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34.2003.50

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2003-12-15 · Italiano TI
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Incarto n.34.2003.50

RG/sc

Lugano

15 dicembre 2003

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

vista la petizione del 3 settembre 2003 promossa da

Fondaz. istituto collettore LPP,6900 Lugano

contro

__________

in materia di previdenza professionale

letti ed esaminati gli atti;

richiamata la petizione 3 settembre 2003 con cui la Fondazione attrice ha chiesto al TCA di condannare la società convenuta al versamento di fr. 46'333.90, oltre interessi al 5% dal 6 dicembre 2002 su fr. 46'183.90, a titolo di contributi previdenziali (e spese) relativi al periodo 1. luglio 2000 - 30 settembre 2002, postulando altresì il rigetto dell'opposizione interposta al PE n. __________dell'UE di __________

vista la risposta di causa 7 ottobre 2003 con cui la società convenuta ha dichiarato:

"                                                                               Alla Fondazione Istituto Collettore LPP avevamo inoltrato disdetta per fine 2002 e che

quest'ultima non reagì alla nostra raccomandata; anzi fece emettere un precetto esecutivo.

Il nostro intento era quello di cambiare Istituto, accordandoci per un rientro del credito dilazionato su alcuni mesi oppure trovando un'intesa con il nuovo Istituto affinché subentrasse ritirando il credito.

L'Istituto Collettore LPP, emettendo il precetto esecutivo, non ci diede la possibilità di operare in questo senso: per tale motivo facemmo opposizione.

Chiediamo che venga fissato il termine del 20.12.2003 per poter pagare il dovuto e che retroattivamente all'01.01.2003 si possa stipulare una convenzione con altra Compagnia.

__________ sta uscendo gradatamente da un periodo di difficoltà economica, lottando giornalmente per mantenere otto posti di lavoro." (Doc. _)

visto lo scritto 10 ottobre 2003 con cui parte attrice ha osservato:

"                                                                               ()

Come già ampiamente dimostrato precedentemente, non ci opponiamo ad un serio e attuabile piano di dilazione. La controparte consideri tuttavia che nell'anno in corso non ha effettuato nessun versamento e che il saldo attuale scoperto ammonta a benCHF83'858.90, destinato ad aumentare ulteriormente diCHF9'482.40 entro fine anno.

Riguardo alle condizioni di disdetta,l'art.9 cpv. 2 della convenzione di adesione è chiaro: essa è valida solamente se il datore di lavoro può fornire la prova che la previdenza dei personale viene trasferita presso un altro istituto di previdenza registrato. AI 02.12.2002, giorno dell'emissione della domanda d'esecuzione, il datore di lavoro non aveva ancora indicato il nominativo del nuovo ente previdenziale. Non poteva essere altrimenti, tenuto conto del considerevole scoperto accumulato presso di noi. Quindi, la responsabilità per la mancata adesione ad una nuova cassa pensioni non è ovviamente da imputare al nostro agire. L'argomentazione della controparte in proposito viene pertanto nettamente respinta.

In ogni modo, non siamo per nulla contrari a nessuna ulteriore disdetta per la fine del 2004, qualora avvenga nei tempi e nei modi regolamentari." (Doc. _)

"                                       Con la ns. risposta di causa del 10.10.2003 avevamo implicitamente accolto la proposta di dilazione della convenuta, evidenziando nel contempo il nostro scetticismo in merito."

(Doc. _)

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Raffaele Guffi