Irricevibilità di una petizione promossa da un assicurato nei confronti del proprio istituto previdenziale per carenza di competenza territoriale
Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente Il segretario Raffaele Guffi Fabio Zocchetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 15.12.2006 34.2006.59 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 15.12.2006 34.2006.59 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 15.12.2006 34.2006.59
Irricevibilità di una petizione promossa da un assicurato nei confronti del proprio istituto previdenziale per carenza di competenza territoriale
Raccomandata Incarto n. 34.2006.59 rg / sc Lugano 15 dicembre 2006 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi statuendo sulla petizione del 27 ottobre 2006 di RI 1 rappr. da: RA 1 contro CO 1 in materia di previdenza professionale considerato in fatto e in diritto che - con la petizione in oggetto l’attore, già direttore __________, conviene dinanzi allo scrivente Tribunale cantonale delle assicurazioni (TCA) la CO 1, contestando il mancato versamento, a far tempo dal gennaio 2005, dell’intera rendita della previdenza professionale di sua spettanza e rim-proverando all’istituto previdenziale di aver illecitamente operato una compensazione con asserite pretese di restituzione di prestazioni indebitamente percepite; - con la risposta di causa la CO 1, richiamati gli artt. 73 cpv. 3 LPP e 65 cpv. 2 OCPC 1, chiede la reiezione della petizione per carenza di competenza territoriale;
- nel termine assegnatogli per prendere posizione sull’eccezio-ne sollevata da controparte, con scritto 11 dicembre 2006 il patrocinatore dell’attore ha comunicato di riconoscere l’in-competenza territoriale di questo TCA postulando l’assegna-zione di un termine di 60 giorni per inoltrare l’azione al competente tribunale di __________; - a norma dell’art. 73 cpv. 1 LPP - sia nel suo tenore in vigore sino al 31 dicembre 2004 che in quello valido dal 1. gennaio 2005 a seguito della 1° revisione della LPP - le controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto sono decise da un Tribunale di ultima istanza cantonale. L'art. 73 cpv. 3 LPP - rimasto invariato con l’introduzione della citata revisione - stabilisce che il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del convenuto o nel luogo dell’azienda presso la quale l’assicurato fu assunto. Decisivo per stabilire il luogo dell’a-zienda presso la quale l’assicurato fu assunto è il luogo dove l’assicurato era assunto oppure era effettivamente attivo al momento in cui il rapporto di lavoro si è estinto rispettivamente nell’istante in cui la prestazione è divenuta esigibile (SZS 1994 p. 460); - l’art. 65 cpv. 1 OCPC 1 stabilisce che per le azioni promosse in seguito a vertenze fra Publica e i datori di lavoro, le persone assicurate o i beneficiari di pensioni sono competenti le autorità designate dai Cantoni giusta l’articolo 73 LPP. Come l’art. 73 cpv. 3 LPP, anche l’art. 65 cpv. 2 OCPC 1 prescrive che il foro è la sede o il domicilio svizzero del convenuto oppure il luogo d’insediamento dell’impresa nella quale è stato impiegata la persona assicurata;
- quale presupposto processuale la competenza territoriale de-ve essere esaminata d’ufficio (Locher, Grundriss des Sozial-versicherungsrechts, 2003, p. 477; Zünd, Kommentar zum Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, 1999, p. 57);
- dal fascicolo emerge che l’attore, fino alla cessazione della sua attività lavorativa avvenuta nel 1986, ha prestato lavoro a __________ in qualità di direttore dell’__________ alle dipendenze della __________, affiliata quale datore di lavoro alla __________, ora CO 1 con sede a __________ (art. 2 OCPC 1); - risulta quindi che l’istituto previdenziale convenuto non ha sede nel Cantone Ticino né che questo sia il luogo dell’a-zienda presso cui l’attore é stato impiegato; - di conseguenza la competenza territoriale dello scrivente TCA a conoscere il merito della vertenza deve essere negata; - essendo nella specie __________ sia luogo dell’azienda presso la quale l’attore è stato impiegato sia sede della CO 1, gli atti - conformemente al principio generale valido anche nell’am-bito delle assicurazioni sociali, secondo cui l’autorità incompetente, sia che si tratti di procedura di ricorso o di procedura d’azione, deve trasmettere d’ufficio la vertenza a quella competente (Pratique VSI 1995 p. 199; STFA 19 novembre 2002 nella causa B. [B 10/02], 25 gennaio 2000 nella causa B. [H 363/99]; Locher, op. cit., p. 477; Rüedi, Allgemeine Rechtsgrundsätze des Sozialversicherungsprozesses, FS Koller 1993, p. 459s) - devono essere trasmessi al competente Ver-waltungsgericht des Kantons __________, Sozialversicherungsrechtliche Abteilung, __________;
- la procedura è di principio gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP). Nessuna indennità per ripetibili è di regola assegnata a autorità o organismi con compiti di diritto pubblico, ciò che vale anche per gli istituti di previdenza in favore del personale (DTF 128 V 133, 126 V 149, 118 V 169). Per questi motivi dichiara e pronuncia 1.- La petizione è irricevibile per carenza di competenza territoriale. 2.- Gli atti vengono trasmessi al Verwaltungsgericht des Kantons __________, Sozialversicherungsrechtliche Abteilung, __________ per ragione di competenza. 3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. 4.- Non si assegnano ripetibili. 5.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 10 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente Il segretario Raffaele Guffi Fabio Zocchetti