Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RACCOMANDATA
Incarto n.35.2000.00013
grw/nh
Lugano
15 giugno 2000
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
La vicepresidentedel Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
visto il ricorso del 8 febbraio 2000 interposto da
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 29 ottobre 1999 emanata da
__________,
rappr. da: __________,
in materia di assicurazione contro gli infortuni
letti ed esaminati gli atti;
vista la risposta 24 marzo 2000 della parte convenuta;
rilevato che le parti sono giunte direttamente alla soluzione transattiva della vertenza sulle seguenti basi:
tutto ciò premesso le parti convengono e stipulano in via transattiva quanto segue:
1.-
A completa liquidazione di ogni e qualsiasi pretesa assicurativa LAINF di cui all'infortunio del 29 giugno 1991, e in aggiunta a quanto finora versato da parte della __________, quest'ultima si impegna a versare in favore di __________, sul conto che le verrà indicato, l'importo di Fr. 20'000.‑‑ (ventimila).
Riservato quanto pattuito ai punti seguenti, il pagamento del citato importo verrà effettuato entro 20 (venti) giorni dall'omologazione e relativo stralcio dai ruoli della vertenza pendente dinanzi al TCA (inc. n. 35.2000._).
2.‑
Sulla base dello stato attuale, __________ riconosce espressamente di non più vantare pretese LAINF nei confronti della __________ a dipendenza dell'infortunio del 29 giugno 1991.
Resta riservato l'art. 11 OAINF.
3.‑
Le parti, per il tramite dei rispettivi patrocinatori, a condizione che sarà pure stata sottoscritta la separata convenzione regolante le pretese di cui all'assicurazione complementare, entro 5 (cinque) giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, inoltreranno un esemplare originale di quest'ultima al TCA, chiedendo l'omologazione della stessa e lo stralcio dai ruoli della vertenza (inc. n. 35.2000._), ritenute le eventuali spese e tasse di giustizia a carico di chi le ha anticipate, e compensate le ripetibili.
4.‑
La validità della presente convenzione è condizionata all'omologazione della stessa e relativo stralcio secondo le modalità stabilite al punto 3, da parte del TCA. Di conseguenza, l'eventuale mancata omologazione da parte del TCA renderà nulla la presente convenzione come pure la separata convenzione concernente le pretese attinenti all'assicurazione complementare. Entrambe le convenzioni saranno ritenute nulle e come mai avvenute.
5.‑
__________, per il tramite dell'avv. __________, entro 10 (dieci) giorni dall'avvenuto versamento dell'importo di Fr. 20'000.‑‑ di cui al punto 1 e del versamento di quanto stabilito in separata sede a titolo di assicurazione complementare, presenterà istanza di cancellazione del precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzione di __________, per Fr. 40'000.‑‑, oltre interessi al 5% dal 29 giugno 1991.
6.‑
La presente convenzione, da sottoscrivere dalle parti medesime, viene perfezionata in 3 copie, una ciascuna per le parti e una per il TCA." (XXIIbis)
(e meglio come alla transazione inviata in data 9 giugno 2000 al Tribunale dall'avv. __________);
rilevato che con ulteriore lettera 9 giugno 2000 l'avv. __________ ha trasmesso, debitamente approvata e sottoscritta dalle parti, anche la convenzione "in ambito assicurazione complementare" e di conseguenza la condizione indicata a pagina 2 della transazione sopra riportata è riempita (XXIII, XXIIIbis-ter);
rilevato che la causa è divenuta di conseguenza priva di oggetto (cfr. STFA 10.3.1982 nella causa D.B.; Pratique VSI 1999 pag. 213; SVR 1996 AVS Nr. 74; RCC 1988 pag. 421; DTF 112 V 175-176; DTF 104 V 162);
viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
La vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giovanna Roggero-Will