Dispositiv
- dichiara e pronuncia 1.- Lavere di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr. 6'401.98. 2.- Lavere di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr.749.25. 3.- È fatto ordine alla CV 2di versare, a debito del conto di libero passaggio n.705284 intestato a CV 1e a favoredi AT 1 sulconto di libero passaggio n. __________ presso AT 2, limporto di fr. 2'826.37 oltre interessi compensativi dal 24 aprile 2018. 4.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente Il segretario di Camera giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.34.2019.37
RG/sc
Lugano
8 giugno 2020
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo nella causa rimessagli il 12/13 novembre 2019 dalla Pretura di ___________ (art. 281 cpv. 3 CPC) e che oppone
1.AT 1
2.AT 2
a
1.CV 1
2.CV 2
3.CV 3
4.CV 4
in materia di conguaglio della previdenza professionale a causa di divorzio
consideratoin fatto e in diritto
1.1 Per sentenza 23 luglio 2019, passata in giudicato, il Pretore Aggiunto del Distretto di __________ ha pronunziato il divorzio tra CV 1 e AT 1 (__________), unitisi in matrimonio il 24 agosto 2012. Al punto 3 del dispositivo il Pretore Aggiunto, omologando laccordo concluso dai coniugi, ha stabilito una divisione a metà dei rispettivi averi di previdenziali, ordinando la trasmissione dellincarto, dopo crescita in giudicato del divorzio, al Tribunale cantonale delle assicurazioni (TCA) per il calcolo del riparto (cfr. I).
1.2 Il 12/13 novembre 2019 il Pretore ha quindi rimesso la causa allo scrivente Tribunale (TCA) quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP (art. 281 cpv. 3 CPC; cfr. II).
2.1 La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà delli-struttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione monocratica ai sensi dellart. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).