Dispositiv
- ottobre 2016 conformemente ai considerandi. §§ È fatto ordine a CV 1 di trasmettere a AT 1 le informazioni richieste conformemente ai considerandi.
- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico alTribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente Il segretario giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.34.2018.22
rg/gm
Lugano
6 dicembre 2018
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione del 27 luglio 2018 di
AT 1
contro
CV 1
in materia di previdenza professionale
consideratoin fatto e in diritto
che con la petizione in oggetto lattrice chiede la condanna di CV 1 al versamento di una rendita annua dinvalidità LPP di fr. 11'060 con decorrenza, come per la rendita AI già riconosciutale, dal mese di ottobre 2016;
con scritto 18 ottobre 2018 lattrice ha prodotto la documentazione nel frattempo trasmessale da CV 1 relativa al conteggio della prestazione duscita di fr. 4'951.40 che il 5 gennaio 2016, a seguito delluscita dellassicurata dallistituto di previden-za, era stata accreditata alla Fondazione di libero passaggio di __________ (doc. E), nonché lo scritto 3 ottobre 2018 con cui CV 1, ai fini del versamento delle prestazioni dinvalidità riconosciute, ha chiesto allattrice di provvedere alla trasmissione della totalità della sua prestazione di libero passaggio nel frattempo trasferita alla suddetta fondazione (doc. F). A questultimo riguardo parte attrice sostiene che la questione del rimborso della prestazione duscita già versata alla Fondazione di libero passaggio di __________ debba essere risolta tra listituto di previdenza convenuto e la fondazione di libero passaggio;
con osservazioni 15 novembre 2018 CV 1 ha in particolare precisato che essendo lattrice titolare del conto presso la Fondazione di libero passaggio di __________, è lei stessa a dover richiedere a questultima il trasferimento dellavere di sua spettan-za (cfr. XVIII);
a non aver dubbi con la risposta di causa il fondo convenuto ha riconosciuto la fondatezza della richiesta attorea;
quo al rimborso a CV 1 della prestazione duscita di spettanza dellattrice già versta alla Fondazione di libero passaggio di __________ nel gennaio 2016, occorre rilevare che come rettamente osservato da CV 1 nelle more della presente procedura spetta alla persona assicurata e non allistituto di previdenza debitore della prestazione dinvalidità provvedere a richiedere, quale creditore, la restituzione della prestazione duscita già trasferita al nuovo istituto (di previdenza o di libero passaggio) ai sensi dellart. 3 cpv. 2 LFLP, il quale, è bene osservare, è tenuto alla restituzione nella misura in cui necessaria per accordare il pagamento delle prestazioni dinvalidità o per superstiti (cfr. DTF 141 V 197 consid. 5.3; Walser, inSchneider/Geiser/Gächter (Editeurs),Commentaire LPP et LFLP, 2010, ad art. 3 n. 7-8; cfr. anche DTF 133 V 212 consid. 4.6), ritenuto inoltre che giusta lart. 3 cpv. 3 LFLP le prestazioni per superstiti e dinvalidità possono essere ridotte nella misura in cui non vi è restituzione;
per il resto, non avendo parte convenuta fornito pendente lite le informazioni richieste dallattrice relativamente alla sua situazione previdenziale né tantomeno sostenuto di avervi precedentemente già provveduto (su tale punto CV 1 è rimasta silente), in applicazione dellart. 86b cpv. 1 lett. a LPP atteso che il diritto allinformazionepuò essere fatto valere per via giudiziaria secondo lart. 73 LPP (Vetter-Schreiber, BVG-Kommentar, 2013, ad art. 73 n. 7, ad art. 86b n. 4; Pärli, in Commentaire LPP et LFLF, cit., ad art. 86b n. 11) a CV 1deve essere fatto ordine di trasmettere a AT 1 i certificati di previdenza (cfr. Pärli, cit., ad art. 86b n. 6) relativi a tutti gli anni di assicurazione (ad eccezione di quello concernente il 2015 di cui lassicurata risulta essere già in possesso; cfr. doc. C);
non mette infine conto di esaminare le ulteriori summenzionate richieste di parte attrice formulate pendente lite, sulle quali non compete allo scrivente Tribunale statuire.
per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.La petizione èaccoltaai sensi dei considerandi.
§ CV 1 è tenuta a versare a AT 1 una rendita dinvalidità annua dal
1. ottobre 2016 conformemente ai considerandi.
§§ È fatto ordine a CV 1 di trasmettere a AT 1 le informazioni richieste conformemente ai considerandi.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico alTribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti