azione irricevibile perché presentata non in lingua italiana
Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente Il segretario Raffaele Guffi Gianluca Menghetti
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Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 10.02.2005 34.2005.2 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 10.02.2005 34.2005.2 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 10.02.2005 34.2005.2
azione irricevibile perché presentata non in lingua italiana
Raccomandata Incarto n. 34.2005.2 RG / sc Lugano 10 febbraio 2005 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi statuendo sulla petizione 3 gennaio 2005 promossa da RI 1 rappr. da: RA 1 contro CO 1 in materia di previdenza professionale richiamato il decreto 10 gennaio 2005 con cui a parte attrice è stato assegnato un termine di 20 giorni per provvedere all’emendamento del gravame lo stesso essendo stato formulato in lingua francese ed non ossequiando neppure ai requisiti di cui all’art. 1 cpv. 1 lett. b) e c) LPTCA; costatato che il termine di cui sopra è scaduto infruttuosamente e che l’attrice non ha scusato la propria omissione; ritenuto che di conseguenza, in applicazione dell’art. 2 cpv. 6 LPTCA e richiamata la giurisprudenza di cui alle DTF 127 V 219 consid. 2b/aa e DTF 102 Ia 36, il gravame deve essere dichiarato irricevibile; rilevato che in quanto volta al rigetto provvisorio dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________ dell’UEF di __________, la richiesta della RI 1 s’appalesa del resto improponibile anche sotto il profilo della competenza ratione materiae, per applicazione dell'art. 14 LALEF autorità giudiziaria competente per decidere a procedura sommaria in materia di rigetto provvisorio dell'opposizione ai sensi dell'art. 82 LEF essendo, secondo la loro competenza, il giudice di pace o il pretore del luogo dell'esecuzione (art. 84 LEF, artt. 15-16 LALEF, art. 21 Cost. cant., art. 7 LOG; DTF 114 III 72; RCC 1989 pag. 152). Per questi motivi dichiara e pronuncia 1.- La petizione 3 gennaio 2005 della RI 1 per l’attuazione delle misure di previdenza conformi alla LPP è irricevibile . 2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. 3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. terzi implicati Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente Il segretario Raffaele Guffi Gianluca Menghetti