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34.2024.24

Conguaglio della previdenza professionale a causa di divorzio

Ticino · 2024-12-13 · Italiano TI
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Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia 1.-  L’avere di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr.2'483.50. 2.-  È fatto ordine alla AT 3di versare a favore di CV 1, sul conto ad essa intestato presso __________, l’importo di fr.695.40oltre interessi compensativi dal 25 novembre 2020. 3.-  È fatto ordine a AT 2di versare a favore di CV 1, sul conto ad essa intestato presso __________, l’importo di fr.546.35oltre interessi compensativi dal 25 novembre 2020. 4.-  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili. 5.-  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico alTribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente                                           Il segretario di Camera giudice Raffaele Guffi                                   Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.34.2024.24

RG/gm

Lugano

13 dicembre 2024

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo nella causa rimessagli il 17/18 ottobre 2024 dalla Pretura di __________ (art. 281 cpv. 3 CPC; conguaglio della previdenza professionale a causa di divorzio) e che oppone

1.AT 1

2.AT 2

3.AT 3

a

CV 1

consideratoin fatto e in diritto

2.1 La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).

Competente ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente Tribunale quale giudice del luogo della pronuncia di nullità del matrimonio competente secondo l’art. 73 LPP.

2.2Le disposizioni di cui agli artt. 122-124 CC, 5 e 22-25a LFLP e 280-281 CPC menzionati nel presente giudizio sono quelle in vigore dal 1. gennaio 2017 a seguito della modifica del Codice civile svizzero del 19 giugno 2015 concernente il conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio, nel caso concreto la procedura dinullità del matrimonio– dove si applicanoper analogiagli artt. 122 e segg. CC (art. 109 cpv. 2 CC; Geiser, BSK ZGB I, art. 122 N. 16) e di conseguenza anche gli artt. 22 e segg. LFLP –  essendo stata promossa il 25 novembre 2020 (cfr. I).

Per l’art. 22a cpv. 1 LFLP la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del promovimento della procedura di divorzio. I pagamenti in contanti e le liquidazioni in capitale effettuati durante il matrimonio non sono computati.

Dies ad quem per il riparto è il momento del promovimento della procedura di nullità, in casu, come indicato dal Pretore, il 25 novembre 2020.

L’art. 22b LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in AJP 1999, p. 1623; STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).

A norma dell'art. 25a cpv. 1 LFLP se nella procedura di divorzio è impossibile prendere una decisione sul conguaglio della previdenza professionale giusta gli artt. 280 o 281 CPC, il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell’art. 73 cpv. 1 LPP procede d’ufficio alla divisione sulla base della chiave di riparto stabilita dal giudice del divorzio(la chiave di ripartizione decisa dal giudice del divorzio è vincolante per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341, 128 V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007)non appena gli sia stata rimessa la causa. Sia iconiugi che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura (art. 25a cpv. 2 LFLP). Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46). Giusta l’art. 25a cpv. 1 seconda frase LFLP nelle procedure di completamento di una sentenza straniera di divorzio è considerato luogo del divorzio il luogo della procedura di completamento (art. 64 LDIP).

2.3  Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede sono le pretese che derivano da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così come i conti o le polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425). Si tratta quindi di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria(pilastro 2A) e della previdenzapiù estesa (pilastro 2B).

Non rientrano invece nel campo d’applicazione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che del terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25 luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).

Una divisione ex art. 25a LFLP implica come premessa l’acquisizione durante il matrimonio di una prestazione d’uscita da dividersi a norma degli artt. 122 e segg. CC e degli artt. 22 e segg. LFLP, la cui applicazione presuppone l’affiliazione ad un istituto di previdenza professionale, rispettiva­mente l’esistenza di un diritto del/i coniuge/i ad una presta­zione d’uscita nei confronti di un tale istituto (la nozione di istituto di previdenza professionale comprende sia gli istituti di previdenza in senso stretto che gli istituti di libero passaggio; cfr. Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, 1999, art. 122/141-142, n. 3;Baumann/ Lauterburg, in: Fam/Pra/Kommentar, art. 122 n. 6ss).

2.4

2.4.1  Dal fascicolo non risulta che alla data del matrimonio (23 ottobre 2019)AT 1disponessedi averi previdenziali suscettibili di essere considerati ai sensi dell’art. 22a cpv. 1 seconda frase LFLP (cfr. supra consid. 2.2). Emerge per contro che al momento determinante per il riparto (25 novembre 2020)eglidisponeva di un avere previdenziale divisibile di fr. 1'093.30 presso AT 2 (cfr. VIII), nonché di un avere previdenziale divisibile di fr. 1'390.23 presso AT 3 (cfr. VI-B).

L’avere complessivo accumulato da AT 1 durante il matrimonio ammonta pertanto a fr. 2'483.50.

2.4.2  Dagli atti e dalle (incontestate) dichiarazioni di parte non consta – come d’altronde già accertato dal giudice del divorzio (cfr. sentenza pretorile consid. 2) – che in costanza di matrimonio CV 1 abbia accumulato averi previdenziali.

2.4.3Stante quanto precede, richiamata la chiave di ripartizione stabilita dal Pretore (cfr. supra consid. 1.1), a favore di CV 1 spetta un accredito di fr. 1'241.75 (2'483.50: 2).

2.5 Per applicazione analogica degli artt. 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 LFLP;Schneider/Bruchez, in SVZ 2000, p. 258). L'importo deve essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/ 2010 del 6 dicembre 2010).

Ne segue che, nel rispetto di quanto previsto dal nuovo art. 22c LFLP quo alla ripartizione tra parte obbligatoria e sovraobbligatoria, l’avere di fr.1'241.75– di cui fr. 695.40 a carico della AT 3e fr. 546.35 a carico di AT 2– dovrà essere trasferito a favore di CV 1sulconto di libero passaggio aperto a suo nome presso __________ (cfr. XI-1).

Dovranno altresì essere corrispostigli interessi compensativi–al tasso minimo (per quanto concerne la parte obbligatoria; cfr. STF 9C_227/2009 del 25 settembre 2009) di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore–maturati su suddetto importo dal 25 novembre 2020 sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255;STF B 73/02 dell’8 aprile 2003, STF B 113/02 dell’8 luglio 2003, STF B 36/02 del 18 luglio 2003; Bollettino LPP UFAS n. 138 del 16 marzo 2015)

In caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti, interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257; STFA B 105/02 del 4 settembre 2003).

2.6  La procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si assegnano ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.-  L’avere di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr.2'483.50.

2.-  È fatto ordine alla AT 3di versare a favore di CV 1, sul conto ad essa intestato presso __________, l’importo di fr.695.40oltre interessi compensativi dal 25 novembre 2020.

3.-  È fatto ordine a AT 2di versare a favore di CV 1, sul conto ad essa intestato presso __________, l’importo di fr.546.35oltre interessi compensativi dal 25 novembre 2020.

4.-  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.

5.-  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico alTribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                           Il segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi                                   Gianluca Menghetti