Dispositiv
- dichiara e pronuncia 1.- Lavere di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr.59'868.70. 2.- Lavere di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr.53'793.20. 3.- È fatto ordine alla CV 2 di versare, a debito del conto n. n. __________ intestato a CV 1 e a favore di AT 1 presso AT 2, limporto di fr. 2'460.60 oltre interessi compensativi dal 19 aprile 2011. 4.- È fatto ordine alla CV 3 di versare, a debito del conto di libero passaggio __________ intestato a CV 1 e a favore di AT 1 presso AT 2, limporto di fr. fr. 577.15 oltre interessi compensativi dal 19 aprile 2011. 5.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili. 6.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico alTribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente Il segretario di Camera giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.34.2019.31
rg/gm
Lugano
24 agosto 2020
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo nella causa rimessagli il 24/25 settembre 2019 dalla Pretura di __________ (art. 281 cpv. 3 CPC) e che oppone
1.AT 1
2.AT 2
a
1.CV 1
2.CV 2
3.CV 3
in materia di conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio
consideratoin fatto e in diritto
1.2 Il 24/25 settembre 2019 il Pretore ha quindi rimesso la causa allo scrivente Tribunale (TCA) quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP (art. 281 cpv. 3 CPC; cfr. II).
2.1 La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà delli-struttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione monocratica ai sensi dellart. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).
Competente ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente secondo lart. 73 LPP (art. 25a cpv. 1 prima frase LFLP).
2.2Le disposizioni di cui agli artt. 122-124 CC, 5 e 22-25a LFLP e 280-281 CPC menzionati nel presente giudizio sono quelle in vigore dal 1. gennaio 2017 a seguito della modifica del Codice civile svizzero del 19 giugno 2015 concernente il conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio. Tali disposizioni si applicano infatti ai procedimenti di divorziopendenti dinanzi ad unautorità cantonale (ossia ad un giudice civile cantonale; cfr. STCA 34.2017.10 del 21 agosto 2017; cfr.STF 9C_299/2018 del 25 luglio 2018 consid, 4.2.1, STF 149/2017 del 10 ottobre 2017 consid. 3.2) al momento dellentrata in vigore della modifica (art. 7d cpv. 2 Tit.fin. CC; in casu la causa di divorzio è stata promossa il 19 aprile 2011 e si è conclusa con sentenza del 28 agosto 2018).
Per lart. 22a cpv. 1 LFLP la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del promovimento della procedura di divorzio. I pagamenti in contanti e le liquidazioni in capitale effettuati durante il matrimonio non sono computati.
Giusta lart. 122 CC, dies ad quem per il riparto è il momento del promovimento della procedura di divorzio, in casu come indicato anche dal Pretore il 19 aprile 2011.
Lart. 22b LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione duscita esistente al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in AJP 1999, p. 1623; STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).
A norma dell'art. 25a cpv. 1 LFLP se nella procedura di divorzio è impossibile prendere una decisione sul conguaglio della previdenza professionale giusta gli artt. 280 o 281 CPC, il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dellart. 73 cpv. 1 LPP procede dufficio alla divisione sulla base della chiave di riparto stabilita dal giudice del divorzio(la chiave di ripartizione decisa dal giudice del divorzio è vincolante per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341, 128 V 46 e STF B 48/06 dell8 marzo 2007)non appena gli sia stata rimessa la causa. Sia iconiugi che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura (art. 25a cpv. 2 LFLP). Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46).
2.3 Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede sono le pretese che derivano da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così come i conti o le polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425). Si tratta quindi di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria(pilastro 2A) e della previdenzapiù estesa (pilastro 2B).
Non rientrano invece nel campo dapplicazione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che del terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25 luglio 2006;Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, cit., p. 215;Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).
2.4 Dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni di parte non risulta che al momento del matrimonio CV 1 e AT 1 disponessero di averi previdenziali suscettibili di essere considerati ai sensi dellart. 22a cpv. 1e seconda frase LFLP.
Emerge per contro che alla data determinate per il riparto (19 aprile 2011) AT 1 che non ha ancora raggiunto le-tà di pensionamento e che da novembre 1994 beneficia di una rendita dinvalidità LPP disponeva di una prestazione duscita teorica (art. 124 CC) divisibile di fr. 53'793.20 presso AT 2 (cfr. X-2).
In data 19 aprile 2011 CV 1 deteneva invece un avere previdenziale divisibile di fr. 4041.37 sul conto di libero passaggio n. __________ presso la CV 2 a-perto nel settembre 2003 (cfr. XV), un avere previdenziale di fr. 16'403.85 sul conto di libero passaggio __________ della CV 3 (cfr. XII-1) e una presta-zione duscita di fr. 39'423.65 presso la __________ (cfr. XXVII) che in seguito, nel novembre 2015, ha trasferito lavere di fr. 69'581.85 sul predetto conto aperto presso lCV 2.
Richiamata la chiave di ripartizione stabilita dal Pretore (cfr. supra consid. 1.1), considerati i rispettivi averi accumulati dagli ex coniugiin costanza di matrimonio (fr. 53'793.20 rispettivamente fr. 59'868.70),a favore di AT 1 spetta a saldo (DTF 129 V 254) un accredito di fr. 3'037.75 ([59'868.70
- 53'793.20]: 2).
2.5 Per applicazione analogica degli artt. 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 LFLP;Schneider/Bruchez, in SVZ 2000, p. 258). L'importo deve essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/ 2010 del 6 dicembre 2010).
Ne consegue che, nel rispetto di quanto previsto dal nuovo art. 22c LFLP quo alla ripartizione tra parte obbligatoria e sovraobbligatoria, limporto di fr.3'037.75di cui fr. 2'460.60 a debito del conto di libero passaggio n. __________ intestato a CV 1 presso la CV 2 (dove egli detiene un avere complessivo di fr. 74'228.55, valuta 1. gennaio 2020) e fr. 577.15 a debito del conto di libero passaggio n. __________ intestato a CV 1 presso la CV 3(dove egli detiene un avere complessivo di fr. 17'023.13, valuta 8 maggio 2020)dovrà essere accreditato a favore diAT 1 presso AT 2unitamente agli interessi compensativi(al tasso minimo (per quanto concerne la parte obbligatoria; cfr. STF 9C_227/2009 del 25 settembre 2009) di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore)maturati su tale importo a far tempo dal 19 aprile 2011 e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255;STFA B 73/02 dell8 aprile 2003, B 113/02 dell8 luglio 2003, B 36/02 del 18 luglio 2003; Bollettino LPP UFAS n. 138 del 16 marzo 2015).
In caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi, interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257; STFA B 105/02 del 4 settembre 2003).
2.6 La procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si assegnano ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Lavere di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr.59'868.70.
2.- Lavere di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr.53'793.20.
3.- È fatto ordine alla CV 2 di versare, a debito del conto n. n. __________ intestato a CV 1 e a favore di AT 1 presso AT 2, limporto di fr. 2'460.60 oltre interessi compensativi dal 19 aprile 2011.
4.- È fatto ordine alla CV 3 di versare, a debito del conto di libero passaggio __________ intestato a CV 1 e a favore di AT 1 presso AT 2, limporto di fr. fr. 577.15 oltre interessi compensativi dal 19 aprile 2011.
5.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.
6.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico alTribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti