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34.2010.17

Azione di condanna al versamento dei contributi relativi al contratto collettivo sul pensionamento anticipato nell'edilizia. Esame della validità della disdetta del contratto collettivo da parte di un'azienda e degli effetti temporali della disdetta

Ticino ·06 · 2003-06-05 · Italiano TI
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Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                           Il segretario Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti
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Raccomandata

Incarto n.34.2010.17

BS/sc

Lugano

6 dicembre 2010

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sulla petizione del 25 marzo 2010 di

AT 1

contro

CV 1

in materia di previdenza professionale

ritenuto,in fatto

considerandoin diritto

Con decreto del 5 giugno 2003 (entrato in vigore il 1. luglio 2003; FF 2003 pag. 3464) il Consiglio Federale, in applicazione della Legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 28 settembre 1956 (LFCO; SR 221.215.311), ha conferito obbligatorietà generale al CCL PEAN (in seguito COG CCL PEAN). Ciò significa che un’impresa è assoggettata CCL PEAN se svolge un’attività nel settore sottoposto al contratto collettivo stesso  (art. 2 cpv. 4 COG CCL PEAN) ed è applicabile per i lavoratori che soddisfano determinate condizioni elencate all’art. 2 cpv. 5  del decreto federale. Inoltre, il CCL PEAN è valido per tutto il territorio svizzero ad eccezione del Canton __________ (art. 2 cpv. 1 COG CCL PEAN) e di alcune imprese espressamente designate all’art. 2 cpv. 2 del citato decreto federale. Modifiche al decreto federale sono state apportate l’8 agosto e 26 ottobre 2006, nonché il 1° novembre 2007.

Quello che in casu interessa è il campo di applicazione del CCL PEAN definito dall’art. 2 cpv. 4 COG CCL PEAN (cfr. art. 2 cpv. 1 CCL PEAN), che recita (la sottolineatura è del redattore):

I lavoratori, che ricadono dal punto dal profilo geografico, aziendale e personale nel campo di applicazione del citato contratto collettivo, hanno diritto, a determinate condizioni, dal 60° anno di età (a partire dal 1° gennaio 2006, cfr. disposizioni transitorie ex art. 36 cpv. 1 CCL PEAN) ad una rendita transitoria; alla compensazione di accrediti di contributi AVS (abrogato dal 1° gennaio 2007) e di vecchiaia LPP; alle rendite di durata limitata per vedove, vedovi e orfani ed alle prestazioni sostitutive per casi di rigore (cfr. 13 ss in relazione agli art. 1-3 CCL PEAN; artt. 3 e 12 ss Regolamento PEAN).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti