Dispositiv
- dichiara e pronuncia 1.- La petizione èirricevibile. 2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. 3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico alTribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente Il segretario di Camera giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.34.2020.26
rg/sc
Lugano
29 ottobre 2020
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione del 2 settembre 2020 di
AT 1
contro
CV 1
in materia di previdenza professionale
consideratoin fatto e in diritto
che -con listanza (recte: petizione) in oggetto AT 1, rappresentata dallavv. RA 1, conviene in giudizio dinanzi allo scrivente Tribunale CV 1 postulando la condanna di questultima al versamento di una rendita per conviventi a seguito del decesso di __________;
-secondo lart. 4 cpv. 1 Lptca il giudice delegato è competente ad evadere il ricorso (rispettivamente lazione in materia di previdenza professionale; cfr. art. 1 cpv. 1 Lptca) se irricevibile;
- giusta lart. 73 cpv. 1 LPP ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto;
-l'art. 73 LPP si applica, da un lato, agli istituti di previdenza registrati di diritto privato o di diritto pubblico, sia per quel che concerne le prestazioni minime obbligatorie che per quel che attiene alle prestazioni più estese e, d'altro lato, alle fondazioni di previdenza a favore del personale non registrate nel campo delle prestazioni che eccedono il minimo obbligatorio (art. 49 cpv. 2 LPP, art. 89bis cpv. 6 CCS; SZS 1994 p. 65; DTF 119 V 443, 116 V 220, 115 V 247, 114 V 104 consid.1a;Brühwiler, Obligatorische berufliche Vorsorge, in:Meyer(Hrsg); Soziale Sichereit, 2007, p. 2072s;Viret, La jurisprudence du TFA en matière de prévoyance professionnelle: Questions de procédure, in: RSA 1989, p. 84;Schwarzenbach/Hanhart, Die Rechtspflege nach BVG, in: SZS 1983 p. 174);
-nella versione dellart. 73 LPP in vigore sino al 31 dicembre 2004 l'istituto assicurativo non era indicato quale possibile parte, per cui la giurisprudenza aveva costantemente concluso che lart. 73 LPP non tornava applicabile per gli istituti assicurativi e per le fondazioni bancarie, non essendo essi istituti di previdenza ai sensi dellart. 48 LPP né fondazioni di previdenza in favore del personale non registrate ai sensi dellart. 89bis cpv. 6 LPP (SZS 1998 pp. 122ss; DTF 122 V 320, 326);
-con la 1arevisione della LPP, entrata in vigore il
1. gennaio 2005, lart. 73 ha subito una modifica: la competenza del Tribunale di ultima istanza cantonale è stata estesa anche a controversie previdenziali ciò che la giurisprudenza federale prima non ammetteva (DTF 122 V 320) con istituti (segnatamente fondazioni bancarie o istitutidassicurazione) che garantiscono il mantenimento della previdenza ai sensi degli artt. 4 cpv. 1 e 26 cpv. 1 LFLP (art. 73 cpv. 1 lett. a LPP) e a controversie con istituti (segnatamente quelli che offrono forme di previdenza riconosciute ai sensi dellOPP3), risultanti dallapplicazione dellart. 82 cpv. 2 LPP (art. 73 cpv. 1 lett. b LPP; è stata quindi riconosciuta la competenza dei tribunali delle assicurazioni anche per le liti concernenti assicurazioni del 3° pilastro A) (Messaggio sulla 1aRevisione della LPP, BBl 2000, pp. 2386ss;Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, n. 1655). Anche nel nuovo art. 73 LPP listituto assicurativo (eccezion fatta per gli istituti dassicurazione che giusta il citato cpv. 1 lett. a e b garantiscono il mantenimento della previdenza o offrono forme di previdenza vincolata del 3° pilastro) non è quindi indicato quale possibile parte(notasi al riguardo che tra gli istituti dassicurazione che (ri)assicurano le prestazioni dovute dagli enti di previdenza e gli assicurati non sussiste alcun rapporto giuridico (contrattuale) diretto, non essendovi né obbligo contributivo da parte dellassicurato né pretesa di versamento di prestazioni nei confronti dellistituto assicurativo; DTF 115 V 98; 101 Ib 238; SZS 1982 p. 76 dove è precisato che i rapporti tra istituto di previdenza e assicurato devono essere distinti da quelli tra istituto di previdenza e assicurazione);
-nel caso in disamina, convenuta in giudizio è CV 1 che non è un istituto di previdenza ai sensi dellart. 48 cpv. 1 LPP o una fondazione di previdenza ai sensi dellart. 89bis cpv. 6 CC. Non è daltronde nemmeno nel caso concreto un istituto assicurativo giusta i combinati artt. 73 cpv. 1 lett. a LPP e 10 cpv. 2 OLP o giusta i combinati artt. 73 cpv. 1 lett. b LPP e art. 1 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 OPP 3. Debitore della prestazione rivendicata dallattrice è semmai listituto di previdenza cui __________ è stato assicurato quale dipendete della __________, ossia la __________ (cfr. doc. B, C, E), in rappresentanza e su incarico della quale agisce CV 1.Giova ricordare che in caso di rappresentanzanon è il rappresentante bensì il rappresentato a diventare creditore rispettivamente debitore di una prestazione(art. 32 cpv. 1 CO);
- ad CV 1 non può di conseguenza essere riconosciuta veste di parte ai sensi dellart. 73 cpv. 1 LPP e ciò anche nel caso in cui lassicurazione dovesse fungere dariassicuratore ai sensi dellart. 101 cpv. 1 cifra 1 LCA (Meyer, Die Rechtswege nach dem BVG, in: ZSR 1987, p. 611; Stauffer, op. cit., p. 623 n. 1641; Riemer, Das Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz, 2006, § 8 n. 4 e § 4 n. 4; SZS 1998 p. 373; SVR 1997 BVG Nr. 81; DTF 126 V 470);
-di conseguenzala petizione presentata da AT 1 deve essere dichiarata irricevibile;
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La petizione èirricevibile.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico alTribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti