Erwägungen (1 Absätze)
E. 23 , pag. 361). Nella sentenza 6 dicembre 2007, pubblicata in DTF 134 V 20 e segg., il TF, apportando dei chiarimenti a quanto stabilito dalla precedente giurisprudenza, ha in particolare precisato che determinante per l’insorgenza dell’incapacità lavorativa ai sensi dell’art. 23 cpv. 1 lett. a LPP è l’inabilità nell’attività precedentemente svolta, mentre il nesso temporale si determina sulla base dell’incapacità lavorativa, rispettivamente della capacità lavorativa in un’attività ragionevolmente esigibile confacente con il danno alla salute ( cfr. Hürzeler, in Schneider/Geiser/Gächter, Commentaire LPP et LFLP, ed. 2019, n. 36 ad art. 23, pag. 368; cfr. pure DTF 144 V 58) . 2.5. Secondo la giurisprudenza federale, una rendita d’invalidità del 2° pilastro dev’essere modificata o soppressa in via di revisione alle medesime condizioni materiali di una rendita dell’assicurazione invalidità, riservate eventuali diverse disposizioni regolamentari per quanto riferito alle prestazioni sovraobbligatorie (DTF 143 V 434 consid. 2.3, 3.3 e 3.4 pagg. 437-438 e 439-440; 138 V 409 consid. 3.2 pagg. 415 e 416 con riferimento a DTF 133 V 67 consid. 4.3.1 pag. 68; Hürzeler, in Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2019, n. 1322, pag. 425). L'istituto di previdenza può, in caso di soppressione della rendita, fondarsi sulla decisione di revisione dell'assicurazione per l'invalidità oppure decidere sulla base di propri accertamenti. In questo caso, il momento in cui la soppressione prende effetto si determina in analogia all' art. 88bis cpv. 2 OAI. L'ammissibilità di una soppressione retroattiva dipende tuttavia dalla violazione dell'obbligo di informare nei confronti dell'istituto di previdenza e non dell'ufficio AI (DTF 133 V 67, consid. 4.3.5, pagg. 70-72). Secondo l’art. 17 LPGA, se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta. Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA. La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30; in argomento vedi anche Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 30/31, pagg. 430-433). Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo ( STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione. L’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI ( DTF 138 V 409 consid. 3.3 pag. 416 con riferimento a DTF 133 V 67 consid. 4.3.5 pagg. 70-72 ). 2.6. Nel caso concreto, come detto (cfr. consid. 1.1.), AT 1, classe 1965, è stato assicurato per la previdenza professionale obbligatoria, tramite il datore di lavoro, presso la fondazione convenuta dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2013. A seguito delle decisioni 27 maggio 2016 dell’Ufficio AI, con scritto 7 settembre 2017 la Fondazione ha riconosciuto a AT 1 le seguenti rendite d’invalidità: ¼ dal 1° giugno 2012, intera dal 1° settembre 2013, ¼ dal 1° giugno 2014, intera 100% dal 1° gennaio 2015 e, nuovamente, ¼ dal 1° giugno 2015 (doc. 14; cfr. consid. 1.3). Fondamento, dal punto di vista medico, delle succitate prestazioni d’invalidità riconosciute dall’AI, e fatte proprie dalla Fondazione, è stato il rapporto finale 28 maggio 2013 in cui il SMR aveva posto, quale diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa le seguenti sindromi: lombo-spondilogena su degenerazione del segmento L5 –S1 su esisti da intervento per ernia discale L5 - S1 nel 1992 e canale spinale stretto con lieve stenosi del recesso L4-L5 ed L5-S1; cervicale spondilogena con discopatia cervicale C5-C6 retrolistesi C5-C6. Senza influsso sulla capacità lavorativa è stata accertata una sindrome del dolore toracale con contratture e limitazione dei movimenti rotatori (doc. 7). Tale valutazione è stata ripresa dal rapporto 10 gennaio 2013 della dr.ssa __________ (doc. 9). Ora, come correttamente rilevato dalla Fondazione nella risposta di causa, non vi è alcun nesso materiale tra le succitate affezioni alla colonna vertebrale e il peggioramento con aumento del grado d’invalidità definito nelle decisioni 22 ottobre 2020 e 5 gennaio 2023 dell’Ufficio AI (consid. 1.5 e 1.7). Infatti, nella perizia reumatologica 4 luglio 2020 il dr. __________, rispondendo alla domanda in merito ad un cambiamento dello stato di salute, ha rilevato una progressione della gonartros i al ginocchio destro tale da causare un importante deficit flessorio fatto risalire a giugno 2017 (doc. 6 pag. 34). Quindi, il peggioramento dello stato di salute è dovuto alla gonartrosi destra, affezione diversa dalle problematiche lombari alla base della prestazione d’invalidità decise dall’Ufficio AI il 27 maggio 2016 (cfr. consid. 1.2) e riconosciute dalla Fondazione (cfr. consid. 1.3). La gonartrosi al ginocchio destro è da far risalire, come visto, al giugno 2017 allorquando l’attore non era più assicurato dal punto di vista previdenziale presso la convenuta. Pertanto, rettamente con scritto 4 febbraio 2021 la Fondazione (cfr. consid. 1.6) non ha dato seguito alla richiesta di aumento del grado d’invalidità. Infine, anche il peggioramento delle condizioni fisiche giustificanti l’aumento del grado d’invalidità, con effetto dal 1° settembre 2022, alla base della decisione 5 gennaio 2023 dell’Ufficio AI (cfr. consid. 1.7), sono da ricondurre ad una diversa affezione, insorta fuori dal periodo assicurativo previdenziale. Difatti, nel rapporto 24 ottobre 2022 del SMR viene indicata, quale nuova diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa, quella di polimialgia reumatica. Non risulta alcun aggravamento della colonna vertebrale (doc. 3). Anche in questa occasione, il 27 settembre 2023 la Fondazione ha correttamente respinto l’aumento del grado della prestazione d’invalidità (cfr. consid. 1.8). Certo, con recente rapporto del 9 novembre 2023 il dr. med. __________ ha fra l’altro evidenziato: " (…) Egli [AT 1, ndr] si è ora ripresentato lamentando nuovamente maggiori dolori sia a livello cervicale che lombare con irradiazioni radicolari nel braccio dx e nella gamba sx. Per questo motivo ho ora dovuto fargli ripetere una MRI sia della colonna cervicale che lombare per valutare l’evoluzione delle patologie degenerative e riconsiderare le possibilità terapeutiche.” (doc. N) Tuttavia, non risulta che vi sia una modifica sostanziale dell’affezione assicurata – per la quale sono state riconosciute prestazioni d’invalidità dal 1° giugno 2013 (cfr. consid. 1.3) – tale da incrementare l’originaria inabilità al lavoro con conseguente aumento del grado d’invalidità (cfr. consid. 2.5). Lo stesso vale per la lettera d’uscita 12 gennaio 2022 dell’Ospedale __________ a seguito di un ricovero d’urgenza per cervicalgie, prodotto con le osservazioni del 24 maggio 2024 (XIII). Va poi ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑ le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti). In conclusione, ritenuto che il danno alla salute che ha portato all’aumento dell’incapacità lavorativa, con conseguente aumento del grado d’invalidità, si è manifestato in un periodo in cui l’attore non era più assicurato presso la fondazione convenuta, non vi è un nesso materiale tra le attuali affezioni e quelle alla base delle rendite previdenziali riconosciute con scritto 7 settembre 2017 (cfr. consid. 1.3). Tenuto poi conto che il presupposto di uno stretto nesso materiale è cumulativamente necessario per riconoscere l’obbligo prestativo oggetto della presente vertenza, non è necessario esaminare la presenza di un’eventuale stretto nesso temporale ai sensi della giurisprudenza. Ne consegue che la petizione va respinta. 2.7. Se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; si veda pure DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429; 122 II 464 consid. 4a pag. 469; 122 III 219 consid. 3c pagg. 323-324 e 119 V 335 consid. 3c pagg. 343-344 tutte con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (STF 9C_18/2010 del 7 ottobre 2010 consid. 5.4; SVR 2001 IV Nr. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v. Cost. cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c). Ne discende che la richiesta dell’attore di effettuare ulteriori accertamenti peritali va respinta. 2.8. Essendo la presente procedura gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP in relazione all’art. 29 cpv. 1 Lptca) non sono accollate tasse e spese di giudizio. Considerato poi come nessuna indennità per ripetibili viene di regola assegnata alle autorità vincenti o agli organismi con compiti di diritto pubblico così come agli istituti di previdenza (DTF 126 V 149 consid. 4, 118 V 169 consid. 7; per le eccezioni: DTF 112 V 362; RAMI 1992 p. 164), alla fondazione convenuta, benché vincente in causa, non sono assegnate ripetibili.
Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente Il segretario di Camera giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Raccomandata
Incarto n.34.2024.11
BS/sc
Lugano
12 agosto 2024
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione del 20 marzo 2024 formulata da
AT 1
contro
CV 1
in materia di previdenza professionale
ritenutoin fatto
In risposta, il 27 settembre 2023 la Fondazione ha respinto la richiesta, poichérichiamati ed esaminati gli atti medici, in concreto per quanto concerne laspetto medico, il 24.10.2022 il servizio medico regionale (SMR) dellassicurazione invalidità redigeva il rapporto finale dal quale emerge linsorgenza di una recente diagnosi di polimialgia reumatica, artropatia microcristallina, artrite autoimmune, quale causa di peggioramento dello stato di salute. Ritenuto che la causa del peggioramento dello stato di salute con aumento dellinvalidità si è manifestata fuori dal periodo assicurato, listituto di previdenza ha di conseguenza negato laumento del grado dinvalidità della prestazione previdenziale erogata.
In data 18 gennaio 2024 AT 1 ha chiesto alla Fondazione di inviare il rapporto medico alla base del rifiuto di riconoscere laggravamento delle condizioni di salute, con richiesta di emettere una decisione formale (doc. Q).
Il 5 febbraio 2024 la Fondazione gli ha risposto che la valutazione è stata fatta sulla base degli atti medici del suo dossier presso lassicurazione invalidità. Ha poi rilevato che nellambito della previdenza professionale nonemaniamo decisioni formali(doc. R).
consideratoin diritto
in ordine
2.1. la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dellistruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; STF 8C_855/2010 dell11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);
a)nel senso dellAI, sono invalide per almeno il 40 per cento ed erano assicurate al momento in cui è sorta lincapacità di lavoro la cui causa ha portato allinvalidità;
b)in seguito a uninfermità congenita presentavano unincapacità al lavoro compresa fra il 20 e il 40 per cento allinizio dellattività lucrativa ed erano assicurate allorché lincapacità al lavoro la cui causa ha portato allinvalidità si è aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento;
c)diventate invalide quando erano minorenni (art. 8 cpv. 2 LPGA), presentavano unincapacità al lavoro compresa fra il 20 e il 40 per cento allinizio dellattività lucrativa ed erano assicurate allorché lincapacità al lavoro la cui causa ha portato allinvalidità si è aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento.
Le prestazioni sono dovute dallistituto di previdenza al quale linteressato è o era affiliato al momento dellinsorgenza dellevento assicurativo appena descritto, premesso che tra lincapacità lavorativa e linvalidità esistauna connessione materiale e temporale(SZS 2003, pag. 356). Di conseguenza il fondo di previdenza presso cui era assicurato il dipendente al momento dellintervenuta incapacità lavorativa è obbligato a versare le prestazioni di invalidità, anche se al momento del riconoscimento della stessa il rapporto assicurativo era già stato sciolto (SVR 1998 BVG Nr. 14; 1994 BVG Nr. 14; DTF 118 V 95, consid. 2a e seg.). Daltra parte, lobbligo di un nuovo assicuratore di pagare prestazioni sorge solo se lincapacità lavorativa esistente già prima dellinizio del nuovo rapporto assicurativo risulta interrotta, cioè quando non vi è più alcun nesso materiale e temporale (SZS 2003, pag. 356).
I medesimi principi valgono in materia di previdenza più estesa, in assenza di disposizioni regolamentari o statutarie divergenti (SZS 2005, pag. 243; SVR 1994 BVG Nr. 18, pag. 57, BVG Nr. 14 consid. 2b, pag. 38; DTF 117 V 329, consid. 3.).