Erwägungen (2 Absätze)
E. 26 cpv. 1 LFLP (art. 73 cpv. 1 lett. a LPP) e a controversie, con istituti (segnatamente quelli che offrono forme di previdenza riconosciute ai sensi dell’OPP3), risultanti dall’applicazione dell’art. 82 cpv. 2 LPP (art. 73 cpv. 1 lett. b LPP). In sostanza è stata riconosciuta la competenza dei tribunali ex art. 73 LPP anche per le liti concernenti assicurazioni di tipo Pilastro 3A (cfr. Messaggio sulla 1. Revisione della LPP, BBl 2000, p. 2386 seg; cfr. anche Stauffer, Berufliche Vorsorge, Zurigo 2005, n. 1655). Anche nel nuovo art. 73 LPP l’istituto assicurativo (che non rientra in quelli espressamente indicati) non è quindi indicato quale possibile parte. Visto quanto sopra, la petizione presentata nei confronti dell'Istituto assicurativo non è ricevibile. Va comunque detto che la CV 1 non disporrebbe neppure della legittimazione passiva. In questo senso del resto la CV 1 ha, a ragione, sollevato l'eccezione materiale di carenza di legittimazione passiva argomentando in sostanza di fungere unicamente da assicuratrice della eventuale debitrice delle prestazioni di previdenza, nel caso in esame della Fondazione collettiva CV 2. Al proposito, si rileva che la legittimazione (attiva o passiva) si distingue dalla capacità di essere parte. Nel primo caso, infatti, le parti possono essere tali e nel processo lo sono veramente, tuttavia non sono la parte giusta. La legittimazione non è pertanto una condizione dell’ammissibilità processuale dell’azione (cosiddetto presupposto processuale), ma è la motivazione sostanziale di un diritto che si afferma. In caso di carenza di legittimazione (attiva o passiva) è pertanto necessario un giudizio di merito, non è sufficiente un giudizio in ordine. È infatti legittimato attivamente o passivamente il soggetto del diritto sostanziale che vien fatto valere. L’attore ha la legittimazione attiva, quando egli, e non un altro, è titolare della pretesa che fa valere; il convenuto possiede la legittimazione passiva quando è contro il suo presunto diritto che l’azione è stata inoltrata e meglio è il titolare dell’obbligo che gli si contesta (cfr. F. Ottaviani, Le parti nel processo civile ticinese, Zurigo 1989, p. 17/18, e dottrina ivi citata). Nel caso di specie va pertanto esaminato se la CV 1 è titolare dell’obbligo, la cui legittimità è tema del contendere, di versare prestazioni di libero passaggio all’attore. Dalle disposizioni della LPP emerge in particolare che l’Istituto assicurativo si occupa dell'assunzione della copertura dei rischi assicurati nei confronti dell’istituto di previdenza (art. 67; 68 LPP) sulla base di un contratto di assicurazione collettiva concluso con la fondazione (cfr. Riemer, Das Recht der beruflichen Vorsorge, Berna 1985, p. 105; Helbling, Personal vorsorge und BVG, Berna, Stoccarda, Vienna 1995, p. 78,79). Di regola, quindi, tra lavoratore e società di assicurazione non vi è alcun rapporto giuridico diretto (DTF 115 V 98; 101 Ib 238). Secondo il TFA infatti i rapporti tra fondazione e assicurato da un lato e fondazione e assicurazione dall’altro devono essere distinti (SZS 1982 p. 76 consid. 3a). Non vi è pertanto né obbligo contributivo da parte dell’assicurato né pretesa di versamento di prestazioni del beneficiario nei confronti dell’istituto di assicurazione (SZS 1982 p. 76 consid. 3a; Helbling, op. cit., p. 80), eccezion fatta per alcuni casi di prestazione di libero passaggio (art. 2 cpv. 2 lett. a dell’Ordinanza sul mantenimento del libero passaggio), di conclusione di un contratto di assicurazione malattia e infortuni (art. 87 LCA; DTF 112 II 249). Un rapporto tra assicurazione e assicurato può inoltre sorgere tramite cessione, da parte della fondazione, della pretesa nei confronti della società di assicurazione nel caso in cui si realizzi un evento assicurato (art. 73 LCA); la fondazione infine può indicare l’assicurato quale beneficiario nel caso in cui si verifichi un evento previdenziale (art. 76 LCA; Riemer, op. cit., p. 106). A tal proposito va tuttavia evidenziato che il rapporto diretto continua a vigere tra istituto assicurativo e fondazione (Riemer, op. cit., p. 106; cfr. STCA del 16 aprile 1997 nella causa B., 34.96.30). Quanto sopra esposto vale inoltre anche nell’ambito della previdenza preobbligatoria e sovraobbligatoria (Riemer, op. cit. pp. 101-103; DTF 115 V 99; S. Beros, op. cit. p. 43; J. Brühwiler, Die betriebliche Personalvorsorge in der Schweiz, Berna 1989, 124). Di regola, quindi, l’assicurato non può far valere i suoi diritti previdenziali nei confronti dell’assicuratore, bensì deve chiamare in causa la debitrice della prestazione e meglio il fondo di previdenza (art. 23-24 LPP in caso di rendita di invalidità). Per completezza va detto che tuttavia il TFA ha già riconosciuto la legittimazione passiva di un istituto assicurativo evidenziando che, nella fattispecie particolare, malgrado inizialmente non fosse stato concluso alcun rapporto giuridico, l’assicurazione " aveva emesso la polizza di libero passaggio e attraverso un nutrito scambio di corrispondenza con il ricorrente rispettivamente il suo patrocinatore, ha assunto una parte diretta e determinante con l’assicurato, mentre d’altro canto il fondo di previdenza, egualmente convenuto nella causa, ha lasciato che fosse la compagnia assicuratrice a contestare le pretese e le argomentazioni dell’attore." (STFA del 10 giugno 1996 in re L. M p. 5 consid. 1; cfr. anche STCA del 16 aprile 1997 nella causa B., 34.96.30 dove pure, in un caso analogo, è stata riconosciuta la legittimazione passiva dell’assicurazione; cfr. anche STCA del 23 marzo 1998 nella causa F., 34.96.56). Nella specie, dal regolamento della Fondazione CV 2 (doc. V), emerge che quest’ultima garantisce prestazioni di vecchiaia, di invalidità e per i superstiti. Poiché, quindi, la fondazione convenuta si occupa di previdenza professionale in senso stretto, l’art. 89 bis cpv. 6 CCS e, quindi, 73 LPP è applicabile. Di conseguenza, nella sua qualità di debitrice della prestazione oggetto della lite, è la fondazione convenuta che deve essere chiamata in causa, non l’assicuratore. A ragione la CV 1 ha quindi sollevato l’eccezione di carenza di legittimazione passiva. Considerato peraltro come la Fondazione collettiva CV 2 abbia ammesso, mediante presa di posizione del 2 febbraio 2009 in risposta allo scritto 24 novembre 2008 del Vicepresidente del TCA, la qualifica di parte convenuta, risulta in concreto superfluo esaminare più in dettaglio la questione a sapere se eccezionalmente si dovrebbe entrare nel merito anche della petizione presentata nei confronti della CV 1 CV 1. In un'ipotesi come quella presente, a mente del TCA, deve prevalere la giurisprudenza federale secondo cui la petizione va respinta per carenza di legittimazione passiva. In concreto quindi, la petizione contro la CV 1, anche se fosse stata ricevibile, sarebbe comunque in ogni caso stata da respingere nel merito per carenza della legittimazione passiva. Debitrice della prestazione di libero passaggio è per contro la Fondazione collettiva CV 2. Nel merito 2.2. Oggetto del contendere non è tanto l’obbligo della Fondazione collettiva LPP CV 2 (in seguito: __________) di riconoscere una prestazione di libero passaggio all’attore, quanto l’ammontare della stessa. 2.3. Il 1. gennaio 2005 è entrata in vigore la 1. revisione della LPP, la quale ha modificato numerose disposizioni. In proposito deve essere precisato che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio le relative norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere apprezzato giuridicamente oppure che ha delle conseguenze giuridiche (cfr. DTF 130 V 329; DTF 129 V 1 consid. 1.2.; DTF 127 V 466 consid. 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV Nr. 25 consid. 1.2.; STFA del 10 settembre 2003 nella causa C., B 28/01). Di conseguenza nel caso in esame, posto come sia litigiosa l’attribuzione di una prestazione di libero passaggio dovuta all’attore a dipendenza dell’ultima uscita da un istituto di previdenza, collocabile al 30 novembre 1995 rispettivamente dell’entrata nel nuovo istituto di previdenza con effetto al 1. maggio 2003, non tornano applicabili le disposizioni di diritto materiale della 1. revisione della LPP del 3 ottobre 2003, in vigore dal 1° gennaio 2005, eventualmente pertinenti, bensì quelle valide fino al 31 dicembre 2004 (cfr. STFA del 26 novembre 2003 nella causa J., U 158/03; STFA del 24 maggio 2004 nella causa M., C 205/03 consid. 1). Né del resto, per quanto concerne il presente litigio, può essere dedotto altrimenti dalle disposizioni transitorie della modifica legislativa del 3 ottobre 2003. 2.4. A proposito della prestazione di libero passaggio, in data 1. gennaio 1995 è entrata in vigore la Legge federale sul libero passaggio (LFLP), che ha introdotto, tra l’altro, l’istituto del libero passaggio integrale (cfr. art. 15 LFLP; F. Schöbi, Das Bundesgesetz über die Freizügigkeit in der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge, AJP 12/94 p. 1501). Secondo la disposizione transitoria di cui all’art. 27 cpv. 1 LFLP " le prestazioni d’entrata e d’uscita sono fissate in base al diritto vigente al momento dell’affiliazione ad un istituto di previdenza o dell’uscita da un istituto". (cfr. Erika Schnyder, Le nouveau droit du libre passage, Aspects de la sécurité sociale 2/1995, p. 31; Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Bollettino della previdenza professionale no. 32, p. 3). La LFLP è immediatamente applicabile alla data fissata dal Consiglio federale e quindi a partire dal 1. gennaio 1995 (J. A. Schneider, La loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionelle (LFLP) et son ordonnance, SZS 1994 p. 408). Dagli atti dell’incarto emerge, come detto, che AT 1 ha terminato la propria attività lavorativa per la ditta __________ con effetto al 30 novembre 1995. Successivamente solo a far tempo dal maggio 2003 ha nuovamente intrapreso un’attività lavorativa soggetta a obbligo di contribuzione LPP. L’ultima uscita da un istituto di previdenza è quindi situabile al 30 novembre 1995. A quel momento la LFLP era già in vigore e risulta pertanto in concreto applicabile per eventualmente definire i suoi diritti all’uscita dall’istituto di previdenza. 2.5. Per l'art. 10 cpv. 2 LPP l'obbligo assicurativo cessa, tra l'altro, quando è sciolto il rapporto di lavoro. In questa evenienza il rapporto di previdenza prende fine ex lege contemporaneamente allo scioglimento del rapporto di lavoro e a questo momento la prestazione di libero passaggio diventa esigibile (cfr. DTF 120 V 20, 115 V 27 consid. 5; Brühwiler, Die betriebliche Personalvorsorge in der Schweiz, Bern 1989, §22, N. 80). La regola vale sia nella previdenza obbligatoria sia in quella più estesa (art. 331a cpv. 1 e 331 b cpv. 1 CO, cfr. DTF 120 V 20 e 115 V 33). Secondo l’art. 2 LFLP " l’assicurato che lascia l’Istituto di previdenza prima che insorga un caso di previdenza (caso di libero passaggio) ha diritto ad una prestazione d’uscita (cpv. 1). L’Istituto di previdenza fissa nel regolamento l’ammontare della prestazione d’uscita; tale prestazione deve essere almeno uguale alla prestazione d’uscita calcolata secondo le disposizioni della sezione 4 (cpv. 2)." In virtù dell’art. 15 LFLP (Diritti dell’assicurato nel sistema del primato dei contributi) " Nei fondi di risparmio i diritti dell’assicurato corrispondono all’avere di risparmio; negli istituti d’assicurazione gestiti secondo il primato dei contributi, essi corrispondono alla riserva matematica (cpv. 1) L’avere a risparmio è la somma, compresi gli interessi, di tutti i contributi del datore di lavoro e dell’assicurato accreditati in vista della concessione di prestazioni di vecchiaia, nonché degli altri versamenti (cpv. 2). La riserva matematica è calcolata secondo le norme attuariali riconosciute per il metodo di capitalizzazione conformemente al principio della compilazione del bilancio a cassa chiusa (cpv. 3). I contributi previsti per misure speciali e per prestazioni di solidarietà devono essere presi in considerazione se hanno aumentato l’avere a risparmio personale o la riseva matematica” (cpv. 4) L’art. 16 LFLP regola dal canto suo il calcolo della prestazione d’uscita nel sistema del primato delle prestazioni. L’importo minimo della prestazione di libero passaggio è stabilito all’art. 17 LFLP (nella sua versione in vigore sino alla fine del 2004), secondo cui: " Quando lascia l’istituto di previdenza, l’assicurato ha diritto almeno alle prestazioni d’entrata che ha portato con sé, compresi gli interessi; vi si aggiungono i contributi che ha versato durante il periodo di contribuzione, aumentati del 4% per anno d’età a partire dai vent’anni, al massimo però del 100%. L’età risulta dalla differenza tra l’anno civile in corso e l’anno di nascita (cpv. 1). Le somme che servono alla copertura delle prestazioni possono essere dedotte dai contributi dell’assicurato soltanto se il regolamento fissa la deduzione in percentuale dei contributi e se tali somme sono impiegate per finanziare:
a. I diritti a prestazioni di invalidità fino al limite ordinario d’età;
b. I diritti a prestazioni per i superstiti che sorgono prima del limite ordinario di età;
c. I diritti a rendite transitorie fino al limite ordinario di età. Il Consiglio federale disciplina nei dettagli le condizioni di questa eventuale deduzione. (cpv. 2) Se il regolamento stabilisce questa deduzione in percentuale dei contributi, le somme che servono alla copertura di misure speciali ai sensi dell’art. 70 della legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità possono essere dedotte dai contributi dell’assicurato. (cpv. 3) Le somme che servono alla copertura delle prestazioni secondo il capoverso 2 e delle misure speciali secondo il capoverso 3 possono essere dedotte dai contributi dell’assicurato soltanto se la parte non impiegata per le prestazioni e le misure frutta interessi. (cpv. 4)" Secondo l’art. 6 cpv. 5 OLP " L’aumento di cui all’articolo 17 capoverso 1 LFLP raggiunge il 4 per cento nel 21esimo anno di età ed in seguito aumenta annualmente del 4%." L’art. 18 LFLP precisa infine che " Gli istituti di previdenza registrati devono rimettere all’assicurato uscente almeno l’avere di vecchiaia giusta l’articolo 15 della legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità." D'altra parte, nel caso in cui, come nella presente fattispecie, l’assicurato viene messo al beneficio di una mezza rendita d’invalidità, giusta l'art. 15 OPP2 l’istituto di previdenza divide l’avere di vecchiaia in due parti uguali; la metà corrispondente alla parte d'incapacità lavorativa sarà trattata secondo l’art. 14 OPP2 (conto di vecchiaia dell’assicurato interamente invalido tenuto fino all’età conferente il diritto alla rendita di vecchiaia); l’altra metà è assimilata all’avere di vecchiaia di un assicurato che esercita un’attività lucrativa a tempo completo e in caso di scioglimento del rapporto di lavoro è trattata secondo gli art. 3-5 LFLP. Lo scioglimento del rapporto di lavoro e, quindi, l'uscita dall'istituto di previdenza dà in altri termini luogo ad un caso di libero passaggio nella misura della parte "attiva", cioè corrispondente alla parte ancora valida. Con riferimento all’esigibilità della prestazione d’uscita, secondo l’art. 2 cpv. 3 LFLP (nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2004): " la prestazione d’uscita è esigibile con l’uscita dall’Istituto di previdenza e a partire da tale momento sulla stessa dev’essere versato un interesse di mora.” L’art. 7 OLP precisa che il tasso equivale al tasso minimo stabilito nella LPP (ossia quello fissato dall’art. 12 OPP2) aumentato dell’1%, rispettivamente di un quarto percento dal 1. gennaio 2000 e nuovamente del 1% dal 1. gennaio 2005 (cfr. in proposito J. A. Schneider, La loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle (LFLP) et son ordonnance (OLP), SZS 1994 p. 410/411; Messaggio relativo alla legge federale sul libero passaggio p. 513; F. Schöbi, op. cit.;
p. 1504; SVR 1998 Nr. 5 consid. 4c). In base a tale normativa l’esigibiltà della prestazione d’uscita subentrava dunque con la conclusione del contratto di lavoro e questo indipendentemente dal fatto che il datore di lavoro avesse annunciato all’istituto di previdenza la fine del rapporto di lavoro e che l’assicurato avesse comunicato dove versare la prestazione di libero passaggio. Da questo momento, secondo la regolamentazione in vigore sino alla fine del 2004, l’istituto di previdenza era tenuto a versare sulla prestazione d’uscita un interesse di mora secondo l’art. 26 cpv. 2 LFLP in relazione con l’art. 7 OLP (art. 2 cpv. 4 LFLP). Con la prima revisione della LPP la messa in mora dell’istituto di previdenza è stata regolata nel senso che l’istituto di previdenza cade in mora (e solo da questo momento è dovuto un interesse di mora giusta l’art. 26 cpv. 2 LFLP) se trenta giorni dopo aver ricevuto tutte le indicazioni necessarie non ha ancora versato la prestazione d’uscita esigibile (art. 2 cpv. 4 LFLP). Prima di questo momento sulla prestazione esigibile deve essre versato unicamente l’interesse minimo secondo l’art. 15 cpv. 2 LPP (art. 2 cpv. 3 LFLP). 2.6. A proposito della prestazione di libero passaggio l’art. 4.7 del Regolamento della Fondazione LPP convenuta prevede che: " 4.7 Quali prestazioni diventano esigibili all'uscita dalla previdenza per il personale? 4.7.1 Diritto e ammontare della prestazione d'uscita. Se il rapporto di lavoro viene sciolto dalla persona assicurata o dal suo datore di lavoro prima del pensionamento e se non sussiste alcun diritto a prestazioni di previdenza, la persona assicurata esce dalla previdenza per il personale. Alla persona assicurata spetta una prestazione d'uscita secondo l'art. 15 LFLP. La prestazione d'uscita corrisponde all'avere di vecchiaia disponibile al momento dello scioglimento del rapporto di previdenza. La prestazione d'uscita corrisponde almeno alle prestazioni d'entrata apportare dalla persona assicurata e alle somme di riscatto, interessi compresi, più la somma dei contributi fruttiferi d'interesse che la persona assicurata ha versato alla previdenza per la vecchiaia, con un supplemento dipendente dall'età. All'età di 25 anni questo supplemento corrisponde al 20% dei contributi propri. Per ogni anno di età successivo, esso aumenta del 4%, e dall'età di 45 anni ammonta al 100% dei contributi propri. Viene applicato il tasso d'interesse LPP. In ogni caso la prestazione d'uscita comprende l'avere di vecchiaia secondo la LPP. (...) Per determinare la prestazione d'uscita, almeno 1 / 3 di tutti i contributi va considerato quale contributo della persona assicurata. 4.7.2 Esigibilità e impiego. La prestazione d'uscita diventa esigibile al termine del rapporto di previdenza. Al fine di tutelare la copertura previdenziale, la prestazione d'uscita generalmente viene trasferita all'istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro. Prima della sua uscita, la persona assicurata notifica alla fondazione a quale nuovo istituto di previdenza va versata la prestazione d'uscita. Se una persona assicurata non entra in un nuovo istituto di previdenza, essa comunica alla fondazione se vuole mantenere la copertura previdenziale sotto forma di una polizza di libero passaggio o di un conto di libero passaggio. Se tale comunicazione non perviene alla fondazione entro 6 mesi dopo la cessazione del rapporto di previdenza, la prestazione d'uscita viene versata all'istituto collettore. Rimane tutelato il diritto della persona assicurata a cambiare in ogni momento la forma del mantenimento della copertura previdenziale. Se la fondazione non trasferisce la prestazione di libero passaggio esigibile nel corso di 30 giorni dopo avere ricevuto tutte le indicazioni necessarie, scaduto questo termine è dovuto un interesse di mora secondo la LFLP." (Doc. V) Infine, per l’art. 9.4 (“Tassi d’interesse, Stato al 1. gennaio 2005”) il tasso minimo LPP ammonta al 2.5% e gli interessi di mora secondo la LFLP corrispondono al tasso d’interesse LPP più l’uno per cento. 2.7. Nella fattispecie, come detto, il rapporto di lavoro che legava AT 1 - beneficiario di una mezza rendita d'invalidità della previdenza professionale a far tempo dal 1. luglio 1992 - con la ditta __________ è stato sciolto a seguito del fallimento della ditta medesima con effetto dalla fine di novembre 1995 (doc. 52 e 53). Risulta che in seguito l’attore ha ricominciato a lavorare, nella misura del 50%, con effetto dal 1. maggio 1996 per conto della ditta __________ senza tuttavia inizialmente attingere il minimo salariale soggetto a obbligo previdenziale. L’intero suo avere previdenziale è rimasto presso la Fondazione __________, la quale era anche debitrice della mezza rendita di invalidità versata all’assicurato per il tramite della sua società assicuratrice (cfr. consid. 1.2. e 1.3). In particolare dalla documentazione all'inserto risulta che con riferimento alla metà dell'avere di vecchiaia corrispondente alla parte valida dell'attore, l’allora istituto di previdenza dell’attore, vale a dire la Fondazione __________, non ha proceduto alla costituzione di un conto o di una polizza di libero passaggio, o, in difetto di istruzioni da parte dell’avente diritto, a trasferire la prestazione d'uscita all'istituto collettore come prescrive l'art. 4 cpv. 2 LFLP citato. Né è dato di sapere con esattezza come sia stato gestito l’avere previdenziale dell’attore. Dal conteggio prodotto in corso di causa dalla Fondazione __________ - la quale in data 31 dicembre 1994 aveva ricevuto a favore di AT 1 fr. 47'133.10 dal precedente istituto di previdenza, la Fondazione collettiva LPP della __________ (XXIV/5) - risulta che nel periodo dal gennaio 1995 al 30 settembre 2002 l’avere previdenziale complessivo è stato gestito come segue: " Evoluzione risparmio 1.1.1995 - 30.9.2002 Elenco contributo di risparmio Parte abile 1995 p.a. 2'598.80 Certificato di previdenza valido dal 1.1.1995 (v. allegato 4) parte inabile 1995 fino a 1997 p.a. 2'325.60 Lettera __________ 27.7.1995 (v. allegato 6) 1998 fino a 2002 p.a. 2'790.80 Scambio età categorica (v. art. 16 LPP) Evoluzione risparmio 31.12.1994 Contributo apporto 47'133.10 Interesse 4% 1995 1'885.30 Contributo di risparmio parte abile 1.1.-30.11.95 2'382.20 Subtotale 51'400.60 Contributo di risparmio parte inabile 1995 2'325.60 31.12.1995 Capitale totale 53'726.20 Interesse 4% 1996 2'149.00 Contributo di risparmio parte inabile 1996 2'325.60 31.12.1996 Capitale totale 58'200.80 Interesse 4% 1997 2'328.00 Contributo di risparmio parte inabile 1997 2'325.60 31.12.1997 Capitale totale 62'854.40 Interesse 4% 1998 2'514.20 Contributo di risparmio parte inabile 1998 2'790.80 31.12.1998 Capitale totale 68'159.40 Interesse 4% 1999 2'726.40 Contributo di risparmio parte inabile 1999 2'790.80 31.12.1999 Capitale totale 73'676.60 Interesse 4% 2000 2'947.10 Contributo di risparmio parte inabile 2000 2'790.80 31.12.2000 Capitale totale 79'414.50 Interesse 4% 2001 3'176.60 Contributo di risparmio parte inabile 2001 2'790.80 31.12.2001 Capitale totale 85'381.90 Interesse 4% 1.1.-30.9.02 2'851.90 Contributo di risparmio parte inabile 1.1.-30.9.02 2'093.10 30.09.2002 Capitale totale 90'326.90 (Doc. XLV/2) A seguito di tale conteggio nel settembre 2002 la Fondazione __________ ha provveduto a trasferire alla Fondazione collettiva CV 2 fr. 90'326.90 a favore di AT 1 (doc. G, L). 2.8. Si tratta ora di determinare l’ammontare della prestazione di libero passaggio dovuta all’attore relativamente alla parte attiva (50%). Tale prestazione va trasferita al nuovo istituto di previdenza al quale l’assicurato è affiliato a partire dal mese di maggio 2003 a dipendenza della ripresa di un’attività lavorativa parziale (50%) soggetta a obbligo contributivo LPP (doc. H). La Fondazione convenuta ha quantificato la prestazione da versare all’istituto di previdenza dell’assicurato in fr. 39'649 (interessi compresi sino al 30 giugno 2007), di cui fr. 31'452.05 sono già stati versati all’__________, per il tramite della CV 1, alla fine di giugno 2007 (doc. S e 44). Come si è detto, dopo la cessazione del rapporto di lavoro al 30 novembre 1995, l'avere di vecchiaia della parte attiva (50%) (prestazione di libero passaggio) è rimasto presso la Fondazione __________ ed è stato gestito analogamente ad un conto di libero passaggio, il capitale iniziale essendo stato regolarmente aumentato con gli interessi prescritti dalla legge. In effetti, la Fondazione __________, benché al corrente del fatto che l’assicurato aveva interrotto la propria attività lavorativa, svolta nella misura della capacità lavorativa residua del 50%, non ha ritenuto di procedere né alla costituzione di una polizza di libero passaggio, né a chiedere ulteriori istruzioni all'interessato né tantomeno a trasferire, trascorsi due anni dalla cessazione dell'assicurazione, la prestazione d'uscita all'istituto collettore come prescrive l'art. 4 cpv. 2 LFLP dianzi citato. L’avere di vecchiaia (prestazione di libero passaggio) della parte attiva della polizza (50%) è quindi di fatto rimasto nell'assicurazione del contratto, non essendo stato effettuato nessun trasferimento né su un conto di libero passaggio presso una banca o presso l'istituto collettore, e ha continuato ad essere aumentato con gli interessi legali del 4% (cfr. sopra al consid. 2.7 e il doc. XLV/2). Sulla parte passiva invece la Fondazione __________, nell’ambito della liberazione dal pagamento dei premi, ha continuato a versare l’accredito di vecchiaia, secondo le disposizioni legali (art. 14 OPP2) e regolamentari. Tale modo di procedere non può rimanere esente da critica nella misura in cui la Fondazione __________ non solo non ha proceduto alla suddivisione dell’assicurazione in parte attiva e in parte passiva (conformemente ai già richiamati disposti legali; cfr. anche l’art. 3.3.2. del Regolamento della Fondazione __________, doc. XXIV/3) - suddivisione questa che invero avrebbe dovuto essere operata già dal precedente istituto previdenziale -, ma preso atto dell'uscita dal servizio dell’assicurato e, quindi, del verificarsi di un caso di libero passaggio nella misura della parte valida, non ha proceduto a trattare quest'ultima conformemente agli art. 3-5 LFLP in relazione all'art. 15 OPP2 (all’art. 7.4.3 del Regolamento della Fondazione della __________, doc. XXIV/3). In particolare l'istituto di previdenza avrebbe dovuto interpellare l'assicurato in merito alla destinazione da dare alla sua prestazione di libero passaggio e, contestualmente, indicare all'assicurato tutte le possibilità esistenti secondo la legge e il regolamento per il mantenimento della previdenza in caso di libero passaggio. Nel caso ancora non vi fosse stata reazione da parte dell'interessato, la fondazione avrebbe dovuto procedere secondo l'art. 4 cpv. 2 LFLP (e all’art. 7.4.3. del Regolamento applicabile) e, quindi, versare la prestazione d'uscita all'istituto collettore. Ora, queste inottemperanze
- che, sia detto di transenna, non costituiscono purtroppo un caso isolato nella realtà degli istituti di previdenza dove non è raro che, per svariati motivi, prestazioni d'uscita vengano trattenute "in sospeso" per anni (cfr. in proposito Boll. UFAS n. 17 e 32 e, con riferimento ad un caso dove la prestazione d'uscita è rimasta presso il precedente istituto di previdenza per oltre dieci anni, DTF 127 V 314) - non hanno tuttavia arrecato danno all'assicurato, l'avere di libero passaggio essendo stato accreditato dei relativi interessi legali (cfr. il conteggio ripreso al consid. 2.7 che precede). In queste condizioni, l'istituto di previdenza ha a non averne dubbio fatto quantomeno fronte al suo obbligo di far in modo che la prestazione d'uscita dell'assicurato potesse comunque venir utilizzata conformemente agli scopi nell'evenienza di un caso di previdenza (DTF 127 V 325seg.) e, quindi, nell'ottica dello scopo della prestazione d'uscita che è quello di finanziare eventuali future prestazioni previdenziali legali (DTF 127 V 318 e 326). Anzi va osservato che avendo la Fondazione __________ riconosciuto sull’avere previdenziale dell’assicurato il saggio d’interesse minimo LPP, tasso che comunque è superiore ai tassi realizzabili sul mercato e che non è applicabile ai conti di libero passaggio (cfr. Stauffer, Berufliche Vorsorge, n. 1053; cfr. anche Bollettino edito dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali n. 31, nota 181), la gestione dell’avere previdenziale non ha sicuramente provocato all’assicurato un pregiudizio. Né del resto in corso di causa l'attore ha sostenuto al riguardo altrimenti. Questo Tribunale non può peraltro fare a meno di osservare che anche il comportamento dell'attore non è esente da critiche. Egli infatti, dopo aver cessato l’attività lavorativa nel novembre 1995, non ha ritenuto di fornire alla Fondazione __________ le istruzioni necessarie in merito all'uscita della parte attiva del suo avere di vecchiaia contravvenendo all'obbligo statuito dagli art. 4 cpv. 1 LFLP e art. 1 cpv. 2 OLP per i quali, all'uscita, l'assicurato deve dare precise indicazioni sulla destinazione da dare alla propria prestazione d'uscita. Né in seguito, e fino al momento della ripresa dell’attività lavorativa nel maggio 2003, egli si è preoccupato di chiedere chiarimenti in merito alla sua posizione. A seguito della ripresa di un’attività lavorativa al 50% attingente il minimo assicurabile LPP, vale a dire dal 1° maggio 2003 egli è assicurato per la previdenza presso la Cassa pensione __________ (Fondazione LPP, __________, __________), la quale ha fatto presente la necessità di trasferire la precedente prestazione d’uscita dell’assicurato (doc. H). La CV 1 ha comunicato alla Cassa __________ che a titolo di prestazione di libero passaggio a favore di AT 1, relativamente alla parte attiva del 50%, avrebbe versato fr. 31'452.05 (doc. S). Per calcolare la prestazione di libero passaggio da riconoscere all’attore la Fondazione convenuta aveva inizialmente effettuato la suddivisione tra la parte passiva e quella attiva retroattivamente al mese di luglio 1992, momento in cui all’attore è stata riconosciuta la rendita di invalidità. In questa sede l’interessata ha per contro corretto tale posizione, procedendo alla suddivisione retroattivamente al 30 novembre 1995, vale a dire al momento in cui, essendo fallita la __________, è terminato il rapporto di lavoro in essere con tale ditta e di conseguenza l’assicurato è uscito dall’allora istituto di previdenza, vale a dire la Fondazione __________. L’avere previdenziale complessivo dell’assicurato alla fine del 1995 è stato quindi desunto dalla convenuta dal conteggio operato dalla Fondazione __________ (cfr. per esteso sopra al consid. 2.7) e, quindi, fissato in fr. 53’726. Dopo aver diviso quest’ammontare in parte attiva e parte passiva, di fr. 26’863 ciascuna, ha quindi computato gli interessi in seguito maturati sulla parte relativa alla parte attiva calcolandoli nel modo seguente: " Die Verzinsung hat unseres Erachtens wie folgt zu geschehen: Bis vor In-Kraft-Treten der 1 BVG-Revision (01.01.2005) ist der Verzugszins im Sinne von aArt. 4 Abs. 2 FZG zu gewährt. Dieser entsprach dem BVG-Mindestzins plus einem Verzungs-Zusatz. Diese beiden Sätze ha sich wie folgt entwickelt: Periode BVG-Mindestzins (Art. 12 BVV2) Verzungs-Zusatz (aArt. 7 FZV) Total 1996 4 % 1 % 5 % 1997 4 % 1 % 5 % 1998 4 % 1 % 5 % 1999 4 % 1 % 5 % 2000 4 % ¼ % 4 ¼ % 2001 4 % ¼ % 4 ¼ % 2002 4 % ¼ % 4 ¼ % 2003 3 ¼ % ¼ % 3 ½ % 2004 2 ¼ % ¼ % 2 ½ % Total 38 ¾ % Per 31.12.2004 betrug die Austrittsleistung somit CHF 37'272.55 (CHF 26'863.10 x 38 ¾ %). Ab In-Kraft-Treten der 1. BVG-Revision (01.01.2005) wird der Verzugszins nur noch geschuldet, wenn sich die Vorsorgeeinrichtung tatsächlich im Verzug befindet (Art. 2 Abs. 3 und 4 FZG). Dies ist vorliegend nicht der Fall. Die Austrittsleistung ist deshalb ab dem 01.01.2005 mit dem BVG-Mindestzins zu äufnen, das heisst: Berechnungsperiode BVG-Mindestzins (Art. 12 BVV2) Zinsbetrag Total per Ende der Berechnungsperiode Jan - Dez 2005 2 ½ % 931.81 38'204.36 Jan - Dez 2006 2 ½ % 955.11 39'159.47 Jan - Juni 2007 2 ½ % 489.53 39'649.00 Die Austrittsleistung per 30.06.2007 betrug somit, gemäss unseren Berechnungen, CHF 39'649." (Doc. 48) Al 30 giugno 2007 la prestazione d’uscita a favore di AT 1 relativa alla parte valida è stata quindi determinata in fr. 39'649. Considerato l’importo già versato di fr. 31'452.05, in questa sede la Fondazione ha quindi riconosciuto di dover versare ulteriori fr. 8’196.95 a favore dell’assicurato. 2.9. L’attore non contesta l’avere previdenziale così come accertato sino al trasferimento ad opera della Fondazione __________, né del resto il calcolo operato dalla convenuta in quanto tale, ma pretende una prestazione di libero passaggio maggiore non ritenendo in sostanza accettabile che a fronte di una “prestazione di libero passaggio” versata a suo favore nel 2002 di fr. 90'326.90 gliene spetti ora una di “soli” fr. 39'649. Contesta in modo particolare il fatto che la suddivisione dell’avere di vecchiaia tra parte abile e inabile venga effettuato al mese di novembre 1995, la stessa dovendo, a suo avviso, essere praticata con valuta 25 settembre 2002. Mette in effetti in discussione il fatto che i fr. 90'326.90 trasferiti dalla Fondazione __________ corrispondessero all’intero avere di vecchiaia dell’assicurato, ritenendo probabile che una suddivisione tra parte abile e inabile fosse in realtà già avvenuta in precedenza (cfr. I e III). 2.10. Ora, tutto ben ponderato questo Tribunale deve concludere che il calcolo operato dalla Fondazione convenuta per determinare la prestazione di libero passaggio dovuta all’attore meriti, nella sostanza, tutela. Innanzitutto, per quanto concerne la data determinante per quantificare la prestazione di libero passaggio dovuta all’attore, va detto che a ragione la Fondazione convenuta l’ha fissata alla fine di novembre 1995, ossia nel momento in cui è terminato il contratto di lavoro in essere tra l’attore e la __________, la quale a quell’epoca era affiliata per la previdenza professionale dei suoi dipendenti alla Fondazione __________. È a questo momento infatti che è situabile l’ultima uscita da un istituto di previdenza dell’attore. Come è stato ricordato infatti, per l'art. 10 cpv. 2 LPP l'obbligo assicurativo cessa, tra l'altro, quando è sciolto il rapporto di lavoro. In questa evenienza il rapporto di previdenza prende fine ex lege contemporaneamente allo scioglimento del rapporto di lavoro e a questo momento la prestazione di libero passaggio diventa esigibile (cfr. DTF 120 V 20, 115 V 27 consid. 5; Brühwiler, Die betriebliche Personalvorsorge in der Schweiz, Bern 1989, §22, N. 80). La regola vale sia nella previdenza obbligatoria sia in quella più estesa (art. 331a cpv. 1 e 331 b cpv. 1 CO, cfr. DTF 120 V 20 e 115 V 33). Va detto che nella misura della parte abile, tale conclusione vale anche nel caso in cui l’assicurato sia, come era l’attore, parzialmente inabile al lavoro. In effetti, l’art. 15 OPP2 prescrive che nel caso in cui l’assicurato viene messo al beneficio di una mezza rendita d’invalidità, l’istituto di previdenza divide l’avere di vecchiaia in due parti uguali; la metà corrispondente alla parte d'incapacità lavorativa viene trattata secondo l’art. 14 OPP2 (conto di vecchiaia dell’assicurato interamente invalido tenuto fino all’età conferente il diritto alla rendita di vecchiaia); l’altra metà è assimilata all’avere di vecchiaia di un assicurato che esercita un’attività lucrativa a tempo completo e in caso di scioglimento del rapporto di lavoro è trattata secondo gli art. 3-5 LFLP . Lo scioglimento del rapporto di lavoro e, quindi, l'uscita dall'istituto di previdenza dà in altri termini luogo ad un caso di libero passaggio nella misura della parte "attiva", cioè corrispondente alla parte ancora valida, e, quindi, nella misura della metà dell’avere di vecchiaia (cfr. anche Stauffer, op. cit., n. 1045). A rigore, considerato come l’attore sia divenuto parzialmente invalido nel luglio 1992 (erogazione della mezza rendita di invalidità dal 1. luglio 1992, doc. B), è già a questo momento che l’avere di vecchiaia avrebbe dovuto venir diviso in due parti confomemente a quanto disposto dal citato art. 15 OPP2. Nel caso particolare non è più ricostruibile con esattezza come sia stato gestito l’avere di vecchiaia dell’assicurato precedentemente al 1. gennaio 1995 (cfr. in merito anche XLV), unico dato certo, e determinante in questa sede, e peraltro non contestato dall’assicurato (cfr. XII pag. 5), essendo l’ammontare dell’avere previdenziale di AT 1 versato dalla Fondazione collettiva della __________ alla Fondazione __________ (a quella epoca denominata __________) alla fine del 1994, ossia fr. 47'133.10. Per l’anno 1995 la Fondazione della __________, subentrata nella copertura LPP, come si evince dal conteggio prodotto (doc. XLV/2 riportato per esteso al consid. 2.7 che precede), pur non avendo – come si è detto - proceduto ad una formale suddivisione dell’avere di vecchiaia di AT 1 in parte attiva e passiva come prescritto dall’art. 15 OPP2 (cfr. sopra al consid. 2.5), ha comunque accreditato a favore dell’attore per la parte abile gli accrediti di vecchiaia di legge (art. 16 LPP) e per la parte inabile gli interessi legali (doc. XLV/2). Va detto a titolo abbondanziale che volendo per ipotesi ricostruire retrospettivamente l’avere di vecchiaia dell’assicurato al momento della concessione della rendita di invalidità, e operare quindi la suddivisione a metà dell’avere di risparmio a questa data, partendo cioè dalla somma trasferita di fr. 47'133.10 e deducendo i relativi accrediti annui, si otterrebbe un valore di fr. 37'289.05 (al 1. luglio
1992) calcolato come segue: 31.12.1995 (51) 15% 4% 31.12.1994 (50) 47'133.10 Capitale Riserva secondo il conteggio 15% 2'325.45 del 17.04.96 4% 1'723.35 31.12.1993 (49) 43'084.30 15% 2'325.45 4% 1'567.65 31.12.1992 (48) 39'191.20 15% 1'356.50 4% 862.70 30.06.1992 (48) 37'289.05 50% = 18'644.50 01.07.1992 18'644.50 (cfr. anche i doc. 40 e 51) Operando a tale data la ripartizione a metà (di fr. 18'644.50 ciascuna) e procedendo in seguito all’aggiunta, sulla parte valida, dei relativi accrediti di vecchiaia sino alla fine del 1995 (l’assicurato ha continuato a lavorare al 50% sino al fallimento della ditta), si otterrebbe comunque un avere di previdenza a favore dell’attore al 30 novembre 1995 di fr. 26'589.20 e, quindi, di ammontare leggermente inferiore ai fr. 26'863.10 ottenuti operando, come ha fatto la Fondazione convenuta, la suddivisione a metà direttamente alla fine del 1995. Né del resto va biasimata la Fondazione convenuta laddove, per per definire l’ammontare della prestazione di libero passaggio al momento determinante, vale a dire alla fine del 1995 (in realtà come si è visto, la data precisa sarebbe il 30.11.1995 e non il 31.12.1995, considerato dalla convenuta per semplicità, ma la differenza di un mese oltre ad essere poco significativa risulta comunque a favore dell’assicurato per cui non necessita di correzione), ha considerato l’avere, noto, a quella data, di fr. 53'726.20, così come definito dalla Fondazione __________. In effetti, essendo la Fondazione convenuta subentrata nel presente caso assicurativo solo a decorrere dall’ottobre 2002, un controllo della correttezza di tale importo non rientrava né nelle sue competenze né del resto nelle sue possibilità, considerato come dall’istruttoria è emerso che non risulta determinabile come sia stato formato l’avere di previdenza di AT 1 precedentemente al 1. gennaio 1995 allorquando è subentrata la Fondazione __________. Non va del resto dimenticato che l’attore ha affermato di non contestare la formazione del suo avere previdenziale fino al trasferimento a favore della convenuta ad opera della Fondazione __________ (cfr. XII p. 5). A titolo meramente abbondanziale va comunque osservato che l’importo previdenziale trasferito alla Fondazione __________ dalla Fondazione collettiva della __________, di fr. 47'133.10, appare comunque, a prima vista, e considerando i precedenti certificati previdenziali agli atti (cfr. doc. E; doc. 1-8, 60-62), corretto e rispettoso dei disposti legali applicabili. Quanto poi al periodo successivo, come si è visto, dal conteggio prodotto dalla Fondazione __________ risulta che per l’anno 1995, ultimo anno di attività lavorativa dell’assicurato prima della cessazione a novembre 1995, detto istituto di previdenza ha proceduto correttamente ad accreditare sull’avere previdenziale apportato dal precedente istituto di previdenza i contributi (art. 15 LPP) e gli interessi (doc. XLV/2). Inoltre va in ogni modo rilevato che dai vari certificati agli atti si desume che la prestazione d’uscita quantificata dalla Fondazione __________ fosse, almeno a prima vista, conforme all’avere di vecchiaia LPP e quindi alla prestazione minima garantita dagli art. 15 e 18 LFLP, comprendendo peraltro la prestazione apportata dall’assicurato di fr. 47'133.10 (cfr. anche doc. 15, 40-3 e 5-8; cfr. anche l’art. 7 del Regolamento della Fondazione __________ applicabile alla fine del 1995, doc. XXIV/3). Di eventuali inottemperanze commesse dagli istituti di previdenza che hanno preceduto la Fondazione della CV 1 non potrebbe comunque evidentemente essere chiamata a rispondere la qui convenuta in causa e per tale motivo un esame della pregressa formazione dell’avere di vecchiaia esula dall’oggetto della presente lite. D’altra parte, va ricordato all’assicurato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑ le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti). In questo senso non si può tralasciare di osservare come l’attore non ha fornito alcun elemento che potesse in qualche modo lasciar dubitare della correttezza dell’avere di vecchiaia alla fine di novembre 1995, così come esposto dalla Fondazione della __________. Per quanto concerne d’altra parte l’evoluzione dell’avere previdenziale dell’assicurato successivamente alla fine del 1995, momento in cui, come detto, è divenuta esigibile a suo favore una prestazione di libero passaggio nella misura della parte abile (50%), la Fondazione convenuta ha quindi aggiunto alla metà dei fr. 53'726.20 gli interessi dovuti conformemente alla legge (cfr. Art. 2 cpv. 3 LFLP) ossia del 4% (art. 12 OPP2, 4%; nel 2003 del 3.25%, nel 2004 del 2,25%, dal 2005 del 2.5%), oltre all’1% (un quarto per cento dal 1. gennaio 2000 sino a fine 2004) considerato come per l'art. 7 OFLP il tasso di interesse di mora equivale al tasso d'interesse minimo stabilito nella LPP aumentato dell'1% (rispettivamente appunto di un quarto per cento dal 1. gennaio 2000 sino a fine 2004). Adducendo come dal 1. gennaio 2005 l’interesse di mora sia dovuto solo nel caso di messa in mora dell’istituto di previdenza (cfr. art. 2 e 4 LFLP nella versione in vigore dal
1. gennaio 2005; cfr. in proposito Stauffer, Berufliche Vorsorge, n. 1050segg.; cfr. sopra consid. 2.5), da questa data la Fondazione ha computato soltanto l’interesse minimo LPP del 2,5%. Il calcolo effettuato dalla Fondazione conclude per un ammontare di fr. 39'649 al 30 giugno 2007 (cfr. sopra per esteso al consid. 2.8). Il calcolo operato dalla convenuta non presta il fianco a censura alcuna almeno fino al computo degli interessi sino al 31 dicembre 2004. Per il proseguio va per contro osservato l’art. 2 cpv. 4 LFLP, nella versione in vigore dal 1. gennaio 2005, per il quale “se trenta giorni dopo aver ricevuto tutte le indicazioni necessarie l’istituto di previdenza non ha versato la prestazione d’uscita esigibile, da tale momento è dovuto un interesse di mora secondo l’art. 26 cpv. 2” (cfr. sopra consid. 2.5 e anche il tenore analogo delll’art. 4.7.2, 5. cifra e l’art. 9.4 del Regolamento della Fondazione convenuta applicabile, doc. V e vedi sopra al consid. 2.6). Nella specie, considerato come già con lettera 27 maggio 2003 la Fondazione collettiva LPP __________ avesse chiesto alla Fondazione convenuta il trasferimento della prestazione di libero passaggio per la parte attiva a favore di AT 1, con indicazione precisa delle coordinate di pagamento (doc. 23; cfr. anche doc. 26), la Fondazione della CV 1 aveva conoscenza dei dati utili per trasferire la prestazione di libero passaggio alla Cassa __________ già dalla fine di maggio 2003. Il 1. gennaio 2005, al momento dell’entrata in vigore del nuovo tenore dell’art. 2 cpv. 4 LFLP, la Fondazione era dunque già in mora e sono quindi dovuti interessi nella misura del 3,5% (cfr. consid. 2.5. e anche l’art. 9.4 del Regolamento al consid. 2.6 che precede). All’attore è quindi dovuta una prestazione di libero passaggio di fr. 37'272.55 (cfr. doc. 48 e sopra consid. 2.8) oltre interessi di mora al 3,5% sino alla fine di giugno 2007, quando è avvenuto il versamento della prima quota di fr. 31'452.05 (doc. R, S, 44; cfr. consid. 1.4). Sul saldo di fr. 9'173.95 (fr. 40'626 – 31'452.05) sono ulteriormente dovuti interessi di mora del 3.5% dal 1. luglio 2007 sino alla data del versamento. Come pertinentemente osservato dalla Fondazione convenuta va ancora ricordato che nel quadro della parte invalida del 50% l’assicurato è comunque rimasto assicurato, beneficiando dell’esonero parziale dal pagamento dei premi, avendo egli diritto alla mezza rendita di invalidità sino al pensionamento e in seguito alla rendita di vecchiaia (di cui egli è verosimilmente divenuto titolare dal mese di novembre 2008). La pensione di vecchiaia è calcolata sulla base dell’avere di vecchiaia a quel momento accumulato e che è stato costantemente accreditato degli specifici contributi di risparmio annui calcolati sulla base del salario che era assicurato al momento dell’insorgenza dell’incapacità al guadagno (cfr. doc. 43 certificato assicurativo valido dal 1. gennaio 2007). 2.11. A simili conclusioni non possono mutare le allegazioni dell’attore. In particolare egli non può essere seguito laddove ritiene non escluso che l’avere di fr. 90'326.90 trasferito alla Fondazione convenuta in realtà rappresenti già la metà del suo avere previdenziale relativo alla sola parte attiva, ragione per cui non sarebbe corretto procedere ad una ulteriore suddivisione per metà dello stesso, ma egli avrebbe diritto alla globalità della stessa. Ora, tale tesi contrasta palesemente con i documenti agli atti e in particolare con i certificati assicurativi dai quali emerge la formazione del capitale di fr. 47'133 ricevuto dalla Fondazione __________ da parte della Fondazione collettiva __________ nel 1995 e, quindi, la susseguente formazione del capitale presso la Fondazione __________ sino al capitale finale nel 2002 di fr. 90'326.90 (doc. 5,6,8). Dalla documentazione agli atti risulta in maniera incontrovertibile che l’avere previdenziale in discussione era costituito sia dalla parte attiva che da quella passiva, i certificati assicurativi precedentemente emessi fornendo a questo proposito dati incontrovertibili (doc. 4-8). Anche il fondo di garanzia LPP, interpellato in merito, ha confermato la non esistenza di ulteriori averi LPP tranne quelli in questione (doc. 40-4). Del resto la tesi ipotizzata dall’attore non reggerebbe nemmeno ad un calcolo retrospettivo degli accrediti dovuti per legge ed è in ogni modo priva di qualsivoglia supporto probatorio. In via subordinata l’attore chiede di percepire il 50% della “prestazione d’uscita” ricevuta dalla Fondazione __________ oltre al capitale e agli interessi maturati sino all’uscita dalla CV 1, la prestazione dovendo in ogni modo essere calcolata con valuta 25 settembre 2002 (cfr. XII, pag. 6). Censura il fatto che la convenuta, disattendendo quanto prescritto dalla legge, segnatamente l’art. 3 cpv. 1 LFLP, ignori la “prestazione di libero passaggio” ricevuta dalla Fondazione __________. Ora, a prescindere da quanto già detto sopra, l’affermazione dell’attore parte dall’errato presupposto di considerare l’avere previdenziale versato dalla Fondazione __________ alla Fondazione CV 2 quale “prestazione di libero passaggio”. In realtà il trasferimento dell’avere previdenziale alla Fondazione CV 2 è avvenuto a seguito della cessazione dell’attività da parte della Fondazione della __________ (cfr. in proposito XXIV) e, quindi, di un cambiamento collettivo dell’istituzione di previdenza, che, in quanto tale non fa nascere il diritto ad una prestazione di libero passaggio (cfr. il tenore esplicito dell’art. 2 LFLP e in proposito Stauffer, Berufliche Vorsorge, n. 1044; cfr. anche DTF 125 V 425 dove il TFA ha espressamente negato che un cambio di istituto di previdenza dia luogo ad un caso di libero passaggio, questa fattispecie essendo regolata dall’art. 23 cpv. 4 lett. c LFLP e l’art. 53b cpv. 1 lett. c LPP nella versione in vigore dal 1. gennaio 2005). Alla data del trapasso, in base al contratto di assunzione, tutte le riserve di rischio e i capitali di copertura furono trasferiti dalla Fondazione __________ (rispettivamente dalla sua riassicuratrice, la __________, in seguito __________) alla Fondazione CV 2 (rispettivamente alla CV 1). Parimenti si deve concludere per il trasferimento avvenuto dalla Fondazione collettiva LPP della __________ alla Fondazione della __________, essendo pure motivato dal trasferimento collettivo dell’ex datrice di lavoro da una Fondazione previdenziale all’altra (cfr. XXIV/5). Come già ampiamente illustrato in precedenza il versamento a favore del caso AT 1 dei fr. 90'326.90 inglobava l’intero avere previdenziale dell’assicurato e, quindi, sia la parte attiva che quella passiva, ossia il caso di prestazione inerente l’attore, la fondazione convenuta divenendo pure titolare dell’obbligo di versargli la mezza rendita di invalidità dovuta. Considerato come durante l’appartenenza alla Fondazione __________ il capitale di risparmio acquisito non avesse, come detto, subito alcuna suddivisione in conformità all’incapacità al guadagno, è tutto il capitale di risparmio a suo tempo apportato e poi maggiorato da contributi di risparmio da un lato e da interessi dall’altro, che è stato integralmente versato al nuovo istituto di previdenza. Appare quindi ovvio che l’attore non può pretendere di ottenerne il versamento globale a titolo di prestazione di libero passaggio. Si trattava tutt’al più di determinare, come ha fatto la Fondazione convenuta, quale parte dell’avere trasferito si riferisse alla parte attiva giacchè solo in questa misura era dato un diritto ad una prestazione di libero passaggio. La parte invalida deve per contro rimanere nell’istituto di previdenza tenuto al pagamento della rendita ove viene renumerato d’interessi e incrementato con l’avere di risparmio al fine di poter versare la rendita di vecchiaia all’assicurato al raggiungimento dell’età termine, in sostituzione di quella d’invalidità. 2.12. RI 1 ha chiesto l’esecuzione di una perizia specialistica. Al proposito va rilevato che, q uando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art.
E. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Nel caso in esame, la documentazione agli atti è sufficiente per statuire nel merito della vertenza. Come illustrato nei considerandi che precedono, gli accertamenti eseguiti dal TCA sono da ritenere esaustivi e completi, per cui non è necessario procedere né ad una perizia giudiziaria né ad altri atti istruttori. 2.13. In parziale accolgimento della petizione, la Fondazione convenuta è quindi tenuta a versare alla Cassa __________, a favore di AT 1, ulteriori fr. 9'173.95 oltre interessi del 3.5% dal 1. luglio 2007 sino al versamento, a titolo di prestazione di libero passaggio, già dedotta la parte, di fr. 31'452.05, già versata. 2.14. In quanto l'attore è parzialmente vittorioso in causa la Fondazione della __________ verserà a AT 1, assistito dal RA 1, fr. 1'000 a titolo di spese ripetibili (cfr. RAMI 1996 p. 261 seg.; RAMI 1997 p. 322 e STCA non pubbl. del 19 gennaio 2001 in re D.I). Per quel che riguarda invece l’addebito di tasse e spese relative alla presente procedura, si osserva che secondo la legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali (art. 20 capoverso 1), applicabile in virtù dell’articolo 8 cpv. 2 LALPP, la procedura è di principio gratuita.
Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Raccomandata
Incarto n.34.2007.45
FC/sc
Lugano
30 marzo 2009
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 6 settembre 2007 di
AT 1
contro
1. CV 1
2. CV 2
in materia di previdenza professionale
ritenutoin fatto
Delle ulteriori motivazioni e allegazioni si dirà, ove necessario, in sede di esame del merito della vertenza.
In ordine
Con la 1arevisione della LPP, entrata in vigore il 1. gennaio 2005, lart. 73 ha subito una modifica: la competenza del Tribunale di ultima istanza cantonale è stata estesa anche a controversie previdenziali ciò che la giurisprudenza federale sinora non ammetteva (DTF 122 V 320) - con istituti (segnatamente fondazioni bancarie o istitutidassicurazione) che garantiscono il mantenimento della previdenza ai sensi degli artt. 4 cpv. 1 e 26 cpv. 1 LFLP (art. 73 cpv. 1 lett. a LPP) e a controversie, con istituti (segnatamente quelli che offrono forme di previdenza riconosciute ai sensi dellOPP3), risultanti dallapplicazione dellart. 82 cpv. 2 LPP (art. 73 cpv. 1 lett. b LPP). In sostanza è stata riconosciuta la competenza dei tribunali ex art. 73 LPP anche per le liti concernenti assicurazioni di tipo Pilastro 3A (cfr. Messaggio sulla 1. Revisione della LPP, BBl 2000, p. 2386 seg; cfr. anche Stauffer, Berufliche Vorsorge, Zurigo 2005, n. 1655). Anche nel nuovo art. 73 LPP listituto assicurativo (che non rientra in quelli espressamente indicati) non è quindi indicato quale possibile parte.
Dagli atti dellincarto emerge, come detto, che AT 1 ha terminato la propria attività lavorativa per la ditta __________ con effetto al 30 novembre 1995. Successivamente solo a far tempo dal maggio 2003 ha nuovamente intrapreso unattività lavorativa soggetta a obbligo di contribuzione LPP. Lultima uscita da un istituto di previdenza è quindi situabile al 30 novembre 1995. A quel momento la LFLP era già in vigore e risulta pertanto in concreto applicabile per eventualmente definire i suoi diritti alluscita dallistituto di previdenza.
Lart. 16 LFLP regola dal canto suo il calcolo della prestazione duscita nel sistema del primato delle prestazioni.
Lart. 7 OLP precisa che il tasso equivale al tasso minimo stabilito nella LPP (ossia quello fissato dallart. 12 OPP2) aumentato dell1%, rispettivamente di un quarto percento dal 1. gennaio 2000 e nuovamente del 1% dal 1. gennaio 2005 (cfr. in proposito J. A. Schneider, La loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle (LFLP) et son ordonnance (OLP), SZS 1994 p. 410/411; Messaggio relativo alla legge federale sul libero passaggio p. 513; F. Schöbi, op. cit.;
p. 1504; SVR 1998 Nr. 5 consid. 4c).
In base a tale normativa lesigibiltà della prestazione duscita subentrava dunque con la conclusione del contratto di lavoro e questo indipendentemente dal fatto che il datore di lavoro avesse annunciato allistituto di previdenza la fine del rapporto di lavoro e che lassicurato avesse comunicato dove versare la prestazione di libero passaggio. Da questo momento, secondo la regolamentazione in vigore sino alla fine del 2004, listituto di previdenza era tenuto a versare sulla prestazione duscita un interesse di mora secondo lart. 26 cpv. 2 LFLP in relazione con lart. 7 OLP (art. 2 cpv. 4 LFLP).
Con la prima revisione della LPP la messa in mora dellistituto di previdenza è stata regolata nel senso che listituto di previdenza cade in mora (e solo da questo momento è dovuto un interesse di mora giusta lart. 26 cpv. 2 LFLP) se trenta giorni dopo aver ricevuto tutte le indicazioni necessarie non ha ancora versato la prestazione duscita esigibile (art. 2 cpv. 4 LFLP). Prima di questo momento sulla prestazione esigibile deve essre versato unicamente linteresse minimo secondo lart. 15 cpv. 2 LPP (art. 2 cpv. 3 LFLP).
Infine, per lart. 9.4 (Tassi dinteresse, Stato al 1. gennaio 2005) il tasso minimo LPP ammonta al 2.5% e gli interessi di mora secondo la LFLP corrispondono al tasso dinteresse LPP più luno per cento.
Risulta che in seguito lattore ha ricominciato a lavorare, nella misura del 50%, con effetto dal 1. maggio 1996 per conto della ditta __________ senza tuttavia inizialmente attingere il minimo salariale soggetto a obbligo previdenziale. Lintero suo avere previdenziale è rimasto presso la Fondazione __________, la quale era anche debitrice della mezza rendita di invalidità versata allassicurato per il tramite della sua società assicuratrice (cfr. consid. 1.2. e 1.3).
In particolare dalla documentazione all'inserto risulta che con riferimento alla metà dell'avere di vecchiaia corrispondente alla parte valida dell'attore, lallora istituto di previdenza dellattore, vale a dire la Fondazione __________, non ha proceduto alla costituzione di un conto o di una polizza di libero passaggio, o, in difetto di istruzioni da parte dellavente diritto, a trasferire la prestazione d'uscita all'istituto collettore come prescrive l'art. 4 cpv. 2 LFLP citato.
Né è dato di sapere con esattezza come sia stato gestito lavere previdenziale dellattore. Dal conteggio prodotto in corso di causa dalla Fondazione __________ - la quale in data 31 dicembre 1994 aveva ricevuto a favore di AT 1 fr. 47'133.10 dal precedente istituto di previdenza, la Fondazione collettiva LPP della __________ (XXIV/5) - risulta che nel periodo dal gennaio 1995 al 30 settembre 2002 lavere previdenziale complessivo è stato gestito come segue:
A seguito di tale conteggio nel settembre 2002 la Fondazione __________ ha provveduto a trasferire alla Fondazione collettiva CV 2 fr. 90'326.90 a favore di AT 1 (doc. G, L).
Né del resto in corso di causa l'attore ha sostenuto al riguardo altrimenti.
Questo Tribunale non può peraltro fare a meno di osservare che anche il comportamento dell'attore non è esente da critiche. Egli infatti, dopo aver cessato lattività lavorativa nel novembre 1995, non ha ritenuto di fornire alla Fondazione __________ le istruzioni necessarie in merito all'uscita della parte attiva del suo avere di vecchiaia contravvenendo all'obbligo statuito dagli art. 4 cpv. 1 LFLP e art. 1 cpv. 2 OLP per i quali, all'uscita, l'assicurato deve dare precise indicazioni sulla destinazione da dare alla propria prestazione d'uscita. Né in seguito, e fino al momento della ripresa dellattività lavorativa nel maggio 2003, egli si è preoccupato di chiedere chiarimenti in merito alla sua posizione.
Per calcolare la prestazione di libero passaggio da riconoscere allattore la Fondazione convenuta aveva inizialmente effettuato la suddivisione tra la parte passiva e quella attiva retroattivamente al mese di luglio 1992, momento in cui allattore è stata riconosciuta la rendita di invalidità.
In questa sede linteressata ha per contro corretto tale posizione, procedendo alla suddivisione retroattivamente al 30 novembre 1995, vale a dire al momento in cui, essendo fallita la __________, è terminato il rapporto di lavoro in essere con tale ditta e di conseguenza lassicurato è uscito dallallora istituto di previdenza, vale a dire la Fondazione __________.
Lavere previdenziale complessivo dellassicurato alla fine del 1995 è stato quindi desunto dalla convenuta dal conteggio operato dalla Fondazione __________ (cfr. per esteso sopra al consid. 2.7) e, quindi, fissato in fr. 53726.
Dopo aver diviso questammontare in parte attiva e parte passiva, di fr. 26863 ciascuna, ha quindi computato gli interessi in seguito maturati sulla parte relativa alla parte attiva calcolandoli nel modo seguente:
Al 30 giugno 2007 la prestazione duscita a favore di AT 1 relativa alla parte valida è stata quindi determinata in fr. 39'649. Considerato limporto già versato di fr. 31'452.05, in questa sede la Fondazione ha quindi riconosciuto di dover versare ulteriori fr. 8196.95 a favore dellassicurato.
Innanzitutto, per quanto concerne la data determinante per quantificare la prestazione di libero passaggio dovuta allattore, va detto che a ragione la Fondazione convenuta lha fissata alla fine di novembre 1995, ossia nel momento in cui è terminato il contratto di lavoro in essere tra lattore e la __________, la quale a quellepoca era affiliata per la previdenza professionale dei suoi dipendenti alla Fondazione __________. È a questo momento infatti che è situabile lultima uscita da un istituto di previdenza dellattore.
Come è stato ricordato infatti, per l'art. 10 cpv. 2 LPP l'obbligo assicurativo cessa, tra l'altro, quando è sciolto il rapporto di lavoro. In questa evenienza il rapporto di previdenza prende fine ex lege contemporaneamente allo scioglimento del rapporto di lavoro ea questo momento la prestazione di libero passaggio diventa esigibile(cfr. DTF 120 V 20, 115 V 27 consid. 5; Brühwiler, Die betriebliche Personalvorsorge in der Schweiz, Bern 1989, §22, N. 80). La regola vale sia nella previdenza obbligatoria sia in quella più estesa (art. 331a cpv. 1 e 331 b cpv. 1 CO, cfr. DTF 120 V 20 e 115 V 33).
Va detto che nella misura della parte abile, tale conclusione vale anche nel caso in cui lassicurato sia, come era lattore, parzialmente inabile al lavoro. In effetti, lart. 15 OPP2 prescrive che nel caso in cui lassicurato viene messo al beneficio di una mezza rendita dinvalidità, listituto di previdenza divide lavere di vecchiaia in due parti uguali; la metà corrispondente alla parte d'incapacità lavorativa viene trattata secondo lart. 14 OPP2 (conto di vecchiaia dellassicurato interamente invalido tenuto fino alletà conferente il diritto alla rendita di vecchiaia); laltra metà è assimilata allavere di vecchiaia di un assicurato che esercita unattività lucrativa a tempo completoe in caso di scioglimento del rapporto di lavoro è trattata secondo gli art. 3-5 LFLP. Lo scioglimento del rapporto di lavoro e, quindi, l'uscita dall'istituto di previdenza dà in altri termini luogo ad un caso di libero passaggio nella misura della parte "attiva", cioè corrispondente alla parte ancora valida, e, quindi, nella misura della metà dellavere di vecchiaia (cfr. anche Stauffer, op. cit., n. 1045).
A titolo meramente abbondanziale va comunque osservato che limporto previdenziale trasferito alla Fondazione __________ dalla Fondazione collettiva della __________, di fr. 47'133.10, appare comunque, a prima vista, e considerando i precedenti certificati previdenziali agli atti (cfr. doc. E; doc. 1-8, 60-62), corretto e rispettoso dei disposti legali applicabili.
Quanto poi al periodo successivo, come si è visto, dal conteggio prodotto dalla Fondazione __________ risulta che per lanno 1995, ultimo anno di attività lavorativa dellassicurato prima della cessazione a novembre 1995, detto istituto di previdenza ha proceduto correttamente ad accreditare sullavere previdenziale apportato dal precedente istituto di previdenza i contributi (art. 15 LPP) e gli interessi (doc. XLV/2).
Inoltre va in ogni modo rilevato che dai vari certificati agli atti si desume che la prestazione duscita quantificata dalla Fondazione __________ fosse, almeno a prima vista, conforme allavere di vecchiaia LPP e quindi alla prestazione minima garantita dagli art. 15 e 18 LFLP, comprendendo peraltro la prestazione apportata dallassicurato di fr. 47'133.10 (cfr. anche doc. 15, 40-3 e 5-8; cfr. anche lart. 7 del Regolamento della Fondazione __________ applicabile alla fine del 1995, doc. XXIV/3).
Di eventuali inottemperanze commesse dagli istituti di previdenza che hanno preceduto la Fondazione della CV 1 non potrebbe comunque evidentemente essere chiamata a rispondere la qui convenuta in causa e per tale motivo un esame della pregressa formazione dellavere di vecchiaia esula dalloggetto della presente lite.
Daltra parte, va ricordato allassicurato che se da una partela procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dallaltra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑ le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
In questo senso non si può tralasciare di osservare come lattore non ha fornito alcun elemento che potesse in qualche modo lasciar dubitare della correttezza dellavere di vecchiaia alla fine di novembre 1995, così come esposto dalla Fondazione della __________.
Il calcolo operato dalla convenuta non presta il fianco a censura alcuna almeno fino al computo degli interessi sino al 31 dicembre 2004.
Per il proseguio va per contro osservato lart. 2 cpv. 4 LFLP, nella versione in vigore dal 1. gennaio 2005, per il quale se trenta giorni dopo aver ricevuto tutte le indicazioni necessarie listituto di previdenza non ha versato la prestazione duscita esigibile, da tale momento è dovuto un interesse di mora secondo lart. 26 cpv. 2 (cfr. sopra consid. 2.5 e anche il tenore analogo delllart. 4.7.2, 5. cifra e lart. 9.4 del Regolamento della Fondazione convenuta applicabile, doc. V e vedi sopra al consid. 2.6).
Nella specie, considerato come già con lettera 27 maggio 2003 la Fondazione collettiva LPP __________ avesse chiesto alla Fondazione convenuta il trasferimento della prestazione di libero passaggio per la parte attiva a favore di AT 1, con indicazione precisa delle coordinate di pagamento (doc. 23; cfr. anche doc. 26), la Fondazione della CV 1 aveva conoscenza dei dati utili per trasferire la prestazione di libero passaggio alla Cassa __________ già dalla fine di maggio 2003. Il 1. gennaio 2005, al momento dellentrata in vigore del nuovo tenore dellart. 2 cpv. 4 LFLP, la Fondazione era dunque già in mora e sono quindi dovuti interessi nella misura del 3,5% (cfr. consid. 2.5. e anche lart. 9.4 del Regolamento al consid. 2.6 che precede).
Allattore è quindi dovuta una prestazione di libero passaggio di fr. 37'272.55 (cfr. doc. 48 e sopra consid. 2.8) oltre interessi di mora al 3,5% sino alla fine di giugno 2007, quando è avvenuto il versamento della prima quota di fr. 31'452.05 (doc. R, S, 44; cfr. consid. 1.4). Sul saldo di fr. 9'173.95 (fr. 40'626 31'452.05) sono ulteriormente dovuti interessi di mora del 3.5% dal 1. luglio 2007 sino alla data del versamento.
Come pertinentemente osservato dalla Fondazione convenuta va ancora ricordato che nel quadro della parte invalida del 50% lassicurato è comunque rimasto assicurato, beneficiando dellesonero parziale dal pagamento dei premi, avendo egli diritto alla mezza rendita di invalidità sino al pensionamento e in seguito alla rendita di vecchiaia (di cui egli è verosimilmente divenuto titolare dal mese di novembre 2008). La pensione di vecchiaia è calcolata sulla base dellavere di vecchiaia a quel momento accumulato e che è stato costantemente accreditato degli specifici contributi di risparmio annui calcolati sulla base del salario che era assicurato al momento dellinsorgenza dellincapacità al guadagno (cfr. doc. 43 certificato assicurativo valido dal 1. gennaio 2007).
Ora, tale tesi contrasta palesemente con i documenti agli atti e in particolare con i certificati assicurativi dai quali emerge la formazione del capitale di fr. 47'133 ricevuto dalla Fondazione __________ da parte della Fondazione collettiva __________ nel 1995 e, quindi, la susseguente formazione del capitale presso la Fondazione __________ sino al capitale finale nel 2002 di fr. 90'326.90 (doc. 5,6,8). Dalla documentazione agli atti risulta in maniera incontrovertibile che lavere previdenziale in discussione era costituito sia dalla parte attiva che da quella passiva, i certificati assicurativi precedentemente emessi fornendo a questo proposito dati incontrovertibili (doc. 4-8). Anche il fondo di garanzia LPP, interpellato in merito, ha confermato la non esistenza di ulteriori averi LPP tranne quelli in questione (doc. 40-4). Del resto la tesi ipotizzata dallattore non reggerebbe nemmeno ad un calcolo retrospettivo degli accrediti dovuti per legge ed è in ogni modo priva di qualsivoglia supporto probatorio.
In via subordinata lattore chiede di percepire il 50% della prestazione duscita ricevuta dalla Fondazione __________ oltre al capitale e agli interessi maturati sino alluscita dalla CV 1, la prestazione dovendo in ogni modo essere calcolata con valuta 25 settembre 2002 (cfr. XII, pag. 6). Censura il fatto che la convenuta, disattendendo quanto prescritto dalla legge, segnatamente lart. 3 cpv. 1 LFLP, ignori la prestazione di libero passaggio ricevuta dalla Fondazione __________.
Ora, a prescindere da quanto già detto sopra, laffermazione dellattore parte dallerrato presupposto di considerare lavere previdenziale versato dalla Fondazione __________ alla Fondazione CV 2 quale prestazione di libero passaggio. In realtà il trasferimento dellavere previdenziale alla Fondazione CV 2 è avvenuto a seguito della cessazione dellattività da parte della Fondazione della __________ (cfr. in proposito XXIV) e, quindi, di un cambiamento collettivo dellistituzione di previdenza, che, in quanto tale non fa nascere il diritto ad una prestazione di libero passaggio (cfr. il tenore esplicito dellart. 2 LFLP e in proposito Stauffer, Berufliche Vorsorge, n. 1044; cfr. anche DTF 125 V 425 dove il TFA ha espressamente negato che un cambio di istituto di previdenza dia luogo ad un caso di libero passaggio, questa fattispecie essendo regolata dallart. 23 cpv. 4 lett. c LFLP e lart. 53b cpv. 1 lett. c LPP nella versione in vigore dal 1. gennaio 2005).
Alla data del trapasso, in base al contratto di assunzione, tutte le riserve di rischio e i capitali di copertura furono trasferiti dalla Fondazione __________ (rispettivamente dalla sua riassicuratrice, la __________, in seguito __________) alla Fondazione CV 2 (rispettivamente alla CV 1). Parimenti si deve concludere per il trasferimento avvenuto dalla Fondazione collettiva LPP della __________ alla Fondazione della __________, essendo pure motivato dal trasferimento collettivo dellex datrice di lavoro da una Fondazione previdenziale allaltra (cfr. XXIV/5).
Come già ampiamente illustrato in precedenza il versamento a favore del caso AT 1 dei fr. 90'326.90 inglobava lintero avere previdenziale dellassicurato e, quindi, sia la parte attiva che quella passiva, ossia il caso di prestazione inerente lattore, la fondazione convenuta divenendo pure titolare dellobbligo di versargli la mezza rendita di invalidità dovuta. Considerato come durante lappartenenza alla Fondazione __________ il capitale di risparmio acquisito non avesse, come detto, subito alcuna suddivisione in conformità allincapacità al guadagno, è tutto il capitale di risparmio a suo tempo apportato e poi maggiorato da contributi di risparmio da un lato e da interessi dallaltro, che è stato integralmente versato al nuovo istituto di previdenza. Appare quindi ovvio che lattore non può pretendere di ottenerne il versamento globale a titolo di prestazione di libero passaggio.
Si trattava tuttal più di determinare, come ha fatto la Fondazione convenuta, quale parte dellavere trasferito si riferisse alla parte attiva giacchè solo in questa misura era dato un diritto ad una prestazione di libero passaggio. La parte invalida deve per contro rimanere nellistituto di previdenza tenuto al pagamento della rendita ove viene renumerato dinteressi e incrementato con lavere di risparmio al fine di poter versare la rendita di vecchiaia allassicurato al raggiungimento delletà termine, in sostituzione di quella dinvalidità.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti