Dispositiv
- dichiara e pronuncia 1.- La petizione èparzialmente accoltaai sensi dei considerandi: § La convenuta è condannata a versare allattrice fr. 152'000.90 con interessi al 6% dal 31 maggio 2019 al 27 aprile 2020 su fr. 288'456.80 e dal 28 aprile al 26 giugno 2020 su fr. 167'020.90, dal 27 giugno 2020 al 29 luglio 2020 su fr. 162'000.90 e dal 30 luglio 2020 su fr. 152'000.20, nonché di fr. 1'250 con interessi al 6% dal 30 giugno 2020. §§ È rigettata in via definitiva lopposizione interposta al PE n. __________ dell'UE di __________ del 9 luglio 2019 per fr. 152'000.90 con interessi al 6% dal 31 maggio 2019 al 27 aprile 2020 su fr. 288'456.80, dal 28 aprile al 26 giugno 2020 su fr. 167'020.90, dal 27 giugno 2020 al 29 luglio 2020 su fr. 162'000.90 e dal 30 luglio 2020 su fr. 152'000.20. 2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili. 3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico alTribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. terzi implicati Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente Il segretario di Camera giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.34.2020.19
rg/sc
Lugano
18 novembre 2020
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione del 30 giugno 2020 di
AT 1
contro
CV 1
in materia di contributi della previdenza professionale
visto
la petizione in oggetto con cui listituto di previdenza chiede la condanna della CV 1 al pagamento, a titolo di contributi della previdenza professionale e spese, di fr. 167'020.90 con interessi al 6% dal 31 maggio 2019 al 27 aprile 2020 su fr. 288'456.80 e dal 28 aprile su fr. 167'020.90, nonché di fr. 1'250 per il rigetto delloppo-sizione e per la proposizione dellazionecon interessi al 6% dalla data di proposizio-ne dellazionee fr. 203.30 perspese desecuzione, postulando anche il rigetto del-l'opposizione al PE no. __________ dell'UE di __________;
la risposta della società convenuta che dopo aver brevemente illustrato la difficile si-tuazione finanziaria con cui ha dovuto confrontarsi sino a fine 2019 dopo di che ha potuto gradualmente iniziare a far fronte alla propria situazione debitoria ha illustrato, producendo la relativa documentazione, le trattative e il relativo scambio epistolare con listituto di previdenza (rispettivamente con il suo legale) al fine di ottenere la concessione di pagamento rateale del debito contributivo, sostenendo come le richieste da essa formulate in tale senso non siano andate a buone fine e come inoltre solo con la presente procedura giudiziaria sarebbe stata prodotta la (già richiesta) documentazione relativa alla situazione debitoria. Rileva inoltre di aver già provveduto al versamento a favore dellattrice di fr. 130'000 nellaprile 2020 e di fr. 5'020 in data 26 giugno 2020 e postula in conclusione la reiezione della petizione, chiedendo di poter prender visione della documentazione prodotta da controparte dichiarando che si riconoscerà pertanto debitrice verso la parte attrice per la somma residua reale ed attuale, ovviamente comprensiva degli importi in linea capitale ed interessi;
la replica con cui lattrice, preso atto dellavvenuto pagamento di fr. 5'020 effettuato a fine giugno 2020 e degli ulteriori fr. 10'000 versati nel luglio 2020, riduce la pretesa te-nendo conto dellaccredito di tali due importi, evidenziando per il resto e per quanto qui interessa come la società debitrice non abbia sottoscritto laccordo di pagamen-to rateale propostole a metà giugno
2020. Evidenzia nondimeno la sua disponibilità ad eventuali ulteriori accordi per un pagamento dilazionato;
lo scritto 28 agosto 2020 di parte convenuta che nel chiedere una proroga del temine per presentare la duplica, fa nuovamente presente lintenzione di trovare una soluzio-ne bonale con controparte;
la duplica della società convenuta che, premettendo che Esiste anzitutto la consapevolezza del nostro debito nei confronti della società AT 1, così come esiste la volontà di azzerare tale debito, ribadisce come a causa delle difficoltà finanziarie il pagamento possa avvenire unicamente tramite versamenti rateali e solleva per il resto i medesimi argomenti esposti nel precedente suo allegato scritto, postulando nuovamente che venga respinta la petizione, che non venga rigettata lopposizione e che vengaaccolta la nostra proposta di suddivisione in rate di importo pari a fr. 10'000 franchi mensili fino ad estinzione del debito ad oggi residuo;
considerato che
la presente lite può essere decisa nella composizione di un giudice unico ai sensi degli artt. 26c cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 Lptca;
la pretesa attorea in quanto tale non viene contestata, parte convenuta anche dopo la produzione dei doc. A/1-47 di controparte, atti consultabili dalle parti in ogni momento giusta lart. 10 Lptca essendosi limitata ad evocare con insistenza asserite problematiche in relazione al mancato accordo per un pagamento dilazionato del debi-to e non avendo segnatamente sollevato la benché minima censura in punto ad eventuali errori di quantificazione del credito contributivo da parte dellistituto di previdenza e non avendo allegato né tantomeno reso verosimile lesistenza di circostanze che permettano di ritenere non comprovata la pretesa attorea. Al proposito giova ricordare che nel processo riguardante il versamento di contributi della previdenza professionale l'istituto di previdenza deve sostanziare la pretesa in maniera completa al fine di permetterne l'esame, il principio indagatorio vigente nell'ambito delle assicurazioni sociali (SVR 1998 UV n. 1; DTF 117 V 263 consid. 1b) avendo i suoi limiti nell'obbligo delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 125 V 195 consid. 2, 122 V 150 consid. 1a con riferimenti). D'altro canto il datore di lavoro deve sostanziare i moti-vi per cui la pretesa non sarebbe fondata. Se la richiesta risulta sufficientemente sostanziata, le contestazioni immotivate non vengono considerate, ritenuto come i fatti da dimostrare vanno sostanziati in maniera sufficiente e meglio vanno indicati in modo completo al fine di poter assumere le prove necessarie (SZS/RSAS 2003 p. 500, SZS/RSAS 2001
p. 562);
dal fascicolo emerge in ogni caso che in effetti tanto lesistenza quanto lammontare del credito contributivo (con interessi) e delle spese eccezion fatta per limporto di fr. 202.30 (cfr. infra) posti in giudizio risultano sufficientemente provati per tabulas, tengono conto dei salari erogati e delle mutazioni intervenute, non sono state fatte og-getto nelle more della presente procedura di alcuna valida contestazione e trovano fondamento nella disciplina legale e regolamentare applicabile (cfr. artt. 11, 60 e 66 LPP; cfr. Contratto daffiliazione [doc. A/4], Condizioni generali [doc. A/7], Regolamen-to di previdenza [doc. A/6], Regolamento delle spese[sub doc. A/7];cfr. DTF 117 II 258 per le spese). Segnatamente le norme concernenti il finanziamento sono previste nel suddetto regolamento di previdenza ed anche dal piano diprevidenza (doc. 8 e 9)cui rimanda il contratto d'affiliazione e che definisce le modalità di calcolo dei contributi in base al salario assicurato.Inoltre, le condizioni generali contengono, tra laltro, le norme applicabili alla disdetta del contratto dadesione (in caso avvenuta con effetto al 31 marzo 2019), al pagamento e all'esigibilità dei contributi, prevedendo anche l'addebito o l'accredito di interessi in caso di pagamento anticipato rispettivamente ritarda-to dei contributi (art. 2.3);
pure la richiesta di interessi moratori al 6% deve essere accolta, nel caso in esame le summenzionate Condizioni generali (art. 2.3 lett. f) prevedendo espressamente un in-teresse moratorio del 6% e la convenuta essendo palesemente in mora. Secondo lart. 66 cpv. 2 LPP, infatti, sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto di previdenza può pretendere interessi di mora (Brühwiler,Obligatorische Berufliche Vorsorge, in: Schw.BVR, 2007,n. 174; SZS 1990 p. 89).
Lammontare degli interessi è fissato nel regolamento dellistituto di previdenza (nella fattispecie dallart. 2.3 delle Condizioni generali), in caso contrario si applica il tasso di cui allart. 104 CO (STFA B 2/02 dell11 dicembre 2002 consid. 6.1; DTF 117 V 350; Brechbühl/Geckeler Hunziker, Kommentar BVG und FZG, 2019, ad art. 66, n. 37, p. 1442);
disattesa deve per contro essere, come accennato, la richiesta di rimborso dellimporto di fr. 203.30versato quale anticipo allUE di __________. Tale spesa segue infatti le sorti dellesecuzione in quanto costituiscono un accessorio del credito che deve essere sopportato dal debitore se non riesce ad opporsi con successo allesecuzione, in caso contrario dal creditore. Essa è aggiunta alla somma oggetto di esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto, senza che sia necessaria unesplicita pronuncia nel merito (DTF 71 III 144; Panchaud/Caprez, La mainlevée dopposition, § 164, p. 414; Ammon/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs und Konkursrechts, 2008, p. 116; STCA 34.2006.55 del 24 gennaio 2007);
la pretesa attorea va nel caso concreto cifrata (come da estratti conto sub doc. A/10 e A/43) tenendo anche conto dei versamenti nel frattempo effettuati e comprovati da parte convenuta (fr. 5020 e fr. 10'000), ritenuto chenel caso in cui lasserito ma non dimostrato versamento pendente lite di un ulteriore importo di fr. 15'000 (cfr. duplica) fosse effettivamente avvenuto, di tale circostanza dovrà essere tenuto conto in sede dincasso da parte dellistituto previdenziale attore;
stante quanto sopra, ricordato come per giurisprudenza la decisione in merito alleventuale concessione di pagamenti rateali, dilazioni o condoni a favore del datore di lavoro debitore dei contributi non compete al Tribunale (la LPP, il contratto daffiliazione e i regolamenti applicabili al caso di specie e suscettibili quindi desame giudiziale, non contengono disposizione alcuna a tale riguardo) ma spetta esclusivamente allen-te previdenziale attore, la petizione in oggetto deve essere parzialmente accolta con consecutivo rigetto definitivo dellopposizione interposta al PE no.__________ dellUE di __________ (art. 79 e 80 LEF; DTF 121 V 109, 119 V 329, 107 III 60; Adler in: Droit privé et assurances sociales, Friborgo 1990, p. 241ss, 251ss);
la procedura è gratuita(art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Nessunaindennità per ripetibili è di regola assegnata alle autorità vincenti o agli organismi con compiti di diritto pubblico tra cui gli istituti di previdenza (DTF 126 V 149 consid. 4, 118 V 169 consid. 7; per le eccezioni: DTF 112 V 362; art. 68 cpv. 3 LTF);
richiamati lart. 73 LPP e la Lptca;
per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La petizione èparzialmente accoltaai sensi dei considerandi:
§ La convenuta è condannata a versare allattrice fr. 152'000.90 con interessi al 6% dal 31 maggio 2019 al 27 aprile 2020 su fr. 288'456.80 e dal 28 aprile al 26 giugno 2020 su fr. 167'020.90, dal 27 giugno 2020 al 29 luglio 2020 su fr. 162'000.90 e dal 30 luglio 2020 su fr. 152'000.20, nonché di fr. 1'250 con interessi al 6% dal 30 giugno 2020.
§§ È rigettata in via definitiva lopposizione interposta al PE n. __________ dell'UE di __________ del 9 luglio 2019 per fr. 152'000.90 con interessi al 6% dal 31 maggio 2019 al 27 aprile 2020 su fr. 288'456.80, dal 28 aprile al 26 giugno 2020 su fr. 167'020.90, dal 27 giugno 2020 al 29 luglio 2020 su fr. 162'000.90 e dal 30 luglio 2020 su fr. 152'000.20.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico alTribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti