Sentenza o decisione senza scheda
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Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 06.10.1999 35.1999.39 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 06.10.1999 35.1999.39 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 06.10.1999 35.1999.39
Sentenza o decisione senza scheda
RACCOMANDATA Incarto n. 35.99.00039 mm / os Lugano 6 ottobre 1999 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Giovanna Roggero-Will visto il ricorso del 29 marzo 1999 interposto da __________ rappr. da: avv. __________ contro la decisione del 28 dicembre 1998 emanata da __________ rappr. da: __________ in materia di assicurazione contro gli infortuni letti ed esaminati gli atti; vista la risposta 3 maggio 1999 della parte convenuta; richiamata la perizia giudiziaria del 24 agosto 1999 del dr. __________ __________, spec. in neurologia, Medico-direttore, __________ de __________; rilevato che le parti sono giunte direttamente alla soluzione transattiva della vertenza sulle seguenti basi: " 1) L'__________ revoca la querelata decisione su opposizione 28.12.98 e di riflesso la decisione 23.3.98 e accordo una indennità per menomazione dell'integrità del 20% sulla base del guadagno massimo assicurato di fr. 97'200.-- e pari quindi a fr. 19'440.--;
2) Il ricorrente si dichiara soddisfatto, rinuncia a far valere ogni maggior pretesa fatta valere in causa e autorizza lo stralcio dai ruoli della lite.
3) Eventuali spese di causa a integrale carico dell'__________, ritenuta liquidata in separata sede ogni questione di ripetibili.
4) La presente transazione è esecutoria con la firma delle parti. Essa sarà inoltrata in giudizio per l'omologazione e lo stralcio dai ruoli della lite ad opera dell'__________.
5) Dato quanto precede le parti si dichiarano fuori causa" (XIX/1). (e meglio come alla transazione inviata in data 1° ottobre 1999 al Tribunale dall'avv. __________); rilevato che la causa è divenuta di conseguenza priva di oggetto (cfr. STFA 10.3.1982 nella causa D.B.; RCC 1988 pag. 421; DTF 112 V 175-176; DTF 104 V 162); viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961; decreta
1. la causa è stralciata dai ruoli per intervenuta transazione, nota alle parti, che viene omologata;
2. non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato;
3. intimazione alle parti interessate a sensi ed effetti di legge, con l'avvertenza che contro il presente giudizio hanno la facoltà di ricorrere, in caso di vizio di procedura o difetto di volontà, al Tribunale federale delle assicurazioni, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in tre esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giovanna Roggero-Will