Dispositiv
- dichiara e pronuncia 1.- Lavere di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr.11'621.35. 2.- Lavere di previdenza acquisito da AT 1durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr.3'024.35. 3.- È fatto ordine a CV 1di versare a favore di AT 1, sul conto di libero passaggio n. __________ presso la AT 2,limporto di fr. 4'298.50 oltre interessi compensativi dal 17 febbraio 2021. 4.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente Il segretario di Camera giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.34.2021.26
RG/sc
Lugano
15 marzo 2022
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo nella causa rimessagli il 26/27 agosto 2021 dalla Pretura di __________ (art. 281 cpv. 3 CPC) e che oppone
1. AT 1
2. AT 2
a
CV 1
in materia di conguaglio della previdenza professionale a causa di divorzio
consideratoin fatto e in diritto
1.2 Il 26/27 agosto 2021 il Pretore aggiunto ha quindi rimesso la causa allo scrivente Tribunale (TCA) quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP (art. 281 cpv. 3 CPC; cfr. II).
2.1 La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà delli-struttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione monocratica ai sensi dellart. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).
2.2 Competente ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente secondo lart. 73 LPP (art. 25a cpv. 1 prima frase LFLP).
2.3 Alla presente causa si applicano le disposizioni di cui agli artt. 122-124 CC, 5 e 22-25a LFLP e 280-281 CPC menzionati nel presente giudizio sono quelle in vigore dal 1. gennaio 2017 a seguito della modifica del Codice civile svizzero del 19 giugno 2015 concernenti il conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio, la procedura di divorzio essendo stata promossa con petizione 17 febbraio 2021 dinanzi alla Pretura di __________.
2.4Per lart. 22a cpv. 1 LFLP la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del promovimento della procedura di divorzio. I pagamenti in contanti e le liquidazioni in capitale effettuati durante il matrimonio non sono computati.
Giusta il nuovo art. 122 CC, determinante qualedies ad quemper il riparto è il momento del promovimento della procedura di divorzio, in casu il 17 febbraio 2021.
Lart. 22b LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazio-ne duscita esistente al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in AJP 1999, p. 1623; STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).
A norma dell'art. 25a cpv. 1 LFLP se nella procedura di divorzio è impossibile prendere una decisione sul conguaglio della previdenza professionale giusta gli artt. 280 o 281 CPC, il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dellart. 73 cpv. 1 LPP procede dufficio alla divisione sulla base della chiave di riparto stabilita dal giudice del divorzio(la chiave di ripartizione decisa dal giudice del divorzio è vincolante per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341, 128 V 46 e STF B 48/06 dell8 marzo 2007)non appena gli sia stata rimessa la causa. Sia iconiugi che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura (art. 25a cpv. 2 LFLP). Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46).
2.5 Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede sono le pretese che derivano da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così come i conti o le polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425). Si tratta quindi di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria(pilastro 2A) e della previdenzapiù estesa (pilastro 2B).
Non rientrano invece nel campo dapplicazione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che del terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25 luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).
2.6
2.6.1 CV 1
Dalla documentazione agli atti risulta che da giugno a fine ottobre 1987 CV 1 che ha ritenuto di non fornire la benché minima informazione utile allevasione della presente procedura né di pronunciarsi sul calcolo del riparto è stato assicurato alla __________ e che in data 24 novembre 1988 questultima ha trasferito ad __________ una prestazione di libero passaggio di fr. 408.40 (XXV, XXXIII). Alla data della celebrazione del matrimonio (8 agosto 1987) è per contro da ritenere che egli non disponesse di alcun avere previdenziale suscettibile di essere considerato ai fini del presente giudizio, nel 1987 il suo salario non raggiungendo segnatamente il minimo assicurabile LPP in vigore allepoca (cfr. art. 2 e 7 LPP; cfr. estratto conto individuale AVS, sub IX).
A sua volta nel dicembre 1990 __________ risulta aver versato limporto di 4094.10 a __________ (XXXIII).
Dal fascicolo emerge inoltre che sia listituto di previdenza della __________ che quello di __________ nellagosto 1998, rispettivamente nel novembre 1999, hanno trasferito su un conto di libero passaggio della __________ gli averi previdenziali rispettivi di fr. 146.60 (a non aver dubbi accumulato dopo il matrimonio) e fr. 3'643 (accumulati da aprile 1998 ad aprile 1999, cfr. XXV, XXXVIII). L8 novembre 2002 il suddetto conto di libero passaggio è stato chiuso con versamento dellimporto di fr. 3'998.55 allistituto di previdenza di __________ (cfr. XXXVIII) che nel giugno 2006 ha trasferito una prestazione duscita di fr. 35'518.35 alla __________ (cfr. XXVII, XXXIV). Nel giugno 2009 questultima ha versato la prestazione duscita nel frattempo aumentata a fr. 75'126 su un conto di __________ (XXXIV, XL-1) la quale in data 25 maggio 2010 ha trasferito lavere ivi depositato di fr. 76'477.90 alla __________. Lintero avere depositato presso questultima, nel frattempo aumentato a fr. 76'484.80, in data 28 maggio 2010 è stato versato in contanti aCV 1a motivo dinizio dattività lucrativa indipendente (cfr. XLIII-1, L-2, L-3). Listruttoria di causa ha permesso di appurare che detto versamento è avvenuto con il consenso del coniuge (cfr. L-1), nel rispetto quindi dei dettami dellart. 5 cpv. 2 LFLP (in vigore dal 1. gennaio 2007).
Ora, pagamenti in contanti nel caso concreto in applicazione dellart. LFLP 5 cpv. 1 lett. b LFLP esconodal circuito previdenziale e non sono perciò più suscettibili di essere considerati ai fini della divisione nella presente sede (art. 22a cpv. 1 ultima frase LFLP; DTF 129 V 254, 128 V 48, 125 V 254; Baumann/Lauterburg, Darfs ein bisschen weniger sein? Grundsätzliches und Strittiges beim Vorsorgeausgleich, in FamPra 2000, p. 213;Walser, Berufliche Vorsorge, in Das neue Scheidungsrecht, 1999, p. 58; Schneider/Troillet, Familles et prévoyance professio-nelle, in SZZ/Cahier spécial 2019, p. 417; STCA34.2002.02 del 29 gennaio 2003). Il versamento in contanti configura un caso di impossibilità ai sensi dellart. 124e cpv.1 CC (cfr. art. 124 vCC) secondo cui il coniuge debitore deve al coniuge creditore unindennità adeguata sotto forma di liquidazione in capitale o di rendita, per la quale è competente il giudice del divorzio (STF 9C_350/2016 del 4 maggio 2017 consid. 5.2; DTF 133 V 205 consid. 5.3; cfr. anche Geiser, Gestaltungsmöglichkeiten beim Vorsorgeausgleich, in ZBJV 2017, pp. 19-20), nel caso concreto il Pretore di __________.
Listruttoria ha anche permesso di accertare che dal 1. aprile al 31 ottobre 2020 lex marito è stato assicurato presso __________, dove alla data duscita disponeva di un avere di fr. 2'152.60 (cfr. II-3, XVIII-1). Il 10 agosto 2021 lavere depositato presso suddetto istituto, nel frattempo aumentato a fr. 2'169.35, è stato versato su un conto privato dellassicurato (cfr. XVIII), circostanza, questa, che non influisce tuttavia sullodierno riparto essendo intervenuta successivamente alla data determinante del 17 febbraio 2021. Dovendo essere considerati gli interessi maturati sullavere di fr. 2'152.60 sino al 17 febbraio 2021, lavere soggetto a divisione accumulato presso __________ va cifrato in fr. 2'159.10 (per il calcolo cfr.www.gerichte-zh.ch).
Il summenzionato avere di fr. 4094.10 trasferito il 19 dicembre 1990 da __________ a __________ non risultando dagli atti né dalle dichiarazioni di parte siccome successivamente uscito dal circuito previdenziale (nelle more della presente procedura, come accennato, nulla ha del resto addotto lex marito, né tantomeno dimostrato, quo ad eventuali versamenti in contanti in pendenza di matrimonio di quanto accumulato presso __________ e __________), appare giustificato considerarlo ai fini del calcolo della presente divisione e ciò unitamente agli interessi maturati sino al 17 febbraio 2021 calcolati in applicazione dellart.12 OPP2per un totale di fr. 9'462.25 (per il calcolo cfr.www.gerichte-zh.ch).
Ne consegue che lavere complessivo accumulato da CV 1 e suscettibile di essere diviso ammonta a fr. 11'621.35 (9462.25 + 2'159.10)
2.6.2 AT 1
Dalle tavole processuali e dalle dichiarazioni di parte rimaste incontestate non risulta che al momento del matrimonio AT 1disponesse di averi previdenziali suscettibili di essere considerati ai fini della divisione ai sensi dellart. 22a cpv. 1 seconda frase LFLP. Emerge per contro che è stata assicurata dal 1. gennaio 2007 al 30 aprile 2021 alla __________, dove alla data del riparto (17 febbraio 2021) disponeva di una prestazione divisibile di fr. 3'024.35 (cfr. II-4, XIX). Lavere accumulato presso il menzionato istituto è stato trasferito nel dicembre 2021 su un conto della AT 2, la quale ha confermato lattuabilità di una divisione (cfr. LI).
2.6.3Conguaglio
Stante quanto precede, richiamata la chiave di ripartizione stabilita dal Pretore aggiunto (cfr. supra consid. 1.1), considerati i rispettivi averi divisibili accumulati dagli ex coniugi, a favore di AT 1spetta a saldo (DTF 129 V 254) un accredito di fr. 4'298.50 ([11'621.35 - 3'024.35]: 2).
Attualmente CV 1 non risulta disporre degli averi previdenziali (pilastro 2A e 2B) necessari per far fronte al debito di compensazione nei confronti dellex coniuge.
In una sentenza del 3 settembre 2009 (9C_1051/2008 e 9C_10/2009), pubblicata in DTF 135 V 324, il TF ha stabilito che nellambito di una divisione giusta lart. 122 CC e gli artt. 22 e 25a LFLP, se lex coniuge debitore del credito di compensazione ha beneficiato di un prelievo anticipato (in quella fattispecie trattavisi di prelievo per il finanziamento dellabitazione) e se gli averi presso il suo istituto previdenziale o di libero passaggio non sono sufficienti per coprire il credito di spettanza dellaltro coniuge, listituto interessato è tenuto a trasferire solo gli averi a sua disposizione, incombendo per il resto allex coniuge debitore il versamento della differenza (cfr. in particolare consid. 5.2) (cfr. anche STCA 34.2021.8 del 14 settembre 2021 consid. 2.7 e 2.8).
In una successiva sentenza del 27 gennaio 2012 (9C_589/2011) il TF ha applicato il principio stabilito in DTF 135 V 324 nel caso di un assicurato che aveva beneficiato, dopo la crescita in giudicato del divorzio, del versamento in contanti del proprio avere previdenziale a motivo dellinizio di unattività lucrativa indipendente (art 5 cpv. 1 LFLP) (per un caso simile cfr. STCA 34.2010.10 del 10 dicembre 2010).
Nella STCA 34.2016.3 del 24 aprile 2017 lo scrivente Tribunale ha applicato la medesima regola in un caso in cui il coniuge debitore del conguaglio aveva in precedenza beneficiato del versamento per prepensionamento dellintero capitale previdenziale depositato presso un istituto previdenziale e lunico avere ancora disponibile al momento del divorzio presso un altro istituto non era sufficiente per coprire il credito dellaltro coniuge.
Anche nella fattispecie in esame si giustifica applicare il suddetto principio. Non disponendo (più) degli averi previdenziali per coprire il credito di spettanza di AT 1 stabilito con il presente giudizio con riferimento unicamente agli averi non usciti dal circuito previdenziale (come è invece il caso dellaccertato capitale di fr.76'484.80versato regolarmente allex marito causa inizio dattività lucrativa indipendente, cfr. supra consid. 2.6.1), CV 1deve essere ritenutopersonalmente debitore nei confronti dellex coniuge dellimporto di fr. 4'298.50.
2.7 Per applicazione analogica degli artt. 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 LFLP;Schneider/Bruchez, in SVZ 2000, p. 258). L'importo deve essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/ 2010 del 6 dicembre 2010).
Ne discende che limporto di fr.4'298.50 dovrà essere versato da CV 1a favore di AT 1 sul conto ad essa intestato presso la AT 2.
In caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno dovuti interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257; STFA B 105/02 del 4 settembre 2003).
2.8 La procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si assegnano ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Lavere di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr.11'621.35.
2.- Lavere di previdenza acquisito da AT 1durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr.3'024.35.
3.- È fatto ordine a CV 1di versare a favore di AT 1, sul conto di libero passaggio n. __________ presso la AT 2,limporto di fr. 4'298.50 oltre interessi compensativi dal 17 febbraio 2021.
4.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti