Dispositiv
- dichiara e pronuncia 1.-Non si fa luogo a divisione. 2.-Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili. 3.-Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico alTribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente Il segretario di Camera giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.34.2022.3
rg/gm
Lugano
11 agosto 2022
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo nella causa rimessagli il 21/24 gennaio 2022 dalla Pretura di __________ (art. 281 cpv. 3 CPC) e che oppone
AT 1
a
CV 1
conguaglio della previdenza professionale a causa di divorzio
consideratoin fatto e in diritto
1.2 Il 21/24 gennaio 2022 il Pretore ha quindi rimesso la causa allegando documentazione relativa allaffiliazione di AT 1 ad un istituto di previdenza a partire da maggio 2020 e quindi in sé di scarsa importanza ai fini del presente giudizio allo scrivente Tribunale (TCA) quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP (art. 281 cpv. 3 CPC; cfr. II).
2.1 La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà delli-struttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione monocratica ai sensi dellart. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).
2.2 Competente ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente secondo lart. 73 LPP (art. 25a cpv. 1 prima frase LFLP).
2.3Le disposizioni di cui agli artt. 122-124 CC, 5 e 22-25a LFLP e 280-281 CPC menzionati nel presente giudizio sono quelle in vigore dal 1. gennaio 2017 a seguito della modifica del Codice civile svizzero del 19 giugno 2015 concernente il conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio.
A norma dell'art. 25a LFLP il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio; sia iconiugi che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del Codice civile svizzero del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46).
A norma dell'art. 25a cpv. 1 LFLP se nella procedura di divorzio è impossibile prendere una decisione sul conguaglio della previdenza professionale giusta gli artt. 280 o 281 CPC, il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dellart. 73 cpv. 1 LPP procede dufficio alla divisione sulla base della chiave di riparto stabilita dal giudice del divorzio(la chiave di ripartizione decisa dal giudice del divorzio è vincolante per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341, 128 V 46 e STF B 48/06 dell8 marzo 2007)non appena gli sia stata rimessa la causa. Sia iconiugi che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura (art. 25a cpv. 2 LFLP). Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46).
Una divisione ex art. 25a LFLP implica come premessa lacquisizione durante il matrimonio di una prestazione duscita da dividersi a norma dellart. 122 e segg. CC e degli artt. 22 e segg. LFLP, la cui applicazione presuppone laffiliazione ad un istituto di previdenza professionale, rispettivamente lesistenza di un diritto del/i coniuge/i ad una prestazione duscita nei confronti di un tale istituto (la nozione di istituto di previdenza professionale comprende sia gli istituti di previdenza in senso stretto che gli istituti di libero passaggio; cfr. Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, 1999, art. 122/141-142, n. 3;Baumann/Lauterburg, in: Fam/Pra/Kommentar, art. 122 n. 6ss).
2.4 Nella fattispecie in esame, dagli atti allinserto nonrisulta per nessuno dei due ex coniugi lesistenza di averi previdenziali soggetti a divisione: AT 1,nata nel __________ 1994, non avendo raggiunto, durante il periodo che qui interessa (novembre 2013-maggio 2017)letà minimaper essere assoggettata al pagamento deicontributi di vecchiaia LPP (art. 7 cpv. 1 LPP);CV 1, nato nel __________ 1991,non avendo conseguito, a partiredal 1° gennaio dopo il compimento del 24° anno di età, ossia da gennaio 2016 (e sino a maggio 2017), unsalario minimoassicurabilegiusta lart. 7 cpv. 1 LPP (cfr. estratto AVS sub IX-2; in tale ottica risulta perlomeno inverosimile lindicazione, da parte della __________ nel contesto di una sua comunicazione per altro confusa e imprecisa [cfr. XXIV], circa lesistenza di una prestazione duscita di spettanza dellex marito al momento del matrimonio, non risultando segnatamente né essendo stata indicata dallistituto uneventuale assicurazione [non obbligatoria] per la parte di salario al di sotto della soglia dentrata).
Stante quanto sopra, considerata lassenza di elementi giustificanti un riparto a norma degli artt. 122 e segg. CC e 22 e segg. LFLP, non è dato procedere a divisione.
2.5 La procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si assegnano ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.-Non si fa luogo a divisione.
2.-Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.
3.-Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico alTribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti