Dispositiv
- dichiara e pronuncia 1.- Lavere di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a CHF 95'560.70. 2.- È fatto ordine a __________ di versare a favore di CV 1,su un conto di libero passaggio da aprirsi a suo nome presso la Fondazione Istituto collettore LPP,la somma di CHF 47'780.35 oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 23 dicembre 2016. 3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili. 4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico alTribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motiva-zione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente Il segretario giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.34.2016.39
rg/gm
Lugano
24 aprile 2017
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo nella causa rimessagli il 27 dicembre 2016 dalla Pretura di __________ (art. 281 cpv. 3 CPC) e che oppone
AT 1
a
CV 1
in materia di previdenza professionale
(divisione degli averi previdenziali a causa di divorzio)
consideratoin fatto e in diritto
1.1Con sentenza 23 dicembre 2016, passata in giudicato il medesimo giorno per rinuncia delle parti allimpugnazione, il Pretore del Distretto di __________ ha sciolto per divorzio il matrimonio celebrato da AT 1 e CV 1 il 28 luglio 2003. Al punto
n. 3 del dispositivo il Pretore, omologando lac-cordo intervenuto tra le parti, ha disposto che alla moglie spetta la metà dellavere di vecchiaia accumulato dal marito in costanza di matrimonio (cfr. I).
1.2 Il 27 dicembre 2016 il giudice del divorzio ha rimesso la causa allo scrivente Tribunale (TCA) quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP, per il calcolo del quantum da trasferire (art. 281 cpv. 3 CPC, cfr. II).
1.3 Il TCA ha quindi chiesto agli ex coniugi ed agli istituti di previdenza interessati di determinarsi al proposito rispettivamente di fornire le informazioni necessarie ai fini del giudizio (art. 25a cpv. 2 LFLP). Delle singole risultanze istruttorie e delle relative prese di posizione delle parti (cfr. IV-XI) si dirà più diffusamente, per quanto occorra, nei considerandi successivi.
2.1 La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà delli-struttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione monocratica ai sensi dellart. 49 cpv. 2 LOG (cfr., pro multis, STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).
2.2 Competente ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP (art. 25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre agli istituti di previdenza possono essere parte nella procedura anche gli istituti di libero passaggio (DTF 130 V 111;Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du di-vorce, CEDIDAC 41, 2000, p. 253;Geiser/Senti, inSchneider/ Geiser/Gächter(ed.)Commentaire LPP et LFLP, 2010, ad art. 25a n. 9/10 pp. 1653s; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP).
2.3Giusta lart. 22 cpv. 1 LFLP in caso di divorzio le prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente agli artt. 122, 123 CC e agli artt. 280 e 281 CPC (rispettivamente, sino al 31 dicembre 2010, conformemente agli artt. 141 e 142 CC). Per lart. 22 cpv. 2 LFLP la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati.
Per la ripartizione degli averi previdenziali in caso di divorzio determinante è di principio la data della crescita in giudicato (formale) della relativa sentenza (DTF 132 V 236).
Lart. 22a LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazio-ne duscita esistente al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in AJP 1999, p. 1623; STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).
A norma dell'art. 25a LFLP, in caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione d'uscita da dividere (artt. 122 e 123 CC), il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio(la chiave di ripartizione decisa dal giudice del divorzio è vincolante per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341, 128 V 46 e STF B 48/06 dell8 marzo 2007), non appena gli sia stata deferita la controversia; sia iconiugi che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46).
2.4 Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede ai sensi degli artt. 122 CC e 22 e segg. LFLP sono le pretese che derivano da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così come i conti o le polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425). Si tratta quindi di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria(pilastro 2A) e della previdenzapiù estesa (pilastro 2B). Non rientrano invece nel campo dapplica-zione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che del terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25 luglio 2006;Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, cit., p. 215;Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).
Oggetto di divisione ex art. 122 CC e 22 e segg. LFLP possono essere unicamente capitali previdenziali accumulati in Svizzera (STCA 34.2008.19 del giugno 2008 con riferimenti).
2.5
2.5.1 Dalla documentazione acquisita agli atti risulta che al momento del matrimonio (28 luglio 2003) AT 1 disponeva di una prestazione di libero passaggio di CHF 5'475.75 (cfr. VII/2; a tale epoca egli risultava assicurato alla __________, cfr. VII/3). In seguito, da febbraio 2005 a marzo 2006, è stato assicurato alla __________ (VII/4-5) e da maggio 2006 a novembre 2013 alla __________ (cfr. VII/2). Da febbraio 2014 egli è assicurato __________ dove il23 dicembre 2016, ossiaalla crescita in giudicato del divorzio(momento determinante ai fini della divisione, DTF 132 V 236), disponeva di una prestazione duscita divisibile di CHF 102'758.60 (cfr. VII/1, IX).
Dal fascicolo emergepure che nel gennaio 2008 AT 1 ha effettuato un prelievo per il finanziamento dellabitazione primaria di CHF 23'000.-- e che tale somma è stata rimborsata nel giugno 2016 ed è quindi da ritenere essere stata considerata nel calcolo della prestazione presente al 23 dicembre 2016 (cfr. VII/6-7).
Ora, giusta art. 22 cpv. 2 seconda frase LFLP (cfr. supra consid. 2.3) ai fini del calcolo della prestazione da dividere, l'avere esistente al momento del matrimonio deve essere aumentato degli interessi maturati sino al divorzio (Micheliet consorts, Le nouveau droit du divorce, 1999, n. 698, pp. 153s;PraxKomm/ Baumann/Lauterburg, ad art. 122, N. 65ss), ritenuto che gli interessi vanno calcolatiapplicando il tasso minimo stabilito dal Consiglio federale (art. 8a cpv. 1 OLP e art. 12 OPP2)indipendentemente quindi da quello effettivamente praticato dallistituto previdenziale(Geiser, Le nouveau droit du divorce et les droits en matière de prévoyance professionnelle, in: De l'ancien au nouveau droit du divorce, 1999, p. 69;Schneider/Bruchez, cit., p. 224;Brunner, Vorsorgeausgleich und BVG-Mindestzinssatz, in: ZBJV 2004, pp. 136s).
Ne segue nel caso concreto chestante un capitale di CHF102'758.60al momento del divorzio e considerata una prestazione di CHF 5'475.75 alla celebrazione del matrimonio aumentata degli interessi di cui sopra (cifrabili in CHF 1'722.15; per il calcolocfr.www.gerichte-zh.ch)lavere pensionistico accumulato da AT 1 e suscettibile di essere divisoammonta a CHF 95'560.70 (102'758.605'475.751'722.15).
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, richiamata la chiave di ripartizione stabilita dal Pretore (cfr. supra consid. 1.1), a favore di CV 1 spetta un accredito di CHF 47'780.35 (95'560.70:2).
2.6 Per applicazione analogica degli artt. 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 cpv. 1 LFLP;Schneider/Bruchez, in SVZ 2000, p. 258). L'importo deve essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/2010 del 6 dicembre 2010), la possibilità di unversamento in contanti dellavere previdenziale di spettanza di CV 1 residente in __________ in base allart. 25f cpv. 1 lett. f LFLP (applicabile per analogia, unitamente allart. 5 LFLP, in caso di divorzio; cfr. art. 22 cpv. 1 e 22b cpv. 2 LFLP)non essendo stato fatto valere dallinteressata nelle more della presente procedura.
Pertanto la somma di CHF47'780.35,con gli interessi compensativi al tasso minimo (per quanto concerne la parte obbligatoria; cfr. STF 9C_227/2009 del 25 settembre 2009) di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore maturati su tale importo a far tempo dalla crescita in giudicato della sentenza di divorzio(23 dicembre 2016)e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255;STFA B 73/02 dell8 aprile 2003, B 113/02 dell8 luglio 2003, B 36/02 del 18 luglio 2003; Bollettino LPP UFAS n. 138 del 16 marzo 2015),dovrà essere trasferita da parte di __________ a favore diCV 1su un conto di libero passaggio da aprirsi a suo nome presso lIstituto collettore (artt. 4 cpv. 2 e 22 cpv. 1 LFLP e 60 cpv. 5 LPP).
In caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi, interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257; STFA B 105/02 del 4 settembre 2003).
2.7 La procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si assegnano ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Lavere di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a CHF 95'560.70.
2.- È fatto ordine a __________ di versare a favore di CV 1,su un conto di libero passaggio da aprirsi a suo nome presso la Fondazione Istituto collettore LPP,la somma di CHF 47'780.35 oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 23 dicembre 2016.
3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.
4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico alTribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motiva-zione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti