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34.2015.17

Prelievo di una prestazione di libero passaggio da parte del marito senza il consenso della moglie. Moglie chiede la restituzione. Petizione accolta

Ticino · 2016-05-04 · Italiano TI
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Erwägungen (1 Absätze)

E. 22 LFLP, ritenuto come il giudice del divorzio ha ritenuto a torto che una divisione in questo senso non fosse più possibile ritenendo di dover riconoscere “una pretesa muliebre” nei confronti del marito nell’ambito della liquidazione del regime matrimoniale (cfr. in tal senso anche in STF B 19/03 del 30 gennaio 2004, 9C_32/2007 del 30 aprile 2007). Contrariamente a quanto concluso dal giudice del divorzio, al momento del divorzio nulla ostava quindi alla divisione della prestazione di libero passaggio del marito. Tuttavia in questo sta – correttamente nel principio – la riserva stabilita dal Pretore, laddove ha riservato l’esito della vertenza “civile”, per rendere esecutiva la sentenza di divorzio nei confronti dell’istituto di previdenza, giacché era necessario l’accertamento della validità o meno del versamento effettuato in contanti dalla Cassa pensioni. Accertamento che è di esclusiva competenza non già, come detto, del giudice civile, ma di questo TCA. Di conseguenza bisogna riconoscere che sulla base della pronuncia di divorzio del 8 aprile 2004 la ex moglie dispone di un valido titolo giuridico per postulare a questo TCA un giudizio condannatorio che faccia ordine all’istituto di previdenza convenuto di versarle, conformemente alla chiave di riparto stabilita dal giudice del divorzio (metà e metà), e in quanto debitore della pretesa scaturente dai citati disposti di legge (art. 122 CC e 22 LFLP), la prestazione di sua spettanza indebitamente già versata al marito per complessivi fr. 27’007.80.-, pari alla metà dell’avere prelevato in contanti dall’ex marito, ritenuto che spetterà all’ente assicurativo far valere, se lo riterrà opportuno, nei confronti del suo ex assicurato la restituzione di quanto indebitamente versato (DTF 133 V 205). 2.14. 2.14.1   Alle predette conclusioni non possono mutare le ulteriori allegazioni della parte convenuta. In particolare la convenuta solleva l’eccezione di prescrizione ritenendo che in ogni modo, anche volendo ammettere che l’attrice possa vantare un credito nei suoi confronti, lo stesso sarebbe prescritto. Innanzitutto, con riferimento a quanto già esposto ai considerandi 2.6.e 2.9, occorre ricordare nuovamente che secondo il Tribunale federale le conseguenze giuridiche del mancato consenso del coniuge al pagamento in contanti della prestazione d’uscita si determinano, in caso di rapporto previdenziale contrattuale, a norma degli art. 97 segg. CO (DTF 130 V 103 consid. 3.2 e 3.3). In effetti, un pagamento in contanti senza il consenso del coniuge ai sensi dell’art. 5 cpv. 2 LFLP rappresenta un non corretto adempimento del contratto previdenziale ai sensi degli art. 97ss CO, ragione per cui l’istituto di previdenza deve se del caso rispondere secondo gli art. 97ss CO per il danno risultante dal pagamento in contatti illegittimo, se non dimostra che non gli è imputabile negligenza (STF B 19/01 del  10 ottobre 2003, B 45/00 del 2 febbraio 2004; cfr. anche Vetter/Schreiber, op. cit., pag. 477). Per quanto riguarda la prescrizione applicabile ad una simile pretesa, ricordato peraltro come con l’entrata in vigore del nuovo diritto sul divorzio (1. gennaio 2000) anche il coniuge dell’avente diritto detiene un proprio credito verso l’istituzione di previdenza pari alla metà della prestazione d’uscita acquisita durante il matrimonio (Boll. UFAS n. 51 p. 302), la questione non è ancora stata trattata dalla giurisprudenza. Aperto il tema, sollevato dall’attrice, se una simile pretesa non sia addirittura da considerare imprescrivibile, resta comunque il fatto che se di prescrizione si tratta, a mente di questo Tribunale la stessa va riferita all’art. 127 CO, al quale pure del resto fa riferimento l’art. 41 cpv. 2 LPP e considerato come già si è detto che la relativa pretesa è fondata sugli art. 97ss CO (cfr. anche STF B 53/06 del 18 agosto 2006: DTF 132 V 165). Secondo gli articoli pertinenti del Codice delle Obbligazioni: " Art. 127 Prescrizione (Termini, Dieci anni) Si prescrivono col decorso di dieci anni tutte le azioni per le quali il diritto civile federale non dispone diversamente. Art. 130 Principio della prescrizione, In genere 1  La prescrizione comincia quando il credito è esigibile. 2 Se la scadenza dell'obbligazione dipende da disdetta, la prescrizione comincia dal primo giorno pel quale poteva darsi la disdetta Art. 135 Interruzione della prescrizione, Atti interruttivi La prescrizione è interrotta: 1. mediante riconoscimento del debito per parte del debitore, in ispecie mediante il pagamento di interessi o di acconti e la dazione di pegni o fideiussioni; 2. 1 mediante atti di esecuzione, istanza di conciliazione, azione o eccezione davanti a un tribunale statale o arbitrale, nonché mediante insinuazione nel fallimento. (versione in vigore sino al 31 dicembre 2010: mediante atti di esecuzione, azione o eccezione aventi un giudice o un arbitro, e così pure mediante insinuazione nel fallimento o citazione avanti l’ufficio di conciliazione.) Art. 136 Effetti dell’interruzione tra coobbligati 1 L'interruzione rimpetto ad un debitore solidale o ad un condebitore d'una prestazione indivisibile vale anche in confronto degli altri condebitori. 2 L'interruzione rimpetto al debitore principale vale anche in confronto del suo fideiussore. 3 Al contrario l'interruzione rimpetto al fideiussore non vale in confronto del debitore principale. Art. 137 Principio di un nuovo termine (I n caso di riconoscimento o sentenza) 1 Coll'interruzione incomincia a decorrere una nuova prescrizione. 2 Ove il credito sia riconosciuto mediante il rilascio di un titolo o sia stabilito con sentenza del giudici, il nuovo termine di prescrizione è sempre di dieci anni. Art. 138 ( In caso di atti del creditore) 1. Quando la prescrizione sia interrotta mediante istanza di conciliazione, azione o eccezione, una nuova prescrizione comincia a decorrere se la lite è conclusa davanti all'autorità adita. 1 (versione in vigore sino al 31 dicembre 2010: Quando la prescrizione sia interrotta mediante azione o eccezione, comincia a decorrere nel corso della procedura una nuova prescrizione ad ogni atto giudiziale delle parti e ad ogni provvedimento o decisione del giudice.)

2. Quando l'interruzione avviene mediante esecuzione per debiti, la prescrizione ricomincia ad ogni singolo atto esecutivo.

3. Quando l'interruzione ha luogo mediante insinuazione nel fallimento, la nuova prescrizione comincia dal momento nel quale, a norma della procedura sul fallimento, si può nuovamente far valere il credito. Art. 139 Termine suppletorio in caso di rigetto dell’azione (abrogato con l’introduzione del CPC con effetto dal 1.gennaio 2011) Se l’azione o l’eccezione furono respinte per incompetenza del giudice adito, o per un vizio rimediabile, o come intempestivamente proposte, e il termine di prescrizione sia nel frattempo decorso è accordato un nuovo termine di sessanta giorni per promuovere l’azione. L’introduzione di un’azione ai sensi dell’art. 135 cpv. 2 CO è una nozione del diritto federale, definita come ogni azione introduttiva o preparatoria per mezzo della quale il creditore si indirizza per la prima volta al giudice, nelle forme richieste, al fine di ottenere il riconoscimento del diritto che egli invoca (DTF 118 II 487). Indifferente che si tratti di un’azione di accertamento o di condanna. Come detto, per la legge (art. 135 cpv. 2 CO) la prescrizione viene interrotta, decorrendo poi ogni volta nuovamente (nella misura della stessa durata del termine originario), in corso di procedura ad ogni atto giudiziale delle parti e ad ogni provvedimento o decisione del giudice giusta l’art. 138 CO. Per la dottrina e giurisprudenza, quale atto giudiziale valgono tutte le dichiarazioni formali protocollate formalmente e come provvedimento o decisione del giudice sono da intendersi tutti gli atti di procedura del Tribunale che servono al procedimento processuale, non essendo necessario che siano resi nella forma di provvedimento o decisione. Segnatamente la giurisprudenza ha qualificato come atti interruttivi in questo senso anche richieste del giudice istruttore cantonale presso la cancelleria federale sullo stato del procedimento ricorsuale (DTF 111 V 61). Il TF ha più volte sottolineato che il concetto di “ogni atto giudiziale delle parti” (art. 138 cpv. 1 CO nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2010) è da interpretare ampiamente e deve esser inteso come ogni genere di atto che è utile a far avanzare il processo, ad esempio uno scritto delle parti con il quale si chiede il proseguimento della procedura, un allegato scritto della parte sul merito della lite o sulle prove (cfr. STF B 87/00 del 10 febbraio 2004 e riferimenti; la lite concerneva la pretesa di un istituto di previdenza verso un suo ex assicurato tendente alla restituzione di una prestazione di libero passaggio versatagli a torto poiché senza il necessario consenso della moglie) (cfr. sulla prescrizione Gauch/Aepli/Stöckli, Präjudizienbuch zum OR, Rechtsprechung des Bundesgerichts, agli art. 127-142, pag. 341-342, in particolare p. 351-360). Infine, conformemente all’art. 139 CO (in vigore sino al 31 dicembre 2010 e abrogato con l’introduzione del CPC il 1. gennaio 2011, applicabile tuttavia nelle procedure avviate prima di tale data; cfr. l’art. 1 Tit. fin. CC e la sentenza del TdA dell’aprile 2015) se il giudice adito non è competente (in ragione di luogo o materia) il richiedente non è messo al beneficio di un nuovo termine di prescrizione conformemente all’art. 137 cpv. 1 CO, ma “soltanto” di un termine suppletorio di 60 giorni previsto dall’art. 139 CO (DTF 85 I 509; STF B 53/06 del 18 agosto 2006). 2.14.2   In concreto, la decorrenza della prescrizione, fermo restando il principio per cui la prescrizione decorre dall’esigibilità del credito (art. 130 cpv. 1 CO), tutto ben valutato deve essere situata al momento della crescita in giudicato della sentenza di divorzio dell’ 8 aprile 2004, ossia il 10 maggio 2004 (inc. __________), la quale ha fissato, come detto, la chiave di ripartizione del capitale pensionistico dei coniugi (cfr. consid. 1.1, 1.4). . Sia in effetti nuovamente ribadito che prima dell’emanazione della sentenza di divorzio, il coniuge non dispone di un titolo giuridico per chiedere un giudizio condannatorio nei confronti dell’istituto di previdenza dell’altro coniuge beneficiario del versamento del proprio capitale pensionistico; il coniuge (ancora) coniugato può unicamente chiedere che venga accertato il carattere indebito e quindi la non validità di tale versamento (DTF 128 V 49 consid. 3c; STF 9C_1060 /2008 del 26 maggio 2009 pubblicata in DTF 135 V 232 consid. 2.4; STF B 45/00 del 2 febbraio 2004 consid. 2.2). Solo una volta accertato il carattere indebito o meno del versamento effettuato a favore del marito – circostanza questa rilevante se non addirittura pregiudiziale per il giudizio del divorzio ai fini dell’applicazione degli artt. 122 e segg. CC – e, quindi, stabilita dal giudice del divorzio la chiave di ripartizione dell’avere pensionistico, è data facoltà al coniuge che è stato privato dell’avere pensionistico dell’altro di postulare un giudizio condannatorio nei confronti dell’istituto di previdenza che potrà venir pronunciato solo dopo aver ammesso, se del caso, una violazione dell’obbligo di diligenza, nella misura e secondo la chiave di ripartizione stabilita dal giudice del divorzio (cfr. anche STF B 45/00 del 2 febbraio 2004 citata anche in Boll. UFAS n. 74 n. 441). La decorrenza della prescrizione risulterebbe quindi in concreto da situare al 10 maggio 2004. Stante quindi la prescrizione decennale (giusta l’art. 127 CO), la stessa sarebbe già intervenuta al momento dell’introduzione della presente petizione, il 21 maggio 2015. L’attrice adduce tuttavia di averla più volte interrotta. In effetti, tutto ben considerato, bisogna concludere che la prescrizione decennale del credito fatto valere dall’attrice nei confronti della Cassa convenuta ha subito diverse interruzioni. La prima va situata all’atto della domanda giudiziale di riduzione (dell’importo fatto valere con la petizione 18 dicembre 2000), denominata “istanza di modifica della richiesta formale di causa” , formulata dopo la crescita in giudicato della sentenza di divorzio del 8 aprile 2004 (e della successiva riattivazione della procedura a suo tempo sospesa, e dell’evasione, con decisione pretorile del 31 marzo 2005, delle eccezioni di parte convenuta di carenza di foro e ne bis in idem, con successive pronunce del TdA del 21 aprile 2005 e TF del 22 novembre 2005; cfr. sopra consid. 1.4), e meglio in data 14 luglio 2005 nell’ambito della causa creditoria già avviata in data 18 dicembre 2000 (inc. OA 2001.4) - con la quale l’attrice aveva inizialmente chiesto “ è fatto ordine alla parte convenuta Pensionskasse CV 1 di versare sul conto della Pretura del Distretto di __________ l’importo di fr.54'015.04 oltre interessi al 5% dal 1. giugno 1999. Detto importo verrà utilizzato secondo le risultanze della sentenza nella causa incarto __________ promossa con petizione 4 agosto 1998 presso la Pretura del distretto di __________ o qualsiasi altra che dovesse subentrare nella vertenza matrimoniale che contrappone l’attrice al marito __________”- e con il relativo decreto pretorile del 24 agosto 2007 che ha accolto suddetta istanza di modifica, ammettendola integralmente, nel senso di modificare il petitum come segue: “ la Pensionskasse (Cassa Pensioni) CV 1, __________ è condannata al versamento dell’importo di fr. 27’007.80 oltre interessi al 5% dal 1. giugno 1999 a favore di AT 1” (doc. S1, doc. XXIX inc. OA 2001.4) . Tale istanza di riduzione, e la relativa mutazione ammessa dal giudice civile, aveva la sua ragione di essere nel fatto che a seguito della sentenza di divorzio era finalmente accertato che all’attrice spettava metà dell’avere previdenziale maturato dal marito (ossia metà dei fr. 54'015.05 prelevati in contanti). Ulteriori molteplici interruzioni devono essere ammesse con gli atti istruttori che si sono susseguiti in quella medesima causa (domande peritali, esecuzione della perizia calligrafica, dibattimento finale) sino alla resa della sentenza del 28 dicembre 2012 (inc. __________). Conformemente all’art. 137 CO ad ogni interruzione è cominciato a decorrere un nuovo termine di 10 anni. Laddove la convenuta contesta che la causa incoata con petizione del 18 dicembre 2000 (inc. __________) possa avere valore interruttivo sulla pretesa condannatoria oggetto della presente causa, giacché in quella circostanza non si trattava di una domanda di pagamento introdotta verso l’istituto di previdenza, bensì di un’istanza intesa “solo” al deposito dell’avere pensionistico presso la Pretura, tale allegazione non può essere condivisa. Bisogna in effetti ragionevolmente ritenere che l’allora causa civile avesse il medesimo oggetto della presente, ovvero la richiesta di pagamento all’attrice della sua quota sulla prestazione d’uscita del marito accumulata durante il matrimonio, pari alla metà dei fr. 54'015.05.- versati in contanti al marito il 30 giugno 1999, senza il consenso muliebre e sulla base di una violazione del proprio dovere di diligenza e controllo. La richiesta del deposito presso la pretura, anziché del pagamento alla creditrice direttamente, aveva la sua ragione di essere nel fatto che la causa di divorzio era a quell’epoca ancora pendente e quindi il giudice del divorzio non si era ancora pronunciato sulla divisione degli averi previdenziali e, quindi, sulla relativa chiave di ripartizione degli stessi. In effetti il petitum della petizione chiedeva che la Cassa pensioni versasse i fr. 54'015.05.-- pagati al marito sul conto della Pretura __________ ritenuto che “ detto importo verrà utilizzato secondo le risultanze di cui alla sentenza alla causa di stato (inc. __________) introdotta con petizione del 5 agosto 1998 presso la Pretura __________ o qualsiasi altra che dovesse subentrare nella vertanza matromniale che contrappone AT 1 al martio __________” (doc. I inc. __________). Una volta pronunciatosi sul divorzio e, quindi, sulla divisione a metà dell’avere pensionistico, l’attrice, con l’istanza di modifica della richiesta di causa del 14 luglio 2005, ha in effetti pertinentemente chiesto la modifica del petitum di causa nel senso di chiedere la condanna della Cassa al versamento all’attrice della metà dell’avere versato illecitamente al marito (fr. 27'007.80) quale risarcimento e conformemente a quanto deciso dal pretore che si era nel frattempo pronunciato sul divorzio e sulle relative conseguenze accessorie (doc. S1). Trattasi a non averne dubbio della medesima pretesa e, meglio, della richiesta risarcitoria presentata da un coniuge verso l’istituto di previdenza dell’altro coniuge a dipendenza di un avvenuto indebito (giacché sprovvisto del necessario consenso della moglie e in violazione degli obblighi di controllo e diligenza che incombevano alla Cassa rispettivamente in mancato ossequio dell’ordine pretorile comminatole il 22 giugno 1999), pagamento dell’avere pensionistico dell’altro in pendenza di matrimonio. Malgrado la formulazione del petitum nella precedente vertenza civile di cui all’inc. __________, non può essere ragionevolmente essere messo in discussione che quella lite così come la presente abbiano come fondamento la medesima pretesa. Del resto, nelle motivazioni della petizione del 18 dicembre 2000 appare chiara la volontà di AT 1 di ottenere il giusto risarcimento a dipendenza del versamento dell’avere previdenziale versato dalla convenuta al marito, ritenuto il danno che da tale addebito deriva considerate le sue pretese previdenziali (art. 122-124 CCS; cfr. in proposito anche le conclusioni presentate dal legale dell’attrice il 20 novembre 2012, doc. XXXVI inc. __________). La richiesta di deposito presso la Pretura era espressamente motivata dalla necessità di attendere l’evasione della vertenza di divorzio in essere fra le parti, ritenuto che l’importo in questione avrebbe quindi potuto venir “ corrisposto in tutto o in parte in contanti all’attrice oppure potrà essere collocato su di una polizza di libero passaggio o ancora essere utilizzato per la creazione, segnatamente il ripristino, di un conto previdenziale” (doc. S2, petizione 18 dicembre 2000, consid. 8). Il fondamento giuridico della pretesa è in ogni modo lo stesso della presente lite, indipendentemente dal fatto che in quella sede, erroneamente, la pretesa sia stata ricondotta all’art. 41 CO. La domanda di condanna della Pensionskasse CV 1 al versamento all’attrice dell’importo (o di parte di esso) previdenziale oggetto di versamento in contanti è quindi chiara e inconfutabile, indipendentemente dal fatto che il versamento dovesse avvenire prima nella via - effettivamente inconsueta - del deposito a favore dell’attrice presso la Pretura. In proposito l’attrice, sempre nella medesima petizione, ha in effetti precisato che “ la presente azione è in stretta connessione con quella di natura matrimoniale dei coniugi AT 1 dalla quale la presente dipende, giacché la moglie fa valere delle precise e puntuali pretese di ordine previdenziale, quindi alimentare, segnatamente patrimoniale, nel contesto della liquidazione del regime matrimoniale” (consid. 9 della petizione 18 dicembre 2000, inc. __________). Né del resto il fatto che l’attrice, in sede civile, abbia erroneamente fondato sull’art. 41ss CO - ciò che la renderebbe prescrivibile giusta l’art. 60 CO -, la propria pretesa muta alle predette conclusioni. È infatti un principio consolidato che non è determinante la vesta giuridica che la parte pretende di attribuire al proprio postulato, bensì l’effettiva e corretta natura giuridica  dello stesso determinata dal giudice. In casu, come detto, la richiesta risarcitoria dell’attrice verso la Pensionskasse CV 1 soggiace agli art. 97segg CO, indipendentemente da come l’attrice l’abbia qualificata. Né infine il fatto che con pronuncia del 9 aprile 2015 il Tribunale d’appello abbia infine dichiarato incompetente per ragione di materia il giudice che si è pronunciato nella causa __________, annullando di conseguenza la pronuncia del 28 dicembre 2012, muta alla questione della prescrizione della pretesa rispettivamente a quella dell’interruzione della stessa. L’effetto interruttivo di una vertenza giudiziaria incoata sulla prescrizione permane in effetti anche qualora in seguito il giudice della procedura non entri nel merito della vertenza in difetto di competenza rispettivamente, come nel presente caso, qualora un’istanza superiore giudichi il precedente giudice non competente. Come anticipato dal Tribunale d’appello nella pronuncia del 9 aprile 2015, dopo aver dichiarato nulla la pronuncia pretorile in difetto di giurisdizione civile, precisato come non fosse applicabile nella fattispecie l’art. 126 CPC-TI (trasmissione d’ufficio all’autorità giudiziaria competente; cfr. Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 1 ad art. 126 CPC), e ribadito come secondo il Tribunale federale le conseguenze giuridiche del mancato consenso del coniuge al pagamento in contanti si determinano, in caso di rapporto previdenziale contrattuale, a norma degli art. 97 segg. CO (DTF 130 V 103 consid. 3.2 e 3.3), ha dichiarato applicabile l’art. 139 CO (abrogato con l’introduzione del CPC, ma in vigore al momento dell’inoltro della petizione 18 dicembre 2000; art. 1 Tit. fin. CC ), per il quale se l’azione è respinta per incompetenza del giudice adito, o per un vizio rimediabile, o come intempestivamente proposta, e il termine di prescrizione è nel frattempo decorso, è accordato un nuovo termine di sessanta giorni per promuovere l’azione. Ora, contrariamente a quanto addotto dall’attrice, tale normativa risulta applicabile anche alla fattispecie, la stessa non essendo limitata unicamente alla mancata competenza territoriale, ma dovendosi ragionevolmente ritenere applicabile anche alla mancata giurisdizione, come in concreto. La stessa risulta in effetti applicabile in tutti i casi in cui l’azione (o l’eccezione) viene respinta senza esame nel merito (DTF 85 II 510, 89 II 311; Gauch/Aepli/Stöckli, op. cit., all’art. 139

n. 1-4, pag. 356, 360-361). La pronuncia del Tribunale d’appello essendo datata 9 aprile 2015 e la presente petizione del 21 maggio 2015, ne discende che il termine va considerato rispettato. La pretesa dell’attrice nei confronti della Cassa convenuta non è quindi prescritta. Alla medesima conclusione si giungerebbe anche volendo considerare la decorrenza della prescrizione a far tempo dal 30 giugno 1999, vale a dire dall’effettivo versamento al marito dell’avere pensionistico. Anche in questa ipotesi in effetti la prescrizione decennale si sarebbe interrotta, con conseguente riinizio del suo decorso, nel dicembre 2000 con l’introduzione della petizione avverso l’istituto di previdenza (inc. __________) e, quindi, nuovamente ripetutamente con i singoli atti di causa, fra gli altri la domanda di riduzione del 14 luglio 2005 e il relativo decreto del 24 agosto 2007 e quindi nuovamente con la sentenza del 28 dicembre 2012. Al momento dell’introduzione della petizione a questo TCA la pretesa era quindi ben lungi da essere prescritta. A titolo abbondanziale va detto che, alle luce di quanto precede,  può restare aperta la questione della legittimità e tempestività dell’eccezione di prescrizione sollevata in questa sede dalla Cassa convenuta, con riferimento alla circostanza per cui nella precedente sede civile la stessa era stata giudicata tardiva dal Pretore (cfr. decreto 24 agosto 2007 dell’inc. __________, cresciuto in giudicato, con il quale il Pretore aveva respinto l’eccezione di prescrizione sollevata, tardivamente, con domanda processuale del 9 settembre 2006) e al fatto – addotto dall’attrice – che la prescrizione non sarebbe stata sollevata immediatamente prima di ogni atto giudiziale come previsto dagli art. 78 cpv. 2, 80 cpv. 2 e 92 CPC. 2.15. Stante quanto precede, considerata la natura indebita del versamento in difetto di valido consenso dell’altro coniuge giusta l’art. 5 cpv. 2 LFLP ed accertata l’imputabilità, all’istituto assicurativo presso cui era depositato il capitale pensionistico di CV 1, di una violazione del proprio dovere di diligenza, ritenuto come l’eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta debba essere respinta, l'importo di fr. 54'015.05.-- oggetto del prelievo deve essere considerato ai fini della divisione ex artt. 122 CC e 22 LFLP. Nei confronti di AT 1 la Cassa pensioni CV 1 resta quindi debitrice della pretesa scaturente da detti disposti di legge, ovvero dell’importo di fr. 27'007.80.--, pari alla metà dell’avere prelevato in contanti da __________, conformemente alla decisione di divorzio del 8 aprile 2004 (per gli interessi confronta di seguito). Spetterà se del caso all’ente assicurativo far valere nei confronti del suo ex assicurato la restituzione di quanto ad esso indebitamente versato (DTF 133 V 205 consid. 5.2; STFA B 87/00 del 10 febbraio 2004; Geiser , cit., in ZBJV 2000, p. 103; Zünd , cit., in AJP 2002,  pp. 666s; Zünd , cit., SZS 2000, pp. 422s). All’importo da dividere di fr. 54'015.05.-- vanno aggiunti gli interessi maturati sino alla data del divorzio. Ai fini della quantificazione della prestazione da dividere giusta gli art. 122 CC e 22 LFLP vanno infatti computati anche gli interessi maturati sino al momento della crescita in giudicato della sentenza di divorzio e calcolati secondo l'art. 12 OPP2. Solo in questo modo infatti – ritenuto che un versamento in contanti effettuato senza il consenso dell’altro coniuge lascia sussistere la pretesa di quest’ultimo fondata sull’art. 122 CC e quindi il versamento è da considerare siccome non avvenuto (DTF 133 V 210 consid. 4.4.) – la prestazione d'uscita da dividere ex art. 22 LFLP corrisponde alla prestazione che avrebbe maturato l’ex marito durante il matrimonio se non fosse avvenuto il prelevamento indebito (STCA 34.2004.6 del 9 settembre 2004 e ivi riferimenti alla giurisprudenza federale; in tal senso, cfr. anche le sentenza del Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, BV.2004.000018 del 28 ottobre 2004 e la sentenza del Obergericht des Kantons Schaffausen Nr. 62/2006/18 del 28 novembre 2008; cfr. anche STF B 58/01 del 7 gennaio 2004 e B 19/03 del 30 gennaio 2004). Di conseguenza, la prestazione da dividersi secondo la chiave di ripartizione stabilita dal giudice del divorzio ammonta a fr. 64'516.20, importo corrispondente ai fr. 54'015.05.-- versati all'assicurato il 30 giugno 1999 aumentati degli interessi sino al 10 maggio 2004, data della crescita in giudicato della sentenza di divorzio (fr. 10'501.15), calcolati conformemente all'art. 12 OPP2 (per il calcolo cfr. www.gerichte-zh.ch), il credito a favore di AT 1 dovendo consequenzialmente essere cifrato in fr. 32'258.10.--. 2.16.   Per applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP stabilita all'art. 22 cpv. 1 LFLP, l'avere a cui il coniuge ha diritto deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti ( Schneider/Bruchez , cit., in SVZ 2000 pag. 258). L'importo dovuto deve quindi essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio. Pertanto, la somma di fr. 32'258.10.--, unitamente agli interessi compensativi - al tasso minimo (per quanto concerne la parte obbligatoria; cfr. STF 9C_227/2009 del 25 settembre 2009) di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore - maturati su tale importo a far tempo dalla crescita in giudicato della sentenza di divorzio (10 maggio 2004) e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255; STFA B 73/02 dell’8 aprile 2003, B 113/02 dell’8 luglio 2003, B 36/02 del 18 luglio 2003), dovrà essere trasferita a favore di AT 1 su un conto di libero passaggio da aprirsi a suo nome presso la Fondazione Istituto collettore LPP, amministrazione conti di libero passaggio, __________ (artt. 4 cpv. 2, 22 cpv. 1 LFLP e 60 cpv. 5 LPP). In caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi di spettanza dell’attrice, interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257; STFA B 105/02 del 4 settembre 2003). 2.17.   Q uesto Tribunale ritiene che la documentazione agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare la vertenza, senza che si renda quindi necessario l'assunzione di ulteriore materiale probatorio (come il richiamo degli incarti dal TF, doc. XII). Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 e riferimenti ). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). 2.18.   Visto l'esito della procedura AT 1, assistita da un legale, ha diritto al versamento di un importo a titolo di spese ripetibili, che nel caso concreto appare giustificato quantificare in fr. 3'500.-- (cfr. RAMI 1996 p. 261 e 262 il TFA; cfr. RAMI 1997 p. 322 e STCA non pubbl. del 19.1.2001 in re D.I). Di conseguenza la richiesta di ammissione all'assistenza giudiziaria diventa priva di oggetto (cfr. DTF 124 V 303; 309 consid. 6). Per quel che riguarda invece l’addebito di tasse e spese relative alla presente procedura, si osserva che secondo la Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali (art. 20 cpv.1), applicabile in virtù dell’articolo 8 cpv. 2 LALPP, la procedura è di principio gratuita.

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                          Il segretario Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Raccomandata

Incarto n.34.2015.17

FC

Lugano

4 maggio 2016

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sulla petizione del 21 maggio 2015 di

AT 1

contro

CV 1

in materia di previdenza professionale

ritenutoin fatto

Nel frattempo, con sentenza dell’8 aprile 2004 (cresciuta incontestata in giudicato il 10 maggio 2004), il Segretario assessore della Pretura di __________, ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto tra AT 1 e il marito __________, statuendo tra l’altro che a titolo di scioglimento e parziale liquidazione del regime matrimoniale dei beni l’ex marito era tenuto a versare alla moglie fr. 27'007.80 oltre interessi “previa deduzione dell’eventuale capitale che dovesse esser riconosciuto a favore di AT 1 nell’ambito della procedura da essa incoata contro la ex cassa pensione di __________ (Pensionskasse CV 1) avanti la Pretura di __________”(inc. __________).

In data 12 febbraio 2016 la convenuta ha fatto pervenire un ulteriore scritto (doc. XXXIX).

Agli atti sono stati richiamati gli incarti __________ e __________, e ne è stata data opportuna comunicazione alle parti.

(nuovo testo dal 1. gennaio 2011, con l’entrata in vigore del nuovo CPC:

(Testo abrogato con effetto dal

1. gennaio 2011 con l’entrata in vigore del nuovo CPC del 19 dicembre 2008; cfr. quindi art. 281 CPC).

Inoltre, a norma dell'art. 25a LFLP (nella versione in vigore dal 1. gennaio 2000):

A titolo abbondanziale va detto che la svista in cui è incorsa l’attrice trova manifestamente anche una sua, almeno parziale, giustificazione esaminando la documentazione concernente l’annosa lite che concerne le parti in causa, fra la quale si trovano documenti attestanti la gestione dell’istituto previdenziale cui era affiliato __________, la Cassa pensioni CV 1, che in buona parte provenivano dagli uffici amministrativi di __________.

Basti pensare che persino la richiesta di versamento dell’avere di cassa pensioni in contanti formulata da __________ il 31 maggio 1999 è stata indirizzata, e quindi regolarmente accolta, alla “Cassa pensioni CV 1, __________” (doc. D). Allegato vi era pure il Formulario prestampato denominato“Attestato. Concerne: prestazione di libero passaggio della Cassa pensioni, spiegazioni”, con indicazione della possibilità di versamento in contanti, formulario sul quale figurava espressamente quale intestataria la “__________” (doc. D).

La limitazione della possibilità del pagamento in contanti, nel senso della necessità del consenso del coniuge, è stata introdotta nella legge sul libero passaggio per salvaguardare le aspettative del congiunto e gli interessi della famiglia. Il legislatore ha voluto infatti evitare che solo uno dei coniugi prenda una decisione che concerne entrambi e che si ripercuote sui figli. Il capoverso 3 permette tuttavia di sostituire il consenso di un coniuge con quello del giudice (Messaggio conc. il disegno di legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità del 26 febbraio 1992, pag. 514 e 518; cfr. anche J.A. Schneider, La loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle et son ordonnance, in: SZS 1994 pag. 433).

La Pensionskasse CV 1, dal canto suo, assevera in sostanza che prima di effettuare il pagamento in contanti essa ha da un lato esaminato le premesse riguardanti la partenza definitiva per l’estero e per il resto di non aver avuto motivi per dubitare della veridicità della firma della moglie apposta sul formulario. Non essendo incorsa in una violazione del suo dovere di diligenza e il versamento in contanti a favore dell’assicurato essendo quindi avvenuto con effetto liberatorio, ritiene di nulla dovere alla ex moglie a titolo di compensazione delle aspettative previdenziali a seguito di divorzio.

Nell’evenienza in cui il carattere indebito e, quindi, la non validità del versamento dovessero essere acclarati, andrebbe ulteriormente esaminato se alla Cassa sia imputabile una violazione dell’obbligo di diligenza, ciò che comporterebbe per la medesima, nella misura e secondo la chiave di riparto stabilita dal giudice del divorzio, l’obbligo di versare alla moglie la prestazione indebitamente versata al marito.

Considerato come il marito non abbia mai espressamente ammesso di aver falsificato la firma (circostanza per il vero che egli neppure ha mai vigorosamente negato), e come il procedimento penale avviato dopo la denuncia presentata dalla qui attrice non abbia in sostanza sortito alcun esito vista la partenza per l’estero del denunciato (cfr. consid. 1.3), nell’ambito della precedente procedura civile di cui all’incarto __________ (la cui sentenza del 28 dicembre 2012 è poi stata annullata; cfr. consid. 1.3 e 1.4), il Pretore ha fatto eseguire una perizia calligrafica giudiziaria allo scopo di verificare l’autenticità della firma figurante sulla richiesta di pagamento.

Ora, da tale dettagliata perizia stesa il 20 gennaio 2012 dalla consulente __________, diplomata in polizia scientifica - criminologia, emerge che la firma in oggetto (così come quella, sempre relativa all’attrice, apposta in calce al foglio “Attestato - concerne: prestazioni di libero passaggio della Cassa Pensioni”del 31 maggio 1999; doc. D) non può essere ricondotta alla moglie. La perizia calligrafica, che si è basata su “un numero più che sufficiente di firme autentiche della signora AT 1”, ha infatti concluso che sia questa firma che quella apposta in calce all’attestato 31 maggio 1999 (doc. O), non sono attribuibili all’attrice essendo per contro da ammettere “una falsificazione realizzata per imitazione a mano libera”.Nella perizia si conclude che “le divergenze e le differenze rilevate sono tali da permettere di concludere che l’unica ipotesi ammissibile è che la signora AT 1 non abbia firmato di suo pugno i due documenti in questione”(doc. O).

Sia detto di transenna che a tale mezzo probatorio, facente parte dell’incarto pretorile di cui all’inc. __________, richiamato agli atti da questo Tribunale (e prodotto come doc. O da parte attrice), può essere fatto affidamento, considerato come l’annullamento della procedura civile ad opera della sentenza 9 aprile 2015 del Tribunale d’appello, in difetto di competenza per materia (cfr. consid. 1.4), non ha evidentemente per effetto di annullare il benfondato di una perizia eseguita da specialisti nel ramo, secondo arte e coscienza, e sulla base di un approfondito e completo esame.

Del resto nemmeno risulta che la parte convenuta abbia mai contestato, di fronte alle precedenti istanze civili o in questa sede, la fedefacenza di questo rapporto peritale.

Alla luce di questa perizia, ben motivata e approfondita e dalle cui conclusioni non vi è motivo per scostarsi e rilevato altresì come la convenuta non ha avanzato alcuna argomentazione che possa anche solo lontanamente metterne in dubbio le conclusioni, occorre concludere che risulta provato che l’attrice non ha firmato di suo pugno la richiesta inoltrata dal marito al suo istituto di previdenza il 31 maggio 1999 e che, quindi, la firma presente sul formulario è stata falsificata dal marito.

Risulta pertanto assente il consenso ai sensi dell’art. 5 cpv. 2 LFLP alla richiesta di pagamento in contanti presentata dal marito, pendente matrimonio, al suo istituto di previdenza con la conseguenza che il versamento non può essere considerato come validamente avvenuto.

Va nuovamente ricordato che l’illeceità del versamento può essere accertata indipendentemente (ancora) dalla questione a sapere se alla Cassa possa essere imputata una violazione del proprio obbligo di diligenza e se, quindi, le possa essere imposto di versare, per la seconda volta, la prestazione di sua spettanza alla moglie.

Va ricordato che anche l’UFAS, consapevole dell’importanza del requisito della firma del coniuge introdotto dalla normativa legale, con la circolare n. 51 del 22 giugno 2000 ha sottolineato la necessità di utilizzare una prudenza particolare quando vi sono segni premonitori di una separazione o di un divorzio, affermando:

Né infine mutano alle predette argomentazioni le ulteriori allegazioni della convenuta, laddove segnatamente contesta la validità delle prescrizioni di controllo e di prudenza chiarificate dall’UFAS nella citata circolare pubblicata il 22 giugno 2000 nel Boll. 51 (cfr. sopra al consid. 2.11.1; cfr. anche in DTF 130 V 103 consid. 3.4), rilevato come tale circolare sia posteriore al pagamento della prestazione d’uscita effettuata in concreto il 30 giugno 1999. Ora, detta direttiva non ha fatto altro che esplicitare e richiamare all’attenzione un obbligo di prudenza già sancito dalla legge e già precedentemente esistente, che quindi  evidentemente andava ottemperato già prima della resa della direttiva stessa. Di fatto il Tribunale federale ha più volte ammesso una violazione dell’obbligo di diligenza in occasione di versamenti secondo l’art. 5 cpv. 2 LFLP avvenuti già prima della resa della direttiva dell’UFAS (cfr. in proposito B 98/04 del 17 marzo 2005 consid. 2.4).

La convenuta censura infine anche il fatto che in sostanza l’attrice avrebbe in qualche modo potuto evitare il versamento dell’avere pensionistico al marito. A suo dire, successivamente all’8 maggio 1998 (allorquando è stata introdotta l’azione di separazione) sino al momento in cui è avvenuto il versamento (30 giugno 1999) l’attrice avrebbe potuto introdurre una domanda cautelare intesa ad impedire il trasferimento dell’avere di cassa pensione del marito. Tale presunta tardività nell’agire dell’attrice avrebbe a suo avviso interrotto la causalità tra il pagamento dell’avere di cassa pensione sul conto del marito e il danno fatto valere dall’ex moglie.

Tale allegazione non può essere condivisa ritenuto che non è stato minimamente provato che l’attrice potesse immaginare che il marito volesse appropriarsi del suo avere previdenziale con destinazione all’estero, oltretutto senza richiedere preventivamente, come avrebbe dovuto, il proprio consenso. Come è stato esposto (cfr. al consid. 2.6), la limitazionedella possibilità del pagamento in contanti, nel senso della necessità del consenso scritto del coniuge, è stata introdotta nella legge sul libero passaggio per salvaguardare le aspettative del congiunto e gli interessi della famiglia. Trattasi di un disciplinamento inderogabile sul rispetto del quale ogni coniuge evidentemente deve poter confidare. Nella fattispecie è stato il mancato rispetto dell’obbligo di diligenza da parte della Cassa convenuta, unito al comportamento illegittimo del richiedente, che ha portato al versamento illecito, non certo il presunto mancato agire della moglie, ignara delle intenzioni truffaldine del marito.

Del resto l’attrice ha compiuto i passi che le erano consentiti, date le circostanze. Come meglio si dirà al consid. 2.11.3 che segue, non solo ella in effetti ha provveduto, a titolo precauzionale, a richiedere al giudice della causa di separazione (rispettivamente in seguito di divorzio) di vietare alla Cassa lo svolgimento di qualsivoglia operazione che potesse intaccare l’avere di uscita o qualsiasi altra possibile prestazione previdenziale sul conto previdenziale del marito (cfr. consid. 1.3, istanza 17 giugno 1999). Ma una volta preso atto del decreto pretorile 1 luglio 1999 (pervenuto all’allora legale il 7 luglio

1999) - con il quale il Pretore, vista la comunicazione dell’istituto previdenziale che adduceva di aver già effettuato il versamento dell’avere previdenziale, ha respinto la domanda cautelare essendo priva di oggetto - lo stesso giorno, il 7 luglio 1999, ha pure provveduto a denunciare penalmente il marito per falsità in certificati e truffa, chiedendo contestualmente l’adozione delle relative misure d’urgenza, segnatamente l’immediato blocco della prestazione d’uscita che gli era stata accreditata, misure che tuttavia si sono rilevate vane essendo il conto bancario oggetto di possibile sequestro già vuoto (cfr. consid. 1.3; doc. H, L).

Dalla documentazione all’inserto, è quindi incontestatamente emerso che l’ordine di versamento da parte della Cassa convenuta (o più precisamente da “”) è stato elaborato e inviato in data 16 giugno 1999 (doc. G) con indicazione della data d’esecuzione (“Verarbeitungsdatum”) il 30 giugno 1999 e che l’effettivo accredito dell’avere previdenziale a __________ in ragione di fr. 54'015.05 è stato eseguito da __________ in data 30 giugno 1999, a seguito, appunto, dell’ordine di pagamento del 16 giugno precedente, nell’ambito di versamenti per complessivi fr. 1'554'509.05 (doc. 8 inc. OA 2001.4).

Ora, il fatto che l’istituto di previdenza abbia fatto eseguire, con valuta 30 giugno 1999 (prova ne sia tra l’altro che dal documento attestante i versamenti eseguiti a quella scadenza risulta che gli interessi sull’avere di uscita sono stati accreditati sino a tale data; doc. O inc. __________), rispettivamente non ne abbia impedito l’esecuzione, il versamento al marito della prestazione d’uscita nonostante l’ordine impartitogli dal Pretore, costituisce un agire certamente negligente.

Le allegazioni difensive sollevate in proposito non possono essere seguite.

Val la pena di ribadire nuovamente che il decreto pretorile, datato 22 giugno 1999, è stato notificato alla Cassa destinataria il 24 giugno 1999 (doc. D, F): a quella data i dipendenti dei servizi amministrativi della Pensionskasse CV 1 a __________, incaricati dell’amministrazione non solo della __________, ma anche della Cassa pensioni dell’impresa e, quindi anche poi del versamento a favore del loro assicurato, erano a conoscenza che la transazione non doveva essere eseguita per ordine formale di un giudice. Se è vero infatti che l’ordine di pagamento dato dalla Cassa alla banca risulta datato 16 giugno 1999, al momento del ricevimento del decreto pretorile, ovvero il successivo 24 giugno, tale accredito non era ancora stato eseguito, ove peraltro si rilevi che sull’ordine stesso di versamento era indicata quale data di esecuzione il 30 giugno 1999. Data nella quale in effetti è poi stato eseguita l’operazione bancaria, in crassa violazione del decreto pretorile.

Sostenere in proposito, come ha fatto la Cassa convenuta (allegato di duplica di CV 1, doc. Q pag. 3 della causa inc. OA.2001.4; cfr. ancora in seguito), che sarebbe bastata una sollecitazione telefonica personale per impedire l’esecuzione della transazione bancaria, a fronte di un decreto pretorile chiaro e inequivocabile, rasenta, di nuovo, la temerarietà. Anzi una simile affermazione conferma, ove ancora necessario, che si sarebbe potuto, oltre che dovuto, con relativa facilità intervenire bloccando il pagamento dell’avere previdenziale.

Del resto contraddittorio risulta l’agire della convenuta, la quale, con scritto datato 25 giugno 1999 ha fatto presente al Pretore di aver già dato seguito al versamento della prestazione di libero passaggio a favore del proprio assicurato (doc. D). In tale data in realtà il versamento non era ancora stato eseguito, considerato come dai documenti agli atti si evince come lo stesso sia stato eseguito soltanto il 30 giugno 1999, circostanza questa che certamente doveva essere nota all’istituto di previdenza, alla luce dell’ordine di pagamento assegnato alla banca che riportava, appunto, quella data come data di esecuzione.

La convenuta sostiene che “il decreto pretorile non sarebbe stato validamente intimato alla convenuta”,e sarebbe quindi da considerare nullo, il giudice di __________ (che ha provveduto a intimare il decreto) non avendo alcuna giurisdizione nei confronti della convenuta. Essa si appella ad un presunto errore di notifica del suddetto decreto provvisionale, notificato alla “Fondazione di previdenza del personale dell’__________, Cassa pensione CV 1, __________”, a __________ (doc. E, F), mentre che la “giusta” convenuta sarebbe dovuta essere la “Pensionskasse CV 1” con sede a __________ (__________). L’eccezione non regge. Innanzitutto è bene far notare che malgrado si tratti di due entità giuridiche distinte, come si evince dagli estratti da RC agli atti, è anche vero che all’indirizzo di __________ indicato sul decreto intimato vi è pure la sede principale di __________ con i servizi amministrativi incaricati della “Personal und Verwaltung Pensionskasse Verwaltung” e in generale quindi con l’amministrazione che si occupava prima di gestire i pagamenti degli averi di uscita. Inoltre, come è emerso dall’istruttoria eseguita nell’ambito della causa civile inc. __________, i due enti avevano a quel tempo lo stesso presidente e lo stesso vicepresidente del Consiglio d’amministrazione (inc. __________ e __________). In effetti, il teste __________, interpellato per rogatoria il 3 giugno 2008, nell’ambito della causa civile di cui all’inc. __________ richiamata agli atti, all’epoca “Leiter Administration der Beklagten”, ossia direttore dell’amministrazione della convenuta (ossia della Cassa pensioni CV 1), ha espressamente dichiarato che il provvedimento cautelare fu comunicato alla Cassa pensioni CV 1 e, richiesto sul contenuto dello stesso provvedimento, ha affermato:

Egli ha quindi comunicato che il decreto in questione, malgrado l’”errata” notifica, era stato immediatamente messo a conoscenza anche della Pensionskasse di __________ (doc. P).

Del resto, sia di nuovo sottolineato che sempre nell’ambito della medesima procedura civile inc. __________ è emerso che la qui convenuta ha avuto modo di affermare che al fine di bloccare il pagamento a favore del signor __________ sarebbe bastata anche una sollecitazione personale, anche telefonica (allegato di duplica di Pensionskasse CV 1, doc. Q pag. 3: “la revoca del pagamento sarebbe partita con più facilità a tempo debito, se la richiesta fosse stata precisa, o ci fosse stata una sollecitazione personale, anche telefonica”doc. Q pag. 3). Alla luce di tutte queste considerazioni la convenuta non può ragionevolmente prevalersi di una mancata validità del decreto supercautelare del 22 giugno 1999 per il fatto che lo stesso sarebbe stato notificato  a __________ invece che a __________, considerato come peraltro sia proprio la sede di __________ che si occupa dell’amministrazione della Cassa e come del resto si evince che il versamento a favore dell’ex marito dell’attrice sia stato ordinato proprio da __________, per la precisione dalla “CV 1” (doc. nell’inc. __________). Ad ulteriore dimostrazione va citato anche lo scritto 29 luglio 1999 inviato al precedente legale dell’assicurata dalla “CV 1” di __________ (__________) e per essa dal signor __________, con il quale l’amministrazione della Cassa ha confermato di aver direttamente proceduto a elaborare l’ordine di versamento della prestazione di libero passaggio all’assicurato (“Die Auszahlung unserer Freizügigkeitsleistungen” )e di aver ricevuto il decreto della Pretura il 24 luglio 1999 (“Mit Einschreiben vom 24.7.99 ist uns die Verfügung der Pretura di __________ zugestellt worden”)(doc. D e G). Sia come sia quindi da questo scritto appare inconfutabile che l’effettiva destinataria dell’ordine supercautelare pretorile del 22 giugno 1999, la Pensionskasseverwaltung a __________, è la medesima istanza che aveva proceduto, il 16 giugno 1999, a ordinare il versamento della prestazione di libero passaggio a __________ e che quindi manifestamente avrebbe potuto e dovuto fare il necessario per bloccare l’effettuazione dello stesso (doc. G).

Sta di fatto che in ogni modo, anche volendo ammettere un errore nella sede di notifica del decreto, quest’ultimo è pervenuto (anche) al giusto destinatario, circostanza questa dimostrata in modo inconfutabile non solo dal fatto che nessuno ha formalmente contestato la legittimazione dell’ente destinatario al momento del decreto, ma anche e soprattutto considerando come in effetti la convenuta l’ha fattivamente dimostrato inviando al Pretore lo scritto del 25 giugno 1999 con il quale comunicava, senza sollevare alcuna contestazione sull’indirizzo di notifica del decreto, di aver già dato seguito al versamento della prestazione di libero passaggio a favore del proprio assicurato (doc. D).

Quanto a questi ultimi mezzi probatori, versati agli atti in copia dall’attrice e facenti parte degli incarti richiamati dalla Pretura, va nuovamente ribadito (cfr. già sopra in relazione alla perizia calligrafica, consid. 2.8), per inciso, che le risultanze dagli stessi possono essere validamente utilizzate anche nell’ambito della presente procedura, considerato come l’annullamento della sentenza pretorile del 28 dicembre 2012, per mancanza di competenza per materia, non ha come effetto di annullare anche gli atti istruttori eseguiti, i quali, ove necessario, possono essere validamente richiamati agli atti nella presente procedura. Una ripetizione dell’acquisizione delle medesime prove in questa sede, oltre ad esaurirsi in un inutile esercizio probatorio, sarebbe in crasso contrasto con il principio della celerità e dell’economia processuale.

Ora, l’ordine di pagamento è stato dato dalla Cassa pensioni alla banca il 16 giugno 1999, come preteso dalla medesima convenuta, e lo stesso indicava come data di esecuzione il 30 giugno 1999, data in cui la banca ha effettivamente eseguito il pagamento. Se ne deve dedurre che la convenuta poteva ragionevolmente attivarsi tempestivamente per annullare l’ordine impartito e bloccare così il versamento a favore dell’assicurato, consapevole dell’ordine pretorile di bocco.

Il fatto di non aver messo in atto nulla per impedire il pagamento, benché a conoscenza dell’ordine del Pretore, configura a non averne dubbio una grave negligenza.

Nemmeno è difendibile l’argomentazione della convenuta laddove adduce che essendo ormai partito, il 16 giugno 1999, l’ordine di pagamento alla banca, non era materialmente e tecnicamente più possibile bloccare lo stesso al ricevimento, “il 24 giugno 1999”, dell’ordine di blocco del pretore, trattandosi di un ordine telematico che cumulava tutti i pagamenti di quel mese (doc. 16). A prescindere dal fatto che tale affermazione non è stata minimamente comprovata (segnatamente per esempio mediante una dichiarazione dell’istituto di credito coinvolto), la stessa sfugge ad una logica e normale comprensione, laddove a tutti pare evidente che il versamento sarebbe verosimilmente stato evitabile mediante un avviso di blocco inviato via Fax o con una telefonata. Come peraltro fatto notare dal precedente legale dell’attrice (scritto 31 agosto 1999 dell’avv. __________, doc. R11), l’ordine di pagamento dato alla Banca equivale ad un mandato che può, nei limiti del realizzabile – che parevano in concreto dati considerato come tra il ricevimento dell’ordine di bocco e il versamento effettivo siano trascorsi ben 7 giorni – essere revocato in ogni momento. Del resto la posta in gioco non era indifferente, considerato l’ordine formale comminato da un giudice. Inoltre, come già detto, tale allegazione pare già smentita dall’affermazione della stessa convenuta che ha più volte fatto valere che una semplice presa di contatto “personale” (ad esempio telefonica) sarebbe potuta bastare a bloccare il versamento della somma a __________.

Infine rasenta, nuovamente, la temerarietà la convenuta laddove adduce che il decreto superprovvisionale del pretore consistesse “unicamente” nell’ordine di “non svolgere alcuna operazione che intacchi l’avere d’uscita o qualsiasi altra possibile prestazione previdenziale del signor __________”, non costituendo tale contenuto “un’istanza di blocco”. Considerato come il decreto pretorile non contenesse espressamente un blocco del pagamento dell’avere di cassa pensioni a favore del marito, il versamento operato dalla cassa convenuta costituiva un’operazione corretta. Ora, che il versamento in contanti della prestazione d’uscita, ad un assicurato partente per l’estero, in un paese come la __________, costituisca un’operazione “intaccante l’avere d’uscita” del medesimo assicurato (e della di lui moglie) è cosa ovvia che non necessita di ulteriore approfondimento.

Né del resto, contrariamente a quanto sembra addirittura alludere la convenuta, non era sicuramente compito del Pretore di ordinare ulteriori provvedimenti cautelari a seguito dello scritto della “CV 1” datato 25 giugno 1999 e pervenuto alla Pretura il 30 giugno 1999 (con il quale era confermato il già avvenuto ordine di versamento dell’avere pensionistico al marito sulla base della richiesta munita di regolare consenso della moglie; doc. D), ritenuto in ogni modo che al ricevimento di questo scritto l’accredito era già stato eseguito. Men che meno, nulla più poteva mettere in atto l’attrice, alla quale la documentazione della cassa pensioni (segnatamente lo scritto datato 25 giugno 1999, doc D) è stata trasmessa soltanto unitamente alla decisione il 1° luglio 1999, con la quale il pretore ha respinto la domanda di adozione di misure cautelari, considerato come “dalla documentazione prodotta dalla CV 1 emerge che, con l’accordo della moglie (che ha firmato il relativo documento) l’avere pensionistico del marito gli è stato accreditato”(doc. D). Di fronte a tale decisione pretorile null’altro ha potuto l’attrice se non procedere immediatamente con la denuncia penale nei confronti del marito e, quindi, con la petizione 16 giugno 2000 (inc. __________), sostituita con la procedura di cui all’azione 18 dicembre 2000 (inc. __________) avverso la Cassa pensioni dell’ex marito.

Se ne deve concludere che, anche volendo - per pura ipotesi - ammettere che la convenuta, tralasciando i dovuti controlli da eseguire in merito all’autenticità della firma della moglie apposta sul formulario di richiesta di versamento in contanti del proprio assicurato, non abbia violato il suo dovere di diligenza, alla medesima sarebbe comunque imputabile una violazione negligente, costituita dal mancato rispetto del decreto pretorile che le faceva obbligo di tralasciare ogni disposizione sull’avere previdenziale del proprio assicurato.

Ciò significa che nella misura in cui il coniuge assicurato dispone (ancora) di averi pensionistici, tramite questi egli è tenuto a compensare l’altro coniuge in applicazione dell’art. 122 CC (consid 4.5:„Im vorliegenden Fall steht unbestrittenermassen fest, dass der frühere Ehemann der Beschwerdeführerin deren Unterschrift gefälscht hat.Des Weitern ist aufgrund der Akten erstellt, dass er über eine genügend hohe Austrittsleistung verfügt, um der Beschwerdeführerin unter Einschluss der unzulässigen Barauszahlung die Hälfte gestützt auf Art. 122 ZGB auszugleichen (Schreiben der "Zürich" Lebensversicherungs-Gesellschaft vom 8. März 2005). Die der Beschwerdeführerin unter Einschluss der unzulässigen Barauszahlung zustehende Hälfte der Austrittsleistung beträgt unbestrittenermassen Fr. 29'488.70 nebst Zins seit 26. Juni 2003. Entsprechend ist die Vorsorgeeinrichtung des geschiedenen Ehemannes zu verpflichten, der Beschwerdeführerin Fr. 29'488.70 samt Zins seit der Ehescheidung zu bezahlen (dazu BGE 129 V 251; SVR 2005 BVG Nr. 1) (…)“; sottolineature della redattrice; sul punto vedi ancheSchwengeler, Vorsorgeausgleich bei Scheidung aus sozialversicherungsrechtlicher Sicht, in ZBJV 2010, pp. 77ss, p. 101;Meyer/Uttinger, Die Rechtsprechung des Bundesgerichts zum BVG, 2005-2009 (Teil 2), in SZS 2010, pp. 230ss, p. 235; giova inoltre ricordare come in DTF 135 V 324 consid.5.2.2, in una fattispecie avente ad oggetto un prelievo per il finanziamento dell’abitazione ex art. 30c LPP, il TF ha precisato che se l'ex coniuge debitore del credito di compensazione ai sensi dell'art. 122 CC ha beneficiato di un prelievo anticipato – da computare ai fini della divisione – e se gli averi presso il suo

istituto previdenziale o di libero passaggio non sono sufficienti per coprire tale credito, l'istituto previdenziale può solo essere obbligato a trasferire gli averi a sua disposizione, spettando per il resto all'ex coniuge debitore versare la differenza).

Nel caso in esame, non disponendo __________ più di alcun avere pensionistico, non può di conseguenza essergli imputato, ai sensi della citata giurisprudenza, un obbligo di compensazione nei confronti dell’ex coniuge giusta l’art. 122 CC.

Quanto al fatto che il giudice del divorzio avrebbe condannato __________ a versare all’ex moglie fr. 27'007.80.- e che quindi, a mente della convenuta, sarebbe lui, e non la Cassa, il debitore di parte attrice, l’allegazione misconosce che il giudice del divorzio ha espressamente riservato l’esito della vertenza incoata nei confronti dell’ex cassa pensioni del marito. L’obbligo di versamento dell’ex marito verso la consorte è stato espressamente condizionato all’esito della vertenza in essere contro la Cassa pensioni, nel senso che lo stesso era direttamente condizionato al capitale che AT 1 avrebbe potuto ricevere dalla Cassa pensioni in caso di accoglimento della relativa causa (cfr. sopra al consid. 2.13). In effetti il Pretore ha espressamente affermato che:

L’esito della procedura tra AT 1 e la Cassa pensioni CV 1 non è quindi affatto stato riservato “solo a titolo prudenziale”, come intende far credere la convenuta (cfr. doc. XXXI pag. 3).

Ne discende che il TCA, dopo aver appurato la natura indebita del versamento in difetto del necessario consenso giusta l’art. 5 LFLP, considerato cioè come la prestazione di previdenza maturata dal marito durante il matrimonio gli sia stata versata in contanti senza il necessario consenso della moglie e, accertata l’imputabilità all’istituto assicurativo presso cui era depositato l’avere pensionistico dell’ex marito, di una violazione del dovere di diligenza, deve pure giudicare sulle conseguenze a livello della previdenza professionale di tale versamento difettoso. Tale apprezzamento porta inevitabilmente a concludere che avendo effettuato il versamento senza il necessario consenso della moglie, e questo in violazione dei propri doveri di diligenza, la Cassa convenuta non ha adempiuto validamente il proprio dovere contrattuale, considerato come il denaro versato in contanti all’ex marito dell’attrice non avrebbe dovuto uscire dal cerchio della previdenza e che in tal modo non ha adempiuto al proprio dovere verso il coniuge del proprio assicurato.

Di conseguenza, la convenuta non si è liberata dal proprio obbligo prestativo e resta quindi tenuta a fornire la prestazione d’uscita derivante dalla legge sul libero passaggio.

Ne discende quindi che la prestazione d’uscita accumulata dal marito durante il matrimonio, calcolata come se il versamento in contanti del 30 giugno 1999 non fosse effettivamente avvenuto, deve essere considerata ai fini della divisione ex art. 122 CC e 22 LFLP e, quindi, può e deve essere divisa tra i coniugi secondo l’art. 122 CC e 22 LFLP, ritenuto come il giudice del divorzio ha ritenuto a torto che una divisione in questo senso non fosse più possibile ritenendo di dover riconoscere “una pretesa muliebre” nei confronti del marito nell’ambito della liquidazione del regime matrimoniale (cfr. in tal senso anche in STF B 19/03 del 30 gennaio 2004, 9C_32/2007 del 30 aprile 2007).

Contrariamente a quanto concluso dal giudice del divorzio, al momento del divorzio nulla ostava quindi alla divisione della prestazione di libero passaggio del marito.

Tuttavia in questo sta – correttamente nel principio – la riserva stabilita dal Pretore, laddove ha riservato l’esito della vertenza “civile”, per rendere esecutiva la sentenza di divorzio nei confronti dell’istituto di previdenza, giacché era necessario l’accertamento della validità o meno del versamento effettuato in contanti dalla Cassa pensioni. Accertamento che è di esclusiva competenza non già, come detto, del giudice civile, ma di questo TCA.

Laddove la convenuta contesta che la causa incoata con petizione del 18 dicembre 2000 (inc. __________) possa avere valore interruttivo sulla pretesa condannatoria oggetto della presente causa, giacché in quella circostanza non si trattava di una domanda di pagamento introdotta verso l’istituto di previdenza, bensì di un’istanza intesa “solo” al deposito dell’avere pensionistico presso la Pretura, tale allegazione non può essere condivisa.

Bisogna in effetti ragionevolmente ritenere che l’allora causa civile avesse il medesimo oggetto della presente, ovvero la richiesta di pagamento all’attrice della sua quota sulla prestazione d’uscita del marito accumulata durante il matrimonio, pari alla metà dei fr. 54'015.05.- versati in contanti al marito il 30 giugno 1999, senza il consenso muliebre e sulla base di una violazione del proprio dovere di diligenza e controllo. La richiesta del deposito presso la pretura, anziché del pagamento alla creditrice direttamente, aveva la sua ragione di essere nel fatto che la causa di divorzio era a quell’epoca ancora pendente e quindi il giudice del divorzio non si era ancora pronunciato sulla divisione degli averi previdenziali e, quindi, sulla relativa chiave di ripartizione degli stessi. In effetti il petitum della petizione chiedeva che la Cassa pensioni versasse i fr. 54'015.05.-- pagati al marito sul conto della Pretura __________ ritenuto che “detto importo verrà utilizzato secondo le risultanze di cui alla sentenza alla causa di stato (inc. __________) introdotta con petizione del 5 agosto 1998 presso la Pretura __________ o qualsiasi altra che dovesse subentrare nella vertanza matromniale che contrappone AT 1 al martio __________”(doc. I inc. __________). Una volta pronunciatosi sul divorzio e, quindi, sulla divisione a metà dell’avere pensionistico, l’attrice, con l’istanza di modifica della richiesta di causa del 14 luglio 2005, ha in effetti pertinentemente chiesto la modifica del petitum di causa nel senso di chiedere la condanna della Cassa al versamento all’attrice della metà dell’avere versato illecitamente al marito (fr. 27'007.80) quale risarcimento e conformemente a quanto deciso dal pretore che si era nel frattempo pronunciato sul divorzio e sulle relative conseguenze accessorie (doc. S1). Trattasi a non averne dubbio della medesima pretesa e, meglio, della richiesta risarcitoria presentata da un coniuge verso l’istituto di previdenza dell’altro coniuge a dipendenza di un avvenuto indebito (giacché sprovvisto del necessario consenso della moglie e in violazione degli obblighi di controllo e diligenza che incombevano alla Cassa rispettivamente in mancato ossequio dell’ordine pretorile comminatole il 22 giugno 1999), pagamento dell’avere pensionistico dell’altro in pendenza di matrimonio.

Malgrado la formulazione del petitum nella precedente vertenza civile di cui all’inc. __________, non può essere ragionevolmente essere messo in discussione che quella lite così come la presente abbiano come fondamento la medesima pretesa. Del resto, nelle motivazioni della petizione del 18 dicembre 2000 appare chiara la volontà di AT 1 di ottenere il giusto risarcimento a dipendenza del versamento dell’avere previdenziale versato dalla convenuta al marito, ritenuto il danno che da tale addebito deriva considerate le sue pretese previdenziali (art. 122-124 CCS; cfr. in proposito anche le conclusioni presentate dal legale dell’attrice il 20 novembre 2012, doc. XXXVI inc. __________). La richiesta di deposito presso la Pretura era espressamente motivata dalla necessità di attendere l’evasione della vertenza di divorzio in essere fra le parti, ritenuto che l’importo in questione avrebbe quindi potuto venir “corrisposto in tutto o in parte in contanti all’attrice oppure potrà essere collocato su di una polizza di libero passaggio o ancora essere utilizzato per la creazione, segnatamente il ripristino, di un conto previdenziale”(doc. S2, petizione 18 dicembre 2000, consid. 8). Il fondamento giuridico della pretesa è in ogni modo lo stesso della presente lite, indipendentemente dal fatto che in quella sede, erroneamente, la pretesa sia stata ricondotta all’art. 41 CO.

La domanda di condanna della Pensionskasse CV 1 al versamento all’attrice dell’importo (o di parte di esso) previdenziale oggetto di versamento in contanti è quindi chiara e inconfutabile, indipendentemente dal fatto che il versamento dovesse avvenire prima nella via - effettivamente inconsueta - del deposito a favore dell’attrice presso la Pretura. In proposito l’attrice, sempre nella medesima petizione, ha in effetti precisato che “la presente azione è in stretta connessione con quella di natura matrimoniale dei coniugi AT 1 dalla quale la presente dipende, giacché la moglie fa valere delle precise e puntuali pretese di ordine previdenziale, quindi alimentare, segnatamente patrimoniale, nel contesto della liquidazione del regime matrimoniale”(consid. 9 della petizione 18 dicembre 2000, inc. __________).

Né del resto il fatto che l’attrice, in sede civile, abbia erroneamente fondato sull’art. 41ss CO - ciò che la renderebbe prescrivibile giusta l’art. 60 CO -, la propria pretesa muta alle predette conclusioni. È infatti un principio consolidato che non è determinante la vesta giuridica che la parte pretende di attribuire al proprio postulato, bensì l’effettiva e corretta natura giuridica  dello stesso determinata dal giudice.

In casu, come detto, la richiesta risarcitoria dell’attrice verso la Pensionskasse CV 1 soggiace agli art. 97segg CO, indipendentemente da come l’attrice l’abbia qualificata.

All’importo da dividere di fr. 54'015.05.-- vanno aggiunti gli interessi maturati sino alla data del divorzio. Ai fini della quantificazione della prestazione da dividere giusta gli art. 122 CC e 22 LFLP vanno infatti computati anche gli interessi maturati sino al momento della crescita in giudicato della sentenza di divorzio e calcolati secondo l'art. 12 OPP2. Solo in questo modo infatti – ritenuto che un versamento in contanti effettuato senza il consenso dell’altro coniuge lascia sussistere la pretesa di quest’ultimo fondata sull’art. 122 CC e quindi il versamento è da considerare siccome non avvenuto (DTF 133 V 210 consid. 4.4.) – la prestazione d'uscita da dividere ex art. 22 LFLP corrisponde alla prestazione che avrebbe maturato l’ex marito durante il matrimonio se non fosse avvenuto il prelevamento indebito (STCA 34.2004.6 del 9 settembre 2004 e ivi riferimenti alla giurisprudenza federale; in tal senso, cfr. anche le sentenza del Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, BV.2004.000018 del 28 ottobre 2004 e la sentenza del Obergericht des Kantons Schaffausen Nr. 62/2006/18 del 28 novembre 2008; cfr. anche STF B 58/01 del 7 gennaio 2004 e B 19/03 del 30 gennaio 2004).

Di conseguenza, la prestazione da dividersi secondo la chiave di ripartizione stabilita dal giudice del divorzio ammonta a fr. 64'516.20, importo corrispondente ai fr. 54'015.05.-- versati all'assicurato il 30 giugno 1999 aumentati degli interessi sino al 10 maggio 2004, data della crescita in giudicato della sentenza di divorzio (fr. 10'501.15), calcolati conformemente all'art. 12 OPP2 (per il calcolo cfr. www.gerichte-zh.ch), il credito a favore di AT 1 dovendo consequenzialmente essere cifrato in fr. 32'258.10.--.

In caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi di spettanza dell’attrice, interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257; STFA B 105/02 del 4 settembre 2003).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti