Dispositiv
- dichiara e pronuncia 1.- Lavere di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr.13'933.65. 2.- È fatto ordine allaFondazione CV 3 (contratto __________)diversareafavore di AT 1,sul conto di libero passaggio n. __________della Fondazione AT 2,limporto di fr. 6'966.85 oltre interessi compensativi dal 21 marzo 2019. 3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili. 4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico alTribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente Il segretario di Camera giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.34.2021.16
rg/gm
Lugano
14 dicembre 2021
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo nella causa rimessagli il 25/26 maggio 2021 dalla Pretura di __________ (art. 281 cpv. 3 CPC) e che oppone
1. AT 1
2. AT 2
contro
1. CV 1
2. CV 2
3. CV 3
in materia di conguaglio della previdenza professionale a causa di divorzio
consideratoin fatto e in diritto
1.1 Per sentenza 26 gennaio 2021, passata in giudicato, il Pretore di __________ ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto il 9 luglio 2005 tra CV 1 e AT 1. Al punto 2.7 del dispositivo il Pretore ha stabilito che I coniugi concordano con la suddivisione per metà della prestazione di uscita LPP maturata da entrambi durante il matrimonio. I coniugi concordano che la valuta per il calcolo della suddivisione della rispettiva prestazione di libero passaggio sarà il giorno di introduzione della procedura di divorzio (),ordinando la trasmissione dellincarto, dopo crescita in giudicato del divorzio, al TCA(cfr. I).
1.2 Passata in giudicato la sentenza di divorzio, il Pretore ha quindi rimesso la causa allo scrivente Tribunale (TCA) quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP (art. 281 cpv. 3 CPC; cfr. II).
2.1 La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà delli-struttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione monocratica ai sensi dellart. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).
2.2 Competente ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente secondo lart. 73 LPP (art. 25a cpv. 1 prima frase LFLP).
Le disposizioni di cui agli artt. 122-124 CC, 5 e 22-25a LFLP e 280-281 CPC menzionati nel presente giudizio sono quelle in vigore dal 1. gennaio 2017 a seguito della modifica del Codice civile svizzero del 19 giugno 2015 concernente il conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio, la procedura di divorzio tra i coniugi Pignatiello essendo stata introdotta il 21 marzo 2019.
2.3Per lart. 22a cpv. 1 LFLP la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del promovimento della procedura di divorzio. I pagamenti in contanti e le liquidazioni in capitale effettuati durante il matrimonio non sono computati.
Dies ad quem per il riparto è il momento dellintroduzione dellazione di divorzio (art. 122 CC), in casu il 21 marzo 2019.
Lart. 22b LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione duscita esistente al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in AJP 1999, p. 1623; STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).
A norma dell'art. 25a cpv. 1 LFLP se nella procedura di divorzio è impossibile prendere una decisione sul conguaglio della previdenza professionale giusta gli artt. 280 o 281 CPC, il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dellart. 73 cpv. 1 LPP procede dufficio alla divisione sulla base della chiave di riparto stabilita dal giudice del divorzio(la chiave di ripartizione decisa dal giudice del divorzio è vincolante per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341, 128 V 46 e STF B 48/06 dell8 marzo 2007)non appena gli sia stata rimessa la causa. Sia iconiugi che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura (art. 25a cpv. 2 LFLP). Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46). Giusta lart. 25a cpv. 1 seconda frase LFLP nelle procedure di completamento di una sentenza straniera di divorzio è considerato luogo del divorzio il luogo della procedura di completamento (art. 64 LDIP).
2.4 Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede sono le pretese che derivano da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così come i conti o le polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425). Si tratta quindi di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria(pilastro 2A) e della previdenzapiù estesa (pilastro 2B).
Non rientrano invece nel campo dapplicazione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che del terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25 luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).
2.5
2.5.1 Dagli atti allinserto si evince cheal momento del matrimonio (9 luglio 2005) CV 1 disponeva di una prestazione di fr. 1'211 presso la Fondazione __________ (cfr. XVIII), mentre che al momento dellintroduzione dellazione di divorzio deteneva un avere di fr. 3032.60 sul conto di libero passaggio __________ della CV 2 (cfr. XXIV) nonché una prestazione duscita presso la Cassa __________ di fr. 12'451.25, la quale nel gennaio 2021 è stata trasferita alla Fondazione CV 3 (cfr. XXV) dove lex marito risulta attualmente assicurato e dove dispone di una prestazione divisibile di fr. 26'232 (valuta 23 novembre 2021, cfr. XXVIII).
Considerati giusta lart. 22a cpv. 1 LFLP gli interessi (fr. 339.20; per il calcolo cfr. www.gerichte.ch) maturati sino al 21 marzo 2019 sullavere esistente alla data del matrimonio (fr. 1'211) e calcolatiapplicando il tasso minimo stabilito dal Consiglio federale (art. 8a cpv. 1 OLP e art. 12 OPP2)indipendentemente daquelloeffettivamente praticato dallistituto previdenziale (Schneider / Bruchez, cit., p. 224; Brunner, Vorsorgeausgleich und BVG - Mindestzinssatz, in: ZBJV 2004, pp. 136s),lavere soggetto a divisione accumulato da CV 1 deve essere cifrato in fr. 13'933.65 (12'451.25 + 3032.60 1'211 339.20).
2.5.2 Dal fascicolo emerge che durante il matrimonio AT 1 non ha accumulato averi previdenziali soggetti a divisione nella presente sede, il capitale di fr. 959.57 presente sul conto di libero passaggio __________ della Fondazione AT 2 in data 21 marzo 2019 essendo costituito dallavere di fr. 875.45 accumulato sino al marzo 2004 (precedentemente quindi al matrimonio) e dagli interessi maturati su tale importo sino al 21 marzo 2019 (cfr. XV).
2.5.3 Stante quanto sopra, richiamata la chiave di ripartizione stabilita dal Pretore (cfr. supra consid. 1.1), a AT 1 spetta un accredito di fr. 6'966.85 (13'933.65: 2).
2.6 Per applicazione analogica degli artt. 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 LFLP;Schneider/Bruchez, in SVZ 2000, p. 258). L'importo deve essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/ 2010 del 6 dicembre 2010).
Ne consegue che, nel rispetto di quanto previsto dallart. 22c LFLP quo alla ripartizione tra parte obbligatoria e sovraobbligatoria,lavere difr.6'966.85,unitamente agli interessi compensativial tasso minimo (per quanto concerne la parte obbligatoria; cfr. STF 9C_227/2009 del 25 settembre 2009) di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitorematurati su tale importo dal 21 marzo 2019 sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255;STF B 73/02 dell8 aprile 2003, STF B 113/02 dell8 luglio 2003, STF B 36/02 del 18 luglio 2003; Bollettino LPP UFAS n. 138 del 16 marzo 2015) dovrà essere versato a favore di AT 1sul conto di libero passaggio n. __________della Fondazione AT 2, da parte dellaFondazione CV 3.
In caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi, interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257; STFA B 105/02 del 4 settembre 2003).
2.7 La procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si assegnano ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Lavere di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr.13'933.65.
2.- È fatto ordine allaFondazione CV 3 (contratto __________)diversareafavore di AT 1,sul conto di libero passaggio n. __________della Fondazione AT 2,limporto di fr. 6'966.85 oltre interessi compensativi dal 21 marzo 2019.
3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.
4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico alTribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti