Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario di Camera Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Raccomandata
Incarto n.34.2023.26
FC
Lugano
20 giugno 2024
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione del 13 novembre 2023 di
AT 1
contro
CV 1
in materia di previdenza professionale
ritenutoin fatto
consideratoin diritto
in ordine
Nel caso concreto, la __________ (per la quale lassicurato è stato alle dipendenze dal giugno 1998 sino al momento della risoluzione del rapporto di impiego con effetto dal 30 giugno 2023), ai fini delladempimento dellobbligo previdenziale per i propri dipendenti, era affiliata allomonimo Fondo di previdenza del personale.
Per quanto di rilievo nella fattispecie, il Regolamento di previdenza del personale del fondo di previdenza del gennaio 2022 prevede quanto segue:
Con scritto del 1° marzo 2023 lattore ha inviato alla datrice di lavoro __________ la lettera di dimissioni del contratto di lavoro per la fine di giugno 2023, come segue:
Con scritto 6 marzo 2023 la __________ confermava lo scioglimento del contratto di lavoro per il 30 giugno 2023:
Il 5 aprile 2023 allassicurato è stato inviato il certificato previdenziale concernente le prestazioni al 1° gennaio 2023 (doc. B). Il 20 aprile seguente egli sollecitava un riscontro:
Il medesimo giorno la destinataria rispondeva come segue:
Inoltre, con e-mail del 21 aprile 2023, __________ indicava a AT 1 il numero della signora __________, precisando che alla stessa egli si poteva rivolgere quando voleva lunedì mattina (doc. F).
Il 5 maggio 2023 AT 1 compilava e inoltrava il relativo formulario denominato Liquidazione in capitale, munendolo anche della richiesta firma della moglie, dichiarando di voler percepire il 100% dellavere di vecchiaia finale (da lui indicato in fr. 397'781.80). Su tale formulario, prima della firma del richiedente, veniva precisato quanto segue:
Con e-mail del 31 maggio 2023, __________ scriveva a AT 1 come segue.
Il 1° giugno 2023 lassicurato rispondeva che come annunciato mesi addietro ribadisco la mia decisione del ritiro totale del mio secondo pilastro per prepensionamento, riferendosi al tenore dellart. 27 cpv. 2 del Regolamento (doc. 5).
__________ comunicava allassicurato il 27 giugno 2023:
La citata lettera del Fondo di previdenza del 19 giugno 2023 era del seguente tenore:
Tale circostanza è apparsa innanzitutto evidente laddove egli ha compilato e inoltrato il 5 maggio 2023 lapposito formulario di Liquidazione in capitale dellavere pensionistico, dichiarando di voler percepire il 100% dellavere di vecchiaia finale, prendendo atto che a seguito della liquidazione in capitale cessavano tutti i diritti regolamentari alla rendita di vecchiaia, e che la medesima dichiarazione diveniva irrevocabile a partire da sei mesi prima del pensionamento effettivo (doc. H). Inoltre la natura della richiesta di prepensionamento è stata chiara anche alla funzionaria da lui contattata signora __________ (cfr. e-mail del 31 maggio 2023, doc. I), ed è stata ulteriormente confermata dallinteressato laddove nello scritto del 1° giugno 2023 egli affermava che come annunciato mesi addietro ribadisco la mia decisione del ritiro totale del mio secondo pilastro per prepensionamento, riferendosi esplicitamente allart. 27 del Regolamento (doc. 5).
Nemmeno, del resto, al ricevimento della lettera del Fondo di previdenza del 19 giugno 2023 con la quale il fondo comunicava di non poter accogliere la sua richiesta di una liquidazione in capitale del suo avere di vecchiaia in seguito alla sua richiesta di prepensionamento (doc. K; cfr. in esteso al consid. 2.5), egli ha eccepito che non si trattava di prepensionamento, bensì di libero passaggio. Men che meno egli ha obiettato tale circostanza a seguito della lettera del 4 settembre 2023 del fondo con cui venivano definite le prestazioni di vecchiaia spettantigli per il prepensionamento al 30 giugno 2023 (doc. 2).
Del resto in nessun documento emerge che la sua volontà fosse quella di beneficiare del pagamento di una prestazione di libero passaggio.
Al contrario: appare evidente che egli fosse ben consapevole che con linterruzione dellattività lucrativa, a fine giugno 2023, quando aveva quasi 64 anni, sarebbe subentrato levento previdenziale vecchiaia con conseguente diritto alle relative prestazioni pensionistiche per prepensionamento.
Del resto, successivamente al 30 giugno 2023, egli non ha né continuato con unattività lavorativa, del caso presso un nuovo datore di lavoro, né si è annunciato allassicurazione contro la disoccupazione, ciò che secondo lart. 2 cpv. 1bis LFLP è necessario per il differimento del caso previdenziale nel caso in cui lassicurato lasci listituto di previdenza a unetà compresa fra letà minima per il pensionamento anticipato e letà di riferimento prevista dal regolamento (cfr. consid. 2.3; cfr. DTF 141 V 162 consid. 4.2; cfr. parimenti lart. 50 cpv. 1 del Regolamento, citato in esteso al consid. 2.4).
Né peraltro risulta che egli potesse in qualche modo adempiere ad una delle condizioni previste dalla legge e dal Regolamento per poter beneficiare del pagamento in contanti di una
prestazione di libero passaggio, ovvero in caso di definitivo trasferimento allestero, di inizio di unattività lucrativa indipendente o di importo esiguo della prestazione (cfr. lart. 53 del Regolamento, consid. 2.4).
Inoltre, ai sensi dellart. 27 cpv. 2 Regolamento egli avrebbe dovuto postulare il versamento della prestazione di libero passaggio al più tardi entro trenta giorni prima della fine del rapporto di lavoro, ciò che indiscutibilmente egli non ha fatto (doc. M).
Infine, la chiara volontà di chiedere il prepensionamento emerge in maniera esplicita anche dalla petizione del 13 novembre 2023 laddove lattore afferma, tra laltro, che allinizio del 2023 lattore ha deciso di interrompere lattività lavorativa per richiedere il pensionamento anticipato (I, pag. 3) rispettivamente ( )allinizio del 2023, quando egli ha palesato lintenzione di beneficiare del prepensionamento e del pagamento in capitale (I, pag. 7).
Come esposto al consid. 2.6, appare pacifico, e del resto ammesso dallattore (cfr., fra le altre, petizione, I pag. 3), che egli, allepoca quasi 64enne, ha deciso di interrompere lattività lucrativa per chiedere il pensionamento anticipato. Ancora il 1° giugno 2023 egli ha precisato che ribadisco la mia decisione del ritiro totale del mio secondo pilastro per prepensionamento, riferendosi esplicitamente al tenore dellart. 27 del Regolamento (doc. 5).
Il 5 maggio 2023 AT 1 ha quindi regolarmente compilato il formulario denominato Liquidazione in capitale, fattogli pervenire da una segretaria del datore di lavoro, __________, munendolo anche della firma della moglie, dichiarando di voler percepire il 100% dellavere di vecchiaia finale (doc. H).
Con lettera 19 giugno 2023 il Fondo di previdenza ha informato lassicurato che il pagamento in capitale dellavere pensionistico non era possibile non avendo la relativa richiesta rispettato il termine di 6 mesi prima del pensionamento previsto dallart. 28 punto 4 del Regolamento e anticipando che di conseguenza gli sarebbe stata corrisposta una rendita (doc. K). Comunicazione in seguito confermata con scritto 4 settembre 2023 con il quale il fondo attestava che egli era pensionato dal 30 giugno 2023 e che dal 1° luglio 2023 egli avrebbe percepito una rendita di vecchiaia di fr. 1'992 mensili (rispettivamente fr. 1'792.80 dopo deduzione dellimposta alla fonte; doc. 2).
A ragione.
In effetti, considerato come lassicurato abbia sciolto il rapporto di impiego, con conseguente cessazione del rapporto assicurativo previdenziale, con effetto dal 30 giugno 2023 e sia di conseguenza stato prepensionato a partire da quella data, ritenuta la norma regolamentare di cui allart. 28 cpv. 4 (per la quale l'assicurato è tenuto a presentare alla Cassa la richiesta scritta per la riscossione di una prestazione in capitale ai sensi del cpv.3 lett. a e b entro e non oltre 6 mesi prima del pensionamento; cfr. consid. 2.4), la richiesta di percepimento della prestazione di vecchiaia in capitale avrebbe dovuto essere presentata entro e non oltre il 31 dicembre 2022. La richiesta dellattore, inoltrata il 5 maggio 2023, non rispetta quindi manifestamente il succitato termine di sei mesi e non può di conseguenza essere ritenuta tempestiva.
Legittimamente quindi il Fondo convenuto ha respinto la domanda di prelevamento del capitale formulata, tardivamente, dallattore.
In proposito, lattore non può venir seguito laddove pretende che il momento determinante per il calcolo del termine semestrale previsto dallart. 28 cpv. 4 del Regolamento, vale a dire il pensionamento, non sarebbe, in assenza di una base regolamentare ad hoc, la cessazione dellattività lavorativa, ma il momento in cui lassicurato avrà diritto alla rendita AVS per la prima volta (I pag. 6). Nel suo caso il termine determinante sarebbe quindi il mese di ottobre 2023, momento a partire dal quale egli percepisce la rendita AVS (doc. N).
Ora, premesso come il percepimento delle prestazioni del primo e del secondo pilastro può differire temporalmente, come ben si evince dalla documentazione agli atti non vi può essere dubbio alcuno sul fatto che lattore è stato prepensionato con effetto dalla fine di giugno 2023, ossia dal momento in cui egli ha cessato lattività lavorativa e momento a partire dal quale egli in effetti percepisce la rendita di vecchiaia della previdenza professionale, come ben si evince dalla lettera del 4 settembre 2023 che lassicurato ha ricevuto dal Fondo convenuto (cfr. doc. 2), e che non ha ritenuto di contestare. Nemmeno del resto risulta che egli abbia contestato il versamento, con decorrenza retroattiva dal 1° luglio 2023, della rendita mensile di vecchiaia della previdenza professionale.
E non vi può essere ragionevole dubbio che lart. 28 cpv. 4 del Regolamento si riferisce al momento del pensionamento o prepensionamento effettivo giusta la previdenza professionale. Appare in effetti logico che la scelta se optare per una prestazione sotto forma di capitale o di rendita mensile, debba essere comunicata con un preavviso di 6 mesi prima del momento in cui la medesima prestazione diventa esigibile. Momento che, nella fattispecie, era da situare indiscutibilmente al 30 giugno 2023.
Sia peraltro osservato che in una vertenza simile, concernente un articolo di un regolamento previdenziale prevedente per ogni assicurato il diritto, al raggiungimento delletà di pensionamento (bei Erreichen des Pensionsalters), di postulare la riscossione di una parte della pensione sotto forma di capitale, il Tribunale Federale, chiamato ad interpretare lespressione bei Erreichen des Pensionsalters,richiamata la sua giurisprudenza di cui alla DTF 120 V 309 consid. 4a, ha affermato che con lespressione Pensionsalter non poteva essere intesa letà di pensionamento legale, ma letà determinante per il pensionamento secondo il regolamento (Vorerst ist festzuhalten, dass unter Pensionsalter im vorgenannten Sinne nicht das gesetzliche Pensionsalter, sondern das Erreichen des reglementarisch massgeblichen Alters zu verstehen ist;STFA B 102/03 del 23 febbraio 2004, consid. 4a).
Del resto che fra le parti fosse chiaro che la prestazione previdenziale fosse dovuta per il 30 giugno 2023 appare evidente anche dal tenore delle e-mail intercorse tra la dipendente del datore di lavoro e lattore a inizio 2023, allorquando __________, in merito alla richiesta di previsione LPP, il 24 marzo 2023 ribadiva al dipendente di non disporre ancora del tasso di interesse definitivo determinante la previsione LPPal 30.06.2023(doc. ) e lattore con email del 4 aprile 2023 ribadiva la sua richiesta di informazione circa la mia situazione LPP anno 2022 e 2023fino a giugno (doc. E, le sottolineature sono della redattrice; cfr. in esteso al consid. 2.5).
Infine, anche volendo, per pura ipotesi di lavoro, ammettere che il termine sarebbe da calcolare a ritroso dalla fine del mese di settembre 2023, come pretende lattore (I pag. 6), appare comunque manifesto che la richiesta (scritta, come previsto dal regolamento) di pagamento del capitale presentata il 5 maggio 2023 sarebbe ugualmente ampiamente tardiva e non rispettosa del termine di 6 mesi stabilito dallart. 28 cpv. 4 del regolamento.
A prescindere infatti dal fatto che una richiestascritta(come prevede lart. 28 cpv. 4 del regolamento) di riscossione della prestazione di vecchiaia in capitale sarebbe stata da presentare al Fondo entro e non oltre 6 mesi prima del pensionamento ossia, come detto, stante lo scioglimento del rapporto di lavoro a fine giugno 2023, entro la fine del 2022 e che quindi le presunte richieste che lattore avrebbe formulato allinizio del 2023 sarebbero state in ogni modo tardive, di una valida richiesta scritta precedente a quella inoltrata tramite lapposito formulario del 5 maggio 2023 (doc. H) non vi è agli atti alcuna traccia.
In particolare, egli non può ragionevolmente sostenere che lo scambio di email intercorso con la dipendente della __________ __________ valessero quale tempestiva e formalmente valida richiesta di ritiro del capitale previdenziale.
Innanzitutto egli afferma espressamente che i primi contatti avuti fossero sostanzialmente intesi ad avere informazioni circa la sua situazione previdenziale, al fine di poter progettare il proprio futuro economico, e, quindi, conoscerelammontare e la previsione delle prestazioni duscita LPP (I, pag. 3).
In effetti, nelle-mail del 23 febbraio 2023 __________ rispondeva in merito alla sua richiesta di previsione LPP, preannunciando un ritardo nellelaborazione del documento tramite il fondo (doc. C) e il 24 marzo 2023 ribadiva di non disporre ancora del tasso di interesse definitivo determinante la previsione LPP al 30.06.2023(doc. E). Nellemail del 27 marzo seguente lattore ringraziava, dichiarando di restare in attesa (doc. C) e con e-mail del 4 e 20 aprile 2023 ribadiva espressamente la sua richiesta di informazione circa la mia situazione LPP anno 2022 e 2023 fino a giugno (doc. E) rispettivamente di attendere di sapere la mia situazione aggiornata alle mie richieste di informazioni (doc. F).
Quanto poi comunicato il 20 aprile 2023 da __________ conferma ulteriormente che una richiesta di versamento del capitale non era (ancora) stata inoltrata. In effetti la dipendente accenna alle possibili conseguenze fiscalinelleventualitàdi un prelievo del capitale (Seprendi il capitale) e allega il formulario perun'eventualerichiesta del capitale che deve essere debitamente compilato e firmato (la firma della moglie deve essere autenticata) echiaramente confermatadal consiglio di fondazione(doc. F, le sottolineature sono della redattrice; cfr. in esteso al consid. 2.5).
È soltanto con linvio, il 5 maggio 2023, del relativo formulario Liquidazione in capitale regolarmente compilato, quindi, che lattore ha validamente, ossia rispettando le prescrizioni formali previste dal Regolamento, richiesto il versamento in contanti della totalità del suo avere di vecchiaia finale (doc. H).
Del resto apponendo la sua firma su tale formulario egli ha preso atto che la medesima dichiarazione doveva essere trasmessa al più tardi sei mesi prima del pensionamento effettivo al CV 1, così come precisato sul formulario stesso (doc. H).
Infine, anche il successivo scritto del 31 maggio 2023 di __________ conferma una volta di più che la richiesta di ritiro del capitale è avvenuta per la prima volta con la trasmissione dellapposito formulario il 5 maggio 2023: in effetti, in questa sede la dipendente parla per la prima volta di tua richiesta di ritiro del capitalee, sempre per la prima volta, chiede informazioni circa il motivo della decisione di ritiro del capitale (doc. I).
Ne discende che, come esposto, lattore non può ragionevolmente sostenere che egli abbia formulato una formale richiesta di versamento del capitale di vecchiaia previdenziale precedentemente al maggio 2023. Ribadito che eventuali ma in ogni modo non comprovate esternazioni formulate a voce dallattore non potrebbero in ogni caso essere considerate, non adempiendo al requisito di forma regolamentare, nemmeno dalle e-mail prodotte è possibile estrapolare una richiesta scritta di ritiro del capitale. Gli scritti, infatti, erano sprovvisti di una denominazione come tale, erano privi di qualsivoglia indicazione riguardo allimporto richiesto sotto forma di capitale ed erano in ogni modo sprovvisti del necessario consenso scritto del coniuge conformemente allart. 28 del Regolamento. In realtà da tali e-mail si evincono semplici domande di informazioni e di invio della documentazione necessaria a formalizzare, se del caso e nelle dovute forme, la relativa richiesta.
Tale obbligo di informazione, che deve avvenire in modo spontaneo e adeguato, comprende anche la comunicazione circa i cambiamenti del regolamento costitutivi per le prestazioni. Uninformazione esplicita è in particolare prescritta laddove i cambiamenti del regolamento concernono nuove prestazioni, la concessione di diritti costitutivi (per esempio lopzione di capitale, la dichiarazione che favorisce il compagno convivente) o introduce termini (per esempio per la consegna di una convenzione di sostegno reciproco; cfr. DTF 136 V 331).
Come sia da intendere il requisito in modo adeguato è stato lasciato aperto dal Tribunale federale (cfr. Stauffer, Rechtsprechung, op. cit. allart. 86b p. 316; DTF 133 V 331; cfr. anche Vetter-Schreiber, op. cit., allart. 50 n. 2 e allart. 86b n. 2 segg).
In particolare, sempre in DTF 136 V 331, esprimendosi sullinformazione degli assicurati sui diritti alle prestazioni giusta lart. 86b cpv. 1 lett. a, il TF ha affermato che un istituto cantonale di previdenza di diritto pubblico non adempie sufficientemente al proprio obbligo di informare gli assicurati in modo adeguato sui loro diritti alle prestazioni - in casu: rendita del partner - con la sola pubblicazione ufficiale del testo di legge e nemmeno con la messa on line di tale testo sul suo sito Internet, con l'indicazione del nuovo tipo di prestazione (consid. 4.2.3). Nel caso particolare la modifica regolamentare prevedeva lintroduzione della rendita per partner convivente (previo deposito presso listituto di previdenza di un contratto di assistenza reciproca sottoscritto dalla coppia). Ha tuttavia lasciato aperta la questione di sapere se "informare in modo adeguato" presupponga che debbano pure essere indicate le condizioni del diritto alla specifica prestazione, in ogni caso qualora esse, come nel caso della rendita del partner, non possano ritenersi senz'altro soddisfatte (consid. 4.2.2). Dato quindi un difetto di informazione, ha ritenuto che andava ammesso che nelle circostanze specifiche lassicurato, qualora avesse saputo di questa nuova norma, avrebbe sicuramente intrapreso i passi necessari al fine di assicurarsi il diritto alla prestazione pensionistica, ossia avrebbe presentato, prima della morte del compagno, una dichiarazione di assistenza come richiesto e ha quindi fatto ordine di erogare al partner la rendita.
Per quanto concerne le conseguenze di uninformazione carente o difettosa, come accennato sopra, linteressato può esercitare il diritto a ottenere le necessarie informazioni dallistituto di previdenza in via giudiziaria secondo lart. 73 LPP (Vetter-Schreiber, op. cit, allart. 73 n. 7, allart. 86b n. 4; Riemer/Riemer-Kafka, op. cit, § 8 n. 8; Pärli, op. cit, allart. 86b n. n. 11; in vigore dal 1. gennaio 2005 lart. 62 cpv. 1 lett. e LPP stabilisce invece che le controversie relative al diritto di essere informato nei casi specifici contemplati dagli artt. 65a e 86b cpv. 2 LPP sono giudicate dallautorità di vigilanza).
Va in questa sede ricordato che il diritto alla protezione della buona fede, garantito allart. 9 della Costituzione federale, permette al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi. Così un'informazione o una decisione erronee possono obbligare l'amministrazione a consentire ad un assicurato un vantaggio contrario alla legge.
Per quanto riguarda linformazione riguardo al Regolamento applicabile, dalla documentazione prodotta dal fondo convenuto risulta che lo stesso sia stato inviato a tutti gli assicurati del Fondo, perlomeno in quanto allegato ad una email del 20 dicembre 2022, indirizzata a otto dipendenti e assicurati, fra i quali anche AT 1, che portava quale oggetto lindicazione REGOLAMENTO AZIENDALE E FONDO PENSIONE. Con tale e-mail __________ (membro del consiglio di fondazione e allepoca Presidente del fondo di previdenza e diretto superiore dellattore) informava i dipendenti su come e dove trovare nel sito Intranet del datore di lavoro i regolamenti aziendali del fondo pensione, precisando che vi metto comunque come allegati la versione corrente di tutto e concludendo nel senso che se avete domande rispondete solo a me a questa email così eventualmente organizzo mezzora di meeting tutti insieme per chiarire ogni dubbio (doc. 3).
Daltra parte, il fatto espressamente ammesso dal fondo convenuto che il regolamento allegato allemail del 20 dicembre 2022 fosse quello della versione del 2018, probabilmente per un errore dellinviante, non ha conseguenze per il caso che ci occupa, considerato come già è stato detto che la norma concernente il prelievo del capitale pensionistico sotto forma di capitale fosse nel suo contenuto invariata dal 2012 (cfr. doc. 6, 7).
Inoltre, il fondo convenuto ha illustrato e questo TCA non ha motivo di mettere in dubbio tale affermazione, rimasta peraltro incontestata che il regolamento in italiano, nella sua versione del 2021 si trovava sulla rinnovata piattaforma informatica interna chiamata __________ (poi sostituita da __________) a far tempo dal mese di giugno 2022 (e quindi anche nel dicembre 2022). Questa versione è stata sostituita nel sistema __________ a gennaio 2024 con l'edizione del 2024. Per motivi organizzativi interni, il regolamento 2023 non è mai stato integrato nella piattaforma. Ma la disposizione contestata è sempre rimasta la stessa.
Quanto alla possibilità di venir adeguatamente informato, va precisato che lattore, ormai prossimo alla decisione circa il suo prepensionamento, non ha ritenuto di accogliere linvito espresso da __________ nellemail del 20 dicembre 2022 e non si è mai rivolto al medesimo (o a chi lo ha in seguito sostituito e meglio, in base a quanto indicato dal Fondo, al signor __________ da gennaio 2023 e quindi a __________; cfr. XIII) o ad altro membro del consiglio di fondazione del Fondo, per ottenere le informazioni necessarie ad una corretta e adeguata pianificazione del proprio prepensionamento.
Si osservi pure che non appare di rilievo il tema di sapere se __________ sia rimasto attivo nel consiglio di fondazione sino a febbraio 2023, come sostiene il convenuto, o solo sino ad inizio 2023, come adduce lattore (XIII, VII). Vista la decisione dellattore di sciogliere il rapporto di impiego con la __________ per fine giugno 2023, con conseguente cessazione del rapporto assicurativo con il fondo convenuto, anche qualora __________ avesse cessato la sua attività già a gennaio 2023, egli sarebbe stato ampiamente disponibile, negli ultimi mesi dellanno 2022, a fornire le necessarie e utili informazioni atte a salvaguardare il termine di 6 mesi previsto dallart. 28 cpv. 4 del Regolamento. E questo a prescindere dal fatto che vi erano ovviamente anche gli altri membri del consiglio di fondazione del convenuto a disposizione degli assicurati per ogni informazione.
Da quanto precede, si deve dedurre che allattore sono state adeguatamente messe a disposizione le norme regolamentari in vigore presso il fondo convenuto e, quindi, anche quelle disciplinanti le formalità e i termini da osservare per la richiesta del versamento in capitale dellavere pensionistico. Attraverso il sito intranet del suo datore di lavoro egli avrebbe in effetti potuto accedere a tutti i documenti. Non solo: ilregolamento del Fondo, benché in lingua inglese, gli è stato anche inviato direttamente, perlomeno via e-mail il 20 dicembre 2022, allorquando peraltro il signor __________ ha pure offerto la sua disponibilità a qualsiasi chiarimento (doc. 3).
Considerato anche come la disposizione del regolamento in oggetto è rimasta invariata dal 2012 (doc. 6, 7), la stessa avrebbe dovuto essere nota allattore. Rispettivamente, avvicinandosi al momento della richiesta di prepensionamento, con contestuale cessazione dellattività lavorativa, egli avrebbe potuto e dovuto tempestivamente procedere ai necessari chiarimenti, consultando il regolamento inviatogli, o quello in italiano su sito interno o, in ultima analisi, chiedendo le dovute informazioni al suo diretto superiore, ossia alla persona competente in merito, ossia il signor __________, o a un altro membro del Consiglio di fondazione, cosa che non ha mai fatto.
Si deve concludere che il Fondo, inviando regolarmente i certificati assicurativi agli assicurati e rendendo disponibile il regolamento sia mediante invio email diretto sia mediante pubblicazione sulla piattaforma interna del datore di lavoro, non è venuto meno al proprio dovere di informazione ex art. 86b LPP.
Secondo unalunga e consolidata giurisprudenzaaffinché la buona fede di un assicurato possa essere tutelata, nei casi in cui l'amministrazione formula una promessa o crea un'aspettativa in modo contrario alla legge, devono essere adempiute cumulativamente le seguenti condizioni:
(cfr. STF 9C_753/201 del 3 aprile 2017 consid. 6.1.; 8C_306/2015 del 25 agosto 2015 consid. 3.2.; 9C_918/2007 del 14 gennaio 2009 consid.3.1.; DTF 121 V 66, consid. 2a, 119 V 307 consid 3a; cfr. anche Grisel, Traité de droit administratif, vol.I, pag. 390ss; Knapp, Précis de droit administratif, 4a ed., n° 509, pag. 108-109; Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich, pag. 217ss).
Il principio della buona fede fa sì che listituto di previdenza debba comportarsi in modo corretto e attento e sia vincolato alle informazioni e assicurazioni date allassicurato (Stauffer, op. cit., n. 1591; cfr. STCA 34.2003.62 del 6 luglio 2004). Uninformazione può così portare ad unobbligazione che si scosta dal diritto materiale quando le predette condizioni sono adempiute. In particolare, come accennato dianzi, la violazione dellart. 27 cpv. 2 LPGA e, per quanto concerne la previdenza professionale, dellart. 86b LPP, concernente l'obbligo per gli assicuratori di fornire consulenza, va equiparata, secondo il TF, al rilascio di uninformazione errata (cfr. STF 8C_652/2012 del 6 dicembre 2012 consid. 5.1.; DTF 131 V 472, consid. 5=SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; Pärli, op. cit, allart. 86b LPP n. 8 seg.), conformemente a quanto riconosciuto dalla giurisprudenza per i casi in cui l'autorità omette di fornire informazioni che la legge le impone di dare in una fattispecie particolare (cfr. Pratique VSI 2003 pag. 207; DLA 2003 pag. 127).
Esaminando la condizione (n. 4) secondo cui l'informazione errata deve avere indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione non reversibile senza pregiudizio, occorre verificare che linformazione sia stata causale per il comportamento dellassicurato. Esiste un nesso causale tra linformazione dellautorità e lagire dellassicurato quando può essere ammesso che in assenza di tale informazione lassicurato si sarebbe comportato differentemente (cfr. STFA C 344/00 del 6 settembre 2001 consid. 3bb).
Tale presupposto non è ad esempio stato riconosciuto dal Tribunale federale in un caso in cui lassicurato aveva ricevuto uninformazione erronea circa il momento in cui avrebbe dovuto richiedere le indennità speciali ai fini del promovimento di unattività lucrativa indipendente ai sensi degli art. 71a segg. LADI, tuttavia egli aveva avviato la propria attività già precedentemente alla disoccupazione. Anche nel caso in cui avesse inoltrato la domanda di indennità tempestivamente, egli non avrebbe quindi avuto in ogni caso diritto alle prestazioni dellassicurazione contro la disoccupazione, siccome la fase di progettazione era già stata ultimata. Lassicurato, dunque, non aveva subito alcun pregiudizio a seguito dellerrata informazione (STFA C 177/04 del 25 ottobre 2005; cfr. pure STF 8C_619/2009 del 23 giugno 2010 consid. 3.4.).
2.10.2. Per quanto riguarda il requisito della buona fede, il Tribunale federale nega la buona fede qualora lassicurato non ha dato prova di un minimo di diligenza, allorquando non si attiene a ciò che può essere ragionevolmente preteso da una persona capace di discernimento in una situazione identica e nelle medesime circostanze, ossia quando nelle circostanze concrete poteva o avrebbe potuto, facendo prova dellattenzione da lui esigibile, riconoscere lerrore di diritto commesso. La buona fede non è infatti compatibile con un comportamento di grave negligenza da parte dell'assicurato (DTF 102 V 245, 110 V 178 consid. 3d, STF 9C-14/2007 del 2 maggio 2007; Meyer-Blaser, op. cit., pag. 481). È applicabile per analogia l'art. 3 cpv. 2 CCS per il quale nessuno può invocare la propria buona fede quando questa non sia compatibile con l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui."
Appartiene al Giudice, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle conoscenze e dalle attitudini particolari, determinare il grado dellattenzione richiesto nelle circostanze (DTF 79 II 59; STCA 34.2004.37 del 14 febbraio 2005; sulla giurisprudenza sulla buona fede nellambito delle assicurazioni sociali e in particolare in materia di condono dellobbligo di restituzione di prestazioni versate indebitamente ex art. 35a LPP e art. 25 LPGA cfr. DTF 130 V 420 consid. 4.2 con riferimenti dottrinali a Vetter-Schreiber, op. cit, allart. 35a LPP n. 5; Kahil-Wolff, op. cit, allart. 35a LPP n. 9; SVR 1/2019 IV n.6 pag. 18; SZS 1997 pag. 234 e DTF 115 V 120 e i riferimenti).
In generale lassicurato non può prevalersi di ignoranza se la stessa è stata determinata da sua negligenza (STCA 34.1997.24 del 30 settembre 1998). Per la giurisprudenza lassicurato commette una grave negligenza quando non osserva le regole elementari di prudenza che qualsiasi persona ragionevole avrebbe osservato in quella situazione e nelle medesime circostanze per evitare un danno che secondo il corso naturale delle cose era prevedibile (RCC 1986 p. 666; DTF 110 V 181). La buona fede è pure stata negata nel caso in cui la persona assicurata, che era ben istruita (gut ausgebildet), non aveva notificato alla cassa di compensazione AVS la circostanza di essersi nel frattempo sposata (cfr. SVR 2008 AHV n. 13, 9C_14/2007 consid. 5.2; cfr. Kieser, ATSG Kommentar, 2009, allart. 25 LPGA n. 34seg). In effetti, nei diversi campi la misura della prudenza esigibile va sì apprezzata secondo un criterio oggettivo. Tuttavia deve pure essere considerato quanto è possibile ed esigibile dal singolo assicurato soggettivamente, vale a dire sulla base delle sue personali peculiarità e capacità, quindi capacità di discernimento, stato di salute, grado di formazione (Bildungsgrad), ecc. (cfr. anche STF 8C_353/2018 del 26 luglio 2018 pubblicata in SVR 2019 IV n.6; DTF 138 V 218 consid. 4; STF 8C-178/2018 consid. 3.1; 8C_79/2017 del 30 giugno 2017 consid. 4.1; SVR 2019 IV
n. 6 p. 18 sullart. 25 LPGA). Infine, il comportamento che esclude la buona fede non deve risiedere necessariamente in una violazione di un obbligo di informazione o di notifica, ma può consistere anche per esempio nellavere trascurato di informarsi o di chiarire la fattispecie presso lamministrazione (cfr., sullart. 25 LPGA, STF 8C_178/2018 consid. 3.1; 9C_184/2015 del 8 maggio 2015).
Nella fattispecie allattore va innanzitutto negata la buona fede (ai sensi della giurisprudenza sviluppata sullart. 3 cpv. 2 CCS) per aver trascurato di adoperare la dovuta attenzione da lui esigibile al fine di chiarire la fattispecie presso il fondo di previdenza e, quindi, di accertare le condizioni da ossequiare per poter percepire una prestazione di vecchiaia della previdenza professionale in capitale.
In effetti, anche alla luce del fatto che lattore lavorava da anni presso la __________, ed era chiaramente in grado di valutare la portata delle disposizioni regolamentari, facendo prova dellattenzione esigibile avuto riguardo alle concrete circostanze, non gli sarebbe dovuto sfuggire che per poter ottenere la prestazione di prepensionamento in capitale vi erano delle formalità da adempiere in base alle disposizioni regolamentari.
Anche in questa sede va ribadito nuovamente che non è di rilievo in proposito lallegazione dellattore che sostiene di non essere stato in possesso del Regolamento della Cassa. A prescindere dal fatto infatti che, come esposto (cfr. consid. 2.9.2), il Regolamento (almeno quello in lingua inglese), gli era stato inviato quantomeno con lemail del 20 dicembre 2022 (doc. 3), lo stesso era facilmente richiamabile nel sito intranet del datore di lavoro, e sarebbe comunque facilmente stato ottenibile, su richiesta, presso il Fondo o presso il datore di lavoro.
Ci si poteva dunque ragionevolmente attendere dallattore che, confrontato con una decisione importante quale quella del prepensionamento e delle modalità di percepimento della prestazione di vecchiaia, quantomeno approfondisse i suoi diritti e i presupposti assicurativi, e in ogni caso consultasse le norme regolamentari, se del caso rivolgendosi a tale scopo allistituto di previdenza e questo ovviamenteprimadi inoltrare la lettera di licenziamento.
La (semplice) lettura del regolamento avrebbe potuto immediatamente evidenziare che la richiesta di capitale era da formulare per scritto e doveva pervenire almeno sei mesi prima della conclusione del rapporto di lavoro. A tali formali requisiti egli avrebbe così potuto facilmente adeguarsi.
In ogni modo, in assenza di chiarezza in merito, usando la normale attenzione esigibile, egli avrebbe dovuto quantomeno aspettare prima di inoltrare la disdetta del rapporto di lavoro, che invece egli ha deciso di inoltrare il 1° marzo 2023 quando ancora non era entrato in possesso delle informazioni richieste sulle proiezioni LPP e sulle modalità di richiesta dellavere di vecchiaia (non disponendo tra laltro nemmeno ancora del certificato previdenziale per lanno 2023 che gli è stato inviato solo il 5 aprile 2023, doc. B). Così facendo egli si è volontariamente assunto il rischio, poi verificatosi, del mancato adempimento dei presupposti regolamentari per chiedere il versamento in contanti della prestazione di vecchiaia.
La mancata attenzione rimproverabile allattore, consistente nellavere trascurato di adeguatamente informarsi nel senso appena esposto, va considerata, alla luce delle circostanze concrete (inclusa la notevole importanza della scelta previdenziale in oggetto), una negligenza che non può essere considerata di grado leggero, bensì di grado sufficiente ad escluderne la buona fede.
Né del resto tale negligenza che gli è rimproverabile può venir compensata dal presunto tardivo invio, da parte della signora __________, del formulario da compilare per il prelievo in capitale. A prescindere infatti dal fatto che, come verrà esposto in seguito (cfr. consid. 2.10.3), la dipendente del datore di lavoro __________ non era la persona qualificata per le richieste di informazioni in ambito LPP, e che comunque la stessa non ha mai, nel corso dei vari contatti intercorsi dal mese di febbraio a maggio 2023, chiaramente garantito che vi era la possibilità di percepire la prestazione in capitale, in ogni caso allattore, quale beneficiario di un non irrilevante capitale pensionistico, incombeva lobbligo di attentamente valutare la situazione, in ogni casoprimadi procedere ad atti giuridici non ritrattabili quale linvio della lettera di licenziamento con richiesta di prepensionamento.
In simili condizioni la censura di violazione del principio dellaffidamento da parte della convenuta va respinta e appare al limite del temerario.
Inoltre, anche volendo per pura ipotesi di lavoro ammettere che il fondo abbia fornito indicazioni errate o al contrario ne abbia mancate altre in violazione dellobbligo di informazione, manifestamente inadempiuto risulterebbe infine anche il presupposto n. 4 (vale a dire quello che linformazione errata dellamministrazione deve aver spinto lassicurato ad adottare delle disposizioni sulle quali egli non può ritornare senza subire un pregiudizio; cfr. DTF 131 V 480 consid. 5, 127 I 36 consid. 3, 126 II 387 consid. 3a), considerato come non sia stato in nessun modo dimostrato che lattore abbia preso, a seguito delle informazioni ricevute, delle disposizioni non reversibili senza subire pregiudizio. In effetti, ricordato nuovamente che egli si è, per sua stessa ammissione, rivolto per la prima volta alla signora __________ allinizio 2023 (petizione, pag. 3), non risulta in nessun modo comprovato che sia a seguito delle informazioni ottenute che egli si sia deciso a presentare la lettera di licenziamento il 1° marzo 2023 con effetto al 30 giugno 2023. Anzi, i fatti dimostrano semmai il contrario ovvero che egli abbia optato per le dimissioni pur non essendosi informato adeguatamente circa le conseguenze pensionistiche relative al prepensionamento.
Ma in ogni modo, anche se fosse per pura ipotesi di lavoro adempiuta questa condizione, non ricorrerebbero comunquegli estremi per tutelare la sua buona fede considerato quanto precede, ovvero il già mancato adempimento delle altre condizioni che secondo la giurisprudenza vanno adempiute cumulativamente (consid. 2.10.1, 2.10.2 e 2.10.3).
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54s. consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU e ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. DTF 136 I 279). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale (cfr. STF 8C_752/2012 del 3 gennaio 2013, consid. 3.3.1). Una semplice richiesta di prove, così come delle domande tendenti alla comparizione oppure a un interrogatorio personale, a un interrogatorio delle parti, a unaudizione testimoniale oppure a un sopralluogo, non sono sufficienti per fondare un simile obbligo (cfr. STF 8C_752/2012 del 3 gennaio 2013; STF 8C_648/2012 del 29 novembre 2012, consid. 3.2; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).
Daltra parte, conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. SVR 2003 IV Nr. 1; STF 8C_845/2009 del 7 dicembre 2009; STFA I 1018/06 del 16 gennaio 2008 consid. 5.3. e U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid. 3.2.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, pag. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 e 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Considerato che la documentazione già presente allinserto consente al TCA di emanare il proprio giudizio, questo Tribunale ritiene che le audizioni testimoniali postulate dallattore non potrebbero, alla luce di quanto precede, mettere in luce nuovi elementi ai fini del giudizio, come del resto evidenziato dal convenuto. Si rinuncia quindi ad assumere altre prove.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti