Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Se l’assicurato entra in un nuovo istituto di previdenza, il precedente istituto di previdenza deve versare la prestazione d’uscita al nuovo istituto.
E. 2 Se il precedente istituto di previdenza ha l’obbligo di versare prestazioni per superstiti o prestazioni d’invalidità dopo aver trasferito la prestazione d’uscita al nuovo istituto di previdenza, quest’ultima prestazione dev’essergli restituita nella misura in cui la restituzione sia necessaria per accordare il pagamento delle prestazioni d’invalidità o per superstiti.
E. 2.9 Infine, l’attore ha chiesto l'assegnazione di interessi di mora sulle prestazioni dovutegli a decorrere dal 1. giugno 2007. A tal proposito il Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito che in caso di versamento tardivo di una prestazione di invalidità gli interessi di mora sono dovuti (DTF 119 V 131 e 134, cfr. DTF non pubbl. del 31 luglio 1992 per quanto riguarda le prestazioni di vecchiaia). Secondo il TFA, infatti, i motivi che hanno indotto a riconoscere l’obbligo del versamento di interessi di mora su una prestazione di libero passaggio sono validi anche per quel che riguarda altre prestazioni (DTF 119 V 134 consid. 4b.). In tal caso va applicato il tasso previsto dal regolamento (cfr. art. 104 cpv. 2 CO; SZS 1994 p. 468; DTF 119 V 133; DTF 117 V 350). Nell’evenienza in cui la questione non è stata disciplinata, si applica l’art. 104 cpv. 1 CO, di natura dispositiva, secondo cui l’interesse dovuto ammonta al 5% annuo. A tal proposito va rilevato che gli statuti possono prevedere un tasso inferiore (cfr. DTF 119 V 134). Nel caso di specie dalla documentazione agli atti emerge che le parti non hanno pattuito un interesse di mora superiore a quello previsto dalla legge. Di conseguenza può essere riconosciuto unicamente l’interesse del 5%. Per quel che riguarda la decorrenza degli interessi di mora il TFA applica l’art. 105 cpv. 1 CO secondo cui " il debitore in mora al pagamento di interessi o alla corresponsione di rendite od al pagamento di una somma donata non deve gli interessi moratori se non dal giorno in cui si procedette contro di lui in via esecutiva o mediante domanda giudiziale" (DTF 119 V 135 consid. 4c. e giurisprudenza ivi citata) Dagli atti non emerge che l’attore abbia promosso una procedura esecutiva nei confronti della convenuta. Di conseguenza gli interessi di mora decorrono dall’11 agosto 2008, data della petizione (I). 2.10. In tali circostanze, nella misura in cui la petizione non è priva di oggetto, a seguito di acquiescenza, dev’essere parzialmente accolta. Conformemente a quanto stabilito al considerando 2.9, deve quindi essere riconosciuto il diritto dell’attore ad una rendita di invalidità della LPP di fr. 7’268 annui a decorrere dal 1. giugno 2007, oltre interessi di mora del 5% dal 11 agosto 2008 sul saldo ancora da versare, ritenuto che ovviamente le prestazioni già versate dovranno essere dedotte. 2.11. Visto l'esito della procedura, rilevata la sostanziale acquiescenza da parte dell'istituto previdenziale convenuto, l’attore, assistito dall’RA 1, ha diritto al versamento di un importo a titolo di spese ripetibili che nel caso concreto appare giustificato quantificare in fr. 1'500 (cfr. STFA del 18 settembre 2000 nella causa F.M. , H 59/00; RAMI 1996 p. 261 e 1997 p. 322). Per quel che riguarda invece l’addebito di tasse e spese relative alla presente procedura, si osserva che secondo la Lptca, applicabile in virtù dell’articolo
E. 3 Le prestazioni per superstiti o le prestazioni d’invalidità possono essere ridotte, sempre che non vi sia stata restituzione." D’altra parte per l’art. 4 (nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2000; cfr. sopra consid. 2.3 infine): " Art. 4 Mantenimento della previdenza sotto altra forma 1 L’assicurato che non entra in un nuovo istituto di previdenza deve notificare al suo istituto di previdenza sotto quale forma ammissibile intende mantenere la previdenza. 2 Senza questa notificazione, l’istituto di previdenza versa la prestazione d’uscita, compresi gli interessi, all’istituto collettore (art. 60 LPP 1 ), non prima di sei mesi ma al più tardi due anni dopo l’insorgere del caso di libero passaggio. 3 Quando esegue il compito di cui al capoverso 2, l’istituto collettore agisce a titolo di istituto di libero passaggio per la gestione di conti di libero passaggio." Ne discende che gli assicurati che, terminato un rapporto previdenziale, non entrano immediatamente in un nuovo istituto di previdenza, sia perché non intraprendono subito una nuova attività lavorativa sia perché pur intraprendendola non percepiscono un salario attingente l’importo di coordinazione, devono optare per la costituzione di una polizza di libero passaggio o un conto di libero passaggio ai sensi dell’art. 4 LFLP in relazione all’art. 10 OLP; diversamente la prestazione d’uscita va versata all’istituto collettore. Nel caso invece di entrata immediata in un nuovo istituto di previdenza, l’assicurato deve apportare la prestazione d’uscita nel nuovo istituto di previdenza (art. 3 e 9 LFLP; cfr. Stauffer, op. cit., pag. 411). D’altra parte, secondo l’art. 9 LFLP l’istituto di previdenza, in caso di entrata di un assicurato, deve permettere all’assicurato che entra di mantenere e aumentare la sua previdenza; esso deve accreditargli le prestazioni d’uscita che ha portato con sè. Inoltre, per l’art. 11 LFLP (Diritto di consultazione e prestazione d’uscita) l’assicurato deve permettere all’istituto di previdenza di consultare i conteggi della prestazione d’uscita proveniente dal rapporto di previdenza anteriore ritenuto che l ’istituto di previdenza può reclamare per conto dell’assicurato la prestazione d’uscita proveniente dal rapporto previdenziale anteriore (cpv. 2). Per la giurisprudenza l’art. 11 cpv. 2 LFLP è da intendersi nel senso che il nuovo istituto di previdenza può, ma non deve, effettuare d’ufficio delle ricerche sull’eventuale esistenza di prestazioni d’uscita provenienti da rapporti previdenziali anteriori (cfr. DTF 129 V 440). Dal canto suo l’art. 12 LFLP dispone che con l’entrata nell’istituto di previdenza l’assicurato è coperto per le prestazioni che gli competono, secondo il regolamento, sulla base della prestazione d’entrata che deve essere pagata. Se, entrando nell’istituto di previdenza, si è impegnato a pagare una parte della prestazione d’entrata e non l’ha ancora versata o l’ha versata soltanto parzialmente all’insorgere di un caso di previdenza, l’assicurato ha ugualmente diritto alle prestazioni regolamentari. La parte non ancora versata, compresi gli interessi, può tuttavia essere dedotta dalle prestazioni (cpv. 2). Infine, per l’art. 12 cpv. 2 e 3 OLP (nella versione in vigore sino alla fine del 2000), gli assicurati che entrano in un nuovo istituto di previdenza entro un anno dalla loro uscita dall’istituto precedente ne devono informare l’istituto di libero passaggio, il quale deve trasferire il capitale di previdenza al nuovo istituto di previdenza per quanto necessario al finanziamento della prestazione d’entrata. Per la giurisprudenza l’art. 3 LFLP prevede l’obbligo per la vecchia istituzione di previdenza di versare la prestazione d’uscita alla nuova istituzione di previdenza quando si realizza un caso di libero passaggio. Il principio del trasferimento obbligatorio della prestazione d’uscita al nuovo istituto di previdenza trova il suo limite unicamente nelle altre forme di mantenimento della previdenza previste dalla LFLP (polizza o conto di libero passaggio a nome dell’assicurato) oppure quando la prestazione d’uscita è stata versata all’istituto collettore (art. 4 e 26 LFLP e art. 10 OLP). Fintanto che nessun altra forma legale di mantenimento della previdenza è stata istituita dopo l’uscita di un assicurato dal precedente istituto di previdenza, il principio del trasferimento obbligatorio della prestazione d’uscita al nuovo istituto di previdenza rimane pienamente valido anche nel caso in cui, nel frattempo, si è verificato un caso di previdenza e l’assicurato è venuto meno al proprio obbligo di informare e non ha fatto nulla per permettere il trasferimento tempestivo. A queste condizioni la nuova istituzione di previdenza è obbligata ad accettare il trasferimento e ad accreditare la prestazione d’uscita (art. 9 LFLP; cfr. DTF 129 V 440). Ne discende e contrario anche che il nuovo istituto di previdenza ha il diritto di rifiutare di accreditare le prestazioni d’uscita relative a precedenti rapporti di previdenza e che sono già state versate su un conto o una polizza di libero passaggio (o all’istituto collettore) quando l’assicurato, dopo il verificarsi di un caso di previdenza, ne chiede il trasferimento al fine di migliorare le proprie prestazioni (cfr. SVR 2005 LPP n. 15 p. 47; SZS 2002 pag. 83; STF del 5 giugno 2008 nella causa C., 9C-662/2007; cfr. anche DTF 129 V 440; cfr, anche Stauffer, op. cit, pag. 408). 2.6. La parte seconda della LPP stabilisce delle esigenze minime (art. 6 LPP). Secondo l’art. 49 cpv. 1 LPP, nell’ambito della presente legge, gli istituti di previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e l’organizzazione. Gli istituti di previdenza emanano tra l’altro disposizioni sulle prestazioni (art. 50 lett. a cpv. 1 LPP). Nel caso di specie la rendita d’invalidità è regolata all’art. 15 del Regolamento della Fondazione convenuta in vigore dal 1. dicembre 2000 applicabile al contratto di affiliazione con la __________ (doc. 4) che dispone quanto segue: " (1) La persona invalida ai sensi dell'art. 5 ha diritto a una rendita d'invalidità. Rimane riservato l' art. 9 cpv. 1 (coordinamento con le prestazioni secondo la LAINF o la LAMAL). La rendita d'invalidità è esigibile dal momento in cui il diritto alle prestazioni dell'assicurazione d'indennità giornaliera a nonna di legge si estingue (art. 27 OPP 2); il diritto alle prestazioni minime ai sensi della LPP sorge al più tardi dopo 24 mesi (= periodo d'attesa) e quello alle prestazioni sovrobbligatorie al più presto dopo 24 mesi. Per determinare il periodo d'attesa si sommano i periodi in cui è sussistita un'incapacità di guadagno, a condizione che non siano preceduti da un periodo di capacità di guadagno completa durato oltre 12 mesi. La rendita d'invalidità è esigibile senza ulteriore periodo d'attesa, se la persona assicurata aveva già in precedenza diritto a una rendita d'invalidità e se nel frattempo non fruiva della sua completa capacità di guadagno per un periodo di oltre 12 mesi. Allo spirare del periodo d'attesa, la rendita d'invalidità e la rendita per figli d'invalidi sono assicurate per il periodo della riformazione professionale di una persona invalida nella misura in cui, aggiunte alle indennità giornaliere, raggiungano al massimo il 100 % del guadagno presumibilmente perso. II diritto alla rendita d'invalidità si estingue in caso di cessazione dell'invalidità, come pure se la persona assicurata decede o raggiunge l'età di pensionamento. (2) In caso d'invalidità totale, la rendita annuale d'invalidità ammonta al 7,2 % dell'avere di vecchiaia finale senza interessi (art. 11 cpv. 4)." Inoltre, l’art. 11 dispone: " Art. 11. - Avere di vecchiaia (1) Per ogni persona assicurata viene costituito un avere di vecchiaia mediante un'assicurazione di risparmio. A tale scopo viene tenuto un conto individuale di vecchiaia sul quale vengono accreditati: gli accrediti di vecchiaia (art. 12 cpv. 1), le prestazioni di libero passaggio risultanti da precedenti rapporti di previdenza; la prestazione di libero passaggio derivante dal precedente rapporto di previdenza terminato meno di 12 mesi prima dell'inizio di quello attuale, deve essere apportata obbligatoriamente al momento dell'ammissione all'opera di previdenza, nella misura in cui viene impiegata per acquistare degli anni assicurativi (art. 12 cpv. 3), la prestazione di libero passaggio che al momento del divorzio è stata trasmessa dall'istituzione di previdenza del coniuge divorziato nella previdenza a favore del personale in base a questo regolamento, il versamento unico destinato all'acquisto di anni assicurativi (art. 12 cpv. 4), i versamenti unici prelevati dal patrimonio libero dell'opera di previdenza per decisione della Commissione amministrativa e quelli versati a titolo volontario dal datore di lavoro, La parte della prestazione di libero passaggio apportata che non può essere impiegata per acquistare degli anni assicurativi non viene accreditata sul conto di vecchiaia; essa viene impiegata per concludere un'assicurazione complementare liberata dal pagamento dei premi (la Fondazione ne è la contraente), se la persona assicurata non ha optato per un'altra forma di mantenimento della protezione previdenziale (polizza di libero passaggio o conto di libero passaggio). Il genere e l'ammontare delle prestazioni assicurate derivanti da un'assicurazione complementare liberata dal pagamento dei premi sono specificati nel certificato d'assicurazione. Di nonna i capitali assicurati vengono versati sotto forma di capitale. Il diritto alle prestazioni viene stabilito per analogia secondo il presente regolamento. (2) L'interesse viene accreditato sul conto di vecchiaia alla fine di ogni anno civile. Esso viene calcolato in base al tasso minimo prescritto dal Consiglio federale e all'avere di vecchiaia disponibile alla fine dell'anno civile precedente. (3) Se una persona viene ammessa all'opera di previdenza nel corso dell'anno, l'interesse viene calcolato per la frazione d'anno iniziata in base alla prestazione di libero passaggio trasferita e viene accreditato sul conto di vecchiaia alla fine dell'anno civile. Questa disposizione viene applicata per analogia ai versamenti unici effettuati nel corso dell'anno. Al verificarsi di un evento assicurato o se la persona assicurata lascia l'opera di previdenza nel corso dell'anno, l'interesse viene calcolato in base all'avere di vecchiaia disponibile dalla fine dell'anno precedente fino al giorno in cui è sopraggiunto l'evento assicurato o diventa esigibile la prestazione di libero passaggio. (4) L'avere di vecchiaia finale senza interessi corrisponde all'avere di vecchiaia disponibile a tale data, maggiorato degli accrediti di vecchiaia da pagare per gli anni mancanti fino al raggiungimento dell'età di pensionamento, interessi esclusi." Precisando poi all’art. 12 (“Accrediti di vecchiaia”), tra l’altro, quanto segue: " Le prestazioni di libero passaggio servono ad acquistare degli anni assicurativi. L'acquisto equivale al versamento supplementare di accrediti di vecchiaia ai sensi del cpv. 1, tenuto conto del salario al momento dell'ammissione della persona assicurata all'opera di previdenza. Il suo importo massimo corrisponde alla somma degli accrediti di vecchiaia per gli anni trascorsi tra l'età minima prevista per l'ammissione all'assicurazione di risparmio e l'età della persona da assicurare. Basandosi su criteri prestabiliti, è possibile tenere conto di un apporto eccedente." Con riferimento al dianzi citato cpv. 1 cifra 3 dell'art. 15 del Regolamento, va rilevato, a titolo abbondanziale, che il termine di attesa di 24 mesi previsto nel regolamento non è valido nell'ambito della previdenza obbligatoria, in quanto non si concilia con l'art. 26 cpv. 1 LPP in relazione all'art. 29 LAI (prevedenti un termine d'attesa di un anno ). La LPP prevede infatti delle disposizioni minime, a cui non si può derogare a sfavore degli assicurati (cfr. DTF 118 V 42 consid. 2b/cc; SVR 1995 BVG Nr. 22 p. 58 consid. 2d). Il termine d'attesa regolamentare è per contro applicabile ad eventuali prestazioni di invalidità concesse nell'ambito della previdenza più estesa (DTF 118 V 42). 2.7. In concreto già si è detto che la convenuta riconosce di dover integrare il valore di restituzione della polizza di libero passaggio (alla fine del 2007 fr. 16'399) nell’avere di vecchiaia dell’assicurato con il conseguente obbligo di adeguare la rendita di invalidità cui egli ha – incontestatamente – diritto. Effettuato l’adeguamento, la rendita di invalidità di annui fr. 6'172 (nel 2007) ammonterebbe, secondo le affermazioni della convenuta (rimaste incontestate), a fr. 7'268 annui se versata dal 1. giugno 2007 (I), a fr. 7'105 se adeguata retroattivamente al 1. luglio 2001 (IX). Stante dunque la sostanziale acquiescenza da parte della convenuta che ha aderito alla richiesta principale presentata in via di petizione dall’attore, oggetto del contendere rimane unicamente la questione di sapere se la rendita adeguata debba essere riconosciuta retroattivamente sin dall’inizio dell’erogazione, come sostiene l’attore, o soltanto dal 1. giugno 2007, vale a dire dal mese in cui l’attore, tramite il suo patrocinatore, con lettera del 19 giugno 2007 ha per la prima volta presentato alla convenuta una richiesta in tal senso (doc. 24), come invece pretende la convenuta. In proposito deve essere ricordato che per il calcolo della rendita di invalidità torna applicabile il disciplinamento legale suesposto che prescrive che essa viene calcolata secondo l’aliquota di conversione valida per la rendita di vecchiaia (art. 24 cpv. 2 LPP; art. 14 LPP, art. 17 OPP2; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht,
p. 209; 206; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 238; 265), ritenuto come il pertinente avere di vecchiaia consti dell’avere di vecchiaia acquisito dall’assicurato sino alla nascita del diritto alla rendita d’invalidità, e come lo stesso sia composto dagli accrediti di vecchiaia, interessi compresi per il periodo in cui l’assicurato è stato affiliato all’istituzione di previdenza oltre all’avere di vecchiaia, interessi compresi, versato dagli istituti precedenti e accreditato all’assicurato (art. 15 LPP). A ragione quindi la convenuta, ai fini del nuovo calcolo della rendita di invalidità, ammesso il principio dell’integrazione della polizza di libero passaggio dell’attore nel suo avere di vecchiaia, ha ricalcolato la prestazione tenendo conto di tale ammontare (doc. 28). Il calcolo effettuato dalla convenuta non è contestato dall’attore e questo Tribunale non ha motivo per non ritenerlo conforme. 2.8. Nella fattispecie, emerge incontestatamente che l’assicurato, al momento dell’entrata nella fondazione convenuta, nel maggio 2000 a seguito della ripresa dell’attività lavorativa presso la __________, nel formulario di entrata sottoscritto l’8 giugno 2000 (“Notifica per l’assicurazione collettiva”, doc. 6) ha omesso di segnalare l’esistenza della prestazione di libero passaggio accumulata in precedenza nell’ambito dell’affiliazione della __________, lasciando completamente vuoto il riquadro riservato alle informazioni relative a eventuali precedenti prestazioni di libero passaggio. Va detto del resto che, in applicazione della normativa legale dianzi esposta, egli non era tenuto obbligatoriamente a far confluire tale ammontare nel nuovo istituto di previdenza, considerato come successivamente alla cessazione dell’attività lavorativa per la __________, per il 31 maggio 1998, egli aveva temporaneamente, e sino al 1. maggio 2000, vale a dire per un periodo superiore ad un anno (cfr. l’art. 12 cpv. 2 e 3 OLP citato sopra al consid. 2.5) interrotto ogni attività professionale e, quindi, anche la copertura previdenziale. Considerato d’altra parte come l’attore, avesse fatto uso, per quanto riferito alla prestazione d’uscita di cui chiede la presa in considerazione nel suo avere di previdenza presso la Fondazione convenuta, della possibilità di mantenere la previdenza sotto un’altra forma, segnatamente di una polizza di libero passaggio ai sensi dell’art. 10 cpv. 2 OLP emessa nel 1998 proprio dalla __________, società gerente della __________, in un’epoca ampiamente precedente l’entrata nella nuova istituzione di previdenza convenuta, nel maggio 2000, risulta evidente che non esisteva alcun obbligo di trasferire la prestazione d’uscita al nuovo istituto di previdenza. Tantomeno, quindi, esisteva un obbligo per il nuovo istituto di previdenza di attivarsi per favorire l’integrazione di tale capitale nell’avere di vecchiaia dell’assicurato né, infine, di principio di accettare il trasferimento del medesimo. A maggior ragione dopo il verificarsi del caso di previdenza invalidità. Successivamente all’avvenuta ammissione nel nuovo istituto di previdenza, contestualmente al quale l’assicurato fu - nell’apposito formulario di cui gli è stata chiesta la compilazione
- richiamato alla possibilità di far confluire eventuali prestazioni di libero passaggio relative a rapporti precedenti (doc. 6), un apporto del capitale depositato sulla polizza di libero passaggio restava quindi possibile, se desiderato dall’assicurato, unicamente con il consenso della Fondazione stessa. Del resto va anche nuovamente ricordato che, conformemente alla giurisprudenza, l’art. 11 cpv. 2 LFLP (nella versione applicabile valevole sino al 31 dicembre 2000) è da intendersi nel senso che il nuovo istituto di previdenza può, ma non deve, effettuare d’ufficio delle ricerche sull’eventuale esistenza di prestazioni d’uscita provenienti da rapporti previdenziali anteriori (DTF 129 V 440; cfr. anche Stauffer, op. cit., pag. 412). A titolo abbondanziale va comunque segnalato che la CO 1, agente anche per conto della Fondazione __________, mediante lo scritto 7 luglio 2000 alla __________ aveva informato dell’esistenza della polizza di libero passaggio in essere e della possibilità di riscattarla nel contratto previdenziale no. __________, mediante consegna dell’originale della polizza di libero passaggio (doc. 7). A questo scritto tuttavia né la ditta citata né l’assicurato personalmente hanno dato seguito alcuno (cfr. STFA del 5 giugno 2008 nella causa H., 9C-790/2007). D’altra parte nemmeno dai disposti regolamentari emerge diversamente, segnatamente un obbligo per la convenuta di richiamare eventuali prestazioni di libero passaggio maturate precedentemente dall’assicurato alla sua entrata, l’art. 11 cpv. 1 del Regolamento limitandosi – in linea con quanto disposto dall’art. 12 cpv. 2 e 3 OLP - a disporre l’obbligo di apportare, al momento dell’ammissione all’istituto di previdenza, la prestazione di libero passaggio “ derivante dal precedente rapporto di previdenza terminato meno di 12 mesi prima dell'inizio di quello attuale”, “nella misura in cui viene impiegata per acquistare degli anni assicurativi” (cfr. consid. 2.6). Nel caso che ci occupa l’attore ha, come detto, concluso il precedente rapporto di previdenza il 31 maggio 1998 e, quindi, oltre dodici mesi prima l’entrata nella fondazione convenuta avvenuta con effetto al 1. maggio 2000. Ne discende quindi che nella fattispecie la convenuta non era tenuta né ad adoperarsi per far confluire eventuali averi previdenziali precedenti dell’assicurato né di per sé ad accettare di integrare i l valore di restituzione della polizza di libero passaggio n. __________ dell’assicurato giacente presso la CO 1 (di fr. 16'399 a fine 2007) nell’avere di vecchiaia maturato nell’ambito del contratto n. __________ relativamente all’affiliazione derivante dall’attività presso la __________. Per questi motivi risultano del tutto prive di pertinenza le allegazioni dell’assicurato laddove sottolinea la sua scarsa scolarità e le difficoltà linguistiche essendo egli straniero, fattori questi che gli avrebbero impedito di notificare il trasferimento della prestazione in epoca precedente. Pure manifestamente irrilevanti sono, sempre per questi motivi, le censure sollevate dall’attore nei confronti della convenuta con riferimento al fatto che a gestire la polizza di libero passaggio dell’interessato era la medesima CO 1, trattandosi comunque di rapporti assicurativi e contrattuali distinti uno dall’altro (cfr. anche STF del 30 aprile 2004 nella causa K., B 83/02). Considerato dunque come la convenuta abbia comunque ammesso l’integrazione del valore di restituzione della polizza di libero passaggio nell’avere di vecchiaia dell’assicurato, rilevato altresì che alla stessa non può essere addebitata responsabilità alcuna per la tardività del trasferimento, questo TCA reputa che a ragione la Fondazione fa valere il diritto di differire il versamento della rendita adeguata, di fr. 7’268, sino al 1. giugno 2007, ossia sino al momento in cui l’attore ha presentato, mediante lettera del 19 giugno 2007 (doc. 24), la prima richiesta in tale senso alla fondazione. Di conseguenza bisogna concludere che la convenuta è tenuta a riconoscere all’attore una rendita di invalidità di fr. 7’268, come da conteggio al doc. 28 rimasto incontestato dall’attore, a decorrere dal 1. giugno 2007. Le prestazioni già versate dovranno evidentemente essere dedotte dall’importo ancora dovuto.
E. 8 LALPP, la procedura è di principio gratuita. Non si prelevano pertanto tasse di giustizia e le spese sono poste a carico dello Stato.
Dispositiv
- dichiara e pronuncia § Di conseguenza la Fondazione collettiva __________ è condannata a versare a AT 1, una rendita di invalidità della previdenza professionale di fr. 7'268 annui a decorrere dal 1. giugno 2007, oltre a interessi di mora al 5% dall11 agosto 2008 sul saldo ancora sospeso. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.34.2008.50
FC/td
Lugano
5 febbraio 2009
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
con redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 11 agosto 2008 di
AT 1
contro
CO 1
in materia di previdenza professionale
ritenutoin fatto
Con lettere del 14 ottobre e 6 novembre 2008 lattore, tramite il suo patrocinatore, ha dato atto che parte convenuta doveva essere intesa la Fondazione collettiva __________ e, nel merito, si è invece riconfermato nelle sue posizioni (XI e XV).
consideratoin diritto
Con la 1arevisione della LPP, entrata in vigore il 1. gennaio 2005, lart. 73 ha subito una modifica: la competenza del Tribunale di ultima istanza cantonale è stata estesa anche a controversie previdenziali ciò che la giurisprudenza federale sinora non ammetteva (DTF 122 V 320) - con istituti (segnatamente fondazioni bancarie o istitutidassicurazione) che garantiscono il mantenimento della previdenza ai sensi degli artt. 4 cpv. 1 e 26 cpv. 1 LFLP (art. 73 cpv. 1 lett. a LPP) e a controversie, con istituti (segnatamente quelli che offrono forme di previdenza riconosciute ai sensi dellOPP3), risultanti dallapplicazione dellart. 82 cpv. 2 LPP (art. 73 cpv. 1 lett. b LPP). In sostanza è stata riconosciuta la competenza dei tribunali ex art. 73 LPP anche per le liti concernenti assicurazioni di tipo Pilastro 3A (cfr. Messaggio sulla 1. Revisione della LPP, BBl 2000, p. 2386 seg; cfr. anche Stauffer, Berufliche Vorsorge, Zurigo 2005, n. 1655).
Parte in causa è quindi giustamente la Fondazione collettiva __________, la quale ha del resto pertinentemente chiesto la rettifica in tal senso.
Daltra parte non tornano nemmeno applicabili alla fattispecie le norme della LFLP entrate in vigore il
1. gennaio 2001 (cfr. art. 4cpv. 2 bis e 11 cpv. 2 LFLP) a seguito allintroduzione della LF del 19 marzo 1999 sul Programma di stabilizzazione 1998 (FF 1999 pag. 3segg) considerato come per la dottrina le stesse, regolanti lentrata di un assicurato in un nuovo istituto di previdenza, non sono applicabili ai casi in cui lentrata nellistituto di previdenza è avvenuta prima del 1. gennaio 2001 (cfr. Vetter-Schreiber, Berufliche Vorsorge, 2005, allart. 4 pag. 440; cfr. anche STF del 5 giugno 2008 nella causa C., 9C-662/2007 e del 19 ottobre 2001, B 77/00). Nella fattispecie in effetti lassicurato è entrato nella Fondazione di previdenza convenuta con effetto a decorrere dal 1. maggio 2000.
nel merito
Daltra parte per lart. 4 (nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2000; cfr. sopra consid. 2.3 infine):
Ne discende che gli assicurati che, terminato un rapporto previdenziale, non entrano immediatamente in un nuovo istituto di previdenza, sia perché non intraprendono subito una nuova attività lavorativa sia perché pur intraprendendola non percepiscono un salario attingente limporto di coordinazione, devono optare per la costituzione di una polizza di libero passaggio o un conto di libero passaggio ai sensi dellart. 4 LFLP in relazione allart. 10 OLP; diversamente la prestazione duscita va versata allistituto collettore.
Nel caso invece di entrata immediata in un nuovo istituto di previdenza, lassicurato deve apportare la prestazione duscita nel nuovo istituto di previdenza (art. 3 e 9 LFLP; cfr. Stauffer, op. cit., pag. 411).
Daltra parte, secondo lart. 9 LFLP listituto di previdenza, in caso di entrata di un assicurato, deve permettere allassicurato che entra di mantenere e aumentare la sua previdenza; esso deve accreditargli le prestazioni duscita che ha portato con sè. Inoltre, per lart. 11 LFLP (Diritto di consultazione e prestazione duscita) lassicurato deve permettere allistituto di previdenza di consultare i conteggi della prestazione duscita proveniente dal rapporto di previdenza anteriore ritenuto che l istituto di previdenza può reclamare per conto dellassicurato la prestazione duscita proveniente dal rapporto previdenziale anteriore (cpv. 2).
Per la giurisprudenza lart. 11 cpv. 2 LFLP è da intendersi nel senso che il nuovo istituto di previdenza può, ma non deve, effettuare dufficio delle ricerche sulleventuale esistenza di prestazioni duscita provenienti da rapporti previdenziali anteriori (cfr. DTF 129 V 440).
Dal canto suo lart. 12 LFLP dispone che con lentrata nellistituto di previdenza lassicurato è coperto per le prestazioni che gli competono, secondo il regolamento, sulla base della prestazione dentrata che deve essere pagata. Se, entrando nellistituto di previdenza, si è impegnato a pagare una parte della prestazione dentrata e non lha ancora versata o lha versata soltanto parzialmente allinsorgere di un caso di previdenza, lassicurato ha ugualmente diritto alle prestazioni regolamentari. La parte non ancora versata, compresi gli interessi, può tuttavia essere dedotta dalle prestazioni (cpv. 2). Infine, per lart. 12 cpv. 2 e 3 OLP (nella versione in vigore sino alla fine del 2000), gli assicurati che entrano in un nuovo istituto di previdenza entro un anno dalla loro uscita dallistituto precedente ne devono informare listituto di libero passaggio, il quale deve trasferire il capitale di previdenza al nuovo istituto di previdenza per quanto necessario al finanziamento della prestazione dentrata.
Per la giurisprudenza lart. 3 LFLP prevede lobbligo per la vecchia istituzione di previdenza di versare la prestazione duscita alla nuova istituzione di previdenza quando si realizza un caso di libero passaggio. Il principio del trasferimento obbligatorio della prestazione duscita al nuovo istituto di previdenza trova il suo limite unicamente nelle altre forme di mantenimento della previdenza previste dalla LFLP (polizza o conto di libero passaggio a nome dellassicurato) oppure quando la prestazione duscita è stata versata allistituto collettore (art. 4 e 26 LFLP e art. 10 OLP). Fintanto che nessun altra forma legale di mantenimento della previdenza è stata istituita dopo luscita di un assicurato dal precedente istituto di previdenza, il principio del trasferimento obbligatorio della prestazione duscita al nuovo istituto di previdenza rimane pienamente valido anche nel caso in cui, nel frattempo, si è verificato un caso di previdenza e lassicurato è venuto meno al proprio obbligo di informare e non ha fatto nulla per permettere il trasferimento tempestivo. A queste condizioni la nuova istituzione di previdenza è obbligata ad accettare il trasferimento e ad accreditare la prestazione duscita (art. 9 LFLP; cfr. DTF 129 V 440).
Ne discende e contrario anche che il nuovo istituto di previdenza ha il diritto di rifiutare di accreditare le prestazioni duscita relative a precedenti rapporti di previdenza e che sono già state versate su un conto o una polizza di libero passaggio (o allistituto collettore) quando lassicurato, dopo il verificarsi di un caso di previdenza, ne chiede il trasferimento al fine di migliorare le proprie prestazioni (cfr. SVR 2005 LPP n. 15 p. 47; SZS 2002 pag. 83; STF del 5 giugno 2008 nella causa C., 9C-662/2007; cfr. anche DTF 129 V 440; cfr, anche Stauffer, op. cit, pag. 408).
Va detto del resto che, in applicazione della normativa legale dianzi esposta, egli non era tenuto obbligatoriamente a far confluire tale ammontare nel nuovo istituto di previdenza, considerato come successivamente alla cessazione dellattività lavorativa per la __________, per il 31 maggio 1998, egli aveva temporaneamente, e sino al 1. maggio 2000, vale a dire per un periodo superiore ad un anno (cfr. lart. 12 cpv. 2 e 3 OLP citato sopra al consid. 2.5) interrotto ogni attività professionale e, quindi, anche la copertura previdenziale.
Considerato daltra parte come lattore, avesse fatto uso, per quanto riferito alla prestazione duscita di cui chiede la presa in considerazione nel suo avere di previdenza presso la Fondazione convenuta, della possibilità di mantenere la previdenza sotto unaltra forma, segnatamente di una polizza di libero passaggio ai sensi dellart. 10 cpv. 2 OLP emessa nel 1998 proprio dalla __________, società gerente della __________, in unepoca ampiamente precedente lentrata nella nuova istituzione di previdenza convenuta, nel maggio 2000, risulta evidente che non esisteva alcun obbligo di trasferire la prestazione duscita al nuovo istituto di previdenza.
Tantomeno, quindi, esisteva un obbligo per il nuovo istituto di previdenza di attivarsi per favorire lintegrazione di tale capitale nellavere di vecchiaia dellassicurato né, infine, di principio di accettare il trasferimento del medesimo. A maggior ragione dopo il verificarsi del caso di previdenza invalidità.
Successivamente allavvenuta ammissione nel nuovo istituto di previdenza, contestualmente al quale lassicurato fu - nellapposito formulario di cui gli è stata chiesta la compilazione
- richiamato alla possibilità di far confluire eventuali prestazioni di libero passaggio relative a rapporti precedenti (doc. 6), un apporto del capitale depositato sulla polizza di libero passaggio restava quindi possibile, se desiderato dallassicurato, unicamente con il consenso della Fondazione stessa.
Del resto va anche nuovamente ricordato che, conformemente alla giurisprudenza, lart. 11 cpv. 2 LFLP (nella versione applicabile valevole sino al 31 dicembre 2000) è da intendersi nel senso che il nuovo istituto di previdenza può, ma non deve, effettuare dufficio delle ricerche sulleventuale esistenza di prestazioni duscita provenienti da rapporti previdenziali anteriori (DTF 129 V 440; cfr. anche Stauffer, op. cit., pag. 412).
A titolo abbondanziale va comunque segnalato che la CO 1, agente anche per conto della Fondazione __________, mediante lo scritto 7 luglio 2000 alla __________ aveva informato dellesistenza della polizza di libero passaggio in essere e della possibilità di riscattarla nel contratto previdenziale no. __________, mediante consegna delloriginale della polizza di libero passaggio (doc. 7). A questo scritto tuttavia né la ditta citata né lassicurato personalmente hanno dato seguito alcuno (cfr. STFA del 5 giugno 2008 nella causa H., 9C-790/2007).
Daltra parte nemmeno dai disposti regolamentari emerge diversamente, segnatamente un obbligo per la convenuta di richiamare eventuali prestazioni di libero passaggio maturate precedentemente dallassicurato alla sua entrata, lart. 11 cpv. 1 del Regolamento limitandosi in linea con quanto disposto dallart. 12 cpv. 2 e 3 OLP - a disporre lobbligo di apportare, al momento dellammissione allistituto di previdenza, la prestazione di libero passaggio derivante dal precedente rapporto di previdenza terminato meno di 12 mesi prima dell'inizio di quello attuale, nella misura in cui viene impiegata per acquistare degli anni assicurativi (cfr. consid. 2.6). Nel caso che ci occupa lattore ha, come detto, concluso il precedente rapporto di previdenza il 31 maggio 1998 e, quindi, oltre dodici mesi prima lentrata nella fondazione convenuta avvenuta con effetto al 1. maggio 2000.
Ne discende quindi che nella fattispecie la convenuta non era tenuta né ad adoperarsi per far confluire eventuali averi previdenziali precedenti dellassicurato né di per sé ad accettare di integrare il valore di restituzione della polizza di libero passaggio n. __________ dellassicurato giacente presso la CO 1 (di fr. 16'399 a fine 2007) nellavere di vecchiaia maturato nellambito del contratto n. __________ relativamente allaffiliazione derivante dallattività presso la __________.
Per questi motivi risultano del tutto prive di pertinenza le allegazioni dellassicurato laddove sottolineala sua scarsa scolarità e le difficoltà linguistiche essendo egli straniero, fattori questi che gli avrebbero impedito dinotificare il trasferimento della prestazione in epoca precedente. Pure manifestamente irrilevanti sono, sempre per questi motivi, le censure sollevate dallattore nei confronti della convenuta con riferimento al fatto che a gestire la polizza di libero passaggio dellinteressato era la medesima CO 1, trattandosi comunque di rapporti assicurativi e contrattuali distinti uno dallaltro (cfr. anche STF del 30 aprile 2004 nella causa K., B 83/02).
Considerato dunque come la convenuta abbia comunqueammesso lintegrazione del valore di restituzione della polizza di libero passaggio nellavere di vecchiaia dellassicurato, rilevato altresìche alla stessa non può essere addebitata responsabilità alcuna per la tardività del trasferimento, questo TCA reputa che a ragione la Fondazione fa valere il diritto didifferire il versamento della rendita adeguata,di fr. 7268,sino al 1. giugno 2007, ossia sino almomento in cui lattore ha presentato, mediante lettera del 19 giugno 2007 (doc. 24), la prima richiesta in tale senso alla fondazione.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza la Fondazione collettiva __________ è condannata a versare a AT 1, una rendita di invalidità della previdenza professionale di fr. 7'268 annui a decorrere dal 1. giugno 2007, oltre a interessi di mora al 5% dall11 agosto 2008 sul saldo ancora sospeso.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti