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34.2020.29

Azione creditoria (petizione) dell'istituto di previdenza contro il datore di lavoro (DL) che non ha versato i controbuti LPP (art. 66 LPP). Petizione accolta con contestuale rigetto definitivo dell'opposizione (art. 79 LEF)

Ticino · 2021-02-26 · Italiano TI
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Erwägungen (1 Absätze)

E. 11 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare

obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previ­denza regolarmente

registrato. Tale affiliazione ha effetto retro­attivo e comporta, per il datore

di lavoro, l'obbligo del paga­mento dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che

riguarda l'ammontare dei contributi, l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di

previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi

del datore di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve

essere almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di

lavoro deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota

del lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari.

Egli è

l'unico debitore dei contributi (Brühwiler, Obligatorische Berufliche Vorsorge,

in: Schw.

BVR, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2007, p.

2065; Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und

Personalvorsorge-stiftung, 1989, p. 32).

Sui contributi non pagati alla

scadenza l'istituto può pre­tendere interessi di mora (art. 66 cpv. 2 LPP).

Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre gli istituti di previdenza possono

strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e

l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non devono necessariamente

corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui all'art. 16 LPP (Messaggio del

Consiglio federale sulla LPP, p. 98). I primi servono per il finanziamento del

fondo di previdenza, i secondi a stabilire le prestazioni minime previste dalla

legge.

2.3

2.3.1   Con

la sottoscrizione del contratto di affiliazione, con effetto dal 1. giugno 2016

la CV 1 si è impegnata ad attuare la previdenza professionale dei suoi

dipendenti tramite prelevamento dei contributi dal salario dei lavoratori e

versamento di questi e dei suoi contributi alla fondazione (art. 5.1 contratto

d’affiliazione, doc. A/1). Le persone assicurate, i salari assicurati, il

finanziamento ed il calcolo dei contributi risultano dagli atti (cfr. doc. A/3-4;

cfr. Piano di previdenza in doc. A/1). Il contratto d’affiliazione (artt. 5.4,

5.5) stabilisce inoltre le norme applicabili al pagamento e all'esigibilità dei

contributi, prevedendo anche l'addebito o l'accredito di interessi in caso di

pagamento anticipato rispettivamente ritardato dei contributi.

Dalla

documentazione in atti risulta che il calcolo dei contributi (con interessi) in

quanto tali è stato effettuato conformemente alle disposizioni legali e

regolamentari, tenendo conto dei salari erogati sino allo scioglimento del

contratto d’adesione, scioglimento avvenuto dopo disdetta da parte della

fondazione (doc. A/2) in corretta applicazione dell’art. 7.3 del contratto.

2.3.2   Vanno

inoltre ammesse

le spese nella misura in cui contemplate nel regolamento

dei costi e documentate (DTF 117 II 258).  Nel caso in disamina trattasi dei

costi documentati di diffida per complessivi fr. 600 (cfr. doc. A/6.1 e A/6.2;

gli ulteriori costi per diffida registrati l’11 settembre 2017 e il 23 aprile

2018 per complessivi fr. 600 [cfr. estratto conto sub doc. A/5] non possono

essere riconosciuti in quanto non documentati) e dei costi di esecuzione per

fr. 500 (cfr. doc. A/7), entrambi previsti all’art. 2 del Regolamento dei costi

(sub doc. A/1).

La

richiesta di interessi di ritardo – al tasso del 5% che non supera quello

legale di cui all’art. 104 CO – appare giustificata. Giusta l’art. 66 cpv. 2

LPP, sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto di previdenza può

infatti pretendere interessi di mora

(

Brühwiler,

op. cit., p. 46; SZS 1990 p. 89; cfr. art. 5.4 contratto d'affiliazione).

2.3.3   Stante

quanto sopra, complessivamente va riconosciuto un credito contributivo di fr.

2'947.35 (2'347.60 + 500 + 99.75) con interessi di mora al 5% dal 29 settembre

2020 su 2'347.60.

2.4

La richiesta attorea volta alla pronunzia del rigetto definitivo

dell'opposizione al PE n. __________ del 2 ottobre 2020 dell’UE di __________ merita

accoglimento.

Il

creditore che a seguito dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti

conformemente all'art. 79 LEF, può infatti chiedere direttamente la

continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di

rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la

decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da

un Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone del foro

dell'esecuzione (DTF 107 III 60). Il principio è che qualora il creditore segua

la procedura dell'art. 79 e quindi intenti un'azione in riconoscimento del

credito non debba, vistosi riconoscere definitivamente il credito, adire

successivamente la procedura dell'art.

80 LEF (

Adler

, in: Droit

privé et assurances sociales, 1990, pp. 241ss, 251s).

La condizione

aggiuntiva introdotta dalla citata giurisprudenza è che il giudice dell'azione

ordinaria (che può essere a seconda della natura del credito il giudice civile

o il giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il Tribunale

cantonale delle assicurazioni) faccia preciso riferimento, nel dispositivo che

accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in corso e rigetti

formalmente l'opposizione per la parte del credito riconosciuto.

2.5

La procedura è di principio gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP e art. 29 cpv. 1

Lptca).

A

parte attrice, peraltro non patrocinata in causa, non vengono assegnate

ripetibili.

Conformemente alla giurisprudenza federale, nessuna

indennità per ripetibili è

infatti

di regola assegnata

alle autorità o agli organismi con compiti di diritto pubblico. Ciò vale anche

per gli istituti di previdenza (DTF 126 V 149 consid. 4, 118 V 169 consid. 7).

All’assicuratore vincente e non patrocinato in causa si giustifica

eccezionalmente l’assegnazione di ripetibili unicamente se il comportamento

processuale della controparte si dimostra temerario (o quest’ultima abbia agito

con leggerezza) e cumulativamente se – ciò che non corrisponde al caso in esame

–  la causa è complessa, ha valore litigioso elevato e richiede notevole

impiego di tempo e gli sforzi profusi sono ragionevolmente proporzionati ai

risultati ottenuti

(DTF 128 V 133, 323, 127 V 207, 126 V 150, 110

V 135; AHI Praxis 2000 p. 337; RCC 1984 p. 278).

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia 1.-   La petizione èaccolta. §    La CV 1 è condannata a versare a AT 1 la somma di fr.2'947.35 oltre interessi al 5% dal 29 settembre 2020 su fr. 2'347.60. §§ È rigettata in via definitiva l'opposizione al precetto esecutivo n. __________ del 2 ottobre 2020 dell’UE di __________ per l’importodi fr.2'947.35 oltre interessi al 5% dal 29 settembre 2020 su fr. 2'347.60. 2.-   Non si prelevano tasse e spese di giustizia. 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico alTribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente                                                   Il segretario di Camera giudice Raffaele Guffi                                          Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.34.2020.29

rg/gm

Lugano

26 febbraio 2021

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sulla petizione del 9 novembre 2020 di

AT 1

contro

CV 1

in materia di contributi della previdenza professionale

ritenutoin fatto

e consideratoin diritto

1.1 Con la petizione in oggetto la fondazione attrice postula la condanna della società convenuta, quale datrice di lavoro, al pagamento – per contributi della previdenza professionale rimasti insoluti – di fr. 2'947.60 oltre interessi al 5% dal 29 settembre 2020, di fr. 99.75 per interessi e delle “spese del presente precetto”. Chiede altresì il rigetto dell’opposizione al precetto esecutivo n. __________ dell’UE di __________, con protesta di tasse spese e ripetibili.

1.2   Parte convenuta non è intervenuta in causa, nonostante la fissazione, trascorso il termine per la presentazione della risposta di causa, di un ultimo termine perentorio ai sensi dell’art. 13 cpv. 4 Lptca (cfr. II, III).

2.1 La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

La competenza territoriale dello scrivente Tribunale ex art. 73 cpv. 2 LPP è data, la società convenuta avendo sede nel Cantone Ticino. Pacifica è pure la competenza avuto riguardo al campo d’applicazione materiale e personale dell’art. 73 LPP, la lite opponendo un istituto di previdenza ad un datore di lavoro ed   avendo ad oggetto il mancato versamento dei contributi previdenziali da parte di quest’ultimo (in argomento cfr. Meyer-Blaser, Die Rechtsprechung von Eidgenössischen Versicherungsgericht und Bundesgericht zum BVG, 1990-1994, in SZS 1995 pp. 81ss, 109; Meyer/Uttinger, in: Schneider/Geiser/ Gächter (éd.), Commentaire LPP et LFLP, 2010, ad art. 73 n. 52).

2.2   L'art. 11 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previ­denza regolarmente registrato. Tale affiliazione ha effetto retro­attivo e comporta, per il datore di lavoro, l'obbligo del paga­mento dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che riguarda l'ammontare dei contributi, l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve essere almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota del lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari.Egli è l'unico debitore dei contributi (Brühwiler, Obligatorische Berufliche Vorsorge, in: Schw.BVR, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2007, p. 2065; Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorge-stiftung, 1989, p. 32).Sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto può pre­tendere interessi di mora (art. 66 cpv. 2 LPP). Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre gli istituti di previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non devono necessariamente corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui all'art. 16 LPP (Messaggio del Consiglio federale sulla LPP, p. 98). I primi servono per il finanziamento del fondo di previdenza, i secondi a stabilire le prestazioni minime previste dalla legge.

2.3

2.3.1   Con la sottoscrizione del contratto di affiliazione, con effetto dal 1. giugno 2016 la CV 1 si è impegnata ad attuare la previdenza professionale dei suoi dipendenti tramite prelevamento dei contributi dal salario dei lavoratori e versamento di questi e dei suoi contributi alla fondazione (art. 5.1 contratto d’affiliazione, doc. A/1). Le persone assicurate, i salari assicurati, il finanziamento ed il calcolo dei contributi risultano dagli atti (cfr. doc. A/3-4; cfr. Piano di previdenza in doc. A/1). Il contratto d’affiliazione (artt. 5.4, 5.5) stabilisce inoltre le norme applicabili al pagamento e all'esigibilità dei contributi, prevedendo anche l'addebito o l'accredito di interessi in caso di pagamento anticipato rispettivamente ritardato dei contributi.

Dalla documentazione in atti risulta che il calcolo dei contributi (con interessi) in quanto tali è stato effettuato conformemente alle disposizioni legali e regolamentari, tenendo conto dei salari erogati sino allo scioglimento del contratto d’adesione, scioglimento avvenuto dopo disdetta da parte della fondazione (doc. A/2) in corretta applicazione dell’art. 7.3 del contratto.

2.3.2   Vanno inoltre ammessele spese nella misura in cui contemplate nel regolamento dei costi e documentate (DTF 117 II 258).  Nel caso in disamina trattasi dei costi documentati di diffida per complessivi fr. 600 (cfr. doc. A/6.1 e A/6.2; gli ulteriori costi per diffida registrati l’11 settembre 2017 e il 23 aprile 2018 per complessivi fr. 600 [cfr. estratto conto sub doc. A/5] non possono essere riconosciuti in quanto non documentati) e dei costi di esecuzione per fr. 500 (cfr. doc. A/7), entrambi previsti all’art. 2 del Regolamento dei costi (sub doc. A/1).

La richiesta di interessi di ritardo – al tasso del 5% che non supera quello legale di cui all’art. 104 CO – appare giustificata. Giusta l’art. 66 cpv. 2 LPP, sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto di previdenza può infatti pretendere interessi di mora(Brühwiler, op. cit., p. 46; SZS 1990 p. 89; cfr. art. 5.4 contratto d'affiliazione).

2.3.3   Stante quanto sopra, complessivamente va riconosciuto un credito contributivo di fr. 2'947.35 (2'347.60 + 500 + 99.75) con interessi di mora al 5% dal 29 settembre 2020 su 2'347.60.

2.4 La richiesta attorea volta alla pronunzia del rigetto definitivo dell'opposizione al PE n. __________ del 2 ottobre 2020 dell’UE di __________ merita accoglimento.

Il creditore che a seguito dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79 LEF, può infatti chiedere direttamente la continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione (DTF 107 III 60). Il principio è che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e quindi intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art.80 LEF (Adler, in: Droit privé et assurances sociales, 1990, pp. 241ss, 251s).La condizione aggiuntiva introdotta dalla citata giurisprudenza è che il giudice dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del credito il giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il Tribunale cantonale delle assicurazioni) faccia preciso riferimento, nel dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del credito riconosciuto.

2.5 La procedura è di principio gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP e art. 29 cpv. 1 Lptca).

A parte attrice, peraltro non patrocinata in causa, non vengono assegnate ripetibili.Conformemente alla giurisprudenza federale, nessunaindennità per ripetibili èinfattidi regola assegnata alle autorità o agli organismi con compiti di diritto pubblico. Ciò vale anche per gli istituti di previdenza (DTF 126 V 149 consid. 4, 118 V 169 consid. 7). All’assicuratore vincente e non patrocinato in causa si giustifica eccezionalmente l’assegnazione di ripetibili unicamente se il comportamento processuale della controparte si dimostra temerario (o quest’ultima abbia agito con leggerezza) e cumulativamente se – ciò che non corrisponde al caso in esame –  la causa è complessa, ha valore litigioso elevato e richiede notevole impiego di tempo e gli sforzi profusi sono ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti(DTF 128 V 133, 323, 127 V 207, 126 V 150, 110 V 135; AHI Praxis 2000 p. 337; RCC 1984 p. 278).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.-   La petizione èaccolta.

§    La CV 1 è condannata a versare a AT 1 la somma di fr.2'947.35 oltre interessi al 5% dal 29 settembre 2020 su fr. 2'347.60.

§§ È rigettata in via definitiva l'opposizione al precetto esecutivo n. __________ del 2 ottobre 2020 dell’UE di __________ per l’importodi fr.2'947.35 oltre interessi al 5% dal 29 settembre 2020 su fr. 2'347.60.

2.-   Non si prelevano tasse e spese di giustizia.

3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico alTribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                   Il segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi                                          Gianluca Menghetti