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34.2019.19

La procedura ex art. 73 LPP é quella dell'azione. Vista l'interruzione del nesso temporale é dato l'obbligo prestativo del nuovo istituto per un'incapacità lavorativa insorta precedentemente presso un altro assicuratore e che ha giustificato un'invalidità. Nascita del diritto alla rendita

Ticino ·27 · 2020-04-27 · Italiano TI
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Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 L’assicurato che viene riconosciuto invalido dall’AI è parimenti riconosciuto come invalido dal Fondo con effetto alla stessa data, se era affiliato al Fondo al momento in cui è sopravvenuta l’incapacità al guadagno, la cui causa è all’origine dell’invalidità. Rimangono espressamente riservati i casi previsti nell’articolo 23 LPP lettere b) e c).

E. 2 Il Fondo può, nei 30 giorni seguenti la notifica della decisione AI, interporre ricorso contro questa decisione.

3.Il grado d’invalidità dell’AI determina il tasso d’invalidità del Fondo:

Grado d’invaliditàTasso d’invaliditàPercentuale

secondo l’AIdel Fondoresidua

meno del 40%                  nessuna rendita               100%

dal 40%                            25% 75%

dal 50% 50%                                  50%

dal 60% 75%                                  25%

dal 70% rendita intera                    0%

()."(art. 30 cpv. da 1 a 3 Regolamento 2019 CV 1).

Dal tenore della succitata norma emerge che il concetto di invalidità del Regolamento coincide sostanzialmente con quello della LPP e, quindi, della LAI.

"()

abbiamo esaminato il diritto ad una rendita d'invalidità. I requisiti per l'attribuzione di una rendita risultano essere assolti. Le disposizioni legali che le competono si trovano in allegato.

La nostra decisione si basa su questi presupposti.

Esito degli accertamenti:

In data 15.12.2017 lei ha presentato una richiesta di peggioramento, la quale è stata inizialmente completata con l'acquisizione di tutta la documentazione medica necessaria ai fini di poter valutare completamente il procedere assicurativo.

Lei al momento del subentrare del danno alla salute era impiegata nella misura dell'80%. Per il restante 20% viene considerata quale casalinga.

QUOTA PARTE SALARIATA:

In base alla nuova documentazione medica acquisita all'incarto in fase di revisione, il nostro Servizio medico regionale (SMR) ha ritenuto che il suo stato di salute ha subito un peggioramento, il quale le ha comportato dal 01.04.2018 al 11.11.2018 un'incapacità al lavoro del 50% in ogni attività. Dal 12.11.2018 è presente una totale incapacità al lavoro e al guadagno in ogni attività.

QUOTA PARTE CASALINGA:

Il nostro SMR ha indicato le seguenti limitazioni nella conduzione dell'economia domestica:

40% dal 01.04.2018 al 11.11.2018

70% dal 12.11.2018 in avanti

METODO MISTO:

Dal 01.10.2014 al 31.03.2016 lei ha già beneficiato di una rendita intera d'invalidità (grado Al dell'84%) per la stessa patologia subentrata in data 12.11.2018.

Ponderando quindi il tempo dedicato alle attività di salariata e casalinga con gli impedimenti ad essi causati dal danno invalidante si ottiene un grado d'invalidità del 94% come rappresentato nello specchietto a margine:

Attività Limitazione                  Grado d'invalidità parziale

Salariata 80%          impedimento 100%      grado Al 80%

Casalinga 20%        impedimento 70%        grado Al 14%

Grado Al94%

Misure d'ordine professionale non risultano attuabili.

Decidiamo pertanto:

Dal 01.11.2018 (cfr. l'art. 29bis OAI - risorgere dell'invalidità) lei ha diritto ad una rendita intera d'invalidità con un grado del 94%.

Reintegrazione

Attualmente non sono previsti provvedimenti di reintegrazione.

Una nuova verifica della situazione medica, personale e lavorativa non escluderà, se sarà indicata, l'adozione di provvedimenti reintegrativi con lo scopo di migliorare la capacità al guadagno.()."(doc. C).

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                          Il segretario di Camera Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.34.2019.19

FS

Lugano

27 aprile 2020

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sulla petizione del 28 maggio 2019 di

AT 1

contro

CV 1

in materia di previdenza professionale

ritenutoin fatto

"()

1. Il ricorso è accolto e la decisione è annullata.

§ Di conseguenza al signor [ndr. recte: alla signora] AT 1 viene versata una rendita d’invalidità da parte del Fondo di Previdenza CV 1.

2. Protestate tasse, spese e ripetibili.

()" (I, pag. 14)

consideratoin diritto

2.3.   L’art. 23 LPP, che è una disposizione minima (art. 6 LPP), prevede che hanno diritto alle prestazioni d’invalidità le persone che:

a)nel senso dell’AI, sono invalide per almeno il 40 per cento ed erano assicurate al momento in cui è sorta l’incapacità di lavoro la cui causa ha portato all’invalidità;

b)in seguito a un’infermità congenita presentavano un’incapacità al lavoro compresa fra il 20 e il 40 per cento all’inizio dell’attività lucrativa ed erano assicurate allorché l’incapacità al lavoro la cui causa ha portato all’invalidità si è aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento;

c)diventate invalide quando erano minorenni (art. 8 cpv. 2 LPGA), presentavano un’incapacità al lavoro compresa fra il 20 e il 40 per cento all’inizio dell’attività lucrativa ed erano assicurate allorché l’incapacità al lavoro la cui causa ha portato all’invalidità si è aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento.

Secondo la giurisprudenza federale, affinché il precedente istituto di previdenza sia tenuto a versare la prestazione d’invalidità, l’incapacità di lavoro deve essersi manifestata in un’epoca in cui l’assicurato era affiliato presso quell’istituto e deve inoltre sussistere fra detta incapacità e l’invalidità uno stretto nesso materiale e temporale.

Vi è connessione materiale se il danno alla salute all’origine dell’invalidità è essenzialmente lo stesso che si è già manifestato durante l’affiliazione al precedente istituto di previdenza e che ha causato un’incapacità di lavoro.

La connessione temporale presuppone che l'assicurato, dopo l'insorgenza dell'inabilità lavorativa, non sia ridivenuto abile al lavoro per lungo tempo. Tale connessione è interrotta se, durante un certo periodo, l'assicurato è nuovamente abile al lavoro, ritenuto comunque che un breve periodo di remissione non basta per interrompere il rapporto di connessione temporale (DTF 138 V 419 consid. 6.2, 130 V 275 consid. 4, 123 V 264 consid. 1c, 120 V 117 consid. 2c e SZS 2002 pag. 156). In effetti secondo il TF:

"L’institution de prévoyance ne saurait, en effet, répondre de rechutes lointaines plusieurs années après que l’assuré a recouvré sa capacité de travail (ATF 123 V 262 consid.1c p. 264; ATF 120 V 112 consid. 2c/aa p. 117)." (DTF 138 V 409, consid.6.2 pag. 419)

In tal caso il vecchio istituto di previdenza è liberato da qualsiasi obbligo (DTF 120 V 117; M. Moser, Die zweite Säule und ihre Tragfähigkeit, Basilea 1993, pag. 210).

Si osservi che il requisito del nesso di causalità materiale e temporale, quale criterio per l'obbligo prestativo di un istituto di previdenza, non è applicabile solo quando si tratti di delimitare la responsabilità tra due istituti di previdenza. Tale criterio vale in ogni caso, cioè anche quando si tratta di decidere se un istituto di previdenza a cui un lavoratore era affiliato al momento dell'insorgenza dell'incapacità lavorativa debba rispondere per il rischio d'invalidità sorto dopo la fine del rapporto di previdenza in un momento in cui l'interessato ancora non aveva reperito un nuovo lavoro e, quindi, ancora non era assicurato presso alcun istituto di previdenza (SVR 2001 BVG Nr. 18 pag. 69 consid. 5a pag. 70; STFA B 34/01 del 15 novembre 2001 consid. 1b e B 72/99 del 10 ottobre 2001 consid. 4).

Nella sentenza 6 dicembre 2007, pubblicata in DTF 134 V 20 e segg., il TF, apportando dei chiarimenti a quanto stabilito dalla precedente giurisprudenza, ha in particolare precisato che determinante per l’insorgenza dell’incapacità lavorativa ai sensi dell’art. 23 cpv. 1 lett. a LPP è l’inabilità nell’attività precedentemente svolta, mentre il nesso temporale si determina sulla base dell’incapacità lavorativa, rispettivamente della capacità lavorativa in un’attività ragionevolmente esigibile confacente con il danno alla salute; questa deve permettere di conseguire, per rapporto all’attività abituale, un reddito escludente il diritto ad una rendita (consid. 5.3). Il TF si è confermato nella propria giurisprudenza al consid. 2.3 della STF 9C_339/2011 del 19 marzo 2012 laddove ha rilevato che“() per determinare il momento in cui è sorta l'incapacità di lavoro la cui causa secondo l'art. 23 LPP ha portato all'invalidità, è decisiva la perdita di rendimento funzionale nella professione abituale o nello svolgimento delle mansioni finora esercitate (DTF 130 V 97 consid. 3.2 pag. 99; 114 V 281 pag. 286; cfr. pure DTF 130 V 35 consid. 3.1 pag. 36 con riferimenti). La connessione temporale con l'invalidità subentrata successivamente - quale ulteriore requisito per il diritto a prestazioni di invalidità dell'istituto di previdenza competente - si determina invece in funzione dell'incapacità lavorativa, rispettivamente della capacità lavorativa in un'attività ragionevolmente esigibile confacente al danno alla salute. Questa attività, raffrontata a quella abituale, deve però permettere di conseguire un reddito escludente il diritto a una rendita (DTF 134 V 20 consid. 5.3 pag. 27). ()”.

La giurisprudenza federale ha inoltre precisato che, nel caso di interruzione dell’incapacità di lavoro, non si può procedere ad un’applicazione schematica, analogamente a quanto previsto agli art. 29ter e 88a cpv. 1 OAI (DTF 123 V 264 e 120 V 118 consid. 2c/bb), mitigando il tenore di una precedente sentenza, in cui aveva stabilito che il nuovo istituto di previdenza è obbligato a versare la rendita solo se l’assicurato ha lavorato per tre mesi interi, dopodiché si è ripresentata un’incapacità di lavoro (STFA B 38/92 del 30 novembre 1993 in Plädoyer 4/94 pagg. 66-67).

Per risolvere tale questione si deve tener conto di tutte le particolarità del caso concreto, e meglio della natura del danno alla salute, della prognosi del medico e dei motivi che hanno indotto l’assicurato a riprendere il lavoro. Inoltre sono determinanti le circostanze relative al mondo del lavoro, come un guadagno intermedio ottenuto dall’assicurato o la sua capacità di collocamento (DTF 134 V 22, 123 V 264 consid. 1c e 267 consid. 2c, 120 V 118 consid. 2b; SZS 2003 pag. 510, 2002 pag. 156 consid. 2b; SVR 2001 BVG Nr. 18 pag. 69 segg.). In questo senso nel caso di un assicurato invalido bisognerà negare il riacquisto della capacità lavorativa anche nel caso del tentativo, di oltre tre mesi, di ripresa dell’attività lavorativa, se la ripresa era motivata più da ragioni sociali e una ripresa dell’attività lavorativa duratura era comunque da ritenere improbabile (DTF 134 V 22 consid. 3.2.1 con riferimenti; Vetter-Schreiber, op.cit, ad art. 23, n. 36, pag. 96). Decisivo è piuttosto il quesito di sapere se durante la ripresa dell’attività lavorativa l’assicurato ha apportato o meno una prestazione lavorativa piena e se il riacquisto duraturo della capacità lavorativa sembra probabile alla luce dei risultati del tentativo di ripresa del lavoro (Vetter-Schreiber, op. cit, ad art. 23, n. 37, pag. 97;STFA B 4/02 del 30 ottobre 2002 e riferimenti a SZS 1997 pag. 67). Sempre riguardo all’interruzione del nesso temporale tra l’incapacità lavorativa originaria e la successiva invalidità vedi anche la DTF 144 V 58 nella quale l’Alta Corte, dopo un riepilogo della giurisprudenza, ha concluso che“() la connessione temporale tra l'incapacità lavorativa insorta durante il rapporto di previdenza e l'invalidità successiva è interrotta quando è data una capacità lavorativa superiore all'80 % in un'attività lavorativa adeguata durante più di tre mesi (consid. 4.4 e 4.5). ()”(regesto della DTF 144 V 58).

Quanto al presupposto della connessione temporale va ancora detto che parte della dottrina ritiene che la durata dell’esercizio dell’attività lavorativa, il cui motivo può essere terapeutico, non ha rilevanza determinante né prevalente nell’ambito della valutazione delle circostanze del caso concreto, bensì configura solo un indizio. Di conseguenza, il fattore tempo deve passare in secondo piano, rispetto ad altri aspetti della fattispecie, se si può ritenere che, in un ambiente normale, cioè non protetto né particolarmente comprensivo, il reinserimento sarebbe fallito (M. Moser, Eine Gesetzesnorm sorgt zur Verunsicherung: weitere Fragen zu art. 23 BVG, SZS 1997, Sonderheft, pag. 120 segg., in particolare 124).

"()

1. L’assicurato che viene riconosciuto invalido dall’AI è parimenti riconosciuto come invalido dal Fondo con effetto alla stessa data, se era affiliato al Fondo al momento in cui è sopravvenuta l’incapacità al guadagno, la cui causa è all’origine dell’invalidità. Rimangono espressamente riservati i casi previsti nell’articolo 23 LPP lettere b) e c).

2. Il Fondo può, nei 30 giorni seguenti la notifica della decisione AI, interporre ricorso contro questa decisione.

3.Il grado d’invalidità dell’AI determina il tasso d’invalidità del Fondo:

Grado d’invaliditàTasso d’invaliditàPercentuale

secondo l’AIdel Fondoresidua

meno del 40%                  nessuna rendita               100%

dal 40%                            25% 75%

dal 50% 50%                                  50%

dal 60% 75%                                  25%

dal 70% rendita intera                    0%

()."(art. 30 cpv. da 1 a 3 Regolamento 2019 CV 1).

Dal tenore della succitata norma emerge che il concetto di invalidità del Regolamento coincide sostanzialmente con quello della LPP e, quindi, della LAI.

"()

abbiamo esaminato il diritto ad una rendita d'invalidità. I requisiti per l'attribuzione di una rendita risultano essere assolti. Le disposizioni legali che le competono si trovano in allegato.

La nostra decisione si basa su questi presupposti.

Esito degli accertamenti:

In data 15.12.2017 lei ha presentato una richiesta di peggioramento, la quale è stata inizialmente completata con l'acquisizione di tutta la documentazione medica necessaria ai fini di poter valutare completamente il procedere assicurativo.

Lei al momento del subentrare del danno alla salute era impiegata nella misura dell'80%. Per il restante 20% viene considerata quale casalinga.

QUOTA PARTE SALARIATA:

In base alla nuova documentazione medica acquisita all'incarto in fase di revisione, il nostro Servizio medico regionale (SMR) ha ritenuto che il suo stato di salute ha subito un peggioramento, il quale le ha comportato dal 01.04.2018 al 11.11.2018 un'incapacità al lavoro del 50% in ogni attività. Dal 12.11.2018 è presente una totale incapacità al lavoro e al guadagno in ogni attività.

QUOTA PARTE CASALINGA:

Il nostro SMR ha indicato le seguenti limitazioni nella conduzione dell'economia domestica:

40% dal 01.04.2018 al 11.11.2018

70% dal 12.11.2018 in avanti

METODO MISTO:

Dal 01.10.2014 al 31.03.2016 lei ha già beneficiato di una rendita intera d'invalidità (grado Al dell'84%) per la stessa patologia subentrata in data 12.11.2018.

Ponderando quindi il tempo dedicato alle attività di salariata e casalinga con gli impedimenti ad essi causati dal danno invalidante si ottiene un grado d'invalidità del 94% come rappresentato nello specchietto a margine:

Attività Limitazione                  Grado d'invalidità parziale

Salariata 80%          impedimento 100%      grado Al 80%

Casalinga 20%        impedimento 70%        grado Al 14%

Grado Al94%

Misure d'ordine professionale non risultano attuabili.

Decidiamo pertanto:

Dal 01.11.2018 (cfr. l'art. 29bis OAI - risorgere dell'invalidità) lei ha diritto ad una rendita intera d'invalidità con un grado del 94%.

Reintegrazione

Attualmente non sono previsti provvedimenti di reintegrazione.

Una nuova verifica della situazione medica, personale e lavorativa non escluderà, se sarà indicata, l'adozione di provvedimenti reintegrativi con lo scopo di migliorare la capacità al guadagno.()."(doc. C).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti