Dispositiv
- dichiara e pronuncia § CV1 in liquidazione è condannata a versare a Fondazione per il pensionamento anticipato nel settore delledilizia principale fr. 3'500. §§ È rigettata in via definitiva lopposizione al PE n. _______ del 25 febbraio 2025 dellUE di ______ per limporto di fr. 3'500. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente La segretaria giudice Raffaele Guffi Stefania Cagni
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.34.2025.27
MP/sc
Lugano
29 dicembre 2025
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Manuel Piazza, cancelliere
segretaria:
Stefania Cagni
statuendo sulla petizione dell11 settembre 2025 di
Fondazione per il pensionamento anticipato nel settore delledilizia principale (PEAN),8006 Zurigo
contro
CV1 in liquidazione,______
in materia di previdenza professionale
ritenutoin fatto
Lautodichiarazione, datata 27 maggio 2022, è stata compilata e rispedita dalla società (sub doc. A/5).
Sulla base dellestratto del Registro di commercio relativo alla società, dellautodichiarazione e di informazioni della Commissione paritetica cantonale delledilizia e del genio civile la Fondazione, condecisionedel 28 agosto 2023, ha comunicato alla società di essere tenuta a pagare i contributi PEAN dal 7 marzo 2022 (doc. A/5). Questultima non si è avvalsa della possibilità di presentarericorso.
1.2. Con fattura del 27 settembre 2024, la Fondazione ha chiesto alla società il pagamento di fr. 3000 quale pena convenzionale e fr. 500 quali costi legali per non aver inviato la massa salariale per il 2023 (doc. A/6).
Con sollecito del 30 ottobre 2024, la Fondazione ha nuovamente chiesto il pagamento dei complessivi fr. 3500 (doc. A/7).
La Fondazione ha adito le vie esecutive. Al precetto esecutivo del 25 febbraio 2025, notificato il 3 marzo 2025, la società ha fatto opposizione (doc. A/8).
1.3. Con la presente petizione la Fondazione chiede la condanna della società al pagamento di complessivi fr. 3'500. Postula altresì, per il medesimo importo, il rigetto dellopposizione al summenzionato precetto, con protesta di tasse e spese.
1.4. La convenuta non ha presentato la risposta di causa. Ciò nemmeno dopo lassegnazione di un ultimo termine perentorio con la comminatoria che, trascorso infruttuoso anche tale termine, questo Tribunale avrebbe deciso sulla base degli atti.
consideratoin diritto
2.2.
2.2.1. La competenza territoriale dello scrivente Giudice ex art. 73 cpv. 3 LPP è data, la convenuta avendo sede nel Cantone Ticino.
2.2.2. Circa la competenza personale, lart. 73 LPP si applica, da un lato, agli istituti di previdenza registrati di diritto privato o di diritto pubblico, sia per quel che concerne le prestazioni minime obbligatorie che per quel che attiene alle prestazioni più estese di quelle minime (art. 49 cpv. 2 LPP) e, dallaltro, alle fondazioni di previdenza a favore del personale non registrate, nel campo delle prestazioni che eccedono il minimo obbligatorio (art. 89a cpv. 6 CC; DTF 119 V 443; RDAT I-1994, pag. 195; SZS 1994 pag. 65; RDAT-I 1993, pag. 233; DTF 116 V 220 consid. 1a, 115 V 247 consid. 1a, 114 V 104 consid. 1a, 113 V 200 consid. 1a, 112 V 358 consid.1a = RCC 1987 pag. 179, 1998 pag. 48 = SZS 1988 pag. 47; Viret, La jurisprudence du TFA en matière de prévoyance professionnelle: Questions de procédure, in: RSA 1989 pag. 84; Schwarzenbach-Hanhart, Die Rechtspflege nach BVG, in: SZS 1983, pag. 174).Con la prima revisione della LPP la via secondo lart. 73 LPP è stata aperta anche per controversie in essere nei confronti di istituti di libero passaggio e liti vertenti su pretese derivanti dal terzo pilastro (art. 73 cpv. 1 lett. a LPP).
In casulattrice è una Fondazione preposta allattuazione del Contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato nel settore delledilizia principale (CCL PEAN, doc. A/1; art. 23 cpv. 1 dello stesso; DTF 134 III 541). Trattasi di un istituto di previdenza non iscritto nel registro della previdenza professionale ex artt. 80 LPP e 89bisCC che elargisce delle prestazioni previdenziali sovraobbligatorie ex art. 331 CO (STF 9C_211/2008 del 7 maggio 2008 consid. 3.1 seg. con ulteriori rinvii giurisprudenziali).
È inoltre pacifico che la convenuta sia un datore di lavoro ai sensi del citato disposto.
La presente vertenza costituisce quindi una controversia tra istituto di previdenza e datore di lavoro.
2.2.3. Per quanto attiene alla competenza materiale, vale quanto segue.
Il TCA è competente solo se il litigio concerne la previdenza professionale in senso stretto o in senso lato (SZS 1996, pag. 374 consid.1a; DTF 127 V 35, 125 V 168, 122 V 323, 120 V 18 consid. 1a, 119 V 443, 116 V 112 e 221, 112 Ia 613; Meyer, die Rechtswege nach dem Bundesgesetz über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung, in: ZSR 1987, pagg. 608 e 613).
Quanto alle controversie che discendono da contratti collettivi di lavoro, per la giurisprudenza affinché pattuizioni contenute in simili contratti relative ad aspetti previdenziali abbiano effetto sul rapporto di previdenza e siano quindi previdenzialmente realizzabili, devono essere inserite negli statuti o nel regolamento dellistituto di previdenza. In questo caso leventuale litigio è di natura previdenziale ed è data la competenza ex art. 73 LPP (SVR 1995 BVG n. 29 pag. 85; Meyer-Blaser, in: SZS 1994 pag. 106). Alternativamente, tali contratti collettivi tornano applicabili se il Consiglio federale ne decreta la validità generale.
Un litigio che verte esclusivamente sulla questione a sapere se unimpresa è soggetta al campo dapplicazione di un contratto collettivo al quale è stato conferito carattere obbligatorio generale è di competenza del giudice civile. Tuttavia, nella misura in cui, oltre alla questione dellassoggettamento al contratto collettivo, vengono sollevate ulteriori questioni afferenti alla previdenza professionale (ad esempio la produzione di atti o il rilascio di informazioni), la competenza materiale ricade sul giudice delle assicurazioni sociali, il quale dovrà preliminarmente determinarsi sulla questione civilistica (STF 9C/211/2018 consid. 4.4-4.7 con molteplici rinvii giurisprudenziali, 9C_711/2017 del 4 luglio 2018; sentenza BV 2016/24 del 10 agosto 2018 del Tribunale delle assicurazioni del Canton San Gallo consid. 2.3.1; sentenza 735 14 366 del 23 maggio 2016 del Tribunale cantonale di Basilea Campagna, Sezione diritto delle assicurazioni sociali, consid. 2.1; Hürzeler/Bättig-Lischer, BSK BVG, n. 18-13 ad art. 73 LPP).
Per poter determinare loggetto del contendere e rispondere quindi alla questione a sapere se la controversia pertiene al giudice civile o quello delle assicurazioni sociali occorre confrontarsi con le questioni sollevate con la domanda di causa e, se del caso, con quelle di cui alleventuale domanda riconvenzionale presentata con la risposta di causa, se lecita (Hürzeler/Bättig-Lischer, op. cit., n. 18 ad art. 73 LPP).
Nel caso di specie la controversia ha per oggetto un tema di natura previdenziale. Si tratta infatti di decidere se la convenuta sia debitrice nei confronti dellattrice di una pena convenzionale e di costi legali giusta le norme del CCL PEAN, per non aver inviato la massa salariale per il 2023, necessaria al calcolo dei contributi previdenziali che il datore di lavoro deve versare alla Fondazione.
Anche la competenzaratione materiaeè perciò data.
2.2.4. In ragione di tutto quanto precede, la petizione è ricevibile in ordine.
nel merito
2.3. Oggetto del contendere è sapere se la convenuta sia debitrice di complessivi fr. 3500 nei confronti dellattrice. In via pregiudiziale, occorre verificare se la convenuta sia obbligatoriamente assoggettata al CCL PEAN.
2.4. Il CCL PEAN (nella versione valida nellanno per il quale lattrice ha chiesto alla convenuta la massa salariale (2023), cioè dal 1. aprile 2019) è un contratto collettivo di lavoro stipulato tra la Società Svizzera degli Impresari-Costruttori (SSIC), da una parte, e i sindacati Unia (ex Sindacato Edilizia & Industria) e SYNA, dallaltra, nellintento di tenere in debita considerazione le sollecitazioni fisiche cui sono sottoposti i lavoratori nel settore delledilizia principale e di attenuarne le conseguenze in età avanzata e, quindi, di offrire ai lavoratori edili un pensionamento anticipato volontario finanziariamente sostenibile negli ultimi cinque anni che precedono letà ordinaria di pensionamento AVS (Preambolo al CCL PEAN). Il contratto è entrato in vigore il 1. luglio 2003 (art. 29 cpv. 1 CCL PEAN) ed è stato modificato più volte nel corso degli anni (estratti in calce al CCL PEAN).
I lavoratori che ricadono dal profilo geografico, aziendale e personale nel campo di applicazione del citato contratto collettivo hanno diritto, a determinate condizioni, dal 60. anno di età (a partire dal 1. gennaio 2006, cfr. disposizioni transitorie ex art. 28 cpv. 1 CCL PEAN e art. 36 cpv. 1 Regolamento PEAN) ad una rendita transitoria; alla compensazione di accrediti di contributi AVS (abrogata dal 1. gennaio
2007) e di vecchiaia LPP; alle rendite di durata limitata per vedove, vedovi e orfani ed alle prestazioni sostitutive per casi di rigore (art. 13 segg. in relazione agli artt. 1-3 CCL PEAN; artt. 3 e 12 segg. Regolamento PEAN).
Le prestazioni sono finanziate dai lavoratori e dai datori di lavoro con un contributo percentuale del salario determinante (art. 8 CCL PEAN; artt. 7 e 8 Regolamento PEAN).
2.5. Con decreto del 5 giugno 2003 (entrato in vigore il 1. luglio 2003; FF 2003 pag. 3464) il Consiglio federale, in applicazione della Legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 28 settembre 1956 (LOCCL), ha conferito obbligatorietà generale al CCL PEAN (COG CCL PEAN), puntualmente estesa alle modifiche effettuate nel corso degli anni. Ciò comporta che anche coloro che non sono parti contraenti sono assoggettati al CCL PEAN nella misura in cui ricadono nel campo dapplicazione dello stesso.
Ne discende che lassoggettamento di unimpresa al CCL PEAN può avvenire in due ipotesi alternative: o per affiliazione ad unassociazione di datori di lavoro che è parte contraente e quindi direttamente assoggettata al CCL PEAN, o in forza della COG CCL PEAN (STF 9C_1033/2009 del 30 aprile 2010 consid. 2 seg.; DTF 134 III 625 consid. 1.1 seg.; sentenze 200 21 194 BV e 200 21 314 (2) del Tribunale amministrativo di Berna, Sezione diritto delle assicurazioni sociali, dell11 gennaio 2022 consid. 2.1 e 735 14 366 del 23 maggio 2016 del Tribunale cantonale di Basilea Campagna, consid. 2.2).
Stante il carattere normativo della COG CCL PEAN, la sua conoscenza è considerata scontata ed il datore di lavoro che non si annuncia rispettivamente non versa spontaneamente i contributi alla Fondazione incorre in una grave negligenza (DTF 138 V 32 consid. 4.1 e 4.2in initiocon rinvii giurisprudenziali e dottrinali; Portmann/Stöckli, Schweizerisches Arbeitsrecht, 2007, n. 1099-1104).
In casunon vi sono documenti agli atti dai quali si potrebbe concludere che la convenuta, quale datrice di lavoro, sia affiliata ad una parte contraente. Ne consegue che entra in linea di conto solo leventuale assoggettamento in forza della COG CCL PEAN.
2.6.
2.6.1. Lart. 2 cpv. 1 e 2 COG CCL PEAN (art. 1 cpv. 1 e 3 e art. 2 cpv. 2 CCL PEAN) prevede lapplicazione del contratto collettivo su tutto il territorio svizzero, eccettuate, a determinate condizioni, le imprese con sede nei cantoni Ginevra, Vallese e Vaud.
In casula convenuta ha sede a ______, ragione per cui il campo dapplicazione geografico è dato.
2.6.2. Successivamente alle modifiche del 6 dicembre 2012 (entrata in vigore al 1. gennaio 2013), del 10 novembre 2015 (entrata in vigore al 1. dicembre 2015) e del 7 agosto 2017 (entrata in vigore al 1. gennaio 2018) reperibili allindirizzo web www.seco.admin.ch lart. 2 cpv. 4 COG CCL PEAN (art. 2 cpv. 1 CCL PEAN), afferente al campo dapplicazione del contratto collettivo dal profilo aziendale, presenta il seguente tenore:
Al fine di sapere se unazienda rientra nel ramo economico o nella professione di un contratto collettivo dichiarato obbligatorio, si deve esaminare in generale lattività svolta dalla stessa azienda. Deve essere presa in considerazione, nellambito di questo esame, lattività generalmente esercitata dal datore di lavoro in questione, ossia quella che caratterizza la sua impresa e che non costituisce una prestazione di servizio fuori dalla sua sfera di attività naturale che egli potrebbe svolgere solo a titolo eccezionale. Se lazienda svolge diversi generi di attività, quella che la caratterizza è decisiva per decidere lassoggettamento ad uno o allaltro contatto collettivo. Lo scopo sociale iscritto a Registro di commercio non è quindi determinante. La giurisprudenza ha precisato che le imprese interessate dalla dichiarazione di obbligatorietà devono offrire dei beni o dei servizi della stessa natura delle aziende che sono assoggettate al contratto collettivo; tra loro deve sussistere un rapporto di concorrenza diretto (STF 4A_299/2012 del 16 ottobre 2012 consid. 2.1 con riferimento a 4C.191/2006 del 17 agosto 2006 consid. 2.2, parzialmente pubblicata in JAR 2007 313).
Va poi rilevato che, conformemente alla giurisprudenza del TF, secondo il principio dellunità tariffaria il contratto collettivo è applicabile a tutta lazienda e quindi anche ai lavoratori che svolgono unattività non inclusa nel contratto collettivo, tenuto tuttavia conto che possono essere escluse alcune funzioni e condizioni dimpiego particolari. Unimpresa può infatti avere diverse aziende che appartengono a diversi settori commerciali oppure può capitare che unazienda può avere diversi reparti che dispongono di una sufficiente autonomia riconoscibile da fuori. In questi casi, singoli reparti aziendali possono essere assoggettati a diversi contratti collettivi. Criterio determinante per lassoggettamento è comunque la tipologia dellattività che caratterizza unazienda o un reparto aziendale indipendente e non limpresa in quanto tale comprendente diverse aziende (DTF 134 III 13 consid. 2.1 con riferimento alle STF 4C.45/2002 dell11 luglio 2002 consid. 2.1.1 e 4C.350/2000 del 12 marzo 2001 consid. 3b; SVR 2010 BVG n. 10; STF 9C_1033/2009 del 30 aprile 2010 e 9C_123/2010 del 3 maggio 2010).
Tornando al caso in disamina, si rileva che nellautodichiarazione datata 27 maggio 2022 la convenuta ha indicato che il suo collaboratore operativo svolge attività di impermeabilizzazione, di rivestimenti in resina (ciascuna al 40%), di siliconatura (al 15%) e di risanamento del calcestruzzo (al 5%) sub doc. A/5).
Sulla base dello scopo sociale (doc. A/4) ancorché non determinante e della surriferita documentazione, risulta pertanto comprovato che la convenuta era attiva (anche) nei settori di cui allart. 2 cpv. 4 COG CCL PEAN (art. 2 cpv. 1 CCL PEAN).
Condecisione(impropriamente definita come tale, cfr. STCA 34.2006.37 del 25 maggio 2007 consid. 2.4 con rinvii giurisprudenziali e dottrinali) del 28 agosto 2023 lattrice ha poi stabilito che lattività principale dellimpresa era quella afferente alledilizia principale, sempre basandosi sulle dichiarazioni della convenuta. Questultima non si è opposta, né ha presentato la risposta di causa.
Tutto bene considerato, la valutazione della documentazione agli atti rimasta come tale incontestata permette a questo Giudice di concludere che, seppure il numero esatto di ore prestate nei singoli rami dattività non può essere accertato con precisione (cfr. STF 9C_629/2016 del 2 marzo 2017 consid. 6.3.1), esse sono prevalentemente dedicate al settore delledilizia principale. Pertanto, lattività principale e che caratterizza la convenuta (impresa mista non a tutti gli effetti; ted.unechter Mischbetrieb, cfr. STF 4A_377/2009 del 25 novembre 2009 consid. 4.2 con riferimenti e STF 9C_453/2016 del 21 novembre 2016 consid.4.2; Brühwiler, Allgemeinverbindlicherklärung von Gesamtarbeitsverträgen, in: ARV 2012, pag. 140) è quella delledilizia principale.Ne consegue che, in applicazione del principio dellunità tariffaria, lintera impresa è assoggettata al CCL PEAN anche sotto il profilo del campo dapplicazione aziendale.
2.6.3. Per quanto concerne il campo dapplicazione dal profilo personale, lart. 2 cpv. 5 COG CCL PEAN (art. 3 CCL PEAN), modificato con decreto del Consiglio federale del 10 novembre 2015 entrato in vigore il 1. dicembre 2015, presenta il seguente tenore:
Considerato quanto visto sopra circa le attività operative del collaboratore della convenuta (cfr. consid. 2.6.2 pag. 8), anche il campo di applicazione dal profilo personale del CCL PEAN è dato.
2.6.4. Posto che la convenuta rientra nel campo dapplicazione geografico, aziendale e personale del CCL PEAN, questultimo le è applicabile.
2.7. I contributi, da prelevare e versare dal datore di lavoro, sono calcolati quale percentuale sul salario determinante, ossia il salario assoggettato allobbligo contributivo AVS fino al massimo LAINF del lavoratore assoggettato al contratto collettivo (artt. 8 cpv. 4 e 9 cpv. 1 COG CCL PEAN, 8 cpv. 4 e 9 cpv. 1 CCL PEAN, 6 cpv. 1 e 9 cpv. 1 Regolamento PEAN). Per stabilire la massa salariale annuale determinante per il calcolo dei contributi, secondo lart. 6 cpv. 2 Regolamento PEAN il datore di lavoro trasmette alla Fondazione FAR al più tardi entro il 31 gennaio il certificato di salario nominativo delle persone assoggettate al CCL PEAN (indicando anche il loro numero AVS) per l´anno civile trascorso.
In concretonella fattura del 27 settembre 2024 lattrice rilevava che malgrado i nostri ripetuti richiami, non avete inviato la massa salariale per lanno 2023 richiesta dallaFondazione FAR (sub doc. A/6), ciò che la convenuta non ha contestato. È quindi comprovato che essa non ha trasmesso allattrice il certificato di salario nominativo delle persone assoggettate al CCL PEAN per il 2023.
2.8. Secondo lart. 25 CCL PEAN (il cui titolo marginale èSanzioni in caso di violazione contrattuale), qualsiasi violazione degli obblighi derivanti dal presente contratto può essere punita dal Consiglio di fondazione con una pena convenzionale fino a CHF 50´000. È fatto salvo il capoverso 2. Agli inadempienti possono essere addebitate anche le spese di controllo e le spese processuali (cpv. 1); l´ammontare della pena convenzionale è stabilito di volta in volta, in base alla gravità della colpa e alle dimensioni dell´azienda, nonché a eventuali sanzioni comminate in precedenza (cpv. 3). Secondo la Direttiva sulle sanzioni (doc. A/9), inoltre, per le fattispecie di cui al suo p.to 3.3.1 (il datore di lavoro non notifica la massa salariale[ ]definitiva (per lanno precedente ai fini dellallestimento del conteggio finale) entro il termine impartito[ ]) lUfficio di gestione della Fondazione FAR infligge al datore di lavoro una sanzione di CHF 3000.- (p.to 3.3.2 1. paragrafo 1. frase).
Considerata la violazione degli obblighi contrattuali derivanti dallart. 6 cpv. 2 Regolamento PEAN constatata al considerando precedente, legittimamente lattrice chiede che la convenuta venga condannata al pagamento di una pena convenzionale. Lammontare della stessa (fr. 3000) previsto nella Direttiva sulle sanzioni e peraltro rimasto incontestato risulta proporzionato, considerando la colpa grave (vista la fondamentale importanza dellobbligo contrattuale violato), le piccole dimensioni dellazien-da (che ha un unico dipendente, sub doc. A/5) e lassenza di sanzioni comminate in precedenza. Anche la richiesta della condanna al pagamento delle spese di controllo e processuali, per fr. 500, risulta legittima.
Il credito complessivo di spettanza dellattrice va di conseguenza cifrato in fr. 3500 (3'000 + 500).
2.9. La richiesta volta alla pronunzia del rigetto definitivo dell'opposizione al PE n. _______ del 25 febbraio 2025 dellUE di ______ merita accoglimento, limitatamente allimporto complessivo di fr. 3'500 riconosciuto con il presente giudizio.
Il creditore, che a seguito dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79 LEF, può infatti chiedere direttamente la continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione (DTF 107 III 60). Il principio è che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 LEF e quindi intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art.80 LEF (Adler, in: Droit privé et assurances sociales, 1990, pagg. 241 segg., 251 seg.).La condizione aggiuntiva introdotta dalla citata giurisprudenza è che il giudice dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del credito il giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione,in casu, il Tribunale cantonale delle assicurazioni) faccia preciso riferimento, nel dispositivo che accoglie in tutto o in parte ilpetitum, all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del credito riconosciuta.
2.10. In conclusione, la petizione va accolta. La convenuta deve pertanto versare allattrice fr. 3'500 sulla base dellart. 25 cpv. 1 CCL PEAN e limitatamente a questimporto va rigettata in via definitiva lopposizione al PE n._______del 25 febbraio 2025 dellUE di ______.
2.11. Per lart. 29 cpv. 1 Lptca la procedura è di principio gratuita (cfr. art. 73 cpv. 2 LPP). L'esclusione della gratuità della procedura in caso di introduzione di procedimenti temerari o per leggerezza costituisce un principio processuale generale del diritto federale delle assicurazioni sociali (DTF 128 V 323, 124 V 285; SZS 1998 pag. 64; cfr. art. 29 cpv. 3 Lptca). Il solo fatto di non intervenire in causa non è sufficiente per ritenere temerario il comportamento di un convenuto. In tale contesto il comportamento deve essere valutato tenendo conto anche dell'agire che l'interessato ha tenuto precedentemente al processo. Se, quindi, il datore di lavoro non rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio di procedure esecutive, obbliga l'istituto di previdenza a inoltrare un'azione giudiziaria e non interviene in causa, agisce in modo temerario. In simili condizioni si può infatti ritenere che egli abbia messo in atto manovre dilatorie passibili dessere sanzionate tramite il pagamento di spese di giustizia (DTF 128 V 323, 126 V 149; Meyer/Uttinger, in: Commentaire LPP et LFLP, op. cit., ad art. 73 n. 89 seg.).
Nel caso in esame, la convenuta non ha inviato allattrice la massa salariale per il 2023, non ha dato seguito alle richieste di pagamento inviatele, ha interposto opposizione al precetto esecutivo e non è intervenuta in causa. In tali circostanze, alla luce della suevocata giurisprudenza, ad essa vanno caricati gli oneri di procedura per complessivi fr. 200.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ CV1 in liquidazione è condannata a versare a Fondazione per il pensionamento anticipato nel settore delledilizia principale fr. 3'500.
§§ È rigettata in via definitiva lopposizione al PE n. _______ del 25 febbraio 2025 dellUE di ______ per limporto di fr. 3'500.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente La segretaria
giudice Raffaele Guffi Stefania Cagni