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34.2020.28

Rendita per convivente superstite. Diritto riconosciuto alla convivente superstite che ha dimostrato di avere ininterrottamente convissuto per almeno 5 anni prima del decesso della persona assicurata nella medesima economia domestica ed allo stesso domicilio

Ticino · 2021-04-26 · Italiano TI
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il domicilio di una persona è nel luogo dove essa dimora con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente.

E. 2 Nessuno può avere contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi.

E. 3 Questa disposizione non si applica al domicilio d’affari.” La nozione di domicilio presuppone la realizzazione di due condizioni cumulative: la prima, oggettiva, di residenza effettiva, e la seconda, soggettiva, dell'intenzione di stabilirsi durevolmente. Quest'ultima condizione è tuttavia unicamente di rilievo nella misura in cui risulta riconoscibile. Determinante è il luogo in cui si trova il centro degli interessi. Quest'ultimo si trova abitualmente nel luogo di abitazione, vale a dire dove si dorme, si trascorre il tempo libero, dove si trovano gli effetti personali, dove solitamente esiste un allacciamento telefonico e un recapito postale. L'intenzione, riconoscibile all'esterno, deve essere orientata nel senso di una residenza durevole. Tuttavia, l'intenzione di lasciare più tardi un luogo, non esclude la possibilità di stabilirvi il domicilio (cfr. sentenza C 101/04 del 9 maggio 2007, pubblicata parzialmente in DTF 133 V 367; DTF 127 V 237 consid. 1 pag. 238; 125 V 76 consid. 2a pag. 77 con riferimenti; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni P 21/04 dell'8 agosto 2005, consid. 4.1.1, pubblicata in SVR 2006 EL no. 7 pag. 25). Ora, in effetti la LPGA non è applicabile alla LPP (di diverso avviso Kieser, ATSG Kommentar, ATSG –Kommentar, 2010, art. 2 n. 62, pag. 66). Tuttavia la definizione di domicilio ex art. 23 CCS, come esposto nella risposta di causa, è stata ripresa negli art. 3 LArRA e 6 LOC. Per l’accertamento del domicilio comune la Fondazione fa riferimento alla già citata dichiarazione 16 giugno 2020 del Comune di __________. Certo, i fatti dichiarati in registri pubblici e in documenti pubblici acquistano valore probatorio pieno, non devono essere accertati e nemmeno provati e vanno considerati d’ufficio in sede giudiziaria, a meno che l’inesattezza del loro contenuto non venga dimostrata (“ Öffentliche Register und öffentliche Urkunden erbringen für die durch sie bezeugten Tatsachen vollen Beweis, solange nicht die Unrichtigkeit ihres Inhaltes nachgewiesen ist. Sie müssen weder behauptet noch bewiesen werden und sind auch im bundesgerichtlichen Verfahren von Amtes wegen zu berücksichtigen” ; Leuzinger-Näf, Beweisfragen im sozialversicherungsrechtlichen Verfahren, 2013, pag. 41 con riferimento al consid. 2.3 non pubblicato nella DTF 136 V 396ss ed alla STF 8C_719/2009 del 10 febbraio 2010). Va infatti ricordato che l’art. 9 cpv. 1 CCS dispone che “ i registri pubblici ed i pubblici documenti fanno piena prova dei fatti che attestano, finché non sia dimostrata l’inesattezza del loro contenuto ” e che, come prevede il cpv. 2, “questa prova non è soggetta ad alcuna forma speciale” (cfr. a tal riguardo, ad esempio, Ivo Schwander, ZGB Kommentar, 2016, ad art. 9). Per questi motivi il TCA non condivide quanto sostenuto dalla Fondazione al punto no. 4.7 della risposta di causa. In primo luogo il Regolamento non prevede che “in caso di mancanza di documenti ufficiali che possano dimostrare la convivenza, sono necessarie nozioni univoche che definiscano la fattispecie rilevante per determinare se il diritto sussiste”. Determinante è che, come visto sopra, anche in presenza di documentazione ufficiale può essere apportata la prova dell’inesattezza di una tale attestazione. Occorre pertanto esaminare, sulla base degli elementi forniti dall’attrice, se il contenuto della dichiarazione 16 giugno 2020 del Comune di __________ sia inesatto. Ovvero se, come sostenuto in petizione, già dal 2006 l’assicurato risiedeva presso l’abitazione dell’attrice in via __________. Dagli estratti conto bancari (dal 1° aprile 2014 sino al 31 dicembre 2019; doc. AA-EE) prodotti dall’attrice si evince che sin dal 2014 a titolo di “affitto” l’assicurato le versava mensilmente un importo (fr. 800.-- nel 2014, fr. 1'000.-- nel 2015, fr. 1'500.-- dal 2016, e fr. 1'000.-- dal 2019). Questi versamenti a favore di AT 1 permettono di ritenere – unitamente agli altri elementi probatori di seguito menzionati – che con ogni verosimiglianza anche lui risiedesse al domicilio dell’attrice in via __________. Certo, come rimarcato dalla Fondazione, è solo a partire dal versamento del 28 settembre 2017 che negli estratti bancari l’indirizzo dell’assicurato risultava essere in via __________, mentre in quelli precedenti era indicato il recapito di via __________. Ciò non costituisce tuttavia la prova che prima del 2017 l’assicurato risiedesse effettivamente in via __________. Altrimenti non si spiega il motivo dei versamenti mensili a titolo di “affitto” sin dal 2014, quando si consideri che non vi sono elementi agli atti che permettono di ipotizzare l’esistenza di altri motivi cui ricondurre il versamento a favore dell’attrice di somme mensili per diversi anni. Va inoltre fatto riferimento alle 15 dichiarazioni scritte, allegate alla petizione, di parenti, amici e familiari che attestano come l’assicurato almeno cinque anni prima del suo decesso viveva, pernottava, aveva i suoi effetti personali ed il centro dei suoi interessi presso l’appartamento dell’attrice in via __________ (doc. L – Z). Le prime nove dichiarazioni, di analogo tenore e firmate da familiari e vicini della coppia, fanno risalire tale situazione almeno dal 1° gennaio 2010 (doc. L-R). Altri vicini fanno riferimento ad una stessa comunione domestica da più di 10 anni (doc. U e V). Il figlio dell’attrice (__________) attesta che dal 2006 l’assicurato “conviveva in modo fisso” con sua madre, con suo fratello (doc. W), ciò che è stato confermato da quest’ultimo (doc. X). L’attuale moglie del figlio __________ ha inoltre dichiarato che da quando ha cominciato a frequentare la casa dell’attrice, inizio 2007, ha potuto costare come l’assicurato vivesse “ a tutti gli effetti in quella casa (in via __________ n.d.r.) e avesse una relazione stabile con la sua compagna AT 1 ” (doc. Y). Se da un lato l’attendibilità e la genuinità delle dichiarazioni dei familiari (della coppia) vanno valutate con la dovuta cautela, dall’altro non vi sono motivi per mettere in dubbio le dichiarazioni rese dai vicini. Determinante è che tutte le dichiarazioni, ancorché redatte dopo la lettera 6 agosto 2020 con la quale la convenuta aveva respinto la richiesta dell’attrice (cfr. consid. 1.2), risultano convergenti e permettono di ritenere, con il grado di verosimiglianza preponderante, che l’assicurato almeno negli ultimi cinque anni della sua vita abbia convissuto stabilmente con l’attrice nella medesima economia domestica e abbia costituito domicilio ai sensi dell’art. 23 CC presso la sua abituazione in via __________. Infine, questo Tribunale non condivide quanto sostenuto dalla convenuta, che, con riferimento all’art. 8 CCS, ritiene come l’attrice debba sopportare le conseguenze del fatto che prima del 20 maggio 2017 l’assicurato non abbia notificato il cambiamento d’indirizzo al Comune. Come visto sopra, ciò che è determinante è che l’attrice ha portato la prova (da valutare secondo il criterio della verosimiglianza preponderante valido nell’ambito delle assicurazioni social; fra le tante: DTF 139 V 218 consid. 5.3) dell’inesattezza di quanto attestato nella dichiarazione 18 giugno 2020 del Comune di __________. 2.7.   Visto quanto sopra, si può concludere che prima del suo decesso l’assicurato aveva ininterrottamente vissuto per almeno 5 anni nella medesima economica domestica ed allo stesso domicilio dell’attrice. Ne consegue che il presupposto dell’art. 27.3 lett. c del Regolamento risulta adempiuto. Gli ulteriori presupposti dell’art. 27.3 lett. a e b del Regolamento essendo pure dati (cfr. consid. 2.5), l’attrice ha diritto ad una rendita per convivente superstite. Secondo l’art. 27.2 del Regolamento “il diritto alla rendita per conviventi sorge quando la persona assicurata muore lasciando un convivente superstite” . Nel caso in esame questo significa che la Fondazione convenuta è condannata a versare all’attrice una rendita per convivente superstite a partire dal 30 aprile 2020. 2.8.   Patrocinata da un avvocato, vincente in causa l’attrice ha diritto ad un’indennità per ripetibili (art. 30 cpv. 1 Lptca) che appare equo quantificare in fr. 2’000.--.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Raccomandata

Incarto n.34.2020.28

BS/RG

Lugano

26 aprile 2021

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sulla petizione del 6 novembre 2020 di

AT 1

contro

CV 1

in materia di previdenza professionale

ritenutoin fatto

consideratoin diritto

2.2.   Oggetto del contendere è la questione di sapere se AT 1 ha diritto ad una rendita per convivente superstite a seguito del decesso di __________.

2.3.   Secondo l’art. 20a cpv. 1 LPP, nell’ambito della previdenza professionale sovraobbligatoria, l'istituto di previdenza può prevedere nel suo regolamento, oltre agli aventi diritto secondo gli articoli 19, 19a e 20, i seguenti beneficiari di prestazioni per superstiti: a) le persone fisiche che erano assistite in misura considerevole dall'assicurato, ola persona che ha ininterrottamente convissuto con lui negli ultimi cinque anni prima del decessoo che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni; b) in assenza dei beneficiari di cui alla lettera a, i figli del defunto che non adempiono le condizioni di cui all'articolo 20, i genitori o i fratelli e le sorelle; c) in assenza dei beneficiari di cui alle lettere a e b, gli altri eredi legittimi, ad esclusione degli enti pubblici, nella proporzione dei contributi pagati dall'assicurato, oppure del 50% del capitale di previdenza.

Nel far uso di tale facoltà l’istituto di previdenza non può tuttavia estendere la cerchia dei beneficiari né modificare l’ordine a cascata stabilito dall’art. 20a cpv. 1 LPP, ma può invece limitare la cerchia delle persone beneficiarie all’interno di una cascata oppure anche porre ulteriori condizioni limitative trattandosi, appunto, di previdenza sovraobbligatoria [cfr. in particolare la DTF 142 V 235 dove al consid. 1.1 è stato evidenziato che: “(…)Nach Art. 20a Abs. 1 BVG kann die Vorsorgeeinrichtung in ihrem Reglement neben den Anspruchsberechtigten nach den Art. 19 (überlebender Ehegatte), 19a (eingetragene Partnerin oder Partner) und 20 (Waisen) begünstigte Personen für die Hinterlassenenleistungen vorsehen, u.a. natürliche Personen, die vom Versicherten in erheblichem Masse unterstützt worden sind, oder die Person, die mit diesem in den letzten fünf Jahren bis zu seinem Tod ununterbrochen eine Lebensgemeinschaft geführt hat oder die für den Unterhalt eines oder mehrerer gemeinsamer Kinder aufkommen muss (lit. a). Eine Vorsorgeeinrichtung muss nicht alle der in Art. 20a Abs. 1 lit. a BVG aufgezählten Personen begünstigen und kann den Kreis der Anspruchsberechtigten enger fassen als im Gesetz umschrieben, insbesondere ist sie befugt, von einem restriktiveren Begriff der Lebensgemeinschaft auszugehen. Denn die Begünstigung der in Art. 20a Abs. 1 BVG genannten Personen gehört zur weitergehenden bzw. überobligatorischen beruflichen Vorsorge (Art. 49 Abs. 2 Ziff. 3 BVG und Art. 89a Abs. 6 Ziff. 3 ZGB). Die Vorsorgeeinrichtungen sind somit frei zu bestimmen, ob sie überhaupt und für welche dieser Personen sie Hinterlassenenleistungen vorsehen wollen. Zwingend zu beachten sind lediglich die in lit. a-c von Art. 20a Abs. 1 BVG aufgeführten Personenkategorien sowie die Kaskadenfolge. Umso mehr muss es den Vorsorgeeinrichtungen daher grundsätzlich erlaubt sein, etwa aus Gründen der Rechtssicherheit (Beweis anspruchsbegründender Umstände) oder auch im Hinblick auf die Finanzierbarkeit der Leistungen, den Kreis der zu begünstigenden Personen enger zu fassen als im Gesetz umschrieben (BGE 137 V 383 E. 3.2 S. 388; 136 V 49 E. 3.2 S. 51, 127 E. 4.4 S. 130; 134 V 369 E. 6.3.1.2 S. 378; je mit Hinweisen auf die Lehre) (…)]”.

Secondo giurisprudenza, gli istituti di previdenza, che fanno uso dell’art. 20a cpv. 1 LPP, di porre delle condizioni più ristrettive rispetto a quelle contenute nella stessa disposizione devono rispettare i principi della parità di trattamento ed il divieto di discriminazione (“Selon une jurisprudence maintenant bien établie, les institutions de prévoyance peuvent, lorsqu'elles font usage de la faculté qui leur est offerte par l'art.20a al. 1 LPP, poser des conditions plus restrictives que celles figurant dans cette disposition (ATF 138 V 98 consid. 4 p. 101; 138 V 86 consid. 4.2 p. 93; 137 V 383 consid. 3.2 p. 387 s.), pour autant qu'elles respectent les principes - non problématiques en l'espèce (cf. supra consid. 4.3) - de l'égalité de traitement et de l'interdiction de discrimination ”;STF 9C_403/2011 del 12 giugno 2012 consid.4.4).

Chiamato a pronunciarsi sull’interpretazione e l’applicazione della nozione regolamentare di“vita in comunione domestica ininterrotta durante almeno cinque anni”il TF ha stabilito che“(…) in caso di comunione di vita è determinante sapere, per quanto concerne l'esigenza supplementare di una convivenza ininterrotta durante almeno i cinque anni immediatamente precedenti il decesso, se i partner avevano la chiara volontà di vivere, circostanze permettendo, in unione domestica indivisa (…)”(cfr. il regesto della DTF 137 V 383).

Va infine rilevato che i regolamenti non possono ridurre il periodo di cinque anni di convivenza ininterrotta (Stauffer, op. cit., n. 735, pag. 273).

2.4.   Nel caso in esame, essendo __________ deceduto il __________ aprile 2020, è applicabile il Regolamento della Fondazione nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2020 (doc. C). Secondo giurisprudenza, per stabilire il diritto del convivente superstite va applicato il regolamento in vigore al momento del decesso della persona assicurata (vedi, ad esempio, le DTF 142 V 233 e 136 V 331).

All’art. 27.3 del Regolamento è prevista la “Rendita per conviventi”.

In merito al diritto a tale rendita, l’art. 27.3 dispone:

Per accertare il domicilio comune, la Fondazione si è riferita alla dichiarazione 16 giugno 2020 dell’Ufficio controllo del Comune di __________ del seguente tenore:

La Fondazione, preso atto che l’assicurato aveva ininterrottamente vissuto nell’appartamento dell’attrice dal 20 maggio 2017, ha rilevato che al momento del suo decesso (__________ aprile 2020) non erano ancora trascorsi i cinque anni di convivenza presso la medesima economia domestica ed allo stesso domicilio conformemente all’art. 27.3 lett. c del regolamento. Quindi, ha respinto la chiesta rendita per convivente superstite.

Per contro, ricordando che la LPGA non è applicabile in ambito della previdenza professionale, parte convenuta precisa che:

2.6.   Esaminati attentamente gli atti, questo TCA non può che accogliere la petizione.

Questo Tribunale osserva innanzitutto che–non estendendo la cerchia dei beneficiari e rispettando l’ordine a cascata stabiliti dall’art. 20a cpv. 1 LPP – nel regolamento la Fondazione può inserire, nell’ambito del diritto alla rendita per coniuge superstite ai sensi della lett. a del succitato articolo, quale condizione supplementare l’interrotta convivenza“nella medesima economia domestica e allo stesso domicilio della persona assicurata”. Del resto questo presupposto non è stato oggetto di contestazione.

L’art. 23 CCS prevede che:

La nozione di domicilio presupponela realizzazione di due condizioni cumulative: la prima, oggettiva, di residenza effettiva, e la seconda, soggettiva, dell'intenzione di stabilirsi durevolmente. Quest'ultima condizione è tuttavia unicamente di rilievo nella misura in cui risulta riconoscibile. Determinante è il luogo in cui si trova il centro degli interessi. Quest'ultimo si trova abitualmente nel luogo di abitazione, vale a dire dove si dorme, si trascorre il tempo libero, dove si trovano gli effetti personali, dove solitamente esiste un allacciamento telefonico e un recapito postale. L'intenzione, riconoscibile all'esterno, deve essere orientata nel senso di una residenza durevole. Tuttavia, l'intenzione di lasciare più tardi un luogo, non esclude la possibilità di stabilirvi il domicilio (cfr. sentenza C 101/04 del 9 maggio 2007, pubblicata parzialmente in DTF 133 V 367; DTF 127 V 237 consid. 1 pag. 238; 125 V 76 consid. 2a pag. 77 con riferimenti; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni P 21/04 dell'8 agosto 2005, consid. 4.1.1, pubblicata in SVR 2006 EL no. 7 pag. 25).

Ora, in effetti la LPGA non è applicabile alla LPP (di diverso avviso Kieser, ATSG Kommentar, ATSG –Kommentar, 2010, art. 2 n. 62, pag. 66). Tuttavia la definizione di domicilio ex art. 23 CCS, come esposto nella risposta di causa, è stata ripresa negli art. 3 LArRA e 6 LOC.



Per l’accertamento del domicilio comune la Fondazione fa riferimento alla già citata dichiarazione 16 giugno 2020 del Comune di __________.

Certo, i fatti dichiarati in registri pubblici e in documenti pubblici acquistano valore probatorio pieno, non devono essere accertati e nemmeno provati e vanno considerati d’ufficio in sede giudiziaria, a meno che l’inesattezza del loro contenuto non venga dimostrata (“Öffentliche Register und öffentliche Urkunden erbringen für die durch sie bezeugten Tatsachen vollen Beweis, solange nicht die Unrichtigkeit ihres Inhaltes nachgewiesen ist. Sie müssen weder behauptet noch bewiesen werden und sind auch im bundesgerichtlichen Verfahren von Amtes wegen zu berücksichtigen”; Leuzinger-Näf, Beweisfragen im sozialversicherungsrechtlichen Verfahren, 2013, pag. 41 con riferimento al consid. 2.3 non pubblicato nella DTF 136 V 396ss ed alla STF 8C_719/2009 del 10 febbraio 2010).

Va infatti ricordato che l’art. 9 cpv. 1 CCS dispone che “i registri pubblici ed i pubblici documenti fanno piena prova dei fatti che attestano, finché non sia dimostrata l’inesattezza del loro contenuto” e che, come prevede il cpv. 2,“questa prova non è soggetta ad alcuna forma speciale”(cfr. a tal riguardo, ad esempio, Ivo Schwander, ZGB Kommentar, 2016, ad art. 9).

Per questi motivi il TCA non condivide quanto sostenuto dalla Fondazione al punto no. 4.7 della risposta di causa. In primo luogo il Regolamento non prevede che“in caso di mancanza di documenti ufficiali che possano dimostrare la convivenza, sono necessarie nozioni univoche che definiscano la fattispecie rilevante per determinare se il diritto sussiste”.Determinante è che, come visto sopra, anche in presenza di documentazione ufficiale può essere apportata la prova dell’inesattezza di una tale attestazione.

Occorre pertanto esaminare, sulla base degli elementi forniti dall’attrice, se il contenuto della dichiarazione 16 giugno 2020 del Comune di __________ sia inesatto. Ovvero se, come sostenuto in petizione, già dal 2006 l’assicurato risiedeva presso l’abitazione dell’attrice in via __________.

Dagli estratti conto bancari (dal 1° aprile 2014 sino al 31 dicembre 2019; doc. AA-EE) prodotti dall’attrice si evince che sin dal 2014 a titolo di “affitto” l’assicurato le versava mensilmente un importo (fr. 800.-- nel 2014, fr. 1'000.-- nel 2015, fr. 1'500.-- dal 2016, e fr. 1'000.-- dal 2019). Questi versamenti a favore di AT 1 permettono di ritenere – unitamente agli altri elementi probatori di seguito menzionati – che con ogni verosimiglianza anche lui risiedesse al domicilio dell’attrice in via __________. Certo, come rimarcato dalla Fondazione, è solo a partire dal versamento del 28 settembre 2017 che negli estratti bancari l’indirizzo dell’assicurato risultava essere in via __________, mentre in quelli precedenti era indicato il recapito di via __________. Ciò non costituisce tuttavia la prova che prima del 2017 l’assicurato risiedesse effettivamente in via __________. Altrimenti non si spiega il motivo dei versamenti mensili a titolo di “affitto” sin dal 2014, quando si consideri che non vi sono elementi agli atti che permettono di ipotizzare l’esistenza di altri motivi cui ricondurre il versamento a favore dell’attrice di somme mensili per diversi anni.

Va inoltre fatto riferimento alle 15 dichiarazioni scritte, allegate alla petizione, di parenti, amici e familiari che attestano come l’assicurato almeno cinque anni prima del suo decesso viveva, pernottava, aveva i suoi effetti personali ed il centro dei suoi interessi presso l’appartamento dell’attrice in via __________ (doc. L – Z). Le prime nove dichiarazioni, di analogo tenore e firmate da familiari e vicini della coppia, fanno risalire tale situazione almeno dal 1° gennaio 2010 (doc. L-R). Altri vicini fanno riferimento ad una stessa comunione domestica da più di 10 anni (doc. U e V). Il figlio dell’attrice (__________) attesta che dal 2006 l’assicurato “conviveva in modo fisso” con sua madre, con suo fratello (doc. W), ciò che è stato confermato da quest’ultimo (doc. X). L’attuale moglie del figlio __________ ha inoltre dichiarato che da quando ha cominciato a frequentare la casa dell’attrice, inizio 2007, ha potuto costare come l’assicurato vivesse “a tutti gli effetti in quella casa (in via __________ n.d.r.) e avesse una relazione stabile con la sua compagna AT 1” (doc. Y).

Se da un lato l’attendibilità e la genuinità delle dichiarazioni dei familiari (della coppia) vanno valutate con la dovuta cautela, dall’altro non vi sono motivi per mettere in dubbio le dichiarazioni rese dai vicini.

Determinante è che tutte le dichiarazioni, ancorché redatte dopo la lettera 6 agosto 2020 con la quale la convenuta aveva respinto la richiesta dell’attrice (cfr. consid. 1.2), risultano convergenti e permettono di ritenere, con il grado di verosimiglianza preponderante, che l’assicurato almeno negli ultimi cinque anni della sua vita abbia convissuto stabilmente con l’attrice nella medesima economia domestica e abbia costituito domicilio ai sensi dell’art. 23 CC presso la sua abituazione in via __________.

Infine, questo Tribunale non condivide quanto sostenuto dalla convenuta, che, con riferimento all’art. 8 CCS, ritiene come l’attrice debba sopportare le conseguenze del fatto che prima del 20 maggio 2017 l’assicurato non abbia notificato il cambiamento d’indirizzo al Comune. Come visto sopra, ciò che è determinante è che l’attrice ha portato la prova (da valutare secondo il criterio della verosimiglianza preponderante valido nell’ambito delle assicurazioni social; fra le tante: DTF 139 V 218 consid. 5.3) dell’inesattezza di quanto attestato nella dichiarazione 18 giugno 2020 del Comune di __________.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti