Erwägungen (3 Absätze)
E. 17 ottobre 2025
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Raffaele Guffi, vicepresidente,
Ivano Ranzanici, Andrea Pedroli (in sostituzione di Daniele Cattaneo, astenuto)
redattore:
Marco Bischof, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione del 20 marzo 2025 di
AT 1
contro
Istituto di previdenza del Cantone Ticino,6501 Bellinzona
in materia di previdenza professionale
ritenutoin fatto
1.1. AT 1, nata nel 1968, è stata affiliata, per il tramite del suo datore di lavoro (__________), allIstituto di previdenza del Cantone Ticino (in seguito: IPCT) dal 1° gennaio 2007 al 9 giugno 2015.
1.2. In data 12 maggio 2015 lattrice ha inoltrato una domanda di prestazioni AI (atti AI contenuti nel CD prodotto con la petizione in doc. C pag. 17).
Dopo aver proceduto agli accertamenti del caso, con progetto di decisione del 14 dicembre 2016 lUfficio AI ha informato lattrice, considerata quale persona con attività lucrativa a tempo parziale (65% quale salariata e casalinga al 35%), di porla al beneficio di una rendita intera, scaduto il termine di attesa ex art. 28 LAI, dal 1° febbraio 2016 al 31 marzo 2016 (tre mesi dopo il miglioramento ai sensi dellart. 88a cpv. 1 OAI con conseguente grado dinvalidità non pensionabile) e, causa il risorgere dellinvalidità (art. 29bis OAI), dal 1° giugno 2016 al 31 agosto 2016 (art. 88a cpv. 1 OAI; doc. 41).
Con successivo progetto di decisione del 5 marzo 2018, in annullamento ed in sostituzione di quello precedente datato 14 dicembre 2016, lUfficio AI ha informato lattrice di un ulteriore diritto alla rendita intera dal 1° novembre 2016 (art. 29bis OAI) sino al 30 aprile 2017 (art. 88a cpv. 1 OAI) (doc. 43).
Con progetto di decisione 22 gennaio 2019, che ha annullato quello del 5 marzo 2018 confermando il diritto ad una rendita intera dal 1° febbraio 2016 al 31 marzo 2016, dal 1° giugno 2016 al 31 agosto 2016 e dal 1° novembre 2016 sino al 30 aprile 2017 lamministrazione ha preavvisato lattrice il diritto ad rendita intera dal 1° settembre 2017 (art. 29bis OAI) al 30 giugno 2018 (art. 88a cpv. 1 OAI; doc. 30).
Infine, con cinque decisioni del 13 agosto 2020, debitamente preavvisate il 13 maggio 2020 (doc. C pag. 599), lUfficio AI ha stabilito il diritto ad una rendita intera dal 1° febbraio 2016 al 31 marzo 2016, dal 1° giugno 2016 al 31 agosto 2016, dal 1° novembre 2016 al 30 aprile 2017, dal 1° settembre 2017 al 30 giugno 2018 ed a tre quarti di rendita alla scadenza del nuovo anno di attesa a seguito ad una nuova patologia invalidante dal 1° novembre 2019 (doc. 46 - 50).
Per quel che concerne le incapacità lavorative, dalla perizia __________ 26 settembre 2017 risulta che lattrice è stata considerata inabile al lavoro al 100% per qualsiasi attività da febbraio 2015 (esordio dellepatite autoimmune) sino ad agosto 2016 (ripresa dellattività lucrativa). Nuovamente inabile al 100% in qualsiasi attività dal
E. 20 novembre 2016 (esordio della lombosciatalgia) sino a gennaio 2017 e, successivamente, abile all80% nellabituale attività (doc. C pag. 244). Nella perizia di decorso 11 gennaio 2019 i periti del __________, a seguito della ripresa della malattia epatica e parallela ripresa della terapia autoimmune, hanno valutato unincapacità al 100% dallottobre 2017 fino al 31 dicembre 2017, del 50% dal 1° agosto 2018 e del 30% dal 13 marzo 2018 (doc. C pag. 437). Dal 1° novembre 2018 inabilità lavorativa è stata ritenuta dell80% in qualsiasi attività, per motivi psichiatrici (annotazioni SMR del 4 marzo 2019 in doc. C pag. 543).
1.3. Tenuto conto delle decisioni 13 agosto 2020 dellUfficio AI, con scritto 8 febbraio 2021 la convenuta ha informato lattrice di riconoscerle il diritto ad una pensione dinvalidità al 100% limitatamente ai periodi 01.02.2016 31.03.2016 e 01.06.2016 31.08.2016. Ha poi precisato di non versarle alcuna pensione per il periodo 01.06.2016-31.08.2016 avendo in quel lasso di tempo lavorato presso le __________ conseguendo un reddito che superava i limiti previsti dallart. 25 del Regolamento dellIstituto di previdenza del Cantone Ticino (caso di sovrassicurazione). La convenuta ha poi rilevato di non riconoscere alcun diritto alla pensione dinvalidità dal 1° novembre 2016 poiché dagli atti dellAI risulta che linabilità lavorativa concerneva unanuovapatologia rispetto a quella presente nel 2015 (anno di uscita dallIPCT). Nello stesso scritto, infine, la convenuta ha comunicato allattrice il versamento a suo favore di una prestazione di libero passaggio allIstituto collettore, avendo il suo datore di lavoro disdetto per il 31 dicembre 2016 la convenzione di affiliazione presso IPCT (doc. A/1).
Di conseguenza, con comunicazione 8 febbraio 2021 la convenuta ha posto lattrice al beneficio di una pensione dinvalidità di fr. 375 mensili, con effetto retroattivo dal 1° febbraio 2016 al 31 marzo 2016 (sub doc. 71).
1.4. Con scritto 24 gennaio 2025 lattrice, per il tramite dellavv. RA 1, contestando il citato scritto 8 febbraio 2021, ha chiesto alla convenuta di emettere una decisione formale e motivata suscettibile di essere impugnata (doc. 70).
1.5. In data 25 febbraio 2025 la convenuta, facendo riferimento alla richiesta del 24 gennaio 2025 e riportata la giurisprudenza applicabile, ha dapprima sottolineato allattrice di rispondere dellinvalidità dovuta ad incapacità lavorativa causata da unepatite risalente al 9 febbraio 2015 allorquando era affiliata allIPCT.
Ha poi aggiunto:
dicembre 2016 Ufficio Al).
Da ciò consegue che, anche se l'invalidità vera e propria è stata attestata a far tempo dal 1 febbraio 2016, quando la signora AT 1 non era più affiliata a IPCT (data di uscita giugno
2015), tenuto conto che lincapacità lavorativa iniziata a febbraio 2015 era originata dalle stesse patologie che hanno poi avuto per conseguenza l'invalidità, l'lPCT ha riconosciuto il diritto a delle
prestazioni dinvalidità, come da decisione dell'8 febbraio 2021, composta da Comunicazione di rendita, Conteggio, e Lett. in re Prestazione di libero passaggio, che alleghiamo per praticità (doc. 1).
L'Ufficio invalidità ha inoltre accertato il diritto ad una rendita di invalidità dal 1 giugno 2016 al 31 agosto 2016. Per questo periodo, tuttavia, la signora AT 1 non ha diritto ad una rendita da
parte di IPCT perché ha lavorato presso le __________ e supera i limiti previsti dallart. 25 del Regolamento dell'lstituto di previdenza del Cantone Ticino (sovrassicurazione).
In seguito, vi è stata una nuova incapacità lavorativa certificata a far tempo dal 20 novembre 2016, dovuta tuttavia ad una nuova patologia, e meglio ad una lombosciatalgia importante con dolori vertebrali e una claudicatio spinale e non già dalla patologia che ha causato l'incapacità lavorativa insorta nel 20al5. (cfr. lett. 13 febbraio 2017 da Dott. __________ a Ufficio Al).
Per questo motivo, alla signora AT 1 non è più stata riconosciuta da parte di IPCT una rendita a far tempo dal 1 novembre 2016.
Infatti, la giurisprudenza ha precisato che la responsabilità dell'istituto di previdenza presso il quale è sorta l'incapacità di lavoro viene revocata in caso di mancanza di uno stretto nesso materiale e temporale (MARC HUERZELER, Art. 23, punto 3, in: Jacques André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter [ed.], Handkommentar zum BVG und FZG, p. 351). Si tratta di condizioni cumulative (DTF 123 V 265).
Lo stretto nesso materiale è, soddisfatto, se l'affezione che ha portato all'invalidità (o all'aumento dell'invalidità) è la stessa che ha portato all'incapacità di lavoro durante l'affiliazione al precedente istituto di previdenza (DTF 123 V 265).
Ora, come detto, l'incapacità di lavoro che ha determinato l'invalidità a far tempo dal 1 novembre 2016 deriva da un'altra patologia (lombosciatalgia), insorta nel 2016. Ne consegue che lo stretto nesso materiale non è dato e che IPCT non è quindi più tenuta a riconoscere una pensione di invalidità per il periodo a far tempo dal 1 novembre 2016.
La decisione dell'8 febbraio 2021 viene dunque qui confermata. (doc. A/1)
1.6. Con la presente petizione lattrice, sempre rappresentata dallavv. RA 1, ha chiesto lannullamento della decisione emessa il 25 gennaio 2025 dalla convenuta con il conseguente riconoscimento del diritto alla pensione dinvalidità dal 1° novembre 2016 al 31 dicembre 2016, dal 1° gennaio 2017 al 30 aprile 2017, dal 1° settembre 2017 al 31 dicembre 2017, dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2018 e dal 1° novembre 2019 a tempo indeterminato.
In estrema sintesi lattrice, con riferimento agli atti AI, sostiene che si tratta di patologie (epatite autoimmune acuta e soprattutto sindrome ansioso depressiva) presenti al momento dellaffiliazione, che continuano a determinare la sua incapacità lavorativa e, di riflesso, la sua invalidità.
Lattrice ha inoltre chiesto di essere posta al beneficio dellassistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
1.7. Con la risposta di causa la convenuta ha chiesto la reiezione della petizione. Confermando la propria presa di posizione del 25 febbraio 2025, ribadisce di dover rispondere unicamente dellincapacità lavorativa e della conseguente invalidità causata da epatite acuta, risalente al febbraio 2015 allorquando lattrice era affiliata presso lIPCT. Ribadisce che lincapacità al lavoro che ha determinato linvalidità, a periodi alterni, dal 1° novembre 2016 deriva da lombosciatalgia e da sindrome ansioso depressiva insorte successivamente alluscita dellattrice dallIstituto di previdenza. Non essendoci pertanto un nesso materiale, la convenuta ritiene di non essere obbligata a versare alcuna prestazione dinvalidità dopo il 1° novembre 2016.