Dispositiv
- dichiara e pronuncia 1.- Nella misura in cui è ricevibile, la petizione èrespinta. 2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. 3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico alTribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente Il segretario giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.34.2017.20
rg/gm
Lugano
19 dicembre 2017
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione del 31 maggio 2017 di
AT 1
contro
1. CV 1
2. CV 2
in materia di previdenza professionale
consideratoin fatto e in diritto
1.1Con la petizione in oggetto (erroneamente denominata denuncia) AT 1 conviene in giudizio siala __________ recte: __________ (cfr. doc. 0/20, 0/21, 0/53, VI/9) ora CV 2 (in seguito: CV 2) ,istituto di previdenza cui la __________ è stata affiliata quale datore di lavoro sino allottobre 2004 (cfr. VI/3), sia la CV 1 (in seguito: CV 1) cui detta società è stata affiliata a far tempo dallottobre 2004 (cfr. doc. 5), postulando il versamento di una indennità complessiva di fr. 174'253.65. Asserendo in petizione e nei successivi scritti (cfr. VIII, XI, XV) di essere stato da parte di entrambe le fondazioni convenute privato del mio secondo Pilastro di Fr. 293'005.-- valuta 31.12.2005, lattore rivendica, per un totale appunto di fr. 174'253.65, anzitutto limporto di fr. 95893.65, con interessi di fr. 38'360, corrispondente a quanto egli in base ad un accordo di compensazione concluso con lCV 1 (presso cui nel dicembre 2006 disponeva di una prestazione di libero passaggio di fr. 293005) ha pagato allIstituto a saldo del debito contributivo della __________ (di cui lattore era amministratore unico e pure dipendente; cfr. doc. 4, doc. 0/85). Chiede altresì un indennizzo di fr. 40'000 che sostiene corrispondere al 20% della prestazione di libero passaggio di fr. 203'905.15 (50'000 + 153'905.15; cfr. petizione ultima pagina e doc. 0/67) che nel dicembre 2006 egli avrebbe dovuto ricevere in contanti in applicazione dellart. 5 cpv. 1 lett. b LFLP ma che ha invece utilizzato per estinguere (tramite compensazione) i debiti della __________. Asserisce quindi che in realtà suddetto versamento in contanti non sarebbe dovuto avvenire in quanto egli non avrebbe in realtà mai avuto lintenzione di iniziare unattività lavorativa indipendente. Pendente lite lattore ha altresì comunicato che nellimporto di fr. 174'253.65 sarebbero comprese anche le spese forfettarie per Avvocati (cfr. XI).
Lattore asseveraquindi in maniera a tratti confusa e non sempre intelligibile che lCV 1 lo avrebbe indotto con inganno ad effettuare la suddetta compensazione della prestazione duscita con il credito contributivo di spettanza dellCV 1 nei confronti della __________. Asserisceinoltre che il medesimo debito della società è stato pagato due volte: una prima volta tramite pagamento (per compensazione) della suddetta somma di fr. 95'893.65allCV 1; una seconda volta (indebitamente) tramite versamentonel luglio 2007a seguito della domanda di fallimento della __________ presentata nel maggio 2007 da CV 2 (cfr. doc. 0/21, A/8A)di fr. 97'041.15(89'906.65 oltre interessi; cfr. doc. 8/A, A/8B, VI/3, VI/6; cfr. anche XI) da parte dellamministratore della società a favore di CV 2. Rimprovera dunque all di non aver informato il precedente istituto di previdenza dellavvenuto pagamento avvenuto nel dicembre 2006 e chiede per quanto è dato di capire a questultimo, che a mente dellattore avrebbe ceduto il suo credito contributivo allCV 1, la restituzione della somma incassata nel luglio 2007.
1.2 Con la risposta di causa e nelle successive sue allegazioni (cfr. X) lCV 1, rappresentato dallavv. RA 1, con argomenti e producendo documentazione di cui si dirà per quanto occorra nel prosieguo e sollevando altresì leccezione di prescrizione (la posizione previdenziale tra lattore e lCV 1 essendo stata definitivamente liquidata al più tardi il 16 gennaio 2007), chiede lintegrale reiezione della petizione.
1.3 CV 2 si oppone anchessa integralmente alla pretesa avversaria evidenziando in particolare come il contratto dadesione con la __________ sia stato sciolto con effetto al 1. ottobre 2004, come il debito contributivo di fr. 89'506.65 (oltre interessi) confermato con sentenza TCA 34.2006.28 del 22 gennaio 2007 sia stato estinto tramite pagamento da parte dellufficio e-secuzione e fallimenti (a seguito del fallimento della società decretato il 5 agosto 2008) e come non vi sia stata alcuna cessione del credito contributivo da CV 2 allCV 1. Delle ulteriori argomentazioni e della documentazione prodotta si dirà nei considerandi successivi.
2.1La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà delli-struttoria o della valutazione delle prove). La causa può dunque essere decisa a giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, 8C_855/ 2010 dell11 luglio 2011, 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).
2.2 Giusta lart. 73 cpv. 1 prima frase LPP ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto.
La presente petizione è da considerare ricevibile ratione materiae anorma dellart. 73 cpv. 1 LPP (cfr. anche art. 4 Legge concernente la vigilanza sugli istituti di previdenza professionale e sulle fondazioni, RL 6.4.8.1) nella misura in cui la lite ha per oggettoil versamento o meglio per quanto è dato di capire la restituzione dellimporto corrispondente allaprestazione duscita(con interessi) che lattore nellambito dellaccordo concluso il 14 dicembre 2006 (cfr. doc. A/6, 0/43, 0/44, 0/46) aveva posto in compensazione con il credito contributivo dellIstituto collettore, rispettivamente nella misura in cui la tema del contendere è pure il versamento (restituzione) di contributi della previdenza professionale ad un istituto di previdenza(cfr. pro multis DTF130 V 105,128 V 258; Riemer/Riemer-Kafka, Das Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz, 2006, § 8 n. 4ss, pp. 160ss).
Nella misura in cui, invece, vi sia da ritenere che lattore postuli un risarcimento nei confronti degli istituti previdenziali convenuti per un danno subito a seguito di presunto agire illecito degli stes-si (egli parla di inganno rispettivamente di accordo per imbrogliarmi; cfr. petizione p. 2, doc. A/9 p.2; cfr. anche VIII, XV; cfr. infra consid. 2.3.3, 2.3.6), la petizione sappalesa irricevibile. Pretese risarcitorie vanno infatti fatte valere non dinanzi al giudice della previdenza giusta lart. 73 LPP bensìin sede civile,secondo le norme sulla responsabilità degli organi di una persona giuridica, contro l'istituto di previdenza (art. 55 cpv. 2 CC) o contro i suoi organi personalmente (art. 55 cpv. 3 CC) (STCA34.2012.36 del 25 gennaio 2013,34.2004.50 del 10 marzo 2005; STFA 6/05 del 25 luglio 2005, STFA B 37/03 del 10 marzo 2004; Scartazzini/Hürzeler,Bundessozialversicherungsrecht,2012,p. 264, 335; Meyer/Uttinger, in Commentaire LPP et LFLP, op. cit., art. 73 n. 67; Riemer/Rie-mer-Kafka, op. cit., § 2 n. 82 pp. 58s, §8 n. 6 p. 162; Brühwiler,Obligatorische berufliche Vorsorge, in SBVR/Soziale Sicherheit, 2007, p. 2015; Moser, Die betriebliche Personalvorsorge als Führungsaufgabe, in SZS 2002, p. 15;Brühwiler,Obligatorische berufliche Vorsorge, in SBVR/ Soziale Sicherheit, 2007, p. 2015). Nel caso in cui si tratti di istituto di previdenza di diritto pubblico, le pretese risarcitorie vanno fatte valere non in applicazione dellart. 73 LPP bensì secondo le specifiche norme disciplinanti la responsabilità degli enti pubblici (per il Cantone Ticino la Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24 ottobre 1988, RL 2.6.1.1) (Riemer, ATSG und betriebliche Vorsorge, in SZS 2003 p. 210; Walser, Der Rechtsschutz der Versicherten bei Rechtsansprüchen aus beruflicher Vorsorge, in Miscellanea per il 75° anniversario del TFA, 1992,
p. 478).
Pacifica per il resto è la competenza per territorio dello scrivente Tribunale, la __________ presso cui lassicurato è stato assunto ai sensi dellart. 73 cpv. 3 LPP (cfr. doc. 0/85) aven-do (avuto) sede nel Cantone Ticino (cfr. estratto RC agli atti).
2.3
2.3.1 Lattore pretendere il versamento sia dallCV 1 che da CV 2 di (una indennità di) complessivi fr. 174'253.65 (cfr. supra consid. 1.1). Come accenato, rimprovera in particolare allCV 1 di averlo ingannato nel fargli sottoscrivere laccordo di compensazione e nellaccettare in tal modo il pagamento di quanto dovuto dalla __________ per contributi previdenziali non soluti. Nei confronti di CV 2 si duole invece in particolare del fatto che nel luglio 2007 essa avrebbe incassato la medesima somma in precedenza già versata allCV 1 (cfr. doc. A/8B, A/12).
2.3.2 Per quanto concerne le pretese fatte valere nei confronti dellCV 1, esse derivano, come detto, dallaccordo di compensazione concluso nel dicembre 2006, in virtù del quale la prestazione duscita spettante in contanti a AT 1è stata compensata in ragione di fr.95'893.65 con il credito contributivo che lIstituto vantava nei confronti della __________ (cfr. doc. A/6, 0/43, 0/44, 0/46). Tale accordo viene ora messo in discussione dallattore il quale sostiene la non validità dello stesso con consecutiva pretesa di restituzione dellimporto di fr. 95'893.65 oltre interessi per fr. 38'360.
Laccordo stipulato nel dicembre 2006 con lCV 1 configura giuridicamente un contratto di assunzione di debito (art. 176 CO; il mio secondo pilastro Fr. 95'893.65 usati per pagare debiti della __________ senza motivo valido, cfr. memorandum in doc. A/9; cfr. anche doc. 0/5) tramite il quale vi è segnatamente stata sostituzione di un nuovo debitore (AT 1 quale assuntore) al posto del precedente debitore (__________) nei confronti del creditore (CV 1), con successiva estinzione del debito tramite compensazione tra il credito dellIstituto e la prestazione duscita dovuta in contanti a AT 1 (sullestinzione di un debito assunto giusta gli artt. 175 e segg. CO tramite compensazione con una propria pretesa nei confronti del creditore cfr. Gauch/Schluep/ Rey/Schmid/Emmenegger, Schweizerisches Obligationenrecht, 2014, n. 3577; Reetz/Burri, Obligationenrecht-Allg. Bestimmungen Art. 1-183 OR, 2016, art. 179 n. 21, p. 1047).
La compensazione di crediti reciproci costituisce un principio giuridico generale, ancorato nel diritto privato agli artt. 120 e segg. CO, che trova applicazione anche nel diritto amministrativo. Nel diritto delle assicurazioni sociali tale principio è riconosciuto anche nei settori che non lo prevedono espressamente (DTF 128 V 228, 126 V 53, 224; STF B 132/06 del 21 agosto 2007 consid. 3.1). La compensazione può avvenire unilateralmente alle condizioni previste dal CO oppure, come in casu, per accordo (sul punto cfr. Schwenzer, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, § 77 n. 77.03, p. 437).Le regole della compensazione di cui agli artt. 120 e segg. CO rappresentano quindi principi generali che in assenza di specifiche prescrizioni contrarie sono applicabili per analogia nel diritto delle assicurazioni sociali (STF 9C_566/2007 del 30 gennaio 2008 consid. 3.2). Per quanto riguarda laprevidenza professionale (obbligatoria; per la parte sovraobbligatoria cfr. DTF 132 V 127 consid. 6), lart. 39 cpv. 2 LPP pone il divieto di compensare il diritto a prestazioni con crediti che il datore di lavoro ha ceduto allistituto di previdenza, eccezion fatta per i crediti che si riferiscono a contributi che non sono dedotti dal datore di lavoro. Questo divieto di compensare vale unicamente nel caso in cui queste pretese non siano esigibili (STF B 132/06 del 21 agosto 2007 consid. 3.1; Riemer/Riemer-Kafka, op. cit., §7 n. 96-97; per la parte sovraobbligatoria cfr. art. 331b CO). Per quanto riguarda le prestazioni duscita versate in contanti ex art. 5 LFLP, pure queste rientrano nel novero delle prestazioni di cui allart. 39 cpv. 2 LPP; in caso di cessione di crediti dal datore di lavoro allistituto di previdenza esse non sono quindi suscettibili di essere compensate (DTF 126 V 314; STFA 95/00 del 30 aprile 2002; Pétremand, in Commentaire LPP et LFLP, 2010, art. 39 n. 29-30; Riemer/Riemer-Kafka, op. cit., §7 n. 97). E invece ammessa in generale la compensazione di crediti dellistituto di previdenza con il versamento in contanti, in applicazione dellart. 5 LFLP, di prestazioni dusci-ta, venendo meno in tale ipotesi contrariamente a quanto avviene nel caso di trasferimento della prestazione duscita ad altro istituto di previdenza o di libero passaggio ai sensi degli artt. 3 e 4 LFLP la destinazione vincolata di tale avere ai fini previdenziali (DTF 132 V127 consid. 6.3.2, 128 V 224, 106 II 155; STF 9C_366/2008 del 17 aprile 2009, 9C_203/2007 dell8 maggio 2008 consid. 2.2, B 20/00 del 29 dicembre 2000; Riemer/Rie-mer-Kafka, op. cit., § 7 n. 122; Pétremand, op. cit., art. 39 n. 34-35).
Per quanto riguarda in concreto laccordo concluso tra lattore e lCV 1, dal fascicolo non risulta né è stato del resto addotto che si sia trattato di un caso dapplicazione dellart. 39 cpv. 2 LPP, ossia di una compensazione con un credito del datore di lavoro ceduto allistituto di previdenza con la prestazione duscita da versarsi in contanti a AT 1 giusta lart. 5 LFLP. Si è trattato segnatamente di pretese dirette dellistituto di previdenza nei confronti del datore di lavoro il cui debito è stato assunto dallattore da compensare secondo gli artt. 120 e segg. CO con la prestazione duscita spettante a questultimo, quindi con prestazione esigibile.
2.3.3 Lattore mette in discussione la validità dellaccordo concluso con lIstituto collettore sostenendo anzitutto di essere stato con inganno (imbroglio a mio danno del mio secondo pilastro, cfr. XV; cfr. anche XI e doc. A/10) privato del suo secondo pilastro e chiede la restituzione della somma di fr. 95'893.65(oltre interessi per fr. 38360) pari alla parte della prestazione duscita posta in compensazione.
La richiesta non merita accoglimento.
Lattore invoca in sostanza un vizio di volontà per dolo. Ora, i principi stabiliti dal diritto privato agli artt. 23 e segg. CO concernenti i vizi del contratto (tra cui il dolo giusta lart. 28 CO) sono applicabili quali principi generali anche nel diritto pubblico e vizi di consenso possono essere in particolare invocati da privati in quanto lerrore non sia imputabile a loro colpa (DTF 98 V 255consid. 2,102 Ib 115consid. 2,122 I 328consid. 7b; STF 2A.532/2000 del12. marzo 2001 consid. 2b).
Tanto in relazione allaccordo di compensazione quanto a quello di assunzione di debito giusta lart. 176 CO (era abusivo di ritirare questo secondo pilastro per pagare poi i debiti verso di Voi, cfr. A/10; so che ho sbagliato anche io sotto la pressione di voler salvare la ditta e firmando un foglio che la LPP[la CV 1, ndr]non avrebbe mai dovuto mettere sotto il naso dafirmare, cfr. petizione p. 2),non vi è nessun ele-mento agli atti che permetta di ipotizzare che, conformemente allart. 31 CO, il dolo (eventualmente lerrore; lattore medesimo, tuttavia, ammette di non aver iniziato unattività lucrativa indipendente e nuova ma di aver soltanto tentato con tutti i mezzi di salvare la ditta dal fallimento, cfr. petizione ultima pagina) sia stato scoperto dallattore (art. 31 cpv. 2 CO) solo un anno prima di aver segnalatoper la prima volta tramite gli scritti 24 maggio 2016 dellavv. __________ allCV 1, e 23 giugno 2016 dellattore allCV 1 (doc. 0/34 e doc. A/10, ammesso che tali scritti rappresentino valida notifica dellintenzione di non voler mantenere il contratto ai sensi dellart. 31 cpv. 1 CO)allCV 1 di essere stato indotto in modo scellerato a ritirare lavere di cassa pensione per coprire i debiti della società nei confronti dellistituto di previdenza. Il termine di un anno di cui allart. 31 cpv. 1 CO è un termine di perenzione (Schwenzer, Basler Kommentar, art. 31 n. 11). Anche volendo applicare alla pretesa di risarcimento dellart. 31 cpv. 3 CO (che lascia segnatamente aperta la possibilità di un risarcimento anche in caso di approvazione del contratto) il termine di prescrizione di 10 anni ex art. 127 CO (Schmidlin, Commentaire romand, 2012, art. 31 n. 50ss) e non quello annuale secondo lart. 60 CO (Schwenzer, op. cit., art. 31 n. 23 ),la stessa che non dovrebbe in ogni caso ricadere nella sfera di competenza dello scrivente Tribunale ai sensi dellart. 73 LPP (cfr. supra consid. 2.2) sarebbe in ogni caso prescritta. La presente azione giudiziaria è stata infatti introdotta nel maggio 2017 e dal fascicolo non risulta lesistenza di precedenti atti interruttivi della prescrizione.
2.3.4 In ogni caso e a titolo abbondanziale è bene osservare come le doglianze attoree (rimaste per altro allo stadio di puro parlato) nei confronti dellCV 1 difficilmente troverebbero accoglimento nel merito. Nulla agli atti lascia supporre che lattoreche dalle tavole processuali risulta aver lui stesso proposto alla fondazione di estinguere il debito della __________ tramite compensazione di parte della sua prestazione duscita divenuta esigibilea seguito dinizio dattività indipendente (che lui stesso ha certificato e documentato allattenzione della fondazio-ne; cfr. doc. 0/46, 0/48)sia stato con ogni verosimiglianza indotto con inganno da parte dei funzionari dellistituto ad agire in tale modo. Del resto è verosimile ritenere che lattore medesimo che in petizione asserisce di aver sbagliato anche io sotto la pressione di voler salvare la ditta e firmando un foglio che la LPP[lCV 1, ndr]non avrebbe mai dovuto mettere sotto il naso da firmare (cfr. petizione p. 2) fosse pienamente consapevole dellaccordo che stava concludendo con lCV 1 ed abbia liberamente deciso (e, per quel che emerge dagli atti, addirittura proposto) di estinguere il debito contributivo della società [cfr. doc. 0/45, 0/46] tramite la suddetta compensazione, che intende ora mettere in discussione senza tuttavia fornire o addurrealcun pertinente mezzo probatorio a sostegno della sua tesi.
2.3.5 Anche le censure relative allammontare del debito contributivo vantato allepoca dallIstituto nei confronti della società datrice di lavoro con pretesa, per quanto è dato di capire, di restituzione di quanto versato in eccesso tramite compensazione(secondo lattore limporto dovuto sarebbe stato di fr. 52'786 [cfr. XI], mentre che la somma stabilita dallCV 1 [fr. 95'893.65] non sarebbe corretta e addiritturafalsa,come non corretta sarebbe pure la lista dei salari e relativi contributi allestita dallIsti-tuto e prodotta sub doc. A1 [cfr. petizione p. 2, cfr. VIII, XI]), pa-iono tardive. Volendo infatti considerare tale pretesa alla stregua di un credito di restituzione di contributi non dovuti, la stessa, ap-plicando i termini di prescrizione dellart. 41 cpv. 2 LPP, risulta prescritta.
2.3.6 Lattore rimprovera a CV 2 di aver incassato il medesimo credito per contributi già versato allCV 1 nellambito della suevocata compensazione, postulando in tal caso la restituzione di quanto ad essa versato (fr. 97'041.15),dolendosi al riguardo pure nei confronti dellCV 1 il quale non a-vrebbe informato il precedente istituto di previdenza che il debito contributivo era già stato estinto. Lattoreassevera quindi di aver pagato due volte il medesimo debito rimproverando ad entrambe le fondazioni di previdenza di essersi messe daccordo per imbrogliarmi di comune accordo(cfr. XV; cfr. anche doc. A/12).
Orbene, anche tale (asserita) pretesa appare prescritta (sia in applicazione dellart. 41 cpv. 2 LPP, sia volendo per ipotesi appli-care il termine dellart 127 CO). Trattasi in ogni caso di due crediti distinti: uno di fr. 89506.65 (oltre interessi al 5% dal 12 novembre 2005) vantato da CV 2, confermato con STCA 34. 2006.28 del 22 gennaio 2007 e relativo al periodo daffiliazione sino al 30 settembre 2004; laltro spettante allCV 1 per il periodo contributivo da ottobre 2004 a fine dicembre 2015 (cfr. PE 20 febbraio 2006 in doc. 0/49). Per il resto non risulta e nulla permette di ipotizzare lesistenza di un tale negozio giuridico uneventuale (asserita) cessione (nellambito della liquidazione parziale, cfr. art. 53b cpv. 1 lett. c LPP) dellistituto di previdenza della __________ a seguito dello scioglimento del contratto daffiliazione con CV 2 (che dal canto suo nega lesistenza di una cessione [cfr. anche doc. VI/8] evidenziando come il debito nei suoi confronti sia stato estinto a seguito del fallimento decretato il 5 agosto 2008, ciò che in sé non corrisponde al vero poichè il debito contributivo è stato, come visto, saldato dallamministratore onde evitare il fallimento di cui al-listanzadel 24 maggio 2007 [cfr. doc. 0/6, 0/21, 0/53] e non a seguito del decreto di [auto]fallimento del 5 agosto 2008 [cfr. doc. 0/25] in esito alla quale non vi è stato alcun dividendo per nessun creditore, tanto meno per CV 2 che nel fallimento non aveva insinuato alcun credito; cfr. XVII). Se, per ipotesi, cessione vi fosse stata, oltre al credito per il periodo ottobre 2004 - dicembre 2015 lCV 1 avrebbe addirittura dovuto far valere anche quello concernente il precedente istituto previdenziale per il periodo precedente il mese di ottobre 2004).
2.4 Lattore ha chiesto di essere convocato ad unudienza (cfr. XV).
Tale richiesta può essere rifiutata senza per questo ledere il diritto dessere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e dall'art. 6 n. 1 CEDU. Giusta lart. 6 n. 1 CEDU, ogni persona ha il diritto ad unequa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti ad un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.
Nel campo di applicazione dellart. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni delle assicurazioni sociali e dellassi-stenza sociale (STF 8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3). Secondo la giurisprudenza federale (DTF 122 V 47 consid. 3) la pubblicità del dibattimento imposta dallart. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera allart. 30 cpv. 3 devessere principalmente garantita nella procedura di prima istanza (STF 8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone lesistenza di una richiesta chiara ed inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima istanza. Semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personalenella misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di unassunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendenteo di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (STF 9C_796/2015 del 17 dicembre 2015 consid. 5.3, 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4).
Nellevenienza concreta contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale lattore non ha formulato unesplicita richiesta di indire un pubblico dibattimento, né una richiesta di audizione al fine di esporre il proprio punto di vista sulle risultanze probatorie, ma ha semplicemente affermato che Aspetto volentieri Vostro invito (senza contro-parte) per una udienza nei Vostri uffici(cfr. XV).
Si rinuncia quindi allaudizione dellattore poiché superflua ai fini del presente giudizio.
2.5 La procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca).
Non si assegnano ripetibili a parte attrice.Conformemente alla giurisprudenza federale, nessunaindennità per ripetibili èinfattidi regola assegnata alle autorità o agli organismi con compiti di diritto pubblico. Ciò vale anche per gli istituti di previdenza (DTF 126 V 149 consid. 4, 118 V 169 consid. 7).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Nella misura in cui è ricevibile, la petizione èrespinta.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico alTribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti