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34.2001.70

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2002-05-03 · Italiano TI
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Erwägungen (1 Absätze)

E. 18 febbraio 2002 in nella causa P., __________, cresciuta in giudicato).

Tale norma configura una disposizione minima applicabile unicamente all'assicurazione obbligatoria in vigore dal 1. gennaio 1985 (cfr. anche l’Ordinanza sull’adeguamento delle rendite superstiti e invalidità all’evoluzione dei prezzi del 16 settembre 1987), mentre che nell’ambito della previdenza pre - e sovraobbligatoria non vi è nessun obbligo di adeguamento (art. 6 in relazione all'art. 49 LPP; cfr. SZS 2000 549; DTF 127 V 264 s. consid. 2a e ivi riferimenti; DTF 117 V 166; H. U. Stauffer, Die berufliche Vorsorge, Serie: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1996, p. 52; SZS 1995 p. 99).

Con riferimento all’art. 36 cpv. 2 LPP, l’art. 70 LPP (Misure speciali) dispone che ogni istituto di previdenza deve devolvere l’uno per cento dei salari coordinati di tutti gli assicurati tenuti a pagare contributi per le prestazioni di vecchiaia al miglioramento delle prestazioni in favore della generazione d’entrata, secondo gli art. 32 e 33, e all’adattamento delle rendite in corso all’evoluzione dei prezzi, secondo l’art. 36 cpv. 2.

In proposito, l'art. 20 del Regolamento (doc. _), disciplinante l'adattamento all'evoluzione dei prezzi delle prestazioni di rischio, riprende essenzialmente il contenuto dell'art. 36 LPP ribadendo in particolare che l’adattamento viene ripetuto fino al raggiungimento dell’età di pensionamento, essendo peraltro garantito solo nella misura in cui la rendita risultante a norma del regolamento non supera la rendita esigibile ai sensi della LPP.

D’altro canto, iI Regolamento non prevede espressamente l'adeguamento al rincaro delle rendite di vecchiaia. L'art. 23 (Partecipazione agli eccedenti) dispone tuttavia:

Anche in base alle disposizioni del regolamento della Fondazione convenuta, quindi, oltre l'età termine gli assicurati non hanno alcun diritto all'adeguamento al rincaro delle rendite d'invalidità, mentre che, nell'ambito della "partecipazione agli eccedenti", le rendite di vecchiaia in corso possono beneficiare di adeguamenti.

Nel caso concreto, dalla documentazione agli atti emerge che il regolamento non stabilisce l'ammontare del tasso d'interesse. Può di conseguenza essere riconosciuto il tasso legale del 5%.

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia § La Fondazione collettiva LPP della __________ è condannata a versare a __________ una rendita di vecchiaia di fr. 8'530 annui a far tempo dal 1. novembre 1992, oltre ad interessi di mora del 5% dall'8 novembre 2001. La prestazione dovrà essere adeguata conformemente ai considerandi. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                           Il segretario Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti Nota della redattrice sul consid. 2.7 Mi sono chiesta se, appunto, la rendita erogata dopo il pensionamento sia da qualificare come rendita di vecchiaia (®soggetta ad adeguamento) o di invalidità (non soggetta ad adeguamento). La giurisprudenza non è univoca (vedi le sentenze del TFA più recenti: B 48/98, 2/00, 69/99, 23/99, 14/01) ma, soprattutto quella pubblicata, mi sembra andare nel senso che si tratta di una rendita di vecchiaia qualora, come in casu, il regolamento prevede la sostituzione della rendita d'invalidità con quella di vecchiaia al raggiungimento dell'età di pensionamento. D'altro canto, vista la giurisprudenza più recente, non è più sostenibile la tesi per cui nella misura della rendita d'invalidità secondo la LPP la prestazione rimane una rendita d'invalidità, per il resto di vecchiaia.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RACCOMANDATA

Incarto n.34.2001.00070

fc/sc

Lugano

3 maggio 2002

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sulla petizione del 8 novembre 2001 di

__________,

contro

Fondazione coll. LPP __________,

in materia di previdenza professionale

ritenuto,in fatto

A motivazione della propria pretesa ha fatto valere:

in diritto

Questo Tribunale ha preso atto delle critiche della dottrina appena riassunte. Tuttavia, considerato come la sentenza federale in questione è stata emessa in una vertenza ticinese dalla IaCamera del TFA , nella composizione di cinque giudici, ed è stata inoltre pubblicata nella Raccolta ufficiale (DTF 127 V 259) e nel Bollettino della previdenza professionale dell'ufas(n° 58 del 10 ottobre 2001 pag. 8), il TCA non può far altro che conformarvisi.

Spetterà semmai all’Alta Corte, se lo riterrà opportuno, modificare tale giurisprudenza, o, se del caso, al legislatore adottare eventuali correttivi (cfr. la STCA del 18 febbraio 2002 in nella causa P., __________, cresciuta in giudicato).

Tale norma configura una disposizione minima applicabile unicamente all'assicurazione obbligatoria in vigore dal 1. gennaio 1985 (cfr. anche l’Ordinanza sull’adeguamento delle rendite superstiti e invalidità all’evoluzione dei prezzi del 16 settembre 1987), mentre che nell’ambito della previdenza pre - e sovraobbligatoria non vi è nessun obbligo di adeguamento (art. 6 in relazione all'art. 49 LPP; cfr. SZS 2000 549; DTF 127 V 264 s. consid. 2a e ivi riferimenti; DTF 117 V 166; H. U. Stauffer, Die berufliche Vorsorge, Serie: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1996, p. 52; SZS 1995 p. 99).

Con riferimento all’art. 36 cpv. 2 LPP, l’art. 70 LPP (Misure speciali) dispone che ogni istituto di previdenza deve devolvere l’uno per cento dei salari coordinati di tutti gli assicurati tenuti a pagare contributi per le prestazioni di vecchiaia al miglioramento delle prestazioni in favore della generazione d’entrata, secondo gli art. 32 e 33, e all’adattamento delle rendite in corso all’evoluzione dei prezzi, secondo l’art. 36 cpv. 2.

In proposito, l'art. 20 del Regolamento (doc. _), disciplinante l'adattamento all'evoluzione dei prezzi delle prestazioni di rischio, riprende essenzialmente il contenuto dell'art. 36 LPP ribadendo in particolare che l’adattamento viene ripetuto fino al raggiungimento dell’età di pensionamento, essendo peraltro garantito solo nella misura in cui la rendita risultante a norma del regolamento non supera la rendita esigibile ai sensi della LPP.

D’altro canto, iI Regolamento non prevede espressamente l'adeguamento al rincaro delle rendite di vecchiaia. L'art. 23 (Partecipazione agli eccedenti) dispone tuttavia:

Anche in base alle disposizioni del regolamento della Fondazione convenuta, quindi, oltre l'età termine gli assicurati non hanno alcun diritto all'adeguamento al rincaro delle rendite d'invalidità, mentre che, nell'ambito della "partecipazione agli eccedenti", le rendite di vecchiaia in corso possono beneficiare di adeguamenti.

Nel caso concreto, dalla documentazione agli atti emerge che il regolamento non stabilisce l'ammontare del tasso d'interesse. Può di conseguenza essere riconosciuto il tasso legale del 5%.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

§ La Fondazione collettiva LPP della __________ è condannata a versare a __________ una rendita di vecchiaia di fr. 8'530 annui a far tempo dal 1. novembre 1992, oltre ad interessi di mora del 5% dall'8 novembre 2001. La prestazione dovrà essere adeguata conformemente ai considerandi.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

Nota della redattrice sul consid. 2.7

Mi sono chiesta se, appunto, la rendita erogata dopo il pensionamento sia da qualificare come rendita di vecchiaia (®soggetta ad adeguamento) o di invalidità (non soggetta ad adeguamento).

La giurisprudenza non è univoca (vedi le sentenze del TFA più recenti: B 48/98, 2/00, 69/99, 23/99, 14/01) ma, soprattutto quella pubblicata, mi sembra andare nel senso che si tratta di una rendita di vecchiaia qualora, come in casu, il regolamento prevede la sostituzione della rendita d'invalidità con quella di vecchiaia al raggiungimento dell'età di pensionamento.

D'altro canto, vista la giurisprudenza più recente, non è più sostenibile la tesi per cui nella misura della rendita d'invalidità secondo la LPP la prestazione rimane una rendita d'invalidità, per il resto di vecchiaia.