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35.1999.119

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1999-08-26 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Dispositiv
  1. in applicazione degli art 23 LPTCA e 352 CPC dichiara e pronuncia 1.-   La causa é stralciata dai ruoli. 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. 3.-   Intimazione alle parti. La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giovanna Roggero-Will
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Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 14.01.2000 35.1999.119 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 14.01.2000 35.1999.119 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 14.01.2000 35.1999.119

Sentenza o decisione senza scheda

RACCOMANDATA Incarto n. 35.1999.00119 grw /nh Lugano 14 gennaio 2000 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice  Giovanna Roggero-Will statuendo sul ricorso del 25 novembre 1999 di __________, rappr. da: __________, contro la decisione del 26 agosto 1999 emanata da __________, in materia di assicurazione contro gli infortuni ritenuto che,                -   con ricorso 25.11.1999 __________, rappr. dal __________, ha chiesto la condanna dell'__________ a riconoscergli il diritto all'indennità giornaliera "dal 22.2.1999 fino ad avvenuta guarigione" rilevando che l'atto era stato inoltrato "onde salvaguardare i termini di ricorso"  e chiedendo l'assegnazione di un termine per la sua completazione a dipendenza dei risultati di alcuni accertamenti medici cui egli si era sottoposto (I);

-  con atto 14.12.1999 il __________ ha chiesto che "la presente causa venga stralciata dai ruoli senza pregiudizio comunque per ogni eventuale pretesa futura, dovuta ad un eventuale aggravamento dello stato di salute dell'assicurato" (II);

-  la facoltà unilaterale della parte attrice di ritirare il proprio ricorso costituisce un'ipotesi di applicazione del principio di disposizione che assegna alla parte il dominio dell'oggetto del processo (DTF 119 V 38 consid. 1b, DTF 118 V 188 consid. 2d, DTF 109 V 280 consid. 2, DTF 107 V 248 consid. 1a; STFA 1° ottobre 1993 in re E.K.) e, giusta l'art 352 CPC - applicabile in forza del rinvio di cui all'art 23 LPTCA - la desistenza  di una parte   pone fine alla lite e il giudice ne dà atto alle parti stralciando la lite dal ruolo. Per questi motivi in applicazione degli art 23 LPTCA e 352 CPC dichiara e pronuncia 1.-   La causa é stralciata dai ruoli. 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. 3.-   Intimazione alle parti. La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giovanna Roggero-Will