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34.2007.36

Accertamento dell'assoggettamento di una società al CCL PEAN e quindi obbligo di pagamento alla fondazione FAR dei contributi previdenziali con effetto retroattivo

Ticino ·07 · 2003-06-05 · Italiano TI
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Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                           Il segretario Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti
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Raccomandata

Incarto n.34.2007.36

BS/sc

Lugano

7 agosto 2008

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sulla petizione del 27 giugno 2007 di

AT 1

contro

CV 1

in materia di previdenza professionale

ritenutoin fatto

considerandoin diritto

In ordine

I lavoratori, che ricadono dal punto dal profilo geografico, aziendale e personale nel campo di applicazione del citato contratto collettivo, hanno diritto, a determinate condizioni, dal 60 anno di età (a partire dal 1° gennaio 2006, cfr. disposizioni transitorie ex art. 36 cpv. 1 CCL PEAN) ad una rendita transitoria; alla compensazione di accrediti di contributi AVS (abrogato dal 1° gennaio 2007) e di vecchiaia LPP; alle rendite di durata limitata per vedove, vedovi e orfani ed alle prestazioni sostitutive per casi di rigore (cfr. 13 ss in relazione agli art. 1-3 CCL-PEAN; artt. 3 e 12 ss Regolamento PEAN).

Con decreto del 5 giugno 2003 (entrato in vigore il 1. luglio 2003; FF 2003 pag. 3464) il Consiglio Federale, in applicazione della Legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 28 settembre 1956 (LFCO; SR 221.215.311), ha conferito obbligatorietà generale al CCL PEAN per tutto il territorio svizzero ad eccezione del Canton __________ e di alcune imprese espressamente designate all’art. 2 cpv. 2 del decreto stesso. Modifiche al decreto federale sono state apportate l’8 agosto e 26 ottobre 2006, nonché il 1° novembre 2007, che comunque non concernono la fattispecie in esame.

Quello che in casu interessa è l’art. 1 cpv. 4 del citato decreto 5 giugno 2003 (cfr. art. 2 CCL PEAN), che recita (la sottolineatura è del redattore):

Va qui rilevato che le disposizioni concernenti la dichiarazione di obbligatorietà di un contratto collettivo hanno carattere normativo e di conseguenza soggiacciono alle regole d’interpretazione dei testi di legge. Pertanto tali disposizioni devono essere interpretate in primo luogo secondo il loro tenore letterale. Qualora il senso letterale è chiaro ed univoco, l’autorità che le deve applicare è di conseguenza legata (STF 17 agosto 2006 [4C.191/2006], consid. 2.2 penultimo paragrato con riferimenti).

·l’adesione di CV 1 datata il 1° marzo 2004 al Contratto nazionale mantello collettivo per l’edilizia principale (sub doc. I);

·in data 21 aprile 2005 CV 1 ha compilato il modulo di autodichiarazione al CNM, anch’esso dichiarato di obbligatorietà generale, e di assoggettamento allo stesso dei salari per l’anno 2003 (sub doc. I);

·il 26 maggio 2003, 9 marzo 2004 e il 22 marzo la CV 1 ha compilato il formulario per l’adesione all’albo delle imprese 2005 per gli anni 2003 – 2005 (cfr. IX);

·la “decisione” 15 luglio 2005 della CPP circa l’assoggetta-mento della CV 1 al CNM;

·il riassunto dell’incontro avvenuto il 23 agosto 2005 presso la Sottocommissione regionale edilizia e genio del __________ in cui fra l’altro si legge che la CV 1 dal 1981 al 31 dicembre 2004 si è sempre occupata di lavori nell’ambito dell’edilizia e che l’assenza dal gennaio 2005 del muratore __________ è dovuta ad infortunio (sub doc. I).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti