richiesto

dall'insorgente (perizia pluridisciplinare; cfr. I e V).

Al

riguardo, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione

anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA

dell'11 dicembre 2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella

causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV Nr.

1 pag. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11

gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA,

H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15

novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G.,

I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.;

STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.;

STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,

2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung,

Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege

des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del

diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid.

4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

2.12.   RI 1 presenta

dei problemi a livello psichico.

Al

riguardo, giova citare le conclusioni contenute nella perizia elaborata dal

dott. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, per conto

dell'assicurato:

"

(…).

… Si notano diversi importanti problemi a livello

psichico o in forma di elaborazione eccessiva della sintomatologia e sviluppo

di un importante senso di sfiducia e delusione nei confronti della società in

un soggetto che si sente preso in giro e non creduto. Non vi sono segni clinici

che possono far pensare che questa situazione fosse preesistente

all'infortunio. Nell'anamnesi non si trova alcun evento importante preesistente

all'evento del mese di dicembre 2000 che possa spiegare la sintomatologia

riscontrata.

… L'infortunio del mese di dicembre 2000 ha

assunto il valore di un evento psicosociale stressante con ripercussioni sul

funzionamento neurocognitivo, con un'aggiunta di interpretazione eccessiva ma

inconscia da parte del soggetto e con successivo sviluppo dell'ideazione paranoide

in un soggetto incapace di accettare un giudizio negativo di sé. L'evoluzione

consecutiva all'infortunio ha evidentemente avuto un decorso sfavorevole in un

soggetto incapace di metabolizzare il danno subito e forse anche incapace di

richiedere un aiuto e di riconoscere la dimensione psicologica del trauma. La

dimensione psicologica dell'evento non è stata riconosciuta ed è andata a

peggiorare man mano con il prolungarsi dell'incapacità lavorativa. Ora il

disturbo è cronicizzato ed in più complicato dalla convinzione del soggetto che

nessuno gli creda. In effetti, è in una situazione economica così difficile che

è convinto che tutti credono che è alla ricerca di un indennizzo. Tuttavia

bisogna ricordarsi che il soggetto è stato vittima di una contusione al capo forse

più consistente nel 1998 e può darsi che abbia sviluppato gli stessi sintomi,

ma che ora questi sono stati accettati in modo diverso poiché non si trattava

di un incidente stradale. Questo trauma invece ha un aspetto ben diverso, forse

per certi versi anche buffo e molto meno credibile. Credo che la dinamica

dell'incidente gioca un certo ruolo poiché l'inconsuetudine di questo evento ha

portato all'incredulità.

"

(doc. A

36, p. 5s.)

Alla luce

delle considerazioni espresse dal dott. __________ - ricordato che,

conformemente ad una costante giurisprudenza, per riconoscere il nesso di

causalità naturale non è necessario che l'infortunio rappresenti la sola causa

oppure la causa diretta del danno alla salute (cfr. DTF 129 V 181, consid. 3.1

e riferimenti ivi menzionati; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, art. cit., p. 101) -

può essere ammessa l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra la

problematica psichica di cui soffre il ricorrente e l'evento infortunistico in

questione.

2.13.   Vista la

conclusione a cui lo scrivente Tribunale è giunto al precedente considerando,

si tratta ora di valutare l'adeguatezza del nesso di causalità, questione che

deve essere vagliata alla luce dei criteri sviluppati nella DTF 115 V 133ss. (cfr.

consid. 2.6.1-4.).

La dinamica

del sinistro del 30 dicembre 2000 è già stata riportata al considerando 2.10.

Tutto ben

considerato, secondo il TCA, il citato sinistro va classificato, tuttalpiù,

fra gli infortuni di grado medio all’interno della categoria media.

A mero

titolo di raffronto, si osserva che l'Alta Corte ha proceduto ad una identica

classificazione in una sentenza del 17 agosto 1997

nella

causa S., U 37/94, riguardante un assicurato che, nel corso di una discussione,

è stato colpito con un pugno allo zigomo sinistro, è caduto a terra ed ha perso

brevemente conoscenza.

D'altro

canto, lo stesso TFA, a conferma della pronunzia cantonale, ha classificato il

sinistro in questione, concernente un’assicurata che si vide rompere in testa

un pesante piatto da mensa da parte di una collega di lavoro, la quale, in un

secondo tempo, la colpì ripetutamente al volto con un coccio

, procurandole varie contusioni e ferite da taglio,

fra gli infortuni di grado medio ma al limite della categoria degli infortuni

leggeri (cfr. sentenza del 2 agosto 1994 nella causa G., U 81/94, pubblicata in

RDAT I-1995, p. 251ss.).

In una

sentenza del 28 agosto 2001 nella causa B., U 9/00, parzialmente pubblicata in

RAMI 2001 U 440, p. 350ss., la nostra Corte federale ha qualificato di grado

medio, al limite della categoria degli infortuni gravi, il sinistro concernente

un'assicurata aggredita dal figlio del suo compagno, il quale, dopo averla

buttata a terra, ha tentato di strangolarla, le ha battuto più volte la testa

contro il suolo e l'ha colpita alla schiena e ai reni con il ginocchio.

L'assicurata aveva riportato delle ecchimosi superficiali al collo, un ematoma

a livello dell'articolazione temporo-mandibolare a destra e delle ecchimosi ai

polsi nonché alla regione lombare (cfr., per un caso analogo, anche la STCA

dell'8 agosto 2002 nella causa T., inc. 35.2000.34, confermata dal TFA con

giudizio del 27 ottobre 2003, U 270/02).

A

conferma del giudizio del TCA, l'Alta Corte, in una sentenza del 13 giugno 2003

nella causa M., U 226/02, pubblicata in RAMI 2003 U 488, p. 351ss., ha pure

classificato fra gli infortuni di grado medio, al limite della categoria

superiore (cfr. consid. 3.3), il sinistro in cui un'assicurata era stata

aggredita da un cane pastore maremmano. L'attacco, durato una ventina di

minuti, le aveva procurato una contusione all'emitorace sinistro, nonché ferite

a livello lombo-sacrale, braccio superiore sinistro, gomito destro e

avambraccio bilaterale.

Queste

ultime fattispeci, per le modalità secondo le quali si sono sviluppate le

aggressioni da parte di un uomo, rispettivamente, di un animale, vanno

considerate notevolmente più gravi rispetto a quella che ora occupa il TCA.

Il

giudice è, quindi, tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio,

secondo i criteri elaborati dal TFA e qui evocati al consid. 2.6.3..

Affinché

possa essere ammessa l’adeguatezza del nesso causale, sarebbe necessario che un

fattore sia presente in maniera particolarmente incisiva oppure l’intervento di

più criteri (cfr. consid. 2.6.4.).

Va

preliminarmente sottolineato che nell'apprezzamento dell’adeguatezza del nesso

di causalità in materia di turbe psichiche, vanno considerati unicamente i

postumi di natura organica (cfr. RAMI 1999 U 341 p. 409 e RAMI 1993 U 166, p.

94 consid. 2c e riferimenti).

All’infortunio

occorso a RI 1 va riconosciuta una certa drammaticità, ma non una particolare

drammaticità.

Nella già

menzionata pronunzia del 2 agosto 1994 nella causa G., l'Alta Corte aveva

ammesso la particolare drammaticità dell'accaduto, non senza avere però

precisato che si trattava di un caso limite (cfr. STFA citata, consid.

2b: "Certo, si tratta nella presente evenienza di un caso limite.

Tuttavia, si deve anzitutto prescindere dall'immagine "comica" del

piatto rotto in testa, che nel linguaggio quotidiano non connota un fatto di

particolare momento. In realtà, l'essere colpiti da un oggetto solido del peso

di un piatto da mensa non è certamente una circostanza di poca rilevanza; né

tale è per niente il fatto di essere poi percossi con un coccio del piatto

rotto. Deve in seguito essere osservato che in concreto si è trattato di

un'azione continuata nel tempo. Ora, come tale, essa può per la vittima - che

nella presente fattispecie aveva serbato la conoscenza - essere vissuta in modo

più drammatico che non un evento forse spettacolare per i terzi, ma in cui la

persona coinvolta sviene immediatamente e non si ricorda poi più di nulla.

Nemmeno deve essere disatteso che l'aggressione umana può essere psichicamente

più traumatizzante per l'interessato che non l'evento fortuito. Va infine

ricordato che i colpi portati con il frammento di piatto sono stati rivolti

principalmente al viso, la ferita maggiore essendo stata rilevata a margine di

una palpebra. Ora, vedersi colpire con un oggetto tagliente, anche se rozzo,

nella regione degli occhi, può probabilmente lasciare segni pure dal profilo

psichico").

Il TFA ha

deciso in questo stesso senso, nella suevocata sentenza del 13 giugno 2003

nella causa M. (cfr. consid. 3.3: "Ora, conformemente a quanto già

rilevato in altra sede (DTF 102 II 237 consid. 2; sentenze citate del 16 luglio

2001 in re J., e 2 settembre 1996 in re S.), un avvenimento come quello in

esame può essere considerato particolarmente impressionante ed atto, secondo

l'andamento ordinario delle cose e l'esperienza della vita, a provocare un

trauma psichico per il quale l'assicuratore infortuni può essere chiamato a

rispondere").

A mente

del TCA, le circostanze concomitanti all'aggressione

sub judice

appaiono

decisamente differenti, in primo luogo poiché l'attacco di cui è rimasto

vittima l'assicurato è consistito in un unico gesto, il colpo di stivale alla

fronte, e non si è dunque protratto nel tempo.

Del

resto, nemmeno nella già menzionata pronunzia del 17 agosto 1997 nella causa

S., dove l'assicurato era stato colpito al volto con un pugno, il TFA ha

considerato realizzato il criterio della particolare drammaticità o

spettacolarità dell'infortunio.

In

un'altra sentenza recente del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04,

concernente un assicurato che si era procurato una ferita lacero-contusa di

circa 6 cm alla fronte nel tagliare una trave con una motosega, la Corte

federale si è così espressa a proposito del criterio in questione:

"

In particolare, avuto riguardo alle circostanze

concomitanti dell'infortunio, si osserva che pur dovendo riconoscere una certa

spettacolarità e drammaticità all'evento e pur dovendolo considerare un caso

limite, gli atti all'inserto non impongono di ritenere tali circostanze come

particolarmente

drammatiche o spettacolari. A conferma di questa conclusione si può rinviare ai

referti psichiatrici all'inserto, nei quali i disturbi post-traumatici sono

stati correlati alle conseguenze estetiche dell'infortunio (paura a farsi

vedere, senso d'imbarazzo e vergogna, ferita narcisistica, ecc.) piuttosto che

all'evento e alla sua dinamica in quanto tali, sui quali le tavole processuali,

e in particolare le dichiarazioni dell'assicurato, risultano peraltro silenti

"

(STFA

succitata, consid. 3.3).

Comunque,

anche volendo ritenere particolarmente drammatico l'evento occorso a RI 1, ciò

non basterebbe (essendo l'unico criterio realizzato in concreto) per ammettere

il nesso di causalità adeguata, visto che tale criterio non sarebbe comunque

adempiuto con una particolare intensità (cfr. invece al riguardo: STFA del 1°

luglio 2003 nella causa T., U 176/02, e del 2 agosto 1994 nella causa G., U

81/94).

Quelle

riportate dal ricorrente - un trauma cranico semplice, che del resto il dott. __________

ha qualificato come "certamente lieve" e con "un impatto bio-meccanico

irrilevante" (cfr. doc. 45), ed una ferita lacero-contusa alla regione

frontale - non costituiscono delle lesioni organiche gravi o particolarmente

idonee a provocare un'elaborazione psichica abnorme (cfr. STFA del 28 agosto

2002 nella causa K., U 416/01, consid. 5b: "…, le recourant n'a subi aucune

lésion physique sérieuse à la suite de sa chute; un traumatisme crânien simple,

sans lésion organique ou physique, n'apparaît pas comme une atteinte d'une gravité

ou d'une nature particulières" e STCA del 16 giugno 2003 nella causa K.,

inc. 35.2002.6, consid. 2.11.).

Questa

Corte ritiene inoltre che non si possa parlare né di una durata eccezionalmente

lunga della cura medica né di rilevanti complicazioni né, tantomeno, di un

trattamento medico errato che avrebbe notevolmente aggravato gli esiti

dell'evento traumatico, ricordato, una volta ancora, che vanno considerati

unicamente i disturbi somatici (cfr. giurisprudenza succitata).

A questo

proposito, dalle tavole processuali emerge che, dopo le prime cure, il

trattamento si è essenzialmente limitato in un'automedicazione a base di

farmaci analgesici. Alle misure di sostegno psicologico/psichiatrico,

raccomandate da più parti (cfr., ad esempio, doc. 45 e doc. A 35), l'assicurato

non ha dato alcun seguito.

È qui

utile ricordare che in una sentenza del 17 maggio 1999 nella causa V. G., U

235/97, il TFA ha negato che la cura medica sia stata eccezionalmente lunga,

anche se il trattamento delle lesioni organiche primarie si era concluso

soltanto a distanza di un anno e cinque mesi dalla data del sinistro.

Visto

quanto precede, questo Tribunale non può ritenere soddisfatto nemmeno il

criterio del grado e della durata dell'incapacità lavorativa dovuta ai soli

esiti somatici dell'infortunio assicurato, così come quello della persistenza

dei dolori somatici. In effetti, non si può prescindere dal fatto che la

situazione somatica è stata sfavorevolmente influenzata dalla problematica

psichica, rispettivamente, da fattori estranei all'infortunio assicurato.

In simili

condizioni, occorre concludere che l’infortunio assicurato non ha avuto,

secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza della vita, un significato

decisivo per l’instaurazione dei disturbi psichici di cui RI 1 soffre:

l’adeguatezza del nesso di causalità non può, quindi, venir ammessa.

Non è

pertanto censurabile il fatto che l'CO 1 abbia ritenuto estinto il diritto del

ricorrente di beneficiare di ulteriori prestazioni assicurative a far tempo dal

19 novembre 2003.

2.14.   Deve essere,

infine, esaminato se l'assicurato può essere posto al beneficio dell'assistenza

giudiziaria e del gratuito patrocinio, come da lui richiesto (cfr. I, p. 15).

2.14.1.   Come già

indicato al consid. 2.2., il 1° gennaio 2003, è entrata in vigore la LPGA.

Secondo la dottrina e la giurisprudenza, le disposizioni formali della LPGA

(art. 27-62 LPGA), tra cui l’assistenza giudiziaria (art. 61 lett. f LPGA),

sono immediatamente applicabili con l’entrata in vigore della nuova legge (cfr.

SVR 2004 AHV Nr. 3 consid. 3.2.; SVR 2003 IV Nr. 25 consid. 1.2.; STFA del 23

ottobre 2003 nella causa K., H 73/03; STFA del 23 ottobre 2003 nella causa J.,

K 55/03; STFA del 20 marzo 2003 nella causa E., I 238/02; U. Kieser, ATSG-Kommentar,

Ed. Schulthess, Zurigo 2003, art. 82 N. 8 pag. 820).

Ai sensi

dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere

garantito il diritto di farsi patrocinare.

Se le

circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito

patrocinio.

Tale

norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 108 cpv. 1

lett. f LAINF, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002 (cfr. STFA del 3

luglio 2003 nella causa X., U 114/03, consid. 2.1.).

L’art. 61

lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla

concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto

federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto

cantonale (cfr. DTF 110 V 362 consid. 1b; Kieser, op. cit., art. 61 N. 86, p.

626).

Le

condizioni cumulative per la concessione dell’assistenza giudiziaria

rimangono invariate rispetto al vecchio diritto, per cui trova ancora

applicazione la giurisprudenza elaborata in riferimento al v.art. 108 cpv. 1

lett. f LAINF (cfr. STFA del 3 luglio 2003 nella causa X., U 114/03, consid.

2.1.).

Tali

presupposti sono adempiuti qualora l'assistenza di un avvocato appaia

necessaria o comunque indicata, se il richiedente si trova nel bisogno e se le

sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (cfr. Kieser, op. cit.,

art. 61 N. 88s., cfr., anche, DTF 108 V 269; 103 V 47; 98 V 117; Zbl 94/1993 p.

517; STFA del 23 maggio 2002 nella causa Winterthur Assicurazioni c/ D., U

234/00; STFA del 15 marzo 2002 nella causa A., U 220 + 238/00; STFA del 5

settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G.,

I 11/01; STFA del 7 dicembre 2001 nella causa B., I 194/00; DTF 125 V 202; DTF

121 I 323 consid. 2a, DTF 120 Ia 15 consid. 3a, 181 consid. 3a, DTF 124 I 1, consid.

2a, pag. 2; SVR 1998 UV, Nr. 11, consid. 4b, pag. 31; SVR 1998 IV, Nr. 13, consid.

6b, pag. 47; STCA del 23 marzo 1998, nella causa G.I., 38.97.323; STFA del 18

giugno 1999 nella causa D.V.).

Inoltre

va rilevato che dal 30 luglio 2002 è in vigore la legge cantonale sul

patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (cfr. art. 38 Lag e BU

30/2002 p. 213 segg.), la quale si applica alle domande di assistenza

giudiziaria introdotte dopo la sua entrata in vigore .

L'art. 3

della citata legge, alla quale la legge di procedura per i ricorsi al TCA

rinvia espressamente (cfr. il nuovo art. 21 cpv. 2 LPTCA in vigore dal 30

luglio 2002), prevede:

"

1

L'istituto

dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica indigente la tutela

adeguata dei suoi diritti dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone."

"

2

E' ritenuta

indigente la persona che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri

agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio."

Le altre

condizioni per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciate dalla Legge

sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria sono così definite

negativamente all'art. 14 Lag:

"

1

L'assistenza

giudiziaria non è concessa:

a)

la procedura per la persona richiedente non presenta probabilità di esito

favorevole;

b)

una persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura a

causa delle spese che questa comporta.

2

L'ammissione

al gratuito patrocinio non è concessa se la persona richiedente è in grado di

procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è

necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta

difficoltà particolari."

I criteri

posti nella legge cantonale sono dunque identici a quelli fissati dalla

giurisprudenza federale elaborata interpretando le norme di diritto federale

relative alle assicurazioni sociali (cfr. v.art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS), che

sono validi anche sotto l'egida della LPGA.

Al

riguardo, cfr., fra le tante, la STFA del 26 settembre 2000 nella causa D.N., U

220/99:

"

(…).

Secondo l'art. 152 cpv. 1 OG, in

relazione con l'art. 135 OG, il Tribunale federale delle assicurazioni

dispensa, a domanda, una parte che si trova nel bisogno e le conclusioni della

quale non sembrano dover avere esito sfavorevole, dal pagare le spese

processuali e di disborsi, come pure dal fornire garanzie per le spese

ripetibili,

alle stesse condizioni viene

riconosciuto il gratuito patrocinio qualora l'assistenza di un avvocato appaia

perlomeno indicata (art. 152 cpv. 2 OG),

per costante giurisprudenza, una causa è

sprovvista di possibilità di esito favorevole quando una parte che disponga dei

mezzi necessari non accetterebbe, dopo ragionevole riflessione, il rischio di incoarla

o di continuarla (DTF 125 II 275 consid. 4b e sentenze ivi citate),

(…)

"

(STFA

succitata).

In questo

senso la Lag è conforme all'art. 61 lett. f LPGA.

2.14.2.   In concreto,

risulta dagli atti di causa che RI 1 vive grazie all'aiuto dell'assistenza

pubblica (cfr. doc. A 37 e A 38, nonché I, p. 9).

In tali

circostanze, l'indigenza deve essere ammessa.

Ritenuto,

inoltre, che anche le altre condizioni poste da legge e giurisprudenza appaiono

adempiute, l'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria va

accolta.

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                           Il segretario Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 25.10.2004 35.2004.24 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 25.10.2004 35.2004.24 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 25.10.2004 35.2004.24

assicurato, colpito alla fronte con il tacco di uno stivale, riporta un trauma carnico semplice. Diritto alle prestazioni dichiarato estinto trascorsi circa 3 anni dal sinistro, poiché sintomatologia non oggettivabile e disturbi psichici non in nesso di causalità adeguata con l'infortunio

Raccomandata Incarto n. 35.2004.24 mm /td Lugano 25 ottobre 2004 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale delle assicurazioni composto dei giudici: Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici redattore: Maurizio Macchi, vicecancelliere segretario: Fabio Zocchetti statuendo sul ricorso del 19 aprile 2004 di RI 1 rappr. da: RA 1 contro la decisione del 19 gennaio 2004 emanata da CO 1 rappr. da: RA 2 in materia di assicurazione contro gli infortuni ritenuto, in fatto 1.1.   In data 30 dicembre 2000, RI 1 - montatore elettricista alle dipendenze della __________ di __________ e, perciò, assicurato d'obbligo contro gli infortuni presso l'CO 1 - è stato colpito con il tacco di uno stivale a livello della fronte. A seguito di questo sinistro, egli ha presentato - stando al certificato 17 gennaio 2001 del Servizio di PS dell'Ospedale regionale di __________ (__________) - una ferita lacero-contusa frontale nonché una cefalea acuta (cfr. doc. 7). Il caso è stato assunto dall'assicuratore LAINF, il quale ha regolarmente versato le prestazioni di legge. 1.2.   Dopo avere esperito alcuni accertamenti di natura medica, l'Istituto assicuratore, con decisione formale del 19 novembre 2003, ha dichiarato estinta la propria responsabilità con effetto immediato, difettando una relazione di causalità fra i disturbi ancora accusati dall'assicurato e l'evento infortunistico del dicembre 2000 (cfr. doc. 58). In data 19 gennaio 2004 l'assicuratore infortuni ha respinto (cfr. doc. 65) le opposizioni interposte dall'avv. RA 1 per conto dell'assicurato (cfr. doc. 61) e dalla __________ (cfr. doc. 62). 1.3.   Con tempestivo ricorso del 19 aprile 2004, RI 1, sempre patrocinato dall'avv. RA 1, ha chiesto, in via principale, che venga riconosciuta l'esistenza di un nesso di causalità, naturale ed adeguata, fra l'infortunio assicurato e l'incapacità lavorativa ed il ripristino delle prestazioni assicurative a far tempo dal 19 novembre 2003, nonché, in via subordinata, che il TCA ordini ulteriori esami medici e/o le necessarie perizie neurologiche, neuropsicologiche e psichiche (cfr. I, p. 15s.). Questi, in particolare, gli argomenti sviluppati dall'insorgente a sostegno delle proprie pretese ricorsuali: " 1. II signor RI 1 è stato costretto a introdurre il presente ricorso, in quanto la CO 1 ha improvvisamente interrotto il versamento delle prestazioni assicurative (con effetto immediato a far tempo dal 19.11.03), senza disporre di un qualsiasi elemento oggettivo che le permettesse di prendere tale decisione. Infatti, ancora in data 28 agosto 2003 (cfr. doc. 28), la CO 1 chiedeva al Dott. __________, specialista in neurologia, di ripetere un esame neuropsicologico per approfondire diversi quesiti inevasi. Quindi, sulla scorta di un rifiuto manifestato dallo specialista per quanto concerne l'assunzione di un incarico peritale (cfr. doc. 30), controparte emanava una decisione con la quale il caso veniva chiuso con effetto immediato (cfr. doc. 32). Il repentino cambiamento di posizione della CO 1 è totalmente incomprensibile se si pensa che lo stesso si fonda sull'apprezzamento medico di un chirurgo ortopedico che non ha mai visitato il signor RI 1 (cfr. doc. 33). Nel contempo la CO 1 si permette di travisare i rapporti della signora __________ (cfr. doc. 18) e del Dott. __________ (cfr. doc. 22), sostenendo che dalle visite del 22 maggio e del 24 settembre 2002 risulterebbero dei problemi psichici alla base dei dolori lamentati dal signor RI 1. Tale affermazione viene recisamente contestata, poiché né la signora __________ né il Dott. __________ si sono mai permessi di affermare che l'origine dei disturbi di cui soffre il signor RI 1 sia da ricondurre al suo stato psichico, al contrario! Giova infatti rammentare che nel rapporto 10 gennaio 2003 (cfr. doc. 22, pag. 3), citato dalla CO 1, il Dott. __________ conclude affermando che sussiste la persistenza di una sindrome post-traumatica di lieve entità. In tale rapporto il neurologo non evidenzia elementi a sostegno di un danno organico maggiore tuttavia, lo stesso specialista, nel suo scritto 18.08.03 (cfr. doc. 27), sostiene che il mito della non orqanicità, in assenza di lesioni macroscopiche agli esami neuroradiologici è stato superato e precisa che i disturbi consecutivi a sindromi post-traumatiche venqono riconosciute dalla dottrina medica quali fattori compatibili con i disturbi lamentati dal siqnor RI 1. Pertanto, dopo aver riconosciuto, durante quasi tre anni, che i dolori lamentati dal signor RI 1 hanno un'origine organica, la CO 1 sostiene improvvisamente che l'origine dei disturbi è prettamente psichica. Così facendo però la CO 1 strumentalizza il disagio che sta vivendo il signor CO 1 il quale, dopo aver sofferto di nausee e di mal di testa, lo si ripete, per quasi tre anni, è legittimo possa manifestare un atteggiamento di sfiducia nei confronti di tutta la situazione.

2. E' quindi ragionevole supporre che il rapporto 10 novembre 2003 sia stato richiesto e allestito affinché la CO 1 potesse interrompere le proprie prestazioni. Infatti, dall'apprezzamento medico del Dott. __________ risulta che il signor RI 1 non avrebbe mai subito né un trauma organico né una commozione cerebrale. A tale proposito si rammenta che l'esistenza di un trauma cranico è stata più volte riconosciuta senza riserve sia dal Dott. __________i (cfr. doc. 13, 22 e 28), sia dalla signora __________ (cfr. doc. 18), mentre la commozione cerebrale è stata riscontrata dalla Dott.ssa __________ (cfr. doc. 7) e dal Dott. __________, medico circondariale CO 1 che ha visitato il signor __________ il mese di gennaio 2001 (cfr. doc. 11). Pertanto, fatta eccezione per il Dott. __________, l'unanimità degli specialisti che hanno visitato il signor RI 1, anche recentemente (cfr. doc. 35 e 36), riconosce l'origine post-traumatica e quindi organica dei disturbi che lamenta tuttora il signor RI 1. Evidentemente vi possono essere altri fattori, segnatamente il fatto che il ricorrente sia costretto a convivere con il dolore da oltre tre anni, tuttavia non vi è alcun elemento oggettivo in base al quale la CO 1 possa permettersi di affermare che l'infortunio del 30.12.2000 non lasci nessuna conseguenza tale da pregiudicare in maniera apprezzabile la capacità di guadagno (cfr. doc. 32, pag. 2). Non v'è chi non veda come la CO 1 abbia voluto "scaricare" il signor RI 1, indirizzandolo verso la propria Cassa malati oppure presso l'Assicurazione invalidità (cfr. doc. 32 e 1). In ogni caso ci si chiede come la CO 1 possa permettersi di affermare che dal punto di vista medico l'incidente non lascia più nessuna conseguenza, rinviando nel contempo il paziente ad altri enti assicurativi? Simile atteggiamento è del tutto contraddittorio e conferma il sospetto che la CO 1 abbia cercato di chiudere il caso per evitare che sulla scorta di un rapporto di uno specialista potesse esserle imposto di continuare a versare le indennità.

3. Prendendo spunto dall'apprezzamento medico del Dott. __________, il quale, lo si ripete, viene integralmente contestato alla luce dei rapporti allestiti dagli specialisti, la CO 1 è partita dal presupposto che i disturbi lamentati dal signor RI 1 abbiano un'origine psichica e ha giustificato la sospensione delle prestazioni fondandosi essenzialmente sulle DTF 115 V 133 e 115 V 403, decisioni rese nel 1989 dal Tribunale federale in relazione con turbe psichiche e nevrosi in genere. Giova rilevare che suddette decisioni riguardano stati di fatto sostanzialmente diversi rispetto a quello che concerne il caso in oggetto. Infatti, gli specialisti che hanno visitato il signor RI 1 hanno preso in considerazione anche gli aspetti psichici ma hanno rilevato la presenza di cause post-traumatiche e di disturbi organici. Pertanto, la posizione della CO 1 che tende a ricondurre i sintomi a una causa prettamente psichica è del tutto inopportuna. In ogni caso, anche sulla scorta delle decisioni citate è possibile affermare che esiste un nesso causale naturale (dal profilo medico) e causale (dal profilo giuridico), fra l'incidente del 30 dicembre 2000 e i disturbi di cui soffre il signor RI 1, che sta alla base della sua incapacità lavorativa. ٭ Quo alla gravità delle lesioni II ricorrente è stato colpito sulla fronte dal tacco di uno stivale. II colpo gli è stato inferto da tergo da una persona in preda ai fumi dell'alcool, mentre egli non era in grado di prevedere l'attacco e quindi di difendersi dall'aggressione. II tacco ha provocato una ferita sulla fronte che ha necessitato ben 14 punti di sutura. ٭ Quo ai dolori persistenti Dal 30.12.2000 il signor RI 1 ha iniziato a soffrire di cefalee e nausee, oltre a dolori "dietro i globi oculari" e a un intorpidimento sporadico all'emivolto, sintomi mai riscontrati dal ricorrente precedentemente ai fatti (cfr. doc. 35, pag. 2). Prima dell'incidente il signor RI 1 non ha mai provato simili dolori, i quali sono addirittura influenzati dal variare delle condizioni meteorologiche e comportano crisi acute che possono protrarsi per diverse ore. ٭ Quo ai trattamenti medici Sull'arco degli ultimi 40 mesi Il signor RI 1 ha subito diversi esami senza che l'intensità dei dolori avesse a diminuire, purtroppo non vi è stata una reale presa a carico del paziente (ciò è in parte riconducibile alla sua situazione finanziaria), ma soltanto la somministrazione di farmaci destinati a placare i dolori. ٭ Quo alla durata dell'incapacità lavorativa Dal giorno dell'incidente il signor RI 1 non e più riuscito a riprendere la propria attività professionale di elettricista - informatico, la quale richiede la necessaria capacità di concentrazione. Avendo sempre lavorato regolarmente in precedenza, egli ha chiesto alla CO 1, ritenuto quanto rilevato dalla psicologa nel suo rapporto 15.07.02 (cfr. doc. 18), se fosse possibile ottenere il necessario sostegno per portare a termine una riqualifica professionale; in pratica controparte si è sempre rifiutata persino di entrare nel merito di tale ipotesi. I criteri testé evidenziati dimostrano, anche in base ai principi sviluppati dal TF, che l'incidente subito, dal signor RI 1 in data 30.12.00 deve essere considerato di intensità Medio - grave e non può certamente essere ricondotto esclusivamente a fattori psichici.

4. Nel contempo, dopo aver unilateralmente troncato l'istruttoria, la CO 1, riferendosi alla decisione 117 V 264 consid. 3b), accolla al signor RI 1 il presunto fallimento dell'onere probatorio, omettendo così di rilevare che il ricorrente ha sempre dimostrato la più ampia collaborazione trattandosi della ricerca della verità. A tale proposito, giova rilevare che il riferimento alla DTF 117 V 264 non dimostra alcunché a sostegno della posizione di controparte: Im Sozialversicherungsprozess tragen mithin die Parteien in der Regel eine Beweislast nur insofern, als im Falle der Beweislosigkeit der Entscheid zu Ungusten jener Partei ausfällt, die aus dem unbewiesen gebliben Sachverhalt Rechte ableiten wollte (BGE 115 V 142 Erw. 8a). Diese Beweisregel greift allerdings erst Platz, wenn es sich als unmöglich =erweist, im Rahmen des Untersuchungsgrundsatzes aufgrund einer Beweiswürdigung einen Sachverhalt zu ermitteln, der zumindest die Wahrscheinlichkeit für sich hat, der Wirklichkeit zu entsprechen. (DTF 117 V 264 consid. 3b). Nel caso in oggetto, per quanto attiene la prova sia della gravità dei fatti intervenuti il 30.12.00, sia dell'esistenza di un nesso naturale e causale fra lo stesso incidente e il danno subito dal signor RI 1, non si può certamente parlare di assenza di verosimiglianza. Infatti, alla luce del rapporto 10.01.03 del Dott. __________ (cfr. doc. 22), in base al quale, in pratica, il neurologo dichiara che i disturbi lamentati dal paziente sono riconducibili all'incidente (anche in assenza di lesioni organiche macroscopiche), la CO 1 ha chiesto allo specialista di sostenere che il paziente non aveva subito lesioni organiche (cfr. doc. 26). Non avendo ottenuto il referto medico auspicato, la CO 1 ha comunque deciso di interrompere non solo le prestazioni ma anche l'istruttoria avvalendosi, come noto, delle conclusioni cui giunge il Dott. __________ (cfr. doc. 33). In considerazione di quanto precede, è alquanto azzardato per controparte permettersi di affermare che il signor RI 1 abbia fallito nel proprio onere probatorio, ritenuto che è la stessa CO 1 ad aver interrotto la raccolta delle prove prima d'aver ottenuto i complementi istruttori richiesti.

5. Affinché la fattispecie possa essere esaminata oggettivamente, il signor RI 1 è quindi stato costretto a presentare il presente ricorso: Egli infatti ha cercato di riunire, durante i tre mesi previsti dall'art. 106 LAINF, le pezze giustificative che potessero corroborare l'esistenza di un nesso naturale fra l'incidente del 30.12.00 e i disturbi che egli lamenta tuttora. Ciò non è stato facile, è opportuno rilevarlo, in considerazione non solo del breve lasso di tempo a disposizione per trovare gli specialisti disposti a prendere posizione (per la CO 1 sarebbe certamente stato più facile), ma anche a causa della situazione finanziaria del signor RI 1, il quale è stato costretto a chiedere le prestazioni assistenziali. In ogni caso, né il Dott. __________ né il Dott. __________ sostengono che il paziente sia affetto unicamente da disturbi psichici. Infatti, il Dott. __________ è dell'avviso che i disturbi sono possibilmente in relazione con una sindrome post-traumatica. Egli ritiene che lo stato di salute del signor RI 1 sia fortemente influenzato da elementi psichici, ma nel contempo suggerisce di procedere a una rivalutazione neuropsicologica (cfr. doc. 35, pag. 5). II Dott. __________, unico psichiatra che ha esaminato il paziente su richiesta di quest'ultimo (infatti la CO 1 si è permessa di fondare la propria decisione sulla presenza di disturbi psichici determinanti senza essersi però mai rivolta a uno specialista), sostiene che i disturbi neuropsicoloqici sono tuttora presenti e ritiene che non vi sono eventi importanti preesistenti all'incidente del 30.12.2000, che possano spieqare la sintomatologia riscontrata.

6. Alla luce di quanto precede, la decisione della CO 1 deve essere annullata, in quanto arbitraria e contraria a qualsiasi referto medico o psicologico concernente il signor RI 1, fatta eccezione per l'apprezzamento del Dott. __________. A tale proposito, giova rilevare che anche la CO 1 riconosce che a mente del Dott. __________ le cefalee sono imputabili all'infortunio, in quanto rientrano nelle sequele del trauma cranico (cfr. doc. 1, pag. 5, consid. 4). Tuttavia, malgrado l'opinione chiara del citato specialista, la CO 1 ha deciso di "tagliar corto", prendendo spunto dalla posizione del medico ortopedico di circondario, il quale, senza disporre di alcun sostegno scientifico, si permette di affermare che se i sintomi permangono dopo due anni, allora gli stessi sono da ricondurre alla situazione psichica (cfr. doc. 1, pag. 6, consid. 4). Quale ulteriore argomento a sostegno della propria posizione, la CO 1 cita le conclusioni cui giunge il Dott. __________ in un altro caso che, a quanto sembra, dovrebbe essere già noto a codesto onorevole Giudice. A parte il fatto che - per ricorrere a un'espressione utilizzata da controparte ­ sorprende constatare che nella terminologia CO 1 sembrano esistere commozioni cerebrali "vere" da opporre a commozioni cerebrali "finte", è disdicevole che la CO 1, dopo aver preso atto che il Dott. __________ non è in grado di assumere l'incarico peritale, decida semplicemente di respingere la richiesta del signor RI 1 tendente all'esecuzione di una nuova valutazione neuropsicologica. Indipendentemente da ciò, allo stato attuale esiste anche la valutazione di uno psichiatra (cfr. doc. 36), che ha visitato ben due volte il signor RI 1 giungendo a conclusioni che confermano l'esistenza di un nesso causale fra l'incidente e i disturbi che lamenta il paziente. In conclusione: in data 30 dicembre 2000, il signor RI 1 ha subito un incidente grave, che avrebbe potuto avere un esito ben più drammatico e del quale egli patisce tuttora le conseguenze. L'insieme degli specialisti che hanno potuto visitare il ricorrente giungono alle medesime conclusioni. Il fatto che il signor RI 1 presenti una sintomatologia che possa anche essere riconducibile in parte a fattori psichici, non significa che tali fattori siano determinanti, infatti il Dott. __________ è dell'avviso che i fatti del 30.12.2000 vadano comunque ritenuti come "scatenanti" (cfr. doc. 35, pagg. 4 e 5). Si precisa sin d'ora che il signor RI 1 non si sottrae in ogni caso a ulteriori esami, infatti, egli si è sempre sottoposto di buon grado alla ricerca della verità, ritenendosi il primo se non unico beneficiario un intervento medico puntuale e risolutivo." (I) 1.4.   L'CO 1, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione dell'impugnativa, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. III). 1.5.   In corso di causa, l'avv. RA 1 ha ribadito la necessità che venga ordinata una perizia medica giudiziaria (cfr. V). in diritto 2.1.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000. Con la stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LAINF. Dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio le norme di diritto materiale in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b; STFA del 4 giugno 2004 nella causa L., H 6/04; STFA del 10 settembre 2003 nella causa Cassa pensioni X. c/ C., B 28/01; STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01). Inoltre, il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione amministrativa contestata (cfr. DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV nr. 3; DTF 121 V 366 consid. 1b; qui: il 19 gennaio 2004). Di conseguenza, nel caso in esame, visto che oggetto della presente vertenza, è il diritto a prestazioni a far tempo dal 19 novembre 2003, tornano applicabili le disposizioni di diritto materiale della LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003. 2.2.   Oggetto della lite è la questione a sapere se l'Istituto assicuratore convenuto era o meno legittimato a dichiarare estinto il diritto alle prestazioni a decorrere dal 19 novembre 2003. 2.3.   Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera. Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegna­zione di una rendita o con la morte dell'assicurato. Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro conti­nuazione non sia da attendersi un sensi­bile migliora­mento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.). Se, al momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle prestazioni sanitarie. D'altro canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF. 2.4.   Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è, tuttavia, l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte). Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno. È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46). Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate). L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

-  quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

-  quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine) (cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093). Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati). 2.5.   Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati. Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate). Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53). La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39). 2.6.   Per accertare l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra disturbi psichici e infortunio, la giurisprudenza ha sviluppato dei criteri oggettivi (DTF 123 V 104 consid. 3e, 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss. consid. 4-6). Il TFA ha in particolare classificato gli infortuni, a seconda della dinamica, nella categoria degli eventi insignificanti o leggeri, in quella degli eventi gravi e in quella di grado medio. 2.6.1.   Nei casi di infortunio insignificante (l'assicurato per esempio ha leggermente battuto la testa o si è slogato il piede) o leggero (egli ha fatto una caduta o scivolata banale) l'esistenza di un nesso di causalità adeguata può di regola essere negata a priori. Secondo l'esperienza della vita e ritenute le cognizioni acquisite in materia di medicina degli infortuni, può in effetti essere ammesso, senza dover procedere ad accertamenti psichici particolari, che un infortunio insignificante o leggero non sia di natura tale da provocare un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica. 2.6.2.   Se l'assicurato è rimasto vittima di un infortunio grave, l'esistenza del nesso di causalità adeguata fra l'evento e successiva incapacità lucrativa dovuta a disturbi psichici deve di regola essere riconosciuta. Secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita, gli infortuni gravi sono in effetti idonei a provocare danni invalidanti alla salute psichica. 2.6.3.   Sono considerati infortuni di grado medio tutti gli eventi che non possono essere classificati nelle due predette categorie. La questione a sapere se tra simile infortunio e incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica esista un rapporto di causalità adeguata non può essere risolta con solo riferimento all'evento stesso. Occorre piuttosto tener conto, da un profilo oggettivo, di tutte le circostanze che sono strettamente connesse con l'infortunio o che risultano essere un effetto diretto o indiretto dell'evento assicurato. Esse possono servire da criterio di apprezzamento nella misura in cui secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita sono tali da provocare o aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica. I criteri di maggior rilievo sono:

-  le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;

-  la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;

-  la durata eccezionalmente lunga della cura medica;

-  i disturbi somatici persistenti;

-  la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

-  il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;

-  il grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche. 2.6.4.   Non in ogni caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della categoria degli eventi gravi. Inoltre un solo criterio può, in tutta la categoria degli infortuni di grado medio, essere sufficiente se riveste un'importanza particolare o decisiva. Nel caso in cui nessuno dei criteri di rilievo riveste un'importanza particolare o decisiva, occorrerà invece riferirsi a più criteri. Ciò vale tanto più quanto meno grave sia l'infortunio in questione (cfr. DTF 115 V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a). 2.7.   Anche in materia d’infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, vige una particolare giurisprudenza relativa alla questione della causalità. Nella giurisprudenza applicabile sino all’emanazione della sentenza di principio 4 febbraio 1991 in re S., pubblicata in DTF 117 V 359ss. e RAMI 1991 U 121, p. 95ss., il TFA (pur ammettendo la causalità naturale, ad esempio per la presenza di disturbi psichici cfr. SZS 1986 pag. 84 seg.) considerava che in assenza di deficit neurologici e d’alterazioni visibili attraverso radiografie, delle lesioni neuropsichiche non erano, in generale, atte a provocare dei disturbi evolutivi di natura patologica, di modo che - trattandosi d’infortuni del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale - senza prova di deficit funzionale organico e senza alterazioni radiologicamente oggettivabili, l’esistenza di una relazione di causalità adeguata veniva negata, facendo difetto dei postumi durevoli derivanti da un infortunio di quel tipo (DTF 117 V 359 consid. 5c). Con la DTF 117 V 359, il TFA ha definito il quadro clinico tipico di una lesione del tipo “colpo di frusta”. In presenza di un tale quadro, si può, di regola, ammettere l’esistenza di una relazione di causalità naturale fra l’infortunio e la susseguente incapacità lavorativa, rispettivamente lucrativa. Questo quadro clinico é caratterizzato da disturbi multipli, quali diffusi mal di testa, vomito, vertigini, disturbi della concentrazione e della memoria, facile stanchevolezza, disturbi visivi, irritabilità, labilità affettiva, depressione, cambiamento della personalità, ecc.. Tale giurisprudenza é stata ulteriormente confermata (DTF 119 V 334; DTF 122 V 415 = SVR 1997 UV 85, p. 309ss.; DTF 123 V 98 = SVR 1997 UV 96, p. 349ss.; cfr., inoltre, gli estratti pubblicati in RAMI 1995 U 221, p. 109ss.). Nella sentenza citata l'Alta Corte ha ricordato che, secondo le ultime pubblicazioni scientifiche, in caso di “colpo di frusta” alla colonna cervicale, dei deficit funzionali molto diversi possono apparire a distanza di anni, anche senza uno stato patologico oggettivabile. Il fatto che in molti casi i disturbi tipici del “colpo di frusta” non siano oggettivabili con gli attuali mezzi tecnici (RX, TAC, EEG) non deve indurre a qualificarli di puri disturbi soggettivi e, pertanto, a negare ogni rilevanza nell’ambito dell’assicurazione contro gli infortuni. Il TFA ha considerato - modificando così la sua giurisprudenza anteriore - che un infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale é, secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza della vita, suscettibile di provocare un’incapacità lavorativa o di guadagno, anche se la natura organica dei deficit funzionali non é stata dimostrata. Ne ha pure dedotto che, per decidere circa l’adeguatezza della relazione di causalità, non é determinante sapere se, da un profilo medico, i disturbi consecutivi al “colpo di frusta” devono essere qualificati piuttosto di natura fisica che psichica, nella misura in cui una tale distinzione, in certi casi, potrebbe essere la causa di notevoli difficoltà d’apprezzamento, vista la complessità e la varietà del quadro clinico. L'Alta Corte ha, peraltro, stabilito che la sua vecchia prassi non avrebbe più potuto essere mantenuta, in quanto, per valutare il carattere adeguato del nesso causale, essa si basava esclusivamente sulle lesioni riportate a seguito dell’infortunio, quando, in ossequio alla giurisprudenza elaborata in materia di turbe psichiche, la medesima questione dev’essere apprezzata riferendosi all’evento infortunistico ed alle circostanze concomitanti ad esso. La particolare natura delle lesioni subite costituisce, in questo ambito, soltanto uno dei criteri che devono essere presi in considerazione. Se ne deduce che, trattandosi di un infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, senza prova di un deficit funzionale oggettivo, la questione della causalità adeguata deve essere valutata basandosi sull’evento infortunistico nonché sull’insieme delle circostanze che, da un punto di vista oggettivo, sono strettamente connesse con lo stesso o che risultano essere un effetto diretto o indiretto dell'evento assicurato, di modo che, secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita, sono atte a provocare o aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità lavorativa o di guadagno. Posto che, tanto in caso di turbe psichiche consecutive ad infortunio quanto in caso di disturbi provocati da un “colpo di frusta” alla colonna cervicale, ci si trova confrontati a deficit che non é possibile oggettivare da un profilo organico, il TFA ha precisato che, per valutare l’adeguatezza del nesso di causalità fra un infortunio ed un’incapacità al lavoro o lucrativa consecutiva ad un “colpo di frusta” alla colonna cervicale, conviene applicare, per analogia, il metodo elaborato per le turbe psichiche. La Corte federale ha, in effetti, statuito che, dal momento in cui la causalità adeguata é stata ammessa in caso d’incapacità al lavoro o di guadagno d’origine psichica anche in assenza di lesione organica oggettivabile, sarebbe contrario al principio dell’uguaglianza di trattamento fra gli assicurati esigere la prova di una tale lesione in caso d’infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale (DTF 117 V 359, consid. 5d/bb). Un discorso analogo, è stato sviluppato in relazione ai traumi cranio-cerebrali, allorquando le lesioni non possono essere sufficientemente dimostrate da un profilo organico (cfr. DTF 117 V 382s. consid. 4b; cfr., pure, S. Leuzinger, Versicherungsrechtliche Kriterien bei psychischen Unfallfolgen - zur Leistungspflicht im Rahmen der obligatorischen Unfallversicherung, in P. Zangger/ D. Erb Egli (Hrsg.), Die verunfallte Psyche, Zurigo 1999, p. 90). 2.8.   Alla luce dei principi evocati al precedente considerando - qualora ci si trovi confrontati a dei sintomi sprovvisti di sostrato organico oggettivabile - è necessario, dapprima, chiedersi se, tenuto conto della dinamica dell’infortunio e dei disturbi diagnosticati, si è o meno in presenza di un infortunio del tipo "colpo di frusta" alla colonna cervicale: " Das Vorliegen eines Schleudertraumas wie seine Folgen müssen somit durch zuverlässige ärztliche Angaben gesichert sein. Trifft dies zu und ist die natürliche Kausalität - aufgrund fachärztlicher Feststellungen in einem konkreten Fall - unbestritten, so kann der natürliche Kausalzusammenhang ebenso aus rechtlicher Sicht als erstellt gelten, ohne dass ausführliche Darlegungen zur Beweiswürdigung nötig wären (BGE 119 V 340 E. 2b/aa)." (DTF 122 V 415 = SVR 1997 UV 85, p. 309ss.) L’esistenza di un infortunio del tipo “colpo di frusta” così come delle sue conseguenze, presuppone, dunque, delle attendibili certificazioni medico-specialistiche (cfr. RAMI 2000 U 395, p. 316ss. consid. 3 = SVR 2001 UV 1, p. 1ss.; DTF 122 V 415 = SVR 1997 UV 85, p. 309ss.; DTF 119 V 340 consid. 2b/aa; STFA del 12 maggio 2000 nella causa B., consid. 4b/bb, U 404/99; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, op. cit., p. 104). Per costante giurisprudenza, decisivo dev’essere ritenuto l’apprezzamento diagnostico espresso da uno specialista in neurologia, oltre, beninteso, la presenza del quadro tipico dei disturbi, contraddistinto da un’accumulazione di disturbi (P. Gomm, Kausalität in der Unfallversicherung, Plädoyer 3/97, p. 29; J. Senn, Das “Schleudertrauma” der Halswirbelsäule - Bemerkungen zum Stand der Diskussion, SZS 4/1996, p. 322; cfr., pure, sentenza 10.8.1998 del TA del Canton Lucerna, pubblicata in Plädoyer 5/98, p. 80ss.). Se l’esistenza del nesso di causalità naturale è stata ammessa, è ancora necessario pronunciarsi sulla questione riguardante il rapporto di causalità adeguata, questione che dev’essere valutata secondo il metodo elaborato per le turbe psichiche (DTF 115 V 138 consid. 6): " Entgegen der Auffassung des kantonalen Gerichts besteht kein Anlass, bei medizinisch zwar angenommenem, jedoch nicht (hinreichend) organisch nachweisbarem natürlichem Kausalzusammenhang zwischen einem Unfall mit Schleudertrauma der HWS und andauernden Beschwerden, welche die Arbeits- und Erwerbsfähigkeit einschränken, von einer Prüfung der Adequanz abzusehen, welche grundsätzlich bei sämtlichen Gesundheitsschädigungen, die aus ärztlicher Sicht mit überwiegender Wahrscheinlichkeit als natürliche Unfallfolgen gelten können, Platz zu greifen hat (BGE 121 V 49 E. 3a mit Hinweisen; MAURER, a.a.O., S. 460; MEYER-BLASER, a.a..O., S. 82)." (DTF 122 V 417 = SVR 1997 UV 85, p. 310) 2.9.   Volendo sintetizzare quanto esposto ai precedenti considerandi - si tratta, in primo luogo, di valutare se l'interessato è rimasto vittima di un trauma d'accelerazione alla colonna cervicale, di un trauma equivalente (cfr. SVR 1995 UV 23, p. 67 consid. 2) oppure di un trauma cranio-cerebrale (cfr. DTF 117 V 382 consid. 4). Se ciò dovesse essere il caso, per gli infortuni di grado medio, è necessario applicare i criteri elencati dalla giurisprudenza di cui alla DTF 117 V 366 consid. 6a e 382 consid. 4b. In caso contrario, la valutazione dell'adeguatezza del nesso causale va operata, trattandosi sempre degli infortuni di grado medio, secondo i fattori elaborati dal TFA nella DTF 115 V 140 consid. c/aa (cfr. RAMI 2000 U 395, p. 316ss. consid. 3 = SVR 2001 UV 1, p. 1ss.). A differenza degli infortuni che hanno comportato un trauma d'accelerazione al rachide cervicale, per l'apprezzamento della causalità adeguata, in caso di disturbi psicogeni, bisogna differenziare le componenti psichiche da quelle somatiche, giacché solo queste ultime vanno considerate. Deve ancora essere aggiunto che l'applicabilità della giurisprudenza federale in materia di causalità adeguata in caso di trauma d'accelerazione alla colonna cervicale, giusta la quale è irrilevante determinare se i disturbi accusati dall'assicurato siano di natura organica e/o psichica (cfr. DTF 117 V 363 consid. 5d/aa), presuppone che questi disturbi siano a tal punto intrecciati fra loro che "eine Differenzierung angesichts des komplexen und vierschichtigen Beschwerdebildes in heiklen Fällen gelegentlich grosse Schwierigkeiten bereitet" (DTF 117 V 363 consid. 5d/aa). Per applicare questa prassi è dunque necessario che i disturbi psichici siano stati provocati dall'infortunio e che unitamente ai disturbi somatici, anch'essi di natura traumatica, formino un complesso di disturbi psicosomatici difficilmente differenziabili (cfr. SVR 2001 UV 13, p. 47ss. = RAMI 2000 U 397,

p. 327ss.). Per contro, il tema dell'esistenza del nesso di causalità adeguata va affrontato alla luce dei principi applicabili nel caso di evoluzione psichica abnorme conseguente ad infortunio (DTF 115 V 133) - e, quindi, non alla luce dei criteri che sono stati sviluppati in materia di colpo di frusta alla colonna cervicale (cfr. DTF 117 V 359) - quando le menomazioni rientranti nel quadro tipico dei postumi di un “colpo di frusta” alla colonna cervicale, ancorché, in parte accertate, sono relegate in secondo piano rispetto a marcate turbe psichiche, in relazione con l'evento assicurato (cfr. RAMI 2000 U 397, p. 327ss., DTF 123 V 98ss. = SVR 1997 UV 96, p. 349ss.; STFA del 17 marzo 1995 nella causa Z., STFA del 6 gennaio 1995 pubblicata parz. in RAMI 1995 U 221, p. 117; STFA 9 settembre 1994 pubblicata parz. in RAMI 1995 U 221,

p. 115; G. Scartazzini "Considérations sur dix ans de développement en matière de causalité dans les assurances sociales", in Mélanges en l'honneur de J. L. Duc, Ed. IRAL Losanna 2001, p. 239seg. (270 nota 75)). In una sentenza del 18 giugno 2002 nella causa W., U 164/01, consid. 3a e b, parzialmente pubblicata in RAMI 2002 U 465, p. 437ss., la Corte federale ha ulteriormente precisato la propria prassi. Essa ha, in effetti, stabilito che l'esame della causalità adeguata può essere effettuato sulla base dei principi applicabili nel caso di evoluzione psichica abnorme conseguente ad infortunio, conformemente a quanto sancito dalla DTF 123 V 99 consid. 2a, soltanto se la problematica psichica predomina in maniera chiara già immediatamente dopo l'incidente, ritenuto che, in caso contrario, un'ulteriore applicazione di tale giurisprudenza in un momento successivo si giustifica solo se, nel corso dell'intera evoluzione - dall'infortunio fino al momento determinante per il giudizio -, i disturbi fisici, complessivamente, hanno giocato un ruolo assai secondario e sono stati completamente relegati in secondo piano. Il TFA ha così motivato la suesposta sua precisazione giurisprudenziale: " De r Rechtsprechung gemäss BGE 123 V 99 Erw. 2a liegt der Sachverhalt zu Grunde, dass sehr bald nach einem Unfall mit Schleudertrauma der HWS oder äquivalenten Verletzungen, gleichsam an diesen anschliessend, die psychische Problematik derart überwiegt, dass die mit dem Schleudertrauma einhergehenden gesundheitlichen Beeinträchtigungen (buntes Beschwerdebild) völlig in den Hintergrund treten. Die Formulierung in BGE 123 V 99 Erw. 2b, «das in den ersten Monaten nach dem Unfall durch die Schleuderverletzung geprägte Beschwerdebild (habe) in der Folge in eine psychische Überlagerung umgeschlagen, welche schliesslich eindeutige Dominanz aufwies», ist insofern nicht unmissverständlich, als die Wendung «in der Folge» unter Umständen auf eine gewisse zeitliche Distanz zum Unfall schliessen lassen könnte. Die in BGE 123 V 99 Erw. 2a zitierten Urteile (Urteil C. vom 28. November 1994, U 107/94, auszugsweise publiziert in RKUV 1995 S. 116 Nr. 8 und F. vom 6. Januar 1995, U 185/94, auszugsweise publiziert in RKUV 1995 S. 117 Nr. 9) zeigen aber ganz klar, dass die psychische Problematik unmittelbar nach dem Unfall eindeutige Dominanz aufweisen muss, damit anstelle von BGE 117 V 351 die zur Adäquanz bei Unfällen mit anschliessend einsetzender psychischer Fehlentwicklung geltende Rechtsprechung Anwendung findet. Würde auf das Erfordernis eines nahen zeitlichen Zusammenhangs zwischen Unfall und überwiegender psychischer Problematik verzichtet, hätte dies zur Folge, dass der adäquate Kausalzusammenhang bei den meisten Versicherten, die ein Schleudertrauma der HWS oder eine äquivalente Verletzung erlitten haben und im Zusammenhang mit diesem Unfall auch an psychogenen Beschwerden leiden, nach BGE 115 V 133 zu beurteilen wäre. Denn bei Opfern eines Schleudertraumas der HWS, bei welchem keine organischen Befunde vorliegen, steht mit zunehmender zeitlicher Distanz zum Unfall immer häufiger die psychische Problematik im Vordergrund. Damit würde jedoch die Rechtsprechung zum adäquaten Kausalzusammenhang bei Schleudertraumen der HWS ohne organisch nachweisbare Befunde (BGE 117 V 359) unterlaufen, für deren Anwendung eben gerade nicht entscheidend ist, ob Beschwerden medizinisch eher als organischer und/oder psychischer Natur bezeichnet werden. " (RAMI succitata, consid. 3a) 2.10.   In concreto, il 30 dicembre 2000, all'esterno del Bar "__________" di __________, RI 1 è rimasto vittima di un'aggressione da parte di una ragazza. Qui di seguito la descrizione del sinistro fatta dall'assicurato medesimo: " La sera del 30.12.2000 verso le 24.30 ero entrato nel Ristorante __________ di __________. Ritrovo che conosco bene per aver effettuato l'impianto elettrico tramite la ditta __________ di __________. Nel ristorante non vi era molta gente, mi sono seduto ad un tavolo dove vi erano altre persone dopo aver chiesto loro il permesso. Ho poi iniziato a parlare con una signorina che era seduta di fronte e che aveva accanto un'altra ragazza. Signorine che non conoscevo e che dalla carnagione dovevano essere o dell'Africa o del Sud America. Discutevo unicamente con la ragazza che avevo seduto in faccia mentre che l'altra continuava a intromettersi senza alcuna ragione. Ad un certo punto avevo in mano il cellulare della ragazza con cui parlavo e l'altra con un gesto improvviso me lo fece cadere al suolo. Dal cellulare si staccò la batteria ma apparentemente non subì danni. Mi sono alzato perché perplesso di tale agire della ragazza e visto che aveva un bicchiere che cadde al suolo rompendosi. In nessun momento ho offeso con parole o gesti questa ragazza. Essendo già in piedi cercai di allontanarmi intenzionato a pagare il bicchiere rotto. Nello stesso tempo sono stato afferrato per le braccia da un uomo che mi ha spinto per circa un metro un metro e mezzo ed al quale non ho fatto resistenza. Questa ragazza si è pure alzata e ricordo che sono stato accompagnato fino all'uscita, in una fase ricordo che la ragazza voleva lanciarmi un bicchiere ma venne trattenuta da altri clienti e poi ha tolto gli stivali e con uno di essi, avvicinandosi velocemente da dietro ed alle spalle della persona che mi aveva spinto lontano e che mi stava accompagnando fuori, mi ha colpito in fronte causandomi una ferita alla fronte. Mi avrebbe ancora colpito ma venne fermata da altre persone, forse ancora la stessa che mi stava spingendo fuori e dal proprietario del ristorante. Ho abbandonato il luogo e sono andato subito al PS dell'__________ che dista poche centinaia di metri dal ristorante." (doc. 24) Occorre rilevare che la ragazza, denunciata dal ricorrente alla magistratura, è stata ritenuta colpevole di lesioni semplici dal Procuratore Pubblico e perciò condannata alla pena di tre giorni di detenzione sospesi condizionalmente (cfr. doc. 31). La sera stessa, l'assicurato si è recato presso il Servizio di PS dell'__________, dove i sanitari hanno constatato la presenza di una ferita lacero-contusa alla fronte, nonché di una cefalea acuta (cfr. doc. 7). In ragione dell'insorgenza di ulteriori disturbi (aumento della temperatura corporea, vertigini, nausea, brividi, cefalea), RI 1, il 2 gennaio 2001, ha di nuovo fatto capo al PS dell'__________. In quell'occasione, i medici hanno diagnosticato una ferita lacero-contusa alla fronte con contusione frontale e sintomi da commozione cerebrale leggera. L'esame TAC cerebrale è peraltro risultato normale (cfr. doc. A 7 e referto accluso al doc. 30). A contare dal 18 gennaio 2001, l'insorgente è entrato in cura dal dott. __________, spec. FMH in medicina interna, il quale ha riferito che, in occasione della consultazione del 18 gennaio 2001, egli denunciava soprattutto disturbi di concentrazione, della memoria recente e del sonno (doc. 10). Il dott. __________ ha, da parte sua, diagnosticato una sospetta sindrome post-contusionale cerebrale (doc. 14). In data 26 gennaio 2001 ha avuto luogo una visita di controllo a cura del dott. __________, spec. FMH in medicina interna. Da relativo referto emerge che il medico fiduciario dell'CO 1 ha constatato, all'esame clinico, una ferita frontale leggermente iperemica con sospetto di un piccolo neuroma cicatriziale. Dal profilo neurologico, il dott. __________ non ha rilevato alcunché di patologico, salvo la presenza d'inquietudine (cfr. doc. 11). Il 31 gennaio 2001 RI 1 ha privatamente consultato il dott. __________, spec. FMH in neurologia. Per quanto qui di interesse, il neurologo ha indicato che l'assicurato presenta una sintomatologia inquadrabile in una sindrome post-traumatica: " VALUTAZIONE Il signor RI 1 ha presentato due traumi cranici minori, il primo alcuni anni or sono, il secondo il 30.12.2000. Non riferisce perdite di conoscenza almeno in occasione del secondo evento, ma sintomi compatibili con delle sequele di un trauma cranico minore con una sintomatologia prevalente di disturbo neuropsicologico e disturbi dell'ansia della personalità, concentrazione, e del sonno. Considerata la presenza di una sindrome post-traumatica ritengo giustificato proseguire con una terapia con Amitriptilina sino a completo recupero. Nel caso in cui a 3 mesi dovessero persistere disturbi della concentrazione d'intensità tali da disturbare le attività quotidiane, si dovrà procedere ad esame dettagliato neuropsicologico. In considerazione delle oggettive difficoltà personali, un sostegno psicologico sarebbe auspicabile." (doc. 15) Dagli atti di causa emerge che, sino al mese di marzo 2002, l'assicurato non ha più consultato alcun medico (cfr. doc. 38). In data 22 maggio 2002, su indicazione del dott. __________, l'insorgente si è sottoposto ad una valutazione neuropsicologica da parte della psicologa __________, accertamento che ha consentito di evidenziare difficoltà neuropsicologiche di grado lieve-medio: " Conclusione Si tratta di un paziente ben collaborante e motivato, orientato nei tre domini, adeguato, globalmente non rallentato. L'impulso interiore è intatto. II paziente è un poco ansioso soprattutto all'inizio. II metodo di lavoro è globalmente impegnato e concentrato. A momenti si evidenziano lievi difficoltà d'attenzione. Buona la comprensione delle istruzioni degli esercizi. Nella norma il ritmo di lavoro. AI termine della valutazione il paziente dichiara di stare bene. Non ha mal di testa perché si è preso un antidolorifico. Sente però dolori agli occhi. Con un generale profilo neuropsicologico nella norma, l'odierna valutazione evidenzia lievi-moderate difficoltà d'attenzione, che si ripercuotono soprattutto nel cogliere e mantenere informazioni verbali. Lieve-moderatamente deficitari i calcoli mentali e scritti. Lievemente ridotti l'apprendimento verbale e visivo-spaziale. Nella norma: la capacità d'adattamento (flessibilità del pensiero); fluenza verbale e figurale; la capacità di concentrazione protratta; la capacità di pianificazione; le prassie costruttive; lo span verbale e visivo-spaziale; la percezione visiva (differenziazione figura-sfondo); lo schema corporeo (attribuzione destra-sinistra); la memoria semantica. I risultati indicano un disturbo neuropsicologico lieve-medio. Le difficoltà di cui lamenta il paziente sono ben compatibili con i risultati dell'odierno profilo neuropsicologico. I persistenti dolori alla testa, che sono d'intensità variabile, influenzano inoltre con ogni probabilità le capacità di prestazione del paziente che, di conseguenza, a volte è in grado di rendere di più e altre volte di meno. II paziente lamenta difficoltà nello svolgere le proprie professioni (elettricista e informatico). Sono indicate delle sedute di training neurocognitivo per aiutare il paziente a meglio convivere con le proprie difficoltà. Nel caso i disturbi dovessero perdurare è eventualmente da prendere in considerazione una riqualifica professionale. In considerazione dello stato psicologico del paziente (manifestazioni di ansia e aumentata irritabilità), è inoltre indicato un accompagnamento psicologico." (doc. 37) Nel corso del mese di settembre 2002, il neurologo dott. __________ ha visitato l'assicurato, questa volta per conto dell'assicuratore LAINF convenuto. Nel riportare i disturbi soggettivi così come descrittigli dall'insorgente, il dott. __________ ha indicato che egli lamentava, citiamo: "ricorrenti cefalee croniche, influenzate dal tempo atmosferico, dalla concentrazione, a localizzazione frontale, con frequenza di due/tre giorni per settimana, associate ad episodi di manifestazioni a carattere emicranico, con dolore d'elevata intensità, che può raggiungere un'intensità di 10/10 pulsatile, di localizzazione frontale, aggravamento allo sforzo, associate a sonofotofobia. (…). Le cefalee sarebbero accompagnate frequentemente da aura con offuscamento visivo dell'occhio sinistro, parestesie agli arti bilaterali, ma prevalenti a destra e transitori disturbi fasici, oppure parestesia al cranio" (cfr. doc. 45). D'altra parte, lo specialista incaricato dall'CO 1 ha escluso che il trauma in questione - da lui definito "certamente lieve" e con "un impatto bio-meccanico irrilevante" - abbia causato dei danni organici a livello delle strutture nervose cerebrali ed ha di nuovo ricondotto la sintomatologia denunciata da RI 1 ad una sindrome post-traumatica di lieve entità: " VALUTAZIONE I sintomi attuali evocati dal paziente sono caratterizzati da cefalee a carattere cronico tensivo con associata cefalea a carattere cronico emicranico, e disturbi neuropsicologici minori, in fase di progressivo  lento miglioramento, associati, così come descritto all'esame neuropsicologico nello scorso mese di maggio, da lievi-moderate difficoltà d'attenzione. Risultano per contro nella norma, la flessibilità del pensiero, la fluenza vertebrale, la capacità di concentrazione protratta, di pianificazione e le prassie. Al controllo neurologico, ho osservato un significativo miglioramento rispetto al precedente esame, con disturbi residui che quantificherei in un disturbo neuropsicologico lieve e sintomi compatibili con una sindrome post-traumatica . L'esame neurologico somatico, gli esami complementari neuroradiologici, non evidenziano segni indicativi di sottogiacenti sequele del sistema nervoso centrale. Sul cuoio capelluto abbiamo gli esiti di una ferita lacero-contusa frontale, oggi  non più dolente. Il trauma subito dal paziente, in occasione dell'incidente del 30.12.00, è certamente lieve, ha provocato un impatto bio-meccanico delle strutture nervose cerebrali. Questo permette di ritenere verosimile l'assenza di danni organici in riferimento al precitato trauma, quale causa della sintomatologia attuale. In assenza di documenti medici che possano documentare lo stato anteriore, mi risulta difficile per contro valutare nell'assicurato, la rilevanza di una ev. premorbidità, in particolare escludere preesistenti disturbi post-traumatici secondari a precedenti traumi, per i quali dispongo solo delle informazioni sommarie fornite dal paziente. Non mi risulta che questi incidenti siano stati valutati in modo approfondito in precedenza. Un eventuale disturbo o labilità della personalità, nel difficile contesto socio-economico in cui si sarebbe trovato il paziente al momento dell'incidente, potrebbe aver pure avuto un influsso negativo ed aggravante per il decorso. Dal punto di vista neurologico, la sintomatologia residua riscontrabile all'esame odierno, è riferibile a delle cefalee cronico tensive miste, per le quali usualmente viene considerata una solo moderata incapacità compresa tra tassi varianti dal 10 al 15% al massimo. Per quanto si attiene ai disturbi neuropsicologici ed ai disturbi del sonno, come già d'altronde proposto in occasione della precedente valutazione, s'impongono misura di sostegno psicologico e d'accompagnamento, da integrare con ev. farmacoterapia. Consiglio un più incisivo intervento, in particolare visto il persistente abuso medicamentoso d'analgesici, notoriamente in questi quadri clinici, difficile da gestire. CONCLUSIONE All'esame odierno si conferma la persistenza di sintomi compatibili con una sindrome post-traumatica di lieve entità, ma non si evidenziano agli esami clinici o paraclinici, elementi a sostegno di un danno organico maggiore, s'impongono tuttavia misure sia farmacologiche che di sostegno psicologico, alfine di accelerare il recupero in particolare professionale dell'assicurato. Solo fra due anni, ci si potrà invece esprimere sull'eventualità di una residua incapacità lavorativa definitiva." (doc. 45). Lo stesso dott. __________, nuovamente interpellato dalle parti, ha avuto modo di ribadire le proprie conclusioni con il rapporto datato 18 agosto 2003: " Posso nuovamente confermare che la sintomatologia clinica riferita, rispetta, anche in assenza di lesioni macroscopiche all'esame TAC cerebrale, i criteri riconosciuti per una sequela di un trauma cranico minore, rispettivamente una sindrome post-traumatica . Ricordo che la dimostrazione o meno di lesioni macroscopiche molto frequentemente non risulta essere un criterio determinante né diagnostico, né prognostico per le sindromi post-traumatiche. Il mito di non organicità, in assenza di lesioni macroscopiche agli esami neuroradiologici é stato superato, vedasi es.:

- cap. 15 Posttramatic Headache and Posttraumatic Syndrome. In Headache, ed. P.J. Guadsby, S.D. Silberstein: Butterwort-Heinemann; pag. 253-277. I disturbi consecutivi a sindromi post-traumatiche sono parimenti oggi nella letteratura medica riconosciuti per indurre rilevanti problemi nell'attività professionale ed una limitazione del rendimento, della flessibilità, della resistenza. La terapia medicamentosa invece, non mi risulta possa non contraddire, anche in caso di persistenza di cefalee severe, una ripresa di un'attività professionale. Per le sole cefalee, l'incapacità lavorativa massima riconosciuta varia tra il 10 ed il 15%. Senza voler approfondire la problematica dei potenziali della plasticità cerebrale, mi permetto di ricordare che le misure di sostegno psicologico ed accompagnamento, integrate con una farmacoterapia, possono, come già proposto nei differenti rapporti specialistici, accelerare il recupero e facilitare il raggiungimento di una piena redditività. In considerazione dei miglioramenti osservati in occasione della visita del 24.9.02, non avevo quindi proposto, in quanto non ritenuto opportuno, una riqualificazione professionale. Nel caso in cui dovessero persistere difficoltà per una piena ripresa dell'attività professionale, consiglio un apprezzamento peritale e la ripetizione di un esame neuropsicologico dettagliato." (doc. 51) Prima di emanare la decisione formale del 19 novembre 2003, l'Istituto assicuratore convenuto ha ancora sottoposto l'intero incarto al proprio medico di circondario, dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, il quale ha espresso le seguenti considerazioni a proposito dell'eziologia dei disturbi accusati dall'insorgente: " Il 30.12.2000 a seguito di un litigio, l'assicurato è stato colpito ricevendo un colpo in fronte da uno stivale tiratogli da una donna di 27 anni. Il signor RI 1 si è recato subito al Pronto Soccorso dell'Ospedale __________ dove viene eseguita la revisione della ferita lacero-contusa alla fronte. L'assicurato non viene ricoverato e, già un'ora dopo l'evento, si presentava nuovamente al Ristorante __________, come confermato anche dall'assicurato stesso nella denuncia del 16.1.2001. In quel momento ricordava bene tutto l'evento e descrivendolo in modo molto preciso. In conclusione, si deve escludere una commozione cerebrale in quanto manca l'amnesia antero o retro-grada. Questo fatto, secondo il Prof. __________, è decisivo di conseguenza, una commozione cerebrale è esclusa. Radiologicamente una lesione del cervello è esclusa e quindi anche un danno organico. Anche il dr. __________, neurologo, ha riscontrato molte difficoltà ad esprimersi in modo chiaro. Infatti nel suo rapporto del 10.1.2003, una volta descrive che il trauma subìto è certamente lieve, che ha provocato un impatto bio-meccanico irrilevante che non può giustificare alcuna compromissione organica delle strutture nervose cerebrali. In un altro punto scrive che la controllo neurologico ha osservato un miglioramento significativo rispetto al precedente esame, con disturbi residui che quantificherebbe in un disturbo neuro-psicologico lieve e sintomi compatibili con una sindrome post-traumatica. Personalmente, non posso immaginare un esame neurologico nel quale si possono evidenziare disturbi neuro-psicologici (il neurologo non si esprime in nessun modo nella sua lettera). In assenza di un trauma organico e di una commozione cerebrale, i disturbi non sono spiegabili e quindi la causalità, per quanto concerne l'"attacco" non è probabile. Anche se accettiamo un trauma cranico minore (mildes Hirntrauma) nel frattempo, normalmente dopo due anni dall'infortunio, i sintomi e la causalità si estingue (Alexander M.P., Mild traumatic brain injury, Neurology 1995; 45-1253-1260)" (doc. 57). Dalle tavole processuali si evince inoltre che, in data 6 aprile 2004, __________ RI 1 è stato periziato dal dott. __________, Capo del Servizio di neurologia dell'Ospedale regionale di __________. Lo specialista in neurologia, da una parte, ha avallato l'opinione del dott. __________ secondo la quale non sussiste un danno organico al cervello e, d'altra parte, ha definito come semplicemente possibile che la sintomatologia presentata dall'assicurato sia riconducibile ad una cosiddetta sindrome post-traumatica: " La situazione di questo paziente risulta intricata da, effettivamente, elementi post­traumatici (cranici), di tipo medicamentoso, psico-sociale, da determinate esposizioni tossiche (alcool), dalla situazione professionale, assicurativa e giuridica. Non si tratta a mio modo di vedere di una "semplice" cefalea dì tipo post-traumatico (identificabile, nella nuova classificazione HIS di gennaio 2004 sotto la rubrica 5.2.2 "cefalea post-traumatica cronica attribuibile ad un trauma leggero"). II mal di testa è cronico, quasi quotidiano, contiene alcuni criteri, effettivamente, di tipo emicranico (senza aura); altre caratteristiche sono tensive, altre ancora atipiche. Il trauma subito il 29.12.00 risulta comunque, in termini cronologici, "scatenante". I disturbi neuropsicologici di cui soffre questo paziente sono sicuramente lievi in termini oggettivi, non debilitanti in un'ottica, tra l'altro, professionale (con riferimento all'attività precedentemente esercitata). In questo senso il paziente andrebbe rassicurato soprattutto tramite il contatto con il proprio medico (piuttosto che con l'esecuzione di nuovi esami complementari come, ad esempio, una risonanza cerebrale che non è detto possa risultare utile per disinnescare l'ansietà del paziente). La cefalea richiederebbe una presa a carico costante (fortunatamente il signor __________ ha un medico curante nel quale ha fiducia!), basata su appuntamenti regolari "per rifare il punto". A Iato di questa presa a carico (che dovrebbe valutare di volta in volta l'utilità e gli eventuali effetti collaterali di determinati farmaci), come ho riferito al signor __________ un contatto psicoterapeutico (già discusso in passato) è indispensabile in una simile situazione. Esiste in effetti una comorbidità di tipo psichico sufficientemente importante per condizionare la cefalea, per amplificare i rischi di ricaduta riguardo a determinate dipendenze (alcool) e ipotecare quindi la prognosi (tra l'altro valetudinaria). A mio modo di vedere il sostegno psichiatrico dovrebbe essere prolungato nel tempo. In questo senso non ho voluto consigliare attualmente al paziente particolari medicazioni le quali (antidepressivi..) andrebbero ponderate con il medico curante e, spero, con il futuro psicoterapeuta. QUESITI:

1.   Vedi sopra. I disturbi sono possibilmente in relazione con la sindrome post­traumatica ma sono fortemente influenzati da elementi psichici. Andrebbero rivalutati con un esame neuropsicologico.

2.   Non sussiste a mio modo di vedere una compromissione organica delle strutture cerebrali e/o una lesione cerebrale.

3.   Non è riscontrabile la presenza di segni indicativi di soggiacenti sequele del SNC. Come ho indicato al signor __________. un conto è la questione medica (ed i reali problemi del paziente), un conto è la questione assicurativa. Da parte mia ritengo che la volontà della CO 1 di interrompere le prestazioni è comprensibile. Ciononostante, come accennato, il trauma subito dal paziente il 29.12.00 (il quale si sovrappone a precedenti eventi traumatici loco-regionali) ha agito da fattore scatenante e da co-fattore fondamentale a Iato di preesistenti meccanismi patologici (di tipo sostanzialmente psichico). Ricordo che prima di urtare il capo il signor __________ non ha mai sofferto di mal di testa. Se questo paziente potrà essere preso a carico in modo approfondito e duraturo, la prognosi (medica e professionale) potrebbe risultare a mio modo di vedere abbastanza favorevole. Gli elementi più minaccianti sono probabilmente di tipo psicosociale." (doc. A 35) Nel corso del mese di aprile 2004 il ricorrente ha pure privatamente consultato il dott. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia. Queste le sue conclusioni in merito allo stato psichico di RI 1: " I test neuropsicologici somministrati due anni fa e la valutazione delle capacità cognitive, qualitative hanno dimostrato un certo declino delle prestazioni con marcato disagio ed una moderata menomazione del funzionamento sociale e lavorativo, che sono spiegabili con il trauma subito poiché esso non corrisponde ad un delirio, demenza e non è attribuibile ad un qualsiasi altro disturbo mentale come per esempio la depressione o l'uso di sostanze psicoattive. Il quadro clinico oggi non presenta la sintomatologia tipica per il disturbo post-concussivo, come ad esempio facile affaticamento, irritabilità o aggressività sproporzionata con ansia, depressione, labilità affettiva, cambiamenti della personalità, apatia o mancanza di spontaneità. Esistono soltanto vertigini, senso di mancamento, alterazione del sonno e cefalea, senza che vi sia un trauma cranico capace di causare una significativa concussione cerebrale. Risposta ai quesiti

1. I disturbi neuropsicologici come descritti nel rapporto del servizio di neurologia dell'Ospedale __________ del 15.07.2002 sono clinicamente rilevabili a tutt'oggi.

2. Si notano diversi importanti problemi a livello psichico o in forma di elaborazione eccessiva della sintomatologia e sviluppo di un importante senso di sfiducia e delusione nei confronti della società in un soggetto che si sente preso in giro e non creduto. Non vi sono segni clinici che possono far pensare che questa situazione fosse preesistente all'infortunio. Nell'anamnesi non si trova alcun evento importante preesistente all'evento del mese di dicembre 2000 che possa spiegare la sintomatologia riscontrata.

3. L'infortunio del mese di dicembre 2000 ha assunto il valore di un evento psicosociale stressante con ripercussioni sul funzionamento neurocognitivo, con un'aggiunta di interpretazione eccessiva ma inconscia da parte del soggetto e con successivo sviluppo dell'ideazione paranoide in un soggetto incapace di accettare un giudizio negativo di sé. L'evoluzione consecutiva all'infortunio ha evidentemente avuto un decorso sfavorevole in un soggetto incapace di metabolizzare il danno subito e forse anche incapace di richiedere un aiuto e di riconoscere la dimensione psicologica del trauma. La dimensione psicologica dell'evento non è stata riconosciuta ed è andata a peggiorare man mano con il prolungarsi dell'incapacità lavorativa. Ora il disturbo è cronicizzato ed in più complicato dalla convinzione del soggetto che nessuno gli creda. In effetti, è in una situazione economica così difficile che è convinto che tutti credono che è alla ricerca di un indennizzo. Tuttavia bisogna ricordarsi che il soggetto è stato vittima di una contusione al capo forse più consistente nel 1998 e può darsi che abbia sviluppato gli stessi sintomi, ma che ora questi sono stati accettati in modo diverso poiché non si trattava di un incidente stradale. Questo trauma invece ha un aspetto ben diverso, forse per certi versi anche buffo e molto meno credibile. Credo che la dinamica dell'incidente gioca un certo ruolo poiché l'inconsuetudine di questo evento ha portato all'incredulità." (doc. A 36) 2.11.   Con la querelata decisione su opposizione, l'CO 1 ha negato la propria responsabilità a far tempo dal 19 novembre 2003, ritenendo che la sintomatologia presentata dall'assicurato debba essere essenzialmente ricondotta a disturbi di natura psichica, i quali non costituiscono comunque una conseguenza adeguata dell'evento infortunistico del dicembre 2000 (cfr. doc. 65). In materia di assicurazione contro gli infortuni, i disturbi risentiti dall'assicurato vengono di principio presi in considerazione soltanto nella misura in cui procedono da un danno alla salute oggettivamente dimostrabile (un'eccezione a questa regola è prevista in materia di traumi d'accelerazione alla colonna cervicale ed in materia di traumi cranio-cerebrali). In effetti, nei casi in cui i dolori avvertiti da un assicurato non possono trovare una sufficiente correlazione sul piano oggettivo, la decisione non può che essere sfavorevole all'interessato. Qualora non sia stata individuata, dal profilo medico-scientifico, l'origine dei disturbi, il giudice delle assicurazioni sociali - a maggior ragione - non può riconoscere l'esistenza di una relazione di causalità naturale con l'evento traumatico assicurato (cfr., in questo senso, la STCA del 22 settembre 2003 nella causa B., inc. 35.2002.4; del 28 luglio 2003 nella causa T.-K., inc. n. 35.2003.26, del 25 novembre 2002 nella causa A., inc. n. 35.2002.49, confermata dal TFA con sentenza del 28 luglio 2004, U 14/03, del 13 settembre 2001 nella causa C., inc. n. 35.1999.90, confermata dal TFA con sentenza del 9 gennaio 2003, U 347/01, del 21 settembre 2000 nella causa P., inc. n. 35.1998.57, confermata dal TFA con giudizio del 13 marzo 2001, U 429/00, del 22 febbraio 1999 nella causa D., inc. n. 35.1998.61 e del 19 febbraio 1999 nella causa A., inc. n. 35.1998.10; cfr., inoltre, U. Meyer-Blaser, art. cit., p. 105s.: “Lässt sich der medizinisch-wissenschaftliche Beweis für das Vorliegen organischer Befunde, ihrer Verantwortlichkeit für die vorhandenen Beschwerden und die Ursächlichkeit der unfallmässigen Einwirkung zum Eintritt des organischen Befundes, nach derzeitigem Wissensstand, in einem konkreten Fall, trotz sorgfältigen Abklärungen, nicht mit überwiegender Wahrscheinlichkeit beweisen, enfällt insofern die Leistungspflicht der Unfallversicherer ohne weiteres” - la sottolineatura è del redattore). Per negare il nesso di causalità naturale tra un infortunio ed i disturbi lamentati da un assicurato non è dunque necessario che sia diagnosticata, quale causa dei problemi di salute, una patologia totalmente estranea a un evento traumatico (cfr. STFA del 19 luglio 2001 nella causa E., U 126/00). Nella concreta evenienza, questa Corte, alla luce dell'abbondante documentazione medica riassunta al precedente considerando (cfr., in particolare, i referti dei neurologi, dott. __________ e __________), constata che la sintomatologia di cui soffre RI 1 non ha potuto essere spiegata con un danno organico oggettivabile di natura infortunistica. Tuttavia, prima di poter concludere, in ossequio ai principi giurisprudenziali poc'anzi menzionati, all'inesistenza di un nesso di causalità naturale con l'infortunio del 30 dicembre 2000, questo Tribunale deve ancora esaminare l'applicabilità della prassi elaborata dal TFA in materia di traumi d'accelerazione alla colonna cervicale (ed estesa anche ai traumi cranio-cerebrali). Al proposito, è necessario ripetere che con la giurisprudenza inaugurata con la citata sentenza S. (cfr. consid. 2.7.), l'Alta Corte si è scostata dal principio appena evocato relativo ai disturbi senza correlazione sul piano oggettivo, quando si é in presenza di un trauma d'accelerazione alla colonna cervicale (idem per quel che riguarda i traumi cranio-cerebrali - cfr. DTF 117 V 382s. consid. 4b). In effetti, il fatto che in molti casi i disturbi tipici del “colpo di frusta” non siano oggettivabili mediante gli attuali mezzi tecnici, non deve spingere a qualificarli di puri disturbi soggettivi e, pertanto, a negare ogni loro rilevanza nell’ambito dell’assicurazione contro gli infortuni. Nella presente fattispecie, in occasione dell'infortunio del dicembre 2000, l'assicurato ha verosimilmente riportato un trauma cranico semplice, senza interessamento del sistema nervoso centrale (cervello), così come ha pertinentemente sottolineato il dott. __________ nel suo referto del 10 novembre 2003 (cfr. doc. 57: "In conclusione, si deve escludere una commozione cerebrale in quanto manca l'amnesia antero o retrograda. Questo fatto, secondo il Prof. __________, è decisivo, di conseguenza una commozione cerebrale è esclusa" - la sottolineatura è del redattore). È vero che in alcuni dei referti medici presenti all'inserto si parla esplicitamente di commotio cerebri, dunque di un coinvolgimento del cervello nel trauma (cfr., ad esempio, i doc. 14 e A 7). Nondimeno, occorre rilevare che l'assicurato stesso ha dichiarato di non avere perso conoscenza (cfr. i doc. 15, p. 2 e 37, p. 1) e, d'altra parte, non emerge neppure che egli sia stato colpito da amnesia traumatica o post-traumatica. Inoltre, non può neppure essere ignorato che, immediatamente dopo essere stato colpito alla fronte, RI 1 è stato in grado di recarsi a piedi al Pronto soccorso (cfr. denuncia acclusa al doc. 30: "Ho dovuto velocemente allontanarmi a piedi e andai con un enorme mal di testa e sanguinante al non tanto distante Ospedale __________, circa alle ore 24.30-24.45"), i cui sanitari, dopo avergli suturato la ferita, lo hanno dimesso (cfr. doc. 7). Qualora l'insorgente avesse effettivamente presentato una commozione cerebrale, egli sarebbe senz'altro stato trattenuto in ospedale in osservazione neurologica (cfr., in questo senso, STCA del 24 marzo 2004 nella causa G., inc. n. 35.2003.48, consid. 2.12.) Del resto, è soltanto a posteriori, ossia in occasione della visita del 2 gennaio 2001, che i sanitari dell'__________ - prestando fede a quanto riferito loro dall'assicurato - hanno posto la diagnosi di leggera commozione cerebrale (cfr. doc. A 7). Contrariamente a quanto sostenuto dall'Istituto assicuratore convenuto in sede di decisione su opposizione (cfr. doc. 65, p. 6), il dott. __________ non ha mai preteso equiparare il trauma cranico subito dal ricorrente ad una commozione cerebrale. Lo specialista in neurologia, nei diversi referti da lui allestiti, ha in effetti affermato che la sintomatologia denunciata da RI 1 va inquadrata in una cosiddetta "sindrome post-traumatica", peraltro leggera (cfr., ad esempio, 45,

p. 3: "All'esame odierno si conferma la persistenza di sintomi compatibili con una sindrome post-traumatica di lieve entità, …"). Orbene, così come ha avuto modo di spiegare il Prof. dott. __________, Primario del Servizio di neurologia del __________ di __________, in una perizia specialistica versata agli atti nella causa C., inc. n. 35.2002.6, concernente un'assicurata che, a causa del pavimento bagnato, era caduta ed aveva battuto a terra la testa, "la diagnosi di sindrome post-traumatica [sindrome conseguente ad un trauma cranico, n.d.r. ] è possibile in assenza di lesioni cerebrali come sembra essere indicato dall'esame clinico e da una TAC cerebrale normale effettuata subito dopo l'incidente, e dall'assenza di perdita di conoscenza" (la sottolineatura è del redattore). Considerato come l'assicuratore convenuto ne abbia fatta menzione (cfr. doc. 65, p. 6), è ancora utile precisare che le considerazioni enunciate dal dott. __________, Direttore medico del Dipartimento di neurologia presso l'Institution de __________ nonché medico aggiunto presso il Servizio di neurologia del __________, nella sua perizia del 26 agosto 1999, ordinata da questa Corte nell'ambito della causa L., inc. n. 35.1999.9, si riferiscono, in realtà, alla cosiddetta "sindrome soggettiva post-commozionale" che, come suggerisce la definizione stessa, presuppone l'esistenza di una commozione cerebrale (cfr. perizia 26.8.1999 del dott. __________: " (...) L'accident, décrit plus haut, s'accompagne premièrement d'un traumatisme crânio-cérébral avec amnésie traumatique et post-traumatique de quelques minutes. On ne peut déterminer avec certitude si l'accident a effectivement entraîné une perte de connaissance. Cependant, la notion d'amnésie traumatique et post-traumatique retrouvée dans le dossier ne laisse pas de doute quant à l'implication du système nerveux central dans le traumatisme lui-même. De plus, le mécanisme de l'accident est adéquat pour entraîner un traumatisme crânio-cérébral de ce type. L'amnésie post‑traumatique, inférieure à 24 heures, en l'absence de coma prolongé, permet de poser le diagnostic de traumatisme crânio-cérébral mineur («mild or minor brain injury» dans la littérature anglo‑saxonne, cf réf. 1). Cette définition recoupe la notion de commotion cérébrale. (...)" - sottolineature del redattore). Da queste affermazioni emergono dunque due elementi: da una parte, il trauma cranico semplice non va confuso con il trauma cranio-cerebrale, d'altra parte che per poter ammettere l'esistenza di un trauma cranio-cerebrale, è necessario che l'interessato abbia perso conoscenza e presentato una certa amnesia (cfr., al riguardo, E. Baur/H. Nigst (Hrsg.), Versicherungsmedizin, 2. Auf., Berna 1985,

p. 148). Da parte sua, il dott. __________, autore della perizia di parte del 7 aprile 2004, ha addirittura affermato che è semplicemente possibile che i disturbi lamentati dall'assicurato si trovino in relazione con una "sindrome post-traumatica" (cfr. doc. A 35, p. 5: "I disturbi sono possibilmente in relazione con la sindrome post-traumatica ma sono fortemente influenzati da elementi psichici"). Un'opinione analoga è stata espressa dallo psichiatra dott. __________ nel suo referto del 14 aprile 2004 (cfr. doc. A 36, p. 5: "Il quadro clinico oggi non presenta la sintomatologia tipica per il disturbo postconcussivo, come ad esempio facile affaticamento, irritabilità o aggressività sproporzionata con ansia, depressione, labilità affettiva, cambiamenti della personalità, apatia o mancanza di spontaneità. Esistono soltanto vertigini, senso di mancamento, alterazione del sonno e cefalea, senza che vi sia un trauma cranico capace di causare una significativa concussione cerebrale"). Ora, in caso di trauma cranico semplice, senza la prova di un danno organico, la giurisprudenza federale esclude di principio l'applicazione della prassi elaborata in materia di traumi d'accelerazione al rachide cervicale (cfr. consid. 7-9). Il TFA ha deciso in questo senso in una sentenza del 28 agosto 2002 nella causa K., U 416/01, consid. 5a e riferimenti ivi menzionati. Successivamente, in una sentenza del 6 maggio 2003 nella causa K., U 6/03, consid. 3.2, la nostra Corte federale ha precisato che la menzionata prassi torna applicabile soltanto se il caso in questione si situa perlomeno fra la commotio cerebri e la contusio cerebri . Un leggero trauma cerebrale non è invece sufficiente. Infine, in una sentenza del 6 giugno 2003 nella causa G., U 138/02, consid. 3.1, l'Alta Corte, trattandosi di un assicurato vittima di un trauma cranico semplice, ha stabilito che, benché in presenza di alcuni elementi del quadro clinico tipico, l'assenza di gravità del trauma cranico subito non consente di ammettere l'esistenza di una lesione analoga ad un trauma cervicale del tipo "colpo di frusta" La questione della causalità va pertanto risolta secondo le regole ordinarie, anziché in applicazione della giurisprudenza specifica in materia di infortuni del tipo "colpo di frusta", e, in questo senso - apparendo i disturbi lamentati dal ricorrente privi di sufficiente sostrato organico - va negata l'esistenza di un nesso di causalità naturale con l'infortunio assicurato. In simili condizioni, non è necessario dare seguito al provvedimento probatorio richiesto dall'insorgente (perizia pluridisciplinare; cfr. I e V). Al riguardo, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA dell'11 dicembre 2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV Nr. 1 pag. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata). 2.12.   RI 1 presenta dei problemi a livello psichico. Al riguardo, giova citare le conclusioni contenute nella perizia elaborata dal dott. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, per conto dell'assicurato: " (…). … Si notano diversi importanti problemi a livello psichico o in forma di elaborazione eccessiva della sintomatologia e sviluppo di un importante senso di sfiducia e delusione nei confronti della società in un soggetto che si sente preso in giro e non creduto. Non vi sono segni clinici che possono far pensare che questa situazione fosse preesistente all'infortunio. Nell'anamnesi non si trova alcun evento importante preesistente all'evento del mese di dicembre 2000 che possa spiegare la sintomatologia riscontrata. … L'infortunio del mese di dicembre 2000 ha assunto il valore di un evento psicosociale stressante con ripercussioni sul funzionamento neurocognitivo, con un'aggiunta di interpretazione eccessiva ma inconscia da parte del soggetto e con successivo sviluppo dell'ideazione paranoide in un soggetto incapace di accettare un giudizio negativo di sé. L'evoluzione consecutiva all'infortunio ha evidentemente avuto un decorso sfavorevole in un soggetto incapace di metabolizzare il danno subito e forse anche incapace di richiedere un aiuto e di riconoscere la dimensione psicologica del trauma. La dimensione psicologica dell'evento non è stata riconosciuta ed è andata a peggiorare man mano con il prolungarsi dell'incapacità lavorativa. Ora il disturbo è cronicizzato ed in più complicato dalla convinzione del soggetto che nessuno gli creda. In effetti, è in una situazione economica così difficile che è convinto che tutti credono che è alla ricerca di un indennizzo. Tuttavia bisogna ricordarsi che il soggetto è stato vittima di una contusione al capo forse più consistente nel 1998 e può darsi che abbia sviluppato gli stessi sintomi, ma che ora questi sono stati accettati in modo diverso poiché non si trattava di un incidente stradale. Questo trauma invece ha un aspetto ben diverso, forse per certi versi anche buffo e molto meno credibile. Credo che la dinamica dell'incidente gioca un certo ruolo poiché l'inconsuetudine di questo evento ha portato all'incredulità. " (doc. A 36, p. 5s.) Alla luce delle considerazioni espresse dal dott. __________ - ricordato che, conformemente ad una costante giurisprudenza, per riconoscere il nesso di causalità naturale non è necessario che l'infortunio rappresenti la sola causa oppure la causa diretta del danno alla salute (cfr. DTF 129 V 181, consid. 3.1 e riferimenti ivi menzionati; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, art. cit., p. 101) - può essere ammessa l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra la problematica psichica di cui soffre il ricorrente e l'evento infortunistico in questione. 2.13.   Vista la conclusione a cui lo scrivente Tribunale è giunto al precedente considerando, si tratta ora di valutare l'adeguatezza del nesso di causalità, questione che deve essere vagliata alla luce dei criteri sviluppati nella DTF 115 V 133ss. (cfr. consid. 2.6.1-4.). La dinamica del sinistro del 30 dicembre 2000 è già stata riportata al considerando 2.10. Tutto ben considerato, secondo il TCA, il citato sinistro va classificato, tuttalpiù, fra gli infortuni di grado medio all’interno della categoria media. A mero titolo di raffronto, si osserva che l'Alta Corte ha proceduto ad una identica classificazione in una sentenza del 17 agosto 1997 nella causa S., U 37/94, riguardante un assicurato che, nel corso di una discussione, è stato colpito con un pugno allo zigomo sinistro, è caduto a terra ed ha perso brevemente conoscenza. D'altro canto, lo stesso TFA, a conferma della pronunzia cantonale, ha classificato il sinistro in questione, concernente un’assicurata che si vide rompere in testa un pesante piatto da mensa da parte di una collega di lavoro, la quale, in un secondo tempo, la colpì ripetutamente al volto con un coccio, procurandole varie contusioni e ferite da taglio, fra gli infortuni di grado medio ma al limite della categoria degli infortuni leggeri (cfr. sentenza del 2 agosto 1994 nella causa G., U 81/94, pubblicata in RDAT I-1995, p. 251ss.). In una sentenza del 28 agosto 2001 nella causa B., U 9/00, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 U 440, p. 350ss., la nostra Corte federale ha qualificato di grado medio, al limite della categoria degli infortuni gravi, il sinistro concernente un'assicurata aggredita dal figlio del suo compagno, il quale, dopo averla buttata a terra, ha tentato di strangolarla, le ha battuto più volte la testa contro il suolo e l'ha colpita alla schiena e ai reni con il ginocchio. L'assicurata aveva riportato delle ecchimosi superficiali al collo, un ematoma a livello dell'articolazione temporo-mandibolare a destra e delle ecchimosi ai polsi nonché alla regione lombare (cfr., per un caso analogo, anche la STCA dell'8 agosto 2002 nella causa T., inc. 35.2000.34, confermata dal TFA con giudizio del 27 ottobre 2003, U 270/02). A conferma del giudizio del TCA, l'Alta Corte, in una sentenza del 13 giugno 2003 nella causa M., U 226/02, pubblicata in RAMI 2003 U 488, p. 351ss., ha pure classificato fra gli infortuni di grado medio, al limite della categoria superiore (cfr. consid. 3.3), il sinistro in cui un'assicurata era stata aggredita da un cane pastore maremmano. L'attacco, durato una ventina di minuti, le aveva procurato una contusione all'emitorace sinistro, nonché ferite a livello lombo-sacrale, braccio superiore sinistro, gomito destro e avambraccio bilaterale. Queste ultime fattispeci, per le modalità secondo le quali si sono sviluppate le aggressioni da parte di un uomo, rispettivamente, di un animale, vanno considerate notevolmente più gravi rispetto a quella che ora occupa il TCA. Il giudice è, quindi, tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio, secondo i criteri elaborati dal TFA e qui evocati al consid. 2.6.3.. Affinché possa essere ammessa l’adeguatezza del nesso causale, sarebbe necessario che un fattore sia presente in maniera particolarmente incisiva oppure l’intervento di più criteri (cfr. consid. 2.6.4.). Va preliminarmente sottolineato che nell'apprezzamento dell’adeguatezza del nesso di causalità in materia di turbe psichiche, vanno considerati unicamente i postumi di natura organica (cfr. RAMI 1999 U 341 p. 409 e RAMI 1993 U 166, p. 94 consid. 2c e riferimenti). All’infortunio occorso a RI 1 va riconosciuta una certa drammaticità, ma non una particolare drammaticità. Nella già menzionata pronunzia del 2 agosto 1994 nella causa G., l'Alta Corte aveva ammesso la particolare drammaticità dell'accaduto, non senza avere però precisato che si trattava di un caso limite (cfr. STFA citata, consid. 2b: "Certo, si tratta nella presente evenienza di un caso limite. Tuttavia, si deve anzitutto prescindere dall'immagine "comica" del piatto rotto in testa, che nel linguaggio quotidiano non connota un fatto di particolare momento. In realtà, l'essere colpiti da un oggetto solido del peso di un piatto da mensa non è certamente una circostanza di poca rilevanza; né tale è per niente il fatto di essere poi percossi con un coccio del piatto rotto. Deve in seguito essere osservato che in concreto si è trattato di un'azione continuata nel tempo. Ora, come tale, essa può per la vittima - che nella presente fattispecie aveva serbato la conoscenza - essere vissuta in modo più drammatico che non un evento forse spettacolare per i terzi, ma in cui la persona coinvolta sviene immediatamente e non si ricorda poi più di nulla. Nemmeno deve essere disatteso che l'aggressione umana può essere psichicamente più traumatizzante per l'interessato che non l'evento fortuito. Va infine ricordato che i colpi portati con il frammento di piatto sono stati rivolti principalmente al viso, la ferita maggiore essendo stata rilevata a margine di una palpebra. Ora, vedersi colpire con un oggetto tagliente, anche se rozzo, nella regione degli occhi, può probabilmente lasciare segni pure dal profilo psichico"). Il TFA ha deciso in questo stesso senso, nella suevocata sentenza del 13 giugno 2003 nella causa M. (cfr. consid. 3.3: "Ora, conformemente a quanto già rilevato in altra sede (DTF 102 II 237 consid. 2; sentenze citate del 16 luglio 2001 in re J., e 2 settembre 1996 in re S.), un avvenimento come quello in esame può essere considerato particolarmente impressionante ed atto, secondo l'andamento ordinario delle cose e l'esperienza della vita, a provocare un trauma psichico per il quale l'assicuratore infortuni può essere chiamato a rispondere"). A mente del TCA, le circostanze concomitanti all'aggressione sub judice appaiono decisamente differenti, in primo luogo poiché l'attacco di cui è rimasto vittima l'assicurato è consistito in un unico gesto, il colpo di stivale alla fronte, e non si è dunque protratto nel tempo. Del resto, nemmeno nella già menzionata pronunzia del 17 agosto 1997 nella causa S., dove l'assicurato era stato colpito al volto con un pugno, il TFA ha considerato realizzato il criterio della particolare drammaticità o spettacolarità dell'infortunio. In un'altra sentenza recente del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04, concernente un assicurato che si era procurato una ferita lacero-contusa di circa 6 cm alla fronte nel tagliare una trave con una motosega, la Corte federale si è così espressa a proposito del criterio in questione: " In particolare, avuto riguardo alle circostanze concomitanti dell'infortunio, si osserva che pur dovendo riconoscere una certa spettacolarità e drammaticità all'evento e pur dovendolo considerare un caso limite, gli atti all'inserto non impongono di ritenere tali circostanze come particolarmente drammatiche o spettacolari. A conferma di questa conclusione si può rinviare ai referti psichiatrici all'inserto, nei quali i disturbi post-traumatici sono stati correlati alle conseguenze estetiche dell'infortunio (paura a farsi vedere, senso d'imbarazzo e vergogna, ferita narcisistica, ecc.) piuttosto che all'evento e alla sua dinamica in quanto tali, sui quali le tavole processuali, e in particolare le dichiarazioni dell'assicurato, risultano peraltro silenti " (STFA succitata, consid. 3.3). Comunque, anche volendo ritenere particolarmente drammatico l'evento occorso a RI 1, ciò non basterebbe (essendo l'unico criterio realizzato in concreto) per ammettere il nesso di causalità adeguata, visto che tale criterio non sarebbe comunque adempiuto con una particolare intensità (cfr. invece al riguardo: STFA del 1° luglio 2003 nella causa T., U 176/02, e del 2 agosto 1994 nella causa G., U 81/94). Quelle riportate dal ricorrente - un trauma cranico semplice, che del resto il dott. __________ ha qualificato come "certamente lieve" e con "un impatto bio-meccanico irrilevante" (cfr. doc. 45), ed una ferita lacero-contusa alla regione frontale - non costituiscono delle lesioni organiche gravi o particolarmente idonee a provocare un'elaborazione psichica abnorme (cfr. STFA del 28 agosto 2002 nella causa K., U 416/01, consid. 5b: "…, le recourant n'a subi aucune lésion physique sérieuse à la suite de sa chute; un traumatisme crânien simple, sans lésion organique ou physique, n'apparaît pas comme une atteinte d'une gravité ou d'une nature particulières" e STCA del 16 giugno 2003 nella causa K., inc. 35.2002.6, consid. 2.11.). Questa Corte ritiene inoltre che non si possa parlare né di una durata eccezionalmente lunga della cura medica né di rilevanti complicazioni né, tantomeno, di un trattamento medico errato che avrebbe notevolmente aggravato gli esiti dell'evento traumatico, ricordato, una volta ancora, che vanno considerati unicamente i disturbi somatici (cfr. giurisprudenza succitata). A questo proposito, dalle tavole processuali emerge che, dopo le prime cure, il trattamento si è essenzialmente limitato in un'automedicazione a base di farmaci analgesici. Alle misure di sostegno psicologico/psichiatrico, raccomandate da più parti (cfr., ad esempio, doc. 45 e doc. A 35), l'assicurato non ha dato alcun seguito. È qui utile ricordare che in una sentenza del 17 maggio 1999 nella causa V. G., U 235/97, il TFA ha negato che la cura medica sia stata eccezionalmente lunga, anche se il trattamento delle lesioni organiche primarie si era concluso soltanto a distanza di un anno e cinque mesi dalla data del sinistro. Visto quanto precede, questo Tribunale non può ritenere soddisfatto nemmeno il criterio del grado e della durata dell'incapacità lavorativa dovuta ai soli esiti somatici dell'infortunio assicurato, così come quello della persistenza dei dolori somatici. In effetti, non si può prescindere dal fatto che la situazione somatica è stata sfavorevolmente influenzata dalla problematica psichica, rispettivamente, da fattori estranei all'infortunio assicurato. In simili condizioni, occorre concludere che l’infortunio assicurato non ha avuto, secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza della vita, un significato decisivo per l’instaurazione dei disturbi psichici di cui RI 1 soffre: l’adeguatezza del nesso di causalità non può, quindi, venir ammessa. Non è pertanto censurabile il fatto che l'CO 1 abbia ritenuto estinto il diritto del ricorrente di beneficiare di ulteriori prestazioni assicurative a far tempo dal 19 novembre 2003. 2.14.   Deve essere, infine, esaminato se l'assicurato può essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, come da lui richiesto (cfr. I, p. 15). 2.14.1.   Come già indicato al consid. 2.2., il 1° gennaio 2003, è entrata in vigore la LPGA. Secondo la dottrina e la giurisprudenza, le disposizioni formali della LPGA (art. 27-62 LPGA), tra cui l’assistenza giudiziaria (art. 61 lett. f LPGA), sono immediatamente applicabili con l’entrata in vigore della nuova legge (cfr. SVR 2004 AHV Nr. 3 consid. 3.2.; SVR 2003 IV Nr. 25 consid. 1.2.; STFA del 23 ottobre 2003 nella causa K., H 73/03; STFA del 23 ottobre 2003 nella causa J., K 55/03; STFA del 20 marzo 2003 nella causa E., I 238/02; U. Kieser, ATSG-Kommentar, Ed. Schulthess, Zurigo 2003, art. 82 N. 8 pag. 820). Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 108 cpv. 1 lett. f LAINF, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002 (cfr. STFA del 3 luglio 2003 nella causa X., U 114/03, consid. 2.1.). L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (cfr. DTF 110 V 362 consid. 1b; Kieser, op. cit., art. 61 N. 86, p. 626). Le condizioni cumulative per la concessione dell’assistenza giudiziaria rimangono invariate rispetto al vecchio diritto, per cui trova ancora applicazione la giurisprudenza elaborata in riferimento al v.art. 108 cpv. 1 lett. f LAINF (cfr. STFA del 3 luglio 2003 nella causa X., U 114/03, consid. 2.1.). Tali presupposti sono adempiuti qualora l'assistenza di un avvocato appaia necessaria o comunque indicata, se il richiedente si trova nel bisogno e se le sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (cfr. Kieser, op. cit., art. 61 N. 88s., cfr., anche, DTF 108 V 269; 103 V 47; 98 V 117; Zbl 94/1993 p. 517; STFA del 23 maggio 2002 nella causa Winterthur Assicurazioni c/ D., U 234/00; STFA del 15 marzo 2002 nella causa A., U 220 + 238/00; STFA del 5 settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; STFA del 7 dicembre 2001 nella causa B., I 194/00; DTF 125 V 202; DTF 121 I 323 consid. 2a, DTF 120 Ia 15 consid. 3a, 181 consid. 3a, DTF 124 I 1, consid. 2a, pag. 2; SVR 1998 UV, Nr. 11, consid. 4b, pag. 31; SVR 1998 IV, Nr. 13, consid. 6b, pag. 47; STCA del 23 marzo 1998, nella causa G.I., 38.97.323; STFA del 18 giugno 1999 nella causa D.V.). Inoltre va rilevato che dal 30 luglio 2002 è in vigore la legge cantonale sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (cfr. art. 38 Lag e BU 30/2002 p. 213 segg.), la quale si applica alle domande di assistenza giudiziaria introdotte dopo la sua entrata in vigore . L'art. 3 della citata legge, alla quale la legge di procedura per i ricorsi al TCA rinvia espressamente (cfr. il nuovo art. 21 cpv. 2 LPTCA in vigore dal 30 luglio 2002), prevede: " 1 L'istituto dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica indigente la tutela adeguata dei suoi diritti dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone." " 2 E' ritenuta indigente la persona che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio." Le altre condizioni per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciate dalla Legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria sono così definite negativamente all'art. 14 Lag: " 1 L'assistenza giudiziaria non è concessa: a) la procedura per la persona richiedente non presenta probabilità di esito favorevole; b) una persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura a causa delle spese che questa comporta. 2 L'ammissione al gratuito patrocinio non è concessa se la persona richiedente è in grado di procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta difficoltà particolari." I criteri posti nella legge cantonale sono dunque identici a quelli fissati dalla giurisprudenza federale elaborata interpretando le norme di diritto federale relative alle assicurazioni sociali (cfr. v.art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS), che sono validi anche sotto l'egida della LPGA. Al riguardo, cfr., fra le tante, la STFA del 26 settembre 2000 nella causa D.N., U 220/99: " (…). Secondo l'art. 152 cpv. 1 OG, in relazione con l'art. 135 OG, il Tribunale federale delle assicurazioni dispensa, a domanda, una parte che si trova nel bisogno e le conclusioni della quale non sembrano dover avere esito sfavorevole, dal pagare le spese processuali e di disborsi, come pure dal fornire garanzie per le spese ripetibili, alle stesse condizioni viene riconosciuto il gratuito patrocinio qualora l'assistenza di un avvocato appaia perlomeno indicata (art. 152 cpv. 2 OG), per costante giurisprudenza, una causa è sprovvista di possibilità di esito favorevole quando una parte che disponga dei mezzi necessari non accetterebbe, dopo ragionevole riflessione, il rischio di incoarla o di continuarla (DTF 125 II 275 consid. 4b e sentenze ivi citate), (…) " (STFA succitata). In questo senso la Lag è conforme all'art. 61 lett. f LPGA. 2.14.2.   In concreto, risulta dagli atti di causa che RI 1 vive grazie all'aiuto dell'assistenza pubblica (cfr. doc. A 37 e A 38, nonché I, p. 9). In tali circostanze, l'indigenza deve essere ammessa. Ritenuto, inoltre, che anche le altre condizioni poste da legge e giurisprudenza appaiono adempiute, l'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria va accolta. Per questi motivi dichiara e pronuncia 1.-   Il ricorso é respinto . 2.-   L'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è accolta . 3.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. 4.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. terzi implicati Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                           Il segretario Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti