Mancato pagamento contributi LPP da parte del datore di lavoro. Rigetto dell'opposizione al precetto esecutivo riguardanti i contributi posti in esecuzione. Spese di giustizia e ripetibili a carico del datore di lavoro
Erwägungen (3 Absätze)
E. 25 giugno 2008 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi statuendo sulla petizione del 13 dicembre 2007 di AT 1 rappr. da: RA 1 contro CV 1 in materia di contributi della previdenza professionale considerato in fatto e in diritto 1.1 . Con effetto dal 1. gennaio 2006, tramite contratto d’adesione 3 febbraio 2006 con la AT 1 (doc. A), la CV 1 quale datore di lavoro ha attuato la previdenza professionale obbligatoria dei suoi dipendenti. 1.2. A seguito del mancato pagamento – anche dopo invio di diffide e sciolto, dopo concessione di una dilazione di pagamento con relativo piano d’ammortamento (doc. G, I), il contratto d’adesione con effetto al 31 luglio 2007 (doc. H, N, O) – di arretrati contributivi per un ammontare complessivo di fr. 70'527.95 (cfr. conteggio definitivo 10 settembre 2007, doc. P), adite le vie esecutive da ultimo con PE n. __________ dell’UE di __________ (doc. R), con la petizione in oggetto la AT 1 ha chiesto la condanna della CV 1 al pagamento di suddetto importo oltre interessi di mora al 5 % dall’11 settembre 2007, nonché al rimborso di fr. 400.-- per spese di mora, postulando altresì il rigetto definitivo dell’opposizione al suevocato precetto con protesta di tasse, spese e ripetibili. 1.3. La società convenuta, malgrado l’assegnazione di due termini (l’ultimo con ordinanza
E. 29 gennaio 2008), non ha presentato la risposta di causa.
2.
La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli artt. 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA.
3.
L'art. 11 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare
obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza regolarmente
registrato. Tale affiliazione ha effetto retroattivo e comporta, per il datore
di lavoro, l'obbligo del pagamento dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che
riguarda l'ammontare dei contributi l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di previdenza
stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore
di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve essere
almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro
deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota del
lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari.
Egli è l'unico
debitore dei contributi (
Brühwiler
,
Obligatorische Berufliche Vorsorge, in: Schw.
BVR, 1998 p. 46;
Lüthy
, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeit-geber und
Personalvorsorgestiftung, 1989, p. 32).
Sui contributi
non pagati alla scadenza l'istituto può pretendere interessi di mora (art. 66
cpv. 2 LPP). Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre gli istituti di previdenza
possono strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e
l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non devono necessariamente corrispondere
agli accrediti di vecchiaia di cui all'art. 16 LPP (Messaggio del Consiglio
federale sulla LPP, p. 98). I primi servono per il finanziamento del fondo di
previdenza, i secondi a stabilire le prestazioni minime previste dalla legge.
4.
Nel processo riguardante il versamento di contributi della previdenza
professionale l'istituto di previdenza deve sostanziare la pretesa in maniera
completa al fine di permetterne l'esame, il principio indagatorio vigente
nell'ambito delle assicurazioni sociali (SVR 1998 UV n. 1; DTF 117 V 263
consid. 1b) avendo i suoi limiti nell'obbligo delle parti di collaborare
all'istruzione della causa (DTF 125 V 195 consid. 2, 122 V 150 consid. 1a con
riferimenti). D'altro canto il datore di lavoro deve sostanziare i motivi per
cui la pretesa non sarebbe fondata. Se la richiesta risulta sufficientemente
sostanziata, le contestazioni immotivate non vengono considerate, ritenuto come
i fatti da dimostrare vanno sostanziati in maniera sufficiente e meglio vanno
indicati in modo completo al fine di poter assumere le prove necessarie (SZS 2003
p. 500, 2001 p. 562).
5.1.
Nel
caso di specie la pretesa attorea appare sufficientemente sostanziata e documentata,
nessuna contestazione, anche precedentemente all’inoltro della petizione in
oggetto, essendo del resto stata sollevata da parte della società convenuta.
Giusta
l'art. 3.3 del contratto d'adesione, il datore di lavoro si impegna a versare direttamente
i contributi alla Fondazione. L’obbligo contributivo – non contestato e
previsto dalla legge e dalle disposizioni contrattuali – deve essere quindi
ammesso, atteso che le modalità di calcolo e versamento dei contributi previste
nel contratto d'adesione e nel regolamento (doc. A, C), risultano in concreto
essere state correttamente applicate. Tenuto conto di questi elementi e di
quelli in precedenza ricordati, considerati gli accrediti a favore del datore
di lavoro (cfr. estratti sub doc. D, E), il credito per contributi non soluti
(compresi interessi passivi, spese di diffida e per scioglimento del contratto)
fatto valere in petizione, deve essere riconosciuto.
5.2.
Disatteso
deve per contro essere il postulato rimborso di spese di mora per fr. 400.--.
Secondo
l’art. 106 CO il debitore è tenuto a risarcire anche il danno patito dal creditore
eccedente gli interessi moratori, in quanto non provi che non gli incombe alcuna
colpa. Affinché possano essere riconosciute tali spese – come lo scrivente Tribunale
ha più volte avuto modo di ricordare alla Fondazione attrice (cfr. STCA 13
maggio 2008 nella causa L.F., 30 giugno 2006 nella causa N. LCC, 30 giugno 2006
nella causa T.G.I. SA, 7 giugno 2006 nella causa L. D.; 11 aprile 2006 nella
causa F.G.I.C. SA, 3 aprile 2006 nella causa T.B. SA) – devono essere
dimostrate (DTF 117 II 258). In concreto l’attrice non ha prodotto i
giustificativi atti a sostanziare e quantificare i costi addebitati, che di
conseguenza non possono essere riconosciuti, né possono per i medesimi motivi
essere riconosciuti i costi (fr. 600.--) addebitati al datore di lavoro nel
giugno 2007 (cfr. estratto conto sub doc. E) e compresi nell’importo di fr. 70'527.95.
5.3.
Dall’estratto
conto 1. gennaio-19 novembre 2007 (doc. E), risulta che con valuta 18 giugno
2007 la Fondazione ha addebitato al datore di lavoro la somma di fr. 100.-- a
titolo di anticipo delle spese di un precedente precetto spiccato il 29 maggio
2007 (doc. M).
Al
riguardo va osservato che tali spese seguono le sorti dell’e-secuzione in
quanto costituiscono un accessorio del credito che deve essere sopportato dal
debitore se non riesce ad opporsi con successo all’esecuzione, in caso
contrario dal creditore. Esse sono aggiunte alla somma oggetto di esecuzione
per la quale è stato concesso il rigetto (DTF 71 III 144;
Panchaud/Caprez
, La mainlevée d’opposition, § 164, p. 414;
Ammon
, Grundriss des
Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, 1983, p. 106), senza che sia necessaria
un’esplicita pronuncia nel merito (STCA 21 settembre 1993 nella causa R.B; STCA
E. 30 giugno 2006 nella causa N. LCC, 30 giugno 2006 nella causa T.G.I. SA, 7
giugno 2006 nella causa L. D; 11 aprile 2006 nella causa F.G.I.C. SA, 3 aprile
2006 nella causa T.B. SA, 24 gennaio 2007 nella causa T.D SA.).
5.4
Ne
consegue che il credito complessivo di spettanza della Fondazione nei confronti
della convenuta deve essere cifrato in fr. 69'857.95 (70'527.95 – 600 –
70).
6.
La
Fondazione chiede anche il versamento di interessi di mora al 5 % dall’11 settembre
2007.
Secondo
l’art. 66 cpv. 2 LPP, sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto di previdenza
può pretendere interessi di mora (
Brühwiler
, op. cit., p. 46; SZS 1990 p. 89;
cfr. contratto d'adesione). In concreto, poiché la convenuta è palesemente in mora
con il pagamento dei contributi e il tasso del 5% richiesto corrisponde a
quello legale (art. 104 CO), la domanda dev'essere accolta.
7.
Chiesta è altresì la pronuncia del rigetto definitivo dell'opposizione
interposta al PE n. __________ dell’UE __________.
Il
creditore che a seguito dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti
conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere direttamente la continuazione
dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di rigetto
dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione
pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un
Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione
(DTF 107 III 60ss). Il principio é che qualora il creditore segua la procedura
dell'art. 79 e quindi intenti un'azione in riconoscimento del credito non
debba, vistosi riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la
procedura dell'art.
80 LEF (
Adler
, in: Droit privé
et assurances sociales, 1990, pp. 241ss, 251s).
La
condizione aggiuntiva introdotta dalla citata giurisprudenza é che il giudice
dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del credito il
giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il
Tribunale cantonale delle assicurazioni) faccia preciso riferimento, nel dispositivo
che accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in corso e rigetti
formalmente l'opposizione per la parte del credito riconosciuto. La presente
sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione dell'esecuzione, senza
che il creditore debba previamente chiedere il rigetto definitivo
dell'opposizione al giudice dell'esecuzione.
8.
Giusta
l’art. 20 cpv. 1 LPTCA, applicabile in virtù dell’art. 8 LALPP, la procedura è
di principio gratuita. Di regola non si prelevano pertanto tasse di giustizia e
le spese sono poste carico dello Stato. Il TFA ha tuttavia stabilito che l'esclusione
della gratuità della procedura in caso di introduzione di procedimenti temerari
o per leggerezza costituisce un principio processuale generale del diritto
federale della assicurazioni sociali (DTF 124 V 285; SZS
1998 p. 64; DTF
118 V 319; STFA 17 luglio 1998 nella causa T.). Secondo la giurisprudenza un
processo è temerario o sconsiderato se la parte fonda la propria richiesta su
fatti di cui conosce o dovrebbe conoscere l'inesattezza. La temerarietà è tra
l'altro data nel caso in cui una parte si attiene ad un opinione palesemente
illegale e anche nel caso in cui un cui questa violi un obbligo che le compete
(ad esempio l'obbligo di collaborare o di astenersi dal compiere un determinato
atto; DTF
124 V 288s, 112 V 335). Nell'ambito dell'azione in materia di
contributi LPP, il solo fatto di non intervenire in causa non è sufficiente per
ritenere temerario il comportamento del convenuto. Tuttavia, in tale contesto
il comportamento della controparte dev'essere valutato tenendo conto anche
dell'agire che l'interessato ha tenuto precedentemente al processo. Se, quindi,
il datore di lavoro o l'assicurato non rispetta fatture e solleciti, provoca
l'avvio di procedure esecutive e obbliga l'istituto di previdenza, malgrado una
situazione palesemente infondata, a inoltrare un'azione, tramite la
presentazione dell'opposizione al precetto esecutivo, e non interviene in
causa, agisce in modo temerario. In simili condizioni si può infatti ritenere
che egli abbia messo in atto manovre dilatorie passibili d’essere sanzionate
tramite il pagamento di spese di giustizia (DTF 124 V 288, 290; STCA 28 gennaio
1998 nella causa FICLPP).
Nel
caso in esame la società convenuta non ha dato seguito alle richieste di pagamento
inviatele dalla Fondazione, ha interposto opposizione al precetto esecutivo e
non è intervenuta in causa. In tali circostanze, alla luce della suesposta
giurisprudenza, ad essa vanno accollate tasse e spese di procedura per fr. 400.--;
9.
L'assicuratore che vince la causa, ancorché rappresentato da un legale, non
ha, di regola, diritto a ripetibili (
DTF
128 V 133, 126 V 150, 112 V 361; SZS
2001 p. 174; STCA 9 marzo 1992 nella causa F.P. c. S. SA).). Tuttavia, se il
comportamento processuale della controparte si dimostra temerario o quest’ultima
abbia agito con leggerezza, gli assicuratori sociali, vincenti in causa e
patrocinati da un avvocato o da una persona qualificata hanno diritto alle
ripetibili. In assenza di una tale rappresentanza, devono, in aggiunta alla
temerarietà e alla leggerezza, essere realizzate le ulteriori condizioni
(cumulative) richieste per l’assegna-zione di ripetibili ad una parte non
patrocinata (la causa deve cioè essere complessa, avere valore litigioso elevato
e richiedere un notevole impiego di tempo, e gli sforzi profusi devono essere ragionevolmente
proporzionati ai risultati ottenuti)
(DTF 128 V 133, 323
, 127 V
207, 126 V 150, 110 V 135; AHI Praxis 2000 p. 337; RCC 1984 p. 278).
Nel
caso concreto, stante il suevidenziato comportamento della convenuta, si giustifica
l'assegnazione alla Fondazione attrice, patrocinata da un avvocato, di fr.
500.-- per ripetibili.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 25.06.2008 34.2007.74 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 25.06.2008 34.2007.74 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 25.06.2008 34.2007.74
Mancato pagamento contributi LPP da parte del datore di lavoro. Rigetto dell'opposizione al precetto esecutivo riguardanti i contributi posti in esecuzione. Spese di giustizia e ripetibili a carico del datore di lavoro
Raccomandata Incarto n. 34.2007.74 rg /sc Lugano 25 giugno 2008 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi statuendo sulla petizione del 13 dicembre 2007 di AT 1 rappr. da: RA 1 contro CV 1 in materia di contributi della previdenza professionale considerato in fatto e in diritto 1.1 . Con effetto dal 1. gennaio 2006, tramite contratto d’adesione 3 febbraio 2006 con la AT 1 (doc. A), la CV 1 quale datore di lavoro ha attuato la previdenza professionale obbligatoria dei suoi dipendenti. 1.2. A seguito del mancato pagamento – anche dopo invio di diffide e sciolto, dopo concessione di una dilazione di pagamento con relativo piano d’ammortamento (doc. G, I), il contratto d’adesione con effetto al 31 luglio 2007 (doc. H, N, O) – di arretrati contributivi per un ammontare complessivo di fr. 70'527.95 (cfr. conteggio definitivo 10 settembre 2007, doc. P), adite le vie esecutive da ultimo con PE n. __________ dell’UE di __________ (doc. R), con la petizione in oggetto la AT 1 ha chiesto la condanna della CV 1 al pagamento di suddetto importo oltre interessi di mora al 5 % dall’11 settembre 2007, nonché al rimborso di fr. 400.-- per spese di mora, postulando altresì il rigetto definitivo dell’opposizione al suevocato precetto con protesta di tasse, spese e ripetibili. 1.3. La società convenuta, malgrado l’assegnazione di due termini (l’ultimo con ordinanza 29 gennaio 2008), non ha presentato la risposta di causa. 2. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli artt. 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA. 3. L'art. 11 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza regolarmente registrato. Tale affiliazione ha effetto retroattivo e comporta, per il datore di lavoro, l'obbligo del pagamento dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che riguarda l'ammontare dei contributi l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve essere almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota del lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è l'unico debitore dei contributi (Brühwiler, Obligatorische Berufliche Vorsorge, in: Schw. BVR, 1998 p. 46; Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeit-geber und Personalvorsorgestiftung, 1989, p. 32). Sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto può pretendere interessi di mora (art. 66 cpv. 2 LPP). Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre gli istituti di previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non devono necessariamente corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui all'art. 16 LPP (Messaggio del Consiglio federale sulla LPP, p. 98). I primi servono per il finanziamento del fondo di previdenza, i secondi a stabilire le prestazioni minime previste dalla legge. 4. Nel processo riguardante il versamento di contributi della previdenza professionale l'istituto di previdenza deve sostanziare la pretesa in maniera completa al fine di permetterne l'esame, il principio indagatorio vigente nell'ambito delle assicurazioni sociali (SVR 1998 UV n. 1; DTF 117 V 263 consid. 1b) avendo i suoi limiti nell'obbligo delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 125 V 195 consid. 2, 122 V 150 consid. 1a con riferimenti). D'altro canto il datore di lavoro deve sostanziare i motivi per cui la pretesa non sarebbe fondata. Se la richiesta risulta sufficientemente sostanziata, le contestazioni immotivate non vengono considerate, ritenuto come i fatti da dimostrare vanno sostanziati in maniera sufficiente e meglio vanno indicati in modo completo al fine di poter assumere le prove necessarie (SZS 2003
p. 500, 2001 p. 562). 5.1. Nel caso di specie la pretesa attorea appare sufficientemente sostanziata e documentata, nessuna contestazione, anche precedentemente all’inoltro della petizione in oggetto, essendo del resto stata sollevata da parte della società convenuta. Giusta l'art. 3.3 del contratto d'adesione, il datore di lavoro si impegna a versare direttamente i contributi alla Fondazione. L’obbligo contributivo – non contestato e previsto dalla legge e dalle disposizioni contrattuali – deve essere quindi ammesso, atteso che le modalità di calcolo e versamento dei contributi previste nel contratto d'adesione e nel regolamento (doc. A, C), risultano in concreto essere state correttamente applicate. Tenuto conto di questi elementi e di quelli in precedenza ricordati, considerati gli accrediti a favore del datore di lavoro (cfr. estratti sub doc. D, E), il credito per contributi non soluti (compresi interessi passivi, spese di diffida e per scioglimento del contratto) fatto valere in petizione, deve essere riconosciuto. 5.2. Disatteso deve per contro essere il postulato rimborso di spese di mora per fr. 400.--. Secondo l’art. 106 CO il debitore è tenuto a risarcire anche il danno patito dal creditore eccedente gli interessi moratori, in quanto non provi che non gli incombe alcuna colpa. Affinché possano essere riconosciute tali spese – come lo scrivente Tribunale ha più volte avuto modo di ricordare alla Fondazione attrice (cfr. STCA 13 maggio 2008 nella causa L.F., 30 giugno 2006 nella causa N. LCC, 30 giugno 2006 nella causa T.G.I. SA, 7 giugno 2006 nella causa L. D.; 11 aprile 2006 nella causa F.G.I.C. SA, 3 aprile 2006 nella causa T.B. SA) – devono essere dimostrate (DTF 117 II 258). In concreto l’attrice non ha prodotto i giustificativi atti a sostanziare e quantificare i costi addebitati, che di conseguenza non possono essere riconosciuti, né possono per i medesimi motivi essere riconosciuti i costi (fr. 600.--) addebitati al datore di lavoro nel giugno 2007 (cfr. estratto conto sub doc. E) e compresi nell’importo di fr. 70'527.95. 5.3. Dall’estratto conto 1. gennaio-19 novembre 2007 (doc. E), risulta che con valuta 18 giugno 2007 la Fondazione ha addebitato al datore di lavoro la somma di fr. 100.-- a titolo di anticipo delle spese di un precedente precetto spiccato il 29 maggio 2007 (doc. M). Al riguardo va osservato che tali spese seguono le sorti dell’e-secuzione in quanto costituiscono un accessorio del credito che deve essere sopportato dal debitore se non riesce ad opporsi con successo all’esecuzione, in caso contrario dal creditore. Esse sono aggiunte alla somma oggetto di esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto (DTF 71 III 144; Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 164, p. 414; Ammon, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, 1983, p. 106), senza che sia necessaria un’esplicita pronuncia nel merito (STCA 21 settembre 1993 nella causa R.B; STCA 30 giugno 2006 nella causa N. LCC, 30 giugno 2006 nella causa T.G.I. SA, 7 giugno 2006 nella causa L. D; 11 aprile 2006 nella causa F.G.I.C. SA, 3 aprile 2006 nella causa T.B. SA, 24 gennaio 2007 nella causa T.D SA.). 5.4 Ne consegue che il credito complessivo di spettanza della Fondazione nei confronti della convenuta deve essere cifrato in fr. 69'857.95 (70'527.95 – 600 – 70). 6. La Fondazione chiede anche il versamento di interessi di mora al 5 % dall’11 settembre 2007. Secondo l’art. 66 cpv. 2 LPP, sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto di previdenza può pretendere interessi di mora (Brühwiler, op. cit., p. 46; SZS 1990 p. 89; cfr. contratto d'adesione). In concreto, poiché la convenuta è palesemente in mora con il pagamento dei contributi e il tasso del 5% richiesto corrisponde a quello legale (art. 104 CO), la domanda dev'essere accolta. 7. Chiesta è altresì la pronuncia del rigetto definitivo dell'opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE __________. Il creditore che a seguito dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere direttamente la continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione (DTF 107 III 60ss). Il principio é che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e quindi intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (Adler, in: Droit privé et assurances sociales, 1990, pp. 241ss, 251s). La condizione aggiuntiva introdotta dalla citata giurisprudenza é che il giudice dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del credito il giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il Tribunale cantonale delle assicurazioni) faccia preciso riferimento, nel dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del credito riconosciuto. La presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione dell'esecuzione, senza che il creditore debba previamente chiedere il rigetto definitivo dell'opposizione al giudice dell'esecuzione. 8. Giusta l’art. 20 cpv. 1 LPTCA, applicabile in virtù dell’art. 8 LALPP, la procedura è di principio gratuita. Di regola non si prelevano pertanto tasse di giustizia e le spese sono poste carico dello Stato. Il TFA ha tuttavia stabilito che l'esclusione della gratuità della procedura in caso di introduzione di procedimenti temerari o per leggerezza costituisce un principio processuale generale del diritto federale della assicurazioni sociali (DTF 124 V 285; SZS 1998 p. 64; DTF 118 V 319; STFA 17 luglio 1998 nella causa T.). Secondo la giurisprudenza un processo è temerario o sconsiderato se la parte fonda la propria richiesta su fatti di cui conosce o dovrebbe conoscere l'inesattezza. La temerarietà è tra l'altro data nel caso in cui una parte si attiene ad un opinione palesemente illegale e anche nel caso in cui un cui questa violi un obbligo che le compete (ad esempio l'obbligo di collaborare o di astenersi dal compiere un determinato atto; DTF 124 V 288s, 112 V 335). Nell'ambito dell'azione in materia di contributi LPP, il solo fatto di non intervenire in causa non è sufficiente per ritenere temerario il comportamento del convenuto. Tuttavia, in tale contesto il comportamento della controparte dev'essere valutato tenendo conto anche dell'agire che l'interessato ha tenuto precedentemente al processo. Se, quindi, il datore di lavoro o l'assicurato non rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio di procedure esecutive e obbliga l'istituto di previdenza, malgrado una situazione palesemente infondata, a inoltrare un'azione, tramite la presentazione dell'opposizione al precetto esecutivo, e non interviene in causa, agisce in modo temerario. In simili condizioni si può infatti ritenere che egli abbia messo in atto manovre dilatorie passibili d’essere sanzionate tramite il pagamento di spese di giustizia (DTF 124 V 288, 290; STCA 28 gennaio 1998 nella causa FICLPP). Nel caso in esame la società convenuta non ha dato seguito alle richieste di pagamento inviatele dalla Fondazione, ha interposto opposizione al precetto esecutivo e non è intervenuta in causa. In tali circostanze, alla luce della suesposta giurisprudenza, ad essa vanno accollate tasse e spese di procedura per fr. 400.--; 9. L'assicuratore che vince la causa, ancorché rappresentato da un legale, non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 128 V 133, 126 V 150, 112 V 361; SZS 2001 p. 174; STCA 9 marzo 1992 nella causa F.P. c. S. SA).). Tuttavia, se il comportamento processuale della controparte si dimostra temerario o quest’ultima abbia agito con leggerezza, gli assicuratori sociali, vincenti in causa e patrocinati da un avvocato o da una persona qualificata hanno diritto alle ripetibili. In assenza di una tale rappresentanza, devono, in aggiunta alla temerarietà e alla leggerezza, essere realizzate le ulteriori condizioni (cumulative) richieste per l’assegna-zione di ripetibili ad una parte non patrocinata (la causa deve cioè essere complessa, avere valore litigioso elevato e richiedere un notevole impiego di tempo, e gli sforzi profusi devono essere ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti) (DTF 128 V 133, 323, 127 V 207, 126 V 150, 110 V 135; AHI Praxis 2000 p. 337; RCC 1984 p. 278). Nel caso concreto, stante il suevidenziato comportamento della convenuta, si giustifica l'assegnazione alla Fondazione attrice, patrocinata da un avvocato, di fr. 500.-- per ripetibili. Per questi motivi dichiara e pronuncia 1.- La petizione è parzialmente accolta . § La CV 1 è condannata a versare alla AT 1 fr. 69'857.95 oltre interessi al 5% dall’11 settembre 2007. §§ E’ rigettata in via definitiva l’opposizione al PE n. __________ del 5 novembre 2007 dell’UE di __________ limitatamente all’importo di fr. 69'857.95 oltre interessi al 5% dall’11 settembre 2007. 2.- La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 400.-- sono poste a carico della convenuta, con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 500.-- di ripetibili (IVA inclusa). 3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. terzi implicati Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente Il segretario Raffaele Guffi Gianluca Menghetti