opencaselaw.ch

34.2022.3

Conguaglio della previdenza professionale a seguito di divorzio. Non si procede ad alcuna divisione per assenza di averi divisibili

Ticino · 2022-08-11 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia 1.-Non si fa luogo a divisione. 2.-Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili. 3.-Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico alTribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente                                           Il segretario di Camera giudice Raffaele Guffi                                   Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.34.2022.3

rg/gm

Lugano

11 agosto 2022

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo nella causa rimessagli il 21/24 gennaio 2022 dalla Pretura di __________ (art. 281 cpv. 3 CPC) e che oppone

AT 1

a

CV 1

conguaglio della previdenza professionale a causa di divorzio

consideratoin fatto e in diritto

1.2 Il 21/24 gennaio 2022 il Pretore ha quindi rimesso la causa – allegando documentazione relativa all’affiliazione di AT 1 ad un istituto di previdenza a partire da maggio 2020 e quindi in sé di scarsa importanza ai fini del presente giudizio – allo scrivente Tribunale (TCA) quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP (art. 281 cpv. 3 CPC; cfr. II).

2.1 La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).

2.2  Competente ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente secondo l’art. 73 LPP (art. 25a cpv. 1 prima frase LFLP).

2.3Le disposizioni di cui agli artt. 122-124 CC, 5 e 22-25a LFLP e 280-281 CPC menzionati nel presente giudizio sono quelle in vigore dal 1. gennaio 2017 a seguito della modifica del Codice civile svizzero del 19 giugno 2015 concernente il conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio.

A norma dell'art. 25a LFLP il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio; sia iconiugi che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del Codice civile svizzero del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46).

A norma dell'art. 25a cpv. 1 LFLP se nella procedura di divorzio è impossibile prendere una decisione sul conguaglio della previdenza professionale giusta gli artt. 280 o 281 CPC, il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell’art. 73 cpv. 1 LPP procede d’ufficio alla divisione sulla base della chiave di riparto stabilita dal giudice del divorzio(la chiave di ripartizione decisa dal giudice del divorzio è vincolante per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341, 128 V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007)non appena gli sia stata rimessa la causa. Sia iconiugi che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura (art. 25a cpv. 2 LFLP). Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46).

Una divisione ex art. 25a LFLP implica come premessa l’acquisizione durante il matrimonio di una prestazione d’uscita da dividersi a norma dell’art. 122 e segg. CC e degli artt. 22 e segg. LFLP, la cui applicazione presuppone l’affiliazione ad un istituto di previdenza professionale, rispettiva­mente l’esistenza di un diritto del/i coniuge/i ad una presta­zione d’uscita nei confronti di un tale istituto (la nozione di istituto di previdenza professionale comprende sia gli istituti di previdenza in senso stretto che gli istituti di libero passaggio; cfr. Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, 1999, art. 122/141-142, n. 3;Baumann/Lauterburg, in: Fam/Pra/Kommentar, art. 122 n. 6ss).

2.4 Nella fattispecie in esame, dagli atti all’inserto nonrisulta per nessuno dei due ex coniugi l’esistenza di averi previdenziali soggetti a divisione: AT 1,nata nel __________ 1994, non avendo raggiunto, durante il periodo che qui interessa (novembre 2013-maggio 2017)l’età minimaper essere assoggettata al pagamento deicontributi di vecchiaia LPP (art. 7 cpv. 1 LPP);CV 1, nato nel __________ 1991,non avendo conseguito, a partiredal 1° gennaio dopo il compimento del 24° anno di età, ossia da gennaio 2016 (e sino a maggio 2017), unsalario minimoassicurabilegiusta l’art. 7 cpv. 1 LPP (cfr. estratto AVS sub IX-2; in tale ottica risulta perlomeno inverosimile l’indicazione, da parte della __________ nel contesto di una sua comunicazione per altro confusa e imprecisa [cfr. XXIV], circa l’esistenza di una prestazione d’uscita di spettanza dell’ex marito al momento del matrimonio, non risultando segnatamente né essendo stata indicata dall’istituto un’eventuale assicurazione [non obbligatoria] per la parte di salario al di sotto della soglia d’entrata).

Stante quanto sopra, considerata l’assenza di elementi giustificanti un riparto a norma degli artt. 122 e segg. CC e 22 e segg. LFLP, non è dato procedere a divisione.

2.5  La procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si assegnano ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.-Non si fa luogo a divisione.

2.-Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.

3.-Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico alTribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                           Il segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi                                   Gianluca Menghetti