Erwägungen (1 Absätze)
E. 1 e 6 Chf.
Onorevole corte, capisco l’insoddisfazione e i
requisiti attuali della ditta AT 1, però in questo momento non ho fisicamente
la possibilità di pagare tutta la somma subito.
Come già detto nella lettera precedente possono pagare
solo a pezzi 2000 CHF al mese, oppure chiedo gentilmente di dedurre questa
somma completa dal mio personale __________ accumulato fondo pensionario.
Ho già pagato 300 CHF (1.06.2021) e 100 CHF (2907.2021)
e non 295 + 95 Chf come ha chiesto AT 1. Nella scorsa lettera vi ho mandato le
copie dei pagamenti.” (doc. VII)
2.1 La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49
cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio
2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
La competenza territoriale
dello scrivente Tribunale ex art. 73 cpv. 2 LPP è data, la società convenuta
avendo sede nel Cantone Ticino. Pacifica è pure la competenza avuto riguardo al
campo d’applicazione materiale e personale dell’art. 73 LPP, la lite opponendo
un istituto di previdenza ad un datore di lavoro ed avendo ad oggetto il
mancato versamento dei contributi previdenziali da parte di quest’ultimo (in
argomento cfr. Meyer-Blaser, Die Rechtsprechung von Eidgenössischen
Versicherungsgericht und Bundesgericht zum BVG, 1990-1994,
in SZS 1995 pp. 81ss, 109; Meyer/Uttinger, in: Schneider/Geiser/ Gächter
(éd.), Commentaire LPP et LFLP, 2010, ad art. 73 n. 52).
2.2 L'art. 11 LPP impone al datore
di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente di affiliarsi a
un istituto di previdenza regolarmente registrato. Tale affiliazione ha
effetto retroattivo e comporta, per il datore di lavoro, l'obbligo del pagamento
dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che riguarda l'ammontare dei contributi,
l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di previdenza stabilisce nelle
disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore di lavoro e dei
lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve essere almeno uguale a
quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro deve all'istituto
gli interi contributi e deduce dal salario la quota del lavoratore stabilita
nelle disposizioni regolamentari.
Egli è l'unico debitore dei
contributi (Brühwiler, Obligatorische Berufliche Vorsorge, in: Schw.
BVR, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2007, p. 2065; Lüthy, Das
Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorge-stiftung, 1989, p.
32).
Sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto può pretendere
interessi di mora (art. 66 cpv. 2 LPP). Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre
gli istituti di previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni, il
finanziamento di queste e l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non
devono necessariamente corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui
all'art. 16 LPP (Messaggio del Consiglio federale sulla LPP, p. 98). I primi
servono per il finanziamento del fondo di previdenza, i secondi a stabilire le
prestazioni minime previste dalla legge.
2.3
2.3.1 Con la sottoscrizione del
contratto di affiliazione, con effetto dal 1. maggio 2014 la CV 1 si è
impegnata ad attuare la previdenza professionale dei suoi dipendenti tramite
prelevamento dei contributi dal salario dei lavoratori e versamento di questi e
dei suoi contributi alla fondazione (art. 5.1 contratto d’affiliazione, doc.
A/1). Le persone assicurate, i salari assicurati, il finanziamento ed il
calcolo dei contributi risultano dagli atti (cfr. doc. A/3-4; cfr. Piano di
previdenza, doc. A/1). Il contratto d’affiliazione (artt. 5.4, 5.5) stabilisce
inoltre le norme applicabili al pagamento e all'esigibilità dei contributi,
prevedendo anche l'addebito o l'accredito di interessi in caso di pagamento
anticipato rispettivamente ritardato dei contributi.
Dalla documentazione
in atti risulta che il calcolo dei contributi (con interessi) in quanto tali –
rimasto per altro incontestato – è stato effettuato conformemente alle
disposizioni legali e regolamentari, tenendo conto dei salari erogati sino allo
scioglimento del contratto d’adesione, avvenuto dopo disdetta da parte della
fondazione (per il 21 gennaio 2021, cfr. doc. A/2) in corretta applicazione
dell’art. 7.3 del contratto.
2.3.2 Parte convenuta, come accennato,
non contesta la pretesa attorea ma adduce – producendo la relativa documentazione
bancaria – di aver nel frattempo effettuato due versamenti a favore della
fondazione di previdenza per complessivi fr. 400 (fr. 300 versati l’11 giugno
2021 sul conto dell’Ufficio esecuzione e fr. 100 il 29 luglio 2021 sul medesimo
conto).
Orbene, ritenuto come sul
conto della fondazione attrice siano stati accreditati fr. 295 il 16 luglio
2021 rispettivamente fr. 95 il 4 agosto 2021, il credito complessivo nei
confronti della CV 1 è da ritenere essersi ridotto di fr. 390, la differenza
tra gli importi versati (all’Ufficio esecuzione) e quelli accreditati (alla
fondazione attrice) corrispondendo con ogni verosimiglianza alle spese bancarie
da sopportare da parte del debitore.
Le spese d’esecuzione di
complessivi fr. 1'500 (di cui fr. 1'000 compresi nell’importo di fr. 2’759.15
fatto valere in petizione; cfr. estratto conto sub doc. A/5) previste all’art.
2.1 del Regolamento dei costi (sub doc. A/1), vanno riconosciute. Vanno
parimenti ammesse, in quanto documentate e contemplate nel suddetto
regolamento, le spese di diffida di complessivi fr. 1'200 (doc. A/6.1-6.4).
La richiesta di
interessi di ritardo – al tasso del 5% che non supera quello legale di cui
all’art. 104 CO – appare giustificata. Giusta l’art. 66 cpv. 2 LPP, sui
contributi non pagati alla scadenza l'istituto di previdenza può infatti
pretendere interessi di mora
(
Brühwiler,
op. cit., p. 46; SZS 1990 p. 89; cfr. art. 5.4 contratto d'affiliazione).
2.3.3 Stante quanto sopra,
complessivamente va riconosciuto un credito di fr. 2'916.40 (2'759.15 – 390 +
47.25 + 500) con interessi di mora al 5% dal 6 maggio 2021 su fr. 2'369.15.
2.4 La richiesta attorea volta alla
pronunzia del rigetto definitivo dell'opposizione interposta dalla società
convenuta al PE n. __________ del 10 maggio 2021 dell’UE di __________ merita
accoglimento.
Il creditore che a seguito
dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art.
79 LEF, può infatti chiedere direttamente la continuazione dell'esecuzione
senza dover esperire la procedura speciale di rigetto dell'opposizione prevista
dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione pronunciata ai sensi
dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un Tribunale amministrativo
della Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione (DTF 107 III 60).
Il principio è che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e
quindi intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi
riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la procedura
dell'art.
80 LEF (
Adler
, in: Droit privé et assurances sociales, 1990, pp. 241ss, 251s).
La
condizione aggiuntiva introdotta dalla citata giurisprudenza è che il giudice
dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del credito il
giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il
Tribunale cantonale delle assicurazioni) faccia preciso riferimento, nel
dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in
corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del credito
riconosciuto.
2.5 Nelle
more della presente procedura parte convenuta ha chiesto di poter beneficiare
di un pagamento rateizzato (fr. 200 mensili) del proprio debito nei confronti dell’attrice.
Spetta tuttavia alle parti in causa accordarsi, se mai anche successivamente
all’emanazione del presente giudizio, per un eventuale pagamento dilazionato,
allo scrivente Tribunale competendo unicamente l’omologazione di accordi
stabiliti in pendenza di lite, ciò che non corrisponde al caso in esame.
Per
il resto va esclusa la possibilità – ventilata dalla parte convenuta (cfr. III)
– di una anche solo parziale tacitazione del debito contributivo per mezzo
degli averi previdenziali accumulati dalla socia e gerente della società
datrice di lavoro presso l’istituto di previdenza attore, la normativa
applicabile non autorizzando in alcun modo un siffatto modo di procede.
2.6 La procedura è di principio
gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP e art. 29 cpv. 1 Lptca).
A parte attrice, peraltro
non patrocinata in causa, non vengono assegnate ripetibili.
Conformemente
alla giurisprudenza federale, nessuna
indennità per ripetibili è
infatti
di regola assegnata alle autorità o agli organismi con
compiti di diritto pubblico. Ciò vale anche per gli istituti di previdenza (DTF
126 V 149 consid. 4, 118 V 169 consid. 7). All’assicuratore vincente e non
patrocinato in causa si giustifica eccezionalmente l’assegnazione di ripetibili
unicamente se il comportamento processuale della controparte si dimostra
temerario (o quest’ultima abbia agito con leggerezza) e cumulativamente se –
ciò che non corrisponde al caso in esame – la causa è complessa, ha valore
litigioso elevato e richiede notevole impiego di tempo e gli sforzi profusi
sono ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti
(DTF 128
V 133, 323, 127 V 207, 126 V 150, 110 V 135; AHI Praxis 2000 p. 337; RCC 1984
p. 278).
Dispositiv
- dichiara e pronuncia 1.- La petizione èaccolta. § La CV 1è condannata a versare a AT 1 la somma di fr.2'916.40 oltre interessi al 5% dal 6 maggio 2021 su fr. 2'369.15. §§ È rigettata in via definitiva l'opposizione al precetto esecutivo n. __________ del 10 maggio 2021 dellUE di __________ per limportodi fr.2'916.40 oltre interessi al 5% dal 6 maggio su fr. 2'369.15. 2.- Non si prelevano tasse e spese di giustizia. 3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico alTribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente Il segretario di Camera giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.34.2021.23
rg/sc
Lugano
26 novembre 2021
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione del 12 luglio 2021 di
AT 1
contro
CV 1
in materia di contributi LPP
ritenutoin fatto
e consideratoin diritto
1.1 Con la petizione in oggetto la fondazione attrice postula la condanna della società convenuta, quale datrice di lavoro, al pagamento per contributi della previdenza professionale rimasti insoluti di fr. 2'759.15 oltre interessi al 5% dal 6 maggio 2021, di fr. 47.25 per interessi, di fr. 500 percosti di soll/SP.Ammi.e delle spese del presente precetto. Chiede altresì il rigetto dellopposizione al precetto esecutivo n. __________ dellUE di __________, con protesta di tasse spese e ripetibili.
1.2 Con la risposta di causa parte convenuta ha osservato:
1.3 Con osservazioni 13 agosto 2021 la fondazione attrice ha comunicato:
1.4 Con scritto 26 agosto 2021 parte attrice ha osservato che:
2.1 La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dellistruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; STF 8C_855/2010 dell11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
La competenza territoriale dello scrivente Tribunale ex art. 73 cpv. 2 LPP è data, la società convenuta avendo sede nel Cantone Ticino. Pacifica è pure la competenza avuto riguardo al campo dapplicazione materiale e personale dellart. 73 LPP, la lite opponendo un istituto di previdenza ad un datore di lavoro ed avendo ad oggetto il mancato versamento dei contributi previdenziali da parte di questultimo (in argomento cfr. Meyer-Blaser, Die Rechtsprechung von Eidgenössischen Versicherungsgericht und Bundesgericht zum BVG, 1990-1994, in SZS 1995 pp. 81ss, 109; Meyer/Uttinger, in: Schneider/Geiser/ Gächter (éd.), Commentaire LPP et LFLP, 2010, ad art. 73 n. 52).
2.2 L'art. 11 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza regolarmente registrato. Tale affiliazione ha effetto retroattivo e comporta, per il datore di lavoro, l'obbligo del pagamento dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che riguarda l'ammontare dei contributi, l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve essere almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota del lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari.Egli è l'unico debitore dei contributi (Brühwiler, Obligatorische Berufliche Vorsorge, in: Schw.BVR, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2007, p. 2065; Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorge-stiftung, 1989, p. 32).Sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto può pretendere interessi di mora (art. 66 cpv. 2 LPP). Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre gli istituti di previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non devono necessariamente corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui all'art. 16 LPP (Messaggio del Consiglio federale sulla LPP, p. 98). I primi servono per il finanziamento del fondo di previdenza, i secondi a stabilire le prestazioni minime previste dalla legge.
2.3
2.3.1 Con la sottoscrizione del contratto di affiliazione, con effetto dal 1. maggio 2014 la CV 1 si è impegnata ad attuare la previdenza professionale dei suoi dipendenti tramite prelevamento dei contributi dal salario dei lavoratori e versamento di questi e dei suoi contributi alla fondazione (art. 5.1 contratto daffiliazione, doc. A/1). Le persone assicurate, i salari assicurati, il finanziamento ed il calcolo dei contributi risultano dagli atti (cfr. doc. A/3-4; cfr. Piano di previdenza, doc. A/1). Il contratto daffiliazione (artt. 5.4, 5.5) stabilisce inoltre le norme applicabili al pagamento e all'esigibilità dei contributi, prevedendo anche l'addebito o l'accredito di interessi in caso di pagamento anticipato rispettivamente ritardato dei contributi.
Dalla documentazione in atti risulta che il calcolo dei contributi (con interessi) in quanto tali rimasto per altro incontestato è stato effettuato conformemente alle disposizioni legali e regolamentari, tenendo conto dei salari erogati sino allo scioglimento del contratto dadesione, avvenuto dopo disdetta da parte della fondazione (per il 21 gennaio 2021, cfr. doc. A/2) in corretta applicazione dellart. 7.3 del contratto.
2.3.2 Parte convenuta, come accennato, non contesta la pretesa attorea ma adduce producendo la relativa documentazione bancaria di aver nel frattempo effettuato due versamenti a favore della fondazione di previdenza per complessivi fr. 400 (fr. 300 versati l11 giugno 2021 sul conto dellUfficio esecuzione e fr. 100 il 29 luglio 2021 sul medesimo conto).
Orbene, ritenuto come sul conto della fondazione attrice siano stati accreditati fr. 295 il 16 luglio 2021 rispettivamente fr. 95 il 4 agosto 2021, il credito complessivo nei confronti della CV 1 è da ritenere essersi ridotto di fr. 390, la differenza tra gli importi versati (allUfficio esecuzione) e quelli accreditati (alla fondazione attrice) corrispondendo con ogni verosimiglianza alle spese bancarie da sopportare da parte del debitore.
Le spese desecuzione di complessivi fr. 1'500 (di cui fr. 1'000 compresi nellimporto di fr. 2759.15 fatto valere in petizione; cfr. estratto conto sub doc. A/5) previste all art. 2.1 del Regolamento dei costi (sub doc. A/1), vanno riconosciute. Vanno parimenti ammesse, in quanto documentate e contemplate nel suddetto regolamento, le spese di diffida di complessivi fr. 1'200 (doc. A/6.1-6.4).
La richiesta di interessi di ritardo al tasso del 5% che non supera quello legale di cui allart. 104 CO appare giustificata. Giusta lart. 66 cpv. 2 LPP, sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto di previdenza può infatti pretendere interessi di mora(Brühwiler, op. cit., p. 46; SZS 1990 p. 89; cfr. art. 5.4 contratto d'affiliazione).
2.3.3 Stante quanto sopra, complessivamente va riconosciuto un credito di fr. 2'916.40 (2'759.15 390 + 47.25 + 500) con interessi di mora al 5% dal 6 maggio 2021 su fr. 2'369.15.
2.4 La richiesta attorea volta alla pronunzia del rigetto definitivo dell'opposizione interposta dalla società convenuta al PE n. __________ del 10 maggio 2021 dellUE di __________ merita accoglimento.
Il creditore che a seguito dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79 LEF, può infatti chiedere direttamente la continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione (DTF 107 III 60). Il principio è che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e quindi intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art.80 LEF (Adler, in: Droit privé et assurances sociales, 1990, pp. 241ss, 251s).La condizione aggiuntiva introdotta dalla citata giurisprudenza è che il giudice dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del credito il giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il Tribunale cantonale delle assicurazioni) faccia preciso riferimento, nel dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del credito riconosciuto.
2.5 Nelle more della presente procedura parte convenuta ha chiesto di poter beneficiare di un pagamento rateizzato (fr. 200 mensili) del proprio debito nei confronti dellattrice. Spetta tuttavia alle parti in causa accordarsi, se mai anche successivamente allemanazione del presente giudizio, per un eventuale pagamento dilazionato, allo scrivente Tribunale competendo unicamente lomologazione di accordi stabiliti in pendenza di lite, ciò che non corrisponde al caso in esame.
Per il resto va esclusa la possibilità ventilata dalla parte convenuta (cfr. III) di una anche solo parziale tacitazione del debito contributivo per mezzo degli averi previdenziali accumulati dalla socia e gerente della società datrice di lavoro presso listituto di previdenza attore, la normativa applicabile non autorizzando in alcun modo un siffatto modo di procede.
2.6 La procedura è di principio gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP e art. 29 cpv. 1 Lptca).
A parte attrice, peraltro non patrocinata in causa, non vengono assegnate ripetibili.Conformemente alla giurisprudenza federale, nessunaindennità per ripetibili èinfattidi regola assegnata alle autorità o agli organismi con compiti di diritto pubblico. Ciò vale anche per gli istituti di previdenza (DTF 126 V 149 consid. 4, 118 V 169 consid. 7). Allassicuratore vincente e non patrocinato in causa si giustifica eccezionalmente lassegnazione di ripetibili unicamente se il comportamento processuale della controparte si dimostra temerario (o questultima abbia agito con leggerezza) e cumulativamente se ciò che non corrisponde al caso in esame la causa è complessa, ha valore litigioso elevato e richiede notevole impiego di tempo e gli sforzi profusi sono ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti(DTF 128 V 133, 323, 127 V 207, 126 V 150, 110 V 135; AHI Praxis 2000 p. 337; RCC 1984
p. 278).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La petizione èaccolta.
§ La CV 1è condannata a versare a AT 1 la somma di fr.2'916.40 oltre interessi al 5% dal 6 maggio 2021 su fr. 2'369.15.
§§ È rigettata in via definitiva l'opposizione al precetto esecutivo n. __________ del 10 maggio 2021 dellUE di __________ per limportodi fr.2'916.40 oltre interessi al 5% dal 6 maggio su fr. 2'369.15.
2.- Non si prelevano tasse e spese di giustizia.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico alTribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti