Sentenza o decisione senza scheda
Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente Il segretario Raffaele Guffi Fabio Zocchetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 18.11.2003 34.2003.48 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 18.11.2003 34.2003.48 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 18.11.2003 34.2003.48
Sentenza o decisione senza scheda
Raccomandata Incarto n. 34.2003.48 RG /sc Lugano 18 novembre 2003 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi vista la petizione del 3 settembre 2003 promossa da ATTO0 contro _CONV0 in materia di previdenza professionale ritenuto in fatto che
- per decisione 12 marzo 2002 la Fondazione istituto collettore LPP (in seguito: Fondazione) ha affiliato d'ufficio la ditta __________ ai fini dell’attuazione della previdenza professionale dei suoi dipendenti con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2002 (doc. _);
- in base ai salari notificati dal datore di lavoro, la Fondazione ha in seguito stabilito l’ammontare dei contributi dovuti nel periodo 1° gennaio 2002-31 marzo 2003 per un ammontare complessivo di fr. 25'091.15 (doc. _);
- a fronte del mancato pagamento dell'importo dovuto, la Fondazione ha notificato al datore di lavoro - al quale nel frattempo era stata concessa una dilazione di pagamento - diverse diffide, l'ultima, datata 29 aprile 2003, per un ammontare di fr. 12'093.45, comprensivo pure dell'importo di fr. 3'644.55 di cui al conteggio 1° marzo 2003 relativo ai contributi 1° gennaio-31 marzo 2003 (doc. _);
- nel giugno 2003 nei confronti del datore di lavoro la Fondazione ha quindi fatto spiccare dall'UE di __________ il precetto esecutivo no. __________ per un importo di fr. 12'093 oltre interessi al 5% dal 20 maggio 2003 e spese per fr. 150 (doc. _);
- l’escusso ha interposto opposizione;
- con la petizione in oggetto la Fondazione ha chiesto al TCA di condannare il datore di lavoro al pagamento di complessivi fr. 12'243.45 oltre interessi al 5% dal 20 maggio 2003 su fr. 12'093.45 a titolo di contributi previdenziali e spese per il periodo 1. gennaio 2001-31 marzo 2003, postulando altresì il rigetto definitivo dell'opposizione interposta al precetto esecutivo dell'UE di Lugano nonché la rifusione di ripetibili;
- con scritti 26 settembre e 16 ottobre 2003 il convenuto, pur riconoscendo di essere debitore nei confronti della Fondazione dei contributi LPP chiesti in petizione, si oppone al postulato rigetto dell'opposizione interposta al precetto __________dell'UE di __________, facendo segnatamente rilevare di aver provveduto in data 8 luglio 2003, quindi successivamente all'emanazione di detto precetto, al pagamento di fr. 3'644.55, ciò di cui l'attrice non avrebbe debitamente tenuto conto (doc. _);
- con osservazioni 1° ottobre 2003 la Fondazione ha fatto rilevare come il versamento effettuato dal convenuto nel luglio 2003 sia già stato considerato ai fini del calcolo dell'importo chiesto in petizione (doc. _). considerato in diritto che
- la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98);
- l'art. 11 cpv. 1 e 3 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza regolarmente registrato;
- l’Istituto collettore è un istituto di previdenza obbligato ad affiliare d’ufficio i datori di lavoro che non adempiono al loro obbligo di aderire ad un istituto di previdenza (art. 60 cpv. 1 e 2 lett. a LPP; cfr. art. 2 cpv. 1 dell’Ordinanza concernente i diritti dell’istituto collettore in materia di previdenza professionale);
- l’Ordinanza citata precisa che il datore di lavoro deve versare all’Istituto collettore i contributi dovuti per l’insieme dei salariati sottoposti alla legge con effetto dal momento in cui avrebbe dovuto essere affiliato ad un istituto di previdenza (art. 3);
- l’obbligo contributivo del datore di lavoro, affiliato d’ufficio, non è mai stato contestato e dev’essere ammesso;
- secondo l’art. 66 LPP l’istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l’importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori e che il datore di lavoro è l’unico debitore dei contributi (Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, Zurigo 1989, p. 32);
- in concreto le modalità di calcolo dei contributi sono previste alla cifra 7 del regolamento dell’Istituto collettore contenente le disposizioni generali, che rinvia alla cifra VI/A del Piano di previdenza, in cui vengono definite in dettaglio le percentuali applicabili al salario assicurato (doc. _);
- per la cifra 7.1.2 delle disposizioni generali " La Fondazione finanzia inoltre i suoi oneri e i suoi obblighi:
- con il suo patrimonio e il reddito dello stesso;
- con le prestazioni di libero passaggio e i versamenti unici;
- con le prestazioni assicurative provenienti dal contratto d'assicurazione;
- con le quote di eccedenze provenienti dal contratto d'assicurazione;
- dalle sovvenzioni del fondo di garanzia in caso di sfavorevole struttura d'età ai sensi dell'art. 58 LPP;
- con gli indennizzi del fondo di garanzia ai sensi dell'art. 56 LPP;
- con eventuali capitali di fondazione trasferiti (fondi per le misure speciali, fondi liberi della fondazione ecc.) dalle nuove aziende affiliate;
- con elargizioni e donazioni." (Doc. _)
- in concreto dagli atti all'inserto risulta che l'ammontare del credito posto in giudizio concernente il periodo contributivo 1° gennaio 2002-31 marzo 2003 é stato correttamente stabilito dall'attrice, la quale, ai fini del calcolo dei premi non soluti in detto periodo e quantificati in fr. 11'793.45, ha rettamente tenuto conto dei versamenti per complessivi fr. 6'148.85 effettuati dal convenuto precedentemente all'emanazione del precetto n. __________dell'UE di __________. Con il successivo versamento di fr. 3'644.55, eseguito in data 8 luglio 2003, __________ ha in realtà soddisfatto il debito contributivo riguardante il periodo 1° aprile 2003-30 giugno 2003 (doc. _), non oggetto della presente procedura e parimenti non incluso nell'importo di cui al citato precetto, limitato, come da espressa indicazione del creditore, all'escussione dei contributi di cui alla diffida 29 aprile 2003 (doc. _), ovvero di quelli non soluti limitatamente al periodo 1° gennaio 2002 -31 marzo 2003, tra cui i contributi conteggiati il 1° marzo 2003 ed ammontanti (anch'essi) a fr. 3'644.55 (doc. _);
- che in sostanza, nel quantificare - sulla base dei salari erogati e conformemente alle disposizioni di legge e di regolamento - il debito contributivo complessivo, relativamente al periodo 1° gennaio 2002-31 marzo 2003, in fr. 12'243.45 la Fondazione ha rettamente considerato contributi scoperti per fr. 11'793.45 nonché l'addebito di fr. 300.-- per spese di diffida e fr. 150.-- per spese d'esecuzione (cfr. art. 4 cpv. 4 Condizioni d'affiliazione; cfr. Tariffa costi amministrativi, doc. _; cfr. DTF 117 II 258);
- la Fondazione postula pure il versamento di interessi di mora al 5% dal 20 maggio 2003 su fr. 12'093.45;
- poiché la convenuta è palesemente in mora (art. 4 Condizioni d'affiliazione; art. 102 e 103 CO) con il pagamento dei contributi e il tasso del 5% richiesto corrisponde a quello legale (art. 104 CO), la domanda dev'essere accolta;
- pertanto la convenuta dev’essere condannata a versare fr. 12'243.45 oltre interessi al 5% dal 20 maggio 2003 su fr. 12'093.45;
- con la petizione l’attrice chiede anche la pronuncia del rigetto definitivo dell’opposizione interposta al precetto esecutivo dell’UE di __________;
- secondo la giurisprudenza federale il creditore che in seguito d'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere direttamente la continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione (conferma della giurisprudenza). Occorre tuttavia che il dispositivo del giudizio civile o della decisione amministrativa si riferisca con precisione all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione integralmente o fino a concorrenza di un determinato importo (DTF 121 V 109, 119 V 329, 107 III 60). Il principio è che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e quindi intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (Adler, La mainlevée de l'opposition par une caisse-maladie dans une poursuite pour dettes, in Droit privé et assurances sociales, Friborgo 1990, pp. 241ss, 251s);
- la presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione dell'esecuzione n. __________ dell'UE di __________ per fr. 12'243.45 oltre interessi al 5% dal 20 maggio 2003 su fr. 12'093.45, senza che il creditore debba previamente chiedere il rigetto definitivo dell'opposizione al giudice dell'esecuzione;
- per quanto riguarda gli oneri processuali, l'art. 20 cpv. 1 LPTCA, applicabile in virtù dell’articolo 8 della LALPP, stabilisce che la procedura è di principio gratuita;
- il tema della rifusione delle ripetibili non è regolato dalla LPP. L'art. 73 cpv. 2 LPP si limita a delegare ai Cantoni l'istituzione di una procedura di ricorso semplice, spedita e di regola gratuita, in cui il giudice accerta d'ufficio i fatti. Il principio, enunciato dall'art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA (in vigore dal 1. gennaio 2003), secondo cui il ricorrente vittorioso ha diritto a ripetibili, non trova applicazione in materia LPP (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, ad art. 1 n. 7, ad art. 61 n. 4; Meyer-Blaser, Die Rechtspflegebestimmungen des ATSG, in: HAVE 2000 pp. 328, 332); lo stesso valeva per gli artt. 85 cpv. 2 lett. f LAVS (estensibile all'AI, PC, IPG, AF contadini di montagna) e 108 cpv. 1 lett. g LAINF, nel loro tenore in vigore sino al 31 dicembre 2002. E neppure, per costante giurisprudenza (DTF 114 V 228ss, 112 V 111 con riferimenti), il diritto a ripetibili poteva essere dedotto dall'art. 4 vCF così come non è deducibile dall'art. 6 CEDU. Spetta ai cantoni prevederlo (DTF 117 V 403). Vi ha provveduto, nel Ticino, la Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni, che prevede il "diritto nella misura stabilita dal giudice al rimborso delle spese processuali, dei disborsi e delle spese di patrocinio". Il diritto è dunque riservato, analogamente alle norme di diritto federale sopraccitate, al solo ricorrente. Il motivo di questo privilegio è esposto dal TFA in STFA 7 dicembre 1989 in causa D.W., pubblicata in RAMI 1990 U 98 p. 195 a proposito dell'art. 108 LAINF, precisando che scopo della norma è di consentire all'assicurato, spesso socialmente debole, di far valere in giustizia le sue pretese a prestazioni assicurative senza esserne trattenuto dal timore di dover sborsare, in caso di soccombenza, un'indennità alla controparte. Motivi analoghi presiedono all'esclusione del diritto a ripetibili a favore di organismi adempienti funzioni di diritto pubblico, sancito dall'art. 159 cpv. 2 OG in fine (DTF 112 V 49). In materia di LPP il diritto a ripetibili dev'essere esclusivamente riservato al convenuto-assicurato vittorioso in causa: le ripetibili sono in tale ipotesi accollate all'assicuratore che ha introdotto la causa e l'ha persa (DTF 126 V 150). L'assicuratore che vince la causa non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 112 V 356; STCA del 9 marzo 1992 in re F.P. c/S. SA; per le eccezioni v. DTF 112 V 362, RAMI 1992 p. 164). Visto quanto sopra la Fondazione, per altro non patrocinata in causa, ancorché vittoriosa non ha diritto al rimborso di spese ripetibili. Per questi motivi dichiara e pronuncia 1.- La petizione è accolta . §) Di conseguenza __________ è condannato a versare alla Fondazione Istituto collettore LPP, Agenzia della Svizzera italiana fr. 12'243.45 oltre interessi al 5% dal 20 maggio 2003 su fr. 12'093.45. §§) E' rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al precetto esecutivo no. __________dell'UE di __________ per l'importo di fr. 12'243.45 oltre interessi al 5% dal 20 maggio 2003 su fr. 12'093.45. 2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. 3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente Il segretario Raffaele Guffi Fabio Zocchetti