opencaselaw.ch

34.2002.47

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino ·24 · 2002-01-29 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente                                                    Il segretario Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.34.2002.47

fc/cd

Lugano

24 marzo 2003

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattrice:

Francesca Cassina Barzaghini, vicecancelliera

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sulla petizione del 30 settembre 2002 di

__________

nei confronti di

1. __________

2. __________

in materia di previdenza professionale

ritenuto,in fatto

In proposito, __________, tramite il suo legale, con lettera del 23 dicembre 2002, ha dal canto suo ribadito la non applicabilità dell’art. 124 CC, e, rilevato come detta problematica esulasse comunque dal tema del contendere, si è riconfermata nelle proprie allegazioni e domande (XXI).

In data 14 gennaio 2003 l’__________ si è a sua volta riconfermata nelle sue prese di posizione (XXVI).

in diritto

In un giudizio del 29 gennaio 2002 il TFA ha statuito che alla luce della coordinazione, sancita dalla predetta normativa introdotta con il nuovo diritto del divorzio, tra il giudice del divorzio e il giudice delle assicurazioni sociali del luogo del divorzio competente ai sensi dell’art. 73 LPP, quest’ultimo è pure di principio competente per statuire in una vertenza tra un istituto di previdenza e un coniuge in punto alla legittimità dell’avvenuto pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio all’altro coniuge in pendenza di matrimonio (cfr. sentenza del 29 gennaio 2002 pubblicata in DTF 128 V 41segg., in particolare consid. 2d).

Di conseguenza lo scrivente TCA, quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP, è competente per statuire sulla presente lite che verte sull’accertamento del carattere indebito del versamento, avvenuto durante il matrimonio, da parte dell’__________ a favore del marito di __________ dell’intero avere previdenziale da lui accumulato.

Nella fattispecie concreta l'azione, tendente come detto all'accertamento del carattere indebito del versamento operato dall’__________ a favore del marito dell’attrice dell’intera prestazione previdenziale da lui accumulata, versamento avvenuto in costanza di matrimonio e secondo __________ senza il di lei consenso, va considerata ricevibile. Il TFA, nel già menzionato giudizio pubblicato in DTF 128 V 41segg., ha infatti statuito che in una siffatta lite il coniuge che postula, nei confronti dell’istituto di previdenza che ha effettuato il pagamento, l’accertamento del carattere indebito del pagamento della prestazione previdenziale all’altro coniuge in difetto del consenso del rispettivo consorte necessario ai sensi dell’art. 5 cpv. 2 LFLP può avvalersi di un interesse considerevole e degno di protezione (DTF 128 V 48 consid. 3; cfr. anche Pra 2/2002 p. 364; sull’azione di accertamento e sull’interesse degno di protezione cfr. anche DTF 119 V 13, DTF 118 V 102, DTF 117 V 320, DTF 115 V 231 e 373; SZS 1992 pag. 234; Murer/Stauffer/Rumo, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, pag. 283; Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, pag. 207, Riemer, op. cit., pag. 128; Meyer Blaser, op. cit. in RDS 1987 I pag. 614; Helbing, Les institutions de prévoyance et la LPP, pag. 401; Schwarzenbach-Hanhart, "Die Rechtspflege nach dem BVG" in SZS 1983 pag. 183).

La limitazione della possibilità del pagamento in contanti, nel senso della necessità del consenso del coniuge, è stata introdotta nella legge sul libero passaggio per salvaguardare le aspettative del congiunto e gli interessi della famiglia. Il legislatore ha voluto infatti evitare che solo uno dei coniugi prenda una decisione che concerne entrambi e che si ripercuote sui figli. Il capoverso 3 permette tuttavia di sostituire il consenso di un coniuge con quello del giudice (Messaggio conc. il disegno di legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità del 26 febbraio 1992, p. 514 e 518; cfr. anche J.A. Schneider, La loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle et son ordonnance, in: SZS 1994 pag. 433).

Dal fascicolo processuale emerge infatti che a __________ è stata versata in contanti, in data 6/18 gennaio 2000, l’intera prestazione d’uscita da lui accumulata e a quel momento depositata presso l’__________. La richiesta di pagamento è stata motivata dall’addotta partenza definitiva dell’assicurato per l’estero (doc. _).

A quell’epoca – e del resto ancora tuttora – __________ era coniugato con __________. Conformemente al precitato art. 5 cpv. 2 LFLP, il pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio doveva pertanto perentoriamente avvenire con il consenso della moglie del beneficiario.

Ora, nella specie risulta tuttavia chiaramente dagli atti che il versamento in oggetto è avvenuto senza il consenso della consorte. Tale circostanza è del resto ammessa espressamente anche dalla convenuta.

In tali circostanze la natura indebita del versamento della prestazione d’uscita a __________ da parte dell’__________, avvenuto in data 6/18 gennaio 2000 e, quindi, durante l’unione coniugale, in difetto del consenso da parte della moglie prescritto dall’art. 5 cpv. 2 LFLP – carattere indebito che è del resto stato esplicitamente ammesso in sede di causa dalla convenuta (IV, IX, XIII) - deve ritenersi accertata e, quindi, riconosciuta.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti