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34.2015.41

Divisione degli averi previdenziali a seguito di divorzio

Ticino · 2016-05-25 · Italiano TI
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Dispositiv
  1. 3.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente                                                   Il segretario giudice Raffaele Guffi                                         Gianluca Menghetti
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Incarto n.34.2015.41

RG/sc

Lugano

25 maggio 2016

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo nella causa rimessagli il 16/17 dicembre 2015 dalla Pretura di __________ (art. 281 cpv. 3 CPC) e che oppone

AT 1

a

1. CV 1

2. CV 2

in materia di previdenza professionale

(divisione degli averi previdenziali a causa di divorzio)

consideratoin fatto e in diritto

2.2   Competente ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP (art. 25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre agli istituti di previdenza possono essere parte nella procedura anche gli istituti di libero passaggio (DTF 130 V 111;Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du di-vorce, CEDIDAC 41, 2000, p. 253;Geiser/Senti, inSchneider/ Geiser/Gächter(ed.)Commentaire LPP et LFLP, 2010, ad art. 25a n. 9/10 pp. 1653s; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP).

2.3Giusta l’art. 22 cpv. 1 LFLP in caso di divorzio le prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente agli artt. 122, 123 CC e agli artt. 280 e 281 CPC (rispettivamente, sino al 31 dicembre 2010, conformemente agli artt. 141 e 142 CC). Per l’art. 22 cpv. 2 LFLP la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati.

Per la ripartizione degli averi previdenziali in caso di divorzio determinante è di principio la data della crescita in giudicato (formale) della relativa sentenza (DTF 132 V 236).

L’art. 22a LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazio-ne d’uscita esistente al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in AJP 1999, p. 1623; STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).

A norma dell'art. 25a LFLP, in caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione d'uscita da dividere (artt. 122 e 123 CC), il giu-dice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio(la chiave di ripartizione decisa dal giudice del divorzio è vincolante per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341, 128 V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007), non appena gli sia stata deferita la controversia; sia iconiugi che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46).

Oggetto di divisione ex art. 122 CC e 22 e segg. LFLP possono essere unicamente capitali previdenziali accumulati in Svizzera (STCA 34.2008.19 del giugno 2008 con riferimenti).

2.5

2.5.1   Dalla documentazione acquisita agli atti risulta che al momento del matrimonio (3 settembre 1999) CV 1disponeva di una prestazione di libero passaggio di CHF 47'302.75 presso il __________, dove è stata assicurata dal 1. gennaio 1994 al 30 giugno 2001 (cfr. XV, XX, XX/1). All’uscita da suddetto Fondo l’intero capitale previdenziale ivi accumulato (CHF 73'670) è stato trasferito, nell’agosto 2001, su un conto di libero passaggio presso CV 2 (cfr. XX, XXII). Alla crescita in giudicato del divorzio (cfr. supra consid. 1.1), l’avere su questo conto ammontava a CHF 91'339.55 (cfr. XXII/1).

AT 1non risulta invece aver accumulato, nel periodo qui considerato, averi previdenziali suscettibili di essere divisi nella presente sede (cfr. XVI, XVII).

2.5.2Giusta il suevocato art. 22 cpv. 2 seconda frase LFLP ai fini del calcolo della prestazione da dividere, l'avere esistente al momento del matrimonio deve essere aumentato degli interessi maturati sino al divorzio (Micheliet consorts, Le nouveau droit du divorce, 1999, n. 698, pp. 153s;PraxKomm/ Baumann/Lauterburg, ad art. 122, N. 65ss), ritenuto che gli interessi vanno calcolatiapplicando il tasso minimo stabilito dal Consiglio federale (art. 8a cpv. 1 OLP e art. 12 OPP2)indipendentemente quindi da quello effettivamente praticato dall’istituto previdenziale(Geiser, Le nouveau droit du divorce et les droits en matière de prévoyance professionnelle, in: De l'ancien au nouveau droit du divorce, 1999, p. 69;Schneider/Bruchez, cit., p. 224;Brunner, Vorsorgeausgleich und BVG-Mindestzinssatz, in: ZBJV 2004, pp. 136s).

Ne consegue che,considerata una prestazione di CHF47'302.75alla celebrazione del matrimonio aumentata degli interessi di cui sopra (cifrabili in CHF 23'875.40; per il calcolocfr.www.gerichte-zh.ch),l’avere pensionistico accumulato da CV 1 e suscettibile di essere divisodeve essere cifrato in CHF 20’161.40 (91'339.55 – 47'302.75 –23'875.40).

2.5.3Sulla scorta delle considerazioni che precedono, richiamata la chiave di ripartizione stabilita dal Pretore (cfr. supra consid. 1.1), a favore di AT 1 spetta un importo di CHF 10'080.70 (20’161.40:2).

Pertanto, la somma di CHF10'080.70,unitamente agli interessi compensativi –al tasso minimo (per quanto concerne la parte obbligatoria; cfr. STF 9C_227/2009 del 25 settembre 2009) di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore –maturati su tale importo a far tempo dalla crescita in giudicato della sentenza di divorzio(30 novembre 2015)e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255;STFA B 73/02 dell’8 aprile 2003, B 113/02 dell’8 luglio 2003, B 36/02 del 18 luglio 2003; Bollettino LPP UFAS n. 138 del 16 marzo 2015),dovrà essere trasferita, da parte di CV 2, a favore diAT 1sul conto di libero passaggio n. __________presso la __________ (cfr. XXV/1).

In caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi, interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257; STFA B 105/02 del 4 settembre 2003).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.-   L’avere di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a CHF 20’161.40.

2.-   È fatto ordine a CV 2 di versare, a debito del conto n. __________ intestato a CV 1 e a favore di AT 1sul conto di libero passaggio n. __________presso la __________, la somma di CHF 10'080.70 oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 30 novembre 2015.

3.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                   Il segretario

giudice Raffaele Guffi                                         Gianluca Menghetti