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35.2000.24

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1999-12-17 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 25.04.2000 35.2000.24 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 25.04.2000 35.2000.24 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 25.04.2000 35.2000.24

Sentenza o decisione senza scheda

RACCOMANDATA Incarto n. 35.2000.00024 grw /nh Lugano 25 aprile 2000 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Giovanna Roggero-Will visto il ricorso del 16 marzo 2000 interposto da __________, rappr. da: __________, contro la decisione del 17 dicembre 1999 emanata da __________, rappr. da: __________, in materia di assicurazione contro gli infortuni letti ed esaminati gli atti; rilevato che le parti sono giunte direttamente alla soluzione transattiva della vertenza sulle seguenti basi: "     1)                               L'__________ verserà una rendita di invalidità del 40% a decorrere dal 1.6.1999 invece che del 35% riconosciuto, calcolata su un guadagno annuale di fr. 38'184.- che resta pertanto immutato.

2)  Resta confermato il 40% di indennità per menomazione dell'integrità per altro punto questo non oggetto di contenzioso.

3)  Il ricorrente si dichiara soddisfatto e autorizza lo stralcio dai ruoli della lite.

4)  Liquidata in separata sede ogni questione di ripetibili.

5)  La presente transazione è esecutoria con la firma delle parti. Essa sarà inoltrata in giudizio per l'omologazione e lo stralcio della lite ad opera dell'__________.

6)  Dato quanto precede le parti si dichiarano fuori causa." (III1) (e meglio come alla transazione inviata in data 18 aprile 2000 al Tribunale dall'avv. _________); rilevato che la causa è divenuta di conseguenza priva di oggetto (cfr. STFA 10.3.1982 nella causa D.B.; Pratique VSI 1999 pag. 213; SVR 1996 AVS Nr. 74; RCC 1988 pag. 421; DTF 112 V 175-176;  DTF 104 V 162); viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961; decreta 1. la causa è stralciata dai ruoli per intervenuta transazione, nota alle parti, che viene omologata;

2.   non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato;

3.   intimazione alle parti interessate a sensi ed effetti di legge, con l'avvertenza che contro il presente giudizio hanno la facoltà di ricorrere, in caso di vizio di procedura o difetto di volontà, al Tribunale federale delle assicurazioni, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in tre esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giovanna Roggero-Will