Dispositiv
- dichiara e pronuncia 1.- Lavere di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a CHF101'736.50. 2.- È fatto ordine alla CV 2 (contratto dadesione __________) di versare a favore di AT 1, su un conto di libero passaggio da aprirsi a suo nome presso la __________, la somma di CHF 50'868.25 oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi a datare dall11 ottobre 2013. 3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili. 4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico alTribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente Il segretario giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.34.2015.35
RG/sc
Lugano
28 aprile 2016
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo nella causa promossa con istanza del 19 ottobre 2015 e che oppone
AT 1
a
1. CV 1
2. CV 2
in materia di previdenza professionale
(divisione degli averi previdenziali a causa di divorzio; delibazione di sentenza straniera in via pregiudiziale)
consideratoin fatto e in diritto
1.1Con sentenza 19 settembre 2013, passata in giudicato l11 ottobre 2013, il Tribunale di __________ (Italia) ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da CV 1 e AT 1 il 1. ottobre 1981, confermando per quanto qui interessa la regolamentazione adottata dagli ex coniugi i quali hanno convenuto che il capitale previdenziale (c.d. Secondo Pilastro) cumulato durante il matrimonio sino alla data del divorzio, in relazione allattività lavorativa svolta dal sig. CV 1 in territorio elvetico, venga suddiviso secondo i criteri stabiliti dalla legge Svizzera, impegnandosi reciprocamente a prestare la propria collaborazione presso lente previdenziale preposto, qualora sia consentito ad uno di essi di ottenere il pagamento pro-quota od un anticipo prima delletà pensionabile. Per il caso di vendita della casa già coniugale, i coniugi si impegnano altresì, ove richiesto allente previdenziale preposto, a restituire il prelievo anticipato per lacquisto della medesima in parti eguali fra loro (doc. B).
1.2 Con istanza 19 ottobre 2015 AT 1, rappresentata dallavv. RA 1, si è rivolta allo scrivente Tribunale (TCA) chiedendo il riconoscimento della suddetta sentenza italiana nonché lesecuzione della divisione degli averi previdenziali dellex marito.
1.3 Il TCA ha quindi chiesto a CV 1 di confermare, in particolare, di non opporsi alla delibazione e di presentare eventuali osservazioni allistanza in oggetto, di indicare gli istituti di previdenza cui è stato assicurato durante il matrimonio e presso quali eventuali istituti detiene o deteneva conti o polizze di libero passaggio, di indicare se egli percepisce prestazioni del secondo pilastro e se in costanza di matrimonio ha operato prelievi del proprio capitale previdenziale (cfr. II).
Stante la non opposizione dellex marito alla delibazione, alla luce delle informazioni fornite relativamente agli istituti di previdenza cui esso è stato assicurato durante il matrimonio (cfr. VI)il TCA ha chiesto allistituto interessato (CV 2 collettiva Vita) le informazioni utili ai fini del riparto (cfr. VIII).
2.1La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dellistruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione monocratica ai sensi dellart. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).
2.2Delibazione
2.2.1 La procedura di riconoscimento di decisioni straniere è definita allart. 29 LDIP (RS 291). La richiesta è in particolare indirizzata allautorità competente del Cantone in cui è invocata la decisione straniera;se una decisione è fatta valere in via pregiudiziale, lautorità adita può procedere essa stessa al giudizio di delibazione (art.29 cpv. 3 LDIP;STCA 34.2011.30 del 2 maggio 2012 consid. 2.1).
Dallistanza in rassegna si evince la volontà di AT 1 sia di ottenere la delibazione della sentenza del Tribunale di __________ laddove statuisce in materia di ripartizione degli averi previdenziali dellex marito sia la consecutiva esecuzione della divisione da parte del tribunale competente.
In caso di divorzio pronunciato allestero, in applicazione dei combinati artt. 73 cpv. 3 LPP e 25a LFLP devessere ricono-sciuta la competenza del Tribunale dove ha sede listituto di previdenza rispettivamente del luogo dellazienda presso cui lassicurato fu assunto (STCA 34.2012.6 del 9 agosto 2012 con-id.2 e 34.2011.30 del 2 maggio 2012 consid. 2.1;Bucher, Rechtsmittel der Versicherten gemäss APF im Bereich der So-zialen Sicherheit, inSchaffauser/ Schürer(ed.), Rechtschutz der Versicherten und der Versicherer gemäss Abkommen EU/CH über die Personenfreizügigkeit (APF) im Bereich der Sozialen Sicherheit, 2002, p. 121 n. 44;Cardinaux, Das Perso-nenfreizügigkeitsabkommen und die schweizerische berufliche Vorsorge, 2008, pp. 697s n. 1599).Lapplicazione dellart. 73 cpv. 3 LPP per la determinazione della competenza territoriale del tribunale svizzero è stata del resto confermata dal TF nella sentenza 9C_593/2009 del 24 novembre 2009 pubblicata in DTF 135 V 425 (in quel caso è stata ammessa la competenza del tribunale delle assicurazioni del cantone di domicilio dellex marito convenuto in giudizio dallex moglie chiedente, sulla ba-se della sentenza di divorzio pronunciata allestero, lesecuzio-ne del riparto degli averi previdenziali accumulati dal marito; questa sentenza è riportata anche daLeuzinger-Naef, Die fa-milienbezogene Rechtsprechung der sozialrechtlichen Abtei-lung des Bundesgerichts im Jahre 2009, in FamPra 2011
p. 138 e daMeyer/Uttinger, Die Rechtsprechung des Bundesgerichts zum BVG, 2005-2009 (Teil 2), in SZS 2010 p. 236; cfr. anche la sentenza del tribunale cantonale giurassiano dell8 novembre 2010, pubblicata in RJJ 3/10 pp. 245ss).
Stante quanto sopra, allo scrivente Tribunale compete giusta lart. 73 cpv. 3 LPP lesecuzione della postulata divisione degli averi previdenziali accumulati in costanza di matrimonio da CV 1 il quale ha svolto, con accumulo di capitale previdenziale, e svolge tuttora attività lavorativa nel Cantone Ticino (cfr. VI). Al TCA compete quindi pure, in via incidentale (pregiudiziale) ai sensi del summenzionato art. 29 cpv. 3 LDIP, il giudizio di delibazione, ossia di riconoscimento e di di-chiarazione di esecutività (exequatur), della sentenza del Tribunale di __________, laddove questa ha per oggetto la compensa-zione delle aspettative previdenziali (in argomento cfr.Schneider/Bruchez,La prévoyance professionnelle et le divorce, in Le nouveau droit du divorce, 2000, p. 219, nota 110 con rinvio agli artt. 29 cpv. 3 LDIP e 26 cpv. 3 della Convenzione di Lugano).
2.2.2L'art. 25 LDIP stabilisce che una decisione straniera è ricono-sciuta in Svizzera se vi era la competenza dei tribunali o delle autorità dello Stato in cui fu pronunciata (lett. a), se la deci-sione non può più essere impugnata con un rimedio giuridico ordinario o è definitiva (lett. b) e se non sussiste alcun motivo di rifiuto giusta l'art. 27 (lett. c). La decisione deve, in altri ter-mini, essere passata in giudicato o avere carattere definitivo (art. 29 cpv. 1 lett. b LDIP). Lart. 27 esclude il riconoscimento di sentenze manifestamente incompatibili con l'ordine pubblico svizzero (cpv. 1), ma anche di sentenze emanate in difetto di regolare citazione (cpv. 2 lett. a), in violazione di principi fondamentali del diritto procedurale svizzero, segnatamente in disattenzione del diritto d'essere sentito (cpv. 2 lett. b), come pure di sentenze pronunciate allorché tra le stesse parti già pendesse o fosse stata decisa in Svizzera o in uno Stato terzo una causa sul medesimo oggetto (cpv. 2 lett. c).
2.2.3 In materia di previdenza professionale la competenza dei tri-bunali o delle autorità dello Stato in cui fu pronunciata la deci-sione prevista dall'art. 25 lett. a LDIP è quella generale dello Stato in cui il convenuto aveva il domicilio al momento del divorzio (art. 26 lett. a LDIP; DTF 130 III 336 consid. 2.2 e STF 9C_490/2012 del 30 gennaio 2013 dove, in entrambe le ver-tenze, ammettendo lapplicazione degli artt. 25 e segg. LDIP il TF ha tuttavia lasciato aperta la questione a sapere se la competenza indiretta del giudice straniero del divorzio sulla compensazione delle aspettative previdenziali sia regolataanchedallart. 65 LDIP; sullargomento cfr. in particolareTrachsel, Der Vorsorgeausgleich im internationalen Verhältnis, in Fam-Pra 2010 p. 254;Bopp, in BK-IPRG, 2ª ed. 2007, n. 35 ad art. 65 LDIP e ivi riferimenti;Stutzer, Vorsorgeausgleich bei Scheidungen mit internationalem Konnex, in FamPra 2006 pp. 250s;Schwander, Anerkennung und Voll-streckung ausländischer Scheidungsurteile, in FamPra 2009,
p. 855;Gmünder, Anerkennung und Vollstreckung von aus-ländischen Scheidungsurteilen unter besonderer Berücksichtigung von kindesrechtlichen Nebenfolgen, tesi 2006, p. 109; conCardinaux, op. cit., p. 701 nota 3452 non può al riguardo non essere rilevato come in ogni caso nulla impedisce il riconoscimento, per quanto riguarda la competenza indiretta del giudice straniero, nel caso cui sia adempiuta, come nel presente caso, una delle condizioni previste allart. 26 LDIP [domicilio del convenuto nello Stato del giudizio]).
In concreto dal fascicolo risulta che al momento della pronunzia del divorzio AT 1 e CV 1 erano entrambi domiciliati nella giurisdizione del Tribunale di __________. A norma dellart. 26 lett. a LDIP (domicilio del convenuto nello Stato del giudizio) la competenza del Tribunale di __________ era quindi data, come risulterebbe daltronde pure data la competenza giusta il suevocato art. 65 cpv. 1 LDIP che prevede il foro dello Stato di domicilio, di dimora abituale o di origine di uno dei coniugi. La sentenza da delibare è inoltre regolarmente passata in giudicato l11 ottobre 2013 come attestato dalla stampiglia apposta sull'esemplare della sentenza versata agli atti (doc. B).
2.2.4 Nel caso di sentenze di divorzio pronunciate allestero, per quel che concerne gli averi previdenziali depositati presso istituti di previdenza svizzeri, il giudice straniero sottoposto alle medesime regole applicabili al giudice svizzero in assenza di un accordo tra le parti oppure allorquando esse hanno raggiunto un accordo sulla divisione degli averi previdenziali determinanti ma gli istituti di previdenza non sono stati coinvolti nella procedura giudiziaria (artt. 280 e 281 CPC) e non è quindi stata prodotta alcuna attestazione da parte loro concernente lattuabilità di una divisione,develimitare il proprio giudizio alla fissazione del principio e delle proporzioni della divisione, deve cioè limitarsi a stabilire la chiave di riparto rispettivamente, se del ca-so, unequa indennità ex art. 124 CC o la rinuncia ex art. 123 CC (STCA 34.2012.6 del 9 agosto 2012 consid.2.3 e 34.2011.30 del 2 maggio 2012 consid. 2.1.4; DTF 130 III 342 consid.2.5, 135 V 425 consid. 1.2;Schwander, cit., p. 854;Trachsel,cit., pp. 254s;Geiser/ Lavanchy, Besoin de réforme dans le 2ème et 3ème pilier, inPichonnaz/Rumo-Jungo(éd.), Le droit du divorce: questions actuelles et besoins de réforme, 2008, p. 74 ;Cardinaux, op. cit., pp. 701s n. 1607).