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35.1999.17

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1999-01-26 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (1 Absätze)

E. 9 Abs. 2 lit. e UVV auf alle Muskelzerrungen und derjenigen Stellungnahme im

Vernehmlassungsverfahren, welche in Verbindung mit den Muskelzerrungen das

«Verhebetrauma» im Sinne einer akuten Lumbago oder einer akuten Torticollis

(Genickstarre) nannte, nicht erstellt. Gemäss einer Aktennotiz des Chefarztes

Dr. Sch. erfolgte die Streichung des Zusatzes «ausgenommen im rücken» auf

Antrag und Zusicherung der Mediziner hin, bei richtiger medizinischer Betrachtungsweise

bestehe keine Gefahr, dass Lumbago als eine unfallähnliche Körperschädigung

interpretiert werden könne.

Der

Verordnungsgeber, der die unfallähnlichen Körperschädigungen in Art. 9 Abs. 2

UVV präzis und differenziert formulierte, hätte die Lumbago wie auch die

Diskushernie bei entsprechender Absicht ausdrücklich in der abschliessenden

Liste unfallähnlicher Körperschädigungen erwähnt. Dass er dies unterliess, ist

als qualifiziertes Schweigen zu interpretieren (vgl. BGE 114 V 302 Erw. 3d).

Die

Liste bezweckt nämlich, Fälle im Grenzbereich zwischen Unfall und Krankheit

einer besonderen Ordnung zu unterwerfen, um Streitigkeiten darüber, ob ein

Unfall oder eine Krankheit vorliegt, zu vermeiden (BGE 114 V 301 Erw. 3c; RKUV

1988 Nr. U 57 S. 373 Erw. 4b). Es war angezeigt, die unfallähnlichen

Körperschädigungen anhand der gängigen medizinischen Terminologie möglichst

genau zu umschreiben, damit der Gefahr vorgebeugt werden konnte, dass bei der

Auslegung der einzelnen Kategorien unfallähnlicher Körperschädigungen nicht

doch wieder Abgrenzungsstreitigkeiten entstehen.

d)

Nach dem Gesagten bestehen keine Anhaltspunkte dafür,

dass Art. 9 Abs. 2 UVV die Lumbago miterfassen würde. Dasselbe gilt für die

Diskushernie, wie das Eidg. Versicherungsgericht bereits in RKUV 1988 Nr. U 58

S. 375 im Zusammenhang mit den Bandläsionen nach Art. 9 Abs. 2 lit. g UVV

festgestellt hat.

...

Bei

der Lumbago handelt es sich um ein klar umschriebenes selbständiges

Krankheitsbild. Dieses umfasst entsprechend der vieldeutigen Diagnose verschiedenartige

Erkrankungen, welche grundsätzlich in den Leistungsbereich der

Krankenversicherung fallen. Das Erscheinungsbild der Lumbago unterscheidet sich

in den meisten Fällen unzweideutig von jenem unfallähnlicher

Körperschädigungen. Dies gilt insbesondere auch für die klar diagnostizierbare

Diskushernie. Damit steht der Ausschluss der Lumbago und der Diskushernie aus

der Liste gemäss Art. 9 Abs. 2 UVV deren Zweck nicht entgegen, die oft

schwierige Abgrenzung zwischen Unfall und Krankheit zugunsten des Unfallversicherten

aus Beweis- und Praktikabilitätsgründen zu vermeiden (BGE 114 V 301 Erw. 3c;

RKUV 1988 Nr. U 57 S. 373 Erw. 4b). Eine unbegründete rechtliche Unterscheidung

ist darin angesichts der medizinischen Fakten nicht zu erblicken. Der Ausschluss

der Lumbago und der Diskushernie aus der Liste der unfallähnlichen

Körperschädigungen erweist sich somit als gesetz- und verfassungsmässig....

"

(DTF

116 V pag. 153-155)

Ciò ritenuto, la decisione

impugnata non può che essere confermata.

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni La vicepresidente                                                 Il segretario Giovanna Roggero-Will                                        Fabio Zocchetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 14.06.1999 35.1999.17 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 14.06.1999 35.1999.17 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 14.06.1999 35.1999.17

Sentenza o decisione senza scheda

RACCOMANDATA Incarto n. 35.99.00017 grw / nh Lugano 14 giugno 1999 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Giovanna Roggero-Will statuendo sul ricorso del 8 febbraio 1999 di __________ contro la decisione del 26 gennaio 1999 emanata da __________ in materia di assicurazione contro gli infortuni in relazione al caso: __________ ritenuto, in fatto 1.1.   Il 7 giugno 1998 __________ __________ (__________), assistente di cura presso la __________ e, quindi, obbligatoriamente assicurata contro gli infortuni presso __________, si è procurata uno strappo alla schiena nel tentativo di evitare che un’ospite della Casa cadesse dal letto. A seguito di tale evento, l’assicurata ha dovuto ricorrere a cure mediche ed ha avuto un periodo di incapacità lavorativa. 1.2.   __________ ha rifiutato di assumere il caso: secondo l’Istituto non vi era stato infortunio e non era possibile ravvisare una lesione parificabile ad infortunio. 1.3.   Contro la decisione su opposizione che confermava il rifiuto, __________, che assicura __________ __________ contro le malattie, ha interposto tempestivo ricorso chiedendo che __________ venga condannata “a corrispondere le prestazioni assicurative in relazione all’evento del 7 giugno 1998” (I). __________ sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto __________, “tutti gli elementi del concetto giuridico d'infortunio siano adempiuti” : " ... L'assicurata, impiegata presso una casa per anziani, voleva alzare una paziente dal letto e si è normalmente chinata per procedere all'azione. Tuttavia, al momento di sollevarla, un piede della paziente si è impigliato fra le sbarre del letto; cercando di liberarla e quindi abbandonando temporaneamente la presa con il braccio destro, la paziente è scivolata sul bordo del letto e stava cadendo. Pertanto, la signora __________ si è ulteriormente abbassata per recuperarla, ed al momento di rialzarsi ha avvertito un forte dolore alla schiena. Il fatto che un'assistente di cura in una casa per anziani debba quotidianamente alzare dal letto i pazienti di cui si occupa, poiché molti di essi hanno un grado di autosufficienza ridotto, nulla muta alla conclusione secondo cui si è in presenza di un infortunio. Infatti, la signora __________ ha reagito a sproposito, presa alla sprovvista, ad un improvviso, imprevisto scivolamento della paziente che rischiava di cadere a terra....”  (I pag __________) D’altro canto, la cassa chiede, poi, che “ il danno alla salute patito dalla signora __________ venga riconosciuto quale lesione parificabile ad infortunio ai sensi dell’art 9 cpv 2 lett. e OAINF” (I pag 4) poichè la diagnosi posta dal medico curante è quella di strappo muscolare. __________I, in risposta, ha postulato la reiezione del gravame con argomenti di cui diremo, per quanto occorra, in seguito. Considerato in diritto In ordine 2.1.  La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali. Nel merito 2.2.   Giusta l'art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le prestazioni assicurative sono con­cesse in caso d'infortunio professionale, d'infortunio non professionale e di malattie professionali. 2.3.   Secondo  l'art. 9 OAINF, per infortunio si intende l'azione repenti­­­na, invo­­­­­­­­­­­­lon­taria  e lesiva che colpisce il corpo umano, do­vuta a un fattore  esterno straordinario. Questa definizione riprende quasi testualmente quella elaborata nel precedente regime da dottrina e giurisprudenza (cfr. DTF 118 V 61ss; 118 V 283 consid 2a e rif; 116 V 138 consid. 3a e 147 consid. 2a). Cinque sono gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio: "- l'involontarietà

- la repentinità

- il danno alla salute (fisica o psichica)

- un fattore causale esterno

- la straordinarietà di tale fattore." (cfr. Ghélew/Ramelet/Ritter, "Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents", p. 44-51). Scopo della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia. 2.4.   Il legislatore federale ha dato, per la prima volta la definizione dell'infortunio in un testo di legge nella LAMal entrata in vigore l'1.1.1996. Riportando una versione semplificata del testo adottato dalla Commissione del Consiglio degli Stati all'art 4 cpv 1 del progetto di legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, l'art 2 cpv 2 LAMal sancisce che é considerato infortunio qualsiasi danno, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica (cfr STFA 23.5.1996 in re B.). 2.5.   Si evince dalla nozione stessa d'infortunio (sia ai sensi dell'art 9 cpv 2 OAINF e ai sensi dell'art 2 cpv 2 LAMal) che il carattere straordinario non concerne gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore  esterno in quanto tale. Pertanto, é irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni grave o inabituali. Il fattore esterno é considerato come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire quotidiane o abituali (DTF 118 V 61 consid 2b; 118 V 283 consid 2a; RAMI 1993

p. 157ss, consid 2a; STFA 23.5.1996 in re B)). 2.6.   La distinzione  fra infortunio e malattia si è rivelata oltremodo problematica nei casi di lesioni causate unicamente dai movimenti del corpo: il processo lesivo si svolge all'in­terno, senza l'in­terven­to di agenti es­terni. L'ipotesi si realizza essenzialmente in caso di sforzo eccessivo o di movimenti scoordinati. In questi casi manca il più delle volte il fat­tore cau­sale ester­no (il danno è provocato dalla sola a­zione del cor­po, senza impatto con altre persone, oggetti o con l'am­bien­te cir­co­stante). Ebbene, se le lesioni corporali sono prodotte da movimenti scombinati, incongrui, la giurisprudenza esigerà perché siano imputabili ad un infortunio che i movimenti in­­crimi­nati si siano prodotti in cir­co­stanze esterne manifes­tamente in­so­li­te, impre­viste, fuori pro­gramma. Ad es., la vittima dev'es­sere inciam­pata, scivolata, aver reagito di sproposito, presa alla sprovvi­sta, di fronte ad un im­provviso pericolo. Se invece si tratta di sforzi eccessivi si ammetterà l'in­for­tunio solo se lo sforzo supera in modo vistoso le sollecita­zioni alle quali la vittima è normalmente esposta e alle qua­li per costituzione, addestramento, ecc. è normal­mente in grado di resistere. In caso contrario le lesioni sono rite­nu­te pro­cedere da malattia. 2.7.   In concreto, l’evento occorso all’assicurata il 7.6.1998 è stato  ben descritto dall’assicurata: " ... Mi sono fatta male domenica 7.6.98 ore 14.00 circa. Stavo alzando una paziente di 50 kg però molto rigida. Letto con sbarre abbassate. Mi sono abbassata in avanti prendendo la paziente con il braccio sinistro sotto le spalle e con quello destro sotto le gambe. Alzandola si è impigliato un piede della paziente nella sbarra. Con il braccio destro ho cercato di liberarlo, riuscendoci. Nel contempo ho dovuto riprendere la paziente che era scivolata sul bordo del letto verso il pavimento. Mi sono abbassata ancora di più riuscendo a tenerla e poi mi sono rialzata con la signora nelle braccia. In quel momento ho avvertito uno stiramento violento, seguito da un "crac" e fortissimi dolori nella regione lombosacrale di sinistra appena sotto la cintura. Sono rimasta bloccata dal dolore e non potevo nemmeno raggiungere il campanello alla testa del letto (...). Non sono caduta, non sono scivolata.” (doc. __________) Dunque, appare accertato che la lesione lamentata dell’assicurato non è riconducibile all’intervento di un elemento esterno. Occorre, dunque, chiedersi se si è di fronte ad uno sforzo eccessivo o ad un movimento scombinato ai sensi di quanto ricordato al consid. 2.5. A questa domanda va risposto negativamente. Si può, subito, escludere che vi sia stato un movimento incongruo o scombinato. La descrizione fatta dall’assicurata non ne rivela . Nemmeno si può concludere per uno sforzo manifestamente eccessivo. Da un lato, come correttamente rilevato __________, “un’assistente di cura in una cassa per anziani si trova abitualmente a dover far fronte a situazioni quali quella descritta” (V pag 4): le azioni descritte sono, sicuramente, azioni ricorrenti ed abituali nell’attività dell’assicurata Il TFA ha già avuto modo di negare carattere straordinario al trasferimento di un paziente dal tavolo operativo al letto da parte di un aiuto infermiere rilevando, in particolare, che “ le transfert d’un patient d’une table d’opération à un lit fait partie du travail quotidien d’un aide infirmier et malgré le poids du malade et en dépit du fait que l’assuré s’est occupé seul du déplacement, l’on ne saurait parler d’un effort manifestement excessif pour un homme adulte d’âge moyen qui, selon toute apparence, jouit d’une bonne constitution physique (DTF 116 V 139 consid. 3c). E d’altro canto, il peso dell’ospite di cui l’assicurata si occupava era modesto (50 kg) così che il caso ora sub judice non può essere paragonato a quello deciso dal TFA in RAMI 2/1994 pag 79 e seg in cui era stato ammesso lo sforzo manifestamente eccessivo nel caso di un’infermiera comunale (con un’attività, peraltro, diversa da quella di un’assistente in casa per anziani) che, nel trasferire un paziente grasso (schwergewichtigen Patient) dal letto alla carrozzella, ne aveva impedito la caduta trasportandolo per qualche secondo. Non si può, dunque, che concludere che non v’è stato, in concreto, un infortunio ai sensi dell’art 9 cpv 2 OAINF. 2.8.   L’art. 9 cpv 2 OAINF, nel tenore attualmente in vigore, ha parificato all'infortunio, anche in as­senza di un fat­tore esterno straordinario, una se­rie di le­sio­ni cor­pora­li a condizione che non siano attribuibili indubbiamente a una malattia. Sono per la precisione: "a. fratture

b. lussazioni di articolazioni;

c. lacerazioni del menisco;

d. lacerazioni muscolari;

e. stiramenti muscolari;

f. lacerazioni di tendini;

g. lesioni dei legamenti;

h. lesioni del timpano." L'elenco è esaustivo: esso non può essere fatto oggetto di un'interpretazione estensiva, in particolare per analogia (DTF 114 V 208ss, consid. 3c; Ghélew/Ramelet/Ritter, op. cit., p. 58; RAMI 1988 p. 372 e 375; Maurer, "Schweizerische Unfallver- sicherungsrecht", p. 202). Eccezion fatta per il fattore esterno straordinario, la responsabilità dell'assicurazione infortuni presuppone la riunione di tutti gli altri elementi costitutivi dell'infortunio. A questa condizione, le affezioni menzionate all'art. 9 cpv. 2 lett. b-h OAINF devono essere assimilata ad un infortunio (DTF 114 V 300ss; 116 V 136ss consid. 4). 2.9.   Secondo la giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio. Quando l'istruttoria non permettere di ritenere accertati, perlomeno nel grado della verosimiglianza, (la semplice possibilità non basta), tali elementi, il giudice constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi, l'inesistenza giuridica dell'infortunio (DTF 114 V 305ss consid 5b; 116 V 136ss consid 4b). Gli stessi principi sono, ovviamente, applicabili alla prova dell'esistenza di una lesione assimilabile ad infortunio (DTF 114 V 306 consid 5b; 116 V 141 consid 4b). 2.10.   In concreto, nel certificato medico LAINF, la dott. __________ ha indicato come reperto radiografico “lombaggine acuta dopo sforzo” e come diagnosi “lombaggine da strappo dopo sforzo muscolare” (doc __________). Il TF ha già avuto modo di negare che la lombaggine costituisca una lesione parificabile ad infortunio ai sensi dell'art 9 cpv 2 lett. e OAINF: " ... c) Ausgangspunkt für die Beantwortung der in Erwägung 4 gestellten Frage bildet der erwähnte Grundsatzbeschluss der Kommission, Muskelzerrungen im Rückenbereich (wie Lumbago, Diskopathie) nicht zu den unfallähnliche Körperschädigungen zu zählen. Formell kam die Kommission auf diesen Beschluss nie zurück. Das BSV schliesst jedoch in seiner Stellungnahme zur Verwaltungsgerichtsbeschwerde aus der Streichung des Zusatzes «ausgenommen im Rücken», es sei bezüglich der Muskelzerrungen anlässlich der Sitzung vom 29./30. März 1982 «offenbar» zu einem Meinungsumschwung gekommen. Das Bundesamt folgert aus der Streichung des erwähnten Zusatzes weiter, der Verordnungsgeber habe damit Fälle von Lumbago «im Sinne einer widerlegbaren Vermutung» unter den Begriff der Muskelzerrungen nach Art. 9 Abs. 2 lit. e UVV subsumieren wollen. Damit sei der Leistungsansprecher der von Dr. S. geschilderten Beweisnot enthoben. Der Auffassung des BSV kann nicht beigepflichtet werden. Der gesetzgeberische Wille, die Lumbago und die Diskushernie nicht in die Liste der unfallähnlichen Körperschädigungen aufzunehmen, ist entstehungsgeschichtlich klar dokumentiert. Überdies bezweckte die ursprüngliche lit. e mit dem Zusatz «mit Ausnahme jener im Bereich des Rückens» nicht nur, sondern «vor allem» den Ausschluss der Lumbago (Protokoll der Sitzung vom 29. April 1981). Damit sollten offensichtlich auch Muskelzerrungen beispielsweise im oberen Teil des Rückens, die nichts mit Lumbago zu tun haben, ausgegrenzt werden. Die Streichung des Zusatzes bedeutet daher nicht die Gleichstellung der Lumbago mit einer Muskelzerrung. Ausserdem ist ein Zusammenhang zwischen der Ausdehnung von Art. 9 Abs. 2 lit. e UVV auf alle Muskelzerrungen und derjenigen Stellungnahme im Vernehmlassungsverfahren, welche in Verbindung mit den Muskelzerrungen das «Verhebetrauma» im Sinne einer akuten Lumbago oder einer akuten Torticollis (Genickstarre) nannte, nicht erstellt. Gemäss einer Aktennotiz des Chefarztes Dr. Sch. erfolgte die Streichung des Zusatzes «ausgenommen im rücken» auf Antrag und Zusicherung der Mediziner hin, bei richtiger medizinischer Betrachtungsweise bestehe keine Gefahr, dass Lumbago als eine unfallähnliche Körperschädigung interpretiert werden könne. Der Verordnungsgeber, der die unfallähnlichen Körperschädigungen in Art. 9 Abs. 2 UVV präzis und differenziert formulierte, hätte die Lumbago wie auch die Diskushernie bei entsprechender Absicht ausdrücklich in der abschliessenden Liste unfallähnlicher Körperschädigungen erwähnt. Dass er dies unterliess, ist als qualifiziertes Schweigen zu interpretieren (vgl. BGE 114 V 302 Erw. 3d). Die Liste bezweckt nämlich, Fälle im Grenzbereich zwischen Unfall und Krankheit einer besonderen Ordnung zu unterwerfen, um Streitigkeiten darüber, ob ein Unfall oder eine Krankheit vorliegt, zu vermeiden (BGE 114 V 301 Erw. 3c; RKUV 1988 Nr. U 57 S. 373 Erw. 4b). Es war angezeigt, die unfallähnlichen Körperschädigungen anhand der gängigen medizinischen Terminologie möglichst genau zu umschreiben, damit der Gefahr vorgebeugt werden konnte, dass bei der Auslegung der einzelnen Kategorien unfallähnlicher Körperschädigungen nicht doch wieder Abgrenzungsstreitigkeiten entstehen. d) Nach dem Gesagten bestehen keine Anhaltspunkte dafür, dass Art. 9 Abs. 2 UVV die Lumbago miterfassen würde. Dasselbe gilt für die Diskushernie, wie das Eidg. Versicherungsgericht bereits in RKUV 1988 Nr. U 58 S. 375 im Zusammenhang mit den Bandläsionen nach Art. 9 Abs. 2 lit. g UVV festgestellt hat. ... Bei der Lumbago handelt es sich um ein klar umschriebenes selbständiges Krankheitsbild. Dieses umfasst entsprechend der vieldeutigen Diagnose verschiedenartige Erkrankungen, welche grundsätzlich in den Leistungsbereich der Krankenversicherung fallen. Das Erscheinungsbild der Lumbago unterscheidet sich in den meisten Fällen unzweideutig von jenem unfallähnlicher Körperschädigungen. Dies gilt insbesondere auch für die klar diagnostizierbare Diskushernie. Damit steht der Ausschluss der Lumbago und der Diskushernie aus der Liste gemäss Art. 9 Abs. 2 UVV deren Zweck nicht entgegen, die oft schwierige Abgrenzung zwischen Unfall und Krankheit zugunsten des Unfallversicherten aus Beweis- und Praktikabilitätsgründen zu vermeiden (BGE 114 V 301 Erw. 3c; RKUV 1988 Nr. U 57 S. 373 Erw. 4b). Eine unbegründete rechtliche Unterscheidung ist darin angesichts der medizinischen Fakten nicht zu erblicken. Der Ausschluss der Lumbago und der Diskushernie aus der Liste der unfallähnlichen Körperschädigungen erweist sich somit als gesetz- und verfassungsmässig.... " (DTF 116 V pag. 153-155) Ciò ritenuto, la decisione impugnata non può che essere confermata. Per questi motivi dichiara e pronuncia 1.-   Il ricorso é respinto . 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni La vicepresidente                                                 Il segretario Giovanna Roggero-Will                                        Fabio Zocchetti