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35.1999.24

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1998-11-25 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Dispositiv
  1. in applicazione degli art. 23 LPTCA e 351 e 352 CPC dichiara e pronuncia La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giovanna Roggero-Will
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Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 05.10.1999 35.1999.24 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 05.10.1999 35.1999.24 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 05.10.1999 35.1999.24

Sentenza o decisione senza scheda

RACCOMANDATA Incarto n. 35.99.00024 grw / tf Lugano 5 ottobre 1999 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice  Giovanna Roggero-Will statuendo sul ricorso del 25 febbraio 1999 di __________ contro la decisione del 25 novembre 1998 emanata da __________ rappr. da: __________ in materia di assicurazione contro gli infortuni in relazione al caso __________ ritenuto,                       -   che,  con ricorso 25.2.1999, la __________ ha chiesto l'annullamento della decisione su opposizione emessa il 25.11.1998 __________ e la condanna di quest'ultimo ad erogare a __________ __________ le prestazioni previste dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (I);

-   che, con risposta 24.3.1999, __________ ha postulato la reiezione del gravame;

-   che, l'8.7.1999, è stata ordinato l'allestimento di una perizia a cura del dott. __________ (VII);

-   che, il 16.7.1999, __________ ha prodotto copia della sentenza emanata l'8.6.1999 dal TFA (VIII, VIII1);

-   che, ricevuta tale sentenza (X), la __________, con atto 10.8.1999, ha comunicato al TCA di ritirare il  ricorso (XII);

-   che la facoltà unilaterale del ricorrente di ritirare il proprio gravame costituisce un'ipotesi di applicazione del principio di disposizione, il quale assegna alla parte il dominio dell'oggetto del processo (DTF 119 V 38 consid. 1b, DTF 118 V 188 consid. 2d, DTF 109 V 280 consid. 2, DTF 107 V 248 consid. 1a; STFA 1° ottobre 1993 in re E.K.); Per questi motivi in applicazione degli art. 23 LPTCA e 351 e 352 CPC dichiara e pronuncia 1.-   Il ricorso é stralciato dai ruoli. 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. 3.-   Intimazione alle parti. La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giovanna Roggero-Will