Dispositiv
- dichiara e pronuncia 1.- La petizione èirricevibile. 2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. 3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico alTribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente Il segretario giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.34.2017.30
rg/gm
Lugano
16 agosto 2017
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione del 10 agosto 2017 di
AT 1
contro
CV 1
in materia di previdenza professionale
consideratoin fatto e in diritto
che -con la petizione in oggetto AT 1, rappresentato dallavv. RA 1, postula la condanna della CO 1 al (ripristino del) versamento di una rendita dinvalidità LPP a far tempo dal 1. gennaio 2013;
-secondo lart. 4 cpv. 1 Lptca il giudice delegato è competente ad evadere il ricorso (rispettivamente lazione in materia di previdenza professionale; cfr. art. 1 cpv. 1 Lptca) se irricevibile;
- giusta lart. 73 cpv. 1 1afrase LPP ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto;
-l'art. 73 LPP si applica da un lato agli istituti di previdenza registrati di diritto privato o di diritto pubblico, sia per quel che concerne le prestazioni minime obbligatorie che per quel che attiene alle prestazioni più estese; d'altro lato alle fondazioni di previden-za a favore del personale non registrate nel campo delle prestazioni che eccedono il minimo obbligatorio (art. 49 cpv. 2 LPP, art. 89bis cpv. 6 CCS; SZS 1994 p. 65; DTF 119 V 443, 116 V 220, 115 V 247, 114 V 104 consid. 1a;Brühwiler, Obligatorische berufliche Vorsorge, inMeyer(Hrsg); Soziale Sichereit, 2007, p. 2072s;Viret, La jurisprudence du TFA en matière de prévoyance professionnelle: Questions de procédure, in RSA 1989, p. 84;Schwarzenbach/Hanhart, Die Rechtspflege nach BVG, in SZS 1983 p. 174);
-nella versione dellart. 73 LPP in vigore sino al 31 dicembre 2004 l'istituto assicurativo non era indicato quale possibile parte, per cui la giurisprudenza aveva costantemente concluso che lart. 73 LPP non tornava applicabile per gli istituti assicurativi e per le fondazioni bancarie, non essendo essi istituti di previdenza ai sensi dellart. 48 LPP né fondazioni di previdenza in favore del personale non registrate ai sensi dellart. 89bis cpv. 6 LPP (SZS 1998 pp. 122ss; DTF 122 V 320, 326);
-con la 1arevisione della LPP, entrata in vigore il
1. gennaio 2005, lart. 73 ha subito una modifica. La competenza del Tribunale di ultima istanza cantonale è stata estesa anche a controversie previdenziali ciò che la giurisprudenza federale prima non ammetteva (DTF 122 V 320) con istituti (segnatamente fondazioni bancarie o istitutidassicurazione) che garantiscono il mantenimento della previdenza ai sensi degli artt. 4 cpv. 1 e 26 cpv. 1 LFLP (art. 73 cpv. 1 lett. a LPP) e a controversie con istituti (segnatamente quelli che offrono forme di previdenza riconosciute ai sensi dellOPP3), risultanti dallapplicazione dellart. 82 cpv. 2 LPP (art. 73 cpv. 1 lett. b LPP; è stata quindi riconosciuta la competenza dei tribunali delle assicurazioni anche per le liti concernenti assicurazioni del 3° pilastro A) (Messaggio sulla 1aRevisione della LPP, BBl 2000, pp. 2386ss;Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, n. 1655). Anche nel nuovo art. 73 LPP li-stituto assicurativo (eccezion fatta per gli istituti dassicurazione che giusta il citato cpv. 1 lett. a e b garantiscono il mantenimento della previdenza o offrono forme di previdenza vincolata del 3° pilastro) non è quindi indicato quale possibile parte(notasi al riguardo che tra gli istituti dassicurazione che (ri)assicurano le prestazioni dovute dagli enti di previdenza e gli assicurati non sussiste alcun rapporto giuridico (contrattuale) diretto, non essendovi né obbligo contributivo da parte dellassicurato né pretesa di versamento di prestazioni nei confronti dellistituto assicurativo; DTF 115 V 98; 101 Ib 238; SZS 1982 p. 76 dove è precisato che i rapporti tra istituto di previdenza e assicurato devono essere distinti da quelli tra istituto di previdenza e assicurazione);
-nel caso in disamina la CO 1 risulta essere assicuratore della __________ (dalla quale AT 1 aveva già percepito una rendita dinvalidità LPP, il cui versamento era tuttavia stato interrotto a datare dal mese di gennaio 2013), la prima avendo concluso con la seconda, a garanzia delle prestazioni previdenziali da essa dovute ai propri assicurati, un contratto dassicurazione collettiva (cfr. estratto RC, agli atti, da cui emerge che lo scopo sociale della __________ consiste nella Durchführung der Personalvorsorge für die Arbeitnehmer der ihr angeschlossenen Arbeitgeber im Rahmen des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) durch Kollektiv-Versicherungsvertrage mit der zur Gruppe der Stifterin gehörenden CO 1 (), sottolineatura del redattore). Non trattasi quindi nel caso di specie di istituto di previdenza ai sensi dellart. 48 cpv. 1 LPP o di fondazione di previdenza ai sensi dellart. 89bis cpv. 6 CC, né di istituto assicurativo giusta i combinati artt. 73 cpv. 1 lett. a LPP e 10 cpv. 2 OLP o giusta i combinati artt. 73 cpv. 1 lett. b LPP e art. 1 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 OPP3, bensì di una società (anonima) dassicurazione cui è affidata la copertura dei rischi della __________ (artt.67ss LPP;Riemer, Das Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz, 2006, § 2 n. 21, § 4 n. 22;Helbling, Personalvorsorge und BVG, 2006 p. 105).Allente assicurativo convenuto non può di conseguenza essere riconosciuta veste di parte ai sensi dellart. 73 cpv. 1 LPP (e ciò anche nellipotesi in cui lassi-curazione dovesse fungere dariassicuratore ai sensi dellart. 101 cpv. 1 cifra 1 LCA) (Meyer, Die Rechtswege nach dem BVG, in: ZSR 1987, p. 611;Stauffer, op. cit., p. 623 n. 1641;Riemer, op. cit., § 8 n. 4 e § 4 n 4; SZS 1998 p. 373; SVR 1997 BVG Nr. 81; DTF 126 V 470);
-non rientrando lassicurazione convenuta che dagli atti prodotti con la petizione risulta per altro aver esplicitamente agito, nel precedente scambio epistolare intercorso con il legale dellattore, su incarico della __________ (quale debitrice di eventuali prestazioni previdenziali (cfr. doc. B, cfr. sub doc. F) nel campo dapplicazione personale dellart. 73 LPP, la petizio-ne presentata nei suoi confronti da AT 1 devessere dichiarata irricevibile;
- la procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La petizione èirricevibile.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico alTribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti