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35.1999.34

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1998-12-07 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (1 Absätze)

E. 13 febbraio 1992 in re M. O., sentenza TFA del 13 maggio 1991 in re A.A.,

sentenza TCA del 25 novembre 1991 in re G. M.; Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274).

Il ricorrente ha, d’altro

canto, affermato, che la sua situazione sarebbe “... destinata gradatamente ed

inesorabilmente a peggiorare con il passare del tempo. Di conseguenza appare di

meridiana evidenza aspettarsi un’ulteriore futura diminuzione dello stipendio

base a lui versato dal datore di lavoro” (I, p. 4).

A questo preciso riguardo,

si ricorda all’assicurato che, secondo costante giurisprudenza del TFA,

l'autorità giudicante deve limitare l'esame del caso alla situazione effettiva

che si presenta all'epoca in cui è stata resa la decisione impugnata (fra le

tante: STFA del 6 dicembre 1991 in re R. C., pag. 5, non pubblicata; RCC 1989

pag. 123 consid. 3b; DTF 116 V 248 consid. 1a; DTF 112 V 93 consid. 3; DTF 109

V 179 consid. 1; DTF 107 V 5 consid. 4a; DTF 105 V 141 consid. 1b), ritenuto

che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di

accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa

(STFA 17 febbraio 1994 in re F. P., non pubblicata, STFA 5 gennaio 1993 in re

W. Schw., non pubblicata; STFA 1° marzo 1993 in re V. F., non pubblicata).

Così come pertinentemente

osservato __________ (III, p. 2s.), qualora, nel futuro, le circostanze che

stanno alla base della decisione di riconoscere un’invalidità del 10% dovessero

mutare a detrimento dell’assicurato - in particolare, se il suo stato di salute

dovesse effettivamente peggiorare - a quest’ultimo rimarrebbe riservata la

facoltà di chiedere una revisione della rendita in forza dell’art. 22 LAINF

(cfr. STFA 28 gennaio 1987 succitata).

Parimenti irrilevante ai

fini del presente giudizio é quanto sostenuto riguardo alle asserite difficoltà

che l’insorgente incontrerebbe - in ragione della sua età, della sua scarsa

formazione professionale, ecc. -   qualora dovesse essere costretto a riciclarsi

in un’attività alternativa, e ciò nella misura

in cui, attualmente,

__________ __________ beneficia di un rapporto di lavoro stabile e nulla lascia

presagire che, in un prossimo futuro, qualcosa debba cambiare.

Sulla scorta di quanto

precede, nella misura in cui all’insorgente é stata assegnata una rendita

d’invalidità del 10% a decorrere dal 1° settembre 1998, l’impugnata decisione

__________ merita senz’altro tutela da parte di questa Corte.

2.4.

Indennità per

menomazione dell’integrità

2.4.1.   Secondo l'art. 24 cpv. 1

LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in seguito all'in­fortunio,

accusa una menomazione importante e dure­vole all'in­tegrità fisica o mentale.

Tale indennità è assegnata

in forma di prestazione in capitale.

Essa non deve superare

l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed

è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il Consiglio federale

emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1

e 2 LAINF).

2.4.2.   L'art. 36 cpv. 1 OAINF

definisce i pre­supposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24

LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se vero­similmente

sussisterà tutta la vita al­meno con identica gravità ed importante se

l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

In questa valutazione

dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle

circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la

gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici

senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto

privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (DTF 113 V 218 consid. 4;

RAMI 1987 pag. 438).

La parte della riparazione

del torto morale contemplata dagli artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto

parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium doloris e

il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op.

cit., pag. 121).

2.4.3.   Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF,

l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nel­l'Allegato 3

dell'OAINF.

Una tabella elenca una

serie di le­sioni indicando per cia­scuna il tasso normale di indenni­z­zazione,

corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicu­rato.

Questa tabella -

riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (DTF 113

V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U48 pag. 235 consid. 2a e sentenze ivi cita­te).

Deve essere intesa come una norma valida "nel caso normale" (cifra 1

cpv. 1 dell'allegato).

Le menomazioni

extra-tabellari sono indennizzate se­condo i tas­si previsti tabellarmente per

menoma­zioni di ana­loga gra­vità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

La perdita totale dell'uso

di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita

parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nes­suna

indennità verrà versata se la menomazione dell'inte­­­­­­gri­tà risulta

inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

Se più menomazioni

all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono

concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.

36 cpv. 3 1a frase OAINF).

Si terrà adeguatamente

conto di un aggravamento prevedibile della menomazione dell'integrità. È

esclusa la revisione.

2.4.4.   __________ ha allestito una

serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella

dell'ordinanza.

Semplici direttive di

natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il

giudice (cfr. DTFA 7.12.1988 in re A. P.; RAMI 1989, U71, pag. 221ss.).

Tuttavia, nella misura in

cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di

trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3

all'OAINF (RAMI 1987, U21, pag. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157,

consid. 3a).

2.4.5.   Con il proprio ricorso,

l’assicurato ha preteso aver diritto ad un’indennità per menomazione

dell’integrità del 15%, osservando, segnatamente, che: “... oggettivamente si

concorda sul fatto che una mano anchilotica con deficit funzionale

multi-direzionale del polso e riduzione progressiva della forza muscolare non

possa essere assimilato alla perdita di una mano come inteso all’allegato 3

della OAINF, ma occorre ad ogni buon conto dare il giusto peso alle menomazioni

riscontrate. Giusta gli art. 24 e 25 della LAINF, in concorso con l’allegato 3

della OAINF, é lecito ritenere che una situazione come quella in esame, che

rende la mano praticamente priva di funzione attiva, causi una menomazione

importante e durevole, tanto a livello professionale che nella vita di tutti i

giorni” (I, p. 5).

__________, da parte sua,

ha assegnato all’assicurato un’IMI del 7.5%, fondandosi sul parere 22 giugno

1998 del suo medico di circondario, il dottor __________:

"

reperto

Sindrome algica

sotto carico, deficit funzionale pluri-direzionale polso sinistro, anchilosi

dell'articolazione metacarpo-falangeale del pollice sinistro.

Ipotrofia della

muscolatura del tenar, rispettivamente al III distale dell'avambraccio.

Diminuzione dello

sviluppo della forza muscolare.

valutazione

7,5%.

giustificazione

Vedi tabella 5 e

tabella 3, estratto LAINF, edizione __________ 1990: per quanto attiene al

polso quadro clinico complessivo paragonabile ad un'artrosi di iniziale media

entità: 5%. Il valore superiore non viene attualmente giustificato, il quadro

clinico essendo significativamente migliore rispetto ad un'artrodesi del polso.

Anchilosi

dell'articolazione metacarpo-falangeale I: 2.5%.

Una tale anchilosi

corrisponde al massimo a 1/8 di un'amputazione completa del I. raggio a partire

dall'articolazione carpo-metacarpale. Rimane in effetti conservata tutta la

funzione carpo-metacarpale, così come quella della presa a pinza, soprattutto

tra il pollice e l'indice, in parte minore anche il medio." (doc.

__________)

Questo Tribunale ritiene

che il citato apprezzamento possa validamente costituire da supporto probatorio

al giudizio che ora lo occupa.

Al proposito, va ricordato

che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effet­tuare d'ufficio

conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

più non potrebbero modificare il risultato (valu­tazione anticipata delle

prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (RCC 1986 pag. 202 consid. 2 d;

sentenza TFA del 27 ottobre 1992 in re A.B.P., sentenza TFA del 13 febbraio

1992 in re M.O., sentenza TFA del 13 maggio 1991 in re A.A., sentenza TCA del

25 novembre 1991 in re G.M.; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag.

274) senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito

sancito dall'art. 4 CF (RCC 1986 pag. 202, consid. 2d; DTF 106 Ia 162 consid.

2b).

Il TCA, chiamato a

pronunciarsi su una questione sostanzialmente di carattere medico, non ha in

concreto motivi di scostarsi dalle conclusioni dello specialista consultato

dall’_____, se si considera che per costante giurisprudenza, in un procedimento

assicurativo sociale, l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della

controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa

è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. DTF

104 V 209; sentenze inedite 5 gennaio 1993 in re S., 5 aprile 1984 in re M. e 2

novembre 1983 in re M.; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989 pag. 30 seg.).

In queste condizioni,

ritenuto peraltro che l’assicurato non ha portato alcun argomento

medico-scientifico pertinente a sostegno della sua richiesta e ricordato, per

quanto attiene al valore dei pareri rilasciati dai medici __________, la

sentenza pubblicata in DTF 122 V 157ss. (cfr. pure DTF 123 V 175ss. in cui il

TFA ha ammesso l’indipendenza e l’imparzialità dei periti dei centri medici

d’accertamento dell’AI), la decisione impugnata non può che essere tutelata.

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni La vicepresidente                                                 Il segretario Giovanna Roggero-Will                                        Fabio Zocchetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 28.05.1999 35.1999.34 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 28.05.1999 35.1999.34 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 28.05.1999 35.1999.34

Sentenza o decisione senza scheda

RACCOMANDATA Incarto n. 35.99.00034 mm /nh Lugano 28 maggio 1999 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Giovanna Roggero-Will con redattore: Maurizio Macchi segretario: Fabio Zocchetti statuendo sul ricorso del 16 marzo 1999 di __________, rappr. da: avv. __________ contro la decisione del 7 dicembre 1998 emanata da __________, rappr. da: __________ in materia di assicurazione contro gli infortuni ritenuto, in fatto 1.1.   In data 4 febbraio 1997, a __________ __________c, dipendente della ditta __________ __________ di __________ in qualità d’addetto alla raccolta dei __________, sono rimasti imprigionati la mano e l’avambraccio destri fra l’autocarro ed un container per le lattine. I medici dell’Ospedale __________ di __________, ai quali l’infortunato si é immediatamente rivolto, gli hanno diagnosticato un “trauma compressivo avambraccio distale, carpo e metacarpo destri” (). Il caso é stato assunto __________ che ha pure regolarmente corrisposto le prestazioni assicurative. 1.2.   Alla chiusura del caso, con decisione formale 14 ottobre 1998 (), l’Istituto assicuratore ha assegnato a __________ __________ una rendita d’invalidità del 10% a contare dal 1° settembre 1998 nonché un’indennità per menomazione dell’integrità del 7.5%. A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. __________ per conto dell’assicurato, __________ ha, in data 7 dicembre 1998, ribadito il contenuto della sua prima decisione (__________). 1.3.   Con tempestivo ricorso, ______ ________, patrocinato dall’avv. __________ __________, ha chiesto il riconoscimento di una rendita d’invalidità del 30% e di un’indennità per menomazione dell’integrità del 15% (I). __________, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione del gravame (III). Degli argomenti addotti dalle parti a sostegno delle rispettive tesi e conclusioni diremo, per quanto occorra, nei considerandi di diritto. 1.4.   In replica, l’assicurato si é limitato a chiedere che venga sentito quale teste il suo datore di lavoro (V). in diritto In ordine 2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali. Nel merito 2.2.   Oggetto della lite é il grado della rendita d’invalidità così come quello dell’indennità per menomazione dell’integrità spettanti a _______ _________. 2.3. Rendita d’invalidità 2.3.1. Definizione dell'invalidità L'art. 4 LAI definisce l'invalidità come la diminuzione della capacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Lo stesso con­cet­to vale negli altri set­tori delle assicura­zio­ni sociali e nello stesso sen­so va letto l'­art. 18 cpv. 1 LAINF secondo cui  "è considerato invalido chi è presu­mi­bilmente alte­ra­to nel­la sua capacità di guada­gno in modo per­manente o per un pe­riodo rilevante." Due sono dunque di norma gli elementi costitutivi dell'in­va­lidità:

1.   il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)

2.   la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico) Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve i­noltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore cau­sa­le). Nell'assi­cura­zione obbligatoria contro gli infortuni dev'esserci per giun­ta un nesso causale adeguato tra il dan­no alla salute e l'infortunio. 2.3.2. Commisurazione dell'invalidità Giacché il danno alla salute e la perdita della capacità di guadagno devono essere in relazione causale, il primo avrà giuridica rilevanza solo nella misura in cui riduca la se­conda. L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si mi­sura in base alla riduzione della capacità di guada­gno e non se­condo il grado di menomazione dello stato di salute. Tuttavia, poiché l'incapacità di guadagno importa uni­camente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la de­terminazione dell'invalidità presuppone preliminarmente a­deguati accertamenti medici che rilevino il danno in que­­­­­­­­stione. Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determi­nate funzioni. Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può an­co­ra svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe. Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti, risp. le precauzioni rese necessarie dal danno alla salute provocano sia nella professione at­­­­­­­­tua­le che nelle altre relativamente confacenti. La valutazione della ripercussione di simili inconvenienti sul piano reddituale spetta invece all'amministrazione e all'oc­­­­­cor­renza al giudice. L'invalidità, evento di natura essenzialmente eco­nomica, si mi­sura raffrontando il reddito che l'as­sicu­rato avrebbe po­tuto con­seguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'e­gli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in at­tività da lui ragione­vol­mente esi­gi­bili in condizioni normali del mer­cato del lavo­ro, pre­via adozione di even­tuali provvedimenti integrativi (art. 28 LAI e 18 cpv. 2 ultima frase LAINF; RAMI 1994 p.90 consid 2b; DTF 115 V 133; STFA 30.6.1994 in re P.). I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipote­ti­ci (RAMI 1993 pag. 100; Ghélew, Ramelet et Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, pag. 99; A. Rumo-Jungo, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 2a ed., pag. 98ss.). L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fonda­mento oggettivo. In particolare, la determinazione dei redditi non deve fondarsi su ipotesi d'impiego irrealistiche (RAMI 1993 pag. 103; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b; RCC 1989 pag. 331 consid. 4a). La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno. Il TFA ha ancora recentemente avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA 30.6.1994 in re P.). La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che utilizza al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 p. 270ss. consid 4a; conferma di giurisprudenza). Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 cit., consid 4d). I. Termine: reddito da invalido La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'e­tà, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale. Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 p. 97ss, consid 5a, b). Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (RAMI 1994 p.90 consid 2b; DTF 115 V 133; STFA 30.6.1994 in re P.). Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF: " Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinan­ti per valutare il grado d'in­validità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di una danno alla salute della stessa gravità." (cfr., per la conferma della costituzionalità e della legalità di tale disposto, RAMI 1997 146ss). Va, qui, sottolineato che, secondo costante giurisprudenza, l'assicurato deve compiere ogni sforzo per valorizzare al massimo le sue capacità di guadagno (DTF 123 V 96 consid 4c; RAMI 1996, U240, pag. 96; SVR 1995 UV35, pag. 106 consid 5b e riferimenti). II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità Nel determinare il reddito conseguibile senza invali­di­tà ci si baserà per quanto possibile sulla situazione an­tecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si sarebbe man­te­nuta sostan­zialmente stabile (STFA 15.12.1992 in re G.I.M., non pubbl.). Ci si discosterà da que­sta proiezione solo se le premes­se per modifiche di qualche rilievo sono già da­te al momento del­l'infortunio o se partico­lari circostanze ne rendono il ve­ri­ficar­si alta­mente proba­bile (RAMI 1993 p. 97ss., consid. 5b; 4a, b). Il grado d'invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido . 2.3.3.   In concreto, il ricorrente é rimasto vittima di un infortunio professionale, interessante la mano e l’avambraccio destri. Relativamente al succitato evento infortunistico, __________ __________ si é sottoposto, in data 22 giugno 1998, alla visita medica di chiusura eseguita dal medico di circondario __________, il dottor __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica. Dopo aver proceduto ad un’anamnesi approfondita e ad uno status altrettanto completo, il dottor __________ ha espresso la seguente valutazione riguardo ai postumi residuali ed all’esigibilità lavorativa: " ... - Sindrome algica sotto sforzo, deficit funzionale polso, anchilosi articolazione metacarpo-falangeale I a sinistra, in presenza di uno stato dopo lesione da schiacciamento il 4.2.1997 con, radiologicamente, deviazione in DISI dell'osso semi-lunare e reperto di pregressa lesione dell'osso trapezio. Soggettivamente intensità dei disturbi in funzione delle attività svolte, attualmente ben compensata con una polsiera in cuoio. Oggettivamente deficit funzionale multi-direzionale polso ed articolazione metacarpo-falangeale I, ipotrofia muscolare al III distale dell'avambraccio e prossimale del tenar. Radiologicamente spostamento in DISI del semi-lunare (assente a destra allo studio radiologico del 12.1.1998), pregressa lesione del trapezio. Sul piano terapeutico non vengono attualmente previste misure cruenti. Al momento attuale la situazione risulta essere compensata in maniera adeguata da una polsiera in cuoio, utilizzata dal paziente sul lavoro. Dal punto di vista medico-assicurativo procediamo con l'esame odierno alla definizione della pratica. Postumi infortunistici: - sindrome algica sotto carico, deficit funzionale pluri-direzionale polso sinistro, anchilosi dell'articolazione metacarpo-falangeale del pollice sinistro. - Ipotrofia della muscolatura del tenar, rispettivamente al III distale dell'avambraccio. - Diminuzione dello sviluppo della forza muscolare. esigibilità del lavoro Paziente limitato nelle attività lavorative che richiedono l'ingaggio sotto sforzo dell'arto superiore sinistro adominante, l'uso prolungato, rispettivamente ripetuto di oggetti vibranti o contundenti, i movimenti continui e ripetuti in rotazione, rispettivamente flessione/estensione massima del polso" (doc. 30). Sulla base delle puntuali indicazioni fornite dal proprio medico di circondario, l’Istituto assicuratore convenuto, in data 1° luglio 1998 (doc. __________), ha comunicato all’assicurato che, a decorrere dal 31 luglio 1998, avrebbe posto termine all’erogazione delle prestazioni di corta durata, ritenendolo, successivamente, abile al lavoro nella misura massima possibile. In data 3 settembre 1998, l’ispettore __________ ha provveduto ad interrogare il datore di lavoro di __________ __________ circa il grado di rendimento presentato da quest’ultimo: " Nessuna formazione professionale specifica. L’assicurato é stato assunto come operaio addetto al servizio raccolta rifiuti. Si tratta di un buon operaio, fisicamente forte, che ha sempre svolto egregiamente il suo lavoro. Ha sempre fatto i giri più lunghi e impegnativi senza mai accusare problemi di alcuna natura. È sempre addetto alla raccolta dei rifiuti. Non può però più fare i giri lunghi dove si raccolgono mediamente circa 300 container al giro. Ora fa i giri corti dove i container da prelevare sono di molto inferiori. Solo così é possibile occuparlo adeguatamente e con il massimo rendimento. Ma non é sempre possibile poterlo fare. Se viene mandato a fare i giri lunghi il suo rendimento à ancora apprezzabile ma sicuramente ridotto di almeno il 10%, talvolta magari anche del 15%. Non deve mai usare oggetti vibranti. Il signor __________ ritiene tuttavia di poter affermare che per quanto lo riguarda é disposto ad ammettere un rendimento del 90% e ad accordare al dipendente un salario corrispondente . In ditta non ci sono del resto altre possibilità di occupazioni più adeguate. (...). Finora l’assicurato ha sempre ricevuto il salario completo e la ditta recuperava l’indennità giornaliera __________. È stato pagato in questa misura anche per il mese di agosto, ritenendo di poi incamerare da noi ancora il 25% di indennità giornaliera. La ditta non ha infatti ricevuto copia del nostro scritto 1.7.1998 e riteneva il dipendente abile ancora nella misura del 75%. Seduta stante ho lasciato fare al signor __________ una fotocopia del nostro scritto citato e mi sono anche accordato per il riconoscimento ulteriore dell’inabilità del 25% anche per il mese di agosto. Dal 1.9.1998 però fa stato la capacità lavorativa nella misura massima possibile. A partire da quest’ultima data la ditta provvederà a ridurre il salario dell’assicurato nella misura del 10% indicato. Il salario realizzabile 1998 é di fr. 3’156 al mese per 13 mesi ” (doc. __________- la sottolineatura é del redattore). Proprio sulla base delle risultanze della succitata indagine economica, l’assicuratore LAINF, con decisione 14 ottobre 1998, ha assegnato all’assicurato una rendita d’invalidità del 10% a far tempo dal 1° settembre 1998 (doc. __________). In data 21 ottobre 1998 - ricevuto il certificato 28 settembre 1998 del medico curante dell’assicurato, il dottor __________ (doc. __________) - __________ ha proceduto ad esperire un complemento d’indagine, ancora presso il datore di lavoro di __________ __________: " In ditta per altra indagine, ho riferito al titolare signor __________ __________ il contenuto dello scritto 28.9.1998 del dr. __________. Il signor __________r, presente anche il nostro medico di circondario dr. __________o, ribadisce quanto già comunicatoci in precedenza, nel senso che per lui attualmente il dipendente riesce a meritare il salario che gli viene versato e riconosciutogli nella misura del 90% . Per il momento non si ha alcuna intenzione di ridurgli la paga, va bene così. Stando così le cose, l’assicurato - pur con evidenti difficoltà nell’eseguire il suo lavoro - subisce una perdita di salario di solo il 10%, cioè nei limiti della rendita che gli é appena stata riconosciuta” (doc. __________- la sottolineatura é del redattore). 2.3.4.   Così come esposto al precedente considerando, __________ ha stabilito il grado d’invalidità presentato da __________ __________, fondandosi sulla perdita effettiva di guadagno. L’Istituto assicuratore convenuto ha, dunque, rinunciato a qualsivoglia riferimento al mercato generale del lavoro. A mente di questa Corte, tale procedere si rivela essere conforme alla giurisprudenza federale evocata al consid. 2.3.2.: l’assicurato beneficia, in effetti, di un rapporto di lavoro particolarmente stabile (cfr. doc. __________), utilizza al massimo la sua restante capacità di lavorativa e, infine, non vi é alcuna ragione per dubitare che il reddito corrispostogli non corrisponda ad una effettiva prestazione di lavoro, circostanze queste, del resto, non contestate dall’insorgente. In siffatte condizioni, per determinare il reddito da non invalido ed il reddito da invalido, ci si baserà sul guadagno conseguito, rispettivamente, su quello conseguibile, nel quadro del rapporto di lavoro stabile (cfr. STFA 28 gennaio 1987 non pubblicata, citata in A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Ergänzungsband, Berna 1989, p. 39 e giurisprudenza ivi mezionata). Non é affatto litigioso che, senza l’infortunio del 4 febbraio 1997, __________ __________, nel 1998, avrebbe percepito un salario base mensile di fr. 3’156.-- (doc. __________, p. 2). A far tempo dal 1° settembre 1998, data dalla quale ha avuto inizio la nota rendita d’invalidità del 10%, la ditta __________ __________ gli corrisponde effettivamente un salario base mensile di fr. 2’840.40 (cfr. conteggi di salario relativi ai mesi settembre ed ottobre 1998, prodotti sub doc. __________). La differenza

- corrispondente al grado d’invalidità dipendente dall’infortunio assicurato - é, pertanto, esattamente del 10% . In sede di ricorso, l’insorgente ha rilevato che, successivamente all’evento traumatico del febbraio 1997, si sarebbe visto “... diminuire lo stipendio gradatamente e nettamente” (I, p. 3). A comprova di ciò, __________ __________ ha prodotto i conteggi di salario riguardanti i mesi di novembre e dicembre 1998 (doc. S e T), da cui risulta una diminuzione di salario che si aggira attorno al 26.5% (sempre a fronte di un guadagno conseguibile senza infortunio di fr. 3’156.--), da qui la pretesa che gli venga riconosciuta una rendita d’invalidità del 30%. Dalle tavole processuali risulta, tuttavia, che, proprio nel corso dei mesi di novembre e dicembre 1998, il ricorrente é stato assente dal suo posto di lavoro a causa di malattia (doc. __________). La summenzionata diminuzione di salario non é, pertanto, affatto da mettere in relazione con i postumi dell’infortunio assicurato, di modo che tale circostanza non può certo contribuire a supportare la tesi difesa dall’insorgente. Del resto, con fax datato 29 marzo 1999 (cfr. doc. __________), il datore di lavoro dell’insorgente ha avuto modo di confermare espressamente che il salario mensile di base corrisposto a __________ __________ é stato, nel 1998, di fr. 2’840.40 (fr. 3’156.-- ./.10%) ed é, nel 1999, di fr. 2’880.-- (fr. 3’200.-- ./. 10%). Al riguardo, questa Corte ritiene di potersi esimere dal provvedimento probatorio richiesto (V) dall’insorgente (cfr, per valu­tazione anticipata delle prove: RCC 1986 pag. 202 consid. 2d; sentenza TFA del 27 ottobre 1992 in re A.B.P., sentenza TFA del 13 febbraio 1992 in re M. O., sentenza TFA del 13 maggio 1991 in re A.A., sentenza TCA del 25 novembre 1991 in re G. M.; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274). Il ricorrente ha, d’altro canto, affermato, che la sua situazione sarebbe “... destinata gradatamente ed inesorabilmente a peggiorare con il passare del tempo. Di conseguenza appare di meridiana evidenza aspettarsi un’ulteriore futura diminuzione dello stipendio base a lui versato dal datore di lavoro” (I, p. 4). A questo preciso riguardo, si ricorda all’assicurato che, secondo costante giurisprudenza del TFA, l'autorità giudicante deve limitare l'esame del caso alla situazione effettiva che si presenta all'epoca in cui è stata resa la decisione impugnata (fra le tante: STFA del 6 dicembre 1991 in re R. C., pag. 5, non pubblicata; RCC 1989 pag. 123 consid. 3b; DTF 116 V 248 consid. 1a; DTF 112 V 93 consid. 3; DTF 109 V 179 consid. 1; DTF 107 V 5 consid. 4a; DTF 105 V 141 consid. 1b), ritenuto che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (STFA 17 febbraio 1994 in re F. P., non pubblicata, STFA 5 gennaio 1993 in re W. Schw., non pubblicata; STFA 1° marzo 1993 in re V. F., non pubblicata). Così come pertinentemente osservato __________ (III, p. 2s.), qualora, nel futuro, le circostanze che stanno alla base della decisione di riconoscere un’invalidità del 10% dovessero mutare a detrimento dell’assicurato - in particolare, se il suo stato di salute dovesse effettivamente peggiorare - a quest’ultimo rimarrebbe riservata la facoltà di chiedere una revisione della rendita in forza dell’art. 22 LAINF (cfr. STFA 28 gennaio 1987 succitata). Parimenti irrilevante ai fini del presente giudizio é quanto sostenuto riguardo alle asserite difficoltà che l’insorgente incontrerebbe - in ragione della sua età, della sua scarsa formazione professionale, ecc. -   qualora dovesse essere costretto a riciclarsi in un’attività alternativa, e ciò nella misura in cui, attualmente, __________ __________ beneficia di un rapporto di lavoro stabile e nulla lascia presagire che, in un prossimo futuro, qualcosa debba cambiare. Sulla scorta di quanto precede, nella misura in cui all’insorgente é stata assegnata una rendita d’invalidità del 10% a decorrere dal 1° settembre 1998, l’impugnata decisione __________ merita senz’altro tutela da parte di questa Corte. 2.4. Indennità per menomazione dell’integrità 2.4.1.   Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in seguito all'in­fortunio, accusa una menomazione importante e dure­vole all'in­tegrità fisica o mentale. Tale indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale. Essa non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni. Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF). 2.4.2.   L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i pre­supposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se vero­similmente sussisterà tutta la vita al­meno con identica gravità ed importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave. In questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 pag. 438). La parte della riparazione del torto morale contemplata dagli artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., pag. 121). 2.4.3.   Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nel­l'Allegato 3 dell'OAINF. Una tabella elenca una serie di le­sioni indicando per cia­scuna il tasso normale di indenni­z­zazione, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicu­rato. Questa tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U48 pag. 235 consid. 2a e sentenze ivi cita­te). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato). Le menomazioni extra-tabellari sono indennizzate se­condo i tas­si previsti tabellarmente per menoma­zioni di ana­loga gra­vità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato). La perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nes­suna indennità verrà versata se la menomazione dell'inte­­­­­­gri­tà risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato). Se più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF). Si terrà adeguatamente conto di un aggravamento prevedibile della menomazione dell'integrità. È esclusa la revisione. 2.4.4.   __________ ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza. Semplici direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr. DTFA 7.12.1988 in re A. P.; RAMI 1989, U71, pag. 221ss.). Tuttavia, nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987, U21, pag. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157, consid. 3a). 2.4.5.   Con il proprio ricorso, l’assicurato ha preteso aver diritto ad un’indennità per menomazione dell’integrità del 15%, osservando, segnatamente, che: “... oggettivamente si concorda sul fatto che una mano anchilotica con deficit funzionale multi-direzionale del polso e riduzione progressiva della forza muscolare non possa essere assimilato alla perdita di una mano come inteso all’allegato 3 della OAINF, ma occorre ad ogni buon conto dare il giusto peso alle menomazioni riscontrate. Giusta gli art. 24 e 25 della LAINF, in concorso con l’allegato 3 della OAINF, é lecito ritenere che una situazione come quella in esame, che rende la mano praticamente priva di funzione attiva, causi una menomazione importante e durevole, tanto a livello professionale che nella vita di tutti i giorni” (I, p. 5). __________, da parte sua, ha assegnato all’assicurato un’IMI del 7.5%, fondandosi sul parere 22 giugno 1998 del suo medico di circondario, il dottor __________: " reperto Sindrome algica sotto carico, deficit funzionale pluri-direzionale polso sinistro, anchilosi dell'articolazione metacarpo-falangeale del pollice sinistro. Ipotrofia della muscolatura del tenar, rispettivamente al III distale dell'avambraccio. Diminuzione dello sviluppo della forza muscolare. valutazione 7,5%. giustificazione Vedi tabella 5 e tabella 3, estratto LAINF, edizione __________ 1990: per quanto attiene al polso quadro clinico complessivo paragonabile ad un'artrosi di iniziale media entità: 5%. Il valore superiore non viene attualmente giustificato, il quadro clinico essendo significativamente migliore rispetto ad un'artrodesi del polso. Anchilosi dell'articolazione metacarpo-falangeale I: 2.5%. Una tale anchilosi corrisponde al massimo a 1/8 di un'amputazione completa del I. raggio a partire dall'articolazione carpo-metacarpale. Rimane in effetti conservata tutta la funzione carpo-metacarpale, così come quella della presa a pinza, soprattutto tra il pollice e l'indice, in parte minore anche il medio." (doc. __________) Questo Tribunale ritiene che il citato apprezzamento possa validamente costituire da supporto probatorio al giudizio che ora lo occupa. Al proposito, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effet­tuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valu­tazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (RCC 1986 pag. 202 consid. 2 d; sentenza TFA del 27 ottobre 1992 in re A.B.P., sentenza TFA del 13 febbraio 1992 in re M.O., sentenza TFA del 13 maggio 1991 in re A.A., sentenza TCA del 25 novembre 1991 in re G.M.; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag.

274) senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 4 CF (RCC 1986 pag. 202, consid. 2d; DTF 106 Ia 162 consid. 2b). Il TCA, chiamato a pronunciarsi su una questione sostanzialmente di carattere medico, non ha in concreto motivi di scostarsi dalle conclusioni dello specialista consultato dall’_____, se si considera che per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale, l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. DTF 104 V 209; sentenze inedite 5 gennaio 1993 in re S., 5 aprile 1984 in re M. e 2 novembre 1983 in re M.; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 30 seg.). In queste condizioni, ritenuto peraltro che l’assicurato non ha portato alcun argomento medico-scientifico pertinente a sostegno della sua richiesta e ricordato, per quanto attiene al valore dei pareri rilasciati dai medici __________, la sentenza pubblicata in DTF 122 V 157ss. (cfr. pure DTF 123 V 175ss. in cui il TFA ha ammesso l’indipendenza e l’imparzialità dei periti dei centri medici d’accertamento dell’AI), la decisione impugnata non può che essere tutelata. Per questi motivi dichiara e pronuncia 1.-   Il ricorso é respinto . 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni La vicepresidente                                                 Il segretario Giovanna Roggero-Will                                        Fabio Zocchetti