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34.2020.23

Azione creditoria (petizione) dell'istituto di previdenza contro il datore di lavoro che non ha versato i controbuti LPP (art. 66 LPP). Petizione accolta con contestuale rigetto definitivo dell'opposizione (art. 79 LEF)

Ticino · 2021-01-20 · Italiano TI
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Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia 1.-   La petizione èparzialmente accolta. §    La CV 1 è condannata a versare alla AT 1 la somma di fr. 10'660.05 oltre interessi al 5% dal 4 maggio 2018 su fr. 8'660.05. §§ È rigettata in via definitiva l’opposizione al precetto esecutivo n. 2937485 dell’UE di __________ del 9 giugno 2020 per l’importo di fr. 8'660.05 oltre interessi al 5% dal 4 maggio 2018. 2.-   Non si prelevano nè tasse nè spese. 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico alTribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente                                                   Il segretario di Camera giudice Raffaele Guffi                                          Gianluca Menghetti
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Incarto n.34.2020.23

rg/sc

Lugano

20 gennaio 2021

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sulla petizione del 9 luglio 2020 di

AT 1

contro

CV 1

in materia di contributi della previdenza professionale

consideratoin fatto e in diritto

1.1   Con contratto sottoscritto il 28 gennaio 2013 CV 1 ha affidato, quale datore di lavoro, l’attuazione della previdenza professionale obbligatoria dei suoi dipendenti alla AT 1, con effetto dal 1. febbraio 2013 (doc. A/3).

1.2   A seguito del mancato pagamento dei premi dovuti, dopo richiami e diffide (doc. A/9, A/10 e A/17) e disdetto il contratto d’adesione per il 31 dicembre 2017 (doc. A/12), adite le vie esecutive con precetto n. __________ dell’UE di __________ per un importo di fr. 9'160.05 (doc. A/19), con la petizione in rassegna la fondazione attrice chiede la condanna della società convenuta al pagamento del suddetto importo oltre interessi al 5% dal 4 maggio 2018, nonché di fr. 1'500 per “misure di incasso” e fr. 500 per “domanda di esecuzione”. Postula inoltre il rigetto definitivo dell’opposizione al menzionato precetto e la rifusione di “tutte le altre spese” di esecuzione e giudiziarie.

1.3   Parte convenuta non è intervenuta in causa, nonostante la fissazione, trascorso il termine per la presentazione della risposta di causa, di un ultimo termine perentorio ai sensi dell’art. 13 cpv. 4 Lptca (cfr. II, III).

2.1   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG.

La competenza territoriale dello scrivente Tribunale ex art. 73 cpv. 2 LPP è data, la società convenuta avendo sede nel Canto-ne Ticino. Pacifica è pure la competenza avuto riguardo al campo d’applicazione materiale e personale dell’art. 73 LPP, la lite opponendo un istituto di previdenza ad un datore di lavoro ed   avendo ad oggetto il mancato versamento dei contributi previdenziali da parte di quest’ultimo (in argomento: Meyer-Blaser, Die Recht-sprechung von Eidgenössischen Versicherungsgericht und Bundesgericht zum BVG, 1990-1994, in SZS 1995 pp. 81ss, 109; Meyer/Uttinger, in: Schneider/Geiser/Gächter (éd.), Commentaire LPP et LFLP, 2010, ad art. 73 n. 52).

2.2   L'art. 11 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previ­den-za regolarmente registrato. Tale affiliazione ha effetto retro­attivo e comporta, per il datore di lavoro, l'obbligo del paga­mento dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che riguarda l'ammontare dei contributi, l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve essere almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota del lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari.Egli è l'unico debitore dei contributi (Brühwiler, Obligatorische Berufliche Vorsorge, in: Schw.BVR, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2007, p. 2065;Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, 1989, p. 32).Sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto può pre­tendere interessi di mora (art. 66 cpv. 2 LPP). Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre gli istituti di previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non devono necessariamente corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui all'art. 16 LPP (Messaggio del Consiglio federale sulla LPP, p. 98). I primi servono per il finanziamento del fondo di previdenza, i secondi a stabilire le prestazioni minime previste dalla legge.

2.3   Nel processo riguardante il versamento di contributi della previdenza professionale l'istituto di previdenza deve sostanziare la pretesa in maniera completa al fine di permetterne l'esame, il principio indagatorio vigente nell'ambito delle assicurazioni sociali (SVR 1998 UV n. 1; DTF 117 V 263 consid. 1b) avendo i su-oi limiti nell'obbligo delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 125 V 195 consid. 2, 122 V 150 consid. 1a con riferimenti). D'altro canto il datore di lavoro deve sostanziare i motivi per cui la pretesa non sarebbe fondata. Se la richiesta risulta sufficientemente sostanziata, le contestazioni immotivate non vengono considerate, ritenuto come i fatti da dimostrare vanno sostanziati in maniera sufficiente e meglio vanno indicati in modo completo al fine di poter assumere le prove necessarie (SZS 2003 p. 500, 2001 p. 562).

2.4   Nel caso di specie la pretesa attorea appare sufficientemente so-stanziata e documentata, nessuna contestazione, anche precedentemente all’inoltro della petizione, risulta del resto essere stata sollevata dalla convenuta.

Le persone assicurate, le modalità di calcolo del salario assicurato, dei contributi e del loro versamento sono regolate in particolare nel contratto di affiliazione (doc. A/3), nel regolamento di previdenza e quello della cassa (doc. A/4). I lavoratori assicurati, i salari erogati e le mutazioni intervenute risultano dai documenti di causa. Tenuto conto dei contributi rimasti insoluti, degli interessi dovuti nonché degli accrediti contabilizzati a favore del datore di lavoro, il saldo dovuto alla fondazione di previdenza dev’essere cifrato in fr. 8'660.05 (doc. A/17) e non di fr. 9'160.05 non potendo segnatamente essere riconosciute le “indennità di mora” di fr. 500 (doc. A/17, cfr. anche doc. A/11), tale spesa non essendo espressamente prevista (DTF 117 II 258) dal Regolamento dei costi (sub doc. A/4), né da asserite CGA non presenti agli atti, né dal contratto d’affiliazione.

Vanno per contro ammessi a favore dell’attrice i costi di fr.1'500 per “misure di incasso” e di fr. 500 per “domanda d’esecuzione”in quanto previsti dal regolamento dei costi (art. 2.2).

Il credito complessivo di spettanza della fondazione ammonta pertanto a fr. 10'660.05.

2.5   L’attrice chiede anche il versamento di interessi di ritardo al 5% dal 4 maggio 2018.

Secondo l’art. 66 cpv. 2 LPP, sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto di previdenza può pretendere interessi di mora (Brühwiler, cit., n. 174; SZS 1990

p. 89). L’ammontare degli interessi è fissato nel regolamento dell’istituto di previdenza; in caso contrario si applica l’art. 104 CO che prevede un interesse moratorio del 5% (STF B 2/02 dell’11 dicembre 2002 consid. 6.1; DTF 117 V 350; Brechbühl, cit., ad art. 66, n. 36, p. 1082 e ivi riferimenti).

Nel caso in esame, il tasso d’interesse richiesto corrisponde a quello legale e la convenuta è palesemente in mora. La doman-da attorea merita pertanto accoglimento.

2.6   Chiesta è pure la pronuncia del rigetto definitivo dell'opposizione al precetto esecutivo n. __________ dell’UE di __________ per un importo di fr. 9'160.05.

Il creditore che a seguito dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere diretta-mente la continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un Tribunale am-ministrativo della Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione (DTF 107 III 60). Il principio è che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e quindi intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art.80 LEF (Adler, in: Droit privé et assurances sociales, 1990, pp. 241ss, 251s).La condizione aggiuntiva introdotta dalla citata giurisprudenza è che il giudice dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del credito il giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il Tribunale cantonale delle assicurazioni) faccia preciso riferimento, nel dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del credito ricono­sciuto.

Il presente giudizio varrà pertanto quale titolo, limitatamente all’importo di fr. 8'660.05, per la prosecuzione dell'esecuzione senza che la fondazione attrice debba prima chiedere il rigetto (definitivo) dell'opposizione al giudice dell'ese­cuzione.

2.7   La procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca).

L'assicuratore che vince la causa non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF128 V 133, 126 V 150, 112 V 361; SZS 2001 p. 174). All’assicuratore vincente e non patrocinato in causa si giustifica eccezionalmente l’assegnazione di ripetibili se il comportamento processuale della controparte si dimostra temerario (o quest’ultima abbia agito con leggerezza) e, cumulativamente, se la causa è complessa, ha valore litigioso elevato e richiede notevole impiego di tempo e gli sforzi profusi sono ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti(DTF 128 V 133, 323, 127 V 207, 126 V 150, 110 V 135; AHI Praxis 2000

p. 337; RCC 1984 p. 278). Suddette condizioni non essendo nella specie adempiute, non si giustifica l’assegnazione di ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.-   La petizione èparzialmente accolta.

§    La CV 1 è condannata a versare alla AT 1 la somma di fr. 10'660.05 oltre interessi al 5% dal 4 maggio 2018 su fr. 8'660.05.

§§ È rigettata in via definitiva l’opposizione al precetto esecutivo n. 2937485 dell’UE di __________ del 9 giugno 2020 per l’importo di fr. 8'660.05 oltre interessi al 5% dal 4 maggio 2018.

2.-   Non si prelevano nè tasse nè spese.

3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico alTribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                   Il segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi                                          Gianluca Menghetti